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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 193/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che chiedeva di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità nel furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale): a differenza di rapina ed estorsione, questo reato non ha una struttura tale da giustificarla.

Di cosa si tratta

Il furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale) punisce chi sottrae cose altrui introducendosi in un’abitazione o in luoghi di privata dimora, con una pena base piuttosto severa. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale chiedendo, in sostanza, che anche per questo reato fosse prevista, come per la rapina e l’estorsione, una diminuzione di pena per i “casi di minore gravità”. L’argomento richiamava la giurisprudenza con cui la Corte, negli ultimi anni, ha introdotto questa “valvola di sicurezza” per reati molto severamente puniti ma dalla portata applicativa amplissima. Il punto delicato è proprio questo: la diminuente di lieve entità si giustifica quando il reato base ha una formulazione molto ampia, capace di abbracciare condotte di gravità molto diversa, come la “violenza o minaccia” nella rapina e nell’estorsione. La Corte ha dovuto stabilire se anche il furto in abitazione, dove ciò che conta è l’intrusione nella sfera personale e domestica della vittima, presenti la stessa esigenza di graduazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 624-bis del codice penale in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’assenza di un’attenuante per i casi di minore gravità, analoga a quella riconosciuta per rapina ed estorsione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha spiegato che la “valvola di sicurezza” introdotta per rapina ed estorsione si giustifica per la particolare latitudine di quelle fattispecie, in cui l’elemento “violenza o minaccia” abbraccia condotte di offensività molto graduata. Tale ampiezza non si riscontra nel furto in abitazione, dove è decisiva la lesione della sfera privata della vittima, che “per sua natura è tale o non è”. Restano comunque intatti i poteri del giudice nella commisurazione della pena, anche tenendo conto della maggiore o minore intrusione nei luoghi della vita più personale.

Il principio

L’attenuante per i casi di minore gravità si giustifica solo quando il reato base ha una formulazione molto ampia, idonea a comprendere condotte di offensività graduabile; il furto in abitazione non presenta questa caratteristica, perché tutela la sfera privata e domestica, e il giudice dispone comunque dei normali poteri di commisurazione della pena.

Domande e risposte

Perché rapina ed estorsione hanno l’attenuante di lieve entità e il furto in abitazione no?

Perché in rapina ed estorsione l’elemento “violenza o minaccia” copre condotte di gravità molto diversa, mentre nel furto in abitazione conta l’intrusione nella sfera privata, che la Corte considera un dato che c’è o non c’è, non graduabile allo stesso modo.

Il giudice può comunque tenere conto della minore gravità del caso?

Sì. La Corte sottolinea che restano intatti i poteri del giudice nella determinazione della pena, anche valutando quanto l’intrusione abbia inciso sui luoghi della vita più personale della vittima.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Nulla nella disciplina: l’art. 624-bis resta com’è, senza un’attenuante specifica per i casi di minore gravità.

Si poteva introdurre l’attenuante per via legislativa?

Sì: la scelta di prevedere o meno una diminuente di lieve entità rientra nella discrezionalità del legislatore, che potrebbe intervenire, mentre la Corte ha escluso un obbligo costituzionale in tal senso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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