Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2023 – Diritti di rogito dei segretari comunali e qualifica dirigenziale

    Con la sentenza n. 200 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma del d.l. n. 90 del 2014 che riserva una quota dei diritti di rogito ai soli segretari comunali privi di qualifica dirigenziale, ritenendola conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    I segretari comunali, quando rogano atti per conto dell’ente locale (cioè ne curano la stipula come pubblici ufficiali), maturano i cosiddetti “diritti di rogito”. Il decreto-legge n. 90 del 2014, in sede di conversione, ha limitato l’attribuzione di una quota di questi diritti ai soli segretari che non abbiano qualifica dirigenziale, o che operino in enti privi di personale dirigenziale, escludendo gli altri. Una segretaria comunale a cui il Comune aveva negato quei compensi ha agito davanti al giudice del lavoro, e i Tribunali di Lucca e di Siena hanno sospettato che la norma fosse incostituzionale: ne derivava, a loro avviso, una disparità irragionevole tra segretari, un compenso non proporzionato al lavoro di rogito comunque svolto, un uso discutibile della decretazione d’urgenza e una lesione del buon andamento dell’amministrazione. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se questa selezione fosse compatibile con i parametri costituzionali invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Lucca e di Siena, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di riservare la quota dei diritti di rogito ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale (o operanti in enti privi di dirigenti) ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento: la norma resta in vigore.

    Il principio

    Riservare la quota dei diritti di rogito ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole: i dirigenti ricevono già una retribuzione che remunera anche tali attività, sicché la diversa disciplina non lede uguaglianza, retribuzione proporzionata, buon andamento o affidamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non violi la Costituzione: la disposizione resta valida e applicabile.

    Perché erano richiamati gli artt. 36 e 97 Cost.?

    L’art. 36 garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; l’art. 97 il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. I rimettenti ritenevano che escludere i segretari dirigenti dai diritti di rogito li ledesse, ma la Corte ha escluso la violazione.

    Che cosa c’entra l’art. 77 Cost.?

    L’art. 77 disciplina i presupposti del decreto-legge (casi straordinari di necessità e urgenza). Era contestato anche sotto questo profilo, ma la censura è stata respinta.

    La sentenza cambia qualcosa per il futuro?

    No: confermando la legittimità della norma, lascia immutata la disciplina sui criteri retributivi oggetto del giudizio.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 201/2023 – Recidiva e attenuante per la collaborazione negli stupefacenti

    Con la sentenza n. 201 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante per la collaborazione nei reati di stupefacenti sulla recidiva reiterata.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice effettua un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e calibrare la pena. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vietava però, per chi è recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, cod. pen.), di far prevalere alcune attenuanti. Tra queste rientrava l’attenuante prevista dall’art. 74, comma 7, del testo unico sugli stupefacenti, riconosciuta a chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si dissocia e collabora concretamente con l’autorità per sottrarre risorse all’associazione. Il GUP del Tribunale di Napoli, giudicando alcuni imputati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha osservato che il divieto produceva un effetto irragionevole: a un collaboratore recidivo poteva essere inflitta una pena uguale o superiore a quella di chi non aveva collaborato affatto, svuotando di senso l’incentivo premiale che la legge riconosce alla collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice può quindi ora far prevalere l’attenuante per la collaborazione anche a favore del recidivo reiterato.

    Il principio

    Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante per la collaborazione svuotava la funzione premiale della norma e poteva condurre a pene irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa: spetta al giudice valutare in concreto il peso della collaborazione nel bilanciamento con la recidiva.

    Domande e risposte

    Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice, in presenza di attenuanti e aggravanti, stabilisce quali prevalgano o se si equivalgano, così determinando l’incidenza sulla pena.

    Che cosa premia l’attenuante dell’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti?

    Premia chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si adopera per evitare conseguenze ulteriori del reato o per assicurare le prove e sottrarre risorse all’associazione: una collaborazione concreta con la giustizia.

    Perché il divieto era irragionevole?

    Perché impedendo all’attenuante di prevalere sulla recidiva poteva portare a punire allo stesso modo, o più severamente, chi aveva collaborato rispetto a chi non lo aveva fatto, annullando l’incentivo alla collaborazione.

    La recidiva sparisce dal calcolo della pena?

    No. La Corte non elimina la recidiva: restituisce al giudice la possibilità di farvi prevalere l’attenuante per la collaborazione, valutando caso per caso, senza un automatico divieto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal trattamento sanzionatorio irragionevole tra collaboranti e non collaboranti.
    • Art. 27 della Costituzione – al terzo comma sancisce la finalità rieducativa della pena, compromessa da un divieto rigido di prevalenza dell’attenuante.
    • Artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale; art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), su Normattiva.
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  • Corte cost. n. 202/2023 – Reclamo contro il rigetto della consulenza tecnica preventiva

    Con la sentenza n. 202 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli del codice di procedura civile nella parte in cui non consentivano di reclamare il rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

    Di cosa si tratta

    La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile è uno strumento che permette, prima della causa, di far accertare da un consulente tecnico i fatti e le possibili responsabilità, con l’obiettivo di favorire una conciliazione ed evitare il processo. Nel caso esaminato, un giudice aveva rigettato il ricorso con cui una parte chiedeva la nomina del consulente. Il problema: per i provvedimenti cautelari l’art. 669-terdecies cod. proc. civ. prevede il reclamo, cioè un riesame davanti a un altro giudice; ma per il rigetto della consulenza preventiva conciliativa la legge non prevedeva alcun rimedio. Chi si vedeva respingere la richiesta non poteva quindi farla riesaminare, a differenza di quanto accade per gli altri provvedimenti dello stesso tipo. Il Tribunale di Roma ha ritenuto questa disparità irragionevole e lesiva del diritto di difesa, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696-bis cod. proc. civ.). Viene così colmata la lacuna che lasciava senza rimedio chi si vedeva respingere la richiesta.

    Il principio

    Anche il rigetto della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi deve poter essere reclamato come gli altri provvedimenti cautelari: negare il riesame creava una disparità di trattamento ingiustificata e comprimeva il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis?

    È un accertamento tecnico richiesto prima della causa per verificare fatti e responsabilità e tentare una conciliazione; se le parti si accordano, si evita il processo.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Chi si vede rigettare la richiesta di nomina del consulente può ora proporre reclamo, ottenendo il riesame del provvedimento da parte di un altro giudice, come già avviene per i provvedimenti cautelari.

    Perché prima non era possibile reclamare?

    Le norme sul reclamo cautelare non erano ritenute applicabili a questo rigetto, lasciando la parte senza strumenti di impugnazione: una lacuna che la Corte ha giudicato incostituzionale.

    Questo vale anche per l’accoglimento della richiesta?

    La sentenza riguarda specificamente il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente: è quel diniego che ora diventa reclamabile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità di trattamento rispetto agli altri provvedimenti reclamabili.
    • Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio, compresso dalla mancanza di un rimedio contro il rigetto.
    • Art. 111 della Costituzione – giusto processo, parametro della censura sulla mancata previsione del reclamo.
    • Artt. 669-terdecies, 669-quaterdecies, 695 e 696-bis del codice di procedura civile (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 203/2023 – Elezioni regionali e dimissioni del Presidente in Puglia

    Con la sentenza n. 203 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che ritardava le elezioni regionali in caso di dimissioni del Presidente, perché in contrasto con la regola costituzionale del simul stabunt, simul cadent.

    Di cosa si tratta

    Nelle Regioni a elezione diretta del Presidente vige il principio per cui, se il Presidente eletto dal popolo cade (per dimissioni, sfiducia, impedimento permanente), cade con lui anche il Consiglio regionale e si torna a votare. La Regione Puglia, con la legge di stabilità regionale 2023, aveva modificato la propria legge elettorale stabilendo che, in caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni andassero indette entro sei mesi, con un termine che decorreva dalla “presa d’atto” del Consiglio e, in caso di dimissioni del Presidente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte: introducendo passaggi e termini dilatori, la legge regionale finiva per allungare i tempi tra la caduta del Presidente e il nuovo voto, in tensione con la regola costituzionale che vuole un legame immediato e automatico tra sorte del Presidente e sorte del Consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022 in riferimento agli artt. 123 della Costituzione (in relazione allo statuto regionale) e 126, terzo comma, Cost. La censura riguarda i periodi che introducevano la “presa d’atto” e i relativi termini, ritenuti lesivi del principio simul stabunt, simul cadent desumibile dall’art. 126 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduceva il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005. Quelle disposizioni, prevedendo una “presa d’atto” del Consiglio e termini per essa, contrastano con l’automatismo costituzionale che impone, alla caduta del Presidente eletto direttamente, lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni.

    Il principio

    Nelle Regioni con elezione diretta del Presidente, la cessazione di quest’ultimo comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e il ritorno alle urne: la legge regionale non può inserire passaggi o termini che ritardino o condizionino questo effetto, fissato dall’art. 126 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio “simul stabunt, simul cadent”?

    È la regola, prevista dall’art. 126 Cost. per le Regioni a elezione diretta del Presidente, secondo cui Presidente e Consiglio “stanno insieme e cadono insieme”: la caduta dell’uno determina lo scioglimento dell’altro e nuove elezioni.

    Perché la Regione non poteva fissare quei termini?

    Perché introducevano una fase intermedia (la “presa d’atto” con i suoi termini) che spezzava l’automatismo costituzionale, allungando il periodo tra le dimissioni del Presidente e il nuovo voto.

    Le Regioni possono comunque disciplinare le proprie elezioni?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione e dalla legge statale; non possono derogare al meccanismo dell’art. 126 Cost. nelle Regioni a elezione diretta del Presidente.

    Cosa succede ora in Puglia in caso di scioglimento anticipato?

    Caduti i periodi dichiarati illegittimi, resta la disciplina conforme alla Costituzione: lo scioglimento e l’indizione di nuove elezioni seguono l’automatismo dell’art. 126 Cost., senza i passaggi dilatori annullati.

    Norme collegate

    • Art. 126 della Costituzione – disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente, fonte del principio simul stabunt simul cadent.
    • Art. 123 della Costituzione – riserva allo statuto regionale la forma di governo, parametro insieme all’art. 126 Cost.
    • Legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32 (legge di stabilità regionale 2023), art. 96, comma 1 – norma dichiarata illegittima (testo su Normattiva e bollettino regionale).
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  • Corte cost. n. 204/2023 – Immunità parlamentare e conflitto sulle opinioni del deputato

    Con l’ordinanza n. 204 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare: si apre così il giudizio di merito sui limiti dell’immunità.

    Di cosa si tratta

    Un deputato era stato citato a giudizio per diffamazione aggravata per un video pubblicato sui social. La Camera dei deputati, su richiesta del Tribunale di Milano, aveva deliberato che quelle parole erano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice penale ha contestato questa decisione: secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia) sono coperte da immunità solo se riproducono opinioni già espresse in un atto parlamentare anteriore, mentre nel caso l’atto richiamato (un’interrogazione) era successivo al video. Ritenendo lesa la propria potestà di giudicare, il Tribunale ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi tra giudice e Camera abbia ragione. In questa prima fase la Corte non decide il merito, ma solo se il conflitto sia ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione di legittimità di una legge. Il Tribunale di Milano lamenta che la deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023 abbia leso le proprie prerogative giurisdizionali, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. in assenza dei presupposti. In gioco è il confine tra il potere giudiziario di accertare la rilevanza penale di una condotta e il potere della Camera di qualificare come funzionali le opinioni di un proprio membro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo la legittimazione attiva del Tribunale di Milano (organo giurisdizionale indipendente) e quella passiva della Camera dei deputati (competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost.). Esiste quindi la materia di un conflitto. La pronuncia dispone la notifica del ricorso alla Camera e il prosieguo del giudizio: la decisione sul merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Quando un’autorità giudiziaria ritiene che una delibera di insindacabilità parlamentare abbia indebitamente sottratto al suo giudizio una condotta, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo rende il conflitto ammissibile, fermo restando ogni accertamento di merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che le opinioni del parlamentare sono “insindacabili”?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Se l’opinione è funzionale, il giudice non può procedere; il punto controverso è proprio stabilire quando un’opinione sia “funzionale”.

    Perché conta che l’atto parlamentare sia anteriore o successivo?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dalle sedi istituzionali sono coperte solo se riproducono opinioni già manifestate in un atto tipico precedente. Un atto successivo non può “coprire” a posteriori una dichiarazione anteriore.

    Con questa ordinanza il deputato è stato assolto o condannato?

    Nessuno dei due. L’ordinanza decide solo che il conflitto è ammissibile e va istruito. Né la responsabilità penale né la fondatezza della delibera della Camera sono ancora state decise.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Gli organi che, nell’ambito del proprio potere, sono competenti a dichiararne in via definitiva la volontà: qui un tribunale, in quanto organo giurisdizionale indipendente, e la Camera dei deputati.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione – fonda l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni, al centro del conflitto.
    • Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero, invocata dal giudice come limite del diritto di critica al di fuori della funzione parlamentare.
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  • Corte cost. n. 86/2024 – Rapina e attenuante per il fatto di lieve entità

    Con la sentenza n. 86/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 628 del codice penale nella parte in cui non prevedeva una diminuzione di pena per la rapina di lieve entità, estendendo l’attenuante anche alla forma base del reato.

    Di cosa si tratta

    La rapina è punita con pene severe, ancor più nelle ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell’art. 628 del codice penale. La norma non contemplava però alcuna attenuante per i casi concretamente di lieve entità, costringendo il giudice ad applicare la stessa pena minima a fatti dal disvalore molto diverso tra loro. Il Tribunale di Cuneo ha dubitato della legittimità di questa rigidità sanzionatoria, in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena. Il tema riguarda da vicino il modo in cui la giustizia penale dosa le condanne: anche per un reato grave come la rapina, la sanzione dovrebbe poter riflettere la reale gravità del singolo episodio, evitando pene sproporzionate per i fatti meno offensivi. La decisione si inserisce in un filone della Corte volto a recuperare la graduabilità delle pene rispetto al fatto concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione collegiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la stessa attenuante anche all’art. 628, primo comma, cod. pen. (rapina nella forma base).

    Il principio

    Anche per un reato grave come la rapina la pena deve poter essere graduata in relazione alla reale offensività del fatto: l’assenza di un’attenuante per i casi di lieve entità contrasta con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    La rapina è diventata un reato meno grave?

    No. Resta un reato grave. La Corte ha solo introdotto la possibilità per il giudice di diminuire la pena, fino a un terzo, quando il fatto risulti concretamente di lieve entità.

    L’attenuante vale solo per la rapina aggravata?

    No. La Corte l’ha introdotta per il secondo comma (ipotesi aggravate) e, in via consequenziale, l’ha estesa anche al primo comma, cioè alla rapina nella forma base.

    Quando un fatto è di “lieve entità”?

    Quando, per natura, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, l’episodio si rivela meno offensivo. È il giudice a valutarlo nel caso concreto.

    Che cos’è la dichiarazione di illegittimità “in via consequenziale”?

    È il potere della Corte di estendere l’annullamento ad altre disposizioni strettamente collegate a quella impugnata, qui il primo comma dell’art. 628, per coerenza del sistema sanzionatorio.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 87/2024 – Sanità e rientro dal disavanzo: la proroga del Piemonte bocciata

    Con la sentenza n. 87/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Piemonte che prorogava al 2032 la restituzione delle somme sottratte alla gestione sanitaria, ritenendola in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il Piemonte era stato sottoposto in passato a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, con l’impegno, concordato con lo Stato, di restituire entro un decennio le somme di tesoreria indebitamente impiegate per finalità diverse da quelle sanitarie. Con la legge di bilancio regionale del 2023 la Regione ha però prorogato unilateralmente quel termine fino al 2032, rimodulando gli importi annuali. Il Governo ha impugnato la norma, sostenendo che la Regione fosse venuta meno, da sola, a un impegno definito in modo concertato con i Ministeri competenti. La materia tocca direttamente i conti della sanità regionale e la garanzia che le risorse destinate al servizio sanitario vengano effettivamente ripristinate. Sul piano istituzionale, la questione riguarda i limiti dell’autonomia finanziaria delle Regioni di fronte ai vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale, accogliendo la censura riferita all’art. 117, terzo comma, Cost. La proroga unilaterale al 2032 violava il principio di definizione concordata degli obiettivi e delle misure di equilibrio del sistema sanitario, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Una Regione non può modificare unilateralmente gli impegni di restituzione delle somme indebitamente sottratte alla sanità, definiti in modo concordato con lo Stato nell’ambito del piano di rientro: tali intese costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che la Regione deve rispettare.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato con questa sentenza?

    La norma piemontese che spostava al 2032 il termine per restituire le somme sottratte alla gestione sanitaria. Resta quindi il vincolo concordato con lo Stato per il completamento della restituzione.

    Perché la Regione non poteva prorogare da sola il termine?

    Perché l’impegno era stato definito in modo concertato con i Ministeri nell’ambito del piano di rientro: modificarlo unilateralmente viola i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e la leale collaborazione.

    Che cos’è un piano di rientro dal disavanzo sanitario?

    È lo strumento con cui una Regione in difficoltà finanziaria nella sanità concorda con lo Stato misure per riequilibrare i conti. Gli impegni assunti vincolano la Regione anche dopo la conclusione formale del piano.

    Le altre censure del Governo sono state esaminate?

    No. Una volta accolta la censura sull’art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha dichiarato assorbite le altre, perché l’accoglimento era già sufficiente a caducare la norma.

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  • Corte cost. n. 88/2024 – Depenalizzazione del 2016 e limiti della legge delega

    Con la sentenza n. 88/2024 la Corte costituzionale ha salvato i decreti legislativi del 2016 sulla depenalizzazione, ritenendo rispettati i limiti della legge delega: una questione inammissibile e una non fondata.

    Di cosa si tratta

    Nel 2016 il Governo, su delega del Parlamento, ha trasformato in illeciti amministrativi o civili una serie di reati minori (la cosiddetta depenalizzazione). Quando il Governo emana decreti legislativi, deve però restare nei limiti fissati dalla legge delega: se va oltre i criteri indicati dal Parlamento, viola l’art. 76 della Costituzione. Un giudice di Firenze ha dubitato che il Governo, nel depenalizzare, avesse rispettato quei limiti, sollevando la questione su due decreti legislativi del 2016. Il tema è tecnico ma rilevante: riguarda l’equilibrio tra Parlamento e Governo nella produzione delle norme penali e, indirettamente, la sorte di condotte che oggi non sono più reato. Per il cittadino conta sapere se la depenalizzazione introdotta nel 2016 sia stata adottata legittimamente o se potesse essere travolta da una pronuncia della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e, in via subordinata, dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, relativo al rispetto dei limiti della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 e non fondata quella relativa all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016. Il Governo, nell’esercizio della delega, è quindi rimasto nei limiti fissati dal Parlamento e i decreti sulla depenalizzazione sono stati salvati.

    Il principio

    Il decreto legislativo che attua una depenalizzazione rispetta l’art. 76 Cost. quando si mantiene entro i principi e i criteri direttivi della legge delega, interpretati anche alla luce della loro finalità complessiva.

    Domande e risposte

    La depenalizzazione del 2016 resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure: i decreti legislativi del 2016 sulla depenalizzazione non sono stati annullati e restano in vigore.

    Che cos’è la legge delega e perché conta l’art. 76 Cost.?

    È la legge con cui il Parlamento incarica il Governo di emanare decreti legislativi, fissando principi e criteri. L’art. 76 Cost. impone al Governo di non oltrepassare quei limiti; se lo fa, il decreto è incostituzionale.

    Che differenza c’è tra le due decisioni adottate?

    Una questione è stata dichiarata inammissibile (non esaminata nel merito per un difetto del modo in cui era posta), l’altra non fondata (esaminata e ritenuta infondata). In entrambi i casi le norme sono rimaste in vigore.

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  • Corte cost. n. 89/2024 – Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili in Puglia

    Con la sentenza n. 89/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione Puglia sulle prestazioni odontoiatriche per i pazienti fragili.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha approvato una legge per assicurare prestazioni odontoiatriche ai pazienti fragili presso strutture pubbliche territoriali. Il Governo ha impugnato la disciplina ritenendo che invadesse l’ambito riservato ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e Regioni. In materia sanitaria, infatti, le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fissati dallo Stato, soprattutto quando sono in gioco i livelli essenziali delle prestazioni e l’organizzazione del servizio. La questione riguarda l’accesso alle cure odontoiatriche di una categoria vulnerabile di pazienti e, sul piano istituzionale, il confine tra l’autonomia regionale nell’organizzare l’assistenza sanitaria e i limiti posti dalla legislazione statale. La Corte, però, non è arrivata a valutare nel merito questo confine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’esito di inammissibilità dipende, di norma, da carenze del ricorso, come la genericità o l’insufficiente individuazione dei parametri e dei principi statali asseritamente violati: la Corte non ha quindi esaminato nel merito la legittimità delle norme regionali, che restano in vigore.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale lo Stato deve formulare censure puntuali, indicando con precisione i principi fondamentali asseritamente violati: in mancanza, la questione è inammissibile e la Corte non valuta nel merito la disciplina regionale.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sulle cure odontoiatriche ai pazienti fragili resta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure del Governo, quindi le norme regionali non sono state annullate.

    La Corte ha detto che la legge è legittima?

    No. Non ha valutato il merito: l’inammissibilità riguarda il modo in cui era stato costruito il ricorso, non la fondatezza delle norme.

    Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?

    Tipicamente perché le censure sono generiche o non individuano con precisione i parametri costituzionali e i principi statali violati. La Corte allora non entra nel merito.

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  • Corte cost. n. 90/2024 – Anticipazione della NASpI e obbligo di restituzione

    Con la sentenza n. 90/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva di restituire per intero l’anticipazione della NASpI a chi, per causa a lui non imputabile, non poteva proseguire l’attività d’impresa finanziata con quell’anticipo e tornava a un lavoro subordinato.

    Di cosa si tratta

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione. La legge consente di chiederne in anticipo l’intero importo in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. La stessa norma prevedeva però che, se il beneficiario riprendeva un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’indennità, dovesse restituire l’intera anticipazione, senza possibilità di valutare il caso concreto. Il giudizio nasce dalla vicenda di un imprenditore che, a causa della chiusura imposta dalla pandemia, aveva dovuto cedere l’attività in forte perdita e accettare un nuovo impiego dipendente: gli veniva chiesto di restituire tutto l’anticipo ricevuto. La questione tocca migliaia di lavoratori che hanno usato la NASpI anticipata per mettersi in proprio e si sono trovati, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, a dover chiudere e rientrare nel lavoro subordinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 della Costituzione, nella parte in cui imponeva la restituzione integrale dell’anticipazione, senza alcuna valutazione del caso concreto, in caso di nuovo lavoro subordinato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015 nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività d’impresa per cui l’anticipazione era stata erogata. La restituzione integrale e automatica è quindi venuta meno.

    Il principio

    L’obbligo di restituire l’anticipazione della NASpI non può essere integrale e automatico quando il lavoratore, per causa a lui non imputabile, non riesce a proseguire l’attività finanziata: la restituzione va commisurata al periodo di nuovo lavoro subordinato, in coerenza con la funzione di sostegno dell’istituto.

    Domande e risposte

    Chi ha dovuto chiudere l’attività deve ancora restituire tutta la NASpI anticipata?

    No, non per intero e non in automatico. Se la cessazione dipende da una causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, la restituzione è limitata alla parte corrispondente al periodo di nuovo lavoro subordinato.

    Vale per chiunque riprenda un lavoro dipendente?

    La pronuncia riguarda i casi in cui il proseguimento dell’attività d’impresa è impedito da una causa sopravvenuta non imputabile al beneficiario. È il presupposto fissato dalla Corte.

    Perché la restituzione integrale era irragionevole?

    Perché colpiva allo stesso modo chi rinuncia volontariamente all’impresa e chi è costretto a chiuderla per cause esterne, scoraggiando l’iniziativa economica e contraddicendo la funzione di sostegno della NASpI.

    Che cosa significa “causa non imputabile”?

    È un evento che il lavoratore non ha provocato e non poteva evitare, come nel caso esaminato la chiusura imposta dall’emergenza pandemica. Va valutato dal giudice nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 91/2024 – Pornografia minorile e attenuante per i casi di minore gravità

    Con la sentenza n. 91/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 600-ter del codice penale nella parte in cui, per la produzione di materiale pedopornografico, non prevedeva una diminuzione di pena nei casi di minore gravità.

    Di cosa si tratta

    Il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori è punito con pene molto severe: la reclusione da sei a dodici anni e una multa elevata. La norma non prevedeva alcuna attenuante per i casi concreti di minore gravità, imponendo lo stesso minimo edittale a condotte tra loro molto diverse. Il Tribunale di Bologna ha dubitato della legittimità di questa rigidità: una pena minima alta e non graduabile rischia di colpire allo stesso modo situazioni dal disvalore differente, in contrasto con i principi di proporzionalità della pena, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa. Per il cittadino la posta in gioco è il modo in cui l’ordinamento dosa le pene: la gravità di una condanna deve poter riflettere la reale entità del fatto, senza che il giudice sia costretto ad applicare una sanzione sproporzionata anche nei casi meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un’attenuante per i casi di minore gravità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Resta così la possibilità per il giudice di adeguare la sanzione all’effettiva gravità della singola vicenda.

    Il principio

    Le pene devono essere proporzionate al fatto e individualizzate: un trattamento sanzionatorio rigido, privo di attenuanti per i casi di minore gravità, contrasta con i principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di rieducazione del condannato.

    Domande e risposte

    Questa sentenza riduce la tutela dei minori?

    No. Il reato resta grave e severamente punito. La Corte ha solo consentito al giudice di diminuire la pena nei casi concretamente di minore gravità, evitando sanzioni sproporzionate.

    Di quanto può essere ridotta la pena?

    Nei casi di minore gravità la diminuzione può arrivare fino a due terzi della pena prevista. Spetta al giudice valutare se ricorrono i presupposti.

    Che cosa si intende per “caso di minore gravità”?

    È una valutazione rimessa al giudice, che considera elementi come le modalità della condotta e l’entità complessiva del fatto. Serve a distinguere situazioni dal disvalore molto diverso.

    Perché un minimo di pena troppo alto può essere incostituzionale?

    Perché impedisce di graduare la sanzione in base alla reale gravità del fatto, in contrasto con la proporzionalità della pena e con la sua funzione rieducativa (art. 27 Cost.).

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  • Corte cost. n. 92/2024 – Incentivi alla transizione energetica della Puglia: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 92/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Puglia in materia di incentivi alla transizione energetica.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di una legge della Regione Puglia che disciplinava incentivi per la transizione energetica. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, però, la situazione si è risolta in via politico-normativa: la Regione ha modificato o abrogato le norme contestate, facendo venir meno l’interesse dello Stato a proseguire il giudizio. In casi come questo lo Stato rinuncia al ricorso e la Regione, costituita in giudizio, accetta la rinuncia. Il risultato è che la Corte non esamina il merito della questione ma chiude il procedimento con una decisione di rito. Per i cittadini significa che il contenzioso si è risolto a monte, senza un giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme regionali. Si tratta di un esito frequente nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, quando il dialogo istituzionale porta a un componimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica). Il giudizio si è concluso prima dell’esame nel merito delle censure.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione consegue, di regola, alla rinuncia al ricorso da parte dello Stato e alla sua accettazione: non vi è quindi alcuna pronuncia sulla fondatezza o meno delle questioni, ma la sola chiusura del procedimento.

    Il principio

    Quando viene meno l’interesse delle parti a proseguire il giudizio costituzionale, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non decide nel merito ma dichiara estinto il processo.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sugli incentivi energetici è stata dichiarata legittima?

    No, e nemmeno illegittima. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha solo chiuso il processo per estinzione, senza valutare la legittimità costituzionale delle norme.

    Che cosa significa “processo estinto”?

    Significa che il giudizio si è concluso senza una decisione sul contenuto, perché è venuto meno l’interesse a proseguirlo, tipicamente in seguito alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Perché lo Stato rinuncia a un ricorso?

    Di solito perché nel frattempo la Regione ha modificato o abrogato le norme contestate, facendo venir meno la ragione dell’impugnazione. Il contenzioso si risolve così senza intervento della Corte nel merito.

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