Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 196/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni del Testo unico del turismo della Regione Toscana, soprattutto in materia di professioni turistiche e maestri di sci: la Regione aveva oltrepassato i limiti delle proprie competenze.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 ha riunito in un unico testo la disciplina del turismo, comprese le regole sulle professioni turistiche (come le agenzie di viaggio e le guide) e sui maestri di sci. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte molte disposizioni, ritenendo che la Regione avesse invaso le competenze dello Stato. Il tema centrale riguarda la materia delle professioni: si tratta di una competenza legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e alle Regioni solo la disciplina di dettaglio. Inoltre, alcune previsioni toccavano la tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva allo Stato, perché introducevano vincoli e requisiti validi solo nel territorio regionale, con il rischio di creare disparità tra operatori. La controversia è quindi un classico conflitto sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, qui applicato a un settore economicamente rilevante come il turismo, in cui l’uniformità delle regole professionali sul territorio nazionale è considerata un valore da preservare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerosi articoli della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale) e al terzo comma (professioni, competenza concorrente, in cui lo Stato detta i principi fondamentali).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni della legge regionale (tra cui l’art. 76, comma 4, e gli articoli da 95 a 116 in più punti), anche in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953. Le norme regionali su professioni turistiche e maestri di sci che eccedevano i limiti della competenza regionale sono state quindi annullate.
Il principio
In materia di professioni, competenza legislativa concorrente, le Regioni non possono dettare regole che invadano i principi fondamentali riservati allo Stato né introdurre, in nome del turismo, vincoli professionali che incidano sulla concorrenza con efficacia limitata al territorio regionale.
Domande e risposte
Tutto il Testo unico del turismo toscano è stato annullato?
No. La Corte ha dichiarato illegittime numerose disposizioni specifiche, soprattutto su professioni turistiche e maestri di sci, ma il testo unico nel suo complesso resta in vigore per le parti non censurate.
Perché lo Stato decide le regole delle professioni?
Perché la materia delle professioni è di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, validi su tutto il territorio nazionale, e le Regioni possono solo dettare la disciplina di dettaglio nel rispetto di quei principi.
Cosa significa illegittimità “in via consequenziale”?
È la dichiarazione con cui la Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente collegate a quelle impugnate, anche se non espressamente censurate, quando sono travolte dalla stessa ragione di illegittimità (art. 27 della legge n. 87 del 1953).
Che effetto ha per chi opera nel turismo in Toscana?
Le regole regionali annullate non si applicano più; restano valide le norme statali sulle professioni turistiche, che assicurano un quadro uniforme su tutto il territorio nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni su professioni e tutela della concorrenza.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.