Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa dal 1° ottobre 2026, con l’ultima tranche del rinnovo, minimi tabellari che vanno da 1.406,73 euro per il 4° livello a 1.722,76 euro per il 1° livello (responsabile tecnico); l’estetista o acconciatore qualificato (3° livello) è a 1.492,00 euro. Dal 1° ottobre 2024 gli apprendisti ricevono nel primo anno almeno il 70% del minimo del livello di destinazione. Il contratto scade il 31 dicembre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2024 (Area Acconciatura ed Estetica, artigianato)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026; resta in vigore fino al rinnovo
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 1 (responsabile tecnico) 1.722,76 €
    Liv. 2 1.573,78 €
    Liv. 3 (qualificato) 1.492,00 €
    Liv. 4 1.406,73 €

    Importi = retribuzione tabellare mensile conglobata (comprensiva di ex contingenza ed EDR) del CCNL Area Acconciatura ed Estetica (artigianato e PMI del benessere: parrucchieri, estetiste, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing, centri benessere, toelettatura animali), rinnovato il 20 maggio 2024 da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS (vigenza 1/1/2023-31/12/2026). Aumento di 183 € al 3° livello in 4 tranche: 70 € dal 1/5/2024, 50 € dal 1/1/2025, 43 € dal 1/1/2026 e ultima tranche di 20 € dal 1° ottobre 2026 (quella in tabella). Il rinnovo ha previsto per il responsabile tecnico (preposto) l’inquadramento al 1° livello con un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi per 13 mensilità, in aggiunta al tabellare. Gli scatti di anzianità vanno da 7,23 € (liv. 4) a 9,30 € (liv. 1).

    Fonte: tabella dei minimi al 30/4/2024 e a regime diffusa dopo il verbale integrativo del 23/5/2024; tranche dalla scheda CNA sull’accordo del 20/5/2024. Valori ricontrollati l’8 ottobre 2026.

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    Tabelle retributive acconciatura ed estetica 2026 per livello

    Il rinnovo del 20 maggio 2024 aumenta la retribuzione tabellare di 183 € al 3° livello, riparametrati sugli altri: 70 € dal 1° maggio 2024, 50 € dal 1° gennaio 2025, 43 € dal 1° gennaio 2026 e 20 € dal 1° ottobre 2026. Con l’ultima tranche gli importi della colonna «dal 1/10/2026» sono quelli a regime.

    Retribuzione tabellare mensile per livello (1° il più alto, 4° il più basso)
    Livello Al 30/4/2024 Dal 1/1/2026 Dal 1/10/2026 Aumento a regime
    1 (responsabile tecnico) 1.511,46 € 1.699,67 € 1.722,76 € +211,30 €
    2 1.380,74 € 1.552,68 € 1.573,78 € +193,04 €
    3 (qualificato) 1.309,00 € 1.472,00 € 1.492,00 € +183,00 €
    4 1.234,19 € 1.387,87 € 1.406,73 € +172,54 €

    Il contratto prevede 13 mensilità (tredicesima a dicembre); la quattordicesima non è prevista in via generale dal contratto nazionale, ma può essere introdotta da accordi territoriali o aziendali. Scatti di anzianità, superminimi e indennità si aggiungono al minimo; al responsabile tecnico (preposto) del 1° livello spetta un’indennità di funzione di almeno 100 €.

    Composizione del trattamento economico

    Il trattamento economico complessivo del lavoratore inquadrato nel CCNL Acconciatura ed Estetica si compone di più elementi:

    • Minimo tabellare: la voce principale, fissata per livello dal contratto nazionale.
    • Scatti di anzianità: maturano periodicamente in base alla permanenza presso lo stesso datore di lavoro.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 20 dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese lavorato nell’anno.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati individualmente, che possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumento contrattuale.
    • Indennità specifiche: indennità di cassa (per chi gestisce il pagamento dei clienti), eventuali indennità per lavoro serale o domenicale.

    Nelle imprese artigiane di piccole dimensioni (1-5 dipendenti, tipiche del settore) il superminimo individuale è spesso lo strumento principale di fidelizzazione del personale qualificato.

    Progressione retributiva degli apprendisti

    Durante l’apprendistato professionalizzante la retribuzione è una percentuale del minimo del livello di destinazione (di norma il 3° per acconciatori ed estetiste). Dal 1° ottobre 2024 il rinnovo ha alzato le percentuali dei primi semestri: nel primo anno la soglia minima è il 70%, per i lavoratori già in forza e per i nuovi assunti. Al 3° livello, dal 1° ottobre 2026, il 70% vale 1.044,40 €.

    Dal 1° ottobre 2024 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei qualificati: lo scatto maturato durante l’apprendistato vale 6,00 €. L’apprendistato si può stipulare anche con chi non ha ancora l’attestato di qualifica ma è iscritto ai corsi per conseguirlo.

    Al termine del periodo, con la qualifica professionale regionale, l’apprendista viene inquadrato al 3° livello e percepisce il relativo minimo tabellare pieno.

    Confronto con il salario minimo legale

    In assenza di un salario minimo legale generale in Italia, il minimo tabellare del CCNL di settore costituisce il trattamento economico minimo garantito. I minimi dal 1° ottobre 2026 (da 1.406,73 a 1.722,76 euro lordi mensili) vanno confrontati con le soglie di adeguatezza discusse nel dibattito politico italiano (9 euro/ora come riferimento della proposta di legge sul salario minimo).

    Impatto del welfare sui minimi effettivi

    Il CCNL artigiano del settore benessere prevede l’adesione a fondi di welfare (San.Arti. per la sanità integrativa, fondi previdenziali complementari) con contribuzione a carico del datore. Questi apporti non compaiono in busta paga come retribuzione diretta, ma incrementano il trattamento economico complessivo.

    Chi considera esclusivamente il minimo tabellare sottovaluta quindi il costo del lavoro effettivo per l’impresa artigiana e il valore complessivo del pacchetto retributivo per il lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista al primo anno in un salone di acconciatura
    Tizio è al primo anno di apprendistato come acconciatore, con destinazione al 3° livello. Dal 1° ottobre 2026 il minimo del 3° livello è 1.492,00 euro: nel primo anno Tizio deve ricevere almeno il 70%, cioè 1.044,40 euro lordi al mese. La tredicesima si calcola sullo stesso importo, in proporzione ai mesi lavorati.
    Caia – Estetista qualificata al 3° livello con superminimo
    Caia è estetista qualificata (3° livello) con un superminimo non assorbibile di 100 euro mensili concordato all’assunzione. Minimo tabellare dal 1° ottobre 2026: 1.492,00 euro. Totale base: 1.592,00 euro lordi mensili. Il superminimo non assorbibile resta invariato e si cumula con gli aumenti del minimo.
    Sempronio – Responsabile tecnico al 1° livello
    Sempronio coordina il lavoro di tre estetiste in un centro benessere ed è il responsabile tecnico (preposto), inquadrato al 1° livello. Dal 1° ottobre 2026 il minimo è 1.722,76 euro lordi al mese, cioè 22.395,88 euro su 13 mensilità; in più gli spetta l’indennità di funzione di almeno 100 euro e gli scatti di anzianità maturati.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Acconciatura ed Estetica?
    Il contratto nazionale prevede 13 mensilità: le 12 ordinarie più la tredicesima a dicembre. La quattordicesima non è prevista in via generale, ma può essere introdotta da accordi territoriali o aziendali.
    Quanto guadagna un acconciatore o un’estetista qualificata nel 2026?
    Il minimo del 3° livello (acconciatore o estetista qualificati) è 1.472,00 € lordi al mese dal 1° gennaio 2026 e 1.492,00 € dal 1° ottobre 2026. Scatti, superminimi e accordi locali si aggiungono.
    Quanto guadagna un’estetista neoassunta in apprendistato?
    Dal 1° ottobre 2024 nel primo anno di apprendistato spetta almeno il 70% del minimo del livello di destinazione: al 3° livello, dal 1° ottobre 2026, sono 1.044,40 € lordi al mese. Lo scatto di anzianità maturato da apprendista vale 6,00 €.
    Quando scade il CCNL parrucchieri ed estetica?
    Il CCNL rinnovato il 20 maggio 2024 vale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 e resta in vigore fino al rinnovo successivo. L’ultima tranche di aumento, 20 € al 3° livello, decorre dal 1° ottobre 2026.
    Quanto vale l’indennità del responsabile tecnico?
    Ai lavoratori del 1° livello di acconciatura ed estetica che svolgono il ruolo di responsabile tecnico (preposto) spetta un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi, oltre al minimo di 1.722,76 € dal 1° ottobre 2026.
    Cosa si intende per superminimo assorbibile?
    È un importo aggiuntivo sul minimo contrattuale che il datore può ridurre o eliminare in caso di futuri aumenti del minimo tabellare (viene «assorbito» dall’aumento). Il superminimo non assorbibile resta invece invariato e si cumula con gli aumenti.
    Il contributo San.Arti. è incluso nel minimo tabellare?
    No. Il contributo al fondo sanitario San.Arti. è versato direttamente al fondo e non transita nella busta paga come retribuzione.

    Fonti: CNA, accordo di rinnovo del 20/5/2024 (tranche, apprendisti, preposto, platea) · tabella dei minimi per livello. Dati verificati su queste fonti l’8 ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica classifica i lavoratori in quattro livelli: il 1° è il più alto (abilitati con compiti di esecuzione, gestione e supervisione, impiegati di concetto, responsabile tecnico), il 4° il più basso (chi è privo di attestato, per non più di 24 mesi, e gli addetti alle sole pulizie). La classificazione è stata riscritta dall’accordo di rinnovo del 20 maggio 2024.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Livelli – CCNL Acconciatura ed Estetica, art. 13 (accordo 20 maggio 2024) e minimi dal 1° gennaio 2026
    Livello Acconciatura Estetica Minimo mensile
    1° (il più alto) Abilitati che eseguono, gestiscono e supervisionano tutte le prestazioni di acconciatura, dentro e fuori il salone (tutte le tecniche di taglio, acconciatura, trattamenti chimico-cosmetologici, rasatura); impiegati di concetto; responsabili dell’organizzazione e della sicurezza; responsabile tecnico Qualificati che svolgono tutte le prestazioni di estetista (viso, corpo, massaggio, depilazione, unghie, micropigmentazione, sauna, trucco); estetiste con almeno tre anni di attività e corsi specifici per soggetti fragili; impiegati di concetto; responsabile tecnico 1.699,67 €
    2° Qualificati che, sotto la guida del titolare o di un 1° livello, eseguono messa in piega, acconciature, trattamenti chimici, colorazioni; impiegati amministrativi, cassiere, addetti alla reception e alla vendita di cosmetici Qualificati che operano sotto la guida del titolare o di un 1° livello; chi ha attestati regionali per unghie, make-up, massaggio olistico, ciglia; addetti a cassa e vendita 1.552,68 €
    3° Assistenza ai clienti e tecniche semplici (piega, stiratura, applicazione di tinture), taglio semplice maschile e rasatura; chi ha completato l’apprendistato con attestato; manicure e pedicure semplici Assistenza ai clienti e, anche con attrezzature elettromeccaniche elementari, manicure e pedicure estetico, pulizia del viso, depilazione, trucco di base, massaggio estetico, assistenza nei trattamenti benessere 1.472,00 €
    4° (il più basso) Chi non ha compiuto l’apprendistato (per età o perché viene da altri settori) ed è privo di attestato, per non più di 24 mesi; gli addetti alle sole pulizie, in via permanente Come per l’acconciatura 1.387,87 €

    Il responsabile tecnico (preposto), inquadrato al 1° livello, ha un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi al mese per 13 mensilità. Minimi: tabella in vigore dal 1° gennaio 2026; dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche del rinnovo (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri). Classificazione: accordo 20 maggio 2024, art. 13.

    La struttura di inquadramento nel comparto artigiano

    Il CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e settori affini disciplina i rapporti di lavoro in uno dei comparti artigiani a più alta concentrazione di microimprese in Italia. L’inquadramento tiene conto dell’abilitazione o della qualifica professionale richiesta dalla legge (L. 174/2005 per l’acconciatura, L. 1/1990 per l’estetica) e delle mansioni effettivamente svolte. Attenzione all’ordine: nel CCNL il 1° livello è il più alto e il 4° il più basso.

    Il 1° e il 2° livello: abilitati e qualificati

    Al 1° livello stanno gli acconciatori abilitati e le estetiste qualificate in grado di proporre e svolgere in autonomia tutte le prestazioni del mestiere, con compiti di gestione e supervisione, oltre agli impiegati di concetto e al responsabile tecnico. Al 2° livello stanno i qualificati che eseguono le prestazioni sotto la guida del titolare o di un collega di 1° livello, gli impiegati amministrativi, il cassiere e l’addetto alla reception e alla vendita di prodotti cosmetici.

    Il 3° e il 4° livello: ingresso e mansioni semplici

    Il 3° livello comprende chi offre assistenza ai clienti ed esegue le tecniche più semplici, chi ha completato l’apprendistato con l’attestato e chi svolge manicure e pedicure estetico semplici. Il 4° livello è per chi non ha fatto l’apprendistato nel settore ed è privo di attestato: vi si resta al massimo 24 mesi, per acquisire le capacità del 3° livello. Gli addetti alle sole pulizie dei locali restano invece al 4° livello in modo permanente.

    Apprendistato professionalizzante: la via principale

    Nel comparto acconciatura ed estetica l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) è la modalità ordinaria di ingresso. Per acconciatori, estetisti, tatuatori, massaggiatori e operatori tricologici dura 5 anni (4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica); per manicure e pedicure estetico 18 mesi; per le qualifiche impiegatizie 3 anni. Al termine l’apprendista è inquadrato almeno al 3° livello (gli impiegati almeno al 2°).

    Dal 1° ottobre 2024 la retribuzione dell’apprendista di 5 anni è pari al 70% del minimo del livello di uscita nei primi tre semestri, poi 78%, 85%, 85%, 90%, 90%, 95% e 100% nel decimo semestre. Il datore deve erogare almeno 80 ore medie annue di formazione, documentate nel piano formativo individuale, e può avvalersi degli enti bilaterali regionali (art. 25).

    Casi pratici

    Tizio – Dall’apprendistato al 3° livello, poi al 2°
    Tizio conclude i 5 anni di apprendistato come acconciatore e consegue l’attestato: è inquadrato al 3° livello (minimo 1.472,00 € dal 1° gennaio 2026). Quando ottiene l’abilitazione e svolge stabilmente tutte le tecniche di piega, colore e trattamento sotto la guida del titolare, ha diritto al 2° livello (1.552,68 €).
    Caia – Riconoscimento del 1° livello
    Caia è estetista qualificata al 2° livello in un centro benessere. Con gli anni esegue in autonomia tutte le prestazioni e coordina il lavoro di due colleghe: le spetta il 1° livello (1.699,67 €). Se la titolare la indica in visura camerale come responsabile tecnica, le spetta anche l’indennità di funzione di almeno 100 € al mese per 13 mensilità.
    Sempronio – Addetto alla reception
    Sempronio gestisce la reception, la cassa e la vendita dei prodotti cosmetici usati nei trattamenti di un salone. Non ha qualifica di acconciatore. Per l’art. 13 l’addetto alla reception e alla vendita di prodotti cosmetici inerenti ai servizi è inquadrato al 2° livello: il titolare che lo colloca al 4° lo sotto-inquadra.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Acconciatura ed Estetica?
    Quattro livelli più gli apprendisti. Il 1° è il più alto (abilitati con compiti di gestione e supervisione, responsabile tecnico), il 4° il più basso (privi di attestato per non più di 24 mesi, addetti alle sole pulizie).
    La qualifica o l’abilitazione serve per i livelli più alti?
    Sì. L’art. 13 colloca al 1° livello gli abilitati (L. 174/2005 per l’acconciatura) e le estetiste qualificate (L. 1/1990) che svolgono tutte le prestazioni con autonomia; al 2° i qualificati che operano sotto la guida del titolare o di un 1° livello.
    Che cosa spetta al responsabile tecnico?
    È inquadrato al 1° livello e riceve un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi al mese per 13 mensilità, che incide su tutti gli istituti, TFR compreso.
    Un addetto alla reception a quale livello va inquadrato?
    Al 2° livello: l’art. 13 vi colloca il cassiere e l’addetto alla reception e alla vendita di prodotti cosmetici inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
    Quanto dura l'apprendistato in acconciatura?
    5 anni per acconciatori ed estetisti, ridotti a 4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica; 18 mesi per manicure e pedicure estetico. Al termine l’apprendista è inquadrato almeno al 3° livello. Dal 1° ottobre 2024 la retribuzione parte dal 70% del minimo del livello di uscita.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Livelli: art. 13 del CCNL Acconciatura ed Estetica come riscritto dall’accordo 20 maggio 2024; apprendistato: art. 25; minimi dalla tabella in vigore dal 1° gennaio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo per donne vittime di violenza: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. Il congedo dura fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, è retribuito al 100% e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato per la durata del contratto.

    Riferimento normativo

    Art. 24, D.Lgs. 80/2015

    Tabella riepilogativa

    Congedo per vittime di violenza di genere – D.Lgs. 80/2015, art. 24
    Aspetto Regola
    Durata massima 90 giorni nell’arco di 3 anni
    Retribuzione 100% della retribuzione ordinaria
    Modalità di fruizione Continuativa o frazionata
    Requisito Inserimento in percorso di protezione certificato da servizi sociali o centro antiviolenza riconosciuto
    Preavviso 7 giorni, salvo impraticabilità (riduzione a 24 ore quando urgente)
    Lavoratrici autonome Indennità INPS per co.co.co. e iscritte alla gestione separata

    Chi ha diritto al congedo e a quali condizioni

    Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali del comune o da un centro antiviolenza riconosciuto ai sensi della L. 119/2013. Non è necessaria la presentazione di una denuncia penale, ma occorre la certificazione del percorso.

    Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato, per la durata residua del contratto; per le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS è prevista un’indennità specifica.

    Come si chiede il congedo in azienda

    La lavoratrice deve comunicare al datore la volontà di fruire del congedo con un preavviso minimo di 7 giorni, allegando la certificazione del percorso di protezione rilasciata dal servizio sociali o dal centro antiviolenza. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore. La lavoratrice non è obbligata a rivelare al datore la natura delle cause: la certificazione attesta il percorso senza dettagliarne i contenuti.

    Tutele aggiuntive: trasformazione del contratto e anticipo TFR

    La normativa prevede la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time su richiesta della lavoratrice, per favorire la gestione del percorso di protezione. È inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede o a mansioni equivalenti in altra unità produttiva, per ragioni di sicurezza. Il rifiuto del datore è ammesso solo per dimostrata incompatibilità organizzativa.

    Casi pratici

    Tizio – (nel caso: Fiamma, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato)

    Fiamma è inserita in un percorso di protezione presso un centro antiviolenza riconosciuto. Chiede 30 giorni di congedo continuativo, con preavviso di 7 giorni e allegando la certificazione. Riceve il 100% della retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Caia – lavoratrice a tempo determinato con contratto in scadenza

    Caia ha un contratto a termine che scade tra 45 giorni. Ha diritto al congedo per i 45 giorni residui del contratto, non per i 90 giorni pieni. Dopo la scadenza del contratto, le tutele di legge non si estendono automaticamente.

    Sempronio – (nel caso: Marta, co.co.co. iscritta alla gestione separata)

    Marta è collaboratrice coordinata e continuativa: non ha diritto al congedo dipendenti, ma può accedere all’indennità INPS per le iscritte alla gestione separata, presentando la certificazione del percorso di protezione al proprio sportello INPS di competenza.

    Domande frequenti

    Devo fare denuncia per accedere al congedo?

    No. Il congedo non richiede una denuncia penale: è sufficiente la certificazione dell’inserimento in un percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali o da un centro antiviolenza riconosciuto.

    Il datore può sapere il motivo del congedo?

    No. La lavoratrice è tenuta a fornire la certificazione del percorso, ma non a rivelare la natura dei fatti. Il datore non può richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto del percorso.

    Il congedo è pagato al 100%?

    Sì. Durante il congedo la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione ordinaria, a carico del datore (che può richiedere il rimborso all’INPS per le imprese sotto certi limiti dimensionali).

    Posso frazionare i 90 giorni?

    Sì. I 90 giorni possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato nell’arco di tre anni, a seconda delle esigenze della lavoratrice e del percorso di protezione.

    Esiste un congedo simile per lavoratrici autonome?

    La normativa prevede tutele specifiche per le collaboratrici iscritte alla gestione separata INPS (co.co.co., co.co.pro.). Le lavoratrici autonome in senso stretto (P.IVA individuale) non hanno accesso al congedo retribuito, ma possono beneficiare dei percorsi di supporto dei centri antiviolenza e dei patronati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro agile per genitori e lavoratori fragili: i diritti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La L. 81/2017 ha regolato lo smart working per il settore privato, prevedendo accordo individuale e parità di trattamento. Per alcune categorie – genitori di figli under 14, lavoratori fragili, disabili gravi – la legge riconosce il diritto alla priorità nell’accesso al lavoro agile, a condizione che la mansione sia compatibile. Le misure emergenziali post-pandemia sono cessate, ma le tutele per categorie vulnerabili rimangono nel quadro ordinario.

    Riferimento normativo

    L. 81/2017; D.Lgs. 105/2022; misure prorogate per fragili

    Tabella riepilogativa

    Diritto di priorità al lavoro agile per categorie specifiche
    Categoria Base normativa Condizione
    Genitore con figlio under 12 (o under 3 con disabilità) L. 81/2017 come mod. da D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione; accordo individuale
    Lavoratore con figlio disabile (L. 104/1992) D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione
    Lavoratore fragile (patologie gravi) Misure prorogate anno per anno Certificazione medica; compatibilità mansione
    Lavoratore con disabilità grave L. 81/2017; D.Lgs. 216/2003 Compatibilità della mansione
    Qualsiasi lavoratore (regime ordinario) L. 81/2017 Accordo individuale scritto con il datore

    Il quadro normativo ordinario: accordo individuale e parità di trattamento

    La L. 81/2017 ha introdotto il lavoro agile (smart working) come modalità flessibile di esecuzione della prestazione, caratterizzata dall’assenza di vincoli di orario o di luogo fisso. Richiede un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore, che disciplina orari, strumenti, sicurezza e recesso. Il lavoratore in smart working ha parità di trattamento retributivo, normativo e previdenziale rispetto ai colleghi in presenza.

    Il diritto di priorità per genitori e categorie vulnerabili

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva work-life balance) ha esteso il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile a:

    • Genitori con figli under 12 anni (o senza limite d’età se il figlio è disabile).
    • Lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità (L. 104/1992).
    • Lavoratori con disabilità grave.

    Questo non è un diritto incondizionato: il datore può rifiutare se la mansione è incompatibile con il lavoro da remoto, ma deve motivare per iscritto il diniego.

    Lavoratori fragili: misure e verifiche annuali

    Le misure di tutela per i lavoratori fragili (persone con patologie gravi o immunodepressione) sono state introdotte in via emergenziale e prorogate di anno in anno. Per il 2026 è necessario verificare se e fino a quando sono operative. Il lavoratore fragile che ne ha diritto può chiedere il lavoro agile o la diversa mansione equivalente; in mancanza di compatibilità la norma può prevedere forme di assenza tutelata. Consultare un consulente o il sindacato per lo stato aggiornato.

    Casi pratici

    Tizio – genitore con figlio di 8 anni richiede smart working

    Tizio ha un figlio di 8 anni e lavora come analista IT (mansione compatibile). Chiede il lavoro agile: ha diritto di priorità. Il datore può rifiutare solo se dimostra l’incompatibilità tecnica o organizzativa della mansione, con motivazione scritta. In caso di accordo, Tizio ha gli stessi diritti dei colleghi in presenza.

    Caia – lavoratrice con patologia grave certificata

    Caia ha una patologia oncologica documentata: rientra nella categoria dei lavoratori fragili. Se la misura è ancora in vigore nel 2026, può chiedere il lavoro agile con priorità. In caso di mansione non remotizzabile, la norma può prevedere la sostituzione temporanea con altra attività equivalente.

    Sempronio – datore che nega lo smart working

    Sempronio è padre di un bimbo di 5 anni e chiede lo smart working. Il datore nega per motivi organizzativi: deve fornire motivazione scritta. Sempronio può contestare il diniego se la mansione è obiettivamente remotizzabile, avvalendosi del sindacato o dell’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Il lavoro agile è un diritto per tutti i lavoratori?

    No. Nel regime ordinario richiede un accordo individuale con il datore. Solo per le categorie protette (genitori under 12, fragili, disabili gravi) esiste un diritto di priorità che il datore può negare solo per incompatibilità documentata della mansione.

    Lo smart working riduce la retribuzione?

    No. La L. 81/2017 garantisce la parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in smart working e in presenza.

    Serve un accordo scritto per il lavoro agile?

    Sì. La L. 81/2017 prevede che l’accordo individuale sia redatto per iscritto e disciplini modalità operative, strumenti, fasce di reperibilità e diritto alla disconnessione.

    Cosa si intende per mansione incompatibile con il lavoro agile?

    Una mansione è incompatibile se richiede necessariamente la presenza fisica (ad esempio operaio di linea, magazziniere, cassiere). Il datore deve dimostrare l’impossibilità concreta, non solo invocarla genericamente.

    Il lavoratore fragile che non può fare smart working come è tutelato?

    Le norme emergenziali prevedono, in alternativa, la possibilità di essere adibiti a mansione equivalente remotizzabile o, in mancanza, forme di assenza tutelata. Verificare le misure in vigore per il 2026 presso il medico competente, il sindacato o l’Ispettorato del Lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus assunzioni e sgravi contributivi: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    I bonus assunzioni sono sgravi (riduzioni) dei contributi previdenziali a carico del datore per incentivare l’assunzione di determinate categorie di lavoratori. Gli importi, le durate e le categorie agevolate cambiano con la legge di bilancio ogni anno: è fondamentale verificare le misure in vigore nell’anno dell’assunzione. Le condizioni generalmente includono la stabilità del contratto, il mantenimento dell’organico e l’assenza di licenziamenti nei mesi precedenti.

    Riferimento normativo

    Normativa di volta in volta vigente (L. di bilancio, D.L. lavoro)

    Tabella riepilogativa

    Categorie tipicamente agevolate e logica degli sgravi contributivi
    Categoria Logica dell’agevolazione Tipo di contratto tipico
    Giovani (under 30/35) Incentivare il primo inserimento stabile Tempo indeterminato
    Donne in aree svantaggiate o settori squilibrati Parità di genere e contrasto alla disoccupazione femminile Tempo indeterminato o part-time
    Percettori NASpI/ADI/SFL Reinserimento di soggetti vulnerabili Tempo indeterminato
    Lavoratori over 50 Contrasto alla disoccupazione di lungo periodo Tempo indeterminato
    Zone economiche speciali (ZES) Sviluppo territoriale Variabile
    Apprendisti Formazione professionale Apprendistato

    Come funziona uno sgravio contributivo

    Uno sgravio contributivo è una riduzione – parziale o totale, temporanea o strutturale – dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il risparmio non riduce la posizione previdenziale del lavoratore: la copertura INPS rimane piena, perché la quota mancante è coperta dallo Stato tramite il bilancio pubblico.

    Lo sgravio si traduce in un abbattimento del costo del lavoro per il datore: a parità di retribuzione, l’azienda paga meno contributi, rendendo l’assunzione economicamente più conveniente.

    Le condizioni generali di accesso

    Pur variando di anno in anno, le misure di sgravio seguono tipicamente alcune condizioni comuni:

    • Assunzione con contratto a tempo indeterminato (talvolta anche a termine o apprendistato).
    • Assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei mesi precedenti nella stessa unità produttiva e mansione.
    • Rispetto degli obblighi contributivi (DURC regolare).
    • Incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (per alcune misure).

    Come verificare i bonus vigenti

    Le misure di sgravio sono soggette a variazione annuale con la legge di bilancio e possono essere introdotte, modificate o eliminate nel corso dell’anno con decreti-legge. Per essere certi delle agevolazioni disponibili nell’anno di assunzione è necessario consultare:

    • Il sito ufficiale INPS (circolare aggiornata sulle agevolazioni contributive).
    • Il sito del Ministero del Lavoro.
    • Un consulente del lavoro o commercialista aggiornato.

    Casi pratici

    Tizio – assume un giovane under 30 a tempo indeterminato

    Tizio è titolare di una PMI e assume Luca, 27 anni, con contratto a tempo indeterminato. Se è attivo uno sgravio per i giovani under 30, Tizio può beneficiare di una riduzione dei contributi datoriali per la durata prevista dalla norma vigente. Il risparmio deve essere verificato sull’importo e la durata stabiliti dalla legge di bilancio dell’anno dell’assunzione.

    Caia – riassume un percettore di NASpI

    Caia gestisce una cooperativa e intende assumere una persona che sta percependo la NASpI. Se è in vigore uno sgravio per i percettori di indennità di disoccupazione, l’assunzione a tempo indeterminato potrebbe beneficiare di un’ulteriore riduzione contributiva, cumulabile con altri incentivi nei limiti della normativa vigente.

    Sempronio – zona economica speciale (ZES)

    Sempronio ha un’impresa nel Mezzogiorno in un’area ZES. Le assunzioni a tempo indeterminato in queste zone beneficiano tipicamente di agevolazioni contributive specifiche, che si affiancano agli sgravi ordinari. I dettagli variano per area geografica e anno: verificare le misure vigenti con il consulente del lavoro.

    Domande frequenti

    Lo sgravio contributivo riduce la pensione del lavoratore?

    No. Lo sgravio è a carico del datore: la posizione contributiva del lavoratore è integrata dallo Stato, quindi la pensione futura non subisce riduzioni.

    Si possono cumulare più bonus assunzioni?

    In alcuni casi sì, nei limiti del regime de minimis o delle norme specifiche. La cumulabilità varia misura per misura: è necessario verificare la normativa dell’anno dell’assunzione.

    Cosa succede se licenzio il lavoratore assunto con sgravio?

    La maggior parte degli sgravi prevede il recupero delle somme non pagate se il rapporto cessa per licenziamento del datore entro un certo periodo (di solito pari alla durata dell’incentivo). Verificare le condizioni specifiche della misura.

    I bonus assunzioni valgono anche per i contratti a termine?

    La maggior parte degli sgravi è pensata per il tempo indeterminato. Esistono però misure specifiche anche per l’apprendistato e, talvolta, per contratti a termine su categorie particolari. Verificare la normativa dell’anno.

    Come si applica lo sgravio in pratica?

    Il datore espone lo sgravio direttamente nel flusso UniEmens (denuncia contributiva mensile all’INPS), utilizzando i codici specifici della misura. Di norma non occorre una preventiva autorizzazione, ma è necessario che l’azienda rispetti i requisiti e conservi la documentazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura attiva dal 1° settembre 2023 (art. 12 del D.L. 48/2023) per gli adulti occupabili tra 18 e 59 anni, con ISEE familiare fino a 10.140 euro, che non hanno diritto all’ADI. Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, pagato dall’INPS e condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro, per tutta la durata della misura entro un massimo di 12 mensilità. Se alla scadenza dei primi 12 mesi si frequenta ancora un corso di formazione, la durata può essere prorogata di altri 12 mesi al massimo, nei limiti della durata del corso.

    Riferimento normativo

    art. 12 D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; art. 1, comma 198, L. 207/2024 (importi e proroga dal 1° gennaio 2025)

    Tabella riepilogativa

    SFL – requisiti e caratteristiche principali
    Aspetto Condizione
    Destinatari Componenti di nuclei familiari di 18-59 anni, occupabili, non aventi diritto all’ADI
    Requisito ISEE ISEE familiare in corso di validità non superiore a 10.140 euro annui (6.000 euro fino al 31 dicembre 2024)
    Obbligo principale Partecipazione a percorsi formativi, riqualificazione o politiche attive (GOPL)
    Erogazione Contributo mensile condizionato alla frequenza del percorso
    Importo e durata 500 euro al mese (350 euro fino al 31 dicembre 2024) con bonifico INPS, per tutta la durata della misura entro 12 mensilità; proroga fino a ulteriori 12 mesi se alla scadenza si frequenta un corso di formazione
    Decadenza Rifiuto ingiustificato di offerte congrue, abbandono del percorso

    Chi può accedere e differenza con l'ADI

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge agli adulti tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro, che non hanno i requisiti per l’ADI: il loro nucleo non comprende minorenni, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni o persone in carico ai servizi socio-sanitari. È la misura pensata per chi è occupabile, ossia in grado di lavorare ma momentaneamente privo di occupazione o in condizioni di fragilità economica.

    Rispetto all’ADI, l’SFL ha una componente di attivazione lavorativa molto più marcata: il beneficio è strettamente condizionato alla partecipazione ai percorsi.

    Gli obblighi formativi e di disponibilità

    Il percettore di SFL deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro e partecipare attivamente ai Gruppi di Orientamento e Placement Lavorativo (GOPL) o ad altri percorsi di formazione, riqualificazione professionale e tirocinio.

    Chi rifiuta ingiustificatamente un’offerta congrua o abbandona il percorso senza motivazione decade dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    Analogamente all’ADI, l’SFL è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa: per effetto dell’art. 12, comma 10, del D.L. 48/2023, che richiama l’art. 3, il maggior reddito da lavoro dipendente non concorre alla determinazione del beneficio entro 3.000 euro lordi annui e l’avvio dell’attività va comunicato all’INPS entro 30 giorni. Entro lo stesso limite di 3.000 euro lordi annui sono cumulabili anche le indennità dei percorsi di politica attiva. L’SFL è concepito come misura ponte verso il reimpiego: il reinserimento lavorativo stabile comporta la fine del percorso di sostegno.

    Casi pratici

    Tizio – 35 anni disoccupato senza figli

    Tizio ha 35 anni, è disoccupato, non ha figli né disabili nel nucleo e il suo ISEE è sotto la soglia: può richiedere l’SFL. Deve iscriversi al SIISL, aderire ai percorsi formativi e rispettare il patto di servizio. Se rifiuta un’offerta congrua perde il beneficio.

    Caia – 50 anni, ex cassaintegrata in cerca di riqualificazione

    Caia ha 50 anni, il suo contratto non è stato rinnovato dopo la CIGS e non ha componenti fragili nel nucleo: può accedere all’SFL per seguire un percorso di riqualificazione professionale finanziato. Il contributo mensile copre il periodo di formazione.

    Sempronio – trova un lavoro part-time durante l'SFL

    Sempronio percepisce l’SFL e trova un impiego part-time con reddito sotto la soglia di compatibilità: comunica all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni. Il maggior reddito fino a 3.000 euro lordi annui non incide sul beneficio e Sempronio non decade; continua a partecipare ai percorsi di orientamento.

    Domande frequenti

    L'SFL è diverso dalla NASpI?

    Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L’SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.

    Quanto si percepisce con l'SFL?

    500 euro al mese, con bonifico mensile dell’INPS, per tutta la durata della misura entro un massimo di 12 mensilità (350 euro fino al 31 dicembre 2024). Se alla scadenza dei primi 12 mesi si frequenta un corso di formazione e il patto di servizio è stato aggiornato, la durata è prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, nei limiti della durata del corso (art. 12, commi 7 e 7-bis, D.L. 48/2023; L. 207/2024).

    Cosa succede se non partecipo ai percorsi formativi?

    La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall’SFL.

    Un under 30 può scegliere tra SFL e altre misure?

    I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l’SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l’Impiego.

    Posso avere sia l'ADI sia l'SFL nello stesso nucleo?

    Sì, in parte. Il nucleo con componenti fragili accede all’ADI; i componenti di 18-59 anni che decidono di partecipare ai percorsi, pur non essendo sottoposti agli obblighi di attivazione dell’ADI, possono chiedere l’SFL, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza dell’ADI (art. 12, comma 2, D.L. 48/2023).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Importi, durate e condizioni possono essere modificati dal legislatore e dipendono dalla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegno di inclusione (ADI) e lavoro: cosa sapere

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’Assegno di Inclusione (ADI) ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità (minori, over 60, disabili, persone in carico ai servizi sociali). Il beneficio è condizionato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato e all’adesione al Patto di Attivazione Digitale (PAD). L’avvio di un’attività lavorativa non comporta automaticamente la perdita del beneficio, ma va comunicato: la compatibilità con il lavoro dipende dall’importo del reddito percepito.

    Riferimento normativo

    D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

    Tabella riepilogativa

    Assegno di inclusione (ADI) – requisiti essenziali
    Requisito Condizione
    Componente di fragilità nel nucleo Minore, over 60, disabile, o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata
    Residenza Cittadinanza UE o lungo soggiornante; residenza in Italia da almeno 5 anni (ultimi 2 continuativi)
    ISEE Non superiore a 10.140 euro annui (2026); reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza
    Patrimonio immobiliare/mobiliare Immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non oltre 30.000 euro; mobiliare non oltre 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 10.000 euro)
    Adempimento Patto di Attivazione Digitale (PAD) + percorso personalizzato (servizi sociali o CPI)

    Chi può richiedere l'ADI e differenza con il vecchio RdC

    L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità: minori di 18 anni, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni, o soggetti in carico ai servizi sociali per fragilità. A differenza del Reddito di Cittadinanza (abrogato), i nuclei composti solo da adulti «occupabili» non hanno diritto all’ADI ma possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Come funziona il percorso di attivazione

    Il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) tramite il portale INPS e seguire un percorso personalizzato: i nuclei con componenti fragili vengono presi in carico dai servizi sociali; i componenti attivabili (non fragili) devono invece iscriversi al Centro per l’Impiego e sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro.

    Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la riduzione o la decadenza dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    L’ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro i limiti di reddito stabiliti dalla normativa. Il beneficiario che avvia un lavoro dipendente o autonomo deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. Se il reddito supera la soglia prevista, il beneficio si riduce o decade. La normativa prevede una franchigia sul maggior reddito da lavoro pari a 3.000 euro lordi annui, entro la quale il beneficio economico non si riduce; il reddito eccedente questa soglia concorre invece alla determinazione dell’importo (art. 3, D.L. 48/2023).

    Casi pratici

    Tizio – nucleo con figlio minore e reddito insufficiente

    Tizio ha un figlio di 8 anni e un ISEE sotto la soglia di legge: il nucleo ha diritto all’ADI. Tizio deve sottoscrivere il PAD, i componenti attivabili devono iscriversi al CPI. Se Tizio trova un lavoro part-time deve comunicarlo entro 30 giorni; il beneficio potrebbe ridursi ma non necessariamente decadere.

    Caia – adulta sola occupabile, non ha diritto all'ADI

    Caia è single, 35 anni, senza figli né disabilità: non rientra nell’ADI perché il nucleo non ha componenti fragili. Può invece accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), lo strumento dedicato agli occupabili.

    Sempronio – nucleo con genitore over 60

    Sempronio convive con il padre di 65 anni non autosufficiente: il padre è componente fragile (over 60). Il nucleo può richiedere l’ADI se ha i requisiti ISEE e di residenza. Il percorso sarà gestito dai servizi sociali per i componenti fragili, dal CPI per Sempronio come componente attivabile.

    Domande frequenti

    L'ADI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza?

    Sì. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito da due misure distinte: l’ADI per i nuclei con componenti fragili, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per gli adulti occupabili.

    Un nucleo senza figli e senza disabili può prendere l'ADI?

    No, salvo che non vi sia almeno un componente over 60 o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata. I nuclei senza componenti fragili devono rivolgersi all’SFL.

    Quanto dura l'ADI?

    L’ADI è erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda. Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato il mese di sospensione che in precedenza intercorreva tra la fine di un periodo e il rinnovo: la prima mensilità del rinnovo è però pari al 50% dell’importo spettante, mentre dal secondo mese l’importo torna pieno.

    Come si fa domanda per l'ADI?

    La domanda si presenta all’INPS tramite il portale online, CAF o patronato. È necessario allegare la DSU per il calcolo dell’ISEE aggiornato.

    Se trovo lavoro perdo l'ADI?

    Non necessariamente. Il lavoro va comunicato all’INPS entro 30 giorni. La normativa prevede una franchigia sui redditi da lavoro per incentivare il reinserimento. Se il reddito supera la soglia il beneficio si riduce o decade.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • NASpI e cassa integrazione: le differenze principali

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi ha perso involontariamente il lavoro: spetta al singolo lavoratore e copre la sospensione del reddito dopo la cessazione del rapporto. La cassa integrazione (CIG) è invece uno strumento di sostegno alle imprese in crisi temporanea: il lavoratore rimane formalmente in forza ma l’attività è ridotta o sospesa. Sono strumenti complementari, non alternativi.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015 (NASpI); D.Lgs. 148/2015 (CIG)

    Tabella riepilogativa

    NASpI vs cassa integrazione – confronto essenziale
    Aspetto NASpI Cassa Integrazione (CIG)
    A chi spetta Lavoratore che perde involontariamente il lavoro Lavoratore dipendente di azienda in crisi/riorganizzazione
    Rapporto di lavoro Cessato Ancora in essere (sospeso o ridotto)
    Chi fa domanda Il lavoratore all’INPS entro 68 giorni Il datore all’INPS (lavoratore riceve d’ufficio)
    Durata Metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi) Variabile per tipo (ordinaria/straordinaria/in deroga)
    Importo 75% della retribuzione media mensile (con riduzione progressiva) 80% della retribuzione per le ore non lavorate (entro massimale)
    Obbligo DID/patti Sì – dichiarazione immediata disponibilità e patto di servizio Disponibilità a riprendere l’attività quando richiesto

    La NASpI: chi può richiederla e come

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, purché abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate lavorative effettive nei 12 mesi prima della disoccupazione. Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (che hanno strumenti specifici).

    La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, anche tramite patronato. Il ritardo riduce la durata della prestazione.

    La cassa integrazione: ordinaria, straordinaria e in deroga

    La cassa integrazione guadagni (CIG) è richiesta dal datore quando deve ridurre o sospendere temporaneamente l’attività per cause non imputabili al lavoratore. Le forme principali sono:

    • CIGO (ordinaria): per eventi transitori, calamità, crisi temporanea di mercato – aziende industria, edilizia, lapidei.
    • CIGS (straordinaria): per ristrutturazioni, crisi aziendali, contratti di solidarietà – aziende con almeno 15 dipendenti per settore.
    • CIGD (in deroga): per aziende non rientranti nelle altre forme.

    Il lavoratore in CIG mantiene il rapporto di lavoro e riceve dall’INPS l’80% della retribuzione per le ore non lavorate, entro un massimale aggiornato annualmente.

    Decadenza e obblighi del percettore

    Chi percepisce la NASpI deve presentare la Dichiarazione Immediata di Disponibilità (DID) e stipulare il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego. L’avvio di lavoro autonomo o subordinato incide sulla prestazione. Chi percepisce la CIG non può svolgere lavoro subordinato presso l’azienda in cassa; può invece svolgere lavoro dipendente altrove, comunicandolo.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per riduzione del personale

    Tizio è licenziato per giustificato motivo oggettivo. Ha contribuzione sufficiente: presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni, iscrive la DID al Centro per l’Impiego e inizia a percepire l’indennità, che si riduce progressivamente dopo il primo anno.

    Caia – azienda in crisi con CIG straordinaria

    L’azienda di Caia entra in CIGS per ristrutturazione: la settimana lavorativa è ridotta a tre giorni. Caia riceve l’80% della retribuzione per i due giorni non lavorati, entro il massimale INPS, senza dover presentare domanda autonoma.

    Sempronio – trova lavoro mentre percepisce la NASpI

    Sempronio trova un contratto a tempo determinato durante la NASpI. Deve comunicare all’INPS l’inizio del nuovo rapporto: se la retribuzione supera certi limiti, la NASpI viene sospesa o ridotta; se compatibile, può continuare a percepirne una quota.

    Domande frequenti

    Quanto dura la NASpI?

    La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

    Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?

    In generale no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede protetta, ecc.).

    Il TFR si riduce in presenza di CIG?

    No. Il TFR continua a maturare normalmente anche nei periodi di cassa integrazione, perché il rapporto di lavoro non si interrompe.

    Cosa succede se rifiuto un'offerta di lavoro durante la NASpI?

    Il rifiuto di un’offerta congrua (in base a criteri di distanza, retribuzione e competenze) può comportare la decadenza dalla NASpI.

    La NASpI si può percepire con un lavoro part-time?

    Se il nuovo lavoro subordinato è part-time con reddito entro il limite annuo esente, la NASpI può essere ridotta proporzionalmente e non sospesa. Occorre comunicare all’INPS l’avvio del rapporto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Incentivo all’esodo: tassazione agevolata e requisiti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’incentivo all’esodo è tassato separatamente, come il TFR: sull’intero importo si applica l’aliquota media calcolata sul TFR (art. 17, comma 1, lett. a, e art. 19, comma 2, TUIR) e poi l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta sull’aliquota media dei cinque anni precedenti. Non esistono soglie oltre le quali diventa tassazione ordinaria. Non è soggetto a contributi INPS (art. 12, comma 4, lett. b, L. 153/1969), a differenza dell’indennità di mancato preavviso.

    Riferimento normativo

    Art. 17, comma 1, lett. a), e art. 19, comma 2, TUIR; art. 12, comma 4, lett. b), L. 153/1969; art. 6 D.Lgs. 23/2015

    Tassazione e contributi dell’incentivo all’esodo: tabella riepilogativa

    Tassazione delle somme alla cessazione del rapporto
    Voce Regime fiscale Contributi INPS
    TFR Tassazione separata con l’aliquota media del TFR (art. 19, comma 1, TUIR) Non imponibile
    Indennità di mancato preavviso Tassazione separata con l’aliquota del TFR (art. 17, comma 1, lett. a, e art. 19, comma 2, TUIR) Imponibile
    Incentivo all’esodo Tassazione separata con l’aliquota del TFR, sull’intero importo Non imponibile
    Somme da transazione o sentenza sulla risoluzione del rapporto, anche risarcitorie Tassazione separata, al netto delle spese legali (art. 17, comma 1, lett. a, TUIR) Escluse le somme a titolo di risarcimento danni
    Offerta di conciliazione dopo il licenziamento (contratto a tutele crescenti) Esente da IRPEF nei limiti dell’art. 6 D.Lgs. 23/2015 Non imponibile

    Cos'è l'incentivo all'esodo

    L’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva che il datore offre al lavoratore per indurlo ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto. È distinto dal TFR e dall’indennità di preavviso: rappresenta un accordo volontario, spesso negoziato individualmente o nell’ambito di procedure di gestione degli esuberi.

    Per il fisco conta che la somma sia pagata in dipendenza della cessazione del rapporto: l’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR comprende le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» e anche le somme pagate a seguito di transazioni o sentenze sulla risoluzione del rapporto, «anche se a titolo risarcitorio», al netto delle spese legali.

    Come si calcola la tassazione dell’incentivo all’esodo

    L’incentivo non ha un’aliquota propria: si usa quella del TFR. L’art. 19, comma 2, del TUIR stabilisce che le altre indennità e somme della lettera a) sono imponibili «per il loro ammontare complessivo» con l’aliquota determinata per il TFR. Il calcolo avviene in tre passaggi:

    1. si divide il TFR per gli anni (e frazioni) di servizio e si moltiplica per 12: è il «reddito di riferimento»;
    2. su questo importo si calcola l’IRPEF con gli scaglioni dell’anno in cui matura il diritto a percepire la somma; il rapporto tra imposta e reddito di riferimento è l’aliquota media;
    3. l’aliquota media si applica all’intero incentivo. Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, trattiene l’imposta con questa aliquota.

    In seguito l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti e chiede la differenza o rimborsa quanto spetta (art. 19, comma 1). Se in quegli anni non c’è stato reddito imponibile si usa l’aliquota del primo scaglione.

    Esempio con numeri ipotetici. Tizio cessa il rapporto nel 2026 dopo 10 anni, con un TFR di 30.000 euro, e riceve un incentivo di 40.000 euro. Reddito di riferimento: 30.000 / 10 × 12 = 36.000 euro. IRPEF con gli scaglioni 2026 (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, art. 11 TUIR): 6.440 + 2.640 = 9.080 euro, aliquota media del 25,22%. Sull’incentivo il datore trattiene circa 10.089 euro; la cifra definitiva dipenderà dalla riliquidazione dell’Agenzia.

    Contributi INPS: l’incentivo all’esodo non è imponibile

    L’art. 12, comma 4, lett. b), della L. 153/1969 esclude dalla base contributiva «le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori», fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Sono escluse anche le somme a titolo di risarcimento danni (lett. c). Conta la natura effettiva della somma, non il nome che le dà l’accordo: per questo è utile che l’accordo distingua incentivo, preavviso, TFR e altre voci.

    Incentivo all’esodo e dichiarazione dei redditi

    Se l’incentivo è pagato dal datore di lavoro con la ritenuta, è riportato nella Certificazione Unica e non va indicato nel 730: è l’Agenzia a riliquidare. Le istruzioni del 730/2026 chiedono invece di presentare il quadro RM del modello Redditi PF a chi ha percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non sono sostituti d’imposta.

    Offerta di conciliazione: la somma esente per i contratti a tutele crescenti

    Diverso dall’incentivo all’esodo è l’importo offerto dal datore dopo un licenziamento, per evitare la causa, nelle sedi protette e con assegno circolare (art. 6 D.Lgs. 23/2015, per gli assunti con il contratto a tutele crescenti). Questa somma non è reddito imponibile IRPEF e non è soggetta a contributi, se pari a una mensilità della retribuzione di riferimento del TFR per ogni anno di servizio, da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità. Le altre somme pattuite nella stessa sede per chiudere ogni altra pendenza seguono il regime fiscale ordinario. Come funziona la procedura è spiegato in offerta di conciliazione dopo il licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – risoluzione consensuale con incentivo

    Tizio accetta la risoluzione consensuale e riceve dal datore un incentivo aggiuntivo rispetto a TFR e preavviso. L’incentivo è tassato separatamente con l’aliquota media del suo TFR e non paga contributi; il preavviso, invece, è soggetto anche ai contributi.

    Caia – incentivo elevato

    Caia è una dirigente con molti anni di servizio e negozia un incentivo consistente. Non c’è una soglia oltre la quale la parte eccedente passa alla tassazione ordinaria: tutto l’incentivo è tassato con l’aliquota media del TFR. Quanto più alto è il TFR medio annuo, tanto più alta è l’aliquota; la cifra finale dipende poi dalla riliquidazione dell’Agenzia.

    Sempronio – procedura di esubero collettivo

    Sempronio fa parte di un accordo sindacale di gestione esuberi con incentivo standardizzato. Anche in questo caso si applica la tassazione separata sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto. L’accordo sindacale non modifica il regime fiscale individuale.

    Domande frequenti

    L’incentivo all’esodo è sempre tassato separatamente?

    Sì, se è pagato in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente: rientra tra le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR. Nella stessa norma rientrano anche le somme pagate, al netto delle spese legali, a seguito di transazioni o sentenze relative alla risoluzione del rapporto, anche se a titolo risarcitorio.

    Ci sono contributi INPS sull’incentivo all’esodo?

    No. L’art. 12, comma 4, lett. b), della L. 153/1969 esclude dalla base contributiva le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto per incentivare l’esodo, fatta salva l’indennità sostitutiva del preavviso, che invece è imponibile.

    Come si calcola la tassazione dell’incentivo all’esodo?

    Si calcola prima l’aliquota del TFR: il TFR si divide per gli anni di servizio, si moltiplica per 12 e su questo «reddito di riferimento» si calcola l’IRPEF con gli scaglioni dell’anno di cessazione. Il rapporto tra imposta e reddito di riferimento è l’aliquota media, che si applica all’intero incentivo. L’Agenzia delle Entrate poi riliquida sull’aliquota media dei cinque anni precedenti.

    L’incentivo all’esodo va indicato nel 730?

    No, se lo ha pagato il datore di lavoro come sostituto d’imposta: lo trovi nella Certificazione Unica e l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta. Se lo ha pagato un soggetto che non è sostituto d’imposta, va dichiarato nel quadro RM del modello Redditi PF, da presentare insieme al 730.

    Come si differenzia l’incentivo all’esodo dal TFR?

    Il TFR è un istituto legale obbligatorio che matura proporzionalmente alla durata del rapporto; l’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva negoziata, non obbligatoria per legge, erogata per incentivare la risoluzione consensuale.

    L’accordo sindacale modifica la tassazione?

    No. Il regime fiscale è stabilito dalla legge (TUIR) e non può essere modificato dalla contrattazione collettiva o individuale.

    Posso rifiutare l’incentivo e restare in servizio?

    Sì. L’incentivo all’esodo è un’offerta che il lavoratore può accettare o rifiutare. Il rifiuto non può essere motivo di licenziamento, salvo che non vi siano autonome ragioni giustificatrici.

    Fonti

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Auto aziendale a uso promiscuo: come si tassa in busta paga

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’auto aziendale concessa in uso promiscuo (lavoro + uso personale) genera un fringe benefit imponibile calcolato forfettariamente in percentuale del costo chilometrico ACI per 15.000 km annui. La percentuale applicata varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo: le auto più inquinanti scontano un’aliquota forfettaria più alta. La percentuale esatta è aggiornata dalla legge di bilancio dell’anno di riferimento.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR

    Tabella riepilogativa

    Fringe benefit auto aziendale – schema di calcolo (valori % aggiornati dalla legge di bilancio)
    Fascia emissioni CO₂ (g/km) % del costo ACI × 15.000 km Logica
    Auto a zero emissioni (es. full electric) Percentuale più bassa (favore ambientale) Incentivo alla mobilità sostenibile
    Emissioni basse (ibride, plug-in) Percentuale intermedia Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni medie Percentuale intermedia-alta Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni elevate (> 160 g/km) Percentuale più alta Disincentivo ai veicoli inquinanti
    Importo annuo imponibile Costo ACI × 15.000 km × % emissioni Diviso 12 per la quota mensile in busta

    Il meccanismo del fringe benefit auto

    Quando il datore concede in uso promiscuo un’autovettura aziendale (il lavoratore la usa sia per lavoro sia per fini personali), si presume un benefit imponibile determinato in modo forfettario: si moltiplica il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, e poi si applica una percentuale che varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo.

    Il risultato annuo viene diviso per 12 e sommato alla retribuzione imponibile mensile nel cedolino.

    Come si trova il costo chilometrico ACI

    Le tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) sono pubblicate ogni anno e riportano il costo chilometrico di ogni modello di autovettura. Il dato da usare è quello relativo al modello specifico in dotazione al lavoratore. L’Agenzia delle Entrate riconosce queste tabelle come riferimento ufficiale per il calcolo del benefit.

    Uso esclusivo per lavoro: nessun benefit

    Se l’auto è assegnata in uso esclusivamente lavorativo (il dipendente la utilizza solo per trasferte e non può usarla per fini privati), non si genera alcun fringe benefit imponibile. Nella pratica è necessario che questa limitazione sia documentata (contratto, regolamento aziendale) per evitare contestazioni in sede di accertamento.

    Casi pratici

    Tizio – auto ibrida con emissioni basse

    Tizio usa un’auto aziendale ibrida in uso promiscuo. Il costo ACI per 15.000 km è, a titolo di esempio, 3.000 €. Si applica la percentuale prevista per quella fascia di emissioni: il risultato è l’imponibile annuo da suddividere in 12 quote mensili in busta paga. Il valore esatto dipende dalle tabelle ACI dell’anno e dalla percentuale vigente.

    Caia – auto diesel ad alte emissioni

    Caia ha in dotazione un diesel con emissioni elevate: si applica la percentuale più alta prevista dalla normativa, generando un imponibile annuo maggiore rispetto a un’auto meno inquinante con pari costo ACI. L’importo mensile in busta è corrispondentemente più alto.

    Sempronio – auto elettrica aziendale

    Sempronio guida un’auto full electric assegnatagli in uso promiscuo. La norma prevede per le auto a zero emissioni la percentuale forfettaria più bassa, come incentivo alla mobilità sostenibile. Il benefit in busta è perciò il più contenuto tra le categorie.

    Domande frequenti

    Come si calcola il fringe benefit auto aziendale?

    Si moltiplica il costo chilometrico ACI del modello specifico per 15.000 km e si applica la percentuale prevista per la fascia di emissioni CO₂ del veicolo. Il risultato annuo diviso 12 è la quota mensile imponibile.

    Dove trovo le tabelle ACI?

    Le tabelle ACI sono pubblicate annualmente sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e recepite dall’Agenzia delle Entrate. Sono disponibili per modello, alimentazione e cilindrata.

    L'auto aziendale usata solo per lavoro è tassata?

    No. Se l’auto è in uso esclusivamente lavorativo, senza possibilità di utilizzo personale, non si genera alcun fringe benefit imponibile. È necessario documentare adeguatamente il vincolo d’uso.

    Il benefit auto rientra nel limite fringe benefit generico?

    No. Il fringe benefit da auto aziendale a uso promiscuo ha un proprio regime forfettario (art. 51, comma 4, TUIR) e non si cumula con la soglia generale dei fringe benefit.

    Cosa cambia con le emissioni CO₂?

    Le auto a zero o basse emissioni applicano una percentuale forfettaria più bassa, riducendo il benefit imponibile in busta. Le auto più inquinanti applicano percentuali più elevate. La norma mira a incentivare i veicoli a basso impatto ambientale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Fringe benefit 2026: soglia di esenzione e tassazione

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    I fringe benefit sono beni e servizi che il datore di lavoro dà al dipendente in aggiunta allo stipendio (art. 51, comma 3, TUIR). Per il 2025, il 2026 e il 2027 non sono tassati fino a 1.000 euro l’anno, oppure 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico (legge 207/2024, art. 1, comma 390). Nel limite rientrano anche le bollette di acqua, luce e gas e l’affitto o gli interessi del mutuo dell’abitazione principale pagati o rimborsati dal datore. Se il totale dell’anno supera il limite anche di un euro, diventa imponibile l’intero valore, non solo l’eccedenza.

    Fringe benefit 2026: soglia e tassazione in sintesi

    Fringe benefit 2025-2027: soglia di esenzione e tassazione (art. 51, comma 3, TUIR e legge 207/2024)
    Situazione Regola
    Dipendente senza figli fiscalmente a carico Esenti fino a 1.000 euro nell’anno (2025, 2026 e 2027)
    Dipendente con figli fiscalmente a carico Esenti fino a 2.000 euro nell’anno, se lo dichiara al datore indicando il codice fiscale dei figli
    Cosa si somma nel limite Beni e servizi in natura, buoni acquisto, bollette di acqua, luce e gas, affitto o interessi del mutuo dell’abitazione principale pagati o rimborsati dal datore
    Totale entro il limite Nessuna IRPEF e nessun contributo sul valore dei benefit
    Totale oltre il limite, anche di un euro Diventa imponibile l’intero valore, non solo l’eccedenza
    Limite ordinario del TUIR (fuori dalla deroga) 258,23 euro

    Cosa sono i fringe benefit

    I fringe benefit (compensi in natura) sono beni e servizi che il datore di lavoro dà al dipendente in aggiunta alla retribuzione in denaro: buoni acquisto e carte regalo, beni dell’azienda, rimborsi delle bollette di casa, dell’affitto o degli interessi del mutuo della prima casa, auto aziendale in uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi. Sono reddito di lavoro dipendente come lo stipendio, ma l’art. 51, comma 3, del TUIR li esclude dal reddito fino a una soglia annua.

    Il loro valore si determina con il valore normale (art. 9 TUIR); per i beni e servizi che l’azienda produce o vende si usa il prezzo praticato nello stesso stadio di commercializzazione o, in mancanza, il costo sostenuto dal datore. Per auto aziendali in uso promiscuo, prestiti e fabbricati concessi in uso il valore è convenzionale (art. 51, comma 4) e si somma agli altri benefit ai fini del limite. I benefit possono essere dati anche con documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, con un valore nominale (i voucher, art. 51, comma 3-bis).

    Fringe benefit 2026: la soglia di 1.000 e 2.000 euro

    Il TUIR fissa il limite ordinario a 258,23 euro. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, art. 1, comma 390) lo deroga: non concorrono al reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e le somme pagate o rimborsate per le utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas), per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi del mutuo dell’abitazione principale. Il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il datore applica la misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, dove presenti.

    Le soglie del 2026 sono quindi le stesse del 2025: la legge di bilancio 2026 non le ha cambiate. Per un approfondimento operativo per le aziende vedi la guida sulle soglie 2026 dei fringe benefit e come non sforarle.

    Cosa rientra nella soglia e cosa no

    Fringe benefit: cosa si somma nel limite di 1.000 o 2.000 euro
    Voce Nel limite dei fringe benefit?
    Buoni acquisto, carte regalo, buoni carburante Sì
    Bollette di acqua, luce e gas pagate o rimborsate dal datore Sì
    Affitto o interessi del mutuo dell’abitazione principale Sì (e la spesa rimborsata non si detrae poi nel 730)
    Auto aziendale in uso promiscuo, prestiti agevolati, alloggi in uso Sì, per il valore convenzionale dell’art. 51, comma 4
    Buoni pasto No: regola propria, esenti fino a 4 euro al giorno (cartacei) o 10 euro (elettronici)
    Abbonamenti al trasporto pubblico pagati dal datore alla generalità o a categorie di dipendenti No: esenzione autonoma (art. 51, comma 2, lettera d-bis)
    Servizi di welfare (istruzione, assistenza, previdenza) dell’art. 51, comma 2 No: limiti e regole propri

    Il limite è uno solo per tutto l’anno e per tutte le voci: si sommano i benefit ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche se erogati in momenti o da uffici diversi dell’azienda. Sui buoni pasto e sul welfare aziendale vedi la guida su welfare aziendale, buoni pasto e art. 51 TUIR.

    Tassazione dei fringe benefit: cosa succede se si supera la soglia

    La soglia non è una franchigia. Se il valore complessivo dell’anno supera il limite, anche di poco, l’art. 51, comma 3, prevede che concorra interamente a formare il reddito: il datore lo somma alla retribuzione e lo assoggetta a IRPEF, addizionali e contributi previdenziali nel cedolino (di norma con il conguaglio). Per questo le aziende tengono il conto dei benefit erogati a ciascun dipendente durante l’anno.

    Il superamento si verifica anche sommando i benefit di più datori di lavoro nello stesso anno: se hai più Certificazioni Uniche non conguagliate, i valori dei punti 474 e 475 si riportano nel 730 e il limite si verifica sul totale. Come compilare il quadro C è spiegato nella guida sui fringe benefit nel 730: rigo C17 e punti 474-475 della CU.

    Figli a carico: come si ottiene la soglia di 2.000 euro

    Il limite di 2.000 euro spetta ai dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, che sono fiscalmente a carico secondo l’art. 12, comma 2, TUIR: reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli (legge 207/2024, art. 1, comma 391), e comunicare se la situazione cambia durante l’anno.

    Casi pratici

    Tizio – buoni acquisto e bollette sotto soglia

    Tizio non ha figli a carico. Nel 2026 riceve buoni acquisto per 600 euro e il rimborso delle bollette di casa per 350 euro: totale 950 euro. È sotto il limite di 1.000 euro, quindi non paga IRPEF né contributi su questi importi.

    Caia – superamento della soglia di pochi euro

    Caia non ha figli a carico e riceve benefit per 1.050 euro nel 2026. Il limite di 1.000 euro è superato: diventano imponibili tutti i 1.050 euro, non solo i 50 di eccedenza. Il datore li tassa come retribuzione nel cedolino.

    Sempronio – figli a carico e soglia di 2.000 euro

    Sempronio ha due figli fiscalmente a carico e ha comunicato al datore i loro codici fiscali. L’azienda gli rimborsa 1.200 euro di affitto e gli dà buoni acquisto per 700 euro: totale 1.900 euro, sotto il limite di 2.000 euro. I benefit sono esenti, ma l’affitto rimborsato non potrà essere detratto nel 730, perché non è rimasto a suo carico.

    Domande frequenti

    Qual è la soglia dei fringe benefit nel 2026?

    1.000 euro per il 2026 (come per il 2025 e il 2027), che diventano 2.000 euro per il lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico. Lo stabilisce l’art. 1, comma 390, della legge 207/2024, in deroga al limite ordinario di 258,23 euro dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

    Cosa succede se si supera la soglia dei fringe benefit?

    Diventa imponibile l’intero valore dei benefit dell’anno, non solo la parte che supera il limite: chi riceve 1.050 euro senza figli a carico è tassato su 1.050 euro. Il valore si somma al reddito di lavoro dipendente ed è soggetto a IRPEF, addizionali e contributi.

    I buoni pasto sono fringe benefit?

    No. I buoni pasto hanno una regola propria (art. 51, comma 2, lettera c, TUIR): non sono tassati fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 10 euro al giorno se elettronici (importo portato da 8 a 10 euro dalla legge di bilancio 2026). Non entrano nel conteggio dei 1.000 o 2.000 euro.

    Le bollette e l’affitto pagati dal datore rientrano nei fringe benefit?

    Sì. Per il 2025-2027 rientrano nel limite le somme pagate o rimborsate per le utenze domestiche di acqua, luce e gas e per l’affitto o gli interessi del mutuo dell’abitazione principale. Si sommano agli altri benefit dell’anno.

    Come si ottiene la soglia di 2.000 euro per i figli a carico?

    Il dipendente dichiara al datore di lavoro di averne diritto e indica il codice fiscale dei figli (art. 1, comma 391, legge 207/2024). Contano i figli fiscalmente a carico: reddito fino a 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro fino a 24 anni.

    Come si calcola il valore di un fringe benefit?

    Di regola con il valore normale (art. 9 TUIR), cioè il prezzo praticato per beni e servizi dello stesso tipo; per i beni e servizi prodotti o venduti dal datore si usa il prezzo praticato nello stesso stadio di commercializzazione. Per auto aziendali, prestiti e fabbricati concessi in uso valgono i criteri convenzionali dell’art. 51, comma 4.

    Dove trovo i fringe benefit nella CU e nel 730?

    Il datore li indica nei punti 474 (limite di 1.000 euro) e 475 (limite di 2.000 euro) della Certificazione Unica 2026; nel 730 si riportano nel rigo C17. La guida al rigo C17 spiega come fare se si hanno più CU.

    Fonti

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Welfare aziendale e flexible benefits: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il welfare aziendale comprende beni e servizi offerti dal datore che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, purché rispettino i limiti del TUIR. I piani di flexible benefit consentono al dipendente di scegliere la composizione del proprio pacchetto tra voci esenti: istruzione, salute, previdenza, trasporto, ricreazione. Il beneficio è tanto maggiore quanto più il lavoratore è in uno scaglione IRPEF elevato.

    Riferimento normativo

    Art. 51, TUIR; L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

    Tabella riepilogativa

    Principali voci di welfare aziendale e regime fiscale
    Voce Regime fiscale Note
    Previdenza complementare Deducibile dal reddito del lavoratore fino a 5.164,57 €/anno Contribuzione datoriale esente da contributi entro soglia
    Assistenza sanitaria integrativa Esente fino a 3.615,20 €/anno (fondi di categoria o enti bilaterali) Premi versati a fondi non riconosciuti: diverso regime
    Servizi educativi e istruzione Esenti (asilo nido, rette scolastiche, borse di studio) Nessuna soglia specifica, esclusi totalmente dal reddito
    Trasporto collettivo Esente Abbonamenti trasporto pubblico: esenti per il lavoratore
    Servizi ricreativi e culturali Esenti se erogati in natura o tramite voucher Non monetizzabili direttamente
    Fringe benefit generici Esenti entro soglia annua (vedi art. 51 TUIR) Soglia aggiornata dalla legge di bilancio dell’anno

    Cos'è il welfare aziendale e perché conviene

    Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi e somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria, con un trattamento fiscale e contributivo agevolato previsto dagli artt. 51 e 100 del TUIR. Poiché questi benefit non concorrono (in tutto o in parte) alla formazione del reddito imponibile, il risparmio fiscale è reale sia per il lavoratore sia per l’azienda, che può dedurre il costo.

    Rispetto a un aumento di stipendio in denaro, un benefit welfare equivalente genera un vantaggio netto maggiore per entrambe le parti, in misura proporzionale all’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

    Cosa comprende un piano di flexible benefit

    Un piano di flexible benefit (o benefit flessibile) permette al lavoratore di scegliere, entro un budget assegnato dall’azienda, tra un paniere di prestazioni esenti: previdenza complementare, assistenza sanitaria, servizi educativi, trasporto pubblico, servizi ricreativi e culturali, cura dei familiari. La scelta avviene di solito tramite una piattaforma digitale dedicata.

    Il piano può essere introdotto unilateralmente dall’azienda, per accordo aziendale o come conversione del premio di risultato: in quest’ultimo caso il beneficio è condizionato alla contrattazione di secondo livello.

    Come si attiva e chi può accedere

    Non esiste un obbligo di legge di istituire un piano welfare: è una scelta aziendale. Una volta istituito, il principio di non discriminazione impone che il piano sia accessibile a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio tutti i dipendenti a tempo indeterminato, tutti i quadri). Non è ammessa l’erogazione di benefit fiscalmente agevolati ai soli singoli, perché in quel caso la somma sarebbe trattata come retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato 30.000 € RAL con piano welfare

    Tizio riceve 1.000 € di budget welfare annuo. Sceglie 500 € per l’asilo nido del figlio e 500 € per l’abbonamento del trasporto pubblico: entrambe le voci sono esenti da IRPEF e contributi, quindi il risparmio netto equivale alle imposte che avrebbe pagato su un aumento in busta di pari importo.

    Caia – quadro che converte il premio di risultato in welfare

    Caia ha diritto a un premio di risultato di 2.000 €. Sceglie di convertirlo in welfare (previdenza complementare + assistenza sanitaria): incassa il valore pieno del premio senza la tassazione sostitutiva del 5% applicabile al premio in denaro, ottenendo un beneficio aggiuntivo.

    Sempronio – piccola impresa che vuole iniziare

    Sempronio gestisce un’azienda con 15 dipendenti. Può istituire un piano welfare unilateralmente, scegliendo le voci (es. buoni pasto, rimborso trasporto, contribuzione al fondo pensione). La spesa è deducibile al 100% e i dipendenti non la tassano: costo netto aziendale inferiore rispetto a un aumento salariale di pari importo lordo.

    Domande frequenti

    Il welfare aziendale è obbligatorio?

    No, l’istituzione di un piano welfare è facoltativa per il datore. Può però essere prevista da un CCNL o da un accordo aziendale, nel qual caso diventa un obbligo contrattuale.

    I benefit welfare si cumulano con lo stipendio?

    Sì. I benefit welfare si aggiungono alla retribuzione contrattuale e, nei limiti di legge, non concorrono al reddito imponibile del lavoratore.

    Posso convertire il premio di risultato in welfare?

    Sì, a condizione che il premio sia previsto da contrattazione collettiva di secondo livello (accordo aziendale o territoriale). In quel caso la conversione può avvenire su scelta del lavoratore.

    Tutti i dipendenti devono avere gli stessi benefit?

    Il piano deve coprire categorie omogenee di lavoratori. Non è necessario che tutti i dipendenti ricevano lo stesso paniere, ma non è ammesso riservarli a un singolo individuo.

    Il datore può dedurre la spesa welfare?

    Sì. I costi sostenuti per opere e servizi a favore dei dipendenti e dei loro familiari previsti dall’art. 100 del TUIR sono deducibili entro il 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Alcuni benefit (previdenza complementare, assistenza sanitaria di categoria) hanno regime deducibile autonomo senza il predetto limite.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.