Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 157/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla messa alla prova, esclusa per il delitto di favoreggiamento reale.

Di cosa si tratta

La sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) permette all’imputato di evitare la condanna svolgendo un programma di lavoro di pubblica utilità e altre attività riparative: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Questo istituto si applica però solo ad alcuni reati, individuati per pena o per espresso richiamo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in un processo per favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen., cioè l’aiuto a chi ha commesso un reato per assicurargli il prodotto o il profitto), ha dubitato che fosse ragionevole escludere proprio quel delitto dalla messa alla prova, mentre l’istituto è ammesso per reati a suo dire più gravi, come la falsa testimonianza. In gioco c’era la coerenza del sistema nel selezionare i reati per cui è possibile accedere a questo percorso alternativo alla pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato la questione sull’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità rispetto ad altri reati contro l’amministrazione della giustizia) e 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena), perché la norma non consente la messa alla prova per il favoreggiamento reale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità rispetto al favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), e non fondate le restanti questioni, riferite all’art. 3 Cost. (rispetto a falsa testimonianza, art. 372, e induzione a non rendere dichiarazioni, art. 377-bis) e all’art. 27, terzo comma, Cost. La scelta dei reati ammessi alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole.

Il principio

La selezione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova spetta alla discrezionalità del legislatore: l’esclusione del favoreggiamento reale non è manifestamente irragionevole e non viola né il principio di eguaglianza né la finalità rieducativa della pena.

Domande e risposte

Che cos’è la messa alla prova?

È un percorso alternativo al processo: l’imputato svolge lavoro di pubblica utilità e attività riparative e, in caso di esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

Si può chiedere la messa alla prova per il favoreggiamento reale?

No. La Corte ha confermato che quel reato resta escluso, ritenendo la scelta del legislatore non irragionevole.

Perché il confronto con la falsa testimonianza non ha convinto la Corte?

Perché la diversa disciplina dei vari reati rientra nella discrezionalità legislativa: differenze di trattamento non bastano, da sole, a rendere la norma incostituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.