Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 [1] del codice di procedura penale.
[2] Ora articolo 675 del nuovo codice di procedura penale.
