Autore: Andrea Marton

  • Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato

    Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato

    Art. 266 c.p.c. – Revisione del conto approvato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.

  • Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento

    Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento

    Art. 265 c.p.c. – Giuramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

    Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può, o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

  • Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussione

    Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussione

    Art. 264 c.p.c. – Impugnazione e discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.

    Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

    In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

  • Articolo 263 Codice di Procedura Civile: Presentazione e accettazione del conto

    Articolo 263 Codice di Procedura Civile: Presentazione e accettazione del conto

    Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.

    Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Art. 262 c.p.c. – Poteri del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località.

    Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

  • Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Art. 261 c.p.c. – Riproduzioni, copie ed esperimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

    Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

    Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell’articolo 193.

  • Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Art. 260 c.p.c. – Ispezione corporale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

    All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

  • Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione

    Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione

    Art. 259 c.p.c. – Modo dell’ispezione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo [1] a norma dell’articolo 203.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore del luogo» dall’art. 66, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione

    Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione

    Art. 258 c.p.c. – Ordinanza d’ispezione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.

  • Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Art. 257-bis c.p.c. – Testimonianza scritta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

    Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

    Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e’ stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

    Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

    Articolo aggiunto dall’art. 46, comma 8, L. 18 giugno 2009, n.69