Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 191/2025 – Reati esclusi dalla messa alla prova e discrezionalità del legislatore

    Con la sentenza n. 191/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che contestava, in modo generale, la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi alla messa alla prova dell’imputato adulto (art. 168-bis del codice penale): si tratta di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) consente all’imputato adulto, per i reati meno gravi, di evitare il processo svolgendo un percorso di prova (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie), con esito che può estinguere il reato. La legge individua i reati ammessi anche attraverso un rinvio all’elenco delle fattispecie a citazione diretta (art. 550, comma 2, del codice di procedura penale). Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha contestato proprio questa tecnica del “rinvio mobile”: un meccanismo che individua i reati ammissibili richiamando un elenco pensato per un istituto processuale diverso, con il rischio di disarmonie. La questione, però, era posta in termini astratti e generali, senza chiedere alla Corte di valutare uno specifico reato che meriterebbe di essere incluso. È un punto importante, perché la Corte distingue tra il sindacato su singole, irragionevoli esclusioni e la critica generale al metodo scelto dal legislatore per delimitare l’ambito dell’istituto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari ha impugnato l’art. 168-bis, primo comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando la tecnica del rinvio mobile all’elenco di reati di cui all’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale per individuare i reati ammessi alla messa alla prova. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che il rimettente non ha chiesto di valutare se uno specifico reato escluso meritasse, per la sua struttura, di essere incluso nella messa alla prova, ma ha censurato in via astratta la tecnica del rinvio mobile. Questa, però, costituisce una legittima forma di esercizio della discrezionalità del legislatore nel fissare i limiti oggettivi di applicazione dell’istituto; alle eventuali disarmonie la Corte può rimediare caso per caso, valutando in concreto la singola fattispecie esclusa.

    Il principio

    La scelta della tecnica per individuare i reati ammessi alla messa alla prova, incluso il rinvio all’elenco dell’art. 550 del codice di procedura penale, rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte può correggere singole esclusioni irragionevoli, ma non censurare in astratto il metodo di delimitazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova per gli adulti?

    È un istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un percorso riparatorio e di pubblica utilità; il suo esito positivo estingue il reato.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il giudice contestava in modo generale la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi, e non una specifica esclusione irragionevole. Quella scelta tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Significa che ogni esclusione dalla messa alla prova è intoccabile?

    No. La Corte chiarisce che può intervenire caso per caso, valutando in concreto se un singolo reato escluso meriti, per la sua struttura, di essere ammesso all’istituto.

    Cosa avrebbe dovuto fare diversamente il giudice di Cagliari?

    Sottoporre alla Corte la posizione di una specifica fattispecie esclusa, chiedendo di valutarne in concreto la ragionevolezza, anziché contestare in astratto il meccanismo del rinvio.

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  • Corte cost. n. 192/2025 – Recidiva e bilanciamento delle circostanze: atti restituiti al giudice

    Con l’ordinanza n. 192/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice di Parma che aveva sollevato una questione sul divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, del codice penale): il quadro normativo è mutato e il giudice deve rivalutare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 69, quarto comma, del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (la cosiddetta legge ex Cirielli), vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere, nel giudizio di bilanciamento, sulla recidiva reiterata. Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte su questo divieto, dichiarandolo illegittimo in relazione a specifiche attenuanti. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma aveva sollevato una nuova questione su questa norma. Nel frattempo, però, il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento è cambiato, per effetto di pronunce successive della stessa Corte. Quando ciò accade, e le novità possono incidere sulla rilevanza o sui termini della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice che l’ha sollevata, affinché valuti nuovamente se e in che termini la questione sia ancora attuale alla luce del quadro mutato. È un meccanismo che garantisce che il giudizio costituzionale si svolga su una questione effettivamente rilevante e aggiornata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Parma ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di bilanciamento delle circostanze per i recidivi. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non vi è quindi una decisione nel merito: il giudice di Parma dovrà rivalutare la questione alla luce delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, verificando se essa sia ancora rilevante e in quali termini vada eventualmente riproposta.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano gli elementi normativi o giurisprudenziali che incidono sulla questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riconsideri la rilevanza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?

    È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere, perché questi rivaluti se la questione è ancora attuale alla luce dei cambiamenti intervenuti.

    La norma sul divieto di prevalenza è stata cancellata?

    No, non con questa ordinanza. La Corte non si è pronunciata nel merito: si è limitata a restituire gli atti al giudice di Parma.

    Cosa farà ora il giudice di Parma?

    Verificherà se la questione resti rilevante per il suo processo alla luce delle pronunce e delle modifiche sopravvenute, e potrà eventualmente riproporla in termini aggiornati.

    Perché la Corte non ha deciso direttamente?

    Perché il quadro di riferimento è mutato dopo l’ordinanza di rimessione: decidere su una questione non più attuale o impostata su presupposti superati rischierebbe di essere inutile o fuorviante.

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  • Corte cost. n. 193/2025 – Furto in abitazione e attenuante della lieve entità

    Con la sentenza n. 193/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che chiedeva di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità nel furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale): a differenza di rapina ed estorsione, questo reato non ha una struttura tale da giustificarla.

    Di cosa si tratta

    Il furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale) punisce chi sottrae cose altrui introducendosi in un’abitazione o in luoghi di privata dimora, con una pena base piuttosto severa. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale chiedendo, in sostanza, che anche per questo reato fosse prevista, come per la rapina e l’estorsione, una diminuzione di pena per i “casi di minore gravità”. L’argomento richiamava la giurisprudenza con cui la Corte, negli ultimi anni, ha introdotto questa “valvola di sicurezza” per reati molto severamente puniti ma dalla portata applicativa amplissima. Il punto delicato è proprio questo: la diminuente di lieve entità si giustifica quando il reato base ha una formulazione molto ampia, capace di abbracciare condotte di gravità molto diversa, come la “violenza o minaccia” nella rapina e nell’estorsione. La Corte ha dovuto stabilire se anche il furto in abitazione, dove ciò che conta è l’intrusione nella sfera personale e domestica della vittima, presenti la stessa esigenza di graduazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 624-bis del codice penale in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’assenza di un’attenuante per i casi di minore gravità, analoga a quella riconosciuta per rapina ed estorsione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha spiegato che la “valvola di sicurezza” introdotta per rapina ed estorsione si giustifica per la particolare latitudine di quelle fattispecie, in cui l’elemento “violenza o minaccia” abbraccia condotte di offensività molto graduata. Tale ampiezza non si riscontra nel furto in abitazione, dove è decisiva la lesione della sfera privata della vittima, che “per sua natura è tale o non è”. Restano comunque intatti i poteri del giudice nella commisurazione della pena, anche tenendo conto della maggiore o minore intrusione nei luoghi della vita più personale.

    Il principio

    L’attenuante per i casi di minore gravità si giustifica solo quando il reato base ha una formulazione molto ampia, idonea a comprendere condotte di offensività graduabile; il furto in abitazione non presenta questa caratteristica, perché tutela la sfera privata e domestica, e il giudice dispone comunque dei normali poteri di commisurazione della pena.

    Domande e risposte

    Perché rapina ed estorsione hanno l’attenuante di lieve entità e il furto in abitazione no?

    Perché in rapina ed estorsione l’elemento “violenza o minaccia” copre condotte di gravità molto diversa, mentre nel furto in abitazione conta l’intrusione nella sfera privata, che la Corte considera un dato che c’è o non c’è, non graduabile allo stesso modo.

    Il giudice può comunque tenere conto della minore gravità del caso?

    Sì. La Corte sottolinea che restano intatti i poteri del giudice nella determinazione della pena, anche valutando quanto l’intrusione abbia inciso sui luoghi della vita più personale della vittima.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Nulla nella disciplina: l’art. 624-bis resta com’è, senza un’attenuante specifica per i casi di minore gravità.

    Si poteva introdurre l’attenuante per via legislativa?

    Sì: la scelta di prevedere o meno una diminuente di lieve entità rientra nella discrezionalità del legislatore, che potrebbe intervenire, mentre la Corte ha escluso un obbligo costituzionale in tal senso.

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  • Corte cost. n. 194/2025 – Norme urbanistiche della Regione siciliana: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 194/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso dello Stato contro alcune norme urbanistiche ed edilizie della Regione siciliana: la rinuncia al ricorso, accettata, ha chiuso il giudizio senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato davanti alla Corte alcune disposizioni della legge della Regione siciliana n. 27 del 2024, in materia di urbanistica ed edilizia, ritenendole in contrasto con la Costituzione. Si trattava di un giudizio in via principale, cioè di un contenzioso diretto tra Stato e Regione sulla legittimità di una legge regionale. Prima che la Corte arrivasse a decidere nel merito, però, il giudizio si è concluso con l’estinzione del processo. Questo accade tipicamente quando lo Stato rinuncia al ricorso – spesso perché la Regione, nel frattempo, ha modificato o abrogato le norme contestate – e la controparte accetta la rinuncia. È un esito di natura processuale, frequente nei rapporti tra Stato e Regioni, che consente di evitare una pronuncia quando la controversia è venuta meno per via politica e normativa. La Corte non entra quindi nel merito della legittimità costituzionale delle norme regionali, limitandosi a prendere atto della chiusura del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 27, in materia di urbanistica ed edilizia, con un giudizio in via principale promosso nel registro ricorsi 2025.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è quindi alcuna decisione sul merito della questione: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza che la Corte si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme siciliane impugnate.

    Il principio

    Quando il ricorso in via principale viene meno (di regola per rinuncia accettata, spesso a seguito della modifica delle norme contestate), la Corte dichiara estinto il processo e non decide nel merito.

    Domande e risposte

    Le norme urbanistiche siciliane sono state dichiarate legittime o illegittime?

    Né l’una né l’altra cosa. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha solo dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio per ragioni procedurali.

    Perché un giudizio si estingue?

    Tipicamente quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta. Nei rapporti Stato-Regione ciò avviene spesso perché la Regione modifica o abroga la norma contestata, facendo venire meno l’interesse a decidere.

    Lo Stato potrebbe impugnare di nuovo norme simili?

    Sì. L’estinzione non si pronuncia sul merito, quindi nulla impedisce, in presenza dei presupposti, di impugnare in futuro nuove disposizioni regionali ritenute illegittime.

    Questa decisione fa giurisprudenza sul tema urbanistico?

    No. Trattandosi di una chiusura processuale senza esame del merito, non offre indicazioni sulla legittimità sostanziale delle norme impugnate.

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  • Corte cost. n. 195/2025 – Uso di documenti falsi in materia di immigrazione: questione respinta

    Con l’ordinanza n. 195/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’uso di documenti falsi in materia di immigrazione (art. 5, comma 8-bis, del testo unico immigrazione), richiamando una propria precedente pronuncia, la sentenza n. 27 del 2025.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, comma 8-bis, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) punisce lo straniero che, denunciato per avere contraffatto o alterato il permesso di soggiorno o altri documenti, fa uso di tali documenti falsi. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato dubbi sulla legittimità della norma, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale sull’uso di atto falso (art. 489 del codice penale), che prevede una pena ridotta per chi usa l’atto falso senza aver concorso nella falsificazione. Il problema riguarda quindi la coerenza del sistema sanzionatorio: perché trattare più severamente l’uso dei documenti falsi previsti dalla norma sull’immigrazione rispetto al regime ordinario? La Corte aveva però già affrontato una questione del tutto analoga con la sentenza n. 27 del 2025, in cui aveva spiegato che, per questi speciali documenti, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare il pericolo per l’interesse protetto, giustificando il trattamento differenziato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha impugnato l’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento rispetto all’art. 489 del codice penale e la lesione della funzione rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e respinti nella sentenza n. 27 del 2025: per gli speciali documenti previsti dalla norma è il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse tutelato, sicché non è irragionevole il differente trattamento rispetto alla disciplina generale dell’uso di atto falso. La norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    Il trattamento sanzionatorio più severo per l’uso dei documenti falsi in materia di immigrazione, rispetto alla regola generale sull’uso di atto falso, non è irragionevole: per quei documenti è proprio l’utilizzazione a creare il pericolo per l’interesse protetto, e la questione, già decisa, è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e non fondatezza?

    Entrambe respingono nel merito la questione. La manifesta infondatezza si usa quando la risposta è evidente, spesso perché la Corte ha già deciso casi analoghi, e viene adottata con ordinanza anziché con sentenza.

    Perché la Corte non ha riesaminato a fondo la questione?

    Perché un caso del tutto simile era già stato deciso con la sentenza n. 27 del 2025 e l’ordinanza di rimessione non offriva argomenti nuovi che giustificassero una conclusione diversa.

    Resta valido il reato previsto dall’art. 5, comma 8-bis?

    Sì. La norma non è stata toccata e continua ad applicarsi nei termini chiariti dalla Corte.

    Su cosa si fondava il dubbio del giudice?

    Sul fatto che la disciplina generale (art. 489 del codice penale) preveda una pena ridotta per chi usa un atto falso senza averlo falsificato, trattamento non esteso ai documenti contemplati dalla norma sull’immigrazione.

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  • Corte cost. n. 196/2025 – Testo unico del turismo della Toscana e competenze statali

    Con la sentenza n. 196/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni del Testo unico del turismo della Regione Toscana, soprattutto in materia di professioni turistiche e maestri di sci: la Regione aveva oltrepassato i limiti delle proprie competenze.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 ha riunito in un unico testo la disciplina del turismo, comprese le regole sulle professioni turistiche (come le agenzie di viaggio e le guide) e sui maestri di sci. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte molte disposizioni, ritenendo che la Regione avesse invaso le competenze dello Stato. Il tema centrale riguarda la materia delle professioni: si tratta di una competenza legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e alle Regioni solo la disciplina di dettaglio. Inoltre, alcune previsioni toccavano la tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva allo Stato, perché introducevano vincoli e requisiti validi solo nel territorio regionale, con il rischio di creare disparità tra operatori. La controversia è quindi un classico conflitto sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, qui applicato a un settore economicamente rilevante come il turismo, in cui l’uniformità delle regole professionali sul territorio nazionale è considerata un valore da preservare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerosi articoli della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale) e al terzo comma (professioni, competenza concorrente, in cui lo Stato detta i principi fondamentali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni della legge regionale (tra cui l’art. 76, comma 4, e gli articoli da 95 a 116 in più punti), anche in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953. Le norme regionali su professioni turistiche e maestri di sci che eccedevano i limiti della competenza regionale sono state quindi annullate.

    Il principio

    In materia di professioni, competenza legislativa concorrente, le Regioni non possono dettare regole che invadano i principi fondamentali riservati allo Stato né introdurre, in nome del turismo, vincoli professionali che incidano sulla concorrenza con efficacia limitata al territorio regionale.

    Domande e risposte

    Tutto il Testo unico del turismo toscano è stato annullato?

    No. La Corte ha dichiarato illegittime numerose disposizioni specifiche, soprattutto su professioni turistiche e maestri di sci, ma il testo unico nel suo complesso resta in vigore per le parti non censurate.

    Perché lo Stato decide le regole delle professioni?

    Perché la materia delle professioni è di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, validi su tutto il territorio nazionale, e le Regioni possono solo dettare la disciplina di dettaglio nel rispetto di quei principi.

    Cosa significa illegittimità “in via consequenziale”?

    È la dichiarazione con cui la Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente collegate a quelle impugnate, anche se non espressamente censurate, quando sono travolte dalla stessa ragione di illegittimità (art. 27 della legge n. 87 del 1953).

    Che effetto ha per chi opera nel turismo in Toscana?

    Le regole regionali annullate non si applicano più; restano valide le norme statali sulle professioni turistiche, che assicurano un quadro uniforme su tutto il territorio nazionale.

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  • Corte cost. n. 198/2025 – Direttori sanitari e spoils system: la sanità sarda davanti alla Corte

    Con la sentenza n. 198/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Sardegna sulla sanità, che permettevano al nuovo direttore generale di confermare o sostituire i vertici aziendali: una forma di spoils system contraria al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna n. 8 del 2025, che ha riorganizzato il sistema sanitario regionale, prevedeva che, all’insediamento del nuovo organo di vertice dell’azienda, il direttore generale potesse entro sessanta giorni confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. In pratica, l’avvicendamento ai vertici politico-amministrativi poteva travolgere automaticamente anche i direttori tecnici, a prescindere dal loro operato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, denunciando una forma di spoils system: la decadenza automatica dei dirigenti legata al cambio del vertice, anziché a ragioni oggettive valutate con le garanzie del giusto procedimento. In gioco erano principi cardine dell’amministrazione pubblica: il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, e la neutralità del funzionario, che deve servire la collettività e non il vertice politico di turno, con particolare delicatezza in un settore essenziale come la sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 1 (in parte), e 14 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, lamentando la violazione dell’art. 97, secondo comma (buon andamento), dell’art. 98, primo comma (i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione) e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, riservato allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale, limitatamente al secondo periodo del comma sostituito nell’art. 13 della legge regionale sarda n. 24 del 2020, nonché dell’intero art. 14 della stessa legge n. 8 del 2025. Le norme che consentivano la sostituzione automatica dei vertici aziendali sono quindi eliminate.

    Il principio

    La cessazione automatica dei direttori tecnici delle aziende sanitarie, legata al solo cambio del direttore generale e senza valutazione del loro operato né garanzie procedimentali, costituisce uno spoils system illegittimo, perché contrasta con il buon andamento, la continuità e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system?

    È il meccanismo per cui il cambio del vertice politico-amministrativo comporta automaticamente la sostituzione dei dirigenti. La Corte lo ammette solo per gli incarichi di stretta collaborazione con l’organo politico, non per i ruoli tecnico-gestionali.

    Perché queste norme sono state cancellate?

    Perché facevano dipendere la permanenza dei direttori sanitari e amministrativi dal cambio del direttore generale, senza valutare il loro operato e senza contraddittorio, in contrasto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Cosa cambia per i vertici delle aziende sanitarie sarde?

    Non possono essere rimossi in automatico al cambio del direttore generale: un’eventuale sostituzione deve fondarsi su ragioni oggettive e seguire le garanzie del giusto procedimento.

    Perché ha impugnato lo Stato e non un cittadino?

    Perché si tratta di un giudizio in via principale: lo Stato può impugnare direttamente le leggi regionali che ritiene invadano competenze statali o violino la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 199/2025 – Obbligo di green pass sul lavoro: respinte le censure

    Con la sentenza n. 199/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da un giudice del lavoro di Catania contro l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro: le norme dell’emergenza pandemica sono state ritenute conformi alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, una serie di decreti-legge del 2021 e 2022 ha imposto, per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, il possesso della certificazione verde COVID-19, il cosiddetto green pass, attestante vaccinazione, guarigione o test negativo. Chi ne era privo poteva essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Un lavoratore aveva contestato queste misure davanti al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nell’ambito di una controversia con l’amministrazione regionale siciliana. Il giudice ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo che l’obbligo, e in particolare la sospensione dello stipendio per chi non aveva il green pass, comprimesse diritti fondamentali: la dignità e i diritti inviolabili, l’uguaglianza, il diritto al lavoro, la salute e la libertà di cura, la giusta retribuzione. La Corte è stata chiamata a verificare se il bilanciamento tra tutela della salute collettiva e diritti individuali operato dal legislatore dell’emergenza fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021 e l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022 (con le relative leggi di conversione), in materia di obbligo di certificazione verde COVID-19 sul lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 (commi primo e secondo) e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile un intervento di un soggetto terzo e ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal giudice di Catania. Le norme che imponevano il green pass per l’accesso al lavoro, con la sospensione dalla retribuzione per chi ne era privo, sono state ritenute conformi alla Costituzione e restano quindi valide.

    Il principio

    L’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, con la sospensione del rapporto e della retribuzione per chi ne era sprovvisto, costituisce un bilanciamento legittimo tra la tutela della salute collettiva e i diritti individuali del lavoratore, non irragionevole alla luce del contesto emergenziale.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittimo il green pass sul lavoro?

    No. Ha respinto tutte le censure: le norme sull’obbligo di certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro sono state ritenute conformi alla Costituzione.

    Era legittimo sospendere lo stipendio a chi non aveva il green pass?

    Secondo la Corte sì: la sospensione dalla retribuzione, in assenza della prestazione resa possibile dal green pass, non viola l’art. 36 sulla giusta retribuzione né gli altri parametri invocati.

    Questa decisione vale solo per il passato?

    Le norme esaminate appartengono alla fase emergenziale ormai conclusa, ma la sentenza chiarisce, anche per i giudizi ancora pendenti, che quelle misure erano legittime.

    Quali diritti riteneva violati il giudice di Catania?

    Soprattutto la dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), la salute e la libertà di cura (art. 32) e la giusta retribuzione (art. 36).

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  • Corte cost. n. 197/2025 – Congedo straordinario e convivente di fatto del disabile grave

    Con la sentenza n. 197/2025 la Corte costituzionale ha esteso il congedo straordinario per l’assistenza al disabile grave anche al convivente di fatto, equiparandolo al coniuge convivente. La norma, nel testo applicabile prima della riforma del 2022, escludeva ingiustamente chi assisteva il partner senza vincolo coniugale.

    Di cosa si tratta

    Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001) permette a chi assiste un familiare con disabilità grave di assentarsi dal lavoro fino a due anni, percependo un’indennità. Nel testo in vigore prima delle modifiche del 2022, però, tra i beneficiari non era compreso il convivente di fatto: chi assisteva il proprio partner disabile, senza essere coniuge o parte di un’unione civile, restava escluso dal beneficio. Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore convivente (poi divenuto marito) di una donna disabile grave: l’INPS gli aveva negato il congedo per il periodo precedente al matrimonio. La Corte di cassazione, sezione lavoro, non potendo forzare il dato letterale della norma, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. In gioco c’era la tutela effettiva della persona con disabilità, che riceve assistenza concreta dal convivente esattamente come dal coniuge, e il riconoscimento della famiglia di fatto come luogo di solidarietà e cura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo precedente alla modifica del d.lgs. n. 105 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere la persona con disabilità grave.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla riforma del 2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in posizione equiparata al coniuge convivente. La norma viene così allineata, anche per il passato, alla soluzione poi adottata dal legislatore nel 2022.

    Il principio

    Il convivente di fatto che assiste il partner con disabilità grave ha diritto al congedo straordinario al pari del coniuge convivente: escluderlo viola i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute, perché l’assistenza prestata è identica e la convivenza è una formazione sociale degna di tutela.

    Domande e risposte

    Chi può ora chiedere il congedo straordinario?

    Oltre ai familiari già previsti, anche il convivente di fatto della persona con disabilità grave, equiparato al coniuge convivente. La regola, dopo questa sentenza, vale anche per i periodi anteriori alla riforma del 2022.

    La legge non era già stata cambiata nel 2022?

    Sì, dal 2022 il convivente di fatto è espressamente incluso. La sentenza serve per i casi che ricadono sotto il testo precedente, come quello deciso dalla Cassazione, dove il diritto andava riconosciuto anche prima.

    Cosa serve per accedere al congedo?

    L’assistenza a una persona con disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e, ora, anche la condizione di convivente di fatto, oltre agli altri requisiti di legge.

    Perché la Cassazione non ha risolto da sola il caso?

    Perché il testo della norma era inequivocabile nell’escludere il convivente, e non poteva essere superato con la sola interpretazione: serviva l’intervento della Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 100/2025 – Addizionale IRES sui gestori aeroportuali

    Con la sentenza n. 100/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni su due norme tributarie del 2006-2008 incidenti sui gestori aeroportuali, sollevate dalla giustizia tributaria del Lazio.

    Di cosa si tratta

    Le norme impugnate riguardano prelievi fiscali a carico di soggetti operanti in determinati settori. In particolare, l’art. 1, comma 1328, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) e l’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 disciplinano oneri tributari che, nel caso concreto, incidevano su una società di gestione aeroportuale (SEA spa). In una controversia tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la società, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, è emerso il dubbio che queste imposizioni fossero in contrasto con i principi costituzionali in materia tributaria: l’uguaglianza, la capacità contributiva (per cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica) e la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte. La posta in gioco riguarda imprese e contribuenti soggetti a prelievi settoriali: stabilire se un tributo rispetti i limiti costituzionali incide direttamente sulla legittimità della pretesa fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha impugnato l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e l’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione (uguaglianza, riserva di legge, iniziativa economica e capacità contributiva). Era costituita la società di gestione aeroportuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 in riferimento all’art. 41 Cost., e non fondate le restanti questioni sulle due norme, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost. I prelievi impugnati, dunque, non sono stati ritenuti in contrasto con i principi di uguaglianza, riserva di legge e capacità contributiva.

    Il principio

    Le imposizioni tributarie impugnate rispettano gli artt. 3, 23 e 53 Cost.: rientrano nella discrezionalità del legislatore in materia fiscale e non violano l’uguaglianza, la riserva di legge o la capacità contributiva. Una censura è stata invece dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 53 della Costituzione?

    Stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

    La Corte ha annullato i prelievi sui gestori aeroportuali?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: le norme tributarie restano in vigore.

    Cosa significa la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione?

    Significa che nessuna prestazione patrimoniale, come un tributo, può essere imposta se non in base a una legge: principio ritenuto rispettato dalle norme impugnate.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nell’ambito di una lite tra il Ministero dell’economia e delle finanze e una società di gestione aeroportuale.

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  • Corte cost. n. 81/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 81/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto in un giudizio di legittimita costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza, di tipo interlocutorio, riguarda ancora una volta il filtro sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale. La Corte ha valutato la richiesta di intervento di un soggetto e l’ha dichiarata inammissibile, non ravvisando l’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che e condizione per essere ammessi al giudizio. La pronuncia non tocca la questione di legittimita principale, destinata a essere decisa separatamente. L’orientamento, come emerge da numerose ordinanze analoghe, e costante e rigoroso: la Corte ammette al giudizio solo chi e direttamente inciso dalla decisione, a tutela dell’ordinato svolgimento del processo costituzionale. Conoscere questo meccanismo aiuta a leggere correttamente l’attivita della Corte, che accanto alle grandi pronunce di merito adotta molte decisioni di gestione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, un soggetto aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tale intervento secondo le regole sulla partecipazione di terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dal terzo. La decisione riguarda solo la sua partecipazione: la questione di legittimita costituzionale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: diversamente l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    L’inammissibilita dell’intervento pregiudica il terzo?

    Non incide sul merito della questione, ne preclude al terzo di tutelare altrove i propri interessi. Significa solo che non puo partecipare a quello specifico giudizio costituzionale, in assenza di un interesse direttamente inciso.

    La questione principale e stata decisa?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita dell’intervento. La questione di legittimita costituzionale sara decisa nel merito con una pronuncia separata.

    Perche ci sono cosi tante ordinanze sugli interventi?

    Perche la Corte deve pronunciarsi in via preliminare su ogni richiesta di partecipazione di terzi. Quando i giudizi suscitano ampio interesse, le richieste sono numerose e generano molte decisioni interlocutorie.

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  • Corte cost. n. 101/2025 – Trattenimento del migrante e fermo amministrativo

    Con la sentenza n. 101/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in gran parte non fondate le questioni sull’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come modificato nel 2023) in materia di trattenimento dei migranti, ordinando per un profilo la restituzione degli atti al giudice.

    Di cosa si tratta

    La normativa sull’immigrazione disciplina i casi in cui lo straniero può essere trattenuto in attesa delle procedure di identificazione, esame della domanda di protezione o rimpatrio. L’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, introdotto dal d.l. n. 1 del 2023 sulla gestione dei flussi migratori, regola alcuni profili del trattenimento, tra cui l’applicazione di una misura di fermo amministrativo. Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, davanti a un caso concreto, ha dubitato della legittimità di queste previsioni sotto vari aspetti: il rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.), il diritto d’asilo e gli obblighi internazionali (artt. 10 e 117 Cost.), nonché la proporzionalità e la finalità rieducativa in relazione all’applicazione obbligatoria del fermo (artt. 3 e 27 Cost.). La posta in gioco riguarda i diritti fondamentali delle persone straniere sottoposte a misure restrittive, tema particolarmente delicato perché incide sulla libertà personale e sulle garanzie costituzionali e internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi, sezione civile in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come inserito dal d.l. n. 1 del 2023) sotto più profili, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: quella relativa all’art. 25, secondo comma, Cost. (primo periodo del comma 2-sexies); quella riferita agli artt. 10 e 117 Cost. (“nei sensi indicati in motivazione”); e quella sul secondo periodo, riferita agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo. Ha invece ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi riguardo a una ulteriore questione, perché sia riesaminata alla luce del quadro sopravvenuto.

    Il principio

    Le previsioni impugnate sul trattenimento dei migranti e sul fermo amministrativo non violano, nei termini esaminati, i parametri costituzionali invocati. Per un profilo la valutazione è restituita al giudice di merito, affinché ne verifichi la perdurante rilevanza alla luce delle modifiche normative.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittime le norme sul trattenimento?

    No. Le questioni esaminate sono state dichiarate non fondate; le disposizioni restano in vigore.

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice?

    È la decisione con cui la Corte rimanda la questione al giudice di merito, perché ne riconsideri la rilevanza alla luce di novità sopravvenute, senza pronunciarsi su quel punto.

    Perché si invocano gli artt. 10 e 117 della Costituzione?

    L’art. 10 riguarda il diritto d’asilo e l’adeguamento alle norme internazionali; l’art. 117, primo comma, vincola la legge al rispetto degli obblighi internazionali, rilevanti in materia di immigrazione.

    Cosa significa che una questione è respinta “nei sensi indicati in motivazione”?

    Significa che la Corte ha respinto la censura accogliendo una particolare interpretazione della norma, indicata nella motivazione, ritenuta conforme a Costituzione.

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