Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Assicurazioni ANIA 2026: tabelle retributive e minimi per area

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Nel CCNL Assicurazioni ANIA lo stipendio dipende dal livello (dal 1° al 7°, dove il 7° è quello dei Funzionari) e dalla classe di anzianità, e si paga in 14 mensilità (le due aggiuntive il 15 giugno e il 15 dicembre). Dal 1° gennaio 2026 il 1° livello parte da 1.724,19 € al mese e il 7° da 2.906,31 €. Il rinnovo del 13 maggio 2026 dà 280 € a regime al 4° livello, 7ª classe, in tre tranche (100 € nel 2026, 100 € nel 2027, 80 € nel 2028), più 550 € di una tantum e 450 € di credito welfare per il 2025.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo firmato il 13 maggio 2026 (ANIA con First-CISL, Fisac-CGIL, FNA, Uilca e SNFIA)
    Vigenza
    Fino al 31 maggio 2028
    Platea
    44.635 lavoratori in 1.649 imprese (CNEL, codice J121)

    Tabelle retributive CCNL ANIA 2026, 2027 e 2028

    Le tabelle allegate all’ipotesi di rinnovo del 13 maggio 2026 sono «omnicomprensive»: lo stipendio tabellare comprende già l’ex tabella stipendiale, l’ex indennità di contingenza e l’ex EDR. Ogni livello ha più classi, che corrispondono agli anni di servizio: per chi è stato assunto dal 18 dicembre 1999 la 1ª classe copre i primi 4 anni, poi si sale di classe ogni 3 anni (12 classi; 8 per il 7° livello). L’importo mensile è 1/14 di quello annuo.

    Personale amministrativo assunto dal 18 dicembre 1999: stipendio tabellare mensile lordo (1/14) di 1ª classe, in euro
    Livello Dal 1/1/2026 Dal 1/1/2027 Dal 1/1/2028 Ultima classe dal 1/1/2026
    7° (Funzionari) 2.906,31 3.020,73 3.112,27 3.573,60 (cl. 8)
    6° 2.455,37 2.552,04 2.629,37 3.295,35
    5° 2.300,90 2.391,48 2.463,96 3.088,03
    4° 2.170,82 2.256,28 2.324,66 2.913,45
    3° 1.989,74 2.068,08 2.130,75 2.670,43
    2° 1.817,76 1.889,32 1.946,58 2.439,61
    1° 1.724,19 1.792,07 1.846,38 2.314,03

    Fonte: Tabelle stipendiali allegate all’ipotesi di rinnovo del 13/5/2026 (First Cisl), Allegato 2/B. Esempio: un impiegato di 4° livello in 1ª classe ha 2.170,82 € al mese nel 2026, cioè 30.391,44 € l’anno. Per il personale già in servizio al 18 dicembre 1999 vale l’Allegato 2/A, con classi biennali: il 4° livello, 7ª classe (13-15 anni), passa da 2.439,93 € a 2.539,93 € dal 1° gennaio 2026, a 2.639,93 € dal 2027 e a 2.719,94 € dal 2028. Produttori e contact center hanno tabelle proprie (Allegati 3 e 4); ai Funzionari spetta in più l’indennità economica degli Allegati 2/C e 2/D.

    Livelli del CCNL ANIA: dal 1° (più basso) al 7°

    Il 1° livello è il più basso e il 7° il più alto. Il 7° è il livello dei Funzionari (figure Business e Senior) e il 6° quello dei Quadri, che insieme formano l’Area professionale Quadri; il 6°, 5° e 4° livello corrispondono anche alle posizioni organizzative 3, 2 e 1 dell’Area professionale B; il 3° all’Area C, il 2° all’Area D e il 1° all’Area E (artt. 89 ss. del testo coordinato 2017). Le mansioni di ciascuna area sono nella scheda su inquadramento e livelli nel CCNL ANIA.

    Struttura della retribuzione nel CCNL ANIA

    La retribuzione nel settore assicurativo si compone di più elementi:

    • Stipendio tabellare: fissato dal CCNL per ciascun livello retributivo (dal 1° al 7°) e per classe; si paga in 14 mensilità, con le due aggiuntive il 15 giugno e il 15 dicembre (art. 112).
    • Scatti di anzianità: sono il passaggio alla classe successiva della tabella del proprio livello, alla scadenza fissata per ogni classe (art. 113); vedi la scheda su scatti di anzianità e mensilità aggiuntive.
    • Indennità economica per i Funzionari (ex indennità di carica): un importo annuo che si aggiunge allo stipendio del 7° livello (Allegati 2/C e 2/D).
    • Superminimo individuale: eventuale integrazione pattuita in sede di assunzione o successivamente; può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti tabellari.
    • Premio di produttività/aziendale: erogato in base ai risultati aziendali o individuali, che, se previsto da un accordo aziendale depositato, sconta l’imposta sostitutiva dei premi di risultato: 1% fino a 5.000 € l’anno nel 2026 e nel 2027 (L. 208/2015, commi 182-189).

    Alla retribuzione in denaro si aggiungono le prestazioni di welfare contrattuale (previdenza complementare e assistenza sanitaria), descritte nella scheda su welfare e previdenza complementare nel CCNL ANIA.

    Il rinnovo del 13 maggio 2026: aumenti e una tantum

    Dopo una lunga trattativa, il 13 maggio 2026 ANIA e i sindacati First-CISL, Fisac-CGIL, FNA, Uilca e SNFIA hanno firmato l’accordo di rinnovo del CCNL, con vigenza fino al 31 maggio 2028. Sul piano economico l’intesa prevede:

    • Aumento a regime di 280 € lordi mensili sulla figura di riferimento (4° livello, 7ª classe), pari a circa l’11,5% del trattamento tabellare, da riparametrare sugli altri livelli secondo la scala interna del contratto.
    • Tre tranche: +100 € dal 1° gennaio 2026 (con arretrati, essendo la firma intervenuta a maggio), +100 € dal 1° gennaio 2027 e +80 € dal 1° gennaio 2028.
    • Una tantum di 550 € per il 2025 (periodo di vacanza contrattuale), riferita al 4° livello, 7ª classe e riparametrata sugli altri, da pagare entro il 31 luglio 2026; chi lo ha scelto entro il 30 giugno 2026 ha ricevuto al suo posto 638 € versati al fondo di previdenza complementare.
    • Credito welfare di 450 € (4° livello, 7ª classe, riparametrato) messo a disposizione entro il 31 luglio 2026 a chi è in servizio alla data di erogazione.

    Arretrati del rinnovo ANIA 2026

    Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2026 e gli arretrati sono stati pagati entro il 31 luglio 2026. L’Allegato 7 dell’accordo fa l’esempio dell’impiegato di 4° livello, 7ª classe, in servizio dal 1999: 100 € in più per ciascun mese da gennaio a luglio e per la quattordicesima, cioè 800 € di arretrati. Per gli altri livelli e classi l’arretrato è la differenza tra le nuove tabelle e quelle precedenti.

    Sul piano normativo il rinnovo amplia i congedi per i padri, introduce quattro giorni di permesso dedicati ai caregiver e detta prime regole sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle compagnie. Gli importi per singolo livello e classe sono nelle tabelle riportate sopra; per la posizione individuale fa fede la busta paga, che deve indicare livello e classe.

    Fonti: ipotesi di intesa del 13/5/2026, scheda First Cisl sul rinnovo e comunicato unitario del 25/6/2026: l’ipotesi è stata approvata dal 93,10% dei votanti.

    Fonti: CCNL ANIA, testo coordinato (artt. 112-114) · rinnovo 13/5/2026 · Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Importi lordi. Il netto effettivo dipende da detrazioni fiscali, carichi familiari, addizionali regionali e comunali, nonché dalla composizione effettiva della retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – 4° livello, 7ª classe
    Tizio, in servizio dal 1999, è inquadrato al 4° livello, 7ª classe, la figura su cui è calcolato il rinnovo. Dal 1° gennaio 2026 il suo stipendio tabellare sale da 2.439,93 € a 2.539,93 € al mese; poiché l’accordo è stato firmato a maggio, riceve 800 € di arretrati (gennaio-luglio e quattordicesima). Con 14 mensilità la prima tranche vale 1.400 € lordi l’anno; a regime, dal 2028, l’aumento è di 280 € al mese, cioè 3.920 € lordi l’anno. In più riceve 550 € di una tantum e 450 € di credito welfare per il 2025.
    Caia – Premio di produttività
    Caia, impiegata dell’Area C (3° livello), riceve un premio aziendale di 2.000 € lordi previsto da un accordo depositato. Nel 2026 paga l’imposta sostitutiva dell’1% (20 €) invece dell’IRPEF ordinaria, più i contributi INPS a suo carico.
    Sempronio – Funzionario (7° livello)
    Sempronio è Funzionario, il 7° livello dell’Area Quadri, assunto nel 2010. Il suo stipendio tabellare segue la tabella del 7° livello per classe (in 1ª classe 2.906,31 € al mese nel 2026, 3.112,27 € nel 2028) e cresce passando di classe; in più riceve l’indennità economica per i Funzionari degli Allegati 2/C e 2/D.

    Domande frequenti

    Quanto è lo stipendio minimo nel CCNL ANIA nel 2026?
    Per il personale amministrativo assunto dal 18 dicembre 1999, in 1ª classe: da 1.724,19 € al mese (1° livello) a 2.906,31 € (7° livello) dal 1° gennaio 2026, per 14 mensilità. Gli importi salgono con la classe di anzianità.
    Quante mensilità prevede il CCNL ANIA?
    Quattordici: le 12 mensilità ordinarie e due aggiuntive, uguali alle altre, pagate il 15 giugno e il 15 dicembre (art. 112). Chi entra in corso d’anno le riceve in proporzione ai mesi di servizio.
    I premi aziendali sono detassati?
    Sì, i premi di risultato e di produttività rientrano nella disciplina della detassazione (art. 1, c. 182-189 L. 208/2015), con imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno nel 2026 e nel 2027.
    Come si calcola lo stipendio annuo nel CCNL ANIA?
    Stipendio tabellare mensile del proprio livello e classe × 14 (le tabelle riportano anche l’importo annuo), più le indennità contrattuali (anch’esse su 14 mensilità), l’eventuale superminimo e il premio aziendale.
    Che cos’è la classe nelle tabelle ANIA?
    È la fascia di anzianità di servizio all’interno del livello: per chi è assunto dal 18 dicembre 1999 la 1ª classe copre i primi 4 anni e poi si sale ogni 3 anni; per chi era già in servizio a quella data le classi sono biennali. Il passaggio di classe è lo scatto di anzianità (art. 113).
    Cosa include la retribuzione globale di fatto?
    Stipendio tabellare della propria classe, indennità contrattuali (come quella dei Funzionari), superminimi e premi aziendali. Le prestazioni di welfare (fondo sanitario, previdenza complementare) hanno un valore ma non entrano nella busta paga in denaro.
    Quando arrivano gli aumenti del rinnovo 2026?
    L’accordo del 13 maggio 2026 prevede tre tranche sul 4° livello, 7ª classe: +100 € dal 1° gennaio 2026 (arretrati pagati entro il 31 luglio 2026), +100 € dal 1° gennaio 2027 e +80 € dal 1° gennaio 2028. Gli altri livelli le ricevono riparametrate, come si vede nelle tabelle.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: inquadramento, aree professionali e livelli

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA inquadra il personale non dirigente delle imprese di assicurazione in 7 livelli retributivi, dal 1° (il più basso) al 7° (Funzionari), raggruppati in cinque aree professionali: Quadri (7° Funzionario e 6° Quadro), B (6°, 5° e 4° livello, cioè le posizioni organizzative 3, 2 e 1), C (3°), D (2°) ed E (1°). Nell’Area B le mansioni dei livelli contigui sono fungibili; chi al 4° livello svolge stabilmente compiti del 5° vi passa dopo 12 mesi (rinnovo 2026).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo firmato il 13 maggio 2026
    Vigenza
    Fino al 31 maggio 2028
    Platea
    44.635 lavoratori in 1.649 imprese (CNEL, codice J121)

    Livelli e aree professionali del CCNL ANIA

    Classificazione del personale amministrativo – art. 89 del CCNL ANIA (1° livello il più basso)
    Livello Area professionale Chi ci rientra (profili esemplificativi)
    7° – Funzionario Area Quadri Funzionario Business e Funzionario Senior: compiti di rilevante importanza, responsabilità di strutture o di progetti; qualifica attribuita con lettera, indennità economica a parte
    6° – Quadro Area Quadri Elevata competenza tecnico-professionale, studio di progetti significativi, eventuale preposizione a un ufficio; inserimento con lettera dell’impresa
    6° Area B – posizione organizzativa 3 Capi ufficio o di ispettorato sinistri; specialisti come attuari esperti, analisti senior, consulenti legali esperti, analisti dei rischi aziendali
    5° Area B – posizione organizzativa 2 Vice capi ufficio; periti e liquidatori che trattano in autonomia danni complessi; analisti e programmatori; attuari; corrispondenti di concetto in lingua estera
    4° Area B – posizione organizzativa 1 Impiegati di concetto: contabilità e amministrazione del personale, periti/liquidatori e corrispondenti sinistri, cassieri, capi reparto
    3° Area C Impiegati d’ordine: data entry, verifica polizze, archivisti, centralinisti, addetti alla posta e al magazzino; operai specializzati
    2° Area D Portieri e custodi, autisti, commessi e fattorini, operai qualificati
    1° Area E Personale di fatica e di pulizia

    Fonte: art. 89 del testo coordinato del CCNL ANIA 2017, confermato dall’ipotesi di rinnovo del 13 maggio 2026. Le figure elencate sono esemplificative: conta la declaratoria dell’area.

    Il sistema di classificazione ANIA

    Il CCNL ANIA disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione aderenti ad ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici): secondo l’archivio CNEL (codice J121) si tratta di 44.635 lavoratori in 1.649 imprese.

    L’appartenenza a un’area professionale dipende dalle mansioni affidate, confrontate con le declaratorie generali e con i profili che le esemplificano (art. 88). Ogni area corrisponde a uno o più livelli retributivi: dal livello dipende la tabella dello stipendio, dalla classe (gli anni di servizio) l’importo dentro la tabella.

    La classificazione riguarda il personale amministrativo; i produttori e il personale del contact center hanno sezioni e tabelle proprie del contratto, mentre gli agenti, con mandato agenziale, non sono dipendenti dell’impresa.

    Area B: posizioni organizzative fungibili

    L’Area B riunisce in un’unica declaratoria i livelli 4°, 5° e 6° (escluso il 6° Quadro), distribuiti su tre posizioni organizzative. È l’area di chi svolge mansioni con competenze tecnico-professionali significative, dentro procedure prestabilite o direttive superiori, e verifica la correttezza del risultato.

    Con il rinnovo del 2026 le mansioni dei livelli 4°, 5° e 6°, se contigui, sono pienamente fungibili ed esigibili dall’impresa. Fa eccezione il lavoratore di 4° livello a cui sono affidate in via continuativa mansioni del 5°: passa a tutti gli effetti nella posizione superiore dopo 12 mesi di adibizione. Durante un affidamento temporaneo a mansioni della posizione superiore spetta comunque il trattamento economico di quella posizione.

    Aree C, D, E e Area Quadri

    L’Area C (3° livello) comprende le attività impiegatizie d’ordine, tecniche o amministrative, svolte sulla base di norme e procedure prestabilite, e le attività manuali specializzate. L’Area D (2° livello) raccoglie le attività manuali o ausiliarie al funzionamento degli uffici, l’Area E (1° livello) le attività manuali semplici.

    Nell’Area Quadri ci sono due livelli: il Quadro (6° livello) e il Funzionario (7° livello), che si articola nelle figure Business e Senior. Ai Funzionari possono essere affidate la gestione di strutture aziendali importanti, il coordinamento di gruppi di lavoro o progetti di elevata specializzazione. Il CCNL prevede per i funzionari una specifica tutela negoziale, con interlocuzione sindacale Snfia e First-CISL/Fisac.

    Passaggi di livello e mansioni superiori

    Il passaggio a un livello superiore avviene nei casi previsti dal contratto e dalla legge:

    • Area B: dal 4° al 5° livello dopo 12 mesi di mansioni superiori svolte in via continuativa (testo 2026); per periti, liquidatori e corrispondenti sinistri del 4° livello il passaggio al 5° avviene, di norma, dopo 3 anni nella mansione (nota a verbale all’art. 89).
    • Automatismo (art. 115): chi è nelle Aree C, D o E da 19 anni ha diritto, ferme le mansioni, al trattamento economico dell’area superiore; dall’Area C si passa al trattamento del 4° livello.
    • Negli altri casi vale l’art. 2103 c.c.: spetta subito il trattamento delle mansioni superiori e l’assegnazione diventa definitiva dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo che serva a sostituire un lavoratore assente.

    Chi passa al livello superiore entra nella stessa classe di stipendio che aveva nel livello di provenienza (art. 114). Il demansionamento è consentito solo nei casi tassativi previsti dalla legge (modifiche organizzative rilevanti documentate, accordi sindacali) con obbligo di conservazione del trattamento retributivo.

    Casi pratici

    Tizio – Liquidatore dal 4° al 5° livello
    Tizio è liquidatore sinistri al 4° livello (Area B, posizione organizzativa 1). Dopo 3 anni nella mansione il contratto prevede, di norma, il passaggio alla posizione organizzativa 2, cioè al 5° livello, dove si trattano in autonomia danni di rilevanza economica e tecnica. Se il passaggio non avviene, l’impresa deve spiegargliene le ragioni e Tizio può farsi assistere dal sindacato.
    Caia – Da specialista a Funzionaria
    Caia è underwriter specialista al 6° livello (Area B, posizione organizzativa 3). L’impresa le affida la responsabilità del reparto sottoscrizione rami danni. La qualifica di Funzionario (7° livello) e la figura, Business o Senior, le vengono attribuite con apposita lettera; da quel momento le spetta, oltre allo stipendio del 7° livello, l’indennità economica prevista per la sua figura.
    Sempronio – Archivista in Area C da 19 anni
    Sempronio è archivista, Area C, 3° livello. Compiuti 19 anni nella stessa area, conserva le sue mansioni ma ha diritto al trattamento economico del 4° livello (posizione organizzativa 1 dell’Area B), con l’anzianità di scatto già maturata (art. 115).

    Domande frequenti

    Quanti livelli e quante aree prevede il CCNL ANIA?
    Sette livelli retributivi, dal 1° (il più basso) al 7° (Funzionari), in cinque aree professionali: Quadri (7° Funzionario e 6° Quadro), B (6°, 5° e 4° livello), C (3°), D (2°) ed E (1°).
    Chi sono i funzionari nel CCNL ANIA?
    Sono il 7° livello: lavoratori non dirigenti con elevata preparazione, autonomia e responsabilità diretta sugli obiettivi, nelle figure Business e Senior. La qualifica è attribuita con lettera e dà diritto a un’indennità economica. Sono tutelati anche da Snfia e First-CISL oltre alle sigle generali.
    Il CCNL ANIA si applica anche agli agenti assicurativi?
    No. Il CCNL ANIA riguarda il personale dipendente delle imprese assicuratrici. Gli agenti in base al mandato agenziale sono lavoratori autonomi; i dipendenti di agenzie con contratto di lavoro subordinato possono rientrare in altri CCNL.
    Quando si ha diritto al passaggio di livello?
    Nell’Area B il lavoratore di 4° livello che svolge in via continuativa mansioni del 5° vi passa dopo 12 mesi (testo 2026); i liquidatori del 4° livello passano di norma al 5° dopo 3 anni. Negli altri casi vale l’art. 2103 c.c.: assegnazione definitiva dopo il periodo fissato dal contratto o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
    A che livello sono i liquidatori sinistri?
    Nell’Area B: al 4° livello (posizione organizzativa 1) e al 5° (posizione organizzativa 2) quando trattano con autonomia danni di rilevanza economica e tecnica; i capi ufficio o di ispettorato sinistri sono al 6° livello.
    Quanto si guadagna a ciascun livello?
    Dipende dal livello e dalla classe di anzianità. Nel 2026, in 1ª classe, si va da 1.724,19 € al mese del 1° livello a 2.906,31 € del 7°, per 14 mensilità: la tabella completa è nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL ANIA 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Particolarità del settore farmaceutico: turni, indennità e responsabilità del farmacista collaboratore

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il settore farmaceutico presenta specificità uniche nel panorama del lavoro dipendente italiano: la presenza di un professionista abilitato (il farmacista) con obblighi legali e deontologici, i turni di guardia obbligatori per legge, le indennità specifiche per servizio notturno e festivo, e la responsabilità professionale del farmacista collaboratore che opera in sostituzione del titolare. Il CCNL disciplina questi elementi in modo coerente con la normativa sanitaria e farmaceutica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Indennità specifiche del settore farmaceutico – CCNL Farmacie Private
    Indennità / Voce A chi spetta Entità indicativa Base normativa
    Indennità di responsabilità (sostituzione titolare) Farmacista che sostituisce il titolare per assenza Quota mensile aggiuntiva (importo CCNL) CCNL, art. 2094 + 2095 c.c.
    Indennità di turno notturno Tutti i dipendenti in turno 22:00-6:00 Quota oraria o forfait mensile D.Lgs. 66/2003 + CCNL
    Indennità domenicale Tutti i dipendenti in turno domenicale Fissato dal CCNL CCNL Farmacie
    Indennità festività infrasettimanale Tutti i dipendenti in servizio festivo +30% sulla quota oraria CCNL Farmacie
    Indennità di guardia notturna (farmacia di guardia) Farmacista in turno di guardia continua Quota specifica per notte di guardia CCNL + normativa sanitaria regionale
    Indennità di reperibilità Personale reperibile fuori orario Quota oraria per ora di reperibilità CCNL Farmacie

    Importi esatti da verificare sul testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. Le indennità non sono cumulabili se relative allo stesso istituto.

    Il farmacista collaboratore: responsabilità professionali e legali

    Il farmacista collaboratore è una figura unica nel panorama del lavoro dipendente: è al tempo stesso un lavoratore subordinato e un professionista iscritto all’Ordine con obblighi legali autonomi e deontologici indipendenti dal rapporto contrattuale.

    La responsabilità del farmacista collaboratore si articola su più livelli:

    • Responsabilità professionale civile: risponde per danni causati da errori nella dispensazione dei farmaci (es. errore nel dosaggio consigliato, dispensazione di farmaco controindicato con altro farmaco già assunto dal paziente)
    • Responsabilità penale: in caso di dispensazione illecita di farmaci soggetti a ricetta (art. 147 D.Lgs. 219/2006), preparazione di farmaci non conformi (art. 441 c.p. adulterazione), omissione di atti d’ufficio in urgenza
    • Responsabilità deontologica: il Codice Deontologico dei Farmacisti (FNOMCeO) impone obblighi di aggiornamento ECM, di rifiuto di dispensazione non appropriata, di tutela del paziente

    Il datore (titolare) risponde in via concorrente per i comportamenti del collaboratore in forza del rapporto di preposizione (art. 2049 c.c.), ma il farmacista collaboratore non è esonerato dalla responsabilità personale.

    I turni di guardia: obblighi di legge e organizzazione

    La normativa farmaceutica (R.D. 1265/1934, D.L. 1/2012, normative regionali) impone alle farmacie di garantire la continuità del servizio al pubblico attraverso un sistema di turni e guardie organizzato dalle autorità sanitarie locali (ASL, Comuni).

    Il piano di turni stabilisce:

    • Le farmacie di turno diurno nelle domeniche e festività (alcune farmacie aprono mentre le altre restano chiuse)
    • Le farmacie di guardia notturna (apertura continuata nelle ore notturne, di norma in rotazione mensile)
    • Le farmacie di pronto intervento (reperibili su chiamata per urgenze notturne tramite campanello)

    L’obbligo di guardia è a carico della farmacia come esercizio, non del singolo dipendente: è il titolare che organizza i turni interni per coprire il servizio obbligatorio. Il dipendente assegnato al turno di guardia ha diritto alle indennità contrattuali specifiche.

    Indennità di responsabilità del sostituto del titolare

    Quando il titolare di farmacia è assente (per ferie, malattia, formazione, o altro) e delega la direzione tecnica della farmacia al farmacista collaboratore, quest’ultimo assume responsabilità aggiuntive che il CCNL remunera con un’indennità di responsabilità aggiuntiva al normale minimo tabellare.

    L’indennità spetta per ogni giorno in cui il farmacista collaboratore svolge effettivamente funzioni di sostituto del titolare con piena responsabilità della conduzione della farmacia. Se la sostituzione diventa stabile e continuativa, il farmacista matura il diritto al passaggio alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro) con la relativa voce retributiva.

    Il farmacista collaboratore che sostituisce il titolare deve:

    • Essere iscritto all’Ordine nella provincia dove opera la farmacia
    • Comunicare la sostituzione all’ASL competente secondo le modalità previste dalla normativa regionale
    • Garantire la piena operatività della farmacia, incluso il servizio su ricetta e le preparazioni galeniche

    Obbligo ECM e formazione continua del farmacista

    I farmacisti iscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM): devono maturare 150 crediti formativi nel triennio, pena la segnalazione all’Ordine provinciale. L’ECM è un obbligo professionale personale del farmacista, indipendente dal rapporto di lavoro dipendente.

    Il titolare di farmacia ha interesse a che i propri farmacisti collaboratori siano aggiornati professionalmente: può sostenere i costi della formazione ECM del collaboratore come welfare aziendale o come costo aziendale deducibile. Tuttavia non è obbligato per legge a farlo nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.

    Il CCNL può prevedere ore di permesso retribuito dedicate alla formazione professionale obbligatoria (aggiornamento ECM, corsi abilitanti per nuovi servizi in farmacia come il Test molecolare rapido per COVID, la vaccinazione in farmacia, lo screening del diabete). Queste ore, se previste, non gravano sul monte ferie né sul ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista di guardia notturna
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello) è assegnato al turno di guardia notturna di sabato: 22:00-8:00 (10 ore). Il piano ASL impone alla farmacia di effettuare guardia notturna 1 sabato al mese in rotazione. Tizio riceve: indennità di guardia notturna (quota contrattuale per la notte intera) + indennità oraria notturna per le ore 22:00-6:00 + retribuzione ordinaria delle ore residue. Il turno non supera le 8 ore notturne medie mensili consentite.
    Caia – Sostituzione del titolare per ferie
    Caia (farmacista 1° livello) sostituisce il titolare per 3 settimane di ferie estive. Assume la direzione tecnica della farmacia con comunicazione all’ASL. Per 21 giorni riceve l’indennità di responsabilità del sostituto titolare (quota giornaliera aggiuntiva) oltre al normale minimo. Se la sostituzione si prolunga per più di 3 mesi continuativi, Caia matura diritto al riconoscimento stabile della qualifica di direttore tecnico.
    Sempronio – Errore in dispensazione e responsabilità
    Sempronio (farmacista collaboratore, 1° livello) dispensa per errore un antibiotico invece del farmaco prescritto: il paziente subisce una reazione allergica. La responsabilità è in primo luogo personale del farmacista collaboratore (errore professionale). Il datore risponde solidalmente ex art. 2049 c.c. La polizza di responsabilità civile professionale del farmacista (se stipulata) copre i danni al paziente. L’Ordine provinciale può avviare un procedimento disciplinare.

    Domande frequenti

    Il farmacista collaboratore è personalmente responsabile per gli errori in farmacia?
    Sì. Il farmacista collaboratore risponde personalmente per gli errori professionali commessi nell’esercizio delle proprie mansioni (responsabilità civile e penale). Il titolare risponde solidalmente ex art. 2049 c.c. (responsabilità del preponente per i fatti del preposto). La stipula di una polizza RC professionale è fortemente consigliata.
    Cosa riceve il farmacista durante la guardia notturna?
    Il farmacista in turno di guardia notturna riceve: la retribuzione normale per le ore lavorate, l’indennità notturna contrattuale per le ore tra le 22:00 e le 6:00, e l’eventuale indennità specifica di guardia prevista dal CCNL. Gli importi esatti sono nel testo del contratto vigente.
    Il titolare deve pagare l'ECM del farmacista collaboratore?
    Non è un obbligo di legge, ma molti titolari sostengono le spese di formazione ECM del collaboratore come investimento professionale o welfare aziendale. Alcune RSA e contratti integrativi aziendali prevedono permessi retribuiti per la formazione ECM obbligatoria.
    La farmacia può essere chiusa se il farmacista collaboratore è assente?
    Se l’assenza del farmacista (unico collaboratore della farmacia) non consente di garantire la presenza di un laureato in farmacia abilitato durante l’orario di apertura obbligatorio, il titolare deve sospendere il servizio o trovare un sostituto. L’apertura senza farmacista abilitato è sanzionata dall’autorità sanitaria.
    Esiste una distinzione tra CCNL Farmacie Private e CCNL Assofarm?
    Sì, sono due contratti collettivi distinti. Il CCNL Farmacie Private (Federfarma) si applica alle farmacie private convenzionate SSN di proprietà di persone fisiche o società private. Il CCNL Assofarm si applica alle farmacie comunali gestite da aziende speciali, società partecipate dai Comuni o enti locali. Minimi retributivi e istituti contrattuali possono differire tra i due contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Welfare contrattuale nel CCNL Farmacie Private: previdenza complementare e sanità integrativa

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di welfare contrattuale che integrano le tutele del sistema pubblico: il fondo pensione Fon.Te (datore 1,05%, lavoratore 0,55% della retribuzione utile al TFR, art. 81) e l’assistenza sanitaria integrativa FASIFAR, finanziata con 13 € al mese a carico del datore per i dipendenti a tempo indeterminato (art. 49). I farmacisti iscritti all’Albo sono anche iscritti d’obbligo all’ENPAF.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di welfare contrattuale – CCNL Farmacie Private
    Strumento Tipo Contributo datoriale Contributo lavoratore
    Fondo pensione Fon.Te (art. 81) Previdenza complementare 1,05% della retribuzione utile al TFR, dopo 6 mesi di anzianità; 8 € una tantum di iscrizione 0,55% (aumentabile); 2 € una tantum
    FASIFAR, assistenza sanitaria integrativa (art. 49) Sanità integrativa 13 € al mese per 12 mensilità, dal 1° novembre 2021, non computabili nel TFR Nessuna quota prevista dal CCNL
    TFR destinato al fondo pensione Previdenza complementare TFR maturando (scelta lavoratore) N/A (è il TFR del lavoratore)
    ENPAF (farmacisti iscritti all’Albo) Previdenza di categoria Nessuno Contributo dovuto dal farmacista per l’iscrizione all’Albo, anche se dipendente

    Previdenza complementare: il fondo pensione di settore

    Il CCNL Farmacie Private individua in Fon.Te il fondo di previdenza complementare di riferimento del settore (art. 81). La previdenza complementare integra la pensione pubblica INPS (sempre più ridotta per effetto del sistema contributivo puro) con una rendita aggiuntiva al pensionamento.

    Il meccanismo prevede contributi periodici versati al fondo da:

    • Datore di lavoro: 1,05% della retribuzione utile al TFR, per i dipendenti con almeno sei mesi di anzianità continuativa, più 8 € una tantum all’iscrizione (art. 81)
    • Lavoratore: quota facoltativa aggiuntiva (trattenuta dalla busta paga)
    • Lavoratore: 0,55%, che può aumentare, più 2 € una tantum (art. 81)
    • TFR maturando: se il lavoratore lo destina al fondo; dal 1° luglio 2026 chi è alla prima assunzione aderisce automaticamente, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 D.Lgs. 252/2005)

    I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui, elevati a 5.300 € dal periodo d’imposta 2026 (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005): il lavoratore risparmia IRPEF sull’importo versato, ottenendo un beneficio fiscale immediato oltre alla costruzione della pensione integrativa.

    Assistenza sanitaria integrativa di settore

    Il CCNL Farmacie Private prevede l’assistenza sanitaria integrativa tramite FASIFAR per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale; il diritto è irrinunciabile (art. 49). Le prestazioni sono fissate dal Piano sanitario e dal Regolamento del fondo; tipicamente riguardano voci come:

    • Visite specialistiche ambulatoriali
    • Prestazioni odontoiatriche
    • Ricoveri ospedalieri in strutture private convenzionate
    • Diagnostica (analisi, radiologia, ecografie)
    • Fisioterapia e riabilitazione
    • Spese per gravi patologie (oncologia, malattie rare)

    Il contributo è di 13 € al mese per 12 mensilità a carico del datore, non computabile nel TFR. Se il datore non versa, deve pagare al lavoratore un EDR di 25 € lordi per 14 mensilità, fermo il diritto alle prestazioni e al risarcimento del maggior danno (art. 49). Le prestazioni sono usufruite tramite la rete convenzionata del fondo o con rimborso delle spese sostenute fuori rete, entro massimali.

    ENPAF: la cassa dei farmacisti

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) è la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti italiani, istituita con DPR 5 aprile 1950. Gestisce la previdenza dei farmacisti liberi professionisti (titolari di farmacia, farmacisti convenzionati con il SSN, farmacisti in attività autonoma).

    Per il lavoro dipendente il farmacista versa i contributi all’INPS. L’ENPAF però non dipende dal tipo di attività: secondo l’Ente, l’iscrizione e il pagamento dei contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli Albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, e cessano solo con la cancellazione dall’Albo (Enpaf, pagina contributi). Il farmacista dipendente è quindi iscritto anche all’ENPAF e può chiedere le riduzioni contributive previste dal regolamento dell’Ente.

    Le misure delle riduzioni e del contributo di solidarietà vanno verificate direttamente sul sito e sul regolamento dell’ENPAF.

    Welfare aziendale e accordi di secondo livello

    Il welfare aziendale comprende benefit non monetari erogati dal datore ai lavoratori: voucher per servizi (asili nido, assistenza anziani, formazione), polizze assicurative aggiuntive, rimborso trasporti, buoni pasto. Per le farmacie di piccole dimensioni (la maggior parte), il welfare aziendale strutturato è meno diffuso rispetto alle grandi imprese.

    Tuttavia, la normativa fiscale incentiva il welfare aziendale: i benefit fino a 1.000 € annui (soglia elevata a 2.000 € per i lavoratori con figli a carico) sono esenti da contributi e imposte sia per il lavoratore sia per il datore (art. 51 co. 3 TUIR, come modificato dalla L. 213/2023 e dalla Legge di Bilancio 2025).

    I contratti aziendali di secondo livello (stipulati tra il titolare e le RSA, dove presenti) possono migliorare il trattamento del CCNL nazionale, aggiungendo premi di produzione, welfare, flessibilità oraria e altri istituti.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista e deducibilità fondo pensione
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello, aliquota marginale IRPEF 23%) versa nel 2026 al fondo Fon.Te 2.500 € tra quota propria, contributo del datore e versamenti volontari (TFR escluso). Li deduce dal reddito complessivo, entro il limite di 5.300 €: risparmio IRPEF = 2.500 × 23% = 575 €. Il fondo pensione investe le somme e al pensionamento eroga una rendita integrativa tassata al 15% (vs aliquota IRPEF ordinaria).
    Caia – Uso del fondo sanitario per visita specialistica
    Caia (commessa 4° livello) ha bisogno di una visita ortopedica specialistica (lista d’attesa SSN: 8 mesi). Tramite il fondo sanitario di settore prenota in una struttura convenzionata in 10 giorni. La visita viene coperta secondo le regole e i massimali del Piano sanitario FASIFAR. Il benefit non è tassato per Caia né grava sulla busta paga.
    Sempronio – Scelta del fondo pensione all’assunzione
    Sempronio viene assunto come magazziniere (4° livello) nel 2026, alla sua prima occupazione: aderisce automaticamente al fondo previsto dal contratto, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Se resta in Fon.Te, dopo sei mesi di anzianità il datore versa l’1,05% e lui lo 0,55% della retribuzione utile al TFR (art. 81). Potrà versare contributi volontari deducibili fino a 5.300 € l’anno.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo pensione specifico per i dipendenti delle farmacie private?
    Sì: il CCNL individua in Fon.Te il fondo di riferimento (art. 81). Il datore versa l’1,05% e il lavoratore lo 0,55% della retribuzione utile al TFR, per chi ha almeno sei mesi di anzianità; all’iscrizione si versano 8 € a carico del datore e 2 € a carico del dipendente.
    Il farmacista dipendente deve iscriversi all'ENPAF?
    Sì, se è iscritto all’Albo: secondo l’ENPAF l’iscrizione all’Ente e il pagamento dei contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli Albi dei farmacisti, anche dipendenti, che per il rapporto di lavoro versano comunque all’INPS. Il regolamento dell’Ente prevede riduzioni contributive, da verificare sul sito dell’ENPAF.
    I contributi al fondo pensione si deducono dall'IRPEF?
    Sì, fino a 5.164,57 € annui, elevati a 5.300 € dal periodo d’imposta 2026 (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005). I contributi versati al fondo pensione (datoriali + del lavoratore) sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale immediato è proporzionale all’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.
    Cosa copre il fondo sanitario integrativo delle farmacie?
    Le prestazioni tipicamente coperte includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri in strutture private convenzionate, diagnostica per immagini, fisioterapia, spese per gravi patologie. La copertura esatta, i massimali e la rete convenzionata sono quelli del Piano sanitario di FASIFAR, il fondo previsto dal CCNL (art. 49 e allegato V).
    Il welfare aziendale incide sulla busta paga?
    No, per la parte entro i limiti di esenzione fiscale (1.000 €/anno, 2.000 € con figli a carico). Il welfare aziendale entro queste soglie è esente da contributi previdenziali e da IRPEF sia per il lavoratore sia per il datore: è un benefit netto aggiuntivo alla retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private (Federfarma, 7 settembre 2021) riconosce al lavoratore qualificato 15 scatti biennali di anzianità maturata presso la stessa farmacia (art. 53), da 19,62 a 25,82 euro al mese a seconda del livello (Tabella D). Le mensilità sono 14: la tredicesima alla Vigilia di Natale (art. 62) e la quattordicesima il 1° luglio (art. 63), entrambe pari a una mensilità della retribuzione di fatto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021, con tabelle dal 1° novembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Importi per livello. Valore mensile lordo di ciascuno scatto secondo la Tabella D del CCNL 7 settembre 2021 (art. 53), per gli scatti maturati dal 1° febbraio 1996; per quelli maturati prima il contratto esclude il ricalcolo e restano gli importi di allora. I minimi per livello (paga base, contingenza, EDR) sono nella tabella retributiva del contratto.

    Importo mensile di ogni scatto di anzianità, per livello
    Livello Scatto biennale (€ lordi al mese)
    Area Q1 25,82
    Area Q2, Area Q3, 1° livello 25,30
    2° livello 23,24
    3° livello 22,72
    4° livello 20,65
    5° livello 20,14
    6° livello 19,62

    Fonte: CCNL dipendenti da farmacia privata del 7 settembre 2021, Tabella D (colonna «1.2.1996»), pubblicato da UILTuCS: testo del contratto.

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e maturazione

    Gli scatti di anzianità sono incrementi retributivi automatici che maturano al compimento di ogni biennio di anzianità presso la stessa farmacia: l’art. 53 del CCNL attribuisce al lavoratore qualificato 15 scatti biennali, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. La loro funzione è di riconoscere la fedeltà aziendale e la crescita professionale del lavoratore nel corso degli anni.

    Caratteristiche principali:

    • Automatici: maturano per il solo trascorrere del tempo, senza necessità di accordo individuale, e non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito (né questi dagli scatti), art. 53
    • Cumulativi: ogni scatto si somma ai precedenti e al minimo tabellare, incrementando la base retributiva permanentemente
    • Computati nel TFR: gli scatti non figurano tra le voci escluse dalla retribuzione utile al TFR (art. 79) e fanno parte della retribuzione normale (art. 54, lett. c)
    • Computati nella tredicesima e nella quattordicesima: entrambe sono pari a una mensilità della retribuzione di fatto (artt. 62 e 63), di cui gli scatti fanno parte (artt. 54 e 55)

    Il numero massimo è 15 (art. 53), cioè 30 anni di anzianità nella stessa farmacia: dopo il 15° scatto la maturazione si esaurisce. A titolo di somma, 15 scatti valgono 379,50 euro al mese per il 1° livello (15 × 25,30) e 309,75 euro per il 4° livello (15 × 20,65).

    Tredicesima mensilità: calcolo e pagamento

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) viene corrisposta in coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno (art. 62) ed è pari a una mensilità intera della retribuzione di fatto.

    La retribuzione di fatto (art. 55) comprende le voci della normale retribuzione (art. 54: retribuzione base nazionale conglobata, contingenza, scatti di anzianità maturati, indennità speciale quadri, E.D.R. di 10,33 euro) e tutti gli altri elementi retributivi di carattere continuativo. Esclude i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie o una tantum e gli elementi che le parti escludono espressamente. Le voci fisse per livello sono nella tabella retributiva del CCNL Farmacie.

    Se il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno, spettano tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati (art. 62); l’art. 51 computa come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Dalla tredicesima si detraggono i ratei dei periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione per una delle cause previste dal CCNL; per l’astensione obbligatoria per maternità spetta il 20% della retribuzione di fatto (art. 62).

    Calcolo tredicesima proporzionale – esempi
    Mesi lavorati nell’anno Quota tredicesima
    12 mesi (anno intero) 1 mensilità intera
    6 mesi 6/12 = 0,5 mensilità
    3 mesi 3/12 = 0,25 mensilità
    1 mese e 20 giorni 2/12 (arrotondamento)

    La quattordicesima mensilità: 1° luglio (art. 63)

    Il CCNL Farmacie Private prevede 14 mensilità. Oltre alla tredicesima, l’art. 63 stabilisce che il 1° luglio di ogni anno sia corrisposto un importo pari a una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno precedente (quattordicesima mensilità).

    L’intero importo spetta a chi ha prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; in caso di inizio o cessazione nei dodici mesi precedenti si hanno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati. Per chi è pagato in tutto o in parte a provvigioni o percentuali si usa la media degli elementi fissi e variabili dei dodici mesi precedenti. Le gratifiche, indennità o premi di merito individuale o collettivo non sono assorbibili nella quattordicesima (art. 63).

    Nel confronto con altre offerte di lavoro conta quindi non solo il minimo mensile ma il numero di mensilità. Attenzione: l’E.D.R. di 10,33 euro è invece pagato su 13 mensilità (art. 54, lett. e).

    Impatto degli scatti sul costo aziendale

    Dal punto di vista del datore di lavoro, gli scatti di anzianità aumentano progressivamente il costo del personale nel tempo. Su un farmacista collaboratore (1° livello) con 6 scatti biennali da 25,30 euro l’uno (Tabella D), dopo 12 anni di servizio gli scatti cumulati ammontano a 151,80 euro mensili in più sul minimo tabellare; a fine carriera, con 15 scatti, sono 379,50 euro.

    Poiché gli scatti rientrano nella retribuzione di fatto, aumentano anche l’importo di tredicesima e quattordicesima e il TFR, oltre ai contributi previdenziali. La progressione degli scatti è un elemento pianificabile del budget del personale.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista dopo 10 anni: scatti cumulativi
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello, farmacia urbana, assunto il 15 marzo 2016) ha maturato 5 scatti biennali (marzo 2018, 2020, 2022, 2024, 2026); l’ultimo decorre dal 1° aprile 2026 (art. 53). Importo per scatto: 25,30 € (Tabella D). Scatti totali: 5 × 25,30 = 126,50 € lordi al mese. Con il totale tabellare di 1.969,97 € (Tabella A, comprensivo di contingenza ed E.D.R.) la retribuzione mensile diventa 1.969,97 + 126,50 = 2.096,47 € lordi. Le 14 mensilità si calcolano sulla retribuzione di fatto, dunque scatti compresi.
    Caia – Tredicesima proporzionale per neo-assunta
    Caia, addetta di 4° livello (totale tabellare 1.542,75 €, Tabella A), viene assunta il 1° settembre 2026. A dicembre 2026 ha lavorato 4 mesi interi. Tredicesima spettante: 4/12 × 1.542,75 € = 514,25 € lordi (art. 62). La quattordicesima del 1° luglio 2027 le spetta per 10 dodicesimi (settembre-giugno): 10/12 × 1.542,75 € = 1.285,63 € lordi, a parità di retribuzione (art. 63).
    Sempronio – Scatto automatico al biennio
    Sempronio (commesso d’ordine, 4° livello) compie il secondo anno di servizio il 15 giugno 2026. Il primo scatto decorre dal 1° luglio 2026 (primo giorno del mese successivo al biennio, art. 53): 20,65 € lordi mensili in più. La quattordicesima del 1° luglio 2026 si calcola sulla retribuzione al 30 giugno e non lo include; lo scatto entra invece nella retribuzione di fatto su cui si calcolano la tredicesima di dicembre e il TFR.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianità nel CCNL Farmacie?
    Ogni due anni: l’art. 53 prevede 15 scatti biennali per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. Gli importi per livello (da 19,62 a 25,82 euro) sono nella tabella sopra.
    Gli scatti di anzianità sono inclusi nella tredicesima?
    Sì. La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 62), di cui fanno parte gli scatti maturati (artt. 54 e 55). Vale lo stesso per la quattordicesima (art. 63).
    Il CCNL Farmacie Private prevede la quattordicesima?
    Sì. L’art. 63 prevede che il 1° luglio di ogni anno sia corrisposta una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno precedente. Con la tredicesima alla Vigilia di Natale (art. 62) le mensilità sono 14.
    Gli scatti si perdono cambiando datore?
    Sì, se si cambia datore di lavoro gli scatti maturati presso il vecchio datore non si trasferiscono. Si riparte da zero per il conteggio degli scatti presso il nuovo datore. Il TFR maturato, invece, viene liquidato dal vecchio datore.
    Come si calcolano gli scatti se cambio livello?
    Il CCNL non contiene una clausola dedicata al passaggio di livello. L’art. 53 lega gli scatti all’anzianità maturata presso la stessa farmacia e la Tabella D fissa un importo per livello; quanto già maturato non può essere assorbito da aumenti di merito. Per un caso concreto conviene guardare il cedolino e, se serve, chiedere chiarimenti al sindacato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private fissa il periodo di prova in giorni di calendario: 90 per Quadri e 1° livello (farmacista collaboratore), 60 per il 2°, 45 per 3° e 4°, 15 per 5° e 6° (art. 7). Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Farmacie Private per livello
    Livello Profilo tipo Durata massima periodo di prova
    Quadri (Aree Q1, Q2, Q3) Direttore di farmacia, farmacista collaboratore Quadro 90 giorni di calendario
    1° livello Farmacista collaboratore 90 giorni di calendario
    2° livello Personale di concetto (contabile, magazziniere consegnatario) 60 giorni di calendario
    3° e 4° livello Coadiutore di farmacia; commesso d’ordine, cassiere, magazziniere 45 giorni di calendario
    5° e 6° livello Conducente, fattorino; addetto alle pulizie 15 giorni di calendario

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Nel contratto a termine la prova si riproporziona alla durata (durata annua divisa per 12 e moltiplicata per i mesi del contratto), con un minimo di 5 giorni; in caso di rinnovo per le stesse mansioni non si ripete. Fonte: CCNL 7 settembre 2021, art. 7.

    Il periodo di prova: disciplina e diritti

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata per livello, da 15 giorni di calendario (5° e 6° livello) a 90 giorni (Quadri e 1° livello). Chi recede durante la prova lo fa senza preavviso, ma il lavoratore ha diritto alle indennità di fine rapporto (art. 7).

    Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:

    • Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
    • Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
    • Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
    • Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.

    Contratto a tempo determinato in farmacia

    Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).

    Limiti principali:

    • Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
    • Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
    • Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).

    Part-time, apprendistato e somministrazione

    Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).

    L’apprendistato professionalizzante è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni per i livelli II, III e IV, con durata massima di 36 mesi e almeno 120 ore di formazione l’anno; per l’inquadramento il CCNL rinvia alla legge, che consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto la destinazione (art. 11 CCNL, art. 42 D.Lgs. 81/2015). Il farmacista collaboratore può essere assunto con un apprendistato di massimo 36 mesi inquadrato direttamente al 1° livello, con la retribuzione piena del livello; chi non conferma almeno il 90% di questi farmacisti non può usare lo stesso contratto per 12 mesi (art. 12).

    La somministrazione di lavoro (tramite agenzia) è consentita nei limiti del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.

    Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici

    L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:

    • Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
    • Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
    • Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)

    Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.

    Casi pratici

    Tizio – Fine del periodo di prova positivo
    Tizio, farmacista collaboratore (1° livello), viene assunto con 90 giorni di calendario di prova (art. 7). Nel corso del secondo mese si ammala per 10 giorni: secondo l’orientamento comune la malattia sospende la prova, che quindi termina 10 giorni più tardi; il CCNL non contiene una regola specifica sul punto. Al superamento della prova, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di un nuovo atto scritto.
    Caia – Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
    Caia viene assunta a tempo determinato per sostituire la farmacista in maternità (causa di sostituzione documentata: valida anche oltre 12 mesi). Il contratto dura 7 mesi. Al rientro della titolare in maternità, il contratto di Caia cessa automaticamente senza preavviso (la sostituzione era la causale). Caia riceve TFR e ratei proporzionali.
    Sempronio – Apprendistato professionalizzante
    Sempronio, 21 anni, viene assunto come apprendista commesso d’ordine (destinazione 4° livello) per 36 mesi, il massimo previsto dal CCNL (art. 11). Il contratto individuale può inquadrarlo fino a due livelli sotto (6° o 5° livello), come consente la legge; la progressione va scritta nel piano formativo. Al termine, se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., il rapporto prosegue a tempo indeterminato al 4° livello.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell’inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
    Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
    Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
    Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l’iscrizione all’Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l’iscrizione prima dell’assunzione e periodicamente durante il rapporto.
    Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
    Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
    Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
    È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell’orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al solo livello di inquadramento: 90 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 60 per il 2°, 45 per 3° e 4°, 15 per 5° e 6° (art. 73). In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Farmacie Private
    Livello Preavviso (licenziamento e dimissioni) Profili
    Quadri (Aree Q1, Q2, Q3) 90 giorni di calendario Direttore di farmacia, farmacista collaboratore Quadro
    1° livello 90 giorni di calendario Farmacista collaboratore
    2° livello 60 giorni di calendario Personale di concetto (contabile, magazziniere consegnatario)
    3° e 4° livello 45 giorni di calendario Coadiutore; commesso d’ordine, cassiere, magazziniere
    5° e 6° livello 15 giorni di calendario Conducente, fattorino; addetto alle pulizie

    Fonte: CCNL 7 settembre 2021, art. 73. I termini non dipendono dall’anzianità e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il farmacista che si dimette perché ha vinto un concorso per aprire una farmacia, per incarichi presso le ASL o presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere dà un preavviso ridotto da 90 a 30 giorni, se documenta che non può rispettare quello ordinario. Non è dovuto preavviso in caso di giusta causa.

    Il preavviso: obbligo reciproco

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini in base al solo livello, da 15 a 90 giorni di calendario, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese (art. 73). Durante il preavviso lavorato spetta la retribuzione di fatto e il periodo conta come servizio a tutti gli effetti (art. 74); la malattia o l’infortunio insorti durante il preavviso ne sospendono il decorso (art. 78).

    Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).

    Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), da soli con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato, ente bilaterale o commissione di certificazione, a pena di inefficacia; il CCNL lo richiama all’art. 75. Su richiesta del dimissionario il datore può rinunciare al preavviso e far cessare subito il rapporto.

    Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico (art. 26, comma 2, D.Lgs. 151/2015). Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.

    Licenziamento: causali e tutele

    Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti

    Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:

    • Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (6-36 mensilità; nelle farmacie fino a 15 dipendenti è dimezzata, minimo 3) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
    • Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia

    La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: per gli assunti prima del 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente riassumere o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità (L. 604/1966); per gli assunti dopo, le indennità del D.Lgs. 23/2015 sono dimezzate e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025, non hanno più il tetto di sei mensilità (art. 9 D.Lgs. 23/2015).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni volontarie con preavviso
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello, 4 anni di anzianità) si dimette. Il preavviso è di 90 giorni di calendario, qualunque sia l’anzianità, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese (art. 73). Presenta le dimissioni con il modulo telematico e lavora i 90 giorni. La farmacia gli paga regolarmente le ultime buste. Alla scadenza riceve la liquidazione: TFR maturato, ferie residue e ratei di tredicesima e quattordicesima maturati dall’ultimo pagamento.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia (commessa 4° livello, 6 anni anzianità) viene licenziata per soppressione del posto (la farmacia riduce il personale). La farmacia ha 8 dipendenti: non si applica la procedura preventiva davanti all’Ispettorato prevista dall’art. 7 della L. 604/1966, riservata ai datori sopra i 15 dipendenti. Caia (4° livello) riceve la lettera di licenziamento motivata, 45 giorni di calendario di preavviso lavorato o la relativa indennità sostitutiva (art. 73), TFR e competenze finali. Può impugnare entro 60 giorni se ritiene il motivo non genuino.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare
    Sempronio (magazziniere 5° livello) viene contestato per assenteismo ingiustificato reiterato (5 assenze non giustificate in 3 mesi). Riceve contestazione disciplinare scritta. Presenta le proprie difese entro 5 giorni. Il titolare, valutate le giustificazioni insufficienti, procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Sempronio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente l’atto.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
    Dipende solo dal livello: 90 giorni di calendario per Quadri e 1° livello (farmacista collaboratore), 60 per il 2°, 45 per 3° e 4°, 15 per 5° e 6°, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese (art. 73 CCNL). In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
    Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
    Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie fino a 15 dipendenti non c’è di regola la reintegra: per gli assunti prima del 7 marzo 2015 l’indennità è tra 2,5 e 6 mensilità, per gli assunti dopo sono le indennità del D.Lgs. 23/2015 dimezzate, senza più il tetto di sei mensilità (Corte cost. n. 118/2025).
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
    Cosa ricevo alla fine del rapporto?
    TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
    Come si impugna un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR nel CCNL Farmacie Private: calcolo, destinazione e anticipazione

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura ogni anno in misura pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il lavoratore può destinarlo a un fondo di previdenza complementare o mantenerlo in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per i datori con almeno 50 addetti). L’anticipazione del TFR è consentita per specifici motivi dopo almeno 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo del TFR – CCNL Farmacie Private
    Voce Formula / Importo Note
    Quota annua TFR Retribuzione annua lorda / 13,5 Include tutte le voci retributive continuative
    Rivalutazione annua (TFR in azienda) 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Calcolata al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva rivalutazione 17% sulla rivalutazione maturata Versata dal datore all’Erario ogni anno
    Tassazione TFR a liquidazione Aliquota media ultimi 5 anni (separata) Tassazione separata ex art. 17 TUIR
    TFR farmacista collaboratore, 1° livello (1 anno) (1.959,64 × 14 + 10,33 × 13) / 13,5 = 2.042,17 € Minimo Tabella A, farmacie urbane, senza scatti
    TFR commesso d’ordine, 4° livello (1 anno) (1.532,42 × 14 + 10,33 × 13) / 13,5 = 1.599,12 € Minimo Tabella A, farmacie urbane, senza scatti

    Esempi calcolati con paga base e contingenza della Tabella A del CCNL 7 settembre 2021 (1° livello 1.959,64 €, 4° livello 1.532,42 €), su 14 mensilità, più l’EDR di 10,33 € su 13. Per l’art. 79 del CCNL sono escluse dalla base del TFR, tra l’altro: rimborsi spese, una tantum e gratifiche straordinarie, compensi per lavoro straordinario e festivo, maggiorazioni per servizio notturno (salvo il notturno permanente tutte le notti), indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, indennità INPS e INAIL. Minimi completi nella scheda sulle tabelle retributive delle farmacie.

    Come si calcola il TFR

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il meccanismo è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dal CCNL applicato.

    La quota annua si calcola dividendo la retribuzione annua utile per il divisore 13,5:

    Quota TFR annua = Retribuzione annua lorda utile ÷ 13,5

    La retribuzione utile al TFR comprende le somme corrisposte in modo non occasionale: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima. L’art. 79 del CCNL Farmacie esclude invece rimborsi spese, una tantum, compensi per lavoro straordinario e festivo, maggiorazioni per il servizio notturno non permanente, indennità sostitutive di preavviso e ferie e indennità INPS e INAIL.

    Esempio per un farmacista collaboratore (1° livello) pagato al minimo della Tabella A, senza scatti (nel CCNL Farmacie le mensilità sono 14 (tredicesima e quattordicesima); l’EDR di 10,33 € è corrisposto su 13 mensilità):

    • Retribuzione annua utile: 1.959,64 × 14 + 10,33 × 13 = 27.569,25 €
    • Quota TFR annua: 27.569,25 / 13,5 = 2.042,17 €

    Rivalutazione e destinazione

    Il TFR accantonato in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS per i datori con almeno 50 addetti) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con un tasso composto:

    • 1,5% in misura fissa
    • più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione)

    Sulla rivalutazione maturata, il datore versa annualmente una imposta sostitutiva del 17% all’Erario (prima era 11%; aumentata dalla L. 190/2014).

    In alternativa all’accantonamento in azienda, il lavoratore può destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare (per le farmacie private il fondo previsto dal contratto è Fon.Te; in alternativa un fondo aperto o un PIP). Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione aderiscono automaticamente al fondo previsto dal contratto, salvo rinuncia entro 60 giorni per scegliere un altro fondo o lasciare il TFR in azienda (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005); per chi non è alla prima assunzione resta la scelta entro 6 mesi. Chi ha scelto di lasciare il TFR in azienda può cambiare idea in seguito; la scelta di destinarlo a un fondo, invece, non si può revocare.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato prima della cessazione del rapporto alle seguenti condizioni:

    • Almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore
    • Importo non superiore al 70% del TFR maturato
    • Motivazione tassativa: spese sanitarie documentate per terapie o interventi straordinari, acquisto della prima casa (anche per i figli), congedo straordinario per gravi motivi familiari
    • La richiesta è soddisfatta annualmente entro un plafond massimo del 10% dei lavoratori aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti

    L’anticipazione non è un diritto assoluto se l’azienda non ha liquidità sufficiente: il datore può rifiutare motivatamente. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata come il TFR definitivo.

    Tassazione alla liquidazione

    Il TFR liquidato alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR): non si somma al reddito dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni lavorativi del contribuente.

    Se il TFR rimane destinato a un fondo pensione complementare, alla prestazione finale si applica l’aliquota del 15% (riducibile fino al 9% per anzianità di partecipazione superiore a 15 anni). Il confronto tra TFR in azienda (tassazione ordinaria separata) e TFR in fondo pensione (15-9%) è uno dei fattori chiave nella scelta di destinazione.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni in farmacia
    Tizio, farmacista collaboratore (1° livello) pagato al minimo, lascia la farmacia dopo 10 anni. Quota annua: 2.042,17 €. TFR accantonato prima delle rivalutazioni: 2.042,17 × 10 = 20.421,70 €, a cui si aggiungono le rivalutazioni annue (1,5% più il 75% dell’inflazione) al netto dell’imposta sostitutiva del 17%. Nella realtà la base è più alta per gli scatti biennali e, dopo 24 mesi, per il passaggio all’Area Q3 con l’indennità speciale quadri. Il TFR è tassato separatamente.
    Caia – Anticipazione per prima casa
    Caia (commessa d’ordine, 4° livello, 9 anni di servizio, pagata al minimo) ha maturato circa 1.599,12 × 9 = 14.392,08 € di TFR prima delle rivalutazioni. Richiede l’anticipazione del 70% per l’acquisto della prima casa: 14.392,08 × 0,70 = 10.074,46 €. La farmacia ha 12 dipendenti e può soddisfare la richiesta nei limiti del plafond annuo. L’importo è anticipato in busta paga con tassazione separata.
    Sempronio – Scelta del fondo pensione
    Sempronio viene assunto come magazziniere (4° livello) nel 2026: è la sua prima assunzione, quindi aderisce automaticamente al fondo del contratto, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Valuta: TFR in azienda (rivalutazione ~1,5+0,75×inflazione, tassazione separata finale) vs fondo pensione (rendimento variabile, tassazione 15-9%). Con un orizzonte di 30 anni a lavoro, il fondo pensione offre generalmente vantaggi fiscali: Sempronio non rinuncia e resta in Fon.Te, il fondo indicato dal CCNL (art. 81): dopo sei mesi di anzianità il datore versa l’1,05% e lui lo 0,55% della retribuzione utile al TFR.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR annuo?
    Dividendo la retribuzione annua utile per 13,5. Nel CCNL Farmacie le mensilità sono 14: per un commesso d’ordine di 4° livello al minimo (1.532,42 € di paga base e contingenza, più 10,33 € di EDR su 13 mensilità) la quota annua è (1.532,42 × 14 + 10,33 × 13) / 13,5 = 1.599,12 €.
    Conviene lasciare il TFR in azienda o versarlo al fondo pensione?
    Non esiste una risposta universale: dipende dall’età, dall’orizzonte temporale, dal rendimento del fondo e dall’aliquota IRPEF personale. In linea generale, per lavoratori giovani con lungo orizzonte, il fondo pensione offre vantaggi fiscali (aliquota 15-9% vs aliquota media ordinaria). Per lavoratori prossimi alla pensione con redditi bassi la differenza è minore.
    Posso richiedere l'anticipazione del TFR prima della pensione?
    Sì, ma solo dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per importo massimo del 70% del maturato, e per motivazioni tassative (spese sanitarie straordinarie, prima casa, congedo per gravi motivi). La richiesta non è un diritto assoluto: il datore può rifiutare nei limiti del plafond annuo.
    Il TFR viene pagato subito alla cessazione?
    Sì: per l’art. 80 del CCNL Farmacie il TFR va versato all’atto della cessazione, dedotto quanto eventualmente dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili al lavoratore spettano gli interessi legali dal giorno della cessazione.
    Cosa include la retribuzione utile al TFR?
    Include le somme non occasionali: paga base, contingenza, EDR, scatti, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima. Per l’art. 79 del CCNL sono escluse: rimborsi spese, una tantum, straordinario e festivo, maggiorazioni per il servizio notturno salvo quello permanente, indennità sostitutive di preavviso e ferie, indennità INPS e INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con l’indennità INPS dell’80%, anticipata dal datore (art. 50 CCNL): il contratto non prevede integrazioni. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (20 se parto plurimo). Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e paternità – Riepilogo CCNL Farmacie Private
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte normativa
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) 80% INPS, anticipata dal datore e posta a conguaglio (art. 50 CCNL) D.Lgs. 151/2001 art. 16-22
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% retribuzione (INPS) Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    Congedo parentale (facoltativo) – madre Fino a 6 mesi entro i 14 anni del figlio 30% INPS (80% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
    Congedo parentale (facoltativo) – padre Fino a 6 mesi entro i 14 anni del figlio 30% INPS (80% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
    Congedo parentale totale coppia Massimo 11 mesi complessivi Come sopra per quota spettante a ciascuno D.Lgs. 151/2001
    Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 se orario < 6h) nel 1° anno 100% retribuzione (INPS) D.Lgs. 151/2001 art. 39

    Congedo di maternità: 5 mesi di tutela obbligatoria

    Il congedo di maternità (ex “astensione obbligatoria”) dura 5 mesi complessivi. La distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (c.d. schema “2+3”), ma la lavoratrice può optare per lo schema flessibile: 1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto, purché il medico e il datore attestino che tale scelta non pregiudica la salute.

    Durante il congedo di maternità l’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Per l’art. 50 del CCNL Farmacie Private la tutela economica è quella del D.Lgs. 151/2001: l’indennità INPS è anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Il contratto non prevede un’integrazione fino al 100%; per la tredicesima, nei mesi di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto alla sola quota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto (art. 62).

    Il periodo di congedo di maternità è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, del TFR e degli scatti di anzianità come se la lavoratrice fosse in servizio effettivo.

    Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori

    Per l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 il congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), fruibili anche in modo non continuativo da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

    I 10 giorni non sono frazionabili a ore e sono aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo. Il trattamento economico è al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il padre ha il diritto di fruire dei 10 giorni anche se la madre è già in congedo di maternità.

    Congedo parentale facoltativo

    Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (entro i 14 anni del figlio). Il totale per entrambi i genitori non può superare 11 mesi complessivi. I primi 3 mesi di congedo parentale, se fruiti entro il 6° anno del figlio, sono indennizzati all’80% della retribuzione; gli altri mesi al 30%. L’indennità è a carico dell’INPS.

    Nel settore farmaceutico, il congedo parentale del farmacista pone problemi pratici di sostituzione: il titolare deve garantire la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura. Il CCNL prevede la possibilità di assunzione a termine in sostituzione del lavoratore in congedo parentale.

    Tutele aggiuntive nel settore farmaceutico

    Le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni a rischio (es. manipolazione di preparazioni galeniche, contatto con sostanze chimiche, posture prolungate) hanno diritto all’interdizione anticipata dal lavoro su istanza alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), con certificazione medica. In farmacia le preparazioni magistrali e la gestione di sostanze stupefacenti rientrano tra le attività potenzialmente rischiose in gravidanza.

    Le lavoratrici in gravidanza e in allattamento non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001): il CCNL Farmacie deve essere applicato coerentemente con questo divieto, con obbligo di trasferimento al turno diurno o, se impossibile, di interdizione anticipata retribuita.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità in farmacia
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello) diventa padre in marzo 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio spalmati su 2 settimane (non consecutivi). Il titolare deve garantire la copertura turni: organizza la sostituzione con un farmacista a scorrimento di turno. Tizio riceve il 100% della retribuzione per i 10 giorni, erogata dall’INPS con anticipazione in busta paga.
    Caia – Maternità con indennità INPS all’80%
    Caia (commessa 3° livello) va in maternità con schema 2+3. Retribuzione mensile lorda: ~1.700 €. L’INPS eroga l’80%: 1.700 × 80% = 1.360 € al mese, anticipati dal datore in busta paga e posti a conguaglio. Il CCNL non prevede l’integrazione del restante 20% (340 €). Il periodo di 5 mesi matura ferie, TFR e scatti di anzianità; della tredicesima il datore paga la quota del 20% (art. 62).
    Sempronio – Congedo parentale facoltativo
    Sempronio (addetto qualificato 3° livello) decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro il 4° anno del figlio. L’INPS eroga l’80% della retribuzione. Su 1.700 € lordi mensili: percepisce 1.700 × 80% = 1.360 € al mese per 3 mesi. Il datore assume un sostituto a tempo determinato per il periodo. Al rientro, Sempronio riprende il proprio posto e livello.

    Domande frequenti

    Il datore integra la maternità al 100%?
    No: l’art. 50 del CCNL Farmacie Private rinvia al D.Lgs. 151/2001 e prevede solo che le indennità siano anticipate dal datore e poste a conguaglio con i contributi INPS. L’INPS eroga l’80% della retribuzione per i 5 mesi di congedo obbligatorio; il contratto non aggiunge un’integrazione.
    Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
    10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% dall’INPS.
    Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
    No. L’art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l’ASL può disporre l’interdizione anticipata retribuita.
    Il congedo parentale matura TFR e ferie?
    Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l’astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.
    Si può lavorare durante il congedo parentale?
    No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Comporto e integrazione malattia – CCNL Farmacie Private
    Anzianità di servizio Periodo di comporto Integrazione datoriale
    Fino a 3 anni 6 mesi (180 giorni di calendario) 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180°
    Da 3 a 6 anni 9 mesi (270 giorni) 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270°
    Oltre 6 anni 12 mesi (360 giorni) 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360°
    Malattia oncologica / cronica grave Comporto prolungato (accordo individuale) Possibile proroga del comporto per accordo

    Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).

    Il comporto: cos'è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.

    Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.

    È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.

    Indennità INPS e integrazione contrattuale

    Durante la malattia il lavoratore riceve:

    1. Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
    2. Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)

    I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

    In caso di infortunio sul lavoro:

    • Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
    • Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
    • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
    • Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%

    Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.

    Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive

    Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.

    Durante l’aspettativa non retribuita:

    • Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
    • Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
    • Il rapporto resta sospeso ma non risolto

    Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata e comporto per sommatoria
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello, 4 anni di anzianità) ha accumulato negli ultimi 3 anni: 15 gg nel 2024, 30 gg nel 2025, 40 gg nel primo semestre 2026 = 85 giorni su base triennale. Il comporto applicabile è 270 giorni (3-6 anni anzianità). Tizio è ancora ben al di sotto del limite: può ammalarsi ancora per circa 185 giorni prima di raggiungere il comporto.
    Caia – Infortunio in farmacia
    Caia (commessa 4° livello) scivola in magazzino e si rompe il polso: 30 giorni di prognosi. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Nei primi 3 giorni il datore integra la retribuzione al 60%. Dal 4° al 30° giorno: INAIL paga il 60%, il CCNL integra fino al 100%. Nessun giorno viene contato nel comporto per malattia ordinaria.
    Sempronio – Superamento del comporto
    Sempronio (6° livello, 2 anni anzianità) ha accumulato 190 giorni di assenza per malattia in 36 mesi: supera il comporto di 180 giorni (fino a 3 anni anzianità). Il datore lo contatta formalmente per comunicare il superamento del comporto e l’intenzione di risolvere il rapporto. Sempronio richiede un’aspettativa non retribuita di 60 giorni per tentare di guarire: il datore valuta e concede discrezionalmente l’aspettativa.

    Domande frequenti

    Cosa succede se supero il periodo di comporto?
    Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).
    I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
    I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i ‘giorni di carenza’: l’INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l’integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell’anno (verificare il testo contrattuale vigente).
    L'infortunio viene contato nel comporto?
    No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l’intera durata dell’inabilità.
    Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
    Entrambi: l’INPS eroga l’indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell’anticipazione in busta paga e del conguaglio con l’INPS.
    Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
    Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (con la settimana di sei giorni, art. 26), permessi individuali retribuiti e le ore sostitutive delle festività abolite (art. 24). Nel settore farmaceutico la fruizione delle ferie va conciliata con i turni obbligatori di guardia e con le necessità di continuità del servizio al pubblico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Farmacie Private – Riepilogo
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie (art. 26) 26 giorni lavorativi, uguali per tutta l’anzianità Settimana di 6 giorni (lun-sab); maturazione 26 ÷ 12 = ~2,17 gg/mese
    Festività abolite (art. 24) Permessi individuali retribuiti a gruppi di 4 o 8 ore In sostituzione di S. Giuseppe (19/3), Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno
    Ulteriori permessi (art. 24) 40 ore annue Per gli assunti dal 1/11/2021 da titolari fino a 40 dipendenti: 50% dopo 3 anni, 100% dopo 6 anni
    Permessi per matrimonio (art. 34) 15 giorni di calendario Retribuiti; non si computano nelle ferie né nel preavviso
    Permessi per lutto familiare 4 giorni lavorativi (art. 35) Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado; retribuiti
    Permessi per studio (art. 36) 5 giorni retribuiti (40 ore) l’anno Lavoratori studenti, per la preparazione degli esami
    Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese (disabile grave) o 2h/giorno Per assistenza a familiare con disabilità grave

    Ferie: diritto irrinunciabile e pianificazione turni

    L’art. 26 del CCNL Farmacie Private riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, senza aumenti per anzianità. La settimana lavorativa è considerata di sei giorni (da lunedì a sabato) a prescindere da come è distribuito l’orario, quindi 26 giorni sono 4 settimane e 2 giorni. Dal computo si escludono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo, che si allunga di altrettanti giorni. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto, comprensiva di tutte le indennità (art. 28). In caso di licenziamento o dimissioni spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio dell’anno (art. 29).

    Nel settore farmaceutico, la pianificazione delle ferie estive è particolarmente vincolata dall’obbligo di garantire il servizio al pubblico. Il titolare di farmacia deve assicurare la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura per legge: questo significa che le ferie dei farmacisti devono essere scalate, non coincidenti, e il piano ferie deve essere comunicato per tempo.

    Il datore stabilisce il periodo, di norma da maggio a ottobre, sentiti i lavoratori; le ferie si frazionano in non più di due periodi e il lavoratore sceglie quando fare uno dei due (art. 27). Il termine di 18 mesi del D.Lgs. 66/2003 è portato a 24 mesi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.; art. 31 CCNL): le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto. Alla cessazione, le ferie residue sono liquidate in busta paga come voce specifica.

    Permessi individuali retribuiti (ex ROL)

    Il CCNL non usa la sigla ROL: all’art. 24 prevede gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle quattro festività abolite dalla L. 54/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno), più ulteriori permessi per complessive 40 ore annuali. Per i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 da titolari di farmacie fino a 40 dipendenti le 40 ore ulteriori sono riconosciute al 50% dopo tre anni dall’assunzione e al 100% dopo sei anni, contando anche il servizio presso altre farmacie, se documentato per iscritto all’assunzione.

    I permessi si fruiscono individualmente, nei periodi di minore attività e a rotazione, in modo da non ostacolare l’andamento della farmacia; nel part-time spettano in proporzione all’orario. Quelli non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione di fatto, oppure si fruiscono in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.

    Permessi per eventi e cause familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per eventi specifici, che non gravano sul monte ferie né sui permessi individuali:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di congedo straordinario retribuito, non computabile nelle ferie né nel preavviso; la domanda va fatta di norma con un mese di anticipo (art. 34)
    • Lutto: 4 giorni lavorativi di permesso retribuito per il decesso del coniuge (anche unito civilmente), di parenti e affini entro il secondo grado (art. 35)
    • Studio: 5 giorni retribuiti (40 ore) l’anno per i lavoratori studenti, oltre ai permessi di legge, per preparare gli esami (art. 36)
    • Gravi situazioni familiari: permessi previsti dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001

    I permessi L. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave (3 giorni al mese) sono disciplinati direttamente dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.

    Maturazione proporzionale e ferie in caso di malattia

    La maturazione delle ferie si calcola in proporzione ai mesi di servizio prestato. Di norma si considera che ogni mese compiuto di servizio dà diritto a 1/12 del monte ferie annuo.

    Durante la malattia, le ferie continuano a maturare: il periodo di malattia è considerato servizio prestato ai fini della maturazione di ferie e ROL, nei limiti del periodo di comporto contrattuale. Oltre il comporto, se il rapporto cessa, le ferie maturate e non godute sono liquidate alla risoluzione.

    Il lavoratore che si ammala durante le ferie già programmate ha diritto all’interruzione delle ferie per il periodo di malattia, purché la malattia sia documentata con certificato medico inviato in tempo reale: le giornate di malattia non si “consumano” dal monte ferie.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista con piano ferie estive
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello, 5 anni di anzianità) ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie, come tutti gli altri. Il titolare pianifica le ferie in modo che almeno un farmacista sia sempre presente in agosto. Tizio prende 13 giorni in agosto e 13 giorni in un secondo periodo tra maggio e ottobre (le ferie si frazionano in non più di due periodi, art. 27). Le ferie vengono approvate con almeno 30 giorni di anticipo per consentire la copertura turni.
    Caia – Permesso orario per visita medica e pratiche
    Caia (commessa 4° livello) deve effettuare 3 ore di visita specialistica un giovedì mattina. Richiede 3 ore dei permessi individuali retribuiti dell’art. 24 con preavviso di 2 giorni. Il permesso viene accordato e non incide sulle ferie. Le ore residue (le 40 annue, nella misura che le spetta) restano a disposizione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Sempronio – Malattia durante le ferie
    Sempronio è in ferie da lunedì. Mercoledì si ammala e ottiene certificato medico del medico di base con diagnosi e prognosi di 4 giorni. Invia il certificato via telematica (INPS) e comunica tempestivamente al titolare. Le 4 giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie: Sempronio riprende le ferie il giorno successivo alla guarigione e potrà fruire dei 4 giorni residui in un altro periodo concordato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Farmacie Private?
    26 giorni lavorativi annui (art. 26), con la settimana lavorativa di sei giorni da lunedì a sabato; non ci sono aumenti per anzianità. La maturazione è mensile e proporzionale al servizio prestato.
    Il titolare può negare le ferie?
    Il titolare stabilisce il periodo, di norma da maggio a ottobre e sentiti i lavoratori (art. 27), ma non può negare le ferie: per l’art. 31 del CCNL non è ammessa la rinuncia o la non concessione. Se per ragioni di servizio le ferie non sono godute nell’anno, il termine di 18 mesi del D.Lgs. 66/2003 è portato a 24 mesi.
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì. Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale, le ferie continuano a maturare come se il lavoratore fosse in servizio. Oltre il comporto, la maturazione cessa e il rapporto può essere risolto dal datore.
    Cosa sono le ex festività?
    Sono le festività civili abolite dalla L. 54/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno), sostituite dal CCNL con gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito (art. 24). Il 4 novembre, spostato alla domenica successiva, ha il trattamento delle festività che coincidono con la domenica (art. 23).
    Si può rinunciare alle ferie per essere pagati?
    No, durante il rapporto di lavoro in corso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile: la rinuncia alle ferie in cambio di denaro è nulla. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate monetariamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Farmacie Private: orario di lavoro, turni, reperibilità e servizio notturno

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Lo straordinario è maggiorato del 20% (30% nei festivi, 40% di notte fuori turno); il servizio notturno a porte aperte del 20% e a porte chiuse del 16%; la reperibilità notturna fuori farmacia vale il 10% della retribuzione di fatto mensile più un diritto fisso a chiamata (artt. 18-20).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 7 settembre 2021
    Vigenza
    Scaduto il 31 agosto 2024; continua a produrre effetti fino al successivo accordo di rinnovo (art. 102)
    Fonte
    testo del CCNL 7 settembre 2021 (pubblicato da UILTuCS)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni e indennità orario CCNL Farmacie Private
    Tipologia Maggiorazione / Indennità Note
    Straordinario oltre la 40ª ora settimanale +20% Quota oraria di fatto più la maggiorazione sulla quota normale (art. 18)
    Straordinario nei giorni festivi (e ore lavorate nelle festività dell’art. 23) +30% Artt. 18 e 25
    Straordinario di notte (22-6) fuori dai turni regolari +40% Art. 18
    Servizio notturno a porte aperte (tra chiusura serale e apertura mattutina) +20% Prime 8 ore: sola maggiorazione; oltre: quota oraria di fatto più 20% (art. 19)
    Servizio notturno a porte chiuse con obbligo di rispondere alle chiamate +16% prime 8 ore, poi quota di fatto +10% Art. 19
    Servizio notturno in una festività infrasettimanale Quota oraria di fatto +30% Art. 19
    Domenica o giorno di riposo lavorato per turno disposto dalle Autorità Riposo compensativo di 24 ore + 13% di 1/173 per ora, fino a 8 ore Art. 22
    Reperibilità notturna fuori farmacia dopo il servizio diurno 10% della retribuzione di fatto mensile (12% se la domenica o nel giorno di riposo, per periodi inferiori al mese) + diritto fisso a chiamata della Tariffa nazionale Art. 20

    Fonte: CCNL 7 settembre 2021, artt. 16-22. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. Quota oraria = retribuzione mensile diviso 173 (art. 57). Le maggiorazioni per il servizio notturno non entrano nella retribuzione globale, salvo effetti fiscali, previdenziali e sul TFR.

    Orario contrattuale: 40 ore e distribuzione su turni

    L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Farmacie Private è fissato a 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni e mezzo con mezze giornate di riposo nella settimana successiva o entro il mese; l’orario può essere calcolato come media annua per un massimo di 16 settimane l’anno, senza superare 46 ore settimanali (art. 16). La peculiarità del settore farmaceutico è che le farmacie possono essere obbligate per legge a garantire aperture continuate (festivi, domeniche, notturno) secondo il piano di turno delle farmacie stabilito dall’autorità sanitaria locale (ASL/Comune).

    Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro si articola frequentemente su turni rotanti che coprono l’arco settimanale completo. Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive, di norma la domenica; quando la farmacia è aperta di domenica per turno disposto dalle Autorità, il lavoratore se richiesto presta servizio e ha diritto al riposo compensativo in altro giorno più un compenso del 13% della quota oraria per ogni ora, fino a 8 (art. 22). La durata media dell’orario non può superare 48 ore settimanali, calcolate su 12 mesi (art. 16).

    Servizio notturno e farmacie di guardia

    Alcune farmacie sono designate come farmacie di guardia notturna secondo il piano ASL: sono obbligate ad apertura nelle ore notturne in rotazione con le altre farmacie del territorio. Per il CCNL è servizio notturno quello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina fissate dall’Autorità, sia a turno sia in modo permanente (art. 19).

    Il dipendente assegnato al turno notturno ha diritto a:

    • Maggiorazione per servizio notturno: a porte aperte il 20% della quota oraria normale per le prime 8 ore e, oltre, la quota oraria di fatto maggiorata del 20%; a porte chiuse con obbligo di rispondere alle chiamate il 16% per le prime 8 ore e, oltre, la quota di fatto maggiorata del 10% (art. 19)
    • Limiti di legge al lavoro notturno: il lavoratore notturno (chi presta almeno 3 ore per turno nell’arco notturno con frequenza regolare) ha un orario di otto ore medie giornaliere, calcolate su un periodo di riferimento di 12 mesi (art. 21 CCNL)
    • Sorveglianza sanitaria: diritto a visita medica preventiva e periodica ex D.Lgs. 66/2003 art. 14

    Reperibilità: differenza da servizio attivo

    La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile e disponibile a intervenire fuori dal proprio orario di lavoro, su chiamata del datore. È distinta dal servizio attivo:

    • Durante la reperibilità il lavoratore non lavora ma deve restare raggiungibile; per la reperibilità notturna fuori farmacia dopo il normale servizio diurno spetta il 10% della retribuzione di fatto mensile, anche senza chiamate (art. 20)
    • Se scatta la chiamata effettiva, per ogni chiamata spetta in più il diritto fisso previsto dalla Tariffa nazionale (art. 20)

    Nella farmacia con servizio notturno, la reperibilità è spesso organizzata in modo che un farmacista sia sempre contattabile per aperture su chiamata (c.d. “sportello notturno” con campanello).

    Straordinario: limiti e calcolo

    Il CCNL non fissa un tetto annuo proprio: vale quindi il limite di legge di 250 ore (art. 5 D.Lgs. 66/2003). Lo straordinario deve avere carattere eccezionale, va autorizzato dal datore e il lavoratore può esimersi per giustificati motivi (art. 17).

    Calcolo della quota oraria: il divisore del CCNL è 173 (art. 57). Per un farmacista collaboratore (1° livello) al minimo della Tabella A, 1.969,97 € / 173 = 11,39 €/h. Su 8 ore di straordinario festivo (+30%), se la retribuzione di fatto coincide con il minimo: 8 × 11,39 × 1,30 = 118,46 € lordi.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista in turno notturno di guardia
    Tizio (farmacista collaboratore, 1° livello) fa il turno notturno a porte aperte dalla chiusura serale all’apertura del mattino, per 10 ore. Per le prime 8 ore riceve la maggiorazione del 20% della quota oraria normale; per le 2 ore successive la quota oraria di fatto maggiorata del 20% (art. 19). Con il minimo della Tabella A (11,39 €/h): 8 × 2,28 + 2 × 13,67 = 45,58 € circa.
    Caia – Reperibilità senza chiamata
    Caia, dopo il normale servizio diurno, ha l’obbligo di reperibilità fuori farmacia nelle ore di chiusura per tutto il mese. Anche se non viene chiamata riceve il 10% della retribuzione di fatto mensile; per ogni chiamata ha in più il diritto fisso della Tariffa nazionale (art. 20). Se la reperibilità copre meno di un mese e cade di domenica o nel giorno di riposo, la percentuale sale al 12%.
    Sempronio – Farmacista e lavoro notturno continuativo
    Sempronio presta servizio notturno (22:00-6:00) per più di 3 turni al mese con regolarità: è classificabile come ‘lavoratore notturno’ ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica, ha un orario di otto ore medie giornaliere calcolate su 12 mesi (art. 21 CCNL), e può richiedere il trasferimento al lavoro diurno in caso di sopravvenute condizioni di salute documentate.

    Domande frequenti

    Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?
    Sì, se il turno notturno rientra nell’organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).
    Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?
    Non è un importo fisso ma una maggiorazione (art. 19): a porte aperte il 20% della quota oraria normale per le prime 8 ore e la quota di fatto più il 20% per le ore oltre; a porte chiuse con obbligo di rispondere il 16% per le prime 8 ore e la quota di fatto più il 10% oltre. Nelle festività infrasettimanali le ore notturne sono pagate con la quota di fatto più il 30%.
    La reperibilità viene sempre pagata?
    Sì: la reperibilità notturna fuori farmacia, dopo il servizio diurno, vale il 10% della retribuzione di fatto mensile anche senza chiamate (12% per periodi inferiori al mese di domenica o nel giorno di riposo), più un diritto fisso per ogni chiamata secondo la Tariffa nazionale (art. 20).
    Quali sono i limiti al lavoro domenicale?
    Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell’ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: se la farmacia è aperta per turno disposto dalle Autorità, il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo compensativo in altro giorno della settimana e a un compenso del 13% della quota oraria (1/173 della normale retribuzione) per ogni ora lavorata, fino a 8 (art. 22).
    Quante ore di straordinario sono consentite?
    Il CCNL non fissa un tetto annuo proprio, quindi vale il limite di legge di 250 ore annue (art. 5 D.Lgs. 66/2003). La durata media settimanale, straordinari compresi, non può superare 48 ore calcolate su un periodo di 12 mesi (art. 16 CCNL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021, scaduto il 31 agosto 2024 e ancora applicato in attesa del rinnovo (art. 102). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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