Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Farmacie Private 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente) i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.327,25 € (Liv. 6) a 2.345,37 € (Q1). La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL del 7 settembre 2021, tabelle in vigore dal 1° novembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; resta applicabile fino al rinnovo (art. 102). A settembre 2026 il nuovo accordo con Federfarma non era ancora firmato
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente)

    Livello Minimo mensile lordo
    Q1 2.345,37 €
    Q2 (oltre 12 anni) 2.169,97 €
    Q2 (fino a 12 anni) 2.139,97 €
    Q3 (oltre 12 anni) 2.099,97 €
    Q3 (fino a 12 anni) 2.069,97 €
    Liv. 1 (farmacista collaboratore) 1.969,97 €
    Liv. 2 1.747,88 €
    Liv. 3 1.659,50 €
    Liv. 4 1.542,75 €
    Liv. 5 1.421,37 €
    Liv. 6 1.327,25 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €, più l’indennità speciale per i quadri) del CCNL per i dipendenti delle farmacie private (Federfarma con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS), firmato il 7/9/2021 con tabelle in vigore dal 1° novembre 2021. ⚠ Il contratto è SCADUTO il 31 agosto 2024 e il rinnovo è in alto mare: la trattativa si è più volte interrotta (stato di agitazione proclamato dai sindacati); sul tavolo Federfarma ha messo circa +220 € per i farmacisti al 1° livello (200 + 20 di clausola di garanzia) e +150 € per il personale non farmacista, con riparametrazione — proposte finora giudicate insufficienti dalle organizzazioni sindacali anche sul recupero dell’inflazione. Gli importi in tabella restano quindi i minimi vigenti fino alla firma del nuovo accordo; aggiorneremo la tabella al rinnovo. A questi valori si aggiungono scatti di anzianità (fino a 15 scatti biennali: 25,30 € ciascuno al 1° livello e nelle aree Q2-Q3, 25,82 € in Q1) e le eventuali indennità previste (direzione, mansioni speciali).

    Fonte: CCNL 7 settembre 2021, Tabella A (farmacie urbane), Tabella C (indennità speciale quadri) e Tabella D (scatti) — testo pubblicato da UILTuCS. Le farmacie rurali sussidiate hanno la Tabella B, con importi più bassi (1° livello 1.912,80 €, 6° livello 1.294,93 €). Stato del rinnovo: comunicati sindacali fino a settembre 2026.

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    Struttura del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Farmacie Private è composto da paga base, indennità di contingenza (voce distinta, nelle misure del commercio) ed EDR di 10,33 € (art. 54); per i quadri si aggiunge l’indennità speciale quadri di 100 o 130 €. Su questo si stratificano:

    • Scatti di anzianità: fino a 15 scatti biennali per l’anzianità nella stessa farmacia (art. 53), da 19,62 € (6° livello) a 25,82 € (Q1)
    • Indennità di turno: per chi svolge lavoro su turni (incluso servizio notturno e festivo)
    • Indennità di reperibilità: per il personale reperibile fuori orario ordinario
    • Superminimi individuali: miglioramenti concordati al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto
    • Tredicesima mensilità: corrisposta alla vigilia di Natale, pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 62)
    • Quattordicesima mensilità: corrisposta il 1° luglio, pari a una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno (art. 63)

    Come il CCNL Commercio, il CCNL Farmacie Private prevede 14 mensilità: tredicesima (art. 62) e quattordicesima (art. 63). Per il farmacista collaboratore di 1° livello il minimo annuo è di 27.569,25 € lordi: 1.959,64 € di paga base e contingenza per 14 mensilità, più l’EDR di 10,33 € per 13 mensilità (art. 54), scatti esclusi.

    Il peso della qualifica professionale nella retribuzione

    Il differenziale retributivo tra farmacista collaboratore (1° livello, poi Area Q3 dopo 24 mesi) e commesso (4° livello) riflette la responsabilità professionale che il farmacista assume per legge: iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Farmacisti, responsabilità penale e civile nella dispensazione dei farmaci, obbligo di aggiornamento professionale ECM.

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) gestisce la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti liberi professionisti: il farmacista dipendente è iscritto all’INPS (gestione dipendenti privati) e non all’ENPAF in via principale, ma può versare contributi ENPAF per attività professionali accessorie.

    Aumenti contrattuali e rinnovo

    L’ultimo rinnovo è il CCNL del 7 settembre 2021: ha aumentato la paga base in un’unica soluzione dal 1° novembre 2021 (80 € al 1° livello, 150 € nell’Area Q2, 53,90 € al 6° livello) e ha introdotto 13 € al mese per 12 mensilità destinati all’assistenza sanitaria integrativa. Il contratto è scaduto il 31 agosto 2024 e a settembre 2026 il rinnovo con Federfarma non era ancora firmato; a metà settembre 2026 è stata invece sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del contratto delle farmacie speciali (Assofarm), che è un contratto diverso.

    In assenza di rinnovo, il contratto scaduto rimane provvisoriamente applicabile: i lavoratori conservano i diritti acquisiti e le organizzazioni sindacali possono agire per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Farmacie Private 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Farmacie Private – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadri, Area Q1 Direttore responsabile di farmacia (succursale, titolare non farmacista, gestione ereditaria, società di farmacisti) Indennità speciale quadri (ISQ) per 14 mensilità
    Quadri, Area Q2 Farmacista collaboratore con elevata specializzazione che gestisce un settore della farmacia dei servizi (telemedicina, diagnostica di prima istanza) o coordina più servizi ISQ come l’Area Q3
    Quadri, Area Q3 Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica, anche in altre farmacie ISQ per 14 mensilità
    1° livello Farmacista collaboratore Può sostituire il titolare nei casi di legge, con indennità pari alla differenza tra Area Q1 e 1° livello
    2° livello Lavoratori di concetto: contabile e corrispondente di concetto, magazziniere consegnatario con responsabilità del magazzino Compiti operativamente autonomi o coordinamento di altri lavoratori
    3° livello Coadiutore di farmacia Raccordo tra personale di concetto e d’ordine, conduzione autonoma di reparti di parafarmaco
    4° livello Addetto di laboratorio, cassiere d’ordine, commesso d’ordine anche con funzioni di vendita, contabile d’ordine, magazziniere Compiti operativi e di vendita, conoscenze tecniche specifiche
    5° livello Conducente di automezzi, fattorino interno ed esterno Lavori qualificati con normali conoscenze
    6° livello Addetto alle pulizie, personale di fatica Operazioni semplici

    Fonte: CCNL 7 settembre 2021, art. 3 (classificazione unica su 6 livelli della categoria impiegati, più la categoria Quadri articolata in tre aree dal 1° novembre 2021). Minimi per livello nella scheda sulle tabelle retributive delle farmacie.

    La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private

    Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle farmacie private.

    Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.

    Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).

    Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente

    La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.

    Per l’art. 3 del CCNL il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello, fino al passaggio a Quadro descritto di seguito; il 2° livello riguarda il personale di concetto non farmacista. Dopo 24 mesi di servizio nella qualifica, anche presso altre farmacie, il farmacista collaboratore diventa Quadro (Area Q3) e riceve l’indennità speciale quadri.

    Quando sostituisce formalmente il titolare nei casi previsti dalla legge, il farmacista collaboratore ha diritto, per tutto il periodo, a un’indennità di funzione pari alla differenza tra l’Area Q1 e il 1° livello. La qualifica di Direttore (Area Q1) esiste solo nei casi di farmacia succursale, titolare non farmacista, gestione ereditaria e società di farmacisti; l’assegnazione temporanea a una succursale come direttore, fino a sei mesi l’anno anche non consecutivi, non fa passare definitivamente all’Area Q1.

    Livelli intermedi: addetti qualificati

    Al 3° livello il CCNL colloca il coadiutore di farmacia, che fa da raccordo tra personale di concetto e d’ordine e conduce in autonomia, anche negli adempimenti amministrativi, reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

    Al 4° livello rientrano l’addetto di laboratorio, il cassiere con mansioni d’ordine, il commesso d’ordine anche con funzioni di vendita (escluse le attività riservate al farmacista), il contabile d’ordine e il magazziniere.

    Livelli inferiori e passaggi di categoria

    Al 5° livello stanno il conducente di automezzi e il fattorino interno ed esterno; al 6° livello l’addetto alle pulizie e il personale di fatica (art. 3).

    I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): il CCNL Farmacie non fissa un periodo proprio, quindi l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo sei mesi continuativi, salvo che serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto, e per tutto il periodo spetta il trattamento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista da 2° a 1° livello
    Tizio è farmacista collaboratore e la farmacia lo ha inquadrato al 2° livello. È un errore: per l’art. 3 il farmacista collaboratore va al 1° livello (Tabella A, farmacie urbane: 1.969,97 € contro 1.747,88 € del 2° livello, 222,09 € in più al mese). Dopo 24 mesi nella qualifica passa all’Area Q3, con l’indennità speciale quadri di 100 € per 14 mensilità (2.069,97 € al mese).
    Caia – Commessa 4° livello con specializzazione erboristeria
    Caia è commessa d’ordine al 4° livello. Le viene affidata stabilmente la conduzione autonoma del reparto di parafarmaco, compresi ordini e adempimenti amministrativi: è il profilo del coadiutore di farmacia, 3° livello. Dopo sei mesi continuativi il passaggio diventa definitivo (art. 2103 c.c.); la differenza di minimo è di 116,75 € al mese (1.659,50 € contro 1.542,75 €, Tabella A).
    Sempronio – Magazziniere e demansionamento illegittimo
    Sempronio è magazziniere (4° livello) e viene spostato a mansioni di 6° livello (pulizie) senza alcun accordo scritto né giustificazione organizzativa documentata. Il CCNL e l’art. 2103 c.c. non consentono il demansionamento unilaterale in assenza dei presupposti legali. Sempronio si oppone e ottiene il reintegro nelle mansioni di 4° livello con i differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Il farmacista collaboratore è al 1° o al 2° livello?
    Al 1° livello: l’art. 3 del CCNL colloca lì il farmacista collaboratore. Il 2° livello è per il personale di concetto non farmacista (contabile, corrispondente, magazziniere consegnatario). Dopo 24 mesi nella qualifica il farmacista passa all’Area Q3 dei Quadri.
    Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
    No. Le farmacie comunali (municipalizzate o gestite da aziende speciali) applicano il CCNL Assofarm, che ha parti datoriali, minimi retributivi e istituti contrattuali distinti.
    Un commesso di farmacia deve essere laureato?
    No. Le mansioni di commesso d’ordine (4° livello) non richiedono la laurea in Farmacia né l’abilitazione professionale. Queste sono richieste esclusivamente per le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche).
    Come si diventa direttore di farmacia?
    La qualifica di Direttore (Area Q1) esiste solo nei casi di farmacia succursale, titolare non farmacista, gestione ereditaria e società di farmacisti (art. 3 CCNL). Chi sostituisce formalmente il titolare riceve, per il periodo, un’indennità pari alla differenza tra l’Area Q1 e il 1° livello; l’assegnazione temporanea a una succursale fino a sei mesi l’anno non fa passare definitivamente all’Area Q1.
    Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
    Sei livelli della categoria impiegati (dal 1°, farmacista collaboratore, al 6°, addetto alle pulizie) più la categoria Quadri, articolata dal 1° novembre 2021 in tre aree: Q1 (direttore), Q2 (farmacista specializzato nella farmacia dei servizi) e Q3 (farmacista collaboratore dopo 24 mesi) (art. 3).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: formazione, qualifica professionale e sicurezza

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il settore acconciatura ed estetica ha requisiti formativi e di qualifica professionale specifici e obbligatori per legge. L’acconciatore deve essere in possesso della qualifica rilasciata dalla Regione ai sensi della Legge 174/2005; l’estetista di quella prevista dalla Legge 1/1990. La sicurezza sul lavoro nei saloni e nei centri estetici comporta obblighi specifici legati ai rischi chimici e biologici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Principali obblighi formativi e di qualifica nel settore acconciatura ed estetica
    Ambito Riferimento normativo Obbligo
    Qualifica acconciatore L. 174/2005 Titolo professionale abilitante obbligatorio per esercizio attivita
    Qualifica estetista L. 1/1990 Titolo professionale regionale obbligatorio
    Formazione sicurezza lavoratori D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 2011 4h generale + 8h specifica (rischio medio); aggiornamento ogni 5 anni
    Formazione apprendisti D.Lgs. 81/2015 + CCNL 120h/anno professionalizzante + sicurezza
    Valutazione rischi (DVR) D.Lgs. 81/2008 art. 17 Obbligatoria per tutte le imprese con almeno 1 dipendente
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 art. 41 Obbligatoria se prevista dalla valutazione dei rischi (rischi chimici, biologici)

    La qualifica professionale obbligatoria: L.174/2005 e L.1/1990

    In Italia l’esercizio delle professioni di acconciatore ed estetista richiede il possesso di una qualifica professionale rilasciata dalla Regione. Non e possibile svolgere queste attivita in modo autonomo o alle dipendenze senza il titolo abilitante:

    • Acconciatore (L. 174/2005): la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo di 3 anni (2 anni di formazione + 1 anno di pratica) presso scuole regionali o istituti accreditati, con esame finale. La legge ha unificato le precedenti professioni di parrucchiere e barbiere.
    • Estetista (L. 1/1990): la qualifica richiede il completamento di un corso di formazione regionale (di norma 2 anni) e il superamento di un esame pratico-teorico. Le mansioni coperte includono trattamenti estetici, massaggi di tipo estetico, epilazione, manicure, pedicure.

    Lavorare senza qualifica o consentire ai propri dipendenti di svolgere prestazioni qualificate senza titolo espone il titolare a sanzioni amministrative e penali.

    Rischi professionali specifici del settore

    I saloni di acconciatura e i centri estetici presentano rischi professionali specifici che il DVR deve analizzare e per i quali devono essere adottate misure preventive:

    • Rischio chimico: esposizione a coloranti, decoloranti, fissativi (ammoniaca, persolfati, formaldeide, parafenilendiammina). Rischio di dermatiti da contatto, asma professionale, sensibilizzazione.
    • Rischio biologico: contatto con cute, capelli, sangue (microlesioni durante la manicure). Rischio di trasmissione di funghi, batteri, virus.
    • Rischio ergonomico: lavoro prolungato in piedi, posture statiche, movimenti ripetitivi (taglio, massaggio). Rischio di patologie muscolo-scheletriche.
    • Rischio da agenti fisici: esposizione a calore (phon, sterilizzatori), radiazioni UV (lampade abbronzanti nelle SPA).

    DPI e misure di prevenzione obbligatorie

    Il datore di lavoro artigiano e tenuto a fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati ai rischi valutati:

    • Guanti monouso e guanti in nitrile: obbligatori durante l’applicazione di coloranti, decoloranti e prodotti chimici.
    • Mascherine FFP2 o FFP3: in presenza di polveri o vapori chimici (decolorazioni massive, applicazione di prodotti volatili).
    • Occhiali protettivi: durante l’applicazione di prodotti a rischio di schizzi.
    • Calzature antistatiche: per chi lavora a contatto con apparecchiature elettriche (lampade UV, macchinari estetici).

    L’uso dei DPI deve essere oggetto di specifica formazione e deve essere monitorato dal datore.

    Aggiornamento professionale e formazione continua

    Oltre alla qualifica iniziale obbligatoria, gli acconciatori e le estetiste sono incentivati (e in alcuni casi obbligati per legge o da accordi regionali) a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali. Il CCNL artigiano, attraverso gli enti bilaterali e il Fondo Artigianato Formazione, promuove la formazione continua:

    • Corsi di aggiornamento su nuove tecniche professionali (colorazione, trattamenti estetici innovativi).
    • Formazione sulla sicurezza (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni).
    • Corsi su igiene, sterilizzazione e prevenzione delle infezioni (spesso obbligatori per chi effettua manicure, pedicure, piercing).
    • Formazione manageriale per i titolari: gestione del salone, marketing, contabilita semplificata.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione senza qualifica: il rischio del titolare
    Un salone assume come acconciatore un lavoratore che dichiara di avere la qualifica ma non la esibisce. Il titolare non verifica il titolo. In seguito a un controllo dell’ASL, emerge che il lavoratore non ha la qualifica. Il titolare rischia sanzioni amministrative per aver consentito lo svolgimento dell’attivita senza titolo abilitante. La corretta procedura impone la verifica del titolo professionale all’atto dell’assunzione.
    Caia – Dermatite professionale e DPI mancanti
    Caia sviluppa una grave allergia alle mani dopo 2 anni di lavoro con coloranti senza guanti in nitrile adeguati. Il datore non aveva fornito DPI specifici per il rischio chimico ne effettuato la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dal DVR. Caia presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL e contestualmente il datore riceve una sanzione dall’Ispettorato del Lavoro per omessa sorveglianza sanitaria e mancata fornitura di DPI.
    Sempronio – Formazione sicurezza all’assunzione
    Sempronio viene assunto come apprendista acconciatore. Il primo giorno il titolare gli consegna i DPI (guanti, mascherina) e lo iscrive al corso di sicurezza erogato dall’EBNA regionale: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per il rischio medio del settore. La formazione deve essere completata entro i primi 60 giorni dall’assunzione.

    Domande frequenti

    E obbligatoria la qualifica per fare l'acconciatore o l'estetista?
    Si. L’esercizio dell’attivita di acconciatore richiede la qualifica professionale regionale prevista dalla L. 174/2005; quella di estetista richiede il titolo abilitante regionale ai sensi della L. 1/1990. Lavorare senza titolo espone il lavoratore e il titolare a sanzioni.
    Cosa deve contenere il DVR di un salone?
    Il Documento di Valutazione dei Rischi deve analizzare tutti i rischi presenti: chimici (coloranti, solventi), biologici (contatto con cute e sangue), ergonomici (lavoro in piedi, movimenti ripetitivi), fisici (calore, UV). Deve indicare le misure preventive e i DPI adottati.
    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria in un salone?
    Si, se il DVR individua rischi che la richiedono (es. rischio chimico per esposizione a coloranti, rischio biologico). Il medico competente effettua visite preventive periodiche e i giudizi di idoneita.
    Ogni quanto va rinnovata la formazione sulla sicurezza?
    L’aggiornamento della formazione sulla sicurezza e obbligatorio ogni 5 anni, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per gli apprendisti la formazione e parte integrante del percorso di apprendistato.
    L'estetista puo effettuare massaggi senza qualifica specifica?
    L’estetista qualificata ai sensi della L. 1/1990 puo effettuare massaggi a finalita estetica. I massaggi a finalita terapeutica o riabilitativa sono riservati a figure sanitarie (fisioterapisti, massofisioterapisti). La distinzione e rilevante: superare i limiti della qualifica espone a sanzioni e a responsabilita civile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: welfare contrattuale, San.Arti. e fondi artigiani

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica collega i lavoratori dipendenti a un sistema di welfare contrattuale tipico del comparto artigiano: il fondo sanitario integrativo San.Arti. (10,42 € al mese per 12 mensilità, a carico dell’azienda), il Fondo Artigianato Formazione per la formazione continua, gli enti bilaterali nazionali e regionali (EBNA) e il fondo pensione complementare Fon.Te. (TFR più l’1% a carico del lavoratore e l’1% a carico dell’impresa). L’azienda che non versa a San.Arti. deve al lavoratore 25 € lordi al mese per 13 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Principali fondi e istituti di welfare – Comparto artigiano Acconciatura ed Estetica
    Fondo / Istituto Finalita Contributo
    San.Arti. Sanita integrativa (visite, odontoiatria, diagnostica, ricoveri) 10,42 € al mese per 12 mensilità (125,04 € l’anno), a carico dell’azienda (art. 9 bis)
    Fondo Artigianato Formazione (FAF) Finanziamento formazione continua e apprendistato Quota INPS (0,30% della retribuzione)
    EBNA / Enti bilaterali regionali Sostegno al reddito, sussidi, conciliazione, servizi Contributo bilaterale fissato dagli accordi interconfederali; chi non lo versa deve al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) fissato dagli stessi accordi
    Fon.Te. Previdenza complementare (pensione integrativa) TFR + 1% a carico del lavoratore + 1% a carico dell’impresa sulla retribuzione tabellare (art. 67)

    San.Arti.: il fondo sanitario integrativo degli artigiani

    San.Arti. e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle imprese artigiane. Copre prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale: visite specialistiche, diagnostica per immagini, odontoiatria, protesi, ricoveri con rimborso delle differenze alberghiere e delle prestazioni in libera professione.

    L’adesione a San.Arti. e prevista dal CCNL artigiano: dal 1° febbraio 2013 sono iscritti i dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a termine con contratto di almeno 12 mesi, e l’azienda versa 10,42 € al mese per 12 mensilità. Se non iscrive i dipendenti, deve pagare in busta paga un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di 25 € lordi al mese per 13 mensilità e risponde della perdita delle prestazioni sanitarie (accordo 10 ottobre 2022, art. 9 bis). Il lavoratore puo verificare la propria iscrizione sul portale San.Arti.it.

    Fondo Artigianato Formazione (FAF)

    Il Fondo Artigianato Formazione (FAF) finanzia la formazione continua dei dipendenti e dei datori di lavoro delle imprese artigiane. Nel settore acconciatura ed estetica e utilizzato per:

    • Finanziamento dei piani formativi nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante.
    • Corsi di aggiornamento professionale per acconciatori e estetiste (nuove tecniche, igiene e sicurezza, gestione del salone).
    • Formazione manageriale per i titolari delle microimprese.

    Il FAF e alimentato da una quota del contributo INPS (0,30% della retribuzione imponibile). I piani formativi approvati consentono il rimborso totale o parziale dei costi.

    EBNA: gli enti bilaterali nazionali e regionali

    L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) e le sue articolazioni regionali sono organismi paritetici (datori + sindacati) che svolgono funzioni di sostegno al comparto artigiano:

    • Erogazione di sussidi e integrazioni al reddito in caso di crisi aziendale o sospensione dell’attivita.
    • Servizi di conciliazione (mediazione in controversie di lavoro prima del ricorso al giudice).
    • Gestione della formazione per gli apprendisti (formazione trasversale e per la sicurezza).
    • Supporto alle imprese per adempimenti contrattuali e amministrativi.

    L’adesione agli enti bilaterali e prevista dal CCNL artigiano e si concretizza attraverso il versamento di un contributo contrattuale.

    Fon.Te.: la previdenza complementare artigiana

    Fon.Te. e il fondo pensione complementare chiuso (negoziale) per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. Aderirvi consente di costruire una pensione integrativa rispetto a quella INPS, investendo il TFR futuro e, facoltativamente, contributi aggiuntivi.

    I vantaggi per il lavoratore:

    • Il TFR destinato ad Fon.Te. e investito in comparti finanziari con rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR in azienda (1,5% + ISTAT).
    • I contributi versati al fondo, compresi quelli del datore, sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.300 euro annui dal periodo d’imposta 2026 (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005; prima il limite era 5.164,57 euro). Per contratto, oltre al TFR, il lavoratore versa l’1% e l’impresa l’1% della retribuzione tabellare (art. 67 CCNL).
    • La prestazione finale puo essere ricevuta in parte come rendita e in parte come capitale (fino al 50%).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica tramite San.Arti.
    Tizio deve affrontare una spesa odontoiatrica di 1.200 euro per un intervento di implantologia. Verifica la propria iscrizione su San.Arti.it e controlla nel piano sanitario in vigore quali prestazioni odontoiatriche sono coperte e in che misura. Presenta la documentazione al fondo, che rimborsa secondo il proprio nomenclatore. Se l’azienda non lo avesse iscritto, gli spetterebbero comunque 25 € lordi al mese di E.A.R. e potrebbe chiederle il danno per le prestazioni perse.
    Caia – Formazione aggiornamento tramite FAF
    Il salone dove lavora Caia ha presentato un piano formativo a FAF per un corso sulle nuove tecniche di colorazione. Il corso dura 20 ore e costa 600 euro a partecipante. FAF rimborsa il 100% del costo. Caia partecipa senza alcun onere economico ne per se ne per il titolare. Il corso avviene in orario di lavoro retribuito.
    Sempronio – Fon.Te. e scelta al momento dell’assunzione
    Sempronio viene assunto al 3° livello. Aderisce esplicitamente a Fon.Te. versando l’1% della retribuzione tabellare, così l’impresa versa a sua volta l’1%, oltre al TFR; sceglie il comparto ‘bilanciato’. Il TFR futuro viene versato trimestralmente dal datore ad Fon.Te. Sempronio decide anche di versare 50 euro mensili aggiuntivi di contribuzione volontaria, deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi.

    Domande frequenti

    Cos'e San.Arti. e a chi si applica?
    E il fondo di sanita integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, odontoiatria, diagnostica e ricoveri. L’adesione e prevista dal CCNL artigiano: il datore versa i contributi per ogni dipendente.
    Come faccio a sapere se sono iscritto a San.Arti.?
    Puoi verificare la tua iscrizione sul portale San.Arti.it inserendo il tuo codice fiscale. Se non sei iscritto, puoi segnalarlo al tuo datore di lavoro o all’ente bilaterale regionale.
    Cosa finanzia il Fondo Artigianato Formazione?
    FAF finanzia piani formativi per dipendenti e datori delle imprese artigiane: formazione nell’apprendistato, corsi di aggiornamento professionale, formazione sulla sicurezza, formazione manageriale per i titolari.
    Posso aderire ad Fon.Te. anche se il mio datore non lo propone?
    Il datore che applica il CCNL artigiano e tenuto a gestire la scelta del lavoratore sul TFR. Dal 1° luglio 2026 chi è alla prima assunzione aderisce automaticamente al fondo previsto dal contratto (Fon.Te.), con il TFR e i contributi fissati dagli accordi, e può rinunciare entro 60 giorni (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Per le assunzioni precedenti valeva il silenzio-assenso dopo 6 mesi.
    Gli enti bilaterali sostituiscono la cassa integrazione?
    Non completamente. Gli enti bilaterali artigiani erogano sostegni al reddito complementari in caso di crisi, ma con importi e durata inferiori rispetto alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG), che per le microimprese artigiane ha accesso limitato. Sono pero una rete di supporto importante per il settore.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. San.Arti.: art. 9 bis del CCNL Acconciatura ed Estetica (accordo 10 ottobre 2022); Fon.Te.: art. 67 del CCNL 3 ottobre 2011; deducibilità: art. 8 D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede fino a 5 scatti di anzianità biennali in cifra fissa: 9,30 € al 1° livello, 8,26 € al 2°, 7,75 € al 3°, 7,23 € al 4° (6,00 € per gli apprendisti dal 1° ottobre 2024). La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità di retribuzione globale. La quattordicesima non e prevista in via generale dal contratto nazionale ma puo essere introdotta da accordi territoriali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità – CCNL Acconciatura ed Estetica, art. 36
    Livello Importo mensile di ogni scatto Numero massimo
    1° livello (il più alto) 9,30 € 5 (uno ogni due anni)
    2° livello 8,26 € 5
    3° livello 7,75 € 5
    4° livello 7,23 € 5
    Apprendisti (dal 1° ottobre 2024) 6,00 € maturati con le stesse regole

    Ogni aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità presso la stessa azienda, non dal 1° gennaio (CCNL 3 ottobre 2011, art. 36; scatti degli apprendisti: accordo 20 maggio 2024).

    Gli scatti di anzianita: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianita sono aumenti periodici della retribuzione che riconoscono la fedelta del lavoratore all’impresa. Nel CCNL Acconciatura ed Estetica maturano ogni 2 anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di 5 scatti (5 bienni).

    Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio (non dal 1° gennaio). L’importo è in cifra fissa per livello: da 7,23 € (4° livello) a 9,30 € (1° livello) al mese per scatto; per chi segue un iter professionale predeterminato l’anzianità utile decorre dal mese successivo al completamento dell’iter. Gli scatti si sommano tra loro e all’importo complessivo si calcola la tredicesima e il TFR.

    Scatti e cambio di livello

    Quando il lavoratore cambia livello (promozione), gli scatti di anzianita gia maturati vengono riparametrati al nuovo livello: si conta il numero di scatti maturati, ma con il valore del nuovo livello (anche nel passaggio da operaio a impiegato), e la frazione di biennio in corso vale per lo scatto successivo (art. 36). Non si perde anzianita, ma il valore monetario degli scatti aumenta con il livello.

    In caso di cambio datore di lavoro (nuovo rapporto di lavoro, anche all’interno dello stesso gruppo), l’anzianita per gli scatti riparte da zero: gli scatti maturati con il precedente datore sono stati retribuiti nel corso del rapporto e non si trasferiscono.

    Tredicesima mensilita: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilita e garantita dal CCNL Acconciatura ed Estetica come gratifica natalizia (art. 40): una mensilità di retribuzione globale, rapportata all’orario contrattuale; con il consenso del lavoratore i ratei possono essere pagati mese per mese. La mensilità è comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianita e altre voci fisse mensili.

    Per i lavoratori che non hanno lavorato l’intero anno (assunti o cessati nel corso dell’anno, periodi di assenza non retribuita) la tredicesima e calcolata pro quota: si divide il totale per 12 e si moltiplica per i mesi interi lavorati (la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero).

    Quattordicesima: accordi territoriali e aziendali

    A differenza di altri CCNL (come il CCNL Commercio Confcommercio che prevede la quattordicesima a luglio), il CCNL Acconciatura ed Estetica non prevede in via generale una quattordicesima mensilita come istituto contrattuale nazionale.

    Tuttavia, accordi territoriali o aziendali possono introdurre una mensilita aggiuntiva estiva (solitamente a luglio) o un premio una tantum equivalente. E necessario verificare gli accordi applicabili nella propria regione o provincia, poiche la contrattazione di secondo livello nel comparto artigiano e frammentata.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo degli scatti dopo 6 anni
    Tizio è acconciatore al 3° livello da 6 anni nello stesso salone. Ha maturato 3 scatti di anzianità (al 2°, 4° e 6° anno) da 7,75 €: percepisce 23,25 € aggiuntivi lordi al mese rispetto al minimo tabellare. Questi 23,25 € rientrano nel calcolo della tredicesima e del TFR.
    Caia – Tredicesima proporzionale per assunzione a luglio
    Caia e stata assunta il 1° luglio. A dicembre ha lavorato 6 mesi interi. La tredicesima e calcolata come segue: retribuzione mensile × 6/12 = meta della tredicesima piena. Al 3° livello, senza scatti, il minimo in vigore da ottobre 2026 è di 1.492,00 € (1.472,00 € più la tranche di 20 €): la tredicesima sarà di 746,00 € lordi.
    Sempronio – Promozione al 2° livello e rivalutazione scatti
    Sempronio era al 3° livello con 3 scatti maturati (3 × 7,75 = 23,25 €). Viene promosso al 2° livello, quello superiore (nel CCNL il 1° è il più alto). I suoi 3 scatti vengono rivalutati al valore del 2° livello, 8,26 €: ora percepisce 24,78 € al mese di anzianità, più il maggiore minimo del 2° livello (1.552,68 € contro 1.472,00 € dal 1° gennaio 2026).

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto di anzianita?
    Ogni 2 anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di 5 scatti. Il primo decorre dal mese successivo a quello in cui si compiono i due anni.
    Gli scatti si perdono cambiando datore?
    Si. L’anzianita per gli scatti e legata al singolo rapporto di lavoro. Cambiando datore il conteggio riparte da zero. Gli scatti maturati con il precedente datore non si trasferiscono.
    Quando viene erogata la tredicesima?
    Con la gratifica natalizia; eventuali conguagli per aumenti dell’anno si liquidano con la paga di dicembre. Per chi ha lavorato meno di un anno intero è calcolata per dodicesimi, e la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero (art. 40).
    Il CCNL Estetica prevede la quattordicesima?
    Non in via generale come istituto contrattuale nazionale. Accordi territoriali o aziendali possono prevederla. Verificare l’accordo applicabile nella propria regione.
    Gli scatti rientrano nel calcolo del TFR?
    Si. Gli scatti di anzianita sono voci retributive continuative e rientrano nella retribuzione utile al calcolo del TFR (art. 2120 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Scatti: art. 36 del CCNL Acconciatura ed Estetica 3 ottobre 2011 e accordo 20 maggio 2024; tredicesima: art. 40 (accordo 8 settembre 2014); minimi dalla tabella 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: periodo di prova, assunzione e apprendistato

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Acconciatura ed Estetica dura al massimo 4 mesi al 1° livello e 3 mesi al 2°, 3° e 4° livello (art. 12). L’apprendistato professionalizzante e il contratto tipico per l’ingresso nel settore. Sono ammessi contratti a termine, part-time e lavoro intermittente, con i limiti previsti dal D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Acconciatura ed Estetica, art. 12 (accordo 8 settembre 2014)
    Livello Durata massima del periodo di prova
    1° livello (il più alto) 4 mesi
    2° livello 3 mesi
    3° livello 3 mesi
    4° livello 3 mesi
    Apprendisti Durate dell’art. 12; se l’apprendista si ammala durante la prova, il posto è conservato per un periodo pari alla prova

    La prova deve risultare da comunicazione scritta. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso; al lavoratore spettano la retribuzione e i ratei maturati. Se in prova si verifica un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, il datore deve l’integrazione economica. Superata la prova, il periodo conta per l’anzianità e per la durata dell’apprendistato (accordo di rinnovo 8 settembre 2014, art. 12; accordo 20 maggio 2024, art. 25).

    Periodo di prova: caratteristiche e tutele

    Il periodo di prova consente a entrambe le parti di valutare la reciproca compatibilita professionale. Deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale di lavoro; se non e indicato, si considera non convenuto e il rapporto e a tempo indeterminato senza prova.

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza diritto a indennita (salvo la retribuzione maturata e il TFR proporzionale). Al termine del periodo di prova, se il rapporto prosegue senza interruzione, il lavoratore acquista automaticamente la stabilita del contratto.

    Tipologie contrattuali nel settore

    Il settore acconciatura ed estetica utilizza diverse tipologie contrattuali:

    • Contratto a tempo indeterminato: la forma ordinaria per i lavoratori qualificati stabili.
    • Contratto a tempo determinato: ammesso per esigenze temporanee o sostituzione. Limite di legge: 24 mesi complessivi con lo stesso datore; nei primi 12 mesi proroghe e rinnovi sono liberi, poi serve una causale (art. 21 D.Lgs. 81/2015), tra cui quella del CCNL per servizi non presenti nella normale attività. Limiti del CCNL: fino a 5 dipendenti, 3 contratti a termine; da 6 a 10, uno ogni due dipendenti; oltre 10, il 20% (art. 22).
    • Apprendistato professionalizzante: il contratto tipico di ingresso: 5 anni per acconciatori, estetisti, tatuatori, massaggiatori e operatori tricologici (4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica), 18 mesi per manicure e pedicure estetico, 3 anni per le qualifiche impiegatizie (art. 25).
    • Contratto di lavoro intermittente (a chiamata): utilizzato per coprire assenze o picchi, per lavoratori under 25 o over 55, o per attivita discontinue individuate dalla contrattazione.
    • Part-time (orizzontale, verticale, misto): molto diffuso nel settore.

    Apprendistato professionalizzante: obblighi formativi

    Il contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) nel settore acconciatura ed estetica dura 5 anni per acconciatori ed estetisti (4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica). Il datore e tenuto a:

    • Redigere un piano formativo individuale (PFI) all’avvio del rapporto.
    • Erogare almeno 80 ore medie annue di formazione (70 se la durata è ridotta a 4 anni e 6 mesi), compresa la formazione sulla sicurezza, oltre all’affiancamento on-the-job.
    • Designare un tutor aziendale per seguire il percorso dell’apprendista.
    • Confermare la qualifica al termine del percorso, con un giudizio scritto.

    La formazione trasversale (sicurezza, diritti e doveri, organizzazione del lavoro) puo essere erogata tramite gli enti bilaterali regionali (EBNA e sue articolazioni). I costi formativi sono in parte finanziati da Fondo Artigianato Formazione (FAF).

    Assunzione: adempimenti del datore artigiano

    L’assunzione di un dipendente in un’impresa artigiana richiede:

    • Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (COB telematico): deve essere inviata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.
    • Iscrizione a INPS e INAIL: posizione assicurativa e previdenziale del lavoratore.
    • Consegna del contratto individuale e del libretto formativo (per gli apprendisti).
    • Visita medica preventiva, se prevista dal documento di valutazione dei rischi (DVR).
    • Formazione sulla sicurezza: obbligatoria entro i primi giorni dall’assunzione (D.Lgs. 81/2008).

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del periodo di prova
    Tizio è assunto al 3° livello con un patto di prova scritto di 3 mesi, il massimo per il suo livello. Il titolare decide di non confermare il rapporto dopo 25 giorni: il recesso durante la prova è legittimo e non richiede motivazione né preavviso. Tizio ha diritto alla retribuzione delle giornate lavorate, ai ratei e al TFR. Superati i 3 mesi, il rapporto sarebbe diventato definitivo.
    Caia – Contratto a termine convertito in indeterminato
    Caia e assunta con contratto a tempo determinato per 6 mesi per sostituzione di una collega in maternita. Al termine dei 6 mesi il titolare decide di confermarla con contratto a tempo indeterminato. Non e necessario un nuovo periodo di prova se il rapporto si trasforma senza soluzione di continuita.
    Sempronio – Apprendistato e formazione FAF
    Sempronio inizia l’apprendistato professionalizzante come acconciatore. Il titolare iscrive il percorso formativo al Fondo Artigianato Formazione (FAF), ottenendo il rimborso di parte dei costi formativi. Sempronio frequenta i corsi di sicurezza erogati dall’EBNA regionale. Al termine dei 5 anni di apprendistato (1° gruppo), con l’attestato di qualifica, è inquadrato almeno al 3° livello.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un acconciatore qualificato?
    Al massimo 3 mesi per il 2°, 3° e 4° livello e 4 mesi per il 1° livello (art. 12 CCNL). Deve risultare da comunicazione scritta all’atto dell’assunzione.
    Il contratto a termine richiede una causale?
    Nei primi 12 mesi il contratto, le proroghe e i rinnovi sono liberi; oltre i 12 mesi serve una causale (artt. 19 e 21 D.Lgs. 81/2015). Il CCNL ne prevede una propria: esigenze di offerta di servizi diversi, non presenti nella normale attività.
    Quante ore di formazione deve ricevere un apprendista?
    Almeno 80 ore medie annue (70 per l’apprendistato ridotto a 4 anni e 6 mesi), comprese le ore di formazione sulla sicurezza, oltre all’affiancamento pratico in salone (art. 25 CCNL).
    Si puo assumere con contratto intermittente in un salone?
    Si, per lavoratori under 25 o over 55, o per coprire assenze improvvise e picchi di attivita, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore puo avere diritto a un’indennita di disponibilita se obbligato a rispondere alle chiamate.
    La comunicazione al Centro per l'Impiego e sempre obbligatoria?
    Si. La comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) deve essere inviata telematicamente al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto, senza eccezioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Prova: art. 12 del CCNL Acconciatura ed Estetica (accordo 8 settembre 2014); apprendistato e contratto a termine: artt. 22 e 25 come modificati dagli accordi 10 ottobre 2022 e 20 maggio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Dal 20 maggio 2024 il preavviso nel CCNL Acconciatura ed Estetica è di 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e 3° livello e di 15 per il 4°, uguale per dimissioni e licenziamento e senza differenze di anzianità. Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica obbligatoria. Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo segue le norme del Jobs Act per le nuove assunzioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Preavviso – CCNL Acconciatura ed Estetica, art. 38 (dal 20 maggio 2024)
    Livello Preavviso per dimissioni e licenziamento
    1° livello (il più alto: abilitati, responsabile tecnico) 20 giorni lavorativi
    2° livello 20 giorni lavorativi
    3° livello 20 giorni lavorativi
    4° livello 15 giorni lavorativi
    Apprendisti Al termine del periodo, preavviso dell’art. 2118 c.c. decorrente dalla scadenza

    I giorni sono lavorativi e il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese; può essere sostituito dalla relativa indennità (accordo 20 maggio 2024, art. 38). Fino al 19 maggio 2024 il preavviso era di almeno 10 giorni lavorativi per tutti i livelli. Durante la prova non serve preavviso.

    Preavviso: funzione e modalita

    Il preavviso e il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. Serve a consentire al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di trovare una nuova occupazione. L’obbligo vale sia per le dimissioni sia per il licenziamento (eccetto il licenziamento per giusta causa).

    Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta la propria attivita e matura retribuzione, ferie, TFR. In alternativa, il datore puo esonerare il lavoratore dalla prestazione pagando l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o tramite il proprio sindacato o patronato). Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto legale.

    Il lavoratore accede al portale con le credenziali SPID o CIE, compila il modulo di dimissioni e lo invia. Il datore riceve la comunicazione in tempo reale. Questa procedura serve a prevenire le dimissioni in bianco (firmate al momento dell’assunzione e usate fraudolentemente).

    Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

    Il datore di lavoro puo licenziare il dipendente solo in presenza di una causale:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Esempio: furto, aggressione a un cliente, utilizzo di prodotti vietati. Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravita rispetto alla giusta causa. Richiede la procedura disciplinare e il preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche o organizzative dell’impresa (es. chiusura del salone, riduzione del personale per calo clientela). Richiede comunicazione obbligatoria alla DTL per aziende con piu di 15 dipendenti (non applicabile alla maggior parte dei saloni artigiani).

    Tutele per i licenziamenti illegittimi (Jobs Act)

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, le tutele in caso di licenziamento illegittimo seguono il regime del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): la reintegra e limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o disciplinare con fatto inesistente; negli altri casi si applica una indennita risarcitoria da 6 a 36 mensilita, che il giudice determina tenendo conto anzitutto dell’anzianita (D.L. 87/2018 e Corte cost. 194/2018).

    Per le imprese fino a 15 dipendenti l’indennita e dimezzata, con un minimo di 3 mensilita; il tetto di 6 mensilita e caduto con la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2025.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso rispettato
    Tizio e acconciatore al 3° livello con 3 anni di anzianita. Decide di cambiare salone. Accede al portale telematico del Ministero del Lavoro con SPID, compila il modulo di dimissioni con preavviso di 20 giorni. Il titolare, ricevuta la comunicazione, decide di esonerarlo dalla prestazione e gli paga l’indennità sostitutiva del preavviso (20 giorni lavorativi di retribuzione).
    Caia – Licenziamento per giusta causa
    Caia, estetista al 3° livello, viene colta a utilizzare prodotti di trattamento di proprieta del centro per servizi privati non autorizzati a domicilio. Il titolare avvia la procedura disciplinare, contesta il fatto per iscritto, ascolta le giustificazioni di Caia e, ritenendole insufficienti, irroga il licenziamento per giusta causa. Non e dovuto il preavviso.
    Sempronio – Licenziamento per GMO in un salone con 2 dipendenti
    Il salone dove lavora Sempronio riduce l’attivita per calo clientela e il titolare decide di non rinnovare la posizione. Licenzia Sempronio per GMO. Non e richiesta la procedura di conciliazione preventiva (il salone ha meno di 15 dipendenti). Sempronio, assunto dopo il 2015, se il licenziamento risulta illegittimo ha diritto a un’indennità risarcitoria dimezzata rispetto alle imprese maggiori, con un minimo di 3 mensilità.

    Domande frequenti

    Quanto e il preavviso per un acconciatore al 3° livello?
    20 giorni lavorativi, qualunque sia l’anzianità (art. 38 CCNL, dal 20 maggio 2024). Al 4° livello sono 15 giorni lavorativi.
    Le dimissioni verbali sono valide nel 2026?
    No. Dal 2016 le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto.
    Il datore puo licenziare senza motivo?
    No. Il licenziamento richiede sempre una causale: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il licenziamento senza causa e illegittimo e comporta il pagamento di un’indennita risarcitoria (o, nei casi piu gravi, la reintegra).
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Chi non rispetta il preavviso (lavoratore che abbandona senza preavviso, o datore che licenzia senza preavviso) deve pagare all’altra parte l’indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato.
    Il licenziamento per chiusura del salone e valido?
    Si. La chiusura dell’attivita configura un GMO. Il datore deve rispettare le procedure di legge e pagare il preavviso (o l’indennita sostitutiva), il TFR e ogni altro istituto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Preavviso: art. 38 del CCNL Acconciatura ed Estetica come riscritto dall’accordo di rinnovo 20 maggio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: TFR, maturazione e destinazione

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il Trattamento di Fine Rapporto matura per tutti i dipendenti del settore acconciatura ed estetica alla quota di circa un dodicesimo della retribuzione annua lorda. Ogni anno il TFR accantonato e rivalutato con un tasso fisso piu una quota legata all’inflazione ISTAT. Il lavoratore puo destinare il TFR al fondo pensione complementare del comparto artigiano o lasciarlo in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Come si calcola la quota annua. Si somma la retribuzione dell’anno, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima, e si divide per 13,5 (art. 2120 c.c.); dalla quota si sottrae lo 0,50% della retribuzione imponibile versato all’INPS. Per partire dal minimo del tuo livello usa la pagina del contratto.

    Come si calcola il TFR nel settore artigiano

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: la quota annua e pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione rilevante include tutte le voci continuative e ricorrenti: minimo tabellare, scatti di anzianita, tredicesima, eventuali indennita fisse. Non vi rientrano rimborsi spese, indennita occasionali e premi una tantum.

    Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato applicando un tasso composto: 1,5% fisso piu il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo. La rivalutazione e tassata (imposta sostitutiva del 17%).

    Destinazione del TFR: fondo pensione o azienda

    Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici) l’adesione alla previdenza complementare è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205). Il lavoratore assunto fino al 30 giugno 2026 ha 6 mesi di tempo per comunicare al datore la scelta sulla destinazione del TFR:

    • Silenzio-assenso (assunti fino al 30 giugno 2026): se entro 6 mesi non esprime alcuna scelta, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal CCNL (nel settore artigiano: Fon.Te.).
    • Scelta esplicita per il fondo pensione: il lavoratore aderisce al fondo e il TFR viene versato trimestralmente dal datore.
    • Mantenimento in azienda: il lavoratore sceglie espressamente di lasciare il TFR in azienda (possibile solo nelle imprese con meno di 50 dipendenti). Le imprese artigiane del settore benessere rientrano quasi sempre in questa categoria.

    Anticipazione del TFR durante il rapporto

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore puo richiedere un’anticipazione del TFR maturato, nel limite del 70% dell’importo accantonato. La richiesta puo essere presentata una sola volta. Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Spese sanitarie straordinarie documentate per il lavoratore o i familiari a carico.
    • Acquisto della prima casa (per il lavoratore o i figli).
    • In alcuni contratti: spese legate alla maternita o alla formazione professionale.

    Il datore non e obbligato a concedere l’anticipazione se la percentuale di aventi diritto che ne hanno gia usufruito supera il 10% del totale dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianita.

    TFR e fondo pensione Fon.Te.

    Fon.Te. è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori delle imprese artigiane di acconciatura ed estetica: l’accordo allegato al CCNL (Allegato 2) ha trasferito in Fon.Te. la forma pensionistica Artifond e gli iscritti vi sono confluiti. Chi aderisce versa l’1% e l’impresa un altro 1%, oltre al TFR. Aderirvi comporta che il TFR futuro non resti in azienda ma vada nel fondo, con la prospettiva di una rendita pensionistica integrativa all’uscita dal mercato del lavoro.

    Per i nuovi assunti che non esprimono una scelta (dal 1° luglio 2026 per adesione automatica, prima per silenzio-assenso), il TFR è indirizzato automaticamente a Fon.Te., il fondo previsto dal contratto. Aderire volontariamente consente anche di contribuire con quote aggiuntive a proprio carico, con benefici fiscali (deducibilità fino a 5.300 € annui dal 2026, art. 8 D.Lgs. 252/2005).

    Casi pratici

    Tizio – TFR maturato in 7 anni con minimo 3° livello
    Tizio lavora nel salone da 7 anni con un minimo tabellare medio annuo di circa 18.720 euro lordi (13 mensilita). La quota TFR annua e circa 18.720 / 13,5 = 1.386 euro. In 7 anni ha maturato circa 9.700 euro (senza rivalutazione). Ha ancora meno di 8 anni di anzianita: non puo ancora richiedere l’anticipazione.
    Caia – Scelta di destinare il TFR a Fon.Te.
    Caia è stata assunta prima del 1° luglio 2026 (quindi con il termine di sei mesi) e sono passati 4 mesi. Entro i 6 mesi firma il modulo TFR2 scegliendo esplicitamente di destinare il TFR a Fon.Te. Il titolare versera ogni trimestre la quota TFR maturata al fondo. In futuro Caia potra decidere di versare contributi aggiuntivi, deducibili fiscalmente.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora nel centro estetico da 9 anni e deve acquistare la prima casa. Presenta richiesta di anticipazione TFR (70% del maturato): ha circa 12.500 euro di TFR, puo chiedere fino a 8.750 euro. Il titolare verifica che la percentuale di dipendenti che hanno gia usufruito dell’anticipazione non superi il 10% e concede l’anticipazione entro 90 giorni, previo documento d’acquisto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR annuo in acconciatura?
    Si divide la retribuzione annua lorda (comprendente tredicesima e voci fisse) per 13,5. Per un 3° livello con circa 19.000 euro lordi annui, la quota TFR e circa 1.400 euro l’anno.
    Posso tenere il TFR in azienda?
    Si, se l’impresa ha meno di 50 dipendenti (il che e quasi sempre vero nel settore artigiano dell’estetica). Dovete però esprimere questa scelta esplicitamente: entro 6 mesi dall’assunzione per gli assunti fino al 30 giugno 2026, entro 60 giorni dalla prima assunzione (rinuncia all’adesione automatica) per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026; altrimenti il TFR va automaticamente al fondo pensione.
    Quando posso richiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, per un massimo del 70% del maturato. Le causali ammesse sono: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa, e altre causali previste dal CCNL.
    Cos'è Fon.Te.?
    È il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori delle imprese artigiane, nel quale è confluito Artifond. Il TFR destinato a Fon.Te. viene investito e restituito sotto forma di rendita pensionistica complementare all’uscita dal mercato del lavoro; chi aderisce versa l’1% e l’impresa un altro 1%.
    Il TFR si calcola anche sulla tredicesima?
    Si. La tredicesima rientra nella retribuzione utile al calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), purche abbia carattere continuativo e non eccezionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Le lavoratrici del settore acconciatura ed estetica godono delle tutele di maternita previste dal D.Lgs. 151/2001, con astensione obbligatoria di 5 mesi e indennita INPS all’80%. Il congedo di paternita obbligatorio e di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito da entrambi i genitori fino ai 14 anni del figlio. Le microimprese artigiane devono rispettare tutte le tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Maternita, paternita e congedi – quadro normativo 2026
    Istituto Durata Indennita INPS
    Congedo di maternita obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4) 80% della retribuzione media giornaliera
    Congedo di paternita obbligatorio 10 giorni (anche non continuativi) 100% della retribuzione media giornaliera
    Congedo parentale facoltativo (ogni genitore) Fino a 6 mesi ciascuno (max 10 mesi complessivi) 30% fino a 14 anni figlio; 80% per 1 mese aggiuntivo (riforma 2024)
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio 100% a carico INPS
    Malattia del figlio (fino a 3 anni) Illimitata (senza indennita INPS) –

    Congedo di maternita nel settore artigiano

    Le dipendenti di saloni di acconciatura e centri estetici artigiani hanno diritto al congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternita). L’astensione obbligatoria decorre di norma da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo; la lavoratrice puo optare per la flessibilita (1 mese prima + 4 dopo) con certificazione medica.

    Durante il congedo l’INPS eroga un’indennita pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Acconciatura ed Estetica non prevede in via generale un’integrazione al 100% da parte del datore (a differenza di alcuni CCNL industria), ma accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Dal 2022 il congedo di paternita obbligatorio e fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, usufruibili da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o all’adozione), anche non continuativi. L’indennita e del 100% e a carico INPS.

    Nelle microimprese artigiane la gestione del congedo di paternita richiede spesso una riorganizzazione del lavoro. Il titolare non puo impedire al lavoratore di fruire del congedo ne richiedere la rinuncia.

    Congedo parentale facoltativo: diritti e indennita

    Dopo il congedo di maternita/paternita obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale facoltativo: fino a 6 mesi ciascuno (con un massimo di 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili in caso di monogenitore). Il congedo puo essere fruito fino ai 14 anni del figlio, in modo continuativo o frazionato (a giorni o a ore).

    La riforma del 2023 ha introdotto un mese aggiuntivo indennizzato all’80% per il padre o la madre (in alternativa) entro i 6 anni del figlio, in aggiunta ai periodi al 30%.

    Rischi specifici in gravidanza nel settore

    Per le lavoratrici in stato di gravidanza che operano in saloni di acconciatura o centri estetici si pone il tema dei rischi specifici del settore: esposizione a sostanze chimiche (coloranti, decoloranti, fissativi, solventi), posture prolungate in piedi, movimentazione di carichi. Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il datore valuti questi rischi e adotti misure preventive: modifica delle mansioni, spostamento ad attivita di reception o supporto, o astensione anticipata dal lavoro su certificazione del medico competente.

    L’astensione anticipata durante la gravidanza (dal 7° mese di gestazione o in anticipo in caso di rischio accertato) e a carico INPS con la stessa indennita dell’80%.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternita in un salone artigiano
    Tizio e acconciatore in un piccolo salone con 3 dipendenti. Alla nascita del figlio comunica al titolare la volonta di fruire dei 10 giorni di congedo di paternita obbligatorio. Il titolare e tenuto a concedere il congedo senza possibilita di rifiuto. L’indennita al 100% e a carico INPS: il datore la anticipa in busta paga e la recupera tramite conguaglio.
    Caia – Astensione anticipata per rischio chimico
    Caia e estetista al 5° mese di gravidanza e lavora quotidianamente con prodotti chimici per trattamenti corpo. Il medico competente aziendale certifica il rischio per la gestante. Caia ottiene l’astensione anticipata dal 5° mese anziche dal 7°: questi 2 mesi aggiuntivi sono coperti da indennita INPS all’80%, a pari condizioni del congedo ordinario.
    Sempronio (madre) – Congedo parentale frazionato
    La partner di Sempronio e estetista e, terminato il congedo di maternita obbligatorio, decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo entro il primo anno di vita del figlio. Nei mesi al 30% percepisce il 30% della retribuzione media giornaliera dall’INPS. Il mese aggiuntivo all’80% (riforma 2023) viene fruito nell’anno successivo, entro i 6 anni del figlio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita spettano a un'estetista?
    5 mesi di congedo obbligatorio (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4 con flessibilita certificata), con indennita INPS all’80%. Il posto di lavoro e protetto durante e per 1 anno dalla nascita.
    Il CCNL Estetica integra l'indennita di maternita?
    Il CCNL artigiano del settore non prevede in via generale l’integrazione al 100% durante la maternita. Il trattamento standard e l’80% INPS. Accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    10 giorni lavorativi, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche non consecutivi, con indennita al 100% a carico INPS.
    Fino a quando si puo usufruire del congedo parentale?
    Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito fino ai 14 anni del figlio, per un massimo di 6 mesi per genitore (10 mesi complessivi per la coppia).
    Il datore puo licenziare una dipendente in gravidanza?
    No. La lavoratrice in stato di gravidanza e protetta da divieto assoluto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di eta del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo e nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore del settore acconciatura ed estetica conserva il posto per 9 mesi (anzianità fino a 5 anni) o 12 mesi (oltre 5 anni), calcolati su 24 mesi se le assenze sono più d’una. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta fino al 180° giorno: dal 1° giorno se la malattia supera 8 giorni, dal 4° se è più breve. Per l’infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione clinica, con integrazione al 100% dell’indennità INAIL. Il superamento del comporto puo portare al licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Malattia, infortunio e comporto – CCNL Acconciatura ed Estetica, art. 31 (accordo 8 settembre 2014)
    Situazione Trattamento economico Conservazione del posto
    Malattia oltre 8 giorni INPS (50% dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21°) + integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno 9 mesi con anzianità fino a 5 anni, 12 mesi oltre; con più assenze, nell’arco di 24 mesi
    Malattia fino a 8 giorni Integrazione dell’azienda fino al 100% dal 4° giorno; i primi 3 giorni restano scoperti
    Patologie oncologiche o gravi infermità certificate Come la malattia Ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi, senza oneri per l’azienda
    Infortunio sul lavoro INAIL (60% fino al 90° giorno, poi 75%) + integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione netta, fino a guarigione clinica Fino a guarigione clinica
    Malattia professionale INAIL + integrazione dell’azienda fino al 100% Fino a guarigione clinica e non oltre il periodo di indennità per inabilità temporanea

    Le assenze entro il comporto contano per tutti gli istituti contrattuali. Il lavoratore deve comunicare l’assenza e, entro 3 giorni dall’inizio, il numero di protocollo del certificato telematico, altrimenti l’assenza è ingiustificata (accordo di rinnovo 8 settembre 2014, nuovo art. 31).

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    In caso di malattia il lavoratore e tenuto a comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del proprio orario di lavoro (o al piu presto) e a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico INPS (CML), che il medico di base trasmette direttamente all’INPS. Il datore puo richiedere la visita fiscale di controllo INPS.

    Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) durante la malattia, salvo giustificato motivo. L’assenza alla visita fiscale senza giustificazione puo comportare la perdita parziale o totale dell’indennita INPS.

    Periodo di comporto: conservazione del posto

    Il periodo di comporto e il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore puo procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non e considerato licenziamento disciplinare ma per impossibilita sopravvenuta della prestazione.

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa il comporto in 9 mesi per chi ha fino a 5 anni di anzianità e in 12 mesi oltre i 5 anni; in caso di più assenze il periodo si riferisce a un arco di 24 mesi. Per le patologie oncologiche e le gravi infermità certificate si aggiungono altri 12 mesi in 24 mesi consecutivi. Le assenze per malattia si sommano ai fini del calcolo del comporto.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per gli acconciatori e le estetiste esistono rischi professionali specifici: allergie e dermatiti da contatto con prodotti chimici (coloranti, decoloranti, solventi), problemi muscolo-scheletrici da posture prolungate, esposizione a vapori e sostanze chimiche. Queste condizioni possono configurare malattia professionale (a carico INAIL) se dimostrato il nesso con l’attivita lavorativa.

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). L’indennita INAIL parte dal 4° giorno di assenza.

    Integrazione economica durante la malattia

    L’indennita INPS da sola non copre la retribuzione piena: e pari al 50% per i primi 20 giorni e al 66,67% dal 21° giorno. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un’integrazione a carico del datore che porta il trattamento complessivo al 100% della retribuzione netta normale di fatto, a prescindere dall’anzianità: dal 1° al 180° giorno se la malattia dura più di 8 giorni, dal 4° giorno se dura fino a 8 giorni.

    Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale l’azienda integra quanto paga l’INAIL fino al 100% della retribuzione netta, fino alla guarigione clinica (art. 31).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve e visita fiscale
    Tizio, acconciatore al 3° livello, si ammala per 5 giorni. Comunica l’assenza al titolare il primo giorno e il medico trasmette il CML all’INPS. Il 3° giorno riceve la visita del medico fiscale INPS: e presente a casa e la visita si conclude senza rilievi. Trattandosi di una malattia fino a 8 giorni, i primi 3 giorni non sono pagati; dal 4° giorno percepisce l’indennità INPS al 50%, integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta.
    Caia – Malattia lunga e rischio superamento comporto
    Caia, 7 anni di anzianità, si assenta per malattia in vari episodi per 280 giorni negli ultimi 24 mesi. Il suo comporto è di 12 mesi nell’arco di 24 mesi: non ha ancora superato il limite. Solo oltre i 12 mesi di assenza nei 24 mesi il titolare potrebbe recedere per superamento del comporto, dopo un calcolo esatto delle assenze; con meno di 5 anni di anzianità il limite sarebbe stato di 9 mesi.
    Sempronio – Dermatite da contatto come malattia professionale
    Sempronio sviluppa una grave dermatite alle mani dopo anni di esposizione ai coloranti. Il dermatologo certifica il nesso causale con l’attivita lavorativa. Sempronio presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL. Se riconosciuta, ha diritto alle prestazioni INAIL (indennita, cure, eventuale rendita). Il datore non puo licenziarlo durante il periodo di inidoneita temporanea.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Estetica?
    9 mesi con anzianità fino a 5 anni e 12 mesi oltre i 5 anni; con più assenze si conta su un arco di 24 mesi (art. 31). Per le patologie oncologiche si aggiungono 12 mesi. Al superamento del comporto il datore puo licenziare il lavoratore.
    Il datore integra la malattia INPS?
    Si. Il CCNL prevede un’integrazione economica a carico del datore per i giorni di malattia, che si somma all’indennita INPS. L’integrazione arriva al 100% della retribuzione netta: dal 1° al 180° giorno se la malattia supera 8 giorni, dal 4° giorno se dura fino a 8 giorni.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia (carenza)?
    L’INPS non corrisponde indennita per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza). Nel CCNL Acconciatura ed Estetica li paga l’azienda (al 100%) solo se la malattia dura più di 8 giorni; per le malattie fino a 8 giorni l’integrazione parte dal 4° giorno.
    Le allergie professionali sono coperte dall'INAIL?
    Si, se dimostrato il nesso causale con l’attivita lavorativa. Le dermatiti da contatto con prodotti chimici utilizzati in acconciatura ed estetica sono tra le malattie professionali tabellate o extra-tabellate riconoscibili dall’INAIL.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il datore non puo licenziare il lavoratore per malattia. Il licenziamento e possibile solo al superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Comporto e integrazione: art. 31 del CCNL Acconciatura ed Estetica come riscritto dall’accordo 8 settembre 2014; indennità INPS e INAIL secondo le regole di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: ferie, permessi e festivita

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede ferie di 28 giorni di calendario l’anno (30 oltre i 5 anni di anzianità), maturate proporzionalmente (art. 33). I lavoratori hanno diritto a 16 ore annue di permessi retribuiti (art. 14), a 4 riposi compensativi per le festività soppresse, a permessi per eventi familiari e alle festività nazionali (art. 28). La fruizione delle ferie e organizzata dal datore nel rispetto dei diritti del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festivita – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Durata / Modalita
    Ferie annue (art. 33) 28 giorni di calendario (20 lavorativi su 5 giorni, 24 su 6); 30 giorni di calendario oltre 5 anni di anzianità (22 su 5 giorni, 26 su 6)
    ROL (riduzione orario di lavoro) 16 ore per anno solare, in gruppi di 4 o 8 ore (art. 14)
    Matrimonio del lavoratore 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito
    Lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti
    Donazione di sangue Giornata di riposo retribuita (L. 584/1967)
    Festività (art. 28) 12 festività contrattuali (compreso il Santo Patrono) + 4 riposi compensativi retribuiti per le festività soppresse
    Riposi per festività soppresse non goduti Pagati nel periodo di paga successivo alla fine dell’anno solare

    Ferie: maturazione e fruizione

    Per l’art. 33 del CCNL le ferie sono di 28 giorni di calendario l’anno, cioè 20 giorni lavorativi con settimana di 5 giorni (settimana corta) e 24 con settimana di 6 giorni. Dal 1° dicembre 2011 chi ha più di 5 anni di anzianità, maturata senza interruzioni, ha 30 giorni di calendario: 22 giorni lavorativi su 5 giorni e 26 su 6. Chi non ha ancora un anno di servizio matura un dodicesimo delle ferie per ogni mese compiuto; la retribuzione delle ferie è quella complessiva goduta normalmente.

    L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con quelle del lavoro, in genere da giugno a settembre; il preavviso non può essere considerato ferie e la malattia regolarmente denunciata ne interrompe il decorso. Le ferie non godute possono essere monetizzate solo al termine del rapporto di lavoro; durante il rapporto il diritto alle ferie non e soggetto a rinuncia.

    ROL: riduzione di orario di lavoro

    Oltre alle ferie, l’art. 14 del CCNL riconosce a ogni lavoratore 16 ore di permessi retribuiti per anno solare (ROL), da fruire previa intesa con il datore, in gruppi di 4 o 8 ore e prioritariamente nei periodi di minore attività. Maturano in dodicesimi (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale un dodicesimo); le ore non utilizzate nell’anno sono pagate al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

    I ROL sono utilizzati per coprire assenze brevi per necessita personali o familiari, visite mediche programmate, impegni burocratici. Il datore non puo impedirne la fruizione senza giustificato motivo organizzativo.

    Festivita nazionali e soppresse

    Le festività dell’art. 28 sono 12, tra cui il 1° gennaio, il 1° maggio, il 2 giugno, il 25 aprile, il 15 agosto, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre. A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono della localita.

    Per le festività soppresse dalla L. 54/1977 l’art. 28 riconosce 4 riposi compensativi retribuiti (8 ore su 5 giorni, 6,34 ore su 6 giorni), da usare entro l’anno solare in gruppi di 4 o 8 ore; se non fruiti per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti sono pagati nel periodo di paga successivo alla fine dell’anno. La festività del 4 novembre spostata alla domenica, e le festività contrattuali che cadono di domenica, sono pagate con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita del lavoratore:

    • Matrimonio: 15 giorni di congedo retribuito, non computabili come ferie.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Alcuni CCNL estendono il permesso ai fratelli e conviventi more uxorio.
    • Donazione sangue o midollo osseo: giornata di riposo retribuita per legge.
    • Visite mediche, esami diagnostici: il CCNL puo prevedere un numero limitato di ore retribuite all’anno; in alternativa si usano i ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive nel salone
    Tizio lavora come acconciatore da 3 anni nello stesso salone, con settimana di 5 giorni: ha diritto a 28 giorni di calendario, cioè 20 giorni lavorativi di ferie. Il titolare organizza la chiusura estiva del salone per 2 settimane ad agosto: Tizio godra 10 giorni di ferie (lunedi-venerdi per 2 settimane). I restanti 10 giorni di ferie saranno fruiti nei mesi successivi, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze del salone.
    Caia – Congedo matrimoniale
    Caia si sposa a settembre. Ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuiti, a partire dalla data del matrimonio o nei giorni immediatamente precedenti (in genere il giorno prima). Il congedo non si conteggia come ferie. Caia deve presentare la domanda scritta al titolare con congruo anticipo e, al rientro, fornire il certificato di matrimonio.
    Sempronio – ROL non fruiti entro l’anno
    Sempronio ha accumulato 16 ore di permessi retribuiti (ROL) nell’anno ma, per le esigenze di gestione del centro estetico (carenza di organico in autunno), non ha potuto fruirne. Le ore non godute entro l’anno devono essergli pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 14): il titolare non può azzerarle.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un estetista?
    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede 28 giorni di calendario di ferie annue (20 lavorativi su 5 giorni, 24 su 6), che salgono a 30 (22 o 26 lavorativi) oltre i 5 anni di anzianità; maturano proporzionalmente. Per i part-time la maturazione e proporzionale all’orario contrattuale.
    Il datore puo imporre il periodo di ferie?
    Sì: l’epoca delle ferie è stabilita dal datore, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori, in genere da giugno a settembre (art. 33).
    Cosa sono i ROL?
    Sono 16 ore annue di permessi retribuiti (art. 14), da usare in gruppi di 4 o 8 ore. Si sommano alle ferie; quelle non usate entro l’anno sono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
    Il congedo matrimoniale si scala dalle ferie?
    No. I 15 giorni di congedo matrimoniale sono un istituto autonomo e non si detraggono dalle ferie annue maturate.
    Cosa succede se il salone e aperto durante una festivita nazionale?
    Il lavoratore che presta servizio in un giorno di festivita nazionale ha diritto a un trattamento economico aggiuntivo (maggiorazione) o a un giorno di riposo compensativo, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: orario di lavoro, flessibilita e part-time

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un orario normale di 40 ore settimanali. Nei saloni e centri estetici artigiani il part-time e molto diffuso, sia in forma orizzontale che verticale. Le ore straordinarie sono remunerate con maggiorazioni specifiche. La flessibilita oraria puo essere gestita con accordi individuali o aziendali nel rispetto dei limiti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 20 maggio 2024 (CCNL 3 ottobre 2011, rinnovato l’8 settembre 2014 e il 10 ottobre 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabella Confartigianato): 1.699,67 € (1° livello), 1.552,68 € (2°), 1.472,00 € (3°), 1.387,87 € (4°); dal 1° ottobre 2026 si aggiunge l’ultima tranche (20 € al 3° livello, riparametrati sugli altri)
    Platea
    134.836 lavoratori in 58.378 imprese (dati CNA sul rinnovo 2024): acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, toelettatura di animali

    Tabella riepilogativa

    Orario e straordinari – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Disciplina contrattuale
    Orario normale 40 ore settimanali
    Limite giornaliero 8 ore (di norma)
    Straordinario (oltre le 40 ore settimanali) Maggiorazione 25%
    Lavoro notturno (22-6) o festivo (domeniche, riposo compensativo, festività) Maggiorazione 35%
    Straordinario notturno e festivo Maggiorazione 50%
    Domenica con riposo compensativo stabilito Maggiorazione 10%
    Limite annuo straordinari 200 ore per lavoratore
    Part-time minimo contrattuale Non inferiore a 16 ore settimanali di norma

    Fonte: art. 16 del CCNL 3 ottobre 2011 (richiamato come vigente dall’accordo 8 settembre 2014). Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (retribuzione mensile divisa per 173) e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    L’orario di lavoro contrattuale e fissato in 40 ore settimanali. Nei saloni di acconciatura e nei centri estetici artigiani la distribuzione concreta dipende fortemente dagli orari di apertura al pubblico: molte attivita lavorano su 5 o 6 giorni, con apertura anche il sabato e, in alcuni casi, la domenica mattina.

    La contrattazione territoriale e gli accordi individuali possono regolare la distribuzione settimanale delle ore in modo flessibile, purche nel rispetto del limite delle 40 ore medie su base settimanale e del riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (D.Lgs. 66/2003).

    Straordinario nei piccoli saloni artigiani

    Nelle imprese artigiane con pochi dipendenti lo straordinario e spesso connesso a picchi di lavoro stagionali (periodo natalizio, pre-estate, periodi di matrimoni) o alla gestione delle assenze improvvise. Il CCNL prevede che lo straordinario sia prestato su richiesta del datore e sia remunerato con le maggiorazioni dell’art. 16 (25% per lo straordinario, 35% per notturno e festivo, 50% per straordinario notturno o festivo).

    Il rifiuto immotivato da parte del lavoratore di effettuare ore straordinarie puo configurare un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il CCNL e la giurisprudenza riconoscono al lavoratore la facolta di rifiutare in presenza di giustificati impedimenti personali o familiari.

    Part-time orizzontale, verticale e misto

    Il part-time e particolarmente diffuso nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, dove la clientela femminile e elevata e molte lavoratrici richiedono orari ridotti per ragioni familiari. Il CCNL disciplina tre tipologie:

    • Part-time orizzontale: riduzione dell’orario giornaliero rispetto alle 8 ore (es. 4-6 ore al giorno per 5 giorni).
    • Part-time verticale: prestazione a tempo pieno per alcuni giorni della settimana e riposo negli altri (es. lunedi-mercoledi-venerdi a tempo pieno).
    • Part-time misto: combinazione delle due modalita precedenti.

    Il contratto part-time deve essere formalizzato per iscritto. Le clausole elastiche (che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione) devono essere espressamente concordate e danno diritto a una specifica maggiorazione.

    Flessibilita e rimodulazione dell'orario

    Il CCNL artigiano del settore benessere consente una certa flessibilita nella distribuzione dell’orario settimanale: le ore non lavorate in periodi di bassa attivita possono essere recuperate nei periodi di punta, nell’ambito di un monte ore concordato. Questo istituto, noto come flessibilita compensata, richiede un accordo individuale scritto e non puo superare i limiti fissati dalla contrattazione.

    Nei saloni artigiani senza accordo sindacale aziendale la flessibilita si gestisce normalmente attraverso accordi individuali tra titolare e dipendente, con comunicazione scritta delle variazioni di orario.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario pre-natalizio in un salone
    Tizio e acconciatore al 3° livello. Nelle settimane prima del Natale il salone rimane aperto il sabato sera fino alle 21 e alcuni giorni effettua turni di 10 ore. Le 2 ore giornaliere eccedenti le 8 ordinarie sono straordinario diurno feriale e vanno retribuite con la maggiorazione del 25% (art. 16). Tizio controlla il cedolino e verifica che le maggiorazioni siano state correttamente applicate.
    Caia – Part-time verticale per gestione familiare
    Caia e estetista qualificata con un figlio in eta scolare. Concorda col titolare un part-time verticale: lavora lunedi, martedi, giovedi e venerdi a tempo pieno (8 ore), il mercoledi e libera. L’orario settimanale scende a 32 ore. Tutti gli istituti (ferie, tredicesima, TFR, malattia) si calcolano proporzionalmente rispetto all’orario ridotto.
    Sempronio – Clausola elastica e maggiorazione
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale a 20 ore settimanali con clausola elastica che consente al titolare di spostare la collocazione delle ore entro la settimana con un preavviso di 48 ore. Il CCNL prevede che la clausola elastica dia diritto a una maggiorazione percentuale sulla retribuzione: Sempronio verifica che questa indennita sia indicata nel suo contratto individuale.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente a tempo pieno in un salone?
    40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La distribuzione concreta dipende dagli orari di apertura del salone e dagli accordi con il datore.
    Come si paga lo straordinario nel CCNL Estetica?
    Con una maggiorazione percentuale sulla retribuzione oraria: 25% per lo straordinario (oltre le 40 ore settimanali), 35% per il lavoro notturno (22-6) o festivo, 50% per lo straordinario notturno e festivo; le percentuali non si cumulano (art. 16). Il limite annuo è di 200 ore per lavoratore.
    Il datore puo obbligare al part-time?
    No. Il contratto part-time richiede il consenso del lavoratore ed e formalizzato per iscritto. Il datore non puo trasformare unilateralmente un contratto a tempo pieno in part-time.
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che autorizzano il datore a variare la collocazione temporale della prestazione (es. spostare l’orario da mattina a pomeriggio) con preavviso minimo. Devono essere espressamente concordate e danno diritto a una maggiorazione retributiva.
    Il riposo domenicale e garantito nel settore?
    Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che di norma coincide con la domenica. Nei saloni aperti la domenica mattina il riposo puo essere spostato ad altro giorno della settimana, ma deve essere garantito.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.