Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 55/2024 – Sanzioni civili INPS e ingegneri-architetti iscritti ad altra cassa

    Con la sentenza n. 55/2024 la Corte costituzionale ha cancellato le sanzioni civili dell’INPS per gli ingegneri e architetti che, prima di una certa data, non si erano iscritti alla Gestione separata pur essendovi tenuti.

    Di cosa si tratta

    Alcuni ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa (perche’ gia’ iscritti a un’altra gestione previdenziale obbligatoria) erano comunque tenuti a versare i contributi alla Gestione separata dell’INPS. Il quadro normativo, pero’, era diventato chiaro solo nel 2011, con il decreto-legge n. 98. Per il periodo precedente, molti professionisti non avevano versato perche’ la regola non era affatto univoca. L’INPS, oltre ai contributi arretrati, pretendeva anche pesanti sanzioni civili per l’omessa iscrizione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione davanti alla Consulta: e’ giusto sanzionare chi non si era iscritto in un’epoca in cui l’obbligo non era riconoscibile? In gioco c’era la posizione economica di una platea di liberi professionisti, chiamati a pagare somme aggiuntive per un dovere che la legge aveva chiarito solo successivamente.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel giudizio tra un professionista e l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione riferita al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma stessa. Resta dunque l’obbligo contributivo, ma cadono le sanzioni per il passato.

    Il principio

    Non si possono applicare sanzioni civili a chi ha omesso un adempimento previdenziale in un periodo in cui l’obbligo non era ragionevolmente riconoscibile: la sanzione presuppone una regola chiara e conoscibile.

    Domande e risposte

    Gli ingegneri e architetti devono comunque versare i contributi arretrati?

    Si’. La sentenza non cancella l’obbligo contributivo alla Gestione separata, ma solo le sanzioni civili aggiuntive relative al periodo precedente all’entrata in vigore della norma del 2011.

    Da quando vale l’esonero dalle sanzioni?

    L’esonero riguarda il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, cioe’ il momento in cui l’obbligo e’ diventato chiaro.

    Perche’ la Corte ha distinto tra contributi e sanzioni?

    Perche’ il contributo e’ dovuto in base alla legge previdenziale, mentre la sanzione presuppone un comportamento rimproverabile: se la regola non era riconoscibile, manca la colpa che giustifica la sanzione.

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  • Corte cost. n. 184/2024 – Esercizio della professione in forma societaria e divieto storico del 1939

    Con la sentenza n. 184/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure sulla disciplina del 2017 in materia di esercizio delle professioni, confermando la legittimità delle norme contestate da una Corte d’appello.

    Di cosa si tratta

    Per decenni, una legge del 1939 vietava di esercitare le professioni intellettuali nella forma delle società commerciali: i professionisti potevano associarsi, ma non costituire vere e proprie società. Quel divieto è stato superato solo con interventi successivi, fino alla legge sulla concorrenza del 2017 (legge n. 124 del 2017), che ai commi 148 e 149 è intervenuta sulla materia. La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo su una controversia tra un condominio e una società di ingegneria cessionaria di un contratto stipulato prima di quelle riforme, ha dubitato della legittimità costituzionale di tali commi, sollevando profili di ragionevolezza, diritto di difesa e libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la fondatezza dei dubbi. Il tema riguarda imprese e professionisti: definire come e quando le attività professionali possano essere svolte in forma societaria incide sulla validità dei contratti stipulati e sull’organizzazione del lavoro intellettuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza), 24 e 41 Cost., e inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 sotto il profilo della disparità di trattamento. La disciplina contestata rientra nelle scelte legislative ragionevoli in materia di concorrenza ed esercizio delle professioni.

    Il principio

    Le scelte del legislatore sull’esercizio delle professioni e sulla loro apertura alle forme societarie rientrano nella discrezionalità in materia di concorrenza e di iniziativa economica, e non sono censurabili se non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Oggi si può esercitare una professione in forma di società?

    Sì, entro i limiti previsti dalla legge: il divieto assoluto del 1939 è stato superato dalle riforme successive. La sentenza conferma la legittimità della disciplina del 2017 in materia.

    Perché la controversia nasceva da un contratto del 2009?

    Perché il contratto era stato ceduto a una società di ingegneria prima di alcune riforme: si discuteva se quella cessione fosse valida alla luce del divieto allora vigente di esercizio professionale in forma di società commerciale.

    Cosa distingue “non fondata” da “inammissibile” in questa decisione?

    Per alcuni profili la Corte è entrata nel merito respingendoli (non fondatezza); per il profilo della disparità di trattamento ha ritenuto la questione mal posta (inammissibilità), senza valutarla nel merito.

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  • Corte cost. n. 185/2024 – Emolumenti del personale degli organi di governo regionale in Toscana

    Con la sentenza n. 185/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Toscana che attribuivano al personale di supporto agli organi di governo emolumenti aggiuntivi non giustificati, in contrasto con i vincoli di finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni hanno una propria autonomia nell’organizzare il personale, ma devono rispettare i limiti di spesa e i principi di buon andamento dell’amministrazione. La Regione Toscana, con il proprio testo unico sul personale, aveva previsto a favore dei dipendenti assegnati alle strutture di supporto agli organi politici uno specifico emolumento che si aggiungeva alle altre voci stipendiali fisse, con l’esclusione di ulteriori benefici e, in alcuni casi, l’equiparazione a un livello economico superiore. La Corte dei conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ha sollevato la questione di legittimità di queste previsioni. La Corte costituzionale era chiamata a verificare se questi trattamenti aggiuntivi rispettassero i vincoli costituzionali sulla spesa e sull’organizzazione. Il tema interessa la finanza regionale e l’uso delle risorse pubbliche: stabilire i limiti entro cui una Regione può riconoscere voci stipendiali ulteriori serve a evitare trattamenti privilegiati a carico del bilancio pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 45 e 49, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009 (testo unico sull’organizzazione e l’ordinamento del personale), nella parte in cui prevedono specifici emolumenti aggiuntivi per il personale di supporto agli organi di governo. La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, in sede di parificazione; tra i parametri figurano gli artt. 3, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali nella parte in cui prevedono, a favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo e politici, emolumenti aggiuntivi alle voci stipendiali fisse e, in un caso, l’equiparazione a un livello economico superiore. Tali trattamenti aggiuntivi non avevano adeguata giustificazione e si ponevano in tensione con i vincoli di finanza pubblica e di buon andamento.

    Il principio

    L’autonomia regionale nell’organizzazione del personale incontra il limite dei principi di buon andamento e dei vincoli di finanza pubblica: non possono essere riconosciuti emolumenti aggiuntivi privi di giustificazione, che si traducono in trattamenti privilegiati a carico del bilancio.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono decidere i compensi del proprio personale?

    Possono, ma entro limiti: devono rispettare i principi di buon andamento e i vincoli di finanza pubblica. La Corte censura le voci aggiuntive prive di una ragionevole giustificazione.

    Cosa fa la Corte dei conti nel giudizio di parificazione?

    Verifica la regolarità del rendiconto regionale e, se rileva norme di spesa sospette di incostituzionalità, può sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale, come avvenuto qui.

    Cosa accade agli emolumenti già percepiti?

    La pronuncia incide sulle norme dichiarate illegittime; gli effetti concreti sui trattamenti già erogati vanno valutati nelle sedi competenti. Questa scheda ha finalità solo divulgativa.

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  • Corte cost. n. 207/2024 – Blocco degli scatti stipendiali e invalidità di servizio dei militari

    Con la sentenza n. 207/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi pubblici nella parte in cui colpiva anche gli scatti riconosciuti per invalidità di servizio del personale militare.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica, nel 2010 il legislatore aveva disposto un blocco degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, congelando per un periodo gli aumenti legati all’anzianità. Tra questi automatismi rientravano anche gli scatti riconosciuti per invalidità di servizio, cioè quelli previsti a favore dei militari che hanno subito una menomazione a causa del servizio prestato. Il Consiglio di Stato ha dubitato che fosse ragionevole estendere il blocco anche a questi scatti, che non hanno natura di semplice avanzamento per anzianità ma rispondono a una funzione di tutela. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se il congelamento di questa specifica voce fosse compatibile con la Costituzione. Il tema riguarda il personale delle forze armate e, più in generale, la tutela di chi ha riportato un danno alla salute nello svolgimento del proprio dovere: misure di risparmio generalizzate non possono colpire indiscriminatamente benefici che hanno una ratio risarcitoria e di protezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 2010) e altre disposizioni collegate, nella parte in cui non escludevano dal blocco gli scatti per invalidità di servizio previsti dal codice dell’ordinamento militare. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione seconda; tra i parametri figurano gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio (art. 1801 del codice dell’ordinamento militare). Ha invece dichiarato inammissibili altre questioni collegate. Il blocco non poteva colpire benefici legati a una menomazione subita per il servizio.

    Il principio

    Le misure generali di contenimento della spesa pubblica non possono estendersi a benefici che hanno funzione di tutela e ristoro per chi ha subito un’invalidità a causa del servizio: in questi casi il congelamento è irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    Il personale militare che ha diritto agli scatti per invalidità di servizio: tali scatti non possono essere congelati dal blocco degli automatismi stipendiali.

    Perché questi scatti sono diversi dagli altri?

    Perché non premiano la semplice anzianità, ma compensano una menomazione subita a causa del servizio: hanno una funzione di tutela che la Corte ha ritenuto incompatibile con un blocco indiscriminato.

    Il blocco degli stipendi pubblici era illegittimo in sé?

    No. La Corte non ha cancellato il blocco in generale, ma solo la sua applicazione agli scatti per invalidità di servizio; il resto della misura resta valido.

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  • Corte cost. n. 211/2024 – Esecuzione forzata sugli immobili di edilizia convenzionata e tutela dei creditori

    Con la sentenza n. 211/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che rendeva improcedibile l’esecuzione forzata sugli immobili di edilizia convenzionata in assenza di determinati requisiti, a tutela del diritto dei creditori di agire in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Quando un debitore non paga, il creditore può avviare un’esecuzione forzata sui suoi beni, ad esempio pignorando un immobile. Una norma della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevedeva però che, per gli immobili realizzati con convenzioni di edilizia residenziale pubblica, l’esecuzione fosse “improcedibile” se non risultavano soddisfatte certe condizioni legate al mutuo originario e all’inserimento dell’ente creditore in un apposito elenco. In pratica, il blocco poteva colpire non solo il creditore che non rispondeva ai requisiti, ma anche tutti gli altri creditori coinvolti. Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione. Il tema interessa il diritto di credito e la tutela giurisdizionale: stabilire fin dove la legge può limitare l’esecuzione su certi immobili significa bilanciare interessi pubblici (come la garanzia dello Stato sui mutui agevolati) con il diritto dei creditori di recuperare quanto loro spetta davanti a un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 378, della legge n. 178 del 2020, che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione sugli immobili di edilizia convenzionata quando non sono accertate determinate condizioni sul mutuo e sull’ente creditore. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 378, della legge n. 178 del 2020. Il meccanismo, equivalente a una sostanziale impignorabilità del bene, è risultato sproporzionato e lesivo del diritto dei creditori di agire in esecuzione, colpendo anche soggetti estranei alle condizioni richieste dalla norma.

    Il principio

    Il diritto del creditore di agire in via esecutiva può essere limitato solo da misure proporzionate al fine perseguito: rendere improcedibile l’esecuzione in modo generalizzato, di fatto sottraendo il bene a ogni pignoramento, vìola il diritto di difesa e la tutela del credito.

    Domande e risposte

    Cosa significava “improcedibilità” dell’esecuzione?

    Significava che la procedura esecutiva sull’immobile non poteva proseguire se mancavano certe condizioni: in pratica il bene diventava, di fatto, non aggredibile dai creditori, anche da quelli in regola.

    Chi viene tutelato da questa sentenza?

    I creditori che intendono soddisfarsi su immobili di edilizia convenzionata: dopo la pronuncia non possono più vedersi bloccata l’esecuzione in base alla norma dichiarata illegittima.

    Perché la misura era sproporzionata?

    Perché, per assicurare la partecipazione del creditore titolare della garanzia statale, finiva per paralizzare ogni esecuzione, anche a danno di chi non aveva nulla a che fare con quella garanzia.

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  • Corte cost. n. 5/2025 – Riti speciali del processo amministrativo e accesso ai servizi pubblici locali

    Con la sentenza n. 5/2025 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate, le censure su una norma del codice del processo amministrativo che assoggetta a un rito accelerato determinate controversie.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo esistono “riti speciali”, più rapidi rispetto a quello ordinario, pensati per controversie in cui è essenziale una decisione veloce. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) individua all’art. 135 le materie attribuite a tali corsie accelerate. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha dubitato che l’assoggettamento di una specifica categoria di controversie a questo rito speciale fosse compatibile con la Costituzione, sollevando dubbi sul giusto processo, sulla ragionevolezza e sui limiti della delega legislativa. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se la scelta di accelerare quei giudizi sacrificasse le garanzie delle parti. Il tema riguarda chi agisce davanti al giudice amministrativo – imprese, cittadini, enti – perché definisce l’equilibrio tra l’esigenza di decisioni rapide e il diritto a un processo pieno e a una difesa effettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato una decisione articolata: ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. e non fondate le altre questioni (artt. 3, 25, 76 e 125 Cost.). L’assoggettamento di quelle controversie al rito speciale rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede né il giusto processo né le garanzie costituzionali invocate.

    Il principio

    La previsione di riti speciali e accelerati nel processo amministrativo è legittima quando risponde a un’esigenza ragionevole e non comprime in modo sproporzionato le garanzie difensive: la celerità del giudizio non confligge di per sé con il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è un “rito speciale” nel processo amministrativo?

    È un procedimento con termini ridotti e tempi più rapidi, previsto per controversie in cui è importante una decisione veloce; sacrifica alcune lungaggini del rito ordinario ma mantiene le garanzie essenziali.

    Le parti perdono garanzie con il rito accelerato?

    No, secondo la Corte: la riduzione dei termini non lede il diritto di difesa e il giusto processo, purché resti assicurata una difesa effettiva. Per questo le censure sono state respinte.

    Perché una censura è stata dichiarata inammissibile e le altre no?

    L’inammissibilità riguarda il modo in cui era posta la questione sull’art. 111; per gli altri parametri la Corte è entrata nel merito e li ha ritenuti non violati.

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  • Corte cost. n. 20/2025 – Esenzione fiscale degli immobili ecclesiastici e Concordato

    Con la sentenza n. 20/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’esenzione fiscale degli immobili di un ente ecclesiastico, senza decidere il merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’esenzione dall’imposta sugli immobili prevista per i fabbricati destinati a determinate attività, qui invocata da un seminario vescovile in lite con un Comune del Piemonte. Il giudice tributario rimettente dubitava della compatibilità della disciplina con gli impegni assunti dallo Stato italiano con la Santa Sede nel Concordato, recepito con legge. In sostanza, la questione toccava il rapporto fra la normativa tributaria interna e gli accordi con la Chiesa cattolica in materia di trattamento fiscale degli enti ecclesiastici. La Corte ha dovuto verificare se la questione fosse stata correttamente impostata dal giudice rimettente, prima di poter eventualmente entrare nel merito del delicato tema dei rapporti fra Stato e confessioni religiose sul piano fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, sull’esenzione degli immobili. Il giudice tributario lamentava il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’Accordo del 1984 che modifica il Concordato lateranense, reso esecutivo con legge n. 121 del 1985.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente non aveva impostato correttamente i termini della questione, in particolare quanto alla rilevanza e all’individuazione del parametro, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    Per poter esaminare il merito di una questione di legittimità costituzionale, la Corte richiede che il giudice rimettente ne imposti correttamente i termini, indicando con precisione il parametro e la rilevanza: in difetto, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Gli immobili degli enti ecclesiastici sono esenti da imposta?

    L’esenzione spetta per gli immobili destinati a determinate attività; la sentenza non ha modificato la disciplina, avendo dichiarato inammissibile la questione.

    Perché c’entra il Concordato?

    Perché i rapporti fiscali con gli enti della Chiesa cattolica sono regolati anche dagli accordi tra Stato italiano e Santa Sede, recepiti con legge.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile per come era stata formulata dal giudice, senza pronunciarsi sulla disciplina dell’esenzione.

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  • Corte cost. n. 21/2025 – Contributo di solidarietà sugli extraprofitti energetici: rinvio alla Corte UE

    Con l’ordinanza n. 21/2025 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione sul contributo di solidarietà a carico delle imprese energetiche.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il contributo di solidarietà introdotto dalla legge di bilancio 2023 a carico delle imprese del settore energetico che, nel 2022, avevano realizzato extraprofitti grazie al forte aumento dei prezzi dell’energia. Numerose imprese (produttori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi) avevano impugnato il contributo davanti ai giudici tributari e amministrativi, sostenendo che fosse irragionevole e in contrasto sia con la Costituzione sia con il regolamento europeo che aveva previsto un analogo prelievo a livello UE. La Corte costituzionale, prima di decidere, ha ritenuto necessario chiarire il rapporto fra la misura italiana e quella europea, sottoponendo la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le disposizioni dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 sul contributo di solidarietà. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al regolamento (UE) 2022/1854 sugli interventi di emergenza contro i prezzi elevati dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo se il regolamento europeo osti a una misura nazionale come il contributo italiano, e ha sospeso il proprio giudizio in attesa della risposta. Non vi è quindi ancora una decisione di merito sulla legittimità del contributo.

    Il principio

    Quando la legittimità di una norma interna dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte di giustizia UE con un rinvio pregiudiziale prima di decidere.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo di solidarietà sugli extraprofitti?

    È un prelievo introdotto nel 2023 a carico delle imprese energetiche che nel 2022 avevano realizzato profitti straordinari per l’aumento dei prezzi dell’energia.

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte UE?

    È lo strumento con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione come interpretare il diritto europeo, sospendendo il proprio giudizio.

    Il contributo è stato dichiarato legittimo o illegittimo?

    Nessuno dei due: la Corte ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE e deciderà solo dopo la risposta.

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  • Corte cost. n. 22/2025 – Norma della Provincia di Bolzano dichiarata illegittima

    Con la sentenza n. 22/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dall’impugnazione statale di una disposizione collegata alla legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Bolzano. Il Governo riteneva che la norma provinciale eccedesse le competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale. Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di un’ampia autonomia, ma essa incontra comunque dei limiti, segnati dallo statuto e dalla Costituzione. La Corte ha dovuto verificare se la disposizione contestata rispettasse questi confini. La vicenda è un esempio del costante contenzioso fra Stato e autonomie speciali sul perimetro delle rispettive competenze, soprattutto in materie a cavallo fra organizzazione locale e principi generali dell’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 2022 (disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale 2022). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il superamento delle competenze provinciali e, fra l’altro, profili riconducibili all’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge provinciale, ritenendolo eccedente i limiti delle competenze attribuite alla Provincia. Ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Anche le Province autonome, pur titolari di ampia autonomia, devono rispettare i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione: una norma che li ecceda è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono legiferare liberamente?

    No: pur godendo di ampia autonomia, devono restare entro i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione.

    Cosa succede alla norma dichiarata illegittima?

    Viene rimossa dall’ordinamento e cessa di produrre effetti.

    Perché lo Stato impugna le leggi provinciali?

    Per far valere il rispetto del riparto di competenze quando ritiene che una norma locale invada ambiti riservati alla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 23/2025 – Percorso di reinserimento del minore e giudice competente

    Con la sentenza n. 23/2025 la Corte costituzionale ha corretto la disciplina del percorso di reinserimento del minore introdotta dal cosiddetto decreto Caivano, indicando il giudice competente corretto.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il percorso di reinserimento e rieducazione del minore introdotto dal decreto-legge del 2023 noto come «decreto Caivano», pensato per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile. La norma prevedeva un programma rieducativo come alternativa al processo penale per i minori, ma indicava come competente il giudice per le indagini preliminari. Il giudice del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato la questione, ritenendo incoerente quella scelta rispetto al sistema del processo penale minorile, dove il ruolo decisivo spetta al giudice dell’udienza preliminare. La pronuncia tocca il funzionamento della giustizia minorile e l’esigenza di garantire che il percorso rieducativo sia gestito dal giudice più adatto a valutare la situazione del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988 (processo penale minorile), inserito dal decreto-legge n. 123 del 2023, sul percorso di reinserimento del minore. Il giudice rimettente lamentava, fra l’altro, il contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza e tutela dell’infanzia e della gioventù.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, nella parte in cui indicava il «giudice per le indagini preliminari» anziché il «giudice dell’udienza preliminare», ripristinando la coerenza con il sistema del processo minorile. Ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni.

    Il principio

    Nel processo penale minorile il percorso di reinserimento del minore deve essere gestito dal giudice dell’udienza preliminare, coerentemente con la struttura del rito: indicare un giudice diverso compromette la razionalità del sistema a tutela del minore.

    Domande e risposte

    Cos’è il «decreto Caivano»?

    È il decreto-legge del 2023 con misure urgenti contro il disagio giovanile e la criminalità minorile, che ha introdotto fra l’altro il percorso di reinserimento del minore.

    Cosa ha corretto la Corte?

    Ha sostituito il «giudice per le indagini preliminari» con il «giudice dell’udienza preliminare» come giudice competente sul percorso rieducativo del minore.

    Il percorso di reinserimento resta in vigore?

    Sì: la Corte non lo ha cancellato, ma ne ha corretto la disciplina sul giudice competente per renderla coerente con il sistema minorile.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 24/2025 – Permessi premio e automatismi nell’esecuzione della pena

    Con la sentenza n. 24/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma dell’ordinamento penitenziario che impediva in modo automatico la concessione di permessi premio.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i permessi premio, uno strumento del percorso rieducativo del detenuto che gli consente, a determinate condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere. La norma contestata prevedeva un automatismo: al verificarsi di una certa situazione, la concessione del permesso premio era preclusa, senza che il magistrato di sorveglianza potesse valutare in concreto il caso. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato il dubbio di legittimità, ritenendo che un divieto rigido e automatico contrastasse con la finalità rieducativa della pena, che richiede invece una valutazione individuale del percorso del detenuto. La pronuncia si inserisce in un filone consolidato della Corte, contrario agli automatismi che impediscono al giudice di adattare l’esecuzione della pena alla situazione concreta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30-ter, comma 5, della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), sui permessi premio. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975. L’automatismo che precludeva la concessione del permesso premio impediva al magistrato di sorveglianza la necessaria valutazione individuale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    Nell’esecuzione della pena sono illegittimi gli automatismi che precludono in modo rigido un beneficio penitenziario senza consentire al giudice di valutare in concreto il percorso del detenuto: la finalità rieducativa richiede una valutazione individuale.

    Domande e risposte

    Cos’è il permesso premio?

    È un beneficio penitenziario che consente al detenuto, a certe condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere come parte del percorso rieducativo.

    Perché gli automatismi sono problematici?

    Perché impediscono al giudice di valutare il singolo caso, mentre la finalità rieducativa della pena richiede una valutazione individuale del percorso del detenuto.

    Dopo la sentenza i permessi premio sono automatici?

    No: viene rimosso il divieto automatico, ma la concessione resta subordinata alla valutazione in concreto del magistrato di sorveglianza.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 25/2025 – Cittadinanza e prova della lingua per le persone con disabilità

    Con la sentenza n. 25/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla cittadinanza che non esonera dalla prova della conoscenza dell’italiano chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico.

    Di cosa si tratta

    Per ottenere la cittadinanza italiana, la legge richiede al richiedente di dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Questa prova, però, non prevedeva alcuna deroga per le persone affette da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, dovute all’età, a patologie o a disabilità. Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato la questione: chiedere la prova della lingua anche a chi, per ragioni di salute o disabilità, non è in grado di apprenderla rappresenta una discriminazione indiretta e un requisito impossibile da soddisfare. La pronuncia tocca il diritto all’uguaglianza sostanziale e la tutela delle persone con disabilità, evitando che un requisito formale si trasformi in una barriera insormontabile all’acquisto della cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 (norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova di conoscenza dell’italiano per chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico. Il TAR rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, in tema di diritti della persona, uguaglianza e tutela delle persone con disabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione della struttura sanitaria pubblica. Ha dichiarato inammissibile un’ulteriore questione.

    Il principio

    Richiedere la prova della conoscenza della lingua a chi, per età, patologie o disabilità, è gravemente impossibilitato ad apprenderla costituisce una discriminazione: la legge deve prevedere un esonero per queste situazioni, attestate dalla sanità pubblica.

    Domande e risposte

    Chi è esonerato dalla prova di lingua per la cittadinanza?

    Dopo questa sentenza, chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico dovute all’età, a patologie o a disabilità, attestate dalla struttura sanitaria pubblica.

    Come si dimostra la condizione che dà diritto all’esonero?

    Mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, secondo quanto indicato dalla Corte.

    La conoscenza della lingua resta un requisito generale?

    Sì: la prova rimane in via ordinaria, ma con l’esonero per chi è gravemente impossibilitato ad apprenderla.

    Norme collegate

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