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Con la sentenza n. 197/2025 la Corte costituzionale ha esteso il congedo straordinario per l’assistenza al disabile grave anche al convivente di fatto, equiparandolo al coniuge convivente. La norma, nel testo applicabile prima della riforma del 2022, escludeva ingiustamente chi assisteva il partner senza vincolo coniugale.
Di cosa si tratta
Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001) permette a chi assiste un familiare con disabilità grave di assentarsi dal lavoro fino a due anni, percependo un’indennità. Nel testo in vigore prima delle modifiche del 2022, però, tra i beneficiari non era compreso il convivente di fatto: chi assisteva il proprio partner disabile, senza essere coniuge o parte di un’unione civile, restava escluso dal beneficio. Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore convivente (poi divenuto marito) di una donna disabile grave: l’INPS gli aveva negato il congedo per il periodo precedente al matrimonio. La Corte di cassazione, sezione lavoro, non potendo forzare il dato letterale della norma, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. In gioco c’era la tutela effettiva della persona con disabilità, che riceve assistenza concreta dal convivente esattamente come dal coniuge, e il riconoscimento della famiglia di fatto come luogo di solidarietà e cura.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo precedente alla modifica del d.lgs. n. 105 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere la persona con disabilità grave.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla riforma del 2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in posizione equiparata al coniuge convivente. La norma viene così allineata, anche per il passato, alla soluzione poi adottata dal legislatore nel 2022.
Il principio
Il convivente di fatto che assiste il partner con disabilità grave ha diritto al congedo straordinario al pari del coniuge convivente: escluderlo viola i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute, perché l’assistenza prestata è identica e la convivenza è una formazione sociale degna di tutela.
Domande e risposte
Chi può ora chiedere il congedo straordinario?
Oltre ai familiari già previsti, anche il convivente di fatto della persona con disabilità grave, equiparato al coniuge convivente. La regola, dopo questa sentenza, vale anche per i periodi anteriori alla riforma del 2022.
La legge non era già stata cambiata nel 2022?
Sì, dal 2022 il convivente di fatto è espressamente incluso. La sentenza serve per i casi che ricadono sotto il testo precedente, come quello deciso dalla Cassazione, dove il diritto andava riconosciuto anche prima.
Cosa serve per accedere al congedo?
L’assistenza a una persona con disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e, ora, anche la condizione di convivente di fatto, oltre agli altri requisiti di legge.
Perché la Cassazione non ha risolto da sola il caso?
Perché il testo della norma era inequivocabile nell’escludere il convivente, e non poteva essere superato con la sola interpretazione: serviva l’intervento della Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – solidarietà e tutela delle formazioni sociali, inclusa la convivenza di fatto.
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza rispetto al coniuge convivente.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute della persona disabile assistita.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.