Dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente) i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.327,25 € (Liv. 6) a 2.345,37 € (Q1). La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.
Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente)
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| Q1 | 2.345,37 € |
| Q2 (oltre 12 anni) | 2.169,97 € |
| Q2 (fino a 12 anni) | 2.139,97 € |
| Q3 (oltre 12 anni) | 2.099,97 € |
| Q3 (fino a 12 anni) | 2.069,97 € |
| Liv. 1 (farmacista collaboratore) | 1.969,97 € |
| Liv. 2 | 1.747,88 € |
| Liv. 3 | 1.659,50 € |
| Liv. 4 | 1.542,75 € |
| Liv. 5 | 1.421,37 € |
| Liv. 6 | 1.327,25 € |
Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €, più l’indennità speciale per i quadri) del CCNL per i dipendenti delle farmacie private (Federfarma con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS), firmato il 7/9/2021 con tabelle in vigore dal 1° novembre 2021. ⚠ Il contratto è SCADUTO il 31 agosto 2024 e il rinnovo è in alto mare: la trattativa si è più volte interrotta (stato di agitazione proclamato dai sindacati); sul tavolo Federfarma ha messo circa +220 € per i farmacisti al 1° livello (200 + 20 di clausola di garanzia) e +150 € per il personale non farmacista, con riparametrazione — proposte finora giudicate insufficienti dalle organizzazioni sindacali anche sul recupero dell’inflazione. Gli importi in tabella restano quindi i minimi vigenti fino alla firma del nuovo accordo; aggiorneremo la tabella al rinnovo. A questi valori si aggiungono scatti di anzianità (fino a 15 scatti biennali: 25,30 € ciascuno al 1° livello e nelle aree Q2-Q3, 25,82 € in Q1) e le eventuali indennità previste (direzione, mansioni speciali).
Fonte: CCNL 7 settembre 2021, Tabella A (farmacie urbane), Tabella C (indennità speciale quadri) e Tabella D (scatti) — testo pubblicato da UILTuCS. Le farmacie rurali sussidiate hanno la Tabella B, con importi più bassi (1° livello 1.912,80 €, 6° livello 1.294,93 €). Stato del rinnovo: comunicati sindacali fino a settembre 2026.
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Struttura del minimo tabellare
Il minimo tabellare del CCNL Farmacie Private è composto da paga base, indennità di contingenza (voce distinta, nelle misure del commercio) ed EDR di 10,33 € (art. 54); per i quadri si aggiunge l’indennità speciale quadri di 100 o 130 €. Su questo si stratificano:
- Scatti di anzianità: fino a 15 scatti biennali per l’anzianità nella stessa farmacia (art. 53), da 19,62 € (6° livello) a 25,82 € (Q1)
- Indennità di turno: per chi svolge lavoro su turni (incluso servizio notturno e festivo)
- Indennità di reperibilità: per il personale reperibile fuori orario ordinario
- Superminimi individuali: miglioramenti concordati al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto
- Tredicesima mensilità: corrisposta alla vigilia di Natale, pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 62)
- Quattordicesima mensilità: corrisposta il 1° luglio, pari a una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno (art. 63)
Come il CCNL Commercio, il CCNL Farmacie Private prevede 14 mensilità: tredicesima (art. 62) e quattordicesima (art. 63). Per il farmacista collaboratore di 1° livello il minimo annuo è di 27.569,25 € lordi: 1.959,64 € di paga base e contingenza per 14 mensilità, più l’EDR di 10,33 € per 13 mensilità (art. 54), scatti esclusi.
Il peso della qualifica professionale nella retribuzione
Il differenziale retributivo tra farmacista collaboratore (1° livello, poi Area Q3 dopo 24 mesi) e commesso (4° livello) riflette la responsabilità professionale che il farmacista assume per legge: iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Farmacisti, responsabilità penale e civile nella dispensazione dei farmaci, obbligo di aggiornamento professionale ECM.
L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) gestisce la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti liberi professionisti: il farmacista dipendente è iscritto all’INPS (gestione dipendenti privati) e non all’ENPAF in via principale, ma può versare contributi ENPAF per attività professionali accessorie.
Aumenti contrattuali e rinnovo
L’ultimo rinnovo è il CCNL del 7 settembre 2021: ha aumentato la paga base in un’unica soluzione dal 1° novembre 2021 (80 € al 1° livello, 150 € nell’Area Q2, 53,90 € al 6° livello) e ha introdotto 13 € al mese per 12 mensilità destinati all’assistenza sanitaria integrativa. Il contratto è scaduto il 31 agosto 2024 e a settembre 2026 il rinnovo con Federfarma non era ancora firmato; a metà settembre 2026 è stata invece sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del contratto delle farmacie speciali (Assofarm), che è un contratto diverso.
In assenza di rinnovo, il contratto scaduto rimane provvisoriamente applicabile: i lavoratori conservano i diritti acquisiti e le organizzazioni sindacali possono agire per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.