Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 195/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’uso di documenti falsi in materia di immigrazione (art. 5, comma 8-bis, del testo unico immigrazione), richiamando una propria precedente pronuncia, la sentenza n. 27 del 2025.

Di cosa si tratta

L’art. 5, comma 8-bis, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) punisce lo straniero che, denunciato per avere contraffatto o alterato il permesso di soggiorno o altri documenti, fa uso di tali documenti falsi. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato dubbi sulla legittimità della norma, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale sull’uso di atto falso (art. 489 del codice penale), che prevede una pena ridotta per chi usa l’atto falso senza aver concorso nella falsificazione. Il problema riguarda quindi la coerenza del sistema sanzionatorio: perché trattare più severamente l’uso dei documenti falsi previsti dalla norma sull’immigrazione rispetto al regime ordinario? La Corte aveva però già affrontato una questione del tutto analoga con la sentenza n. 27 del 2025, in cui aveva spiegato che, per questi speciali documenti, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare il pericolo per l’interesse protetto, giustificando il trattamento differenziato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha impugnato l’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento rispetto all’art. 489 del codice penale e la lesione della funzione rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e respinti nella sentenza n. 27 del 2025: per gli speciali documenti previsti dalla norma è il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse tutelato, sicché non è irragionevole il differente trattamento rispetto alla disciplina generale dell’uso di atto falso. La norma resta quindi in vigore.

Il principio

Il trattamento sanzionatorio più severo per l’uso dei documenti falsi in materia di immigrazione, rispetto alla regola generale sull’uso di atto falso, non è irragionevole: per quei documenti è proprio l’utilizzazione a creare il pericolo per l’interesse protetto, e la questione, già decisa, è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e non fondatezza?

Entrambe respingono nel merito la questione. La manifesta infondatezza si usa quando la risposta è evidente, spesso perché la Corte ha già deciso casi analoghi, e viene adottata con ordinanza anziché con sentenza.

Perché la Corte non ha riesaminato a fondo la questione?

Perché un caso del tutto simile era già stato deciso con la sentenza n. 27 del 2025 e l’ordinanza di rimessione non offriva argomenti nuovi che giustificassero una conclusione diversa.

Resta valido il reato previsto dall’art. 5, comma 8-bis?

Sì. La norma non è stata toccata e continua ad applicarsi nei termini chiariti dalla Corte.

Su cosa si fondava il dubbio del giudice?

Sul fatto che la disciplina generale (art. 489 del codice penale) preveda una pena ridotta per chi usa un atto falso senza averlo falsificato, trattamento non esteso ai documenti contemplati dalla norma sull’immigrazione.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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