Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 151/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, restituendo al giudice il potere di valutare il caso concreto.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, di fronte a circostanze del reato di segno opposto (aggravanti e attenuanti), il giudice effettua un “giudizio di bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava però di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in alcuni reati: in questi casi, anche quando il fatto presentasse elementi di minore gravità, il giudice non poteva ridurre la pena al di sotto di una certa soglia. Per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), punito molto severamente, questo divieto poteva portare a pene sproporzionate rispetto a fatti concreti di minore gravità. La Corte d’assise di Roma, in un processo per un sequestro durato circa due giorni, ha sollevato la questione. In gioco c’era la proporzionalità della pena e il potere del giudice di adeguarla al caso reale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’assise di Roma, sezione prima, ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), vieta la prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il giudice potrà quindi far prevalere le attenuanti quando il caso concreto lo giustifichi.
Il principio
Il divieto assoluto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in un reato molto severamente punito come il sequestro a scopo di estorsione, viola i principi di proporzionalità e di funzione rieducativa della pena: il giudice deve poter adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto.
Domande e risposte
Cosa cambia per il giudice penale?
Nel sequestro a scopo di estorsione, il giudice può ora far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, riducendo la pena quando il caso concreto presenta elementi di minore gravità.
Il reato diventa meno grave?
No. Il reato resta gravissimo: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare il caso concreto nel bilanciamento delle circostanze.
Cos’è la recidiva reiterata?
È un’aggravante che ricorre quando l’imputato ha già subito più condanne per reati precedenti, segnalando una particolare inclinazione a delinquere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 25 della Costituzione — legalità penale.
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e funzione rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.