Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 129/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16, comma 7, del Testo unico sull’immigrazione: chi viene espulso come misura alternativa alla detenzione non ha diritto alla stessa improcedibilità penale prevista per l’espulsione amministrativa.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede due meccanismi diversi. Per l’espulsione amministrativa, l’art. 13, comma 3-quater, stabilisce che, una volta eseguita l’espulsione, il giudice penale possa pronunciare una sentenza di non luogo a procedere: lo straniero allontanato dall’Italia non resta indefinitamente sotto processo. L’art. 16, invece, disciplina l’espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla pena detentiva e non contiene una previsione analoga. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, davanti a un imputato di reati in materia di stupefacenti già espulso quale alternativa alla reclusione, si è chiesto se questa differenza di trattamento fosse ragionevole. In gioco c’era se anche per chi è espulso ai sensi dell’art. 16 il processo penale dovesse chiudersi con una declaratoria di improcedibilità, oppure proseguire secondo le regole ordinarie, con il diritto dell’imputato di rientrare in Italia per partecipare al giudizio (art. 17 t.u.).
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza), nella parte in cui non estende all’espulsione alternativa alla detenzione la causa di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, per l’espulsione amministrativa, indicato come termine di paragone (tertium comparationis). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le due situazioni non sono omogenee: l’espulsione alternativa alla detenzione riguarda chi è già stato condannato in via definitiva alla reclusione. In questi casi non è irragionevole che il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati commessi nel territorio dello Stato, anziché chiudere il processo. La diversità di disciplina rispetto all’espulsione amministrativa non viola quindi il principio di uguaglianza.
Il principio
La causa di improcedibilità penale collegata all’espulsione amministrativa non si estende automaticamente all’espulsione disposta come sanzione alternativa alla detenzione: le due ipotesi rispondono a logiche diverse e la diversa disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore senza violare l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Chi viene espulso come alternativa al carcere resta sotto processo penale?
Sì. Per l’espulsione ai sensi dell’art. 16 t.u. immigrazione il processo penale per altri reati prosegue secondo le regole ordinarie; non opera la declaratoria di non luogo a procedere prevista per l’espulsione amministrativa.
Perché il diverso trattamento non viola l’uguaglianza?
Perché l’espulsione alternativa alla detenzione presuppone una condanna definitiva: il legislatore può legittimamente dare priorità alla punizione dei nuovi reati commessi in Italia.
Lo straniero espulso può comunque difendersi nel processo?
Sì. L’art. 17 del Testo unico consente allo straniero sottoposto a procedimento penale di rientrare in Italia per il tempo necessario a partecipare al giudizio o agli atti che richiedono la sua presenza.
La Corte ha cancellato qualche norma?
No. La pronuncia è di rigetto: la norma resta in vigore così com’è.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.