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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 166 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, come inasprito nel 2019, ritenendo legittima la cornice di pena prevista dal legislatore.

Di cosa si tratta

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale punisce chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Nel 2019 il legislatore è intervenuto su questa fattispecie inasprendone il trattamento sanzionatorio. Il Tribunale di Trieste, in un processo penale, ha dubitato della legittimità della disciplina, ritenendo che la pena prevista fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità concreta dei fatti, e quindi in tensione con il principio di proporzionalità della pena e con la sua finalità rieducativa. La questione tocca un tema classico del diritto penale costituzionale: fino a che punto il giudice delle leggi può sindacare le scelte del legislatore sulla misura delle pene? La Corte interviene solo quando la sanzione risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata, lasciando per il resto al Parlamento un’ampia discrezionalità di politica criminale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), come modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La cornice di pena prevista per l’oltraggio a pubblico ufficiale, anche dopo l’inasprimento del 2019, non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata e non contrasta con la finalità rieducativa della pena: rientra quindi nella discrezionalità del legislatore.

Il principio

La determinazione della pena per i reati spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la Corte la dichiara incostituzionale solo se la sanzione è manifestamente sproporzionata o irragionevole. La cornice di pena per l’oltraggio a pubblico ufficiale supera questo controllo.

Domande e risposte

Che cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale?

È il reato di chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale presente, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Era stato abrogato nel 2009 e reintrodotto nel 2017, con un inasprimento nel 2019.

Perché il Tribunale dubitava della pena?

Riteneva che fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità dei fatti, in possibile contrasto con la proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché la misura della pena rientra nelle scelte di politica criminale del legislatore: la Corte la annulla solo se manifestamente irragionevole, e qui non lo era.

Cambia qualcosa per chi è imputato di oltraggio?

No. La disciplina resta in vigore così com’è: il giudice continua ad applicare la pena prevista dall’art. 341-bis cod. pen.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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