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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 176 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla detenzione domiciliare speciale prevista dall’ordinamento penitenziario per la madre di figli minori, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’ordinamento penitenziario prevede forme di detenzione domiciliare a tutela del rapporto tra il genitore detenuto e i figli in tenera età, così da evitare che la pena recida del tutto la relazione affettiva nei primi anni di vita del minore. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dubitato della legittimità della norma che disciplina una di queste misure (l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario), ritenendo che essa trattasse in modo irragionevole situazioni che meritavano una tutela maggiore e che non rispettasse pienamente la funzione rieducativa della pena. In sostanza, il giudice chiedeva alla Corte se i presupposti e i limiti fissati dal legislatore per accedere a questa misura fossero costituzionalmente adeguati. La posta in gioco riguarda il delicato equilibrio tra l’esigenza di eseguire la pena e la protezione dell’infanzia e dei legami familiari.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e il principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della detenzione domiciliare contestata non viola i parametri invocati: il bilanciamento operato dal legislatore tra esecuzione della pena e tutela dei rapporti familiari rientra nei margini di discrezionalità a esso riservati e non risulta né irragionevole né contrario alla finalità rieducativa della pena.

Il principio

La definizione dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare a tutela del rapporto genitoriale spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la scelta non è incostituzionale se non supera i limiti della ragionevolezza e resta coerente con la funzione rieducativa della pena.

Domande e risposte

Che cosa significa che la questione è “non fondata”?

Significa che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta in vigore così com’è, perché ritenuta conforme alla Costituzione.

La detenzione domiciliare a tutela dei figli viene quindi messa in discussione?

No. La misura resta valida; la Corte ha solo escluso che la specifica disciplina contestata fosse incostituzionale nei termini prospettati dal Tribunale di sorveglianza.

Perché la Corte richiama la discrezionalità del legislatore?

Perché bilanciare la sicurezza, l’esecuzione della pena e la tutela dell’infanzia è una scelta di politica criminale che spetta in primo luogo al Parlamento; la Corte interviene solo se quella scelta è manifestamente irragionevole.

Quale peso ha l’art. 27 della Costituzione in questa decisione?

L’art. 27, terzo comma, impone che la pena tenda alla rieducazione: la Corte ha verificato che la disciplina della detenzione domiciliare non tradisce questa finalità e ha quindi ritenuto le censure infondate.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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