Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 26/2025 – Conflitto tra Stato e Regione sull’interpretazione di una legge regionale

    Con la sentenza n. 26/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che spettava alla Corte di cassazione interpretare, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, una legge della Regione Calabria.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Calabria lamentava che la Corte di cassazione, con una propria ordinanza, avesse interpretato una legge regionale invadendo le competenze della Regione. In sostanza, la Regione sosteneva che il modo in cui il giudice aveva letto la norma calabrese ne avesse alterato il significato, ledendo la propria potestà legislativa. La Corte costituzionale ha dovuto stabilire un confine importante: l’attività con cui un giudice interpreta e applica una legge, anche regionale, rientra nell’esercizio della funzione giurisdizionale e non costituisce di per sé una lesione delle attribuzioni regionali. La vicenda chiarisce i rapporti fra potere giudiziario e autonomia legislativa delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria aveva promosso un conflitto di attribuzione tra enti a seguito di un’ordinanza della Corte di cassazione che interpretava una legge regionale, lamentando la lesione delle proprie competenze. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 101, 102 e 117 della Costituzione, in tema di soggezione del giudice alla legge, funzione giurisdizionale e potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, adottare l’ordinanza con cui, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, aveva interpretato la legge regionale. L’interpretazione della norma da parte del giudice non costituisce lesione delle attribuzioni della Regione.

    Il principio

    Interpretare e applicare una legge, anche regionale, è esercizio della funzione giurisdizionale che spetta al giudice: tale attività non lede di per sé le attribuzioni costituzionali della Regione che ha emanato la legge.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio in cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un certo potere, quando Stato e Regione lo rivendicano.

    Un giudice che interpreta una legge regionale viola le competenze della Regione?

    No: interpretare e applicare la legge è esercizio della funzione giurisdizionale e non costituisce di per sé lesione delle attribuzioni regionali.

    La Regione può contestare ogni sentenza che non le piace?

    No: il conflitto di attribuzione serve a tutelare le competenze, non a riesaminare il merito delle decisioni dei giudici.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 27/2025 – Reato di reingresso dello straniero espulso

    Con la sentenza n. 27/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma penale che punisce lo straniero che rientra in Italia dopo essere stato espulso.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il reato previsto per lo straniero che, dopo essere stato espulso, rientra nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso. Il giudice dell’udienza preliminare di Vicenza, in un procedimento penale, dubitava della legittimità della norma incriminatrice: riteneva che la pena prevista potesse risultare sproporzionata e che la disciplina trattasse in modo irragionevole situazioni diverse. Il tema è quello del controllo dell’immigrazione attraverso lo strumento penale e dei limiti che la Costituzione pone alla scelta del legislatore di sanzionare penalmente certe condotte. La Corte era chiamata a verificare se l’incriminazione del reingresso dopo l’espulsione rispettasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), che punisce il reingresso dello straniero espulso. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e principi in materia di responsabilità penale e funzione della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che l’incriminazione del reingresso dello straniero espulso rientrasse nella discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale e di controllo dell’immigrazione, senza violare i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

    Il principio

    Sanzionare penalmente lo straniero che rientra in Italia in violazione del divieto conseguente all’espulsione è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, purché la pena non risulti manifestamente sproporzionata.

    Domande e risposte

    È reato rientrare in Italia dopo un’espulsione?

    Sì: la norma che punisce il reingresso dello straniero espulso è stata ritenuta legittima dalla Corte.

    La pena prevista è proporzionata?

    La Corte ha escluso che la disciplina fosse manifestamente irragionevole o sproporzionata, respingendo le censure.

    Il legislatore è libero di creare reati a piacere?

    No: gode di discrezionalità in materia di politica criminale, ma entro i limiti di ragionevolezza, proporzionalità e finalità della pena.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 28/2025 – Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Sardegna

    Con la sentenza n. 28/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che limitava la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il conflitto, oggi molto attuale, fra lo sviluppo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e la tutela del paesaggio. La Regione Sardegna aveva approvato una legge che, in nome della salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici, introduceva limiti alla localizzazione di questi impianti sul proprio territorio. Il Governo l’aveva impugnata, ritenendo che la Regione invadesse le competenze statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia e contraddicesse gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. La Corte ha dovuto bilanciare due valori entrambi costituzionalmente rilevanti: la promozione delle rinnovabili e la tutela del paesaggio e dell’ambiente, stabilendo fino a che punto una Regione possa limitare gli impianti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2024 (misure per la salvaguardia del paesaggio). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 9, 41, 117 e 118 della Costituzione: tutela del paesaggio e dell’ambiente, iniziativa economica, riparto di competenze e principi di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. La disciplina sarda, nel limitare la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, si poneva in contrasto con le competenze statali e con il quadro nazionale di promozione delle energie rinnovabili.

    Il principio

    La tutela del paesaggio non può tradursi in limiti regionali alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di transizione energetica: il bilanciamento tra paesaggio ed energia spetta in primo luogo allo Stato.

    Domande e risposte

    Una Regione può vietare gli impianti rinnovabili sul proprio territorio?

    Non può introdurre limiti generalizzati alla loro localizzazione che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili.

    Il paesaggio non è più tutelato?

    La tutela del paesaggio resta un valore costituzionale, ma va bilanciata con la promozione delle rinnovabili secondo il quadro definito a livello statale.

    Chi decide dove collocare gli impianti?

    La cornice è fissata dallo Stato, nell’esercizio delle competenze sull’energia e sui principi di tutela ambientale e paesaggistica.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 29/2025 – Impugnazione di leggi della Provincia di Bolzano: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 29/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale di alcune leggi finanziarie della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da tre ricorsi con cui il Governo aveva impugnato diverse disposizioni delle leggi di bilancio e collegate della Provincia autonoma di Bolzano per il 2023. Lo Stato riteneva che alcune norme provinciali violassero il riparto di competenze e i vincoli di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, però, le ragioni del contendere sono venute meno, tipicamente perché la Provincia ha modificato o abrogato le norme contestate e il Governo ha rinunciato all’impugnazione. La pronuncia mostra un esito frequente nel contenzioso Stato-Regioni: quando la controversia si risolve in via legislativa prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito ma chiude il processo dichiarandolo estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato varie disposizioni delle leggi della Provincia di Bolzano n. 16 e n. 17 del 2022 e n. 1 del 2023, in riferimento, fra l’altro, agli artt. 81, 117 e 119 della Costituzione, in materia di equilibrio di bilancio, riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Essendo venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio, non vi era più materia su cui pronunciarsi e il processo si è chiuso senza una decisione di merito sulle norme impugnate.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio, vengono meno le ragioni della controversia, ad esempio per la modifica o l’abrogazione della norma impugnata, la Corte dichiara estinto il processo senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione di merito, perché sono venute meno le ragioni della controversia.

    Perché lo Stato aveva impugnato le leggi di Bolzano?

    Riteneva che alcune norme provinciali violassero il riparto di competenze e i vincoli di finanza pubblica.

    Le norme provinciali restano in vigore?

    La Corte non si è pronunciata sul merito; l’esito dipende dalle modifiche legislative che hanno fatto venir meno la controversia.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 116/2024 – Guida senza patente e misure di prevenzione: reato illegittimo

    Con la sentenza n. 116/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che puniva come reato la guida senza patente quando la revoca o sospensione del titolo dipendeva da violazioni del codice della strada e non dalla misura di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Il codice antimafia prevede sanzioni piu’ severe per chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale. Tra queste, una norma puniva come reato la condotta di chi, gia’ destinatario di una misura di prevenzione definitiva, si mettesse alla guida senza patente perche’ revocata o sospesa. Il problema individuato dal Tribunale di Nuoro e’ che la norma colpiva anche i casi in cui la revoca o la sospensione della patente non dipendeva affatto dalla misura di prevenzione, ma da ordinarie violazioni del codice della strada. In pratica, una persona poteva subire una pena penale grave per un fatto che, per chiunque altro, sarebbe stato un semplice illecito amministrativo, solo per la presenza, sullo sfondo, di una misura di prevenzione del tutto estranea alla vicenda stradale. In gioco c’era il principio per cui la sanzione penale deve essere ragionevole e collegata a un effettivo disvalore, e non puo’ tradursi in una punizione aggravata sganciata dal motivo per cui la patente e’ stata revocata.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Nuoro, sezione penale, ha impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione anche quando la revoca o sospensione non derivava dalla misura, ma da violazioni del codice della strada.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la guida del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o la sospensione della patente sia avvenuta a causa di precedenti violazioni del codice della strada, e non in conseguenza della misura di prevenzione.

    Il principio

    Non e’ ragionevole punire come reato la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o sospensione del titolo dipende da violazioni stradali estranee alla misura: in quei casi la condotta non ha il disvalore che giustifica la sanzione penale.

    Domande e risposte

    Chi e’ sottoposto a misure di prevenzione e’ sempre punito penalmente se guida senza patente?

    No. Dopo la sentenza, il reato non scatta quando la patente e’ stata revocata o sospesa per violazioni del codice della strada, estranee alla misura di prevenzione.

    Cosa sono le misure di prevenzione?

    Sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, anche in assenza di una condanna penale, per prevenire la commissione di reati.

    Perche’ la norma e’ stata ritenuta irragionevole?

    Perche’ trasformava in reato grave una condotta che, per la generalita’ dei cittadini, e’ un illecito amministrativo, basandosi su una misura del tutto scollegata dalla vicenda stradale.

    Cosa significa il richiamo all’art. 25 della Costituzione?

    Sancisce il principio di legalita’ e di proporzionalita’ della pena: nessuno puo’ essere punito se non in base a una legge che colpisca un fatto realmente meritevole di sanzione penale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 117/2024 – Conflitto tra Senato e magistratura sul caso Siri

    Con la sentenza n. 117/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri alcune intercettazioni richieste dalla magistratura, annullando la relativa deliberazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari da indebite ingerenze: per utilizzare in un processo le intercettazioni che li riguardano, l’autorita’ giudiziaria deve chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa garanzia, pero’, non e’ assoluta: serve a tutelare la libera funzione parlamentare, non a creare un’immunita’ sostanziale. Nel caso del senatore Armando Siri, il Giudice dell’udienza preliminare di Roma aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare alcune comunicazioni intercettate. Il Senato l’aveva negata. Il giudice ha allora sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che il diniego fosse arbitrario perche’ le intercettazioni non riguardavano l’esercizio delle funzioni parlamentari. In gioco c’era il confine tra la prerogativa del Parlamento di proteggere i propri membri e il dovere della magistratura di accertare i fatti: fin dove puo’ spingersi una Camera nel negare l’uso di prove gia’ acquisite.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 9 marzo 2022, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Siri le intercettazioni, richiesta ai sensi della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell’art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato negare quell’autorizzazione e ha annullato, per le parti rilevanti, la deliberazione del 9 marzo 2022. Il diniego del Senato non era giustificato, poiche’ le comunicazioni intercettate non attenevano all’esercizio delle funzioni parlamentari tutelate dall’art. 68 Cost.

    Il principio

    La garanzia dell’art. 68 della Costituzione sulle intercettazioni dei parlamentari tutela la funzione, non la persona: la Camera non puo’ negare l’autorizzazione quando le comunicazioni non riguardano l’esercizio delle funzioni parlamentari, altrimenti invade le attribuzioni della magistratura.

    Domande e risposte

    Cosa decide concretamente questa sentenza?

    Stabilisce che il Senato non poteva negare l’uso delle intercettazioni nei confronti del senatore Siri e annulla la delibera di diniego, consentendo al processo di valutarle.

    Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E’ il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti su chi tra i poteri dello Stato (qui Parlamento e magistratura) sia titolare di una determinata attribuzione.

    I parlamentari godono di immunita’ sulle intercettazioni?

    Hanno una garanzia procedurale: l’uso delle intercettazioni richiede autorizzazione della Camera, ma solo a tutela della funzione, non come scudo generale.

    Quando la Camera puo’ negare l’autorizzazione?

    Quando le comunicazioni attengono all’esercizio delle funzioni parlamentari; non quando, come nel caso, riguardano fatti estranei a tali funzioni.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 118/2024 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 118/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo cosi’ il giudizio senza una pronuncia sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito della legge contestata. Esistono cause di chiusura anticipata, come l’estinzione del processo, che si verifica tipicamente quando viene meno l’interesse a proseguire: ad esempio perche’ la parte ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, oppure perche’ nel frattempo la norma contestata e’ stata modificata o abrogata componendo la controversia. In questi casi la Corte non valuta se la norma sia o meno costituzionale, ma si limita a prendere atto che il giudizio non puo’ proseguire e lo dichiara estinto. E’ un esito procedurale, frequente soprattutto nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, in cui spesso le parti raggiungono un’intesa o il legislatore interviene a modificare la disposizione, facendo cadere la ragione del contendere. La pronuncia, pur non entrando nel merito, chiude formalmente il procedimento.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il giudizio era stato promosso con il ricorso indicato in epigrafe. Nel corso del procedimento sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione, conducendo la Corte a definire la causa con una pronuncia di rito anziche’ di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi e’ stata quindi alcuna valutazione sulla legittimita’ costituzionale della norma: il giudizio si e’ chiuso per il venir meno dell’interesse alla decisione, con una pronuncia esclusivamente processuale.

    Il principio

    Quando viene meno l’interesse a proseguire il giudizio costituzionale, ad esempio per rinuncia accettata o per modifica della norma, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire processo estinto?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione sul merito, perche’ sono venute meno le condizioni per proseguirlo.

    La norma contestata e’ quindi legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata sulla sua legittimita’: l’estinzione e’ un esito procedurale, non un giudizio sul contenuto della legge.

    Quando si verifica l’estinzione?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, oppure quando la norma e’ modificata o abrogata e viene meno la materia del contendere.

    La questione puo’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se in futuro si ripresentano i presupposti: l’estinzione non equivale a una decisione definitiva sul merito.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 119/2024 – Recupero dei sottotetti e dei locali interrati in Piemonte

    Con la sentenza n. 119/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Piemonte sulla semplificazione urbanistica ed edilizia, in particolare quelle sul recupero di edifici e di vani interrati o seminterrati che sconfinavano nelle competenze statali e nella tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte ha approvato norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia, intervenendo tra l’altro sul riuso del patrimonio edilizio esistente e sul recupero a fini abitativi di vani e locali interrati o seminterrati, anche in deroga ai limiti degli strumenti urbanistici comunali. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato diverse di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale. Il nodo e’ il rapporto tra la competenza regionale in materia di governo del territorio e i limiti posti dalle competenze statali, in particolare la tutela del paesaggio e i principi fondamentali dell’edilizia. Consentire ampi recuperi in deroga agli strumenti urbanistici e alle prescrizioni del piano paesaggistico rischia infatti di compromettere interessi che la Costituzione affida allo Stato. La Corte era chiamata a tracciare il confine tra la legittima semplificazione regionale e l’invasione di ambiti riservati allo Stato, a cominciare dalla tutela del paesaggio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato piu’ disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, tra cui gli artt. 5 e 19, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, in particolare per la tutela del paesaggio e il rispetto dei principi statali in materia edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di alcune delle disposizioni impugnate, tra cui l’art. 5 nella parte in cui estendeva determinate discipline di favore al recupero edilizio, e ha esaminato le previsioni sul recupero dei vani interrati e seminterrati in deroga agli strumenti urbanistici. Le norme che sconfinavano nelle competenze statali e nella tutela del paesaggio sono state ritenute illegittime.

    Il principio

    La semplificazione urbanistica regionale non puo’ spingersi fino a derogare ai principi fondamentali statali in materia edilizia e alla tutela del paesaggio: il recupero di edifici e di vani interrati o seminterrati deve rispettare i limiti degli strumenti urbanistici e del piano paesaggistico.

    Domande e risposte

    Il recupero dei sottotetti e degli interrati e’ vietato in Piemonte?

    Non in assoluto: sono state dichiarate illegittime le norme che lo consentivano in deroga ai limiti urbanistici e paesaggistici, non ogni forma di recupero conforme alle regole.

    Perche’ conta l’art. 9 della Costituzione?

    Perche’ affida alla Repubblica la tutela del paesaggio: una disciplina regionale che la comprime invade un interesse di rilievo costituzionale.

    Le Regioni non possono semplificare l’edilizia?

    Possono, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e della tutela del paesaggio; non possono autorizzare deroghe generalizzate a quei vincoli.

    Cosa devono fare ora i Comuni piemontesi?

    Applicare la disciplina edilizia depurata dalle norme dichiarate illegittime, nel rispetto degli strumenti urbanistici e del piano paesaggistico.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 120/2024 – Controlli contabili della Corte dei conti in Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 120/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime una norma di attuazione dello statuto siciliano e una legge regionale che incidevano sull’assetto dei controlli contabili della Corte dei conti nella Regione Siciliana.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti esercita funzioni fondamentali di controllo sulla finanza pubblica, anche in sede di parificazione dei rendiconti regionali, cioe’ la verifica di regolarita’ dei conti. In Sicilia, Regione a statuto speciale, l’assetto di questi controlli e’ definito da norme di attuazione dello statuto. La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, durante il giudizio di parificazione del rendiconto 2021, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune disposizioni che, intervenendo sull’organizzazione e sui poteri di controllo, rischiavano di alterare le garanzie di indipendenza e di effettivita’ della funzione di controllo contabile. In gioco c’era un principio cruciale: i controlli della Corte dei conti devono restare effettivi e indipendenti anche nelle autonomie speciali, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. La Corte era chiamata a verificare se le norme regionali e di attuazione comprimessero indebitamente tali garanzie.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, ha impugnato l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto siciliano), nella versione modificata dal d.lgs. n. 8 del 2021, e l’art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2021, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale sia dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile, sia dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021. Le disposizioni incidevano in modo non consentito sull’assetto e sull’effettivita’ dei controlli contabili affidati alla Corte dei conti.

    Il principio

    Le garanzie di effettivita’ e indipendenza dei controlli contabili della Corte dei conti valgono anche nelle Regioni a statuto speciale: ne’ le norme di attuazione ne’ le leggi regionali possono comprimerle in modo da pregiudicare la tutela dell’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’e’ il giudizio di parificazione?

    E’ il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarita’ del rendiconto generale di un’amministrazione, certificando la corrispondenza tra previsioni e risultati di bilancio.

    Perche’ i controlli contabili sono cosi’ importanti?

    Perche’ presidiano l’equilibrio di bilancio e il buon uso delle risorse pubbliche, tutelando l’art. 81 e l’art. 97 della Costituzione.

    La Sicilia perde autonomia con questa sentenza?

    No: conserva la sua autonomia speciale, ma non puo’ modulare i controlli in modo da indebolire le garanzie costituzionali della Corte dei conti.

    Chi ha sollevato la questione?

    La stessa Corte dei conti, in funzione di giudice nel corso del giudizio di parificazione, riconosciuta legittimata a rimettere questioni alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 121/2024 – Patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata

    Con la sentenza n. 121/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese nella procedura di liquidazione controllata.

    Di cosa si tratta

    La liquidazione controllata e’ la procedura, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con cui il patrimonio di un debitore in difficolta’ viene liquidato a favore dei creditori. In alcune fasi il giudice delegato puo’ autorizzare la procedura a costituirsi in giudizio, ma puo’ mancare l’attivo per pagare le relative spese legali. Il Testo unico sulle spese di giustizia non prevedeva pero’ espressamente, per questa procedura, due strumenti tipici a tutela di chi non ha risorse: il patrocinio a spese dello Stato (con cui lo Stato paga il difensore) e la prenotazione a debito (con cui le spese vengono annotate e non anticipate). Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha sollevato la questione, perche’ senza questi strumenti la procedura, pur autorizzata ad agire, rischiava di non poter sostenere le spese, con un vuoto di tutela. In gioco c’era l’effettivita’ dell’accesso alla giustizia per le procedure prive di attivo.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha impugnato gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito per la liquidazione controllata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 144 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo; e dell’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle relative spese.

    Il principio

    Anche la procedura di liquidazione controllata priva di attivo deve poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e alla prenotazione a debito: negarli compromette l’effettivita’ della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’e’ la liquidazione controllata?

    E’ la procedura prevista dal Codice della crisi con cui si liquida il patrimonio del debitore sovraindebitato a beneficio dei creditori.

    Cosa significa prenotazione a debito?

    E’ l’annotazione di una spesa che non viene anticipata: lo Stato la registra come credito da recuperare eventualmente in seguito, senza chiederne il pagamento immediato.

    Perche’ serviva il patrocinio a spese dello Stato?

    Perche’ senza attivo la procedura non poteva pagare il difensore, restando di fatto priva di tutela pur essendo autorizzata ad agire in giudizio.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    La liquidazione controllata senza attivo puo’ ora essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e beneficiare della prenotazione a debito delle spese.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 122/2024 – Benefici alle vittime del terrorismo e parenti entro il quarto grado

    Con la sentenza n. 122/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”, la norma che escludeva dai benefici per i superstiti delle vittime del terrorismo i familiari legati da quel grado di parentela a determinati soggetti.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato riconosce particolari benefici economici e assistenziali ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata. La legge prevedeva pero’ una clausola di esclusione: per evitare che i benefici andassero a soggetti vicini agli ambienti criminali, escludeva dai vantaggi chi fosse legato, anche solo come parente o affine entro il quarto grado, a persone che si trovavano in determinate condizioni. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimita’ di questa esclusione cosi’ ampia, perche’ colpiva familiari anche lontani, senza alcuna verifica di un loro effettivo coinvolgimento. In gioco c’era un equilibrio difficile: da un lato l’esigenza dello Stato di non premiare chi e’ contiguo alla criminalita’, dall’altro il diritto dei superstiti, magari del tutto estranei, a non essere penalizzati solo per un legame di parentela formale. La Corte era chiamata a stabilire se quella presunzione assoluta di esclusione fosse ragionevole.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha impugnato l’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della disposizione limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”. L’esclusione automatica di familiari anche lontani, senza alcun accertamento di un loro coinvolgimento, e’ irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalita’ di evitare che i benefici premino soggetti contigui alla criminalita’.

    Il principio

    Una presunzione assoluta che esclude dai benefici per le vittime del terrorismo i parenti e affini entro il quarto grado, a prescindere da ogni verifica, e’ irragionevole: la legge non puo’ penalizzare familiari estranei sulla base del solo legame formale.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dai benefici prima della sentenza?

    Erano esclusi anche i parenti o affini entro il quarto grado di determinati soggetti, indipendentemente da un loro effettivo coinvolgimento.

    Cosa cambia dopo la pronuncia?

    Cade l’esclusione automatica fondata sul grado di parentela: i superstiti non possono essere privati dei benefici solo per quel legame formale.

    Perche’ si richiama l’art. 24 della Costituzione?

    Perche’ garantisce il diritto di difesa: una presunzione assoluta impedisce all’interessato di dimostrare la propria estraneita’.

    Lo Stato puo’ ancora escludere chi e’ legato alla criminalita’?

    Si’, ma deve farlo sulla base di accertamenti concreti, non di una presunzione che colpisce indistintamente tutti i parenti entro un certo grado.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 123/2024 – Modifica delle circoscrizioni provinciali in Sardegna

    Con la sentenza n. 123/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro le norme della Regione Sardegna in tema di denominazione e assetto delle Province, per il modo in cui le censure erano state formulate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna ha approvato una legge omnibus che, tra l’altro, interviene sull’assetto delle Province sarde, modificando denominazioni e disposizioni di una precedente legge regionale di riordino degli enti di area vasta. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato alcune di queste previsioni, tra cui la modifica della denominazione di una Provincia e altre disposizioni connesse, lamentando un contrasto con i limiti che la Costituzione e lo statuto pongono alla creazione e alla modifica delle circoscrizioni provinciali. La materia e’ delicata perche’ tocca il rapporto tra l’autonomia legislativa della Regione speciale e le regole sul mutamento delle circoscrizioni degli enti locali, che coinvolgono anche la consultazione delle popolazioni interessate. La Corte era chiamata a stabilire se le censure statali fossero idonee a un esame nel merito o se presentassero vizi tali da impedirne la valutazione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 120, comma 1, lettere a), c) numero 2), d) numero 2) ed f), della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna e all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, in relazione al Testo unico degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Le censure governative non hanno superato il vaglio di ammissibilita’, risultando carenti nell’individuazione del contenuto lesivo e nella loro impostazione. Le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale lo Stato deve articolare censure precise e adeguatamente motivate contro le leggi regionali: l’impugnazione generica o mal impostata e’ inammissibile, anche quando coinvolge l’assetto delle circoscrizioni provinciali.

    Domande e risposte

    La modifica delle Province sarde e’ stata confermata?

    La Corte non e’ entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le censure, percio’ le norme regionali impugnate restano in vigore.

    Cosa prevede l’art. 133 della Costituzione?

    Disciplina il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province, richiedendo il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

    Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Perche’ formulate in modo non idoneo: non individuavano con chiarezza il vizio della norma o non rispettavano i requisiti del ricorso in via principale.

    Lo Stato puo’ riproporre la questione?

    L’inammissibilita’ per vizi del ricorso preclude questo giudizio, ma non esclude future impugnazioni correttamente formulate nei limiti temporali previsti.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche