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Con la sentenza n. 201/2025 la Corte costituzionale ha cancellato la regola, introdotta dal cosiddetto “decreto carceri” del 2024, che impediva al detenuto di chiedere la liberazione anticipata se non indicava nell’istanza uno “specifico interesse”. Il condannato torna a poter presentare l’istanza in qualsiasi momento.
Di cosa si tratta
La liberazione anticipata (art. 54 dell’ordinamento penitenziario) è uno sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, riconosciuto a chi partecipa all’opera di rieducazione. Non serve solo ad accorciare la detenzione, ma anche ad anticipare l’accesso ai permessi premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale. Il decreto-legge n. 92 del 2024 (poi convertito) aveva riscritto l’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario introducendo un accertamento d’ufficio del beneficio, ma limitando fortemente l’iniziativa del detenuto: questi poteva presentare istanza solo se indicava, a pena di inammissibilità, uno “specifico interesse” diverso da quelli già tutelati d’ufficio. A sollevare la questione sono stati i Magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli. Il punto critico: per il condannato ciò che conta è la valutazione del magistrato di sorveglianza semestre per semestre, perché il riconoscimento dello sconto incide sull’intero percorso rieducativo. Negargli la possibilità di sollecitarla quando vuole comprimeva un diritto centrale della fase esecutiva della pena.
La questione di legittimità costituzionale
I Magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli hanno impugnato l’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024 convertito, nella parte in cui subordinava l’istanza di liberazione anticipata all’indicazione di uno specifico interesse, a pena di inammissibilità. I parametri invocati erano l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (funzione rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole che imponevano di indicare uno specifico interesse a pena di inammissibilità. Resta in vigore la prima parte della norma (“Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata”): il detenuto può quindi tornare a chiedere lo sconto in qualsiasi momento, in relazione ai semestri già maturati. Resta fermo anche l’accertamento d’ufficio previsto dai commi 1 e 2, non oggetto di censura.
Il principio
Il condannato ha un interesse costituzionalmente protetto a sollecitare semestre per semestre la valutazione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata, perché è quella valutazione – e non quella dell’amministrazione penitenziaria – a incidere sul percorso rieducativo. Subordinare l’istanza a uno “specifico interesse” comprime irragionevolmente questa facoltà.
Domande e risposte
Cosa cambia in concreto per il detenuto?
Può presentare l’istanza di liberazione anticipata quando vuole, senza dover dimostrare uno “specifico interesse” e senza rischiare l’inammissibilità per questo motivo.
Resta l’accertamento automatico introdotto dal decreto carceri?
Sì. La Corte ha annullato solo la parte che limitava l’iniziativa del detenuto. L’obbligo del magistrato di sorveglianza di valutare d’ufficio il beneficio nei termini previsti dai commi 1 e 2 resta in vigore.
Perché conta poter chiedere lo sconto subito e non solo a fine pena?
Perché il riconoscimento semestre per semestre dà al condannato un riscontro sul proprio percorso e incide sull’accesso anticipato ad altri benefici, come permessi premio e semilibertà.
La valutazione dell’amministrazione penitenziaria è vincolante?
No. La Corte ricorda che la decisione spetta al magistrato di sorveglianza, che può discostarsi dal giudizio dell’amministrazione in entrambi i sensi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza della disciplina sull’istanza del detenuto.
- Art. 27 della Costituzione – funzione rieducativa della pena nella fase esecutiva.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.