Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 9/2026 la Corte costituzionale ha esaminato altre norme dei bilanci della Regione Puglia, dichiarando una questione inammissibile e le altre non fondate.

Di cosa si tratta

Le leggi di bilancio regionali contengono molte disposizioni che il Governo può impugnare se ritiene che eccedano le competenze della Regione o violino i principi statali di finanza pubblica. In questo caso erano in gioco norme della Regione Puglia contenute in due leggi: la legge di variazione di bilancio 2024 (legge regionale n. 39 del 2024) e la legge di stabilità 2025 (legge regionale n. 42 del 2024). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato alcune disposizioni, lamentando in particolare il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il buon andamento dell’amministrazione, oltre a profili che toccano l’ordinamento civile (materia di competenza esclusiva dello Stato). La Regione Puglia ha difeso le proprie scelte. In gioco c’era il consueto confine tra l’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione e i limiti che la Costituzione pone a tutela dell’equilibrio complessivo dei conti pubblici e delle competenze riservate allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2024 e l’art. 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, della Costituzione. La decisione su altre questioni dei medesimi ricorsi è stata riservata a separate pronunce.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e non fondate le questioni sull’art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 e sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferite agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni regionali esaminate sono quindi rimaste nei limiti consentiti, in particolare quanto al buon andamento e al coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Le disposizioni regionali in materia di bilancio sono legittime quando rispettano i principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione (artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.); le censure formulate in modo inidoneo all’esame nel merito sono dichiarate inammissibili.

Domande e risposte

Le norme pugliesi impugnate sono state annullate?

No. In questa sentenza le questioni esaminate sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.

Che differenza c’è con la sentenza n. 4/2026 sulla stessa Regione?

Riguardano ricorsi e disposizioni diverse della legislazione pugliese di bilancio. La Corte ha deciso le varie questioni con pronunce separate; nella n. 4 alcune norme sono state annullate, mentre nella n. 9 quelle esaminate sono state confermate.

Cosa significa “riservata a separate pronunce”?

Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni sollevate con i ricorsi e si pronuncerà sulle restanti con decisioni successive.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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