Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata [1].
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o mezzo telefax [2].
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento [3].
[1] Comma aggiunto dall’art. 174, comma 8, D.L. 30 giugno 2003, n. 196.
[2] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006, e successivamente così modificato dall’art. 25, comma 1h, L. 12 novembre 2011, n. 183.
[3] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.