Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 6/2026 – Regolarizzazione COVID e segnalazione Schengen: niente esclusione automatica

    Con la sentenza n. 6/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla regolarizzazione dei lavoratori stranieri del 2020 chi era segnalato nel sistema Schengen per il solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19, il “decreto rilancio” del 2020 (d.l. n. 34 del 2020) aveva previsto una procedura di emersione (regolarizzazione) per i cittadini stranieri che lavoravano in Italia in condizione irregolare, soprattutto in agricoltura e nel lavoro domestico. La norma escludeva però dalla regolarizzazione chi risultava segnalato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), la banca dati europea. Il Consiglio di Stato, in una causa tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno, ha sollevato la questione: l’esclusione scattava automaticamente anche quando la segnalazione dipendeva dal solo fatto di non aver rispettato le regole nazionali su ingresso e soggiorno, cioè proprio dalla condizione di irregolarità che la sanatoria voleva superare. In gioco c’era la ragionevolezza di una sanatoria che, da un lato, voleva far emergere il lavoro irregolare e, dall’altro, escludeva automaticamente proprio chi era irregolare, senza una valutazione del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020. A sollevare la questione è stato il Consiglio di Stato, terza sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non aver osservato le regole nazionali su ingresso e soggiorno. La segnalazione Schengen, infatti, non impedisce di per sé il rilascio di un titolo di soggiorno: impone anzi una valutazione individuale, e il titolo può essere concesso ogni volta che lo straniero non rappresenti in concreto una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. L’esclusione automatica era quindi irragionevole.

    Il principio

    Una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen dovuta al solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno non può comportare l’esclusione automatica dalla regolarizzazione: è necessaria una valutazione individuale del caso concreto, perché l’automatismo è irragionevole e contrario all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dalla sanatoria del 2020 può ora essere riammesso?

    La pronuncia rimuove l’esclusione automatica per chi era segnalato nel SIS solo per irregolarità su ingresso e soggiorno: in questi casi non può più operare l’automatismo, ma occorre una valutazione individuale.

    La segnalazione Schengen impedisce sempre il permesso di soggiorno?

    No. Come ha ricordato la Corte, la segnalazione non preclude di per sé il rilascio o la proroga del titolo: lo Stato deve valutare caso per caso se la persona costituisca una concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.

    Perché l’esclusione era considerata irragionevole?

    Perché la sanatoria mirava proprio a far emergere chi si trovava in posizione irregolare, ma poi escludeva automaticamente chi era segnalato per quella stessa irregolarità, senza alcuna valutazione individuale.

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  • Corte cost. n. 7/2026 – Prescrizione sospesa anche tra i conviventi di fatto

    Con la sentenza n. 7/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2941 del codice civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra i conviventi di fatto, come già avviene tra i coniugi.

    Di cosa si tratta

    La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo tempo si estingue. Per evitare che durante il matrimonio un coniuge debba “fare causa” all’altro per non perdere i propri crediti, l’art. 2941 del codice civile prevede che tra i coniugi la prescrizione resti sospesa. La stessa garanzia, però, non era prevista per i conviventi di fatto, le coppie stabili non sposate né unite civilmente. Il Tribunale di Firenze, in una causa tra due ex conviventi, ha sollevato la questione: chi ha contribuito finanziariamente al patrimonio del partner rischiava di vedere i propri crediti prescriversi proprio perché, durante la convivenza, non aveva agito in giudizio contro la persona con cui condivideva la vita. In gioco c’era la parità di tutela tra le diverse forme di vita familiare riconosciute dall’ordinamento: una disparità che penalizzava chi, dentro una convivenza, aveva prestato un contributo economico all’altro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e l’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, nell’ambito di una causa tra due ex conviventi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto. La mancata sospensione determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai coniugi, una lesione dell’art. 2 Cost. e una irragionevolezza intrinseca, facendo perdere al convivente la titolarità di crediti derivati dal contributo economico prestato all’altro. La formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.

    Il principio

    La prescrizione resta sospesa anche tra i conviventi di fatto, e non solo tra i coniugi: negarlo violava l’uguaglianza e la tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi convive senza essere sposato?

    Tra i conviventi di fatto la prescrizione dei reciproci crediti resta ora sospesa per tutta la durata della convivenza, come già accade per i coniugi: non si è più costretti ad agire in giudizio contro il partner per non perdere i propri diritti.

    La regola vale anche per le coppie dello stesso sesso?

    Sì. La Corte ha precisato che la formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.

    Perché era considerata ingiusta la vecchia regola?

    Perché creava una disparità irragionevole: il coniuge era protetto, il convivente no, e quest’ultimo rischiava di perdere crediti nati dal contributo economico dato al partner proprio perché non gli aveva fatto causa durante la convivenza.

    Riguarda solo i crediti tra i partner?

    Sì, la sospensione opera nei rapporti tra i conviventi di fatto, analogamente a quanto previsto tra coniugi dall’art. 2941 del codice civile.

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  • Corte cost. n. 10/2026 – Droga alla guida: serve il pericolo per la circolazione

    Con la sentenza n. 10/2026 la Corte costituzionale ha salvato la nuova disciplina del codice della strada sulla guida dopo l’assunzione di droghe, ma solo “nei sensi di cui in motivazione”: per la condanna penale occorre un pericolo concreto per la sicurezza stradale.

    Di cosa si tratta

    La riforma del codice della strada del 2024 (legge n. 177 del 2024) ha modificato l’art. 187, che punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La nuova formulazione ha fatto temere che bastasse la semplice presenza di tracce di droga nei liquidi corporei per far scattare il reato, anche senza un reale stato di alterazione: chi avesse assunto sostanze giorni prima, senza più effetti, avrebbe rischiato la condanna. Tre giudici (i GIP dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone) hanno sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando la possibile irragionevolezza e la violazione del principio di offensività e della finalità rieducativa della pena. In gioco c’era un equilibrio delicato: garantire la sicurezza stradale, reprimendo seriamente la guida sotto l’effetto di droghe, senza però punire penalmente comportamenti che non creano alcun pericolo concreto, come la mera assunzione pregressa priva di effetti sulla guida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come modificati dalla legge n. 177 del 2024. A sollevare le questioni sono stati i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone (giudici rimettenti), in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione: ha cioè salvato la norma, ma imponendone un’interpretazione restrittiva. Le disposizioni sono legittime a condizione che il reato si configuri solo quando la condotta abbia creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In concreto, occorre accertare che, in un momento prossimo alla guida, nei liquidi corporei fossero presenti sostanze in qualità e quantità tali da determinare, in un assuntore medio, un’alterazione psico-fisica idonea a incidere sulla capacità di guida. La semplice presenza di tracce, senza effetto alterante, non basta.

    Il principio

    Punire penalmente la guida dopo l’assunzione di droghe è legittimo solo se la condotta crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale: occorre dimostrare che l’assuntore aveva ancora nell’organismo sostanze idonee, per qualità e quantità, a produrre un’alterazione psico-fisica incidente sulla capacità di guida. La mera presenza di tracce, priva di effetti, non integra il reato.

    Domande e risposte

    Basta una positività al test per essere condannati?

    No. La Corte ha chiarito che non è sufficiente la semplice presenza di tracce di droga: occorre che le sostanze fossero presenti in quantità e qualità idonee a determinare un’alterazione psico-fisica capace di incidere sulla guida.

    La nuova norma del codice della strada è stata bocciata?

    No, è stata salvata. Ma con un’interpretazione vincolante: il reato sussiste solo se la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.

    Chi ha assunto droga giorni prima, senza effetti, commette reato?

    Secondo l’interpretazione imposta dalla Corte, no: se al momento della guida non vi è un’alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla capacità di guida, manca il pericolo richiesto per la responsabilità penale.

    Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma deve essere applicata nel solo significato indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 60/2025 – Fermo delle navi delle ONG e interventi di terzi

    Con l’ordinanza n. 60 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune organizzazioni non governative nel giudizio sulla disciplina del fermo amministrativo delle navi impegnate nei soccorsi in mare.

    Di cosa si tratta

    Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale all’interno di un più ampio giudizio sulla disciplina dei soccorsi in mare. La normativa contestata (introdotta nel 2023 nel cosiddetto decreto migranti) prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano attività di soccorso quando non rispettano determinate condizioni e prescrizioni. Il Tribunale di Brindisi ha sollevato dubbi di costituzionalità su quella disciplina. Nel giudizio davanti alla Corte hanno cercato di intervenire diverse organizzazioni non governative attive nel soccorso in mare (tra cui Sea Watch e altre), che possiedono navi sottoposte a provvedimenti di fermo analoghi e hanno giudizi pendenti. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non sono parti del giudizio da cui nasce la questione, potessero partecipare. È un tema processuale ma rilevante: regola chi può entrare nel giudizio costituzionale e con quali limiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come inserito dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (gestione dei flussi migratori), sulla disciplina del fermo delle navi impegnate nei soccorsi, sollevato dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento decide però soltanto sull’ammissibilità degli interventi delle organizzazioni non governative, che non erano parti del giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle organizzazioni Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è di regola riservata alle parti del giudizio da cui nasce la questione: non basta essere titolari di interessi analoghi o avere giudizi pendenti su provvedimenti simili. La pronuncia non decide il merito della disciplina sul fermo delle navi.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono intervenire i terzi che siano titolari solo di interessi analoghi a quelli in discussione o parti di giudizi diversi su provvedimenti simili: l’intervento è ammesso solo a chi ha un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio di origine.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide solo una questione processuale: se alcune organizzazioni non governative potessero intervenire nel giudizio sulla disciplina del fermo delle navi da soccorso. La Corte ha risposto di no.

    Perché le ONG non sono state ammesse?

    Perché non erano parti del giudizio da cui nasce la questione e avevano solo interessi analoghi o giudizi pendenti su provvedimenti simili, condizione non sufficiente per intervenire.

    Cosa prevede la norma contestata nel merito?

    Prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano soccorsi in mare quando non rispettano determinate condizioni; la legittimità di tale disciplina sarà valutata separatamente.

    La Corte ha deciso sul fermo delle navi?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità degli interventi; il merito della disciplina resta da decidere.

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  • Corte cost. n. 61/2025 – Correzione di errori materiali in un’ordinanza della Corte

    Con l’ordinanza n. 61 del 2025 la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti in una propria precedente ordinanza, riguardanti soprattutto l’esatta indicazione di cifre e di un’annualità.

    Di cosa si tratta

    Anche le decisioni della Corte costituzionale possono contenere semplici errori materiali, come un anno indicato in modo sbagliato o cifre riportate in forma approssimata o incompleta. Per rimediare, l’ordinamento prevede un apposito procedimento di correzione, che non modifica il contenuto sostanziale della decisione ma ne sistema le imprecisioni formali. In questo caso, la Corte è intervenuta sulla propria ordinanza n. 21 del 2025 per correggere tre errori: la sostituzione di “per l’anno 2022” con “per l’anno 2023” e la precisazione di due importi finanziari, espressi in precedenza in cifre approssimate e ora indicati nei valori esatti. Si tratta di un atto tecnico e privo di contenuto valutativo: serve a garantire che il testo della decisione corrisponda esattamente alla volontà della Corte e ai dati reali, a tutela della certezza e della precisione degli atti giudiziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, ma di un procedimento per la correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 21 del 20 febbraio 2025. Non vi sono quindi norme impugnate né parametri costituzionali in discussione: l’oggetto è esclusivamente la rettifica formale del testo di una precedente decisione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione di tre errori materiali nell’ordinanza n. 21 del 2025: ha sostituito, in un passaggio, le parole “per l’anno 2022” con “per l’anno 2023”; ha precisato un importo, indicandolo nei valori esatti compresi tra 3.745.760.579,00 e 3.870.512.410,22 euro; e ha rettificato un secondo importo, indicandolo nei valori esatti compresi tra 1.701.971.599,16 e 1.912.000.000 euro circa. Le correzioni non incidono sul contenuto sostanziale della decisione.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale, come date o cifre imprecise, possono essere corretti con un apposito procedimento che ne rettifica la forma senza modificarne il contenuto sostanziale.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È un’imprecisione di carattere formale, come un anno o una cifra riportati in modo sbagliato o incompleto, che non riflette un diverso giudizio ma solo una svista nella stesura del testo.

    La correzione cambia la decisione?

    No. Il procedimento di correzione rettifica solo gli errori formali e non incide sul contenuto sostanziale della decisione originaria.

    Cosa è stato corretto in concreto?

    Un’annualità (da 2022 a 2023) e due importi finanziari, indicati in precedenza in cifre approssimate e ora riportati nei loro valori esatti.

    Perché serve un’apposita ordinanza?

    Perché anche le rettifiche degli atti della Corte devono avvenire con un atto formale, a garanzia della certezza e della precisione delle decisioni.

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    • Art. 134 della Costituzione – funzioni e competenze della Corte costituzionale, nell’ambito delle quali si colloca anche la correzione dei propri atti.
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  • Corte cost. n. 62/2025 – Imprese funebri e servizio di ambulanza in Calabria

    Con la sentenza n. 62 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma calabrese che vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti, ritenendola lesiva della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    In Calabria una legge regionale del 2023 aveva vietato alle imprese funebri di esercitare il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e ogni attività assimilabile. L’obiettivo dichiarato era separare nettamente l’attività funebre da quella sanitaria, ma l’effetto era impedire a chi opera nel settore funebre di offrire anche servizi di trasporto con ambulanza, compresi quelli non urgenti e programmabili. Nel caso concreto, un’impresa che svolgeva trasporto con autoambulanza si era vista negare l’autorizzazione e intimare la cessazione dell’attività. Il TAR Calabria ha sollevato la questione, ritenendo che il divieto comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa e la concorrenza, materia su cui le Regioni non possono incidere liberamente. La posta in gioco è la libertà degli operatori economici di offrire servizi sul mercato e il confine entro cui una Regione può limitarla.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, che sostituiva l’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2019, vietando alle imprese funebri il servizio di ambulanza e di trasporto sanitario. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (ragionevolezza, libertà d’impresa e tutela della concorrenza riservata allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, e, in via consequenziale, anche nella parte in cui vieta l’attività funebre a chi gestisce solo tale servizio. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali. Il divieto introdotto incideva irragionevolmente sulla libertà d’impresa e sulla concorrenza.

    Il principio

    Una Regione non può vietare alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili: un divieto di questo tipo comprime in modo irragionevole la libertà di iniziativa economica e incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge calabrese?

    Vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e attività assimilabili, separando nettamente l’attività funebre da quella sanitaria.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché il divieto, almeno per i trasporti non urgenti e programmabili con ambulanza, comprimeva in modo irragionevole la libertà d’impresa e incideva sulla concorrenza, materia di competenza statale.

    Le imprese funebri possono ora svolgere il servizio di ambulanza?

    Per i trasporti non urgenti e programmabili sì: la Corte ha rimosso il divieto per questa specifica attività di noleggio con conducente.

    Cosa è rimasto fuori dalla decisione?

    Le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali sono state dichiarate inammissibili, quindi non decise nel merito.

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  • Corte cost. n. 63/2025 – Non punibilità dei reati patrimoniali tra familiari

    Con l’ordinanza n. 63 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali commessi tra familiari, prevista dall’art. 649 del codice penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 del codice penale stabilisce che alcuni reati contro il patrimonio (come furto, truffa, appropriazione indebita) non sono punibili, o sono perseguibili solo a querela, quando vengono commessi a danno di stretti familiari, ad esempio il coniuge non separato o un parente convivente. La ragione storica è evitare l’intervento del diritto penale all’interno della famiglia, lasciando spazio alla composizione interna dei conflitti. Nel caso concreto, il Tribunale di Napoli dubitava della ragionevolezza di questa disciplina, ritenendo che potesse creare disparità ingiustificate e incidere sul diritto di difesa della persona offesa. La materia era già stata affrontata dalla Corte con una precedente sentenza del 2015. Per i cittadini la posta in gioco riguarda l’equilibrio tra la tutela della vittima di un reato patrimoniale e la particolare considerazione che l’ordinamento riserva ai rapporti familiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice penale, relativo alla non punibilità (o alla perseguibilità a querela) per i reati patrimoniali commessi tra determinati familiari. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa della persona offesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia in forma di ordinanza che non entra nel merito: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni processuali. La Corte aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 223 del 2015. L’art. 649 cod. pen. resta quindi in vigore senza un nuovo giudizio sulla sua conformità a Costituzione.

    Il principio

    Le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali tra familiari sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato il merito e la disciplina dell’art. 649 cod. pen. resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    Prevede che alcuni reati contro il patrimonio commessi tra stretti familiari non siano punibili o siano perseguibili solo a querela, per limitare l’intervento penale all’interno della famiglia.

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    È una forma di inammissibilità evidente, dichiarata con ordinanza, per ragioni processuali che impediscono alla Corte di esaminare il merito della questione.

    La norma è stata modificata?

    No. La pronuncia non incide sull’art. 649 cod. pen., che resta in vigore; la Corte non si è espressa sulla sua legittimità in questa occasione.

    La Corte si era già occupata del tema?

    Sì, con la sentenza n. 223 del 2015, richiamata anche dal giudice rimettente.

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  • Corte cost. n. 64/2025 – Terzo mandato del Presidente di Regione: il caso Campania

    Con la sentenza n. 64 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma campana che, di fatto, consentiva al Presidente della Regione di azzerare il conteggio dei mandati già svolti, ribadendo il limite dei due mandati consecutivi.

    Di cosa si tratta

    Per evitare un’eccessiva concentrazione e personalizzazione del potere, la legge statale prevede che il Presidente di Regione non sia immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi. La Regione Campania, con una legge del novembre 2024, aveva recepito formalmente questo limite, ma con una clausola decisiva: stabiliva che il conteggio dei due mandati decorresse “da quello in corso” alla data di entrata in vigore della legge. In pratica, ciò avrebbe azzerato i mandati già svolti, consentendo all’allora Presidente di ricandidarsi nonostante avesse già governato per due mandati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma. La posta in gioco è di grande rilievo democratico: stabilire se una Regione possa, con una propria legge, neutralizzare un limite posto a tutela del ricambio e dell’alternanza alla guida degli enti regionali. La Corte ha tracciato un confine netto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, sull’ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in particolare nella parte che faceva decorrere il computo dei mandati da quello in corso all’entrata in vigore della legge. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla legge statale di principio n. 165 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale campana, limitatamente alla previsione secondo cui “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Quella clausola, di fatto, avrebbe consentito di non conteggiare i mandati già svolti, in contrasto con il principio statale del limite dei due mandati consecutivi, che la Regione deve rispettare.

    Il principio

    Una Regione non può, con una propria legge, azzerare il conteggio dei mandati già svolti dal Presidente della Giunta: il limite dei due mandati consecutivi è un principio fondamentale fissato dalla legge statale, che le Regioni sono tenute a rispettare a garanzia del ricambio democratico.

    Domande e risposte

    Quanti mandati consecutivi può svolgere un Presidente di Regione?

    Due mandati consecutivi: dopo, non è immediatamente rieleggibile, secondo il principio fissato dalla legge statale n. 165 del 2004.

    Cosa aveva previsto la legge campana?

    Recependo il limite, faceva però decorrere il conteggio dei mandati dal mandato in corso al momento dell’entrata in vigore, azzerando di fatto quelli già svolti.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché quella clausola contrastava con il principio statale del limite dei due mandati, che la Regione non può neutralizzare con una propria legge.

    Le Regioni possono disciplinare l’ineleggibilità del Presidente?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato in attuazione dell’art. 122 della Costituzione, tra cui il limite dei mandati.

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  • Corte cost. n. 65/2025 – Debiti fuori bilancio della Regione Puglia

    Con la sentenza n. 65 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro una norma della Regione Puglia sul riconoscimento di debiti fuori bilancio, ritenendola compatibile con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che un ente pubblico si trova a dover pagare pur non essendo state previste nel bilancio (ad esempio a seguito di sentenze, lavori urgenti o servizi resi senza copertura formale). La legge prevede una procedura per riconoscerli e regolarizzarli. La Regione Puglia, con una legge del 2024, aveva approvato un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio e introdotto alcune modifiche a leggi regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato una disposizione, ritenendo che violasse i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente in cui lo Stato detta i principi fondamentali. Per i cittadini pugliesi la questione riguarda la corretta gestione dei conti regionali e il rispetto delle regole comuni di finanza pubblica, a garanzia dell’equilibrio dei bilanci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio e modifiche a leggi regionali. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul presupposto della violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza legislativa concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regionale non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato: rientra nelle competenze della Regione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e non si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. La norma pugliese è stata quindi salvata.

    Il principio

    La disciplina regionale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio è legittima se rispetta i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: nel caso, la norma pugliese non li ha violati e rientra nella competenza concorrente della Regione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i debiti fuori bilancio?

    Sono spese che l’ente deve sostenere pur non essendo state previste nel bilancio, ad esempio per sentenze o servizi resi senza copertura; la legge prevede una procedura per riconoscerli.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che violasse i principi di coordinamento della finanza pubblica, di competenza statale; la Corte ha però escluso tale violazione.

    Cosa significa competenza concorrente?

    È una materia in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio, nel rispetto di quei principi.

    Cosa cambia per la Regione Puglia?

    La norma regionale resta in vigore: la Corte ha confermato che la Regione poteva adottarla senza violare i principi statali di finanza pubblica.

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  • Corte cost. n. 66/2025 – Aiuto al suicidio e trattamenti di sostegno vitale

    Con la sentenza n. 66 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’aiuto al suicidio resta punibile quando la persona non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ribadendo i confini fissati dalla storica sentenza n. 242 del 2019.

    Di cosa si tratta

    Con la sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato-Antoniani), la Corte aveva escluso la punibilità di chi agevola il suicidio di una persona a precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, capacità di decidere liberamente e, soprattutto, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Il caso ora deciso riguarda una situazione diversa: una donna malata di tumore, che aveva rifiutato le terapie e si era recata in Svizzera per il suicidio assistito accompagnata da una persona, non era però tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale al momento del fatto. Il giudice di Milano ha chiesto alla Corte se quel requisito – la dipendenza da trattamenti vitali – fosse ancora costituzionalmente giustificato o se escludesse irragionevolmente dalla non punibilità chi pure soffre in modo intollerabile. La posta in gioco tocca uno dei temi più sensibili: il confine tra il rispetto della libera scelta sulla propria vita e la tutela penale della vita umana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio di persona non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pur affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili e capace di decidere liberamente. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, fissato dalla sentenza n. 242 del 2019, non è irragionevole né costituzionalmente illegittimo: rappresenta una condizione che delimita l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Al di fuori di quelle condizioni, la condotta resta penalmente rilevante, in coerenza con la tutela costituzionale della vita.

    Il principio

    L’aiuto al suicidio resta punibile quando la persona non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale: il requisito fissato dalla sentenza n. 242 del 2019 non è incostituzionale e segna il confine, riservato in via generale al legislatore, dell’area di non punibilità.

    Domande e risposte

    Quando l’aiuto al suicidio non è punibile?

    Secondo la sentenza n. 242 del 2019, a precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità di decidere liberamente e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

    Cosa ha deciso la sentenza n. 66 del 2025?

    Ha confermato la legittimità del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale: senza di esso, l’aiuto al suicidio resta punibile.

    Perché conta il sostegno vitale?

    È uno dei presupposti individuati dalla Corte per delimitare i casi eccezionali di non punibilità; la sua mancanza riporta la condotta nell’ambito della rilevanza penale.

    Spetta alla Corte ampliare i casi di non punibilità?

    La Corte ha ribadito che l’eventuale ampliamento delle condizioni è una scelta che compete in via generale al legislatore.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 67/2025 – Magistratura onoraria e giudici di pace penali

    Con la sentenza n. 67 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della magistratura onoraria sollevate da un tribunale penale di Catania, per ragioni di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    La magistratura onoraria comprende i giudici che svolgono funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace. La loro disciplina è stata riorganizzata con una riforma del 2017 (decreto legislativo 116/2017), che ha ridefinito ruoli, competenze e regime transitorio dei magistrati onorari già in servizio. Nel caso concreto, il Tribunale di Catania, in un processo penale, ha sollevato dubbi su una disposizione di quella riforma, ritenendo che potesse incidere sul corretto funzionamento della giurisdizione e sulla parità delle parti. La posta in gioco riguarda l’assetto della giustizia di prossimità: chi giudica determinati procedimenti, con quali garanzie di indipendenza e con quale organizzazione. Tuttavia, perché la Corte possa pronunciarsi nel merito, la questione deve essere posta in modo corretto sul piano processuale, requisito che in questo caso è mancato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma organica della magistratura onoraria). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione (eguaglianza e principi del giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito della disciplina della magistratura onoraria: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui erano state formulate dal giudice rimettente. La norma resta quindi in vigore senza che la Corte si sia espressa sulla sua conformità a Costituzione.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale è posta in modo processualmente non corretto, la Corte non può esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore, senza un giudizio sulla sua conformità a Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi sono i magistrati onorari?

    Sono coloro che esercitano funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace; la loro disciplina è stata riorganizzata con la riforma del 2017.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché ha ritenuto le questioni inammissibili per ragioni processuali legate al modo in cui erano state proposte dal giudice rimettente.

    Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

    La norma impugnata resta in vigore e la Corte non si pronuncia sulla sua legittimità; la questione potrebbe eventualmente essere riproposta in modo corretto.

    La riforma della magistratura onoraria è stata confermata?

    La Corte non l’ha né confermata né censurata nel merito: si è limitata a non esaminare le specifiche questioni per ragioni processuali.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 68/2025 – Procreazione assistita: stato di figlio e madre intenzionale

    Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha riconosciuto lo stato di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione medicalmente assistita.

    Di cosa si tratta

    Una coppia di donne non può accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita, ma può farlo legalmente all’estero, dove la pratica è consentita. Nasce poi il problema del riconoscimento del bambino: la madre biologica (quella che ha partorito) è automaticamente riconosciuta, ma la cosiddetta madre intenzionale – l’altra donna, che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso – rischiava di restare giuridicamente estranea al figlio. Nel caso concreto, la Procura di Lucca aveva impugnato un atto di nascita che riportava il riconoscimento da parte di entrambe le donne, chiedendone la cancellazione. Per il bambino la posta in gioco è enorme: avere o no due genitori riconosciuti, con tutto ciò che comporta in termini di cura, mantenimento, eredità e identità. La Corte ha dovuto bilanciare i limiti della legge italiana con l’interesse del minore a vedersi riconosciuto il legame con entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto e cresciuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e l’art. 250 del codice civile, nella parte in cui impediscono al nato da una coppia di donne, mediante PMA praticata lecitamente all’estero, di vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche dalla madre intenzionale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a CEDU, Carta UE e Convenzioni internazionali sui diritti dei minori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto pure della donna che ha del pari espresso il preventivo consenso alle tecniche e all’assunzione della responsabilità genitoriale. Viene così tutelato il legame con la madre intenzionale.

    Il principio

    Il nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione assistita ha diritto a vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso, nell’interesse preminente del minore.

    Domande e risposte

    Chi è la madre intenzionale?

    È la donna che, pur non avendo partorito, ha condiviso il progetto genitoriale con la madre biologica e ha prestato il consenso alla procreazione assistita, assumendo la responsabilità genitoriale.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il figlio nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero alla PMA può essere riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale, non solo di quella biologica.

    Vale solo se la PMA è stata fatta legalmente all’estero?

    La pronuncia riguarda i casi in cui le tecniche sono state praticate all’estero in osservanza delle norme ivi vigenti, e il nato è venuto al mondo in Italia.

    Perché conta l’interesse del minore?

    Perché il riconoscimento di entrambe le figure genitoriali tutela il bambino sul piano della cura, del mantenimento, dell’eredità e della propria identità, valori protetti anche dalle convenzioni internazionali.

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