Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 209/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità nella rapina sulla recidiva reiterata: il problema era già stato risolto da una precedente sentenza della Corte, la n. 117/2025.
Di cosa si tratta
L’art. 69, quarto comma, del codice penale vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere, nel bilanciamento, sulla recidiva reiterata: in pratica, anche quando il fatto è di lieve entità, l’aggravante della recidiva impedisce di applicare lo sconto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva un caso emblematico: un soggetto recidivo che, introdottosi in una chiesa, aveva sottratto una scatola di sessanta cerini (poi restituita intatta) e spinto il parroco settantenne senza causargli lesioni. Pur trattandosi di rapina impropria, il fatto appariva di modestissima offensività, ma il divieto di prevalenza impediva al giudice di valorizzare l’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024. Il giudice riteneva la norma in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Nel frattempo, però, la Corte aveva già deciso un caso identico con la sentenza n. 117 del 2025.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta per la rapina dalla sentenza n. 86 del 2024) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Dopo l’ordinanza di rimessione, infatti, con la sentenza n. 117 del 2025 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità del medesimo divieto di prevalenza in relazione alla rapina. Essendo la norma censurata già stata espunta in accoglimento di questioni sovrapponibili, quella sollevata dal Tribunale di Genova è rimasta priva di oggetto, da cui la manifesta inammissibilità.
Il principio
Quando la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, su questioni sovrapponibili, la nuova questione resta priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Significa che la Corte ha respinto la richiesta del giudice di Genova?
No, nel merito gli ha dato ragione, ma indirettamente: il divieto di prevalenza era già stato cancellato dalla sentenza n. 117/2025, quindi non c’era più nulla da decidere.
Cosa accade ora nel processo di Genova?
Il giudice applicherà la norma come modificata dalla sentenza n. 117/2025: potrà quindi valutare se far prevalere l’attenuante della lieve entità sulla recidiva reiterata.
Perché la Corte non ha deciso di nuovo nel merito?
Perché sarebbe stato inutile pronunciarsi su una norma già dichiarata illegittima per la stessa ragione. È un principio costante di economia del giudizio costituzionale.
Cos’è la “manifesta inammissibilità”?
È una decisione con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché manca un presupposto: qui, l’oggetto stesso della questione, già venuto meno per effetto di una sentenza precedente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e uguaglianza, parametri della questione.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
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