Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 199/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da un giudice del lavoro di Catania contro l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro: le norme dell’emergenza pandemica sono state ritenute conformi alla Costituzione.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza pandemica, una serie di decreti-legge del 2021 e 2022 ha imposto, per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, il possesso della certificazione verde COVID-19, il cosiddetto green pass, attestante vaccinazione, guarigione o test negativo. Chi ne era privo poteva essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Un lavoratore aveva contestato queste misure davanti al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nell’ambito di una controversia con l’amministrazione regionale siciliana. Il giudice ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo che l’obbligo, e in particolare la sospensione dello stipendio per chi non aveva il green pass, comprimesse diritti fondamentali: la dignità e i diritti inviolabili, l’uguaglianza, il diritto al lavoro, la salute e la libertà di cura, la giusta retribuzione. La Corte è stata chiamata a verificare se il bilanciamento tra tutela della salute collettiva e diritti individuali operato dal legislatore dell’emergenza fosse costituzionalmente legittimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021 e l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022 (con le relative leggi di conversione), in materia di obbligo di certificazione verde COVID-19 sul lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 (commi primo e secondo) e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile un intervento di un soggetto terzo e ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal giudice di Catania. Le norme che imponevano il green pass per l’accesso al lavoro, con la sospensione dalla retribuzione per chi ne era privo, sono state ritenute conformi alla Costituzione e restano quindi valide.
Il principio
L’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, con la sospensione del rapporto e della retribuzione per chi ne era sprovvisto, costituisce un bilanciamento legittimo tra la tutela della salute collettiva e i diritti individuali del lavoratore, non irragionevole alla luce del contesto emergenziale.
Domande e risposte
La Corte ha dichiarato illegittimo il green pass sul lavoro?
No. Ha respinto tutte le censure: le norme sull’obbligo di certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro sono state ritenute conformi alla Costituzione.
Era legittimo sospendere lo stipendio a chi non aveva il green pass?
Secondo la Corte sì: la sospensione dalla retribuzione, in assenza della prestazione resa possibile dal green pass, non viola l’art. 36 sulla giusta retribuzione né gli altri parametri invocati.
Questa decisione vale solo per il passato?
Le norme esaminate appartengono alla fase emergenziale ormai conclusa, ma la sentenza chiarisce, anche per i giudizi ancora pendenti, che quelle misure erano legittime.
Quali diritti riteneva violati il giudice di Catania?
Soprattutto la dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), la salute e la libertà di cura (art. 32) e la giusta retribuzione (art. 36).
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili e doveri di solidarietà.
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute, anche collettiva.
- Art. 36 della Costituzione – diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.