Autore: Andrea Marton

  • Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

    Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 [1] del codice di procedura penale.

    [2] Ora articolo 675 del nuovo codice di procedura penale.

  • Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].

    Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 [2] del codice di procedura penale.

    [1] Era rispettivamente «lire quattromila» e «lire quarantamila».

    [2] Ora articolo 537 del nuovo codice di procedura penale.

  • Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

    Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

  • Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Art. 224 c.p.c. – Sequestro del documento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

    Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

  • Articolo 223 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di deposito del documento

    Articolo 223 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di deposito del documento

    Art. 223 c.p.c. – Processo verbale di deposito del documento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

    Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

    Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

  • Articolo 222 Codice di Procedura Civile: Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

    Articolo 222 Codice di Procedura Civile: Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

    Art. 222 c.p.c. – Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

  • Articolo 221 Codice di Procedura Civile: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Articolo 221 Codice di Procedura Civile: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c. – Modo di proposizione e contenuto della querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

    La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

    È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Art. 220 c.p.c. – Pronuncia del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

    Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].

    [1] Era rispettivamente «lire duemila» e «lire quarantamila».

  • Articolo 219 Codice di Procedura Civile: Redazione di scritture di comparazione

    Articolo 219 Codice di Procedura Civile: Redazione di scritture di comparazione

    Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

    Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.

  • Articolo 218 Codice di Procedura Civile: Scritture di comparazione presso depositari

    Articolo 218 Codice di Procedura Civile: Scritture di comparazione presso depositari

    Art. 218 c.p.c. – Scritture di comparazione presso depositari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

    Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.