Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 124/2024 – Corpo forestale regionale e competenze statali in Sardegna

    Con la sentenza n. 124/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di una legge della Regione Sardegna, tra cui quella che attribuiva al corpo forestale regionale funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato, respingendo invece un’altra censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato una legge omnibus contenente disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ne ha impugnato diverse parti davanti alla Corte costituzionale. In questo giudizio la Corte ha esaminato alcune di queste censure (riservandone altre a separate pronunce), tra cui quella relativa alla norma che attribuiva al corpo forestale della Regione anche le funzioni e i compiti gia’ espletati a livello nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Il punto critico e’ il riparto di competenze: alcune funzioni di polizia e di tutela rientrano in ambiti riservati allo Stato, e una Regione, pur autonoma, non puo’ appropriarsene unilateralmente. La controversia tocca quindi l’equilibrio tra le ampie competenze dell’autonomia speciale sarda e i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione e all’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 1, lettera b), e dell’art. 87, comma 1, nella parte in cui attribuiva al corpo forestale regionale le funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 86, comma 1. Le ulteriori censure sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ attribuire ai propri organi funzioni che rientrano in ambiti riservati alla competenza statale, come l’ordine pubblico, la sicurezza e l’ordinamento penale e civile.

    Domande e risposte

    La Sardegna non puo’ avere un proprio corpo forestale?

    Il corpo forestale regionale resta; cio’ che e’ stato dichiarato illegittimo e’ l’attribuzione ad esso delle funzioni nazionali gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato.

    Perche’ l’art. 117 e’ decisivo?

    Perche’ elenca le materie di competenza esclusiva statale, come ordine pubblico, sicurezza e ordinamento: la legge regionale vi aveva sconfinato.

    Cosa significa che alcune questioni sono riservate a separate pronunce?

    La Corte ha deciso solo una parte delle censure, rinviando le altre disposizioni impugnate a successive sentenze sullo stesso ricorso.

    Cosa cambia in concreto per la Regione?

    La Regione non puo’ esercitare, tramite il proprio corpo forestale, le competenze nazionali soppresse; deve attenersi al riparto fissato dalla Costituzione e dallo statuto.

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  • Corte cost. n. 125/2024 – Concessione edilizia in sanatoria nella Provincia di Trento

    Con la sentenza n. 125/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma urbanistica della Provincia autonoma di Trento che ammetteva la concessione edilizia in sanatoria sulla base della sola conformita’ alle norme vigenti al momento della domanda.

    Di cosa si tratta

    La sanatoria edilizia consente di regolarizzare opere realizzate senza titolo, ma a condizioni rigorose. La regola statale impone la cosiddetta doppia conformita’: l’opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. La Provincia autonoma di Trento aveva invece previsto, nella sua legge sul governo del territorio, una sanatoria piu’ facile, ancorata alla sola conformita’ alle norme vigenti (e non in contrasto con quelle adottate) al momento della presentazione della domanda. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha dubitato della legittimita’ di questa previsione, ritenendola in contrasto con i principi che governano la sanatoria e con lo statuto speciale. In gioco c’era un tema sensibile: fino a che punto un’autonomia speciale puo’ allentare i requisiti della sanatoria edilizia, e quindi rendere piu’ agevole regolarizzare abusi, senza violare i principi fondamentali in materia di governo del territorio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il TRGA di Trento ha sollevato la questione sull’art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008. La disposizione, ammettendo la sanatoria in base alla sola conformita’ al momento della domanda, si discostava dal principio della doppia conformita’ e si poneva in contrasto con i parametri evocati.

    Il principio

    Anche le autonomie speciali devono rispettare il principio della doppia conformita’ per la sanatoria edilizia: non e’ legittimo regolarizzare un’opera abusiva richiedendo solo la conformita’ alle norme vigenti al momento della domanda.

    Domande e risposte

    Cosa significa doppia conformita’?

    L’opera da sanare deve essere conforme alla disciplina urbanistica sia quando e’ stata realizzata, sia quando si chiede la sanatoria. Basta che manchi una delle due conformita’ perche’ la regolarizzazione non sia ammessa.

    La sentenza rende piu’ difficile sanare gli abusi a Trento?

    Riallinea la sanatoria provinciale al principio statale piu’ rigoroso, eliminando la possibilita’ di regolarizzare con la sola conformita’ al momento della domanda.

    Le Province autonome non possono legiferare sull’urbanistica?

    Possono, ma nel rispetto dei principi fondamentali e dei limiti statutari: l’autonomia non consente di derogare a principi come la doppia conformita’.

    Cosa accade alle sanatorie gia’ concesse con quella norma?

    Gli effetti della pronuncia incidono sui rapporti non definitivi e sui giudizi pendenti; le situazioni gia’ consolidate vanno valutate caso per caso dai giudici competenti.

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  • Corte cost. n. 164/2024 – Motivazione della sentenza penale e diritto di difesa

    Con la sentenza n. 164 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla nuova disciplina della motivazione delle sentenze penali introdotta dalla riforma Cartabia.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha modificato il codice di procedura penale anche sul modo in cui devono essere motivate le sentenze, introducendo all’art. 133, comma 1-bis, regole volte a rendere più rapida e snella la stesura dei provvedimenti. Il Tribunale di Venezia ha dubitato della legittimità di questa nuova disciplina, temendo che una motivazione troppo sintetica potesse pregiudicare il diritto di difesa e il diritto a un equo processo, in particolare la possibilità per l’imputato di comprendere le ragioni della decisione e di impugnarla in modo efficace, anche alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione tocca un punto essenziale del giusto processo: la motivazione della sentenza non è una mera formalità, ma lo strumento con cui si rende conto della decisione e si consente il controllo, da parte delle parti e dei giudici superiori, sulla correttezza del ragionamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia). La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto di difesa, giusto processo ed equo processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la nuova disciplina della motivazione non viola il diritto di difesa, il giusto processo o le garanzie della Convenzione europea: la sentenza offre una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    La disciplina che consente forme più snelle di motivazione delle sentenze penali è compatibile con la Costituzione se interpretata in modo da garantire comunque la comprensibilità della decisione e il controllo sulla sua correttezza, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Perché la motivazione della sentenza è così importante?

    Perché rende conto delle ragioni della decisione e consente alle parti di comprenderla e di impugnarla: senza una motivazione adeguata il diritto di difesa e il controllo sul giudizio sarebbero compromessi.

    La riforma Cartabia ha eliminato la motivazione?

    No. Ha introdotto forme più snelle e rapide di redazione: la Corte ha chiarito che, lette correttamente, restano comunque idonee a garantire la comprensibilità della decisione.

    Che ruolo ha la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

    L’art. 6 CEDU garantisce l’equo processo; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro di legittimità delle leggi italiane. La Corte ha verificato che la norma lo rispetta.

    Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, idoneo a renderla conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 166/2024 – Oltraggio a pubblico ufficiale e pena minima

    Con la sentenza n. 166 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, come inasprito nel 2019, ritenendo legittima la cornice di pena prevista dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale punisce chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Nel 2019 il legislatore è intervenuto su questa fattispecie inasprendone il trattamento sanzionatorio. Il Tribunale di Trieste, in un processo penale, ha dubitato della legittimità della disciplina, ritenendo che la pena prevista fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità concreta dei fatti, e quindi in tensione con il principio di proporzionalità della pena e con la sua finalità rieducativa. La questione tocca un tema classico del diritto penale costituzionale: fino a che punto il giudice delle leggi può sindacare le scelte del legislatore sulla misura delle pene? La Corte interviene solo quando la sanzione risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata, lasciando per il resto al Parlamento un’ampia discrezionalità di politica criminale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), come modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La cornice di pena prevista per l’oltraggio a pubblico ufficiale, anche dopo l’inasprimento del 2019, non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata e non contrasta con la finalità rieducativa della pena: rientra quindi nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La determinazione della pena per i reati spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la Corte la dichiara incostituzionale solo se la sanzione è manifestamente sproporzionata o irragionevole. La cornice di pena per l’oltraggio a pubblico ufficiale supera questo controllo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale?

    È il reato di chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale presente, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Era stato abrogato nel 2009 e reintrodotto nel 2017, con un inasprimento nel 2019.

    Perché il Tribunale dubitava della pena?

    Riteneva che fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità dei fatti, in possibile contrasto con la proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la misura della pena rientra nelle scelte di politica criminale del legislatore: la Corte la annulla solo se manifestamente irragionevole, e qui non lo era.

    Cambia qualcosa per chi è imputato di oltraggio?

    No. La disciplina resta in vigore così com’è: il giudice continua ad applicare la pena prevista dall’art. 341-bis cod. pen.

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  • Corte cost. n. 168/2024 – Autonomie scolastiche in Sardegna e competenza statale sull’istruzione

    Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Sardegna in materia di istruzione, che mirava a mantenere il numero delle autonomie scolastiche oltre il contingente fissato dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il numero delle autonomie scolastiche – cioè delle istituzioni scolastiche dotate di dirigenza e organici propri – è oggetto di programmazione nazionale: lo Stato fissa un contingente per ciascuna Regione, anche per contenere la spesa per il personale scolastico. La Regione Sardegna aveva approvato una legge che, nelle more di una riforma regionale, intendeva mantenere tutte le autonomie scolastiche già esistenti nell’anno scolastico 2023-2024, confermandone il numero. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge perché, conservando lo stesso numero di autonomie, la Regione superava il contingente stabilito a livello nazionale, con un conseguente aumento del personale e della relativa spesa. La questione tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione: lo Stato detta le norme generali e i principi, comprese le scelte sul dimensionamento della rete scolastica, e la Regione non può discostarsene unilateralmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (disposizioni in materia di istruzione). La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (competenze statali in materia di istruzione e norme generali) e all’art. 81 della Costituzione sull’equilibrio di bilancio, per l’incidenza sulla spesa per il personale scolastico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024. Confermando il numero di autonomie scolastiche oltre il contingente nazionale, la Regione si poneva in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze in materia di istruzione e con i conseguenti vincoli sulla spesa per il personale.

    Il principio

    La determinazione del numero delle autonomie scolastiche rientra nelle scelte riconducibili alla competenza statale in materia di istruzione; la Regione non può, neppure in via transitoria, mantenere un numero di istituzioni superiore al contingente nazionale, perché ciò viola il riparto di competenze e incide sulla spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le autonomie scolastiche?

    Sono le istituzioni scolastiche dotate di un proprio dirigente e di organici autonomi. Il loro numero è programmato a livello nazionale, anche per governare la spesa per il personale.

    Perché la Sardegna non poteva mantenere tutte le sue autonomie scolastiche?

    Perché così superava il contingente fissato dallo Stato, invadendo la competenza statale in materia di istruzione e determinando un aumento di spesa non consentito.

    La Regione non ha alcuna voce in capitolo sulla scuola?

    Ha competenze, ad esempio sull’organizzazione della rete scolastica sul territorio, ma deve muoversi entro le norme generali e i principi statali e nel rispetto del contingente nazionale.

    Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?

    Viene meno la base normativa con cui la Regione intendeva conservare le autonomie eccedenti: si torna ad applicare il dimensionamento previsto dalla programmazione statale.

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  • Corte cost. n. 169/2024 – Centro di formazione sanitaria siciliano e finanza pubblica

    Con la sentenza n. 169 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma siciliana che inseriva il centro regionale di formazione sanitaria (CEFPAS) tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge di stabilità 2024-2026, aveva ridefinito la natura del CEFPAS, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale sanitario, qualificandolo come ente del Servizio sanitario regionale. Aveva inoltre previsto benefici retributivi per il personale dipendente. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che incidevano sulla spesa del personale sanitario e su quella regionale in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che pongono limiti alla spesa per il personale anche nel comparto sanitario. La questione mostra un tema ricorrente nei rapporti Stato-Regioni: la Regione può organizzare i propri enti e il proprio personale, ma non può, così facendo, eludere i vincoli statali sulla spesa pubblica, che valgono anche per le Regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026). Le questioni erano sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, oltre che allo statuto speciale della Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, della legge regionale, che inseriva il CEFPAS tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8, sui benefici retributivi del personale. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte in rito.

    Il principio

    La Regione non può riqualificare la natura di un proprio ente sanitario in modo da incidere sulla spesa pubblica eludendo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche le autonomie speciali nel comparto sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il CEFPAS?

    È il Centro siciliano per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale socio-sanitario, istituito da una legge regionale del 1993.

    Perché inserirlo tra gli enti del Servizio sanitario regionale era incostituzionale?

    Perché tale riqualificazione incideva sulla spesa pubblica in modo contrastante con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per la Regione siciliana.

    Cosa è successo alla norma sui benefici retributivi (art. 8)?

    Le questioni su quella disposizione sono state dichiarate inammissibili per ragioni procedurali: la Corte non si è pronunciata sul loro merito.

    Anche la Sicilia, Regione a statuto speciale, deve rispettare i vincoli statali sulla spesa?

    Sì. I principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, nei limiti previsti dallo statuto.

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  • Corte cost. n. 170/2024 – Spesa sanitaria della Sardegna: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 170 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dallo Stato su alcune disposizioni finanziarie in materia sanitaria della Regione Sardegna, senza esaminarle nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato disposizioni finanziarie che incidevano anche sul settore sanitario. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune di queste norme, ritenendole in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica nel comparto sanitario e con i limiti posti dallo statuto speciale della Sardegna. La materia è particolarmente delicata perché la spesa sanitaria regionale incide sugli equilibri complessivi del bilancio pubblico, e lo Stato fissa principi che anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare. Prima di entrare nel merito, però, la Corte verifica che il ricorso statale sia formulato in modo chiaro e coordinato: quando le censure presentano carenze o contraddizioni, ad esempio per il mancato coordinamento con altre disposizioni regionali collegate, le questioni vengono dichiarate inammissibili e le norme restano in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e varie materie). La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se le disposizioni sarde violino i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, ma ha rilevato carenze nel ricorso, tra cui il mancato coordinamento con altre disposizioni regionali collegate, che impedivano l’esame nel merito. Le norme regionali restano quindi in vigore.

    Il principio

    Anche il ricorso statale in via principale deve essere formulato in modo chiaro, completo e coordinato con il quadro normativo regionale; in mancanza di tali requisiti la questione è inammissibile e le norme impugnate restano in vigore, senza un giudizio sul loro merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Lo Stato, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, con un ricorso “in via principale”: è il giudizio in cui Stato e Regioni impugnano direttamente le rispettive leggi davanti alla Corte.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per carenze del ricorso, in particolare il mancato coordinamento delle censure con altre disposizioni regionali collegate: difetti che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Le norme sanitarie sarde sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha stabilito: l’inammissibilità è una decisione procedurale. Le norme restano in vigore, ma senza un avallo nel merito da parte della Corte.

    Anche le Regioni a statuto speciale rispettano i vincoli statali sulla sanità?

    Sì, nei limiti dello statuto: i principi di coordinamento della finanza pubblica, compreso il comparto sanitario, si applicano in linea generale anche alle autonomie speciali.

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  • Corte cost. n. 171/2024 – IMU indeducibile dall’IRAP: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 171 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP, sollevate da due Corti di giustizia tributaria, senza pronunciarsi nel merito della disciplina fiscale.

    Di cosa si tratta

    L’IMU, l’imposta sugli immobili, secondo la disciplina del federalismo fiscale municipale è indeducibile ai fini dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive: in pratica le imprese non possono scomputare l’IMU pagata sui propri immobili strumentali dalla base imponibile IRAP. Due Corti di giustizia tributaria (di Milano e di Reggio Emilia) hanno dubitato della legittimità di questa regola, ritenendo che colpisse un costo effettivamente sostenuto per l’attività d’impresa e potesse quindi risultare irragionevole o contraria alla capacità contributiva e alla libertà di iniziativa economica. La Corte, però, prima di valutare nel merito una questione fiscale, verifica che il giudice rimettente l’abbia sollevata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo e formulando in modo adeguato i dubbi. Quando questi requisiti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile e la norma tributaria resta in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP. Le questioni erano sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e da quella di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte l’inammissibilità delle questioni. Si tratta di pronunce in rito: la Corte non ha valutato se l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui le questioni erano state sollevate dai giudici tributari, tali da impedirne l’esame nel merito. La disciplina contestata resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte può esaminare nel merito una questione tributaria solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e i presupposti; in mancanza, la questione è inammissibile e la norma fiscale resta applicabile, senza che ciò implichi un giudizio sulla sua legittimità.

    Domande e risposte

    L’IMU è davvero indeducibile dall’IRAP?

    Sì. La norma censurata prevede l’indeducibilità ai fini IRAP, e dopo questa pronuncia resta in vigore: la Corte non ha modificato la regola.

    La Corte ha detto che la regola è legittima?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni procedurali, senza esaminarne il merito: non c’è quindi un giudizio sulla legittimità della disciplina.

    I giudici tributari possono riproporre la questione?

    In linea di principio sì: una questione inammissibile per vizi della motivazione può essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.

    Perché l’art. 53 della Costituzione è rilevante in materia di imposte?

    L’art. 53 sancisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva: è il parametro tipico per contestare tributi ritenuti irragionevoli o che colpiscono ricchezza non effettiva.

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  • Corte cost. n. 172/2024 – Ennesimo rinvio delle elezioni degli enti di area vasta in Sicilia

    Con la sentenza n. 172 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Siciliana che differiva ancora una volta le elezioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prolungando le gestioni commissariali.

    Di cosa si tratta

    In Sicilia gli enti di “area vasta” (i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che corrispondono alle ex province) avrebbero dovuto avere organi eletti, ma le relative elezioni sono state rinviate molte volte, mantenendo al loro posto gestioni commissariali. La legge regionale n. 6 del 2023 disponeva un ulteriore differimento del voto e prorogava al 31 dicembre 2024 la gestione commissariale. Il TAR per la Sicilia, chiamato a decidere una controversia tra il Comune di Enna e la Regione, ha ritenuto che questo ennesimo rinvio – il diciassettesimo – impedisse irragionevolmente la formazione degli organi rappresentativi di quegli enti, comprimendone l’autonomia. La questione tocca un principio fondamentale: gli enti territoriali riconosciuti dalla Costituzione devono potersi dotare di organi eletti dai cittadini, e i rinvii reiterati delle elezioni svuotano nei fatti la loro autonomia e il loro carattere rappresentativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6, che differiva le elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogava le gestioni commissariali. La questione era sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione prima, nel giudizio tra il Comune di Enna e la Regione, in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione, con particolare riguardo all’autonomia degli enti territoriali e al loro carattere rappresentativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 6 del 2023. Il reiterato differimento delle elezioni – che si aggiungeva a numerosi rinvii precedenti – impediva ingiustificatamente la costituzione degli organi rappresentativi degli enti di area vasta, in contrasto con i principi costituzionali sull’autonomia e sulla natura elettiva di tali enti.

    Il principio

    Il continuo rinvio delle elezioni degli enti territoriali, con il prolungamento delle gestioni commissariali, lede l’autonomia e il carattere rappresentativo costituzionalmente garantiti: gli enti di area vasta devono potersi dotare di organi eletti, e differimenti reiterati e ingiustificati sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli enti di “area vasta”?

    Sono gli enti territoriali intermedi tra Comuni e Regione: in Sicilia i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che hanno raccolto le funzioni delle ex province.

    Perché il rinvio delle elezioni è stato ritenuto incostituzionale?

    Perché impediva la formazione di organi eletti, mantenendo commissari nominati: un differimento reiterato e ingiustificato svuota l’autonomia e la rappresentatività che la Costituzione riconosce a quegli enti.

    Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?

    Viene meno il fondamento normativo del rinvio e della proroga commissariale: la Regione deve procedere a indire le elezioni degli organi degli enti di area vasta.

    Perché ha deciso la Corte e non il TAR direttamente?

    Il TAR non può disapplicare una legge regionale: quando ne dubita la costituzionalità deve sollevare la questione davanti alla Corte, l’unica competente a dichiarare illegittime le leggi.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 173/2024 – Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla vittima

    Con la sentenza n. 173 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla nuova disciplina del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo elettronico, introdotta dal “codice rosso” rafforzato del 2023.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, la legge n. 168 del 2023 ha modificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo in particolare il ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico per controllare a distanza il rispetto del divieto da parte dell’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha dubitato della legittimità della nuova disciplina, ritenendo che alcuni suoi profili potessero comprimere in modo eccessivo la libertà personale dell’indagato o trattare situazioni diverse in modo irragionevolmente uniforme. La questione tocca un equilibrio molto sensibile: da un lato l’esigenza di proteggere efficacemente le vittime di violenza, anche con strumenti tecnologici di controllo; dall’altro la garanzia che le misure restrittive incidano sulla libertà personale solo nei limiti consentiti dalla Costituzione e in modo proporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e l’inviolabilità della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la disciplina del divieto di avvicinamento con controllo elettronico non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né l’inviolabilità della libertà personale: la sentenza fornisce dunque una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    Il divieto di avvicinamento alla vittima con controllo tramite braccialetto elettronico è compatibile con la Costituzione se applicato in modo proporzionato; la misura, letta nel senso indicato dalla Corte, contempera la tutela della persona offesa con la garanzia della libertà personale dell’indagato.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte respinge la questione ma indica l’interpretazione corretta della norma: è una sentenza interpretativa di rigetto, che salva la disposizione a condizione di leggerla nel modo indicato.

    Il braccialetto elettronico limita la libertà personale?

    Comporta un controllo che incide sulla libertà di movimento, ma la Corte ha ritenuto che, applicato in modo proporzionato, rientri nei limiti costituzionalmente ammessi per le misure cautelari.

    La sentenza indebolisce le tutele per le vittime di violenza?

    No. La Corte conferma la validità della misura introdotta dal “codice rosso” rafforzato; ne precisa solo i presupposti applicativi affinché sia conforme alla Costituzione.

    Quale ruolo ha l’art. 13 della Costituzione?

    L’art. 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale: ogni misura che la comprime deve rispettarne le garanzie. La Corte ha verificato che la disciplina contestata le rispetta.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 174/2024 – Recupero dei seminterrati in Sardegna e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 174 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Sardegna in materia urbanistico-edilizia, ritenendole in contrasto con i principi statali del governo del territorio e, in parte, lesive del giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva modificato la propria disciplina sul recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, intervenendo su norme regionali in materia di edilizia e governo del territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni perché, a suo avviso, si discostavano dai principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia “governo del territorio”, che è di competenza legislativa concorrente: lo Stato detta i principi, la Regione li attua, ma non può superarli. Un profilo particolarmente delicato riguardava la riproposizione, da parte della Regione, di contenuti analoghi a una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte con una precedente sentenza: in questi casi entra in gioco il rispetto del “giudicato costituzionale”, cioè il divieto di reintrodurre una disciplina già censurata. La vicenda mostra come l’autonomia regionale in urbanistica incontri limiti precisi nei principi statali e nelle pronunce della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 1, lettera a), n. 1), e l’art. 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, che intervenivano sulla disciplina regionale del recupero edilizio. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 117 della Costituzione (riparto di competenze nel governo del territorio) e all’art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale derivante da una precedente pronuncia della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. Le norme sarde si ponevano in contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e, per la parte che riproduceva contenuti già censurati, ledevano il giudicato costituzionale. La decisione sulle altre questioni sollevate con lo stesso ricorso è stata riservata a separata pronuncia.

    Il principio

    La Regione non può, in materia di governo del territorio, discostarsi dai principi fondamentali statali né reintrodurre una disciplina già dichiarata incostituzionale: ripristinare una norma identica a quella annullata viola il giudicato costituzionale tutelato dall’art. 136 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il “giudicato costituzionale”?

    È l’effetto definitivo delle sentenze di illegittimità della Corte: una volta annullata una norma, il legislatore non può rimetterne in vigore una identica nel contenuto. L’art. 136 Cost. lo garantisce.

    Perché la Sardegna non poteva regolare liberamente il recupero dei seminterrati?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione li attua. La disciplina regionale che li supera è incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.

    Cosa significa che la decisione su altre questioni è “riservata a separata pronuncia”?

    La Corte ha deciso subito solo su alcune disposizioni del ricorso, rinviando le altre a una successiva sentenza: è una tecnica usata quando un unico ricorso impugna molte norme.

    La Regione può ancora disciplinare l’edilizia?

    Sì, ma nel rispetto dei principi statali del governo del territorio e senza riprodurre norme già annullate dalla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: il governo del territorio è materia concorrente con principi fondamentali statali.
    • Art. 136 della Costituzione — efficacia delle sentenze di illegittimità: tutela del giudicato costituzionale violato dalla Regione.
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  • Corte cost. n. 187/2024 – Equo indennizzo per la durata del processo e detenuti

    Con la sentenza n. 187/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’ordinamento penitenziario relativa ai rimedi per i trattamenti contrari al senso di umanità, per come era stata formulata dal giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevede rimedi per i detenuti che subiscano condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti. L’art. 35-ter disciplina questi strumenti di tutela, tra cui forme di riduzione della pena o di risarcimento. Il Tribunale di Salerno, in un giudizio civile promosso da un detenuto contro il Ministero della giustizia, ha dubitato che la disciplina del comma 2 fosse compatibile con i vincoli derivanti dalla CEDU. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la fondatezza del dubbio. Il tema riguarda la tutela della dignità delle persone private della libertà: stabilire quali rimedi spettano a chi ha subito condizioni detentive degradanti è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali anche dentro il carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione civile; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il modo in cui il giudice rimettente aveva impostato il dubbio non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito, per ragioni che attengono alla formulazione e ai presupposti della questione. La disciplina dei rimedi penitenziari resta dunque vigente.

    Il principio

    Quando la questione è formulata in modo da non consentire alla Corte una valutazione nel merito, la pronuncia è di inammissibilità: la tutela dei diritti dei detenuti contro trattamenti inumani resta affidata alla disciplina vigente e alla sua corretta applicazione.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato tutela ai detenuti?

    No. Ha solo ritenuto inammissibile la specifica questione per come era stata formulata: i rimedi previsti dall’ordinamento penitenziario per le condizioni degradanti restano in vigore.

    Cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?

    Disciplina i rimedi a favore del detenuto che abbia subito condizioni contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti, comprese forme compensative come la riduzione della pena o il risarcimento.

    Perché conta l’art. 3 della CEDU?

    Perché vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti: tramite l’art. 117 Cost. diventa un vincolo per il legislatore italiano e un parametro di costituzionalità.

    Norme collegate

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