Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 69/2025 – Procreazione assistita: accesso vietato alle donne single

    Con la sentenza n. 69 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita resta riservato alle coppie e non si estende alle donne single, ritenendo la scelta rimessa al legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di fecondazione solo a “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”. Restano quindi escluse le donne sole, che non possono ricorrere a queste tecniche in Italia. Nel caso concreto, una donna single si era rivolta a un centro per la procreazione assistita e, di fronte al rifiuto, il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione davanti alla Corte, dubitando che escludere le donne sole violasse i loro diritti, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti UE. La posta in gioco è delicata: tocca il diritto all’autodeterminazione e alla genitorialità, ma anche i limiti che il legislatore può porre a una pratica medica che coinvolge la nascita di un figlio. La Corte ha dovuto stabilire se questa esclusione sia una scelta legittima del Parlamento o una discriminazione incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui riserva l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, escludendo le donne singole. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Carta UE) e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU). L’esclusione delle donne singole non è incostituzionale: la scelta di riservare la procreazione assistita alle coppie rientra nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con la finalità della legge di rispondere ai problemi di sterilità e infertilità.

    Il principio

    Riservare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie, escludendo le donne singole, non viola la Costituzione: si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con le finalità della legge, e non di una discriminazione costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Una donna single può accedere alla procreazione assistita in Italia?

    No. La legge la riserva alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, e la Corte ha confermato la legittimità di questa esclusione.

    Perché la Corte non ha esteso l’accesso alle donne sole?

    Perché ha ritenuto che la scelta rientri nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con lo scopo della legge di affrontare i problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità della coppia.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, le censure legate all’art. 13 Cost. e alla Carta UE.

    Il Parlamento potrebbe cambiare la legge?

    Sì. Trattandosi di una scelta discrezionale, spetta al legislatore decidere se modificare i requisiti di accesso alle tecniche di procreazione assistita.

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  • Corte cost. n. 131/2025 – Ineleggibilità e termine per le dimissioni in Puglia

    Con la sentenza n. 131/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia che spostava in avanti il termine entro cui sindaci e presidenti di Provincia devono dimettersi per essere eleggibili al Consiglio regionale.

    Di cosa si tratta

    Le cause di ineleggibilità servono a evitare che chi ricopre certe cariche (come sindaco o presidente di Provincia) possa sfruttarne la posizione per condizionare le elezioni a cui si candida. Per rimuovere l’ineleggibilità occorre dimettersi entro un certo termine prima del voto. La legge della Regione Puglia, con una norma della legge di stabilità 2025, aveva spostato in avanti questo termine: bastava dimettersi non oltre centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (e, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento), anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che indebolisse la garanzia di par condicio elettorale. In gioco c’erano la libertà e la genuinità del voto e il rispetto dei principi statali sull’ineleggibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (legge di stabilità regionale 2025), che modificava la disciplina delle cause di ineleggibilità per il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali, ritenendo lesi i principi in materia elettorale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 219 nelle parti in cui consentiva le dimissioni fino a centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature) e, nei casi di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento (anziché entro lo stesso termine). Resta così fermo il termine più rigoroso a tutela della genuinità del voto. La decisione di altre questioni è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Per rimuovere le cause di ineleggibilità, chi ricopre cariche locali deve dimettersi entro un termine sufficientemente anticipato rispetto al voto: la Regione non può spostarlo in avanti in modo da indebolire la par condicio e la genuinità della competizione elettorale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per sindaci e presidenti di Provincia in Puglia?

    Per candidarsi al Consiglio regionale devono dimettersi entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e non potranno avvalersi del termine più ampio introdotto dalla legge regionale, ora dichiarata illegittima.

    Perché esiste una causa di ineleggibilità?

    Per evitare che chi ricopre una carica pubblica possa usarne la posizione per condizionare il voto a proprio favore, a garanzia della par condicio.

    La Corte ha deciso tutto il ricorso?

    No. Ha deciso le questioni sull’art. 219 e riservato a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 130/2025 – Rapina aggravata e vizio parziale di mente

    Con la sentenza n. 130/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva di far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e graduare la pena. L’art. 628, quinto comma, del codice penale vietava però di ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto ad alcune aggravanti della rapina, tra cui quella (numero 3-quater) prevista per chi commette una rapina ai danni di una persona che sta prelevando o ha appena prelevato denaro presso banche, uffici postali o sportelli automatici. Tra le attenuanti escluse dal bilanciamento c’era anche il vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il GUP del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione. In gioco c’erano la proporzionalità della pena e la rilevanza delle condizioni psichiche dell’autore del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione sull’art. 628, quinto comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a quella specifica aggravante della rapina. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 217 del 2023), la Corte ha ritenuto irragionevole sottrarre al bilanciamento un’attenuante legata alle condizioni psichiche dell’autore.

    Il principio

    Non è ragionevole escludere dal bilanciamento delle circostanze l’attenuante del vizio parziale di mente: le ridotte condizioni psichiche dell’autore devono poter incidere sulla pena, e il giudice deve poter ritenere quell’attenuante prevalente o equivalente anche rispetto all’aggravante della rapina considerata.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il giudice penale?

    Nei casi di rapina con quella specifica aggravante, il giudice può ora ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, graduando di conseguenza la pena.

    Che cos’è il vizio parziale di mente?

    È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita: comporta una riduzione della pena.

    La rapina diventa meno grave?

    No. Il reato resta grave: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare le condizioni psichiche dell’autore nel bilanciamento delle circostanze.

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  • Corte cost. n. 132/2025 – Fine vita e omicidio del consenziente

    Con la sentenza n. 132/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale) sollevate per estendere il “fine vita” all’aiuto attivo prestato da personale sanitario a chi non possa autosomministrarsi il farmaco.

    Di cosa si tratta

    La precedente giurisprudenza costituzionale, a determinate condizioni, ha escluso la punibilità di chi aiuta un’altra persona, gravemente malata e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, a porre fine alla propria vita, purché sia il malato stesso a somministrarsi il farmaco. Il caso in esame riguardava una persona affetta da una grave patologia irreversibile che, per impossibilità fisica, non poteva autosomministrarsi il farmaco letale e chiedeva che fosse il personale sanitario a farlo (somministrazione “eteronoma”). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento d’urgenza, ha sollevato la questione sull’art. 579 cod. pen. (omicidio del consenziente), perché non esclude la punibilità di chi attui materialmente quella volontà in presenza di precise condizioni e verifiche. In gioco c’erano i confini tra il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita e la tutela penale della vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 579 del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, chiedendo di escludere la punibilità di chi, alle condizioni e con le verifiche indicate, attui materialmente la volontà di fine vita di un malato che non possa procedere in autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito perché l’intervento richiesto avrebbe comportato scelte complesse e discrezionali, in una materia eticamente sensibile, riservate al legislatore. Resta dunque al Parlamento il compito di disciplinare l’aiuto attivo nel fine vita.

    Il principio

    In materia di fine vita, l’estensione della non punibilità alla somministrazione del farmaco da parte di terzi comporta bilanciamenti e scelte di sistema riservati al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige tali scelte, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha legalizzato l’eutanasia attiva?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, rimettendo al legislatore ogni scelta sull’aiuto attivo nel fine vita: non ha modificato la disciplina vigente.

    Qual era la differenza rispetto ai casi già decisi?

    Nei casi precedenti il malato si autosomministrava il farmaco; qui si chiedeva che fosse il personale sanitario a somministrarlo, perché la persona non poteva farlo da sé.

    Chi può intervenire su questo tema?

    Il legislatore, cui la Corte ha rimesso le scelte di disciplina, trattandosi di una materia eticamente e socialmente molto delicata.

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  • Corte cost. n. 133/2025 – Ammissibilità del conflitto Senato-Procura di Catania

    Con l’ordinanza n. 133/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Catania, aprendo la fase di merito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi diversi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri. Si svolge in due fasi: prima la Corte verifica con un’ordinanza se il conflitto è ammissibile (cioè se ne ricorrono i presupposti), poi, se ammesso, decide il merito. In questo caso il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione ad atti di indagine e a decreti del giudice per le indagini preliminari adottati nell’ambito di un procedimento penale. Con l’ordinanza in esame la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità. In gioco, in questa fase, è soltanto l’accesso al giudizio: la decisione sul contrasto verrà dopo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione agli atti di indagine e ai decreti del giudice per le indagini preliminari del 12 aprile e del 1° agosto 2019, chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto le comunicazioni e notifiche di rito (al Senato, alla Procura, al giudice per le indagini preliminari e alla Camera dei deputati) per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione preliminare, che non risolve il conflitto.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica solo i presupposti soggettivi e oggettivi: la dichiarazione di ammissibilità consente di passare al merito, senza alcuna anticipazione sull’esito del contrasto.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso il conflitto?

    No. Con questa ordinanza ha solo dichiarato ammissibile il ricorso del Senato: il merito sarà deciso nella fase successiva.

    Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti tra organi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri costituzionali.

    Cosa accade ora?

    Il ricorso viene notificato alle parti indicate e il giudizio prosegue nel merito davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 134/2025 – Divieto regionale di impianti a biomasse nei parchi calabresi

    Con la sentenza n. 134/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria che vietava gli impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici nei parchi nazionali e regionali, perché la Regione non poteva imporre un divieto generalizzato.

    Di cosa si tratta

    Gli impianti a biomasse producono energia bruciando materiale organico (legno, scarti agricoli). Per favorire le fonti rinnovabili, la legislazione statale stabilisce i principi per individuare le aree idonee o non idonee a questi impianti, all’esito di una valutazione amministrativa, evitando divieti generalizzati per legge. La Regione Calabria, con una legge del 2024, aveva invece vietato in modo assoluto la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici, imponendo anche agli impianti esistenti di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione. Il Governo ha impugnato la norma. In gioco c’erano il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente e il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse introdurre per legge un divieto generalizzato agli impianti a biomasse nei parchi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, nella parte in cui “vieta” gli impianti anziché qualificare i parchi come “aree non idonee” a quel tipo di impianti, e dell’intero comma 2 (riduzione forzata della potenza degli impianti esistenti). Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite ad altri parametri. La Regione non poteva imporre un divieto generalizzato, ma al massimo individuare aree non idonee nel rispetto della disciplina statale.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre per legge divieti generalizzati agli impianti da fonti rinnovabili: possono solo individuare, nel rispetto dei principi statali, le aree non idonee, in coerenza con l’obiettivo della massima diffusione delle energie rinnovabili.

    Domande e risposte

    I parchi calabresi restano aperti agli impianti a biomasse?

    La Corte ha cancellato il divieto assoluto: i parchi possono essere qualificati come aree non idonee, ma non con un divieto generalizzato imposto per legge.

    Perché la Regione non poteva vietare del tutto?

    Perché la disciplina delle fonti rinnovabili spetta ai principi statali, che escludono divieti generalizzati e richiedono una valutazione amministrativa sulle aree idonee.

    Cosa accade agli impianti esistenti?

    L’obbligo di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione (comma 2) è stato dichiarato illegittimo nella sua interezza.

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  • Corte cost. n. 135/2025 – Tetto agli stipendi pubblici e parametro della Cassazione

    Con la sentenza n. 135/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che fissava in 240.000 euro il tetto agli stipendi pubblici, ritenendo che il limite debba essere ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e ha respinto le altre censure sull’indipendenza della magistratura.

    Di cosa si tratta

    La legge prevede un “tetto” agli emolumenti di chi riceve retribuzioni a carico delle finanze pubbliche: nessuno può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Una norma del 2014 aveva però fissato quel limite in una cifra rigida, 240.000 euro lordi annui, sganciandolo di fatto dall’effettivo trattamento del primo presidente. Il caso nasce dal ricorso di un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, avendo ricoperto anche un incarico nell’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa, si era visto chiedere la restituzione delle somme eccedenti il tetto. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il meccanismo fosse legittimo, anche rispetto all’indipendenza della magistratura. In gioco c’erano le modalità di determinazione del tetto agli stipendi pubblici e le garanzie di indipendenza dei giudici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sugli artt. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (come convertiti), in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, relativi all’indipendenza della magistratura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui fissa il tetto in 240.000 euro anziché ancorarlo al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, da individuare con d.P.C.m. previo parere delle commissioni parlamentari. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni, riferite all’indipendenza della magistratura (artt. 104 e 108 Cost.).

    Il principio

    Il tetto agli stipendi pubblici deve restare ancorato al parametro mobile del trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e non può essere cristallizzato in una cifra fissa di legge: l’aggancio a quel parametro va ripristinato.

    Domande e risposte

    Esiste ancora un tetto agli stipendi pubblici?

    Sì. Il tetto resta, ma deve essere parametrato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, non a una cifra fissa di 240.000 euro.

    La sentenza riguarda solo i magistrati?

    No. Il tetto riguarda chiunque riceva retribuzioni a carico delle finanze pubbliche; il caso concreto nasceva però da un magistrato amministrativo.

    L’indipendenza della magistratura era violata?

    Su questo punto la Corte ha ritenuto le questioni non fondate: il meccanismo del tetto non lede di per sé l’indipendenza dei giudici.

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  • Corte cost. n. 136/2025 – Materie prime critiche e autonomia della Sardegna

    Con la sentenza n. 136/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Sardegna contro il decreto-legge sulle materie prime critiche di interesse strategico, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le censure.

    Di cosa si tratta

    Le “materie prime critiche” sono minerali e risorse (come litio, terre rare, certi metalli) essenziali per le tecnologie e la transizione energetica, la cui disponibilità è considerata strategica. Nel 2024 lo Stato ha adottato un decreto-legge per disciplinarne la ricerca, l’estrazione e la valorizzazione, anche in attuazione di obiettivi europei. La Regione Sardegna ha impugnato numerose disposizioni del decreto, sostenendo che invadessero le competenze garantite dal suo statuto speciale in materie come miniere, cave e saline, e ledessero il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. In gioco c’era il confine tra la competenza statale a governare risorse strategiche di interesse nazionale ed europeo e l’autonomia speciale della Sardegna sulle proprie risorse minerarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 84 del 2024 (come convertito), in riferimento a varie norme dello statuto speciale e agli artt. 5, 97, 114, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione delle proprie competenze legislative e amministrative e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. La disciplina statale sulle materie prime critiche risponde a esigenze unitarie di interesse nazionale ed europeo e non comprime in modo illegittimo le competenze della Regione speciale: l’intervento dello Stato è giustificato dalla natura strategica di queste risorse.

    Il principio

    La disciplina delle materie prime critiche di interesse strategico rientra nelle esigenze unitarie che giustificano l’intervento dello Stato anche nei territori a statuto speciale: le competenze regionali sulle risorse minerarie cedono di fronte all’interesse nazionale ed europeo, nel rispetto della leale collaborazione.

    Domande e risposte

    La Sardegna perde le sue competenze sulle miniere?

    No in generale; ma per le materie prime critiche di interesse strategico la Corte ha riconosciuto la prevalenza delle esigenze unitarie nazionali ed europee.

    Che cosa sono le materie prime critiche?

    Sono risorse (minerali e metalli) essenziali per le tecnologie e la transizione energetica, la cui disponibilità è ritenuta strategica per il Paese e per l’Unione europea.

    Il decreto-legge è rimasto in vigore?

    Sì. Le censure della Regione sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: la disciplina statale resta valida.

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  • Corte cost. n. 137/2025 – Documenti non esibiti al fisco e difesa in giudizio

    Con la sentenza n. 137/2025 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme, la regola che rende inutilizzabili in giudizio i documenti che il contribuente non ha esibito al fisco quando richiesti durante l’accertamento.

    Di cosa si tratta

    Durante un accertamento fiscale, l’Agenzia delle entrate può chiedere al contribuente documenti, dati e registri. L’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che le notizie e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possano poi essere usati a favore del contribuente, né in sede amministrativa né in giudizio; resta salva la possibilità di produrli se il contribuente dimostra di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. La Corte di giustizia tributaria di Roma ha dubitato che questa “inutilizzabilità” fosse compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, anche alla luce delle norme europee e internazionali. In gioco c’era l’equilibrio tra la collaborazione richiesta al contribuente in fase di controllo e la garanzia di difendersi pienamente davanti al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, ha sollevato la questione sull’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25 e 111, primo comma, Cost. (oltre che, tramite gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., alla CEDU, alla Carta dei diritti UE e al Patto sui diritti civili e politici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite ad alcuni parametri sovranazionali e non fondate, “nei sensi di cui in motivazione”, quelle riferite al diritto di difesa e al giusto processo. Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la regola è compatibile con la Costituzione: l’inutilizzabilità non opera quando il contribuente dimostra di non aver potuto esibire i documenti per causa a lui non imputabile.

    Il principio

    L’inutilizzabilità dei documenti non esibiti al fisco è legittima se interpretata in senso costituzionalmente orientato: non si applica quando il contribuente provi che la mancata esibizione è dipesa da causa a lui non imputabile, salvaguardando così il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Se non esibisco un documento al fisco, lo perdo per sempre?

    In linea di principio non potrà essere usato a tuo favore; ma puoi comunque produrlo in giudizio se dimostri di non aver potuto esibirlo prima per una causa a te non imputabile.

    La norma è stata bocciata?

    No. La Corte l’ha salvata con un’interpretazione conforme: le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Perché esiste questa regola?

    Per incentivare la collaborazione del contribuente durante i controlli ed evitare che documenti rilevanti vengano tenuti nascosti al fisco per usarli solo dopo.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 87/2026 – Rito abbreviato e riduzione della pena in esecuzione

    Con la sentenza n. 87/2026 la Corte costituzionale ha respinto, con un’interpretazione conforme a Costituzione, i dubbi sulla disciplina della riduzione di pena collegata al rito abbreviato e alla sua applicazione in fase di esecuzione.

    Di cosa si tratta

    Chi sceglie il rito abbreviato, una procedura semplificata in cui si rinuncia al dibattimento, ottiene in cambio una riduzione della pena. Le norme del codice di procedura penale impugnate, gli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, riguardano proprio l’entita di questo sconto e il modo in cui puo essere fatto valere anche dal giudice dell’esecuzione, cioe dopo che la condanna e diventata definitiva. Il caso nasce davanti al giudice per le indagini preliminari di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, in un procedimento penale. Il giudice dubitava che la disciplina creasse disparita di trattamento o tensioni con il giusto processo, anche alla luce dei vincoli europei. Per gli imputati la posta in gioco e concreta: la misura dello sconto di pena e la possibilita di ottenerlo incidono direttamente sulla durata della condanna da scontare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. A sollevare le questioni e stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la disciplina della riduzione di pena collegata al rito abbreviato e salva se applicata nel significato indicato dalla Corte.

    Il principio

    La disciplina della riduzione di pena collegata al rito abbreviato, anche nella sua applicazione in fase di esecuzione, non e illegittima se interpretata in modo conforme a Costituzione, nel rispetto dell’uguaglianza e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’e il rito abbreviato?

    E una procedura penale semplificata in cui l’imputato rinuncia al dibattimento e viene giudicato allo stato degli atti. In cambio ottiene una riduzione della pena. Le norme impugnate riguardano la misura di questo sconto e la sua applicazione.

    La Corte ha cambiato l’entita dello sconto di pena?

    No. Ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa: le norme restano in vigore, ma vanno applicate nel significato conforme a Costituzione indicato in motivazione.

    Lo sconto puo essere riconosciuto dopo la condanna definitiva?

    L’art. 676, comma 3-bis, riguarda proprio l’intervento del giudice dell’esecuzione. La Corte ne ha confermato la legittimita nell’interpretazione conforme a Costituzione; per il caso concreto e necessaria l’assistenza di un legale.

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  • Corte cost. n. 190/2025 – Incompatibilità del giudice e riti alternativi nel processo penale

    Con la sentenza n. 190/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione sull’incompatibilità del giudice (art. 34, comma 2, del codice di procedura penale): chi ha deciso su una richiesta di messa alla prova non è per ciò solo incompatibile a decidere, nella stessa fase, su un diverso rito alternativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale disciplina l’incompatibilità del giudice: chi ha già compiuto determinati atti o valutazioni in un processo non può poi giudicarlo, per garantire l’imparzialità e il giusto processo. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva sollevato un dubbio: dopo essersi pronunciato sulla richiesta di messa alla prova dell’imputato – operazione che comporta anche una valutazione sulla qualificazione giuridica del fatto – poteva ancora decidere, nello stesso contesto, sulla richiesta di un diverso rito alternativo (il giudizio abbreviato)? Il timore era che la prima valutazione “contaminasse” la seconda, compromettendo l’imparzialità. La questione tocca un equilibrio delicato del processo penale: da un lato la necessità di un giudice terzo e imparziale, dall’altro l’esigenza di non moltiplicare le incompatibilità al punto da rendere impraticabile la gestione dei diversi riti che si concentrano nella stessa fase processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione (uguaglianza e giusto processo), lamentando che la decisione sulla messa alla prova rendesse il giudice incompatibile a decidere sul successivo rito alternativo. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la decisione sulla messa alla prova e quella sul rito alternativo si collochino nella medesima fase, strutturalmente e funzionalmente unitaria, di definizione anticipata del giudizio: le valutazioni espresse sulla prima richiesta, inclusa l’eventuale riqualificazione del fatto, non costituiscono “fonte di pregiudizio” per la seconda. Non si configura quindi un’incompatibilità di rilievo costituzionale.

    Il principio

    Nella fase unitaria di definizione anticipata del giudizio, le valutazioni del giudice su una richiesta di rito alternativo (come la messa alla prova) non pregiudicano la sua imparzialità nel decidere, nello stesso contesto, su un diverso rito alternativo: non sorge incompatibilità costituzionalmente rilevante.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incompatibilità del giudice?

    È la situazione in cui un giudice non può decidere un processo perché vi ha già svolto valutazioni idonee a comprometterne l’imparzialità; serve a garantire un giudice terzo, come richiede il giusto processo.

    Perché in questo caso non c’è incompatibilità?

    Perché la decisione sulla messa alla prova e quella sull’altro rito appartengono alla stessa fase processuale, unitaria, e la prima valutazione non pregiudica la seconda.

    La riqualificazione del fatto compromette l’imparzialità?

    No, secondo la Corte: quella riqualificazione non implica una valutazione del merito dell’accusa, ma solo la verifica della corretta qualificazione giuridica della condotta, e resta interna alla stessa fase.

    Cosa cambia per gli imputati dopo questa sentenza?

    Nulla in senso negativo: il giudice che si è pronunciato sulla messa alla prova può continuare a decidere sul rito alternativo richiesto, senza che ciò leda il diritto a un giudice imparziale.

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  • Corte cost. n. 191/2025 – Reati esclusi dalla messa alla prova e discrezionalità del legislatore

    Con la sentenza n. 191/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che contestava, in modo generale, la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi alla messa alla prova dell’imputato adulto (art. 168-bis del codice penale): si tratta di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) consente all’imputato adulto, per i reati meno gravi, di evitare il processo svolgendo un percorso di prova (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie), con esito che può estinguere il reato. La legge individua i reati ammessi anche attraverso un rinvio all’elenco delle fattispecie a citazione diretta (art. 550, comma 2, del codice di procedura penale). Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha contestato proprio questa tecnica del “rinvio mobile”: un meccanismo che individua i reati ammissibili richiamando un elenco pensato per un istituto processuale diverso, con il rischio di disarmonie. La questione, però, era posta in termini astratti e generali, senza chiedere alla Corte di valutare uno specifico reato che meriterebbe di essere incluso. È un punto importante, perché la Corte distingue tra il sindacato su singole, irragionevoli esclusioni e la critica generale al metodo scelto dal legislatore per delimitare l’ambito dell’istituto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari ha impugnato l’art. 168-bis, primo comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando la tecnica del rinvio mobile all’elenco di reati di cui all’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale per individuare i reati ammessi alla messa alla prova. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che il rimettente non ha chiesto di valutare se uno specifico reato escluso meritasse, per la sua struttura, di essere incluso nella messa alla prova, ma ha censurato in via astratta la tecnica del rinvio mobile. Questa, però, costituisce una legittima forma di esercizio della discrezionalità del legislatore nel fissare i limiti oggettivi di applicazione dell’istituto; alle eventuali disarmonie la Corte può rimediare caso per caso, valutando in concreto la singola fattispecie esclusa.

    Il principio

    La scelta della tecnica per individuare i reati ammessi alla messa alla prova, incluso il rinvio all’elenco dell’art. 550 del codice di procedura penale, rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte può correggere singole esclusioni irragionevoli, ma non censurare in astratto il metodo di delimitazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova per gli adulti?

    È un istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un percorso riparatorio e di pubblica utilità; il suo esito positivo estingue il reato.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il giudice contestava in modo generale la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi, e non una specifica esclusione irragionevole. Quella scelta tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Significa che ogni esclusione dalla messa alla prova è intoccabile?

    No. La Corte chiarisce che può intervenire caso per caso, valutando in concreto se un singolo reato escluso meriti, per la sua struttura, di essere ammesso all’istituto.

    Cosa avrebbe dovuto fare diversamente il giudice di Cagliari?

    Sottoporre alla Corte la posizione di una specifica fattispecie esclusa, chiedendo di valutarne in concreto la ragionevolezza, anziché contestare in astratto il meccanismo del rinvio.

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