Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 176/2024 – Detenzione domiciliare e tutela del rapporto madre-figli

    Con la sentenza n. 176 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla detenzione domiciliare speciale prevista dall’ordinamento penitenziario per la madre di figli minori, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevede forme di detenzione domiciliare a tutela del rapporto tra il genitore detenuto e i figli in tenera età, così da evitare che la pena recida del tutto la relazione affettiva nei primi anni di vita del minore. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dubitato della legittimità della norma che disciplina una di queste misure (l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario), ritenendo che essa trattasse in modo irragionevole situazioni che meritavano una tutela maggiore e che non rispettasse pienamente la funzione rieducativa della pena. In sostanza, il giudice chiedeva alla Corte se i presupposti e i limiti fissati dal legislatore per accedere a questa misura fossero costituzionalmente adeguati. La posta in gioco riguarda il delicato equilibrio tra l’esigenza di eseguire la pena e la protezione dell’infanzia e dei legami familiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e il principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della detenzione domiciliare contestata non viola i parametri invocati: il bilanciamento operato dal legislatore tra esecuzione della pena e tutela dei rapporti familiari rientra nei margini di discrezionalità a esso riservati e non risulta né irragionevole né contrario alla finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La definizione dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare a tutela del rapporto genitoriale spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la scelta non è incostituzionale se non supera i limiti della ragionevolezza e resta coerente con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è “non fondata”?

    Significa che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta in vigore così com’è, perché ritenuta conforme alla Costituzione.

    La detenzione domiciliare a tutela dei figli viene quindi messa in discussione?

    No. La misura resta valida; la Corte ha solo escluso che la specifica disciplina contestata fosse incostituzionale nei termini prospettati dal Tribunale di sorveglianza.

    Perché la Corte richiama la discrezionalità del legislatore?

    Perché bilanciare la sicurezza, l’esecuzione della pena e la tutela dell’infanzia è una scelta di politica criminale che spetta in primo luogo al Parlamento; la Corte interviene solo se quella scelta è manifestamente irragionevole.

    Quale peso ha l’art. 27 della Costituzione in questa decisione?

    L’art. 27, terzo comma, impone che la pena tenda alla rieducazione: la Corte ha verificato che la disciplina della detenzione domiciliare non tradisce questa finalità e ha quindi ritenuto le censure infondate.

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  • Corte cost. n. 8/2025 – Processo penale minorile e percorsi di reinserimento

    Con la sentenza n. 8/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul “decreto Caivano” relative ai percorsi di reinserimento del minore imputato, lasciando però aperta la strada a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale a carico di minorenni esistono strumenti che mirano al recupero più che alla punizione. Il “decreto Caivano” (d.l. n. 123 del 2023) è intervenuto su questi meccanismi, inserendo nel processo minorile un nuovo comma all’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, in due procedimenti distinti, ha dubitato che la nuova disciplina fosse compatibile con la funzione rieducativa che la Costituzione assegna agli interventi sui minori. Il nodo era se la riforma comprimesse troppo gli spazi di valutazione del giudice nel costruire un percorso adatto al singolo ragazzo, sacrificando l’obiettivo del reinserimento. Per le famiglie e per i minori coinvolti, la posta in gioco è notevole: si tratta di stabilire quanto la legge possa irrigidire le risposte dello Stato di fronte a un reato commesso da un adolescente, in un sistema che la Costituzione vuole orientato alla protezione della gioventù.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 (introdotto dal decreto Caivano, convertito nella legge n. 159 del 2023), in riferimento – tra gli altri parametri – all’art. 31, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù. Le due ordinanze provenivano dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato le questioni inammissibili, nei sensi di cui in motivazione. In sostanza, il giudice rimettente aveva dato per scontata un’interpretazione della norma più rigida di quanto necessario: la disposizione poteva essere letta in modo conforme alla Costituzione, lasciando spazio alle esigenze rieducative. Non sussistendo quindi un vero contrasto, la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando una norma ammette più letture, il giudice deve preferire quella conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione: nel processo minorile ciò significa interpretare le regole alla luce della finalità protettiva e rieducativa imposta dall’art. 31 Cost.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato il “decreto Caivano”?

    No. Non ha dichiarato illegittima la norma: ha ritenuto le questioni inammissibili, perché potevano essere superate con un’interpretazione adeguata della disposizione.

    Cosa significa “inammissibile nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte non entra nel merito, ma indica al giudice come leggere la norma in modo compatibile con la Costituzione, così da risolvere il dubbio senza dichiararne l’illegittimità.

    Il giudice minorile conserva margini di valutazione?

    Sì. La decisione presuppone che la disciplina possa essere applicata tenendo conto delle esigenze di reinserimento del minore, coerentemente con la tutela costituzionale della gioventù.

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  • Corte cost. n. 179/2024 – Incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale

    Con la sentenza n. 179 del 2024 la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice che ha tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, pronunciando sentenza di non luogo a procedere, non può poi giudicare lo stesso imputato nel successivo dibattimento.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha introdotto, per i reati a citazione diretta, una nuova “udienza di comparizione predibattimentale” davanti a un giudice monocratico, con funzione di filtro: in quella sede il giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere se ritiene che il processo non debba proseguire. Il problema affrontato dalla Corte riguarda l’imparzialità: chi ha già valutato, in quell’udienza filtro, che il caso poteva andare a dibattimento, conserva la necessaria terzietà per poi celebrare quel dibattimento e decidere sulla colpevolezza? Il codice di procedura penale, all’art. 34, elenca i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, ma non menzionava espressamente questa nuova udienza. La questione tocca un principio cardine del processo penale: il giudice del dibattimento deve arrivare “vergine” rispetto al merito, senza essersi già formato un convincimento in una fase anteriore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale a partecipare al giudizio. La questione era riferita ai principi costituzionali sull’imparzialità e la terzietà del giudice e sul giusto processo, in particolare agli artt. 111 e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. In via consequenziale ha esteso la stessa incompatibilità al caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta dunque di una pronuncia di accoglimento (illegittimità) con effetto additivo.

    Il principio

    Il giudice che nell’udienza predibattimentale ha compiuto una valutazione di merito sulla vicenda non può poi giudicare lo stesso imputato nel dibattimento: l’imparzialità impone di separare chi ha già delibato il caso da chi deve decidere sulla responsabilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’udienza di comparizione predibattimentale?

    È un’udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta: prima del dibattimento, un giudice verifica se il processo deve proseguire e può chiuderlo con sentenza di non luogo a procedere.

    Perché chi ha tenuto quell’udienza non può fare il dibattimento?

    Perché in quella sede compie una valutazione anticipata sul merito. Avere già delibato la vicenda compromette la terzietà richiesta a chi deve poi giudicare sulla colpevolezza.

    Cosa cambia in concreto nei tribunali?

    Nei procedimenti a citazione diretta deve essere assegnato al dibattimento un giudice diverso da quello che ha tenuto l’udienza predibattimentale, almeno nelle ipotesi indicate dalla sentenza.

    Che cos’è una pronuncia “in via consequenziale”?

    È quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la stessa pronuncia ad altre disposizioni strettamente collegate (qui l’art. 554-quater), per coerenza, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

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  • Corte cost. n. 9/2025 – Sequestro di persona contro il coniuge e procedibilità d’ufficio

    Con la sentenza n. 9/2025 la Corte costituzionale ha salvato la scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d’ufficio (cioè senza bisogno di querela della vittima) per il sequestro di persona commesso contro il coniuge, anche quando la coppia non convive più.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) molti reati contro la persona sono diventati procedibili a querela: significa che il processo prosegue solo se la vittima presenta e mantiene la denuncia, e si chiude se la ritira. Per il sequestro di persona, però, la legge ha previsto questa procedibilità solo per l’ipotesi base, conservando la procedibilità d’ufficio quando il fatto è aggravato perché commesso contro il coniuge. Un giudice di Grosseto, che processava un uomo per aver bloccato con una pistola la moglie separata e il nuovo compagno di lei, ha contestato questa differenza: se entrambe le vittime avevano ritirato la querela, perché il processo per il sequestro contro la moglie doveva continuare comunque? Secondo il giudice questa scelta era irragionevole e contraddiceva la legge delega. In gioco c’era un principio molto concreto: in quali casi lo Stato deve procedere anche se la vittima preferisce fermare tutto, per evitare che pressioni e ricatti dentro le relazioni familiari svuotino la tutela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale (aggiunto dalla riforma Cartabia), nella parte in cui non estende la procedibilità a querela al sequestro commesso contro il coniuge, anche non più convivente. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto lo riteneva in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto alla legge n. 134 del 2021). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di respingere le censure.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Sull’art. 76 ha chiarito che la legge delega lasciava al Governo un’ampia discrezionalità: non imponeva di estendere la querela a tutte le ipotesi aggravate. Sull’art. 3 ha osservato che mantenere la procedibilità d’ufficio nelle relazioni familiari è ragionevole, perché la vittima è strutturalmente esposta al rischio di pressioni affinché ritiri l’accusa; in linea, peraltro, con la Convenzione di Istanbul. La tutela resta anche quando la convivenza è cessata, perché spesso la violenza continua proprio dopo la rottura.

    Il principio

    L’interesse a conservare l’unità della famiglia non può prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali dei singoli che ne fanno parte: è ragionevole che lo Stato proceda d’ufficio per la violenza maturata in contesti familiari, dove più alto è il rischio di indebite pressioni sulla vittima.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la vittima che vuole ritirare la denuncia?

    Per il sequestro di persona aggravato dal rapporto di coniugio non cambia nulla: il processo prosegue comunque, perché il reato è procedibile d’ufficio. La remissione della querela non lo estingue.

    La regola vale anche per coniugi separati o divorziati?

    Sì. La Corte ha precisato che la procedibilità d’ufficio resta anche quando la convivenza è cessata, perché il rischio di condotte violente spesso aumenta dopo la separazione.

    E per il convivente o il partner dell’unione civile?

    La norma parla letteralmente di “coniuge”. La Corte non ha esteso la regola ad altre relazioni: non poteva farlo perché in materia penale non sono ammesse pronunce che ampliano la punibilità (divieto di interventi in malam partem).

    Perché la Corte cita la Convenzione di Istanbul?

    Perché quella Convenzione impegna gli Stati a far sì che i procedimenti per violenza domestica possano proseguire anche se la vittima ritira l’accusa: un’indicazione coerente con la scelta del legislatore italiano.

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  • Corte cost. n. 180/2024 – Indennità dei consiglieri regionali e tetti di spesa statali

    Con la sentenza n. 180 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che rivalutava in modo retroattivo le indennità dei consiglieri regionali, perché in contrasto con i limiti di spesa fissati dallo Stato per il coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato, dal 2012, ha posto un tetto agli emolumenti dei consiglieri e degli assessori regionali: ogni Regione deve mantenere indennità e rimborsi entro l’importo della “Regione più virtuosa” individuata dalla Conferenza Stato-Regioni, pena il taglio dei trasferimenti erariali. La Regione Sardegna, con l’art. 35, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021, aveva invece introdotto una rivalutazione ISTAT annuale delle indennità dei propri consiglieri, facendola decorrere addirittura dal 2014, cioè con effetto retroattivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che un aumento retroattivo svuotava le misure statali di contenimento dei “costi della politica”. In gioco c’era un principio generale: fino a che punto una Regione, anche a statuto speciale come la Sardegna, può decidere da sola quanto spendere per i propri organi politici quando lo Stato ha fissato limiti uniformi a tutela degli equilibri di bilancio dell’intera Repubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, che inseriva i commi 5-bis e 5-ter nella legge regionale n. 2 del 2014. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, era riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 come norma interposta, e inoltre agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza, imparzialità e buon andamento) e agli artt. 5 e 120 Cost. (leale collaborazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La rivalutazione retroattiva delle indennità si poneva in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa pubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale. Poiché la norma era già stata applicata prima di essere abrogata nel 2023, non si poteva dichiarare cessata la materia del contendere. Le altre censure (artt. 3, 97, 5 e 120 Cost.) sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Le norme statali di contenimento della spesa pubblica, come i tetti agli emolumenti degli organi politici regionali, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e si applicano a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale. Una Regione non può eluderli con aumenti retroattivi delle indennità.

    Domande e risposte

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i tetti di spesa statali?

    Sì. La Corte ribadisce che i vincoli di finanza pubblica si applicano “di regola” anche alle autonomie speciali, perché la loro finanza è parte della finanza pubblica allargata e concorre agli equilibri complessivi della Repubblica.

    Perché ha pesato il fatto che la norma fosse retroattiva?

    Perché far decorrere la rivalutazione dal 2014 impediva allo Stato di operare a posteriori i tagli ai trasferimenti previsti come sanzione: in pratica la Regione eludeva il meccanismo di contenimento spostando indietro nel tempo l’aumento.

    Il fatto che la legge fosse stata abrogata nel 2023 ha salvato la Regione?

    No. L’abrogazione fa cessare la materia del contendere solo se la norma non ha avuto applicazione nel frattempo. Qui la rivalutazione era stata applicata, quindi la Corte ha comunque deciso nel merito.

    Lo Stato fissa direttamente l’importo delle indennità?

    No. Lo Stato non determina la singola indennità, ma pone un tetto massimo: l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato-Regioni. Entro quel limite ogni Regione conserva margini di scelta.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro violato: il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente, in cui valgono i principi fondamentali statali.
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, richiamata nel bilanciamento tra spesa regionale ed equilibrio di bilancio.
    • Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione invocato dallo Stato (censura poi assorbita).
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  • Corte cost. n. 8/2026 – Ammissibilità degli interventi nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 8/2026 la Corte costituzionale ha ammesso gli interventi del Comune di Napoli in alcuni giudizi di legittimità costituzionale, autorizzandolo ad accedere agli atti processuali.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, oltre alle parti principali, possono talvolta intervenire altri soggetti che hanno un interesse qualificato nella vicenda. La Corte, prima di entrare nel merito, valuta se questi interventi siano ammissibili. In questo caso il Comune di Napoli aveva chiesto di intervenire in alcuni giudizi riuniti, e la Corte si è pronunciata su tale richiesta con un’ordinanza di carattere interlocutorio: una decisione che non chiude il giudizio, ma ne regola lo svolgimento. Si tratta di un passaggio processuale che precede la decisione sul merito delle questioni di legittimità costituzionale. Per i soggetti coinvolti significa che il Comune di Napoli potrà partecipare al processo e prendere visione degli atti, in vista della successiva decisione della Corte sulle questioni sollevate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di una pronuncia di carattere processuale e interlocutorio, relativa all’ammissibilità degli interventi spiegati dal Comune di Napoli in alcuni giudizi riuniti davanti alla Corte costituzionale. La decisione sul merito delle questioni di legittimità è rimessa a un momento successivo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato ammissibili gli interventi spiegati dal Comune di Napoli e ha autorizzato l’interveniente a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali dei giudizi. Si tratta di una decisione interlocutoria, che disciplina la partecipazione al processo senza pronunciarsi sul merito delle questioni costituzionali.

    Il principio

    La Corte costituzionale può ammettere, con ordinanza interlocutoria, l’intervento nel giudizio di un soggetto portatore di un interesse qualificato, consentendogli l’accesso agli atti processuali, prima di decidere nel merito le questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sulle questioni di legittimità?

    No. Questa è una pronuncia interlocutoria: riguarda solo l’ammissibilità dell’intervento del Comune di Napoli e l’accesso agli atti. La decisione sul merito è rinviata a un momento successivo.

    Cosa significa intervenire in un giudizio costituzionale?

    Significa partecipare al processo come soggetto diverso dalle parti principali, quando si è portatori di un interesse qualificato che la Corte ritiene meritevole di tutela in quella sede.

    Perché è importante l’accesso agli atti?

    Perché consente all’interveniente ammesso di conoscere il contenuto del giudizio e di partecipare in modo effettivo, in vista della decisione finale della Corte sulle questioni sollevate.

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  • Corte cost. n. 9/2026 – Bilancio della Regione Puglia e finanza pubblica

    Con la sentenza n. 9/2026 la Corte costituzionale ha esaminato altre norme dei bilanci della Regione Puglia, dichiarando una questione inammissibile e le altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di bilancio regionali contengono molte disposizioni che il Governo può impugnare se ritiene che eccedano le competenze della Regione o violino i principi statali di finanza pubblica. In questo caso erano in gioco norme della Regione Puglia contenute in due leggi: la legge di variazione di bilancio 2024 (legge regionale n. 39 del 2024) e la legge di stabilità 2025 (legge regionale n. 42 del 2024). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato alcune disposizioni, lamentando in particolare il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il buon andamento dell’amministrazione, oltre a profili che toccano l’ordinamento civile (materia di competenza esclusiva dello Stato). La Regione Puglia ha difeso le proprie scelte. In gioco c’era il consueto confine tra l’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione e i limiti che la Costituzione pone a tutela dell’equilibrio complessivo dei conti pubblici e delle competenze riservate allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2024 e l’art. 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, della Costituzione. La decisione su altre questioni dei medesimi ricorsi è stata riservata a separate pronunce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e non fondate le questioni sull’art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 e sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferite agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni regionali esaminate sono quindi rimaste nei limiti consentiti, in particolare quanto al buon andamento e al coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le disposizioni regionali in materia di bilancio sono legittime quando rispettano i principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione (artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.); le censure formulate in modo inidoneo all’esame nel merito sono dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Le norme pugliesi impugnate sono state annullate?

    No. In questa sentenza le questioni esaminate sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 4/2026 sulla stessa Regione?

    Riguardano ricorsi e disposizioni diverse della legislazione pugliese di bilancio. La Corte ha deciso le varie questioni con pronunce separate; nella n. 4 alcune norme sono state annullate, mentre nella n. 9 quelle esaminate sono state confermate.

    Cosa significa “riservata a separate pronunce”?

    Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni sollevate con i ricorsi e si pronuncerà sulle restanti con decisioni successive.

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  • Corte cost. n. 2/2026 – Reato prescritto in appello e statuizioni civili

    Con la sentenza n. 2/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 578 del codice di procedura penale, che impone al giudice dell’impugnazione, in caso di reato prescritto, di decidere comunque sui risarcimenti civili.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona è condannata in primo grado anche al risarcimento della parte civile, ma in appello il reato si prescrive, si pone un problema: il giudice deve comunque pronunciarsi sui danni? L’art. 578 del codice di procedura penale risponde di sì: pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, il giudice dell’impugnazione decide sulle statuizioni civili, cioè sul diritto al risarcimento del danneggiato. La Corte d’appello di Lecce ha sollevato dubbi, temendo che, accertando in quella sede l’esistenza del fatto di reato ai fini civili, si violasse la presunzione di innocenza dell’imputato, ormai non più punibile penalmente. In gioco c’era il rapporto tra l’esigenza di tutelare la vittima, che ha diritto al risarcimento, e la garanzia della presunzione di innocenza dell’imputato, soprattutto alla luce delle regole europee in materia. La Corte ha chiarito che i due piani restano distinti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 578, comma 1, del codice di procedura penale. A sollevare le questioni è stata la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale (giudice rimettente), in riferimento all’art. 27, secondo comma, e agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, alla direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 27, secondo comma, Cost. e non fondate le altre. Il giudice dell’impugnazione, decidendo sugli interessi civili dopo aver dichiarato la prescrizione, non deve più statuire sulla responsabilità penale né rivalutare il fatto di reato: deve solo accertare il diritto al risarcimento del danno secondo le regole della responsabilità civile. Resta inoltre fermo che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice può comunque assolvere nel merito, anche nel dubbio, caducando le statuizioni civili. Per questo non vi è lesione della presunzione di innocenza garantita dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

    Il principio

    Quando in appello il reato si prescrive, il giudice che decide sulle statuizioni civili accerta soltanto il diritto al risarcimento secondo le regole della responsabilità civile, senza pronunciarsi sulla responsabilità penale: i due piani restano distinti e non vi è violazione della presunzione di innocenza.

    Domande e risposte

    Se il reato si prescrive, la vittima perde il risarcimento?

    No. L’art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice dell’impugnazione di decidere comunque sulle statuizioni civili: il diritto al risarcimento del danneggiato viene accertato anche dopo la prescrizione.

    Decidere sui danni significa dichiarare colpevole l’imputato?

    No. La Corte ha chiarito che il giudice non statuisce sulla responsabilità penale: accerta solo l’esistenza e l’entità del danno risarcibile secondo le regole civili. La presunzione di innocenza non è lesa.

    Il giudice può comunque assolvere nel merito?

    Sì. Se ne ricorrono i presupposti, il giudice dell’impugnazione può assolvere nel merito, anche nel dubbio, e in tal caso vengono meno anche le statuizioni civili.

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  • Corte cost. n. 3/2026 – Rapina e divieto di prevalenza delle attenuanti

    Con la sentenza n. 3/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle attenuanti nel reato di rapina.

    Di cosa si tratta

    Nel determinare la pena, il giudice bilancia le circostanze aggravanti e attenuanti. Per alcuni reati ritenuti gravi, però, la legge “blinda” il giudizio: l’art. 628, quinto comma, del codice penale vieta che, nella rapina aggravata, le attenuanti siano ritenute prevalenti sulle aggravanti, impedendo così riduzioni di pena rilevanti. Il Tribunale di Vercelli ha sollevato dubbi su questo divieto, ritenendolo in contrasto con l’uguaglianza e con la finalità rieducativa della pena, perché impedirebbe di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto. La Corte si era già occupata più volte di questo meccanismo, dichiarando illegittime alcune sue applicazioni specifiche. In gioco c’era la proporzionalità della pena per la rapina: la tensione tra l’esigenza di un trattamento severo per un reato che offende persone e beni, e la necessità che la pena resti adeguata al caso concreto e alla personalità dell’autore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle circostanze attenuanti nel reato di rapina aggravata. A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina della rapina, pur severa, è bilanciata da una serie di temperamenti già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale: tra questi, le sentenze che hanno consentito la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente in concorso con specifiche aggravanti, la cedevolezza delle aggravanti di fronte all’attenuante della minore età, e l’introduzione di una diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024). Questi correttivi assicurano l’equilibrio complessivo della disciplina sanzionatoria, sicché il divieto censurato non risulta incostituzionale.

    Il principio

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti nella rapina aggravata non viola la Costituzione: pur trattandosi di una disciplina severa, essa è temperata da una serie di correttivi già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale, che ne assicurano l’equilibrio complessivo e la proporzionalità della pena.

    Domande e risposte

    Nella rapina le attenuanti contano ancora?

    Sì, ma con i limiti previsti dalla legge. Il divieto di farle prevalere sulle aggravanti, nei casi in esame, è stato confermato legittimo; restano però i temperamenti introdotti da precedenti sentenze della Corte.

    Cosa sono i “temperamenti” richiamati dalla Corte?

    Sono interventi precedenti che hanno mitigato la “blindatura”: ad esempio la possibilità di far prevalere il vizio parziale di mente con certe aggravanti, la cedevolezza davanti all’attenuante della minore età e la diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024).

    Perché il divieto è considerato legittimo?

    Perché, grazie a quei correttivi, la disciplina della rapina mantiene un equilibrio complessivo: la pena resta severa ma adeguabile al caso concreto, senza violare uguaglianza e finalità rieducativa.

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  • Corte cost. n. 4/2026 – Bilancio della Regione Puglia 2025: alcune norme illegittime

    Con la sentenza n. 4/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime e in parte legittime diverse disposizioni della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni approvano la propria legge di stabilità, che contiene numerose disposizioni di spesa e di organizzazione. Il Governo può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene invadano le competenze statali o violino la Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia (legge regionale n. 42 del 2024), in materie diverse, comprese alcune che toccano la disciplina delle professioni, ambito in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. La Regione Puglia si è difesa rivendicando la legittimità delle proprie scelte. In gioco c’era il consueto equilibrio tra l’autonomia legislativa regionale e i limiti posti dalla Costituzione e dai principi statali, in particolare nelle materie di competenza concorrente, dove la Regione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (legge di stabilità regionale 2025). A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione ai principi fondamentali in materia di professioni di cui al d.lgs. n. 30 del 2006). Si è costituita la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte il ricorso. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 5, e dell’art. 160, comma 2, della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 117 e (nei sensi di cui in motivazione) agli artt. 132 e 217, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separate pronunce. Per le norme salvate, la Regione è rimasta nei limiti dei principi fondamentali statali; per quelle annullate, li ha superati.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, la legge regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato (art. 117, terzo comma, Cost.): le disposizioni che li violano sono illegittime, mentre restano valide quelle che vi si mantengono coerenti, anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Domande e risposte

    Tutta la legge di stabilità pugliese è stata annullata?

    No. Solo due disposizioni (art. 98, comma 5, e art. 160, comma 2) sono state dichiarate illegittime; altre sono state ritenute legittime e su ulteriori questioni la Corte deciderà con separate pronunce.

    Cosa significa che alcune questioni sono “riservate a separate pronunce”?

    Significa che la Corte ha deciso ora solo una parte delle censure e si pronuncerà sulle altre con sentenze o ordinanze successive.

    Perché conta la disciplina delle professioni?

    Perché è una materia di competenza concorrente: la Regione può legiferare, ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato (qui richiamati dal d.lgs. n. 30 del 2006).

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  • Corte cost. n. 1/2026 – Edilizia residenziale pubblica e requisiti di accesso degli stranieri

    Con la sentenza n. 1/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un requisito previsto dalla legge della Regione Toscana per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica: l’allegato colpito violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) è uno strumento per garantire un’abitazione a chi si trova in stato di bisogno. Le Regioni stabiliscono i requisiti per accedere alle graduatorie. La legge della Regione Toscana del 2019, tramite un allegato richiamato dall’art. 10, prevedeva una specifica condizione (lettera c-1) collegata a un requisito di stabilità o radicamento sul territorio. Il Tribunale di Firenze, in una causa promossa da associazioni che tutelano i migranti (ASGI e L’Altro diritto) contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, ha sollevato la questione, ritenendo che quel requisito penalizzasse irragionevolmente alcuni richiedenti, in particolare stranieri, in contrasto con il principio di uguaglianza. In gioco c’era l’accesso a un servizio sociale essenziale come la casa: la Corte ha valorizzato il fatto che lo stato di bisogno e la permanenza prolungata in graduatoria sono già di per sé indici rilevanti, senza necessità del requisito censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui richiamava l’Allegato B, lettera c-1). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione quarta civile (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una causa promossa dall’ASGI APS e da L’Altro diritto ODV contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, costituitasi in giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge regionale toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10. Restano assorbite le ulteriori censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha osservato che il prolungarsi dell’attesa in graduatoria è già un indice di persistente stato di bisogno e può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità; lo stesso legislatore regionale prevede un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza. Il requisito colpito risultava perciò non giustificato.

    Il principio

    Nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, lo stato di bisogno e l’anzianità di permanenza nella graduatoria sono già indici idonei a documentare il radicamento e la stabilità del richiedente: un ulteriore requisito che penalizzi irragionevolmente alcuni aspiranti, in particolare stranieri, contrasta con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi chiede una casa popolare in Toscana?

    Viene meno il requisito previsto dall’Allegato B, lettera c-1), dichiarato illegittimo: non potrà più essere usato per escludere o penalizzare i richiedenti nelle graduatorie.

    Perché il requisito è stato considerato incostituzionale?

    Perché, secondo la Corte, lo stato di bisogno e la prolungata permanenza in graduatoria già documentano il radicamento del richiedente; l’ulteriore requisito introduceva una disparità non giustificata, in contrasto con l’art. 3 Cost.

    La decisione riguarda solo gli stranieri?

    La questione era nata dalla tutela dei migranti, ma il vizio accertato è la violazione del principio di uguaglianza: la norma colpita cessa di applicarsi a tutti i richiedenti interessati.

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  • Corte cost. n. 5/2026 – Incendio boschivo colposo e tenuità del fatto

    Con la sentenza n. 5/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica della “particolare tenuità del fatto” per il delitto di incendio boschivo colposo: anche per questo reato il giudice può applicare la causa di non punibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato, in concreto, è di offensività minima, il giudice può non punirlo. La legge esclude però questa possibilità per una lista di reati ritenuti gravi, tra cui figurava l’incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). Il GUP del Tribunale di Potenza ha sollevato la questione: l’incendio boschivo colposo può comprendere fatti gravissimi (la distruzione di intere foreste) ma anche episodi minimi, come il rogo di poche sterpaglie con danni lievi. Escludere a priori la tenuità del fatto per tutti questi casi, anche i più lievi, appariva irragionevole, tanto più che la stessa esimente restava ammessa per reati più gravi. In gioco c’era la proporzionalità della risposta penale: la possibilità per il giudice di valutare la reale gravità del singolo episodio, senza essere vincolato a un’esclusione automatica che non distingue tra il disastro ambientale e il piccolo incendio di sottobosco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto quando si procede per incendio boschivo colposo, per violazione dell’art. 3 Cost. (manifesta irragionevolezza). Ha invece dichiarato inammissibile l’ulteriore censura riferita al principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). I fatti di incendio boschivo colposo hanno gravità molto eterogenea: era irragionevole escludere la non punibilità per tenuità proprio per questi episodi, ammettendola invece per reati più gravi.

    Il principio

    Escludere in modo automatico la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo è manifestamente irragionevole: poiché il reato può comprendere episodi di gravità molto diversa, il giudice deve poter valutare la concreta offensività del singolo caso.

    Domande e risposte

    Adesso l’incendio boschivo colposo non è più punito?

    No, il reato resta. La sentenza consente solo al giudice di applicare, nei casi concreti di offensività minima, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prima esclusa a priori.

    Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

    È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, il giudice può non punire l’autore, pur essendo il fatto un reato.

    Perché era irragionevole l’esclusione?

    Perché l’incendio boschivo colposo può andare dalla distruzione di intere foreste al rogo di poche sterpaglie con danni lievi: escludere la tenuità per tutti i casi, anche i più lievi, mentre la si ammette per reati più gravi, era contraddittorio.

    Il giudice è obbligato ad applicare la non punibilità?

    No. La sentenza rende possibile la valutazione: spetta al giudice verificare, caso per caso, se ricorrano i presupposti della particolare tenuità del fatto.

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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    Norme collegate

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