Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 127/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata in nome della libertà di espressione tutelata dalla CEDU.
Di cosa si tratta
Il codice penale militare di pace punisce, all’art. 227, condotte legate alla manifestazione del pensiero da parte del personale militare. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, in un procedimento penale, ha dubitato che questa norma fosse compatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato in Costituzione attraverso l’art. 117, primo comma, che impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La questione tocca un tema delicato: fino a che punto la condizione militare giustifica limiti alla libertà di parola rispetto a quelli previsti per i comuni cittadini. Per arrivare a una decisione di merito, però, la Corte deve prima verificare che la questione sia stata formulata in modo corretto e che la norma impugnata sia davvero applicabile al caso concreto: se questi presupposti mancano, la pronuncia si ferma sulla soglia processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 227 del codice penale militare di pace in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (libertà di espressione). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito del contrasto denunciato: significa che la questione, per come è stata sollevata, non poteva essere esaminata nel suo contenuto, ad esempio per difetti nella ricostruzione del caso o nell’individuazione del parametro. La norma del codice penale militare di pace resta quindi in vigore.
Il principio
La Corte non si è pronunciata sul merito del rapporto tra reato militare e libertà di espressione CEDU: la questione è stata respinta in rito, restando impregiudicata la possibilità di riproporla correttamente.
Domande e risposte
La Corte ha detto che la norma è legittima?
No. Una dichiarazione di inammissibilità non valuta la legittimità della norma nel merito: si limita a constatare che la questione non poteva essere esaminata.
La norma resta in vigore?
Sì. L’art. 227 del codice penale militare di pace continua ad applicarsi.
Cosa c’entra la CEDU?
L’art. 117, primo comma, Cost. impone alla legge italiana di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il suo art. 10 tutela la libertà di espressione, invocata come parametro interposto.
La questione potrà tornare davanti alla Corte?
In linea di principio sì: l’inammissibilità non preclude una nuova rimessione formulata in modo corretto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali (CEDU) come parametro invocato.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.