Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Legno e Arredamento 2026: tabelle retributive e minimi per categoria

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Con il rinnovo del CCNL legno industria 2026-2028 (ipotesi di accordo del 3 settembre 2026), dal 1° settembre 2026 i minimi mensili lordi vanno da 1.824,08 € (AE1) a 3.227,40 € (AD3): +95 € al livello AS1. Da gennaio 2027 arrivano altri 39 € (AS1) e l’AS1 sale a 2.296,04 €. A dicembre 2026 è prevista una una tantum di 100 €. I minimi comprendono paga base, contingenza ed EDR; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    oltre 190.000 lavoratrici e lavoratori (industria del legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi)

    Tabelle retributive CCNL legno industria 2026: minimi per livello

    I livelli retributivi sono dodici, dal 1° (AE1, parametro 100) al 12° (AD3, parametro 210); alcuni livelli raggruppano più categorie. La colonna in grassetto è quella in vigore da settembre 2026.

    Minimi mensili lordi per livello, CCNL legno e arredamento industria
    Livello (categoria) Parametro Dal 1/1/2025 Aumento set. 2026 Da settembre 2026 Aumento gen. 2027 Da gennaio 2027
    12° (AD3) 210 3.078,52 € +148,88 € 3.227,40 € +61,12 € 3.288,52 €
    11° (AD2) 205 3.020,46 € +145,34 € 3.165,80 € +59,66 € 3.225,46 €
    10° (AD1) 195 2.898,82 € +138,25 € 3.037,07 € +56,75 € 3.093,82 €
    9° (AC5) 185 2.778,20 € +131,16 € 2.909,36 € +53,84 € 2.963,20 €
    8° (AC4) 170 2.597,38 € +120,52 € 2.717,90 € +49,48 € 2.767,38 €
    7° (AC3, AC2, AS4) 155 2.416,40 € +109,89 € 2.526,29 € +45,11 € 2.571,40 €
    6° (AS3) 147,5 2.326,52 € +104,57 € 2.431,09 € +42,93 € 2.474,02 €
    5° (AC1, AS2) 140 2.234,14 € +99,25 € 2.333,39 € +40,75 € 2.374,14 €
    4° (AE4, AS1) 134 2.162,04 € +95,00 € 2.257,04 € +39,00 € 2.296,04 €
    3° (AE3) 126,5 2.071,80 € +89,68 € 2.161,48 € +36,82 € 2.198,30 €
    2° (AE2) 119 1.980,99 € +84,37 € 2.065,36 € +34,63 € 2.099,99 €
    1° (AE1) 100 1.753,18 € +70,90 € 1.824,08 € +29,10 € 1.853,18 €

    Nota: i minimi comprendono paga base, contingenza ed EDR, non conglobati. La colonna «da gennaio 2027» somma il minimo di settembre 2026 e l’aumento di gennaio 2027; gli adeguamenti all’inflazione IPCA di gennaio 2027 e gennaio 2028 si aggiungeranno quando le parti li definiranno. L’aumento di settembre 2026 assorbe, fino a concorrenza, gli eventuali anticipi su futuri aumenti già pagati dall’azienda. Fonti: Fillea-Cgil, volantino del rinnovo 2026-2028 con la tabella per livello, verbale di adeguamento dei minimi 2025 e ipotesi di accordo del 3 settembre 2026.

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    Composizione della retribuzione minima

    Nel CCNL Legno e Arredamento la retribuzione minima tabellare è composta da:

    • Paga base: voce principale del minimo contrattuale, differenziata per categoria.
    • Indennità di contingenza: voce storica cristallizzata a seguito del protocollo del luglio 1993, che ha abolito la scala mobile automatica.
    • EDR: elemento distinto della retribuzione di 10,33 € al mese.

    Su queste voci si stratificano: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali non assorbibili, premi di risultato aziendali e indennità specifiche (notturno, macchinari pericolosi, polveri).

    Tredicesima mensilità e struttura annuale

    Il CCNL Legno prevede la corresponsione della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) entro il 15 dicembre di ciascun anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda (paga base + contingenza + EDR + scatti di anzianità).

    Non è prevista la quattordicesima mensilità nel CCNL nazionale; tuttavia, alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali – in particolare nei distretti del mobile di Brianza e Pesaro – hanno introdotto una somma annuale aggiuntiva assimilabile a una quattordicesima o a un premio fisso.

    Rinnovo CCNL legno industria 2026-2028: aumenti e scadenze

    Il 3 settembre 2026 FederlegnoArredo, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno firmato l’ipotesi di rinnovo per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028. Gli aumenti certi sui minimi sono due: 95 euro al parametro 134 (AS1) con la retribuzione di settembre 2026 e 39 euro da gennaio 2027, sempre riparametrati sugli altri livelli. A gennaio 2027 e gennaio 2028, dopo il dato IPCA dell’ISTAT, le parti definiscono gli adeguamenti all’inflazione. Con la retribuzione di dicembre 2026 è prevista una una tantum di 100 euro lordi, per i lavoratori in forza in quel momento, riproporzionata sui mesi di servizio dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

    L’aumento di settembre 2026 assorbe, fino a concorrenza, gli importi che l’azienda avesse già riconosciuto come «anticipi su futuri incrementi contrattuali»: chi li riceveva può quindi vedere un aumento in busta paga inferiore a quello della tabella.

    Cosa cambia oltre ai minimi

    • Passaggio automatico da AE1 ad AE2: dal 1° gennaio 2028 chi è in AE1 da almeno 24 mesi passa al livello superiore; chi ha già 48 mesi di anzianità in AE1 passa a giugno 2027.
    • Maggiorazioni più alte: straordinario diurno al 30% per tutte le categorie, lavoro festivo e domenicale al 50%, lavoro notturno fuori turno al 35%, straordinario festivo notturno al 70%.
    • Scatti di anzianità aumentati del 20%.
    • Fondo Altea (sanità integrativa): contributo aziendale di 18 € dal 1° gennaio 2027, senza costi per il lavoratore.
    • Fondo Arco (previdenza complementare): contributo al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028.
    • Malattie gravi: 45 giorni in più di conservazione del posto alla scadenza del comporto; congedo parentale integrato dall’azienda del 30% della retribuzione, fino al 100%, utilizzabile fino al 6° anno di vita del figlio.

    Le novità sono quelle riassunte da Fillea-Cgil nel volantino del rinnovo e nel comunicato sull’ipotesi; l’ipotesi va ora approvata nelle assemblee. Per decorrenze e dettagli fa fede il testo dell’accordo.

    Differenze retributive tra il CCNL industria e quello artigiano

    I lavoratori delle imprese artigiane del legno applicano un CCNL diverso, stipulato tra CNA/Confartigianato e le stesse sigle sindacali. I minimi artigiani sono generalmente inferiori del 5-10% rispetto a quelli industriali, a parità di mansione, per via della diversa capacità contributiva delle imprese artigiane.

    Questa differenza va tenuta presente quando si confrontano offerte di lavoro provenienti da aziende di dimensioni diverse nello stesso distretto produttivo.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi/Forestali (settore industria) classifica dal 2007 i lavoratori in quattro aree (esecutiva, specialistica, di gestione e coordinamento, direzionale) e dodici livelli retributivi, da AE1 (parametro 100) ad AD3 (parametro 210), comuni a operai, intermedi e impiegati. Il passaggio alla categoria superiore scatta dopo 40 giorni lavorativi continuativi per gli operai e dopo tre mesi per intermedi e impiegati (artt. 68, 86 e 102).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Inquadramento CCNL Legno industria: aree, categorie e livelli retributivi (art. 15)
    Livello retributivo (parametro) Categoria Chi vi rientra (sintesi della declaratoria)
    1° (100) AE1 Operai comuni addetti a mansioni manuali o su macchina già attrezzata, con generica preparazione
    2° (119) AE2 Impiegati esecutivi con generiche conoscenze professionali; operai con specifiche capacità tecnico-pratiche
    3° (126,5) AE3 Impiegati esecutivi con specifiche conoscenze; operai che svolgono con perizia mansioni esecutive o coadiuvano operai specializzati
    4° (134) AE4 – AS1 Impiegati d’ordine con capacità tecnico-pratiche (AE4); operai specializzati che lavorano in autonomia su una o più macchine (AS1)
    5° (140) AC1 – AS2 Intermedi che istruiscono operai e apprendisti (AC1); impiegati di concetto entro le direttive e operai specializzati provetti, ad esempio autisti con patente C con altre mansioni logistiche (AS2)
    6° (147,5) AS3 Operai specializzati provetti: manutenzione di impianti di automazione, costruzione di prototipi senza guida
    7° (155) AC2 – AC3 – AS4 Intermedi che coordinano altri lavoratori (AC2); impiegati di concetto che coordinano un gruppo di impiegati (AC3) o operano in autonomia nelle direttive (AS4)
    8° (170) AC4 Impiegati di concetto con iniziativa, autonomia operativa e coordinamento operativo
    9° (185) AC5 Impiegati che gestiscono e coordinano interi settori con discrezionalità; analisti di sistemi EDP
    10° (195) AD1 Impiegati direttivi e ad alta specializzazione
    11° (205) AD2 Impiegati con funzioni direttive che coordinano intere divisioni o unità produttive
    12° (210) AD3 Quadri

    Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, art. 15 (classificazione in vigore dal 1° gennaio 2007, non modificata dai rinnovi successivi; l’ipotesi 2026 avvia un gruppo di lavoro per aggiornarla). I minimi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Legno. Le sigle OC, OQ, OS, A1 e A2 non appartengono a questo contratto.

    Il sistema di inquadramento nel settore legno e arredamento

    Il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi/Forestali si applica all’industria del legno in senso ampio: mobilifici, falegnamerie industriali, produttori di pannelli e semilavorati, serramentisti, tappezzieri industriali e produttori di imbottiti. Questo contratto è distinto dal CCNL Artigiano del Legno (applicabile alle imprese artigiane, con parti datoriali diverse, quali CNA e Confartigianato), con cui non deve essere confuso.

    Dal 1° gennaio 2007 il CCNL usa un inquadramento unico per operai, intermedi e impiegati, su quattro aree: esecutiva (AE1-AE4), specialistica (AS1-AS4), di gestione e coordinamento (AC1-AC5) e direzionale (AD1-AD3). La distinzione tra operai, intermedi e impiegati resta per alcuni istituti, come periodo di prova, preavviso e malattia, che hanno regole separate.

    Gli operai: dall’area esecutiva all’area specialistica

    Gli operai si collocano dall’AE1 all’AS3:

    • AE1: operai comuni addetti a mansioni manuali o su macchina già attrezzata. Con l’ipotesi di rinnovo 2026, dal 1° gennaio 2028 chi è addetto ad attività produttive e resta 24 mesi in AE1 passa automaticamente al livello successivo; chi al 31 maggio 2027 ha già 48 mesi in AE1 passa dal 1° giugno 2027.
    • AE2 e AE3: operai con specifiche capacità tecnico-pratiche; in AE3 chi le esercita con perizia o coadiuva operai specializzati.
    • AS1: operai specializzati che lavorano in autonomia su una o più macchine, con conoscenza dei mezzi e dei materiali.
    • AS2 e AS3: operai specializzati provetti, ad esempio autisti con patente C che svolgono anche mansioni logistiche complesse (AS2) o addetti alla manutenzione di impianti di automazione e alla costruzione di prototipi senza guida (AS3).

    Impiegati, intermedi e quadri

    • Impiegati esecutivi e d’ordine: AE2, AE3 e AE4.
    • Impiegati di concetto: AS2 (entro le direttive ricevute), AS4 (in autonomia), AC3 (coordinano un gruppo di impiegati), AC4 (iniziativa e coordinamento operativo), AC5 (gestione di interi settori).
    • Intermedi: AC1 e AC2, che guidano e coordinano gruppi di operai.
    • Area direzionale: AD1 (impiegati direttivi e ad alta specializzazione), AD2 (funzioni direttive su intere divisioni o unità produttive), AD3 (quadri).

    Il CCNL prevede la possibilità di profili misti (c.d. polifunzionalità) per lavoratori che svolgono mansioni sia operative sia di supporto tecnico, con inquadramento alla categoria prevalente.

    Passaggi di categoria e tutele dell'art. 2103 c.c.

    Chi svolge mansioni di categoria superiore ha diritto da subito alla retribuzione di quella categoria e passa definitivamente alla categoria superiore: l’operaio dopo 40 giorni lavorativi continuativi (art. 68); l’intermedio dopo tre mesi, anche non continuativi purché compresi in 12 mesi (art. 86); l’impiegato dopo tre mesi, anche non continuativi purché compresi in 12 mesi per il passaggio alle ex categorie VII e VI e in 8 mesi per le altre (art. 102). Non scatta il passaggio se si sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto. L’art. 2103 c.c. (nel testo riformato dal D.Lgs. 81/2015) consente al datore di assegnare mansioni di livello inferiore solo in ipotesi tassative: modifica degli assetti organizzativi incidente sulla posizione del lavoratore, oppure accordo individuale assistito.

    Nei contratti integrativi aziendali, soprattutto nei grandi mobilifici, sono spesso previste procedure di classificazione bilaterale con partecipazione delle RSU, che regolamentano i passaggi di categoria in modo più dettagliato rispetto al CCNL nazionale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune che acquisisce qualifica CNC
    Tizio è operaio AE1 in un mobilificio. L’azienda lo affianca a un operatore CNC e poi gli affida stabilmente la conduzione di un centro di lavoro per la fresatura pannelli, mansione che richiede specifiche capacità tecnico-pratiche (AE2 o superiore secondo la declaratoria). Ha subito diritto alla retribuzione del livello superiore e, dopo 40 giorni lavorativi continuativi, il passaggio diventa definitivo (art. 68). Con i minimi di settembre 2026 la differenza tra AE1 (1.824,08 €) e AE2 (2.065,36 €) è di 241,28 € al mese.
    Caia – Impiegata A2 con funzioni di coordinamento
    Caia è impiegata di concetto AS4 presso un serramentificio. Le viene affidato il coordinamento dell’ufficio acquisti con la guida di due colleghi: è il profilo dell’AC3, che però ha lo stesso livello retributivo (7°, parametro 155). Se invece le mansioni corrispondono all’AC4 (iniziativa e coordinamento operativo, parametro 170), dopo tre mesi passa definitivamente alla categoria superiore (art. 102). L’assistenza sanitaria integrativa non dipende dalla categoria.
    Sempronio – Demansionamento contestato
    Sempronio è operaio specializzato AS1 in una falegnameria industriale. A seguito di una ristrutturazione, l’azienda lo assegna a mansioni di livello AE3 senza documentare l’assetto organizzativo modificato. Sempronio contesta il demansionamento tramite la RSU: l’azienda non riesce a provare la fattispecie dell’art. 2103 c.c. e Sempronio è reintegrato nelle mansioni AS1 con il recupero dei differenziali retributivi per il periodo di assegnazione inferiore.

    Domande frequenti

    Il CCNL Legno si applica anche alle falegnamerie artigiane?
    No. Le falegnamerie artigiane applicano il CCNL Artigiano del Legno, stipulato da CNA e Confartigianato con le stesse sigle sindacali. Il CCNL Industria si applica alle imprese iscritte a FederlegnoArredo o organizzazioni aderenti a Confindustria.
    Cosa distingue un operaio specializzato dagli altri operai?
    Nel CCNL Legno industria gli operai specializzati sono nell’area specialistica: AS1 lavora in autonomia su una o più macchine con conoscenza dei mezzi e dei materiali; AS2 e AS3 sono gli specializzati provetti (ad esempio manutenzione di impianti di automazione, prototipi). Gli operai dell’area esecutiva (AE1-AE3) svolgono mansioni esecutive con capacità crescenti (art. 15).
    Come avviene il passaggio di categoria?
    Per gli operai dopo 40 giorni lavorativi continuativi di mansioni superiori (art. 68); per intermedi e impiegati dopo tre mesi, anche non continuativi entro 12 mesi (8 mesi per gli impiegati destinati alle categorie più basse) (artt. 86 e 102). Nel frattempo spetta la retribuzione della categoria superiore. Il CCNL non prevede una procedura di richiesta con termini di risposta.
    Cos'è il CCNL Boschivi/Forestali?
    È la sezione del medesimo contratto che si applica ai lavoratori del settore boschivo e forestale (tagliaboschi, boscaioli, guardie forestali private). Ha retribuzioni e istituti parzialmente differenti per la specificità del lavoro all’aperto con rischi particolari.
    In che livello rientra un impiegato tecnico CAD?
    Il CCNL non usa le categorie A1 e A2. Un disegnatore che esegue tavole entro le direttive ricevute rientra tra gli impiegati di concetto AS2 o AS4 secondo competenza e autonomia; chi gestisce in autonomia lo sviluppo del prodotto con responsabilità di coordinamento nella progettazione rientra nell’AC4 (art. 15).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: turni, CIG, sospensioni e distretti della moda

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il settore tessile-abbigliamento presenta specificità che lo distinguono da altri comparti manifatturieri: forte stagionalità legata alle collezioni moda, diffuso ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nei cali di commesse, lavoro su tre turni continui nelle filature e tessiture, e l’organizzazione in distretti industriali (Prato, Biella, Carpi, Veneto) con tradizioni produttive e contrattuali specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche operative del settore tessile-moda
    Caratteristica Dettaglio Impatto sul contratto
    Stagionalità collezioni 2 campagne annue (PE febbraio-maggio; AI agosto-novembre) Multiperiodale, contratti a termine stagionali, somministrazione
    CIG Ordinaria (CIGO) Calo temporaneo di commesse, crisi di mercato Integrazione INPS pari all’80% della retribuzione persa, entro il massimale annuo INPS; 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile
    CIG Straordinaria (CIGS) Ristrutturazione, crisi aziendale prolungata Fino a 24 mesi, accordo sindacale obbligatorio
    Lavoro a turni fissi Filature, tessiture, tintorie (ciclo continuo) Orario 40 ore per i turnisti 5 × 8 e 36 ore per i 6 × 6; straordinario dei turnisti con maggiorazioni proprie (61% notturno per la mezz’ora prestata di continuo); riposo compensativo se la domenica cade in turno
    Distretti industriali Prato (cardato), Biella (laniero), Carpi (maglieria), Veneto (lana, seta) Accordi integrativi locali, prassi contrattuali specifiche

    La stagionalità delle collezioni moda

    L’industria della moda organizza la produzione attorno a due campagne principali: la collezione primavera-estate (sviluppo e produzione tra settembre e febbraio, lancio commerciale febbraio-maggio) e la collezione autunno-inverno (sviluppo marzo-agosto, lancio agosto-novembre). Questo ciclo crea intense fasi di lavoro seguite da periodi di relativa stasi.

    Il CCNL Tessile riconosce questa stagionalità come elemento strutturale del settore: il regime multiperiodale (orario medio annuo, non settimanale rigido) è il principale strumento contrattuale per gestire i picchi produttivi senza ricorrere sistematicamente allo straordinario o alla CIG. Le aziende possono programmare settimane da 48 ore durante le campagne e settimane ridotte nei periodi di pausa.

    Cassa Integrazione Guadagni nel tessile

    Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è storicamente frequente nel settore tessile, in particolare durante i cali di commesse dall’estero (mercato cinese, lento-ordini da grandi griffes) o per eventi eccezionali (materie prime, crisi energetiche).

    La CIGO integra la retribuzione all’80% delle ore non lavorate, entro il massimale mensile che l’INPS aggiorna ogni anno con propria circolare. La durata massima è di 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile.

    La CIGS si attiva per ristrutturazioni aziendali, riorganizzazione o crisi conclamate. Richiede accordo sindacale e autorizzazione ministeriale, con durata massima di 24 mesi (36 in casi eccezionali) e stesse aliquote di integrazione.

    I lavoratori in CIG mantengono il diritto all’anzianità, al TFR (calcolato sulla retribuzione teorica piena) e alla continuazione della previdenza complementare.

    I distretti industriali della moda

    Il tessile-moda italiano è organizzato in distretti industriali con forti identità produttive e tradizioni contrattuali:

    • Prato: distretto del tessuto cardato (lana rigenerata, filati riciclati); forte presenza di imprese terziste, subfornitura, filiera corta. Accordi integrativi storicamente solidi.
    • Biella: laniero di alta gamma, produzione di tessuti per grandi marchi del lusso. Salari mediamente superiori alla media di settore; accordi aziendali con welfare integrativo sviluppato.
    • Carpi (MO): maglieria industriale, produzione di capi a maglia. Distretto con elevata automazione nelle fasi di cucitura e assemblaggio.
    • Veneto (Vicenza, Treviso, Verona): lana, seta (Como per la seta), abbigliamento sportivo. Forte export verso mercati europei.

    In ciascun distretto gli accordi integrativi territoriali o aziendali possono migliorare le condizioni del CCNL nazionale: premi di distretto, maggiorazioni specifiche, welfare locali.

    Made in Italy e tutele contrattuali

    Il crescente interesse dei mercati internazionali per il Made in Italy ha portato a richieste di tracciabilità e certificazione della produzione italiana lungo la filiera. Questo ha implicazioni contrattuali: le aziende che vogliono mantenere la lavorazione in Italia devono rispettare integralmente il CCNL (incluse le norme su orario, sicurezza e welfare), elemento che differenzia la produzione italiana dalla concorrenza a basso costo.

    La legge prevede la responsabilità solidale nella filiera: negli appalti di opere e servizi il committente imprenditore (per esempio il marchio della moda) risponde in solido con l’appaltatore e i subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, per retribuzioni, quote di TFR, contributi e premi assicurativi dei lavoratori impiegati (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

    Il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese) e le nuove norme sulla due diligence obbligatoria nella catena di fornitura (direttiva UE 2024/1760) stanno rafforzando queste tutele anche per i lavoratori della filiera estera dei brand italiani.

    Casi pratici

    Tizio – CIG ordinaria per calo commesse
    L’azienda di Tizio (4° livello, E.R.N. 1.938,95 € al mese dal 1° gennaio 2026) subisce un calo di ordini per 8 settimane. Attiva la CIGO: Tizio lavora 20 ore a settimana invece di 40. L’azienda gli paga le ore lavorate, metà della retribuzione (969,48 €); per le ore non lavorate l’INPS integra l’80% della retribuzione persa, entro il massimale dell’anno. L’anzianità e il TFR maturano sulla retribuzione teorica piena.
    Caia – Multiperiodale nel distretto pratese
    Caia lavora in un’azienda pratese con regime multiperiodale. Nei mesi di picco (settembre-novembre) lavora 48 ore a settimana; a gennaio lavora 32 ore. La media annua resta 40 ore. Le ore eccedenti nelle settimane a 48 ore non sono straordinario: sono recuperate con riposi nei periodi di minor carico; se per comprovati impedimenti personali non le recupera insieme ai colleghi, confluiscono nella sua banca delle ore.
    Sempronio – Accordo integrativo di distretto a Biella
    Sempronio lavora in una tintoria biellese di fascia alta. L’accordo integrativo territoriale prevede un premio di distretto annuo di 1.200 €, contributo sanitario integrativo potenziato e 2 giorni aggiuntivi di ferie rispetto al CCNL. Se l’accordo è depositato, il premio sconta l’imposta sostitutiva dell’1% prevista nel 2026 e nel 2027 per i premi di risultato fino a 5.000 €.

    Domande frequenti

    Perché nel tessile si usa spesso la CIG?
    Per la forte stagionalità del settore e la dipendenza dalle commesse dei grandi marchi. I cali improvvisi di ordini rendono la CIG uno strumento strutturale per evitare licenziamenti durante le fasi di stasi.
    Cosa succede al TFR durante la CIG?
    Matura sulla retribuzione teorica piena (come se il lavoratore lavorasse normalmente), non sulla retribuzione ridotta effettivamente percepita.
    Cos'è il multiperiodale e come tutela il lavoratore?
    È un sistema di orario medio annuo che evita il pagamento dello straordinario nei periodi di picco e la CIG nei periodi di calo. Le ore in più si recuperano con riposi programmati; quelle non recuperate collettivamente per comprovati impedimenti personali confluiscono nella banca delle ore individuale.
    Gli accordi integrativi di distretto si applicano a tutti?
    Si applicano ai lavoratori delle aziende che aderiscono all’associazione datoriale firmataria dell’accordo. Non vincolano le aziende che non ne fanno parte, salvo che il contratto individuale li incorpori per rinvio.
    La responsabilità solidale copre i lavoratori del subappaltatore?
    Sì: il committente risponde in solido con il subappaltatore per retribuzioni, quote di TFR, contributi e premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, entro due anni dalla cessazione dell’appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: welfare, Previmoda e assistenza sanitaria di settore

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede due principali istituti di welfare contrattuale: il fondo pensione negoziale Previmoda per la previdenza complementare e un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. I contributi sono a carico sia del datore sia del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Tessile-Abbigliamento – Contributi 2026
    Istituto Contributo datoriale Contributo lavoratore Note
    Previmoda (fondo pensione) 2,00% dell’E.R.N. (2,30% dal 1° luglio 2026), più 0,24% per la copertura premorienza e invalidità 1,50% dell’E.R.N. Più TFR maturando se iscritto
    Sanimoda (fondo sanitario di settore) 18,00 € al mese per addetto, per 12 mensilità, dal 1° gennaio 2026 (15 € dal 2020), più 2,00 € al mese per l’assicurazione LTC Nessuna quota base; piani aggiuntivi a carico del lavoratore o della contrattazione di secondo livello Iscritti i lavoratori non in prova a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a termine di almeno 9 mesi
    Formazione (fondo settoriale) 0,30% della retribuzione – Versato all’ente bilaterale settore

    Aliquote e quote fisse di Previmoda e Sanimoda sono quelle dell’ipotesi di accordo 11 novembre 2024 (articoli Previmoda e 80). E.R.N. è l’elemento retributivo nazionale della tabella retributiva.

    Previmoda: il fondo pensione di settore

    Previmoda è il fondo pensione negoziale istituito dal CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda. Vi possono aderire tutti i lavoratori subordinati del settore (operai, impiegati, Quadri). L’adesione è volontaria per chi è stato assunto prima del 1° luglio 2026 (con silenzio-assenso del solo TFR dopo 6 mesi); dal 1° luglio 2026 i lavoratori alla prima assunzione aderiscono automaticamente a Previmoda, salvo rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005).

    Con l’adesione il lavoratore versa l’1,50% dell’E.R.N. e l’azienda il 2,00% (2,30% dal 1° luglio 2026), più lo 0,24% per l’assicurazione premorienza e invalidità: il contributo aziendale è erogato solo agli iscritti, chi non aderisce perde la quota datoriale. Oltre al contributo in percentuale, l’iscritto può destinare a Previmoda anche il TFR maturando, con vantaggi fiscali (deduzione dei contributi fino a 5.300 € annui dal 2026; tassazione agevolata sulla rendita pensionistica al 9-15%).

    Previmoda offre diverse linee di investimento (garantita, bilanciata, dinamica) tra cui il lavoratore sceglie in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede l’iscrizione dei lavoratori a un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (art. 80: il fondo bilaterale Sanimoda). La copertura include:

    • Visite specialistiche ambulatoriali;
    • Accertamenti diagnostici (esami del sangue, radiologie, ecografie);
    • Ricoveri ospedalieri (rimborso o diretta liquidazione);
    • Odontoiatria (nelle versioni più recenti del fondo);
    • Fisioterapia e riabilitazione.

    Il contributo base è a carico dell’azienda: 18,00 € al mese per addetto, per 12 mensilità, dal 1° gennaio 2026; il lavoratore può versare una quota integrativa per estendere la copertura al nucleo familiare.

    Enti bilaterali e formazione

    Il settore tessile-moda dispone di enti bilaterali (datore + sindacati) che gestiscono fondi per la formazione continua, la riqualificazione professionale e il sostegno al reddito in caso di cassa integrazione o crisi settoriale. Il contributo datoriale alla formazione è pari allo 0,30% della retribuzione.

    Gli enti bilaterali erogano anche prestazioni di welfare integrativo: contributi per asili nido, sussidi per disabilità dei familiari, borse di studio per i figli dei lavoratori.

    Vantaggi fiscali del welfare contrattuale

    Le prestazioni di welfare contrattuale godono di un regime fiscale agevolato ai sensi dell’art. 51 TUIR:

    • I contributi datoriali a fondi pensione e fondi sanitari sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore fino ai limiti di legge;
    • Le prestazioni erogate dai fondi sanitari in forma di rimborso non concorrono al reddito imponibile;
    • I premi di welfare aziendale (beni e servizi) godono di esenzione fiscale fino a 1.000 € annui (elevabili a 2.000 € con figli a carico).

    Casi pratici

    Tizio – Iscrizione a Previmoda
    Tizio (4° livello, E.R.N. 1.938,95 €) si iscrive a Previmoda e destina il TFR maturando. Contributo del lavoratore: 1,50% × 1.938,95 = 29,08 €. Contributo aziendale dal 1° luglio 2026: 2,30% × 1.938,95 = 44,60 € (38,78 € al 2,00%). Totale mensile versato: 73,68 €, più il TFR (1.938,95 × 13 ÷ 13,5 ÷ 12 = circa 155,59 € al mese sul solo E.R.N.). Su 30 anni di carriera, il montante ipotetico (rendimento 3%) supera i 50.000 €.
    Caia – Fondo sanitario e copertura familiare
    Caia è iscritta automaticamente a Sanimoda. Versa una quota integrativa di 15 €/mese per estendere la copertura al coniuge e a un figlio. In un anno utilizza il fondo per una visita specialistica (80 € rimborsati) e una risonanza magnetica (250 € rimborsati su 300 € spesi).
    Sempronio – Formazione tramite ente bilaterale
    Sempronio, operaio tessitura, accede a un corso di aggiornamento su macchine digitali Jacquard finanziato dall’ente bilaterale settore. Il corso non è a carico del lavoratore; al termine ottiene una certificazione che gli permette di candidarsi al 5° livello.

    Domande frequenti

    Cos'è Previmoda?
    È il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento-moda. Gli iscritti ricevono il contributo aziendale (2,00%, 2,30% dal 1° luglio 2026, dell’E.R.N.) e beneficiano di vantaggi fiscali sulla previdenza complementare.
    Se non mi iscrivo a Previmoda, perdo qualcosa?
    Sì: il contributo aziendale (2,00% dell’E.R.N., 2,30% dal 1° luglio 2026) è riconosciuto solo agli iscritti. Chi non aderisce non riceve questa quota aggiuntiva.
    Il fondo sanitario copre anche i familiari?
    Il fondo copre il lavoratore di default. La copertura per i familiari (coniuge, figli) può essere estesa versando una quota integrativa.
    I contributi al fondo pensione sono deducibili?
    Sì, fino a 5.300 € annui dal 2026 (contributi del lavoratore e del datore) ai fini IRPEF; il TFR conferito non rientra nel limite come contributo.
    Cosa finanziano gli enti bilaterali del settore?
    Formazione continua, riqualificazione professionale, sostegno al reddito in caso di CIG, welfare integrativo (asili nido, borse di studio, sussidi per disabilità familiari).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 4 scatti di anzianità biennali in cifra fissa, da 6,71 € (1° livello) a 12,91 € (8° livello) al mese per scatto. La tredicesima mensilità è pagata in occasione della ricorrenza natalizia. La quattordicesima non è prevista dal CCNL nazionale, ma può essere introdotta da accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Scatti di anzianità: maturazione e riassorbimento

    Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, a prescindere dal livello di inquadramento. Sono previsti fino a 4 scatti, per cui dopo 8 anni di anzianità il lavoratore ha raggiunto il massimo contrattuale. L’importo è in cifra fissa per livello:

    Livello Importo mensile di ogni scatto
    8° (quadri) 12,91 €
    7° 11,88 €
    6° 10,33 €
    5° 9,81 €
    4° 8,26 €
    3° 7,75 €
    2° e 2°S 7,23 €
    1° 6,71 €

    Importi riportati dalle sintesi pubbliche del CCNL (Io Srl; ilccnl.it per i livelli 1°, 2°, 2°S e 3° con la tabella in vigore dal 1° gennaio 2026); il rinnovo dell’11 novembre 2024 non li ha modificati. I minimi (E.R.N.) per livello sono nella scheda tabelle retributive del CCNL Tessile 2026.

    Gli scatti sono non assorbibili: anche in caso di aumenti tabellari del CCNL o di superminimi, gli scatti maturati restano separati e non possono essere riassorbiti dagli aumenti successivi.

    In caso di passaggio di livello gli scatti già maturati non vanno persi. Le sintesi pubbliche che abbiamo consultato non riportano la clausola sul ricalcolo del loro valore al nuovo livello: su questo punto conviene chiedere conferma in azienda o al sindacato.

    Tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione (minimo tabellare + scatti + superminimi continuativi + indennità continuative).

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunti in corso d’anno, dimessi, licenziati), la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato: ogni mese intero vale 1/12 della tredicesima piena. La frazione di mese non inferiore a due settimane è computata come mese intero. Si computano anche le assenze per malattia e infortunio entro il comporto, congedo matrimoniale, maternità e congedo parentale secondo la legge.

    La tredicesima si computa nel TFR (come quota annua già inclusa nella retribuzione utile) e ai fini dell’indennità di preavviso.

    Quattordicesima: accordi aziendali

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento nazionale non prevede la quattordicesima mensilità. Tuttavia, alcuni accordi aziendali o integrativi di settore (es. nel distretto pratese o in grandi gruppi della moda) hanno introdotto la quattordicesima, solitamente erogata a giugno-luglio.

    Dove la quattordicesima è prevista da accordo aziendale, si applica la stessa disciplina di maturazione proporzionale della tredicesima.

    Calcolo pratico: retribuzione annua lorda effettiva

    Per calcolare la retribuzione annua lorda effettiva di un lavoratore del tessile, occorre sommare:

    • Minimo tabellare mensile × 12;
    • Tredicesima (1 mensilità piena);
    • Scatti di anzianità maturati × 13 (inclusa tredicesima);
    • Indennità continuative × 13 (es. indennità turno);
    • Premio aziendale (variabile, al lordo).

    Esempio operaio 4° livello, 6 anni anzianità (3 scatti × 8,26 € = 24,78 €), nessuna indennità, nessun premio, con l’E.R.N. in vigore dal 1° gennaio 2026: (1.938,95 + 24,78) × 13 = 25.528,49 € lordi annui.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima proporzionale per dimissioni a giugno
    Tizio (3° livello, senza scatti) si dimette il 30 giugno. Ha diritto a 6/12 di tredicesima: 1.853,17 € / 2 = 926,59 € lordi, liquidati con l’ultima busta paga. Si sommano i ratei di ferie non godute e il TFR maturato.
    Caia – Due scatti al 4° livello
    Caia è al 4° livello da 5 anni: ha maturato 2 scatti × 8,26 € = 16,52 € al mese, che si aggiungono all’E.R.N. di 1.938,95 €. Il terzo scatto maturerà al compimento del sesto anno di servizio.
    Sempronio – Scatti dopo 10 anni
    Sempronio (6° livello) ha 10 anni di anzianità: ha raggiunto il 4° scatto, il massimo, già all’ottavo anno. Incremento scatti totale: 4 × 10,33 € = 41,32 € mensili. Retribuzione mensile lorda: 2.175,37 + 41,32 = 2.216,69 €. Su 13 mensilità: 28.816,97 € lordi annui.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura lo scatto di anzianità nel CCNL Tessile?
    Ogni 2 anni di servizio continuativo, fino a un massimo di 4 scatti (raggiunti dopo 8 anni), da 6,71 € (1° livello) a 12,91 € (8° livello) ciascuno.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio livello?
    No: in caso di passaggio di livello, l’anzianità maturata viene riconosciuta per il calcolo del successivo scatto al nuovo livello, con importo corrispondente al livello superiore.
    La tredicesima è obbligatoria nel tessile?
    Sì, è prevista dal CCNL ed è corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità. La quattordicesima, invece, non è prevista dal contratto nazionale ma può esserlo da accordi aziendali.
    Come si calcola la tredicesima per chi è stato assunto a metà anno?
    In proporzione ai mesi di servizio: ogni mese intero vale 1/12 della tredicesima. La frazione di mese non inferiore a due settimane conta come mese intero.
    Gli scatti si computano nel TFR?
    Sì: gli scatti di anzianità rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Tredicesima: articolo «Tredicesima mensilità» del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda come riportato nell’ipotesi di accordo 11 novembre 2024; importi degli scatti dalle sintesi pubbliche del contratto; E.R.N. 2026 dalla scheda tabelle retributive. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: periodo di prova, assunzione, apprendistato e contratti

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Tessile va da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (7° e 8° livello); nei contratti a termine fino a 6 mesi è ridotto della metà, quindi da 15 giorni a 3 mesi. L’apprendistato professionalizzante dura fino a 3 anni. Il contratto a tempo determinato è regolato dal D.Lgs. 81/2015 con le specificità di settore legate alla stagionalità delle collezioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello – CCNL Tessile Abbigliamento Moda, art. 30
    Livello Tempo indeterminato, apprendistato e termine oltre 6 mesi Termine fino a 6 mesi (metà)
    8° (quadri) e 7° 6 mesi 3 mesi
    6° e 5° 5 mesi 2 mesi e mezzo
    4° 3 mesi 1 mese e mezzo
    3° e 2° 2 mesi 1 mese
    1° 1 mese 15 giorni

    Il patto di prova e la sua durata devono risultare da atto scritto controfirmato, consegnato in copia al lavoratore. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva. Non può essere messo in prova chi è riassunto dalla stessa impresa per le stesse mansioni dopo almeno 9 mesi di lavoro subordinato nei 2 anni precedenti. Dal rinnovo 2024 l’integrazione economica a carico dell’azienda durante la prova è dovuta solo se la prova è sospesa per infortunio sul lavoro o malattia professionale (ipotesi di accordo 11 novembre 2024, art. 30). Se la prova si conclude positivamente, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Il periodo di prova

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale di assunzione, con indicazione del livello di inquadramento e della durata. In assenza di forma scritta, il patto di prova è privo di effetti e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova sin dall’inizio.

    Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. In caso di recesso datoriale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata e ai ratei. La malattia e l’infortunio sospendono il periodo di prova per la loro durata.

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante nel settore tessile-moda ha una durata massima di 3 anni, elevabile a 5 per i profili artigianali di alta specializzazione. Il lavoratore in apprendistato è inquadrato a un livello inferiore di 1-2 gradi rispetto a quello di destinazione finale, con avanzamento progressivo secondo il piano formativo individuale.

    Il CCNL Tessile prevede che l’apprendista riceva almeno 120 ore di formazione nel corso del triennio, di cui una parte in modalità off-the-job (scuola, enti accreditati). Al termine dell’apprendistato, in assenza di disdetta, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

    Per le imprese artigiane del distretto (es. Prato, Biella) sono previste norme specifiche in raccordo con il CCNL Artigiani Tessile, che può applicarsi al posto del contratto industriale.

    Contratto a tempo determinato e stagionalità

    Il contratto a tempo determinato nel tessile è regolato dal D.Lgs. 81/2015 (con le modifiche del D.L. 48/2023): durata massima 24 mesi, proroghe fino a 4 volte, numero massimo fissato dal CCNL (art. 29) al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, elevato al 32% per la vigenza del contratto e comprensivo della somministrazione a termine; le imprese fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare fino a 2 contratti a termine.

    La stagionalità delle collezioni (lancio primavera-estate febbraio-maggio, autunno-inverno agosto-novembre) giustifica picchi di produzione che le aziende gestiscono con contratti stagionali, somministrazione di lavoro e multiperiodale. Il CCNL riconosce le specifiche esigenze stagionali del settore moda come causale per il contratto a termine.

    Somministrazione di lavoro

    Le aziende tessili ricorrono frequentemente alla somministrazione di lavoro (ex interinale) per coprire i picchi produttivi stagionali. Il lavoratore somministrato ha diritto alla stessa retribuzione e alle stesse condizioni normative dei dipendenti a pari livello dell’azienda utilizzatrice (principio di parità di trattamento).

    Il CCNL (art. 43) limita la somministrazione a tempo determinato al 10% medio nei 12 mesi dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatore, elevato al 12% per la vigenza del contratto; un accordo aziendale può alzare il limite. I lavoratori somministrati non sono computati nelle quote di riserva (disabili, ecc.) né nel calcolo degli obblighi informativi e di consultazione sindacale.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso in prova da parte del datore
    Tizio (4° livello, patto di prova di 3 mesi, il massimo per il suo livello) riceve il recesso dopo 40 giorni. Il datore non è tenuto a motivare né a dare preavviso. Tizio riceve la retribuzione per i 40 giorni lavorati e i ratei maturati (13ª e TFR).
    Caia – Apprendistato in una sartoria
    Caia è assunta con apprendistato professionalizzante al livello 3° (destinazione finale 4°). Durata: 3 anni, con 40 ore annue di formazione off-the-job. Al termine dei 3 anni, il contratto si converte a tempo indeterminato al 4° livello senza necessità di accordo aggiuntivo.
    Sempronio – Contratto a termine per picco stagionale
    L’azienda assume Sempronio a tempo determinato per 5 mesi (febbraio-giugno) per la campagna primavera-estate. Dopo 5 mesi il contratto scade. Se l’azienda vuole rinnovarlo, può farlo fino a 3 volte ulteriori restando entro il limite di 24 mesi complessivi.

    Domande frequenti

    Il patto di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. In assenza di forma scritta, il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’inizio.
    Quante ore di formazione prevede l'apprendistato nel tessile?
    Almeno 120 ore nel triennio, con una parte in modalità off-the-job. Il piano formativo individuale è definito all’inizio del rapporto.
    Qual è la durata massima del contratto a tempo determinato?
    24 mesi complessivi (incluse le proroghe), con un massimo di 4 proroghe. Il superamento comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
    Il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti dei dipendenti?
    Sì: ha diritto alla stessa retribuzione e alle stesse condizioni normative dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice allo stesso livello (principio di parità di trattamento).
    Come si converte l'apprendistato a tempo indeterminato?
    Automaticamente alla scadenza, in assenza di disdetta da parte di uno dei contraenti. La disdetta deve essere comunicata con il preavviso contrattuale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Periodo di prova: art. 30 del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda; limiti a termine e somministrazione: artt. 29 e 43 come modificati dall’ipotesi di accordo 11 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2025 il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda fissa un preavviso unico per operai, intermedi e impiegati: da 1 settimana (1° livello) a 4 mesi (7° e 8° livello con oltre 10 anni di anzianità), uguale per dimissioni e licenziamento. In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso per livello e anzianità – CCNL Tessile Abbigliamento Moda, in vigore dal 1° gennaio 2025
    Livello Fino a 5 anni di anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    8° (quadri) e 7° 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    6° e 5° 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi
    4° e 3° 3 settimane 1 mese 1 mese e mezzo
    2° 2 settimane 3 settimane 1 mese
    1° 1 settimana

    Fonte: articolo «Risoluzione del rapporto e preavviso» dell’ipotesi di accordo 11 novembre 2024 (SMI, Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL). La nuova disciplina vale dal 1° gennaio 2025 per tutti i lavoratori che hanno superato la prova; fino al 31 dicembre 2024 restavano in vigore i termini distinti per operai, intermedi e impiegati (artt. 96, 104 e 114 del CCNL 31 gennaio 2022). Il licenziamento va comunicato per iscritto; le dimissioni si danno con la procedura telematica e il preavviso decorre dalla data della ricevuta di invio.

    Preavviso: regole generali

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale; dal 2025 non dipendono più dalla qualifica di operaio, intermedio o impiegato. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie né con il congedo matrimoniale e, anche se sostituito dall’indennità, conta per il TFR.

    Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.

    Licenziamento disciplinare: procedura

    Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.

    Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.

    Dimissioni per giusta causa

    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.

    Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni 4° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio (4° livello, 7 anni di anzianità) si dimette. Preavviso dovuto: 1 mese, che decorre dalla data della ricevuta della procedura telematica. Se l’azienda lo esonera dal preavviso, gli paga l’indennità sostitutiva: un mese di retribuzione, cioè almeno l’E.R.N. del 4° livello, 1.938,95 € lordi dal 1° gennaio 2026, più le altre voci fisse.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
    Caia (3° livello, 12 anni anzianità) viene licenziata per assenze ingiustificate reiterate. L’azienda segue la procedura dell’art. 7 St. Lav.: contestazione, audizione, provvedimento scritto. Il preavviso dovuto è di 1 mese e mezzo (livello 3°, oltre 10 anni). Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni tramite raccomandata A/R.
    Sempronio – Giusta causa e dimissioni in tronco
    Sempronio (5° livello, 4 anni di anzianità) non riceve la retribuzione da 3 mesi. Si dimette per giusta causa, senza preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (1 mese e mezzo) a carico del datore: con l’E.R.N. del 5° livello, 2.037,96 € dal 1° gennaio 2026, almeno 3.056,94 € lordi, oltre al TFR e ai ratei maturati.

    Domande frequenti

    Quanto è il preavviso per le dimissioni nel tessile?
    Dipende dal livello e dall’anzianità ed è lo stesso del licenziamento: 1 settimana al 1° livello; al 2° da 2 settimane a 1 mese; al 3° e 4° da 3 settimane a 1 mese e mezzo; al 5° e 6° da 1 mese e mezzo a 3 mesi; al 7° e 8° da 2 a 4 mesi (oltre 10 anni di anzianità).
    Come si comunicano le dimissioni?
    Tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria). Le dimissioni cartacee non sono valide, salvo per alcune categorie escluse dalla legge.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    La parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
    Il licenziamento disciplinare richiede procedura specifica?
    Sì: contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa entro 5 giorni, provvedimento motivato scritto. La mancanza di procedura rende il licenziamento invalido.
    Entro quando si deve impugnare il licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale (raccomandata, PEC). Successivamente, entro 180 giorni, con ricorso al Tribunale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I termini di preavviso sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2025 secondo l’ipotesi di accordo 11 novembre 2024 del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel settore tessile si calcola dividendo la retribuzione utile annua per il coefficiente 13,5, con rivalutazione annua del 1,5% fisso più il 75% dell’indice ISTAT. I lavoratori possono destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare di settore Previmoda o, in alternativa, al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Voce Regola
    Coefficiente di accantonamento Retribuzione utile annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% aumento ISTAT (prezzi consumo famiglie operaie)
    Imposta sulla rivalutazione Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione maturata
    Anticipo TFR Fino al 70% del TFR maturato, dopo 8 anni di servizio
    Causali anticipo Acquisto/ristrutturazione prima casa; spese sanitarie straordinarie; congedi parentali
    Frequenza anticipo Una sola volta nel corso del rapporto
    Fondo complementare di settore Previmoda: 1,50% dell’E.R.N. a carico del lavoratore, 2,00% a carico dell’azienda (2,30% dal 1° luglio 2026), più lo 0,24% aziendale per l’assicurazione premorienza e invalidità

    Calcolo del TFR: le voci utili

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, con continuità o periodicità, ad eccezione di quanto espressamente escluso dalla legge o dal contratto (es. rimborsi spese documentati, una tantum straordinarie non continuative).

    Nel CCNL Tessile sono inclusi nella retribuzione TFR: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno, premi aziendali di importo fisso, 13ª mensilità (per la quota annua), eventuali superminimi continuativi. Sono invece esclusi i rimborsi spese, le indennità non continuative e i premi una tantum.

    Formula base: TFR annuo = Retribuzione utile annua / 13,5.

    Esempio: operaio 4° livello con l’E.R.N. 2026 di 1.938,95 € al mese, 13 mensilità = retribuzione utile annua 25.206,35 €. TFR annuo: 25.206,35 / 13,5 = 1.867,14 € (prima della rivalutazione).

    Rivalutazione e tassazione

    Il TFR accantonato in azienda o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando il tasso: 1,5% fisso + 75% della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operaie e impiegati. Con inflazione al 2%, la rivalutazione è: 1,5% + (75% × 2%) = 3%.

    Sulla quota di rivalutazione è applicata un’imposta sostitutiva del 17%, a carico del datore (che la compensa con i versamenti contributivi INPS).

    Al momento dell’erogazione (cessazione rapporto), il TFR liquidato è soggetto a tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, applicata sull’intero TFR maturato post-1982, con specifiche regole per il TFR destinato a fondi pensione.

    Destinazione a Previmoda

    Previmoda è il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento, istituito dal CCNL. Con l’adesione il lavoratore versa l’1,50% dell’E.R.N. e l’azienda il 2,00% (2,30% dal 1° luglio 2026); l’azienda paga inoltre lo 0,24% dell’E.R.N. per l’assicurazione premorienza e invalidità permanente degli iscritti (ipotesi di accordo 11 novembre 2024, articolo Previmoda). Il contributo aziendale non spetta a chi lascia il TFR in azienda.

    Dal 1° luglio 2026 i lavoratori alla prima assunzione aderiscono automaticamente al fondo previsto dal contratto, Previmoda, con l’intero TFR e i contributi fissati dagli accordi; entro 60 giorni dall’assunzione possono rinunciare e scegliere un altro fondo o lasciare il TFR in azienda (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025). Per chi è stato assunto prima valeva la scelta entro 6 mesi, con conferimento tacito del solo TFR in caso di silenzio.

    I lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2006 che non hanno espresso scelta mantengono il TFR in azienda (o in Fondo INPS).

    Anticipo TFR: requisiti e procedura

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo ha diritto a richiedere un anticipo pari al 70% del TFR maturato, per le seguenti causali tassative:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • Congedo parentale o di formazione (art. 7 L. 53/2000).

    L’anticipo può essere richiesto una sola volta. L’azienda può differire la richiesta per non più di 12 mesi per esigenze produttive comprovate. La richiesta va formulata per iscritto con allegata documentazione giustificativa.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni al 4° livello
    Tizio (4° livello, E.R.N. 1.938,95 €, 10 anni di servizio a questa retribuzione) matura un TFR accantonato di circa 1.867 €/anno × 10 anni = 18.671 € lordi, più le rivalutazioni annue. Al momento della cessazione, sarà tassato con tassazione separata.
    Caia – Scelta Previmoda
    Caia è assunta nel 2024 e aderisce a Previmoda versando il proprio 1,50% dell’E.R.N.: così ottiene anche il contributo aziendale del 2,00%, che sale al 2,30% dal 1° luglio 2026. Con un E.R.N. di 1.938,95 € (4° livello) il contributo aziendale vale 38,78 € al mese, 44,60 € dal luglio 2026. Con il solo silenzio, per un’assunzione del 2024, al fondo sarebbe andato soltanto il TFR.
    Sempronio – Anticipo TFR per prima casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianità e un TFR maturato di ~14.000 €. Richiede il 70% per l’acquisto della prima casa: anticipo = 9.800 € lordi. L’azienda ha 30 giorni per rispondere; può differire di 12 mesi solo con comprovate esigenze produttive.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel tessile?
    Retribuzione utile annua divisa per 13,5. Include minimo, scatti, indennità continuative e quote annue di 13ª. Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% ISTAT.
    Cos'è Previmoda?
    È il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento. Aderendo con il contributo dell’1,50% dell’E.R.N., il lavoratore ottiene anche il contributo dell’azienda: 2,00% dell’E.R.N., 2,30% dal 1° luglio 2026.
    Quando si può chiedere l'anticipo TFR?
    Dopo 8 anni di servizio continuativo, per causali tassative (prima casa, spese sanitarie, congedi). Una sola volta nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato.
    Come viene tassato il TFR?
    Con tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni applicata sull’importo liquidato. Per il TFR destinato a fondi pensione, la tassazione è agevolata (9-15%).
    Se non scelgo, il TFR va automaticamente a Previmoda?
    Per chi è alla prima assunzione dal 1° luglio 2026 l’adesione a Previmoda è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Per le assunzioni precedenti valeva il silenzio-assenso dopo 6 mesi, con il trasferimento del solo TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto) con indennità INPS all’80%, integrata dall’azienda al 100% secondo il CCNL Tessile. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%. Il congedo parentale facoltativo dura fino a 6 mesi per ciascun genitore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità – CCNL Tessile-Abbigliamento 2026
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione aziendale CCNL
    Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione +20% (totale 100%)
    Congedo obbligatorio paternità 10 giorni lavorativi 100% (INPS) Nessuna (100% già garantita)
    Congedo parentale facoltativo (primo anno) Fino a 3 mesi (elevabili) 30% (non trasferibile, tre mesi per genitore); 80% per un massimo di tre mesi complessivi in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita Integrazione variabile per accordo az.
    Congedo parentale facoltativo (2°-12° anno) Fino a 6 mesi totali ciascun genitore 30% retribuzione Generalmente nessuna
    Riposi orari per allattamento 2 ore/giorno (1 ora se orario ridotto) fino a 1 anno 100% (INPS) –

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e può essere fruito in diverse modalità: la distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; la lavoratrice può optare per il regime flessibile (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), previa certificazione medica di assenza di rischi per sé e il nascituro.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri il restante 20%, garantendo alla lavoratrice il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio.

    Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata, salvo giusta causa. La tutela contro il licenziamento si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il D.Lgs. 105/2022 ha portato a 10 giorni lavorativi il congedo obbligatorio di paternità, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia per adozioni). L’indennità è del 100% a carico dell’INPS.

    Il padre lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto all’azienda le date di fruizione con un preavviso di almeno 15 giorni, o prima possibile in caso di nascita improvvisa. Il congedo non può essere negato dall’azienda.

    Congedo parentale facoltativo

    Ciascun genitore ha diritto al congedo parentale facoltativo fino al 12° anno di vita del figlio, per un massimo di 6 mesi individuale (10 mesi totali tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    Ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001 (testo vigente) a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità del 30% della retribuzione, elevata all’80%, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino; i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a ulteriori tre mesi indennizzati al 30%. Il CCNL Tessile può prevedere integrazioni aziendali per i periodi a 30%.

    Tutele aggiuntive del CCNL Tessile

    Il CCNL Tessile garantisce:

    • Divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino;
    • Diritto al rientro nella stessa mansione o in mansione equivalente dopo il congedo;
    • Computo del congedo obbligatorio ai fini dell’anzianità di servizio, del TFR e della 13ª mensilità;
    • Priorità nell’accesso al part-time per genitori con figli minori di 12 anni, nei limiti delle esigenze organizzative.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
    Tizio (5° livello, ~1.900 €/mese) comunica la nascita del figlio il 3 giugno. Fruisce dei 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio dal 3 al 14 giugno (esclusi i festivi). L’INPS eroga il 100% della retribuzione per tutti i 10 giorni: circa 87 € al giorno lordi.
    Caia – Congedo di maternità e integrazione
    Caia (4° livello, ~1.750 €/mese) inizia il congedo 60 giorni prima del parto. L’INPS eroga l’80% (1.400 €/mese). Il CCNL obbliga l’azienda a integrare del 20% restante (350 €/mese). Caia percepisce il 100% per 5 mesi.
    Sempronio – Congedo parentale nel primo anno
    Sempronio (padre, 3° livello) vuole fruire di 2 mesi di congedo parentale nel primo anno del figlio. Per il primo mese percepisce l’80% dell’INPS; per il secondo il 60%. L’accordo aziendale non prevede integrazione oltre questi importi. Costo economico per Sempronio: circa 20% + 40% della retribuzione mensile per i rispettivi mesi.

    Domande frequenti

    Il CCNL Tessile integra l'indennità di maternità?
    Sì. L’azienda integra il 20% non coperto dall’INPS (che paga l’80%), garantendo il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio di 5 mesi.
    Quanti giorni di paternità obbligatori spettano?
    Dieci giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto.
    Il congedo parentale matura anzianità?
    Il congedo obbligatorio di maternità matura anzianità piena. Il congedo parentale facoltativo matura anzianità ma con alcune limitazioni ai fini previdenziali, a seconda della durata.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento copre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino, salvo giusta causa.
    Ho diritto al part-time dopo la maternità?
    Il CCNL Tessile riconosce una priorità nell’accesso al part-time per genitori con figli minori di 12 anni, nei limiti delle possibilità organizzative dell’azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 12 mesi (18 mesi per anzianità superiore ai 10 anni). L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, con scalettatura progressiva. In caso di infortunio sul lavoro, la tutela è piena per l’intera durata dell’inabilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia e integrazione aziendale – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione aziendale Totale garantito
    1°-3° giorno (carenza) 0% Generalmente 0% (salvo accordi aziendali) 0%
    Dal 4° al 20° giorno 50% retribuzione +50% (integrazione piena) 100%
    Dal 21° al 180° giorno 66,67% +33,33% 100%
    Dal 181° al 365° giorno 66,67% Integrazione ridotta (~10-15%) ~77-82%
    Infortunio sul lavoro (INAIL) 60% (giorni 4-90) / 75% (oltre 90 gg) Integrazione fino al 100% 100%

    La carenza (1°-3° giorno) non è indennizzata dall’INPS. Alcuni accordi aziendali prevedono il pagamento dei giorni di carenza da parte dell’azienda per un numero limitato di episodi annui.

    Il periodo di comporto

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia. Nel CCNL Tessile-Abbigliamento il comporto è:

    • 12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni;
    • 18 mesi per lavoratori con anzianità superiore a 10 anni.

    Il comporto si calcola su un arco mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Se il totale supera il limite, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale.

    Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto.

    Integrazione aziendale dell'indennità INPS

    L’INPS eroga l’indennità di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi tre giorni sono a carico del lavoratore, salvo integrazioni aziendali). Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 180 giorni di malattia nell’arco dell’anno.

    Oltre il 180° giorno, l’integrazione si riduce: il lavoratore percepisce l’indennità INPS (circa il 66,67%) più un’integrazione ridotta a carico dell’azienda, per un totale variabile tra il 77% e l’82% della retribuzione.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore è tutelato dall’INAIL. L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta, e il 75% dal 91° giorno in poi.

    Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri la rendita INAIL fino alla retribuzione piena per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità, senza limiti di comporto, in quanto l’infortunio è evento diverso dalla malattia comune.

    Obblighi di comunicazione e visite fiscali

    Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’azienda il più tempestivamente possibile (in genere entro l’inizio del turno). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante; il lavoratore comunica il numero di protocollo all’azienda.

    L’azienda può richiedere una visita fiscale di controllo tramite l’INPS. Le fasce orarie di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, salvo esenzioni (es. pazienti oncologici, invalidi gravi). L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la perdita dell’indennità per i giorni di assenza non giustificata.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto
    Tizio (3° livello, 7 anni anzianità) si assenta per 9 mesi negli ultimi 36 mesi. Il comporto è 12 mesi. Il datore verifica il cumulo nel triennio e accerta che le assenze non abbiano superato il limite: Tizio è ancora in comporto. Al raggiungimento dei 12 mesi, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
    Caia – Infortunio e integrazione aziendale
    Caia si infortuna sul telaio e rimane inabile per 45 giorni. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione. L’azienda integra il restante 40% così da garantire il 100% della retribuzione netta. I 45 giorni non sono computati nel periodo di comporto.
    Sempronio – Carenza e accordo aziendale
    Sempronio si ammala per 2 giorni (venerdì e lunedì). L’INPS non corrisponde nulla (carenza). L’accordo aziendale prevede il pagamento dei giorni di carenza per i primi 3 episodi annui. Sempronio riceve il 100% della retribuzione anche per questi 2 giorni.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Tessile?
    12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni; 18 mesi per anzianità superiore. Il computo avviene su un arco mobile di 36 mesi.
    I giorni di infortunio si contano nel comporto?
    No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    I primi 3 giorni (carenza) non sono indennizzati dall’INPS. L’azienda integra la carenza solo se previsto dall’accordo aziendale.
    Il posto è conservato per tutta la malattia?
    Sì, fino al termine del periodo di comporto. Superato il comporto, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
    Come si effettua la visita fiscale?
    Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00. L’assenza ingiustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce da 20 a 26 giorni lavorativi di ferie annue, a seconda del livello e dell’anzianità. Il ROL (Riduzione Orario Lavoro) ammonta a circa 32-40 ore annue. Le ex-festività soppresse (4 giornate) si monetizzano o si godono come permessi aggiuntivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e ROL per livello/anzianità – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Livello/Anzianità Ferie annue (giorni lavorativi) ROL annuo (ore)
    1°-3° livello, fino a 5 anni anzianità 20 32
    1°-3° livello, oltre 5 anni anzianità 22 32
    4°-5° livello, fino a 10 anni anzianità 22 40
    4°-5° livello, oltre 10 anni anzianità 24 40
    6°-7° livello (inclusi Quadri) 26 40

    I valori indicati si riferiscono al testo contrattuale vigente. Accordi aziendali possono migliorare questi minimi. Le ferie si computano in giorni lavorativi, escluse domeniche e festività.

    Ferie: diritto e modalità di godimento

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile e la monetizzazione durante il rapporto di lavoro in corso è vietata dall’art. 2109 c.c. e dal D.Lgs. 66/2003. Il CCNL Tessile prevede che almeno due settimane consecutive (10 giorni lavorativi) siano godute nell’anno di maturazione, in accordo con le esigenze organizzative dell’azienda.

    Le ferie sono pianificate dal datore con preavviso adeguato (almeno 15 giorni per i periodi principali). Il lavoratore può richiedere ferie singole per ragioni personali, con rispetto delle esigenze produttive. Le ferie minime di legge non godute entro 18 mesi dalla chiusura dell’anno di maturazione non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo la risoluzione del rapporto di lavoro.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    Il ROL costituisce una riduzione dell’orario di lavoro contrattuale, distinta dalle ferie. Nel CCNL Tessile ammonta a 32-40 ore annue a seconda del livello. Il ROL si matura mensilmente (circa 2,67-3,33 ore al mese) e si gode in accordo con il responsabile, con preavviso minimo di 48 ore salvo urgenze.

    A differenza delle ferie, il ROL non goduto entro l’anno può essere monetizzato o, per accordo aziendale, confluire nella banca ore.

    Ex-festività soppresse

    Con il DPR 792/1985, quattro festività religiose e civili furono soppresse dall’elenco delle festività nazionali: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Il CCNL Tessile ha convertito tali giornate in permessi retribuiti aggiuntivi (4 giorni o 32 ore annue, talvolta già incorporate nel ROL secondo la stesura contrattuale).

    In alcune aziende le ex-festività sono gestite come monte ore aggiuntivo separato; in altre sono incorporate nel ROL globale. Verificare l’accordo aziendale di riferimento.

    Permessi retribuiti speciali

    Il CCNL Tessile prevede permessi retribuiti per:

    • Matrimonio civile o religioso: 15 giorni di calendario;
    • Lutto per familiari di 1° grado (coniuge, figlio, genitore): 3 giorni lavorativi;
    • Lutto per familiari di 2° grado: 1 giorno lavorativo;
    • Donazione sangue: 1 giornata retribuita (L. 584/1967);
    • Studio: fino a 150 ore annue (permessi per corsi universitari o di formazione professionale), non retribuite ma con diritto alla conservazione del posto.

    Casi pratici

    Tizio – Pianificazione ferie in periodo di picco
    Tizio (4° livello, 8 anni anzianità) ha diritto a 22 giorni di ferie. L’azienda pianifica la chiusura estiva per 10 giorni (prima settimana di agosto). Tizio può fruire dei restanti 12 giorni in accordo col responsabile nel corso dell’anno.
    Caia – ROL non goduto a fine anno
    Caia (5° livello) ha accumulato 15 ore di ROL non godute al 31 dicembre. Il contratto aziendale prevede la monetizzazione delle ore ROL residue: 15 × quota oraria (~10,98 €) = circa 165 € lordi liquidati con la busta paga di gennaio.
    Sempronio – Permesso per matrimonio
    Sempronio si sposa il 15 giugno. Comunica l’evento con 30 giorni di anticipo. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti (dall’11 al 25 giugno inclusi). I giorni festivi o domenicali compresi nel periodo non prolungano il permesso, salvo diversa previsione del contratto aziendale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Tessile?
    Da 20 a 26 giorni lavorativi annui, a seconda del livello e dell’anzianità. I livelli più alti e i lavoratori con maggiore anzianità maturano più ferie.
    Cosa sono le ex-festività soppresse?
    Quattro festività abolite nel 1985 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) che il CCNL ha convertito in permessi retribuiti aggiuntivi, spesso incorporati nel ROL.
    Il ROL non goduto si perde?
    No: le ore ROL non godute entro l’anno possono essere monetizzate o (per accordo aziendale) inserite in banca ore. Non si perdono automaticamente.
    Quanti giorni di permesso per lutto?
    Tre giorni lavorativi per la perdita di coniuge, figlio o genitore; un giorno per familiari di 2° grado.
    Le ferie si possono monetizzare?
    Non durante il rapporto di lavoro in corso (divieto ex art. 7 D.Lgs. 66/2003). Alla cessazione del rapporto, le ferie non godute vengono liquidate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: orario di lavoro, turni, multiperiodale e straordinario

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 40 ore settimanali di orario normale. Il contratto consente il multiperiodale (orario medio annuo), ampiamente utilizzato nelle filature, tessiture e nelle aziende con forte stagionalità. Lo straordinario è pagato con maggiorazioni dal 35% (prime 5 ore settimanali di giorno) al 66% (festivo notturno), entro 250 ore annue a testa. Il lavoro su tre turni continui è diffuso nelle grandi imprese manifatturiere del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario – CCNL Tessile Abbigliamento Moda
    Tipologia Maggiorazione Turnisti, per la mezz’ora prestata di continuo
    Straordinario diurno, prime 5 ore settimanali +35% +40%
    Straordinario diurno, ore successive +45%
    Straordinario notturno +56% +61%
    Straordinario festivo diurno +61% +67%
    Straordinario festivo notturno +66% +72%

    Le percentuali si applicano alla quota oraria (divisore 173) e non sono cumulabili né tra loro né con quelle del lavoro festivo, domenicale e notturno: la maggiore assorbe la minore. Limite individuale: 250 ore l’anno; monte aziendale: 160 ore per dipendente. Le prime 40 ore annue di straordinario possono confluire, su richiesta, nella banca delle ore ed essere recuperate come riposo, con le maggiorazioni pagate nel mese (art. 37 come modificato dall’ipotesi 11 novembre 2024). Percentuali e limiti riportati dalle sintesi pubbliche del CCNL (ilccnl.it, Io Srl), che coincidono.

    Orario normale e multiperiodale

    L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL Tessile prevede espressamente la possibilità di ricorrere al regime multiperiodale: l’orario medio di 40 ore si calcola su un arco di riferimento fino a 12 mesi, anziché su base settimanale rigida.

    Nel multiperiodale, l’azienda può programmare settimane con orari superiori (fino a 48 ore) e settimane ridotte, purché la media annua resti entro le 40 ore. Le ore di flessibilità vanno recuperate con riposi programmati; quelle non fruite nel recupero collettivo per comprovati impedimenti personali confluiscono nella banca delle ore individuale.

    Il multiperiodale è strumento essenziale nel tessile-moda, dove la stagionalità delle collezioni (primavera-estate e autunno-inverno) determina picchi produttivi intensi seguiti da periodi di minor lavoro.

    Lavoro a turni nelle filature e tessiture

    Le imprese con ciclo produttivo continuo (filature, tessiture, tintorie) ricorrono frequentemente al lavoro su due o tre turni. Secondo le sintesi pubbliche del CCNL:

    • turnisti 5 × 8: orario individuale di 40 ore settimanali;
    • turnisti 6 × 6: orario individuale di 36 ore settimanali; per loro è notturno il lavoro nel turno tra mezzanotte e le 6 (ipotesi 11 novembre 2024, nota a verbale);
    • lavoro a squadre: 8 ore per turno, compresa mezz’ora di riposo, con orario contrattuale ragguagliato a 40 ore.

    Le maggiorazioni per il lavoro notturno ordinario e a squadre sono fissate dal CCNL, ma non le abbiamo trovate in una fonte aperta del testo vigente: per questo non le riportiamo. Per lo straordinario notturno valgono le percentuali della tabella (+56%, +61% per i turnisti).

    Straordinario: limiti e procedura

    Il limite annuo individuale di straordinario è di 250 ore, con un monte aziendale di 160 ore per dipendente. Le prime 5 ore settimanali di straordinario diurno sono retribuite con il 35% di maggiorazione; le ore successive con il 45%.

    Il lavoro straordinario è in linea di principio volontario: il rifiuto del lavoratore non è sanzionabile salvo situazioni di forza maggiore o pericolo documentato. L’azienda deve comunicare con preavviso ragionevole la richiesta di straordinario, salvo urgenze.

    Lo straordinario è computato nella retribuzione mensile dell’erogazione del mese in cui viene effettuato, salvo diverso accordo sulla banca ore.

    Riposo settimanale e pause

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (più il riposo giornaliero di 11 ore, D.Lgs. 66/2003) è garantito. Il riposo coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari o periodici: in quel caso il riposo compensativo si gode in un altro giorno della settimana.

    Le pause durante il turno sono pari ad almeno 10 minuti ogni 6 ore consecutive di lavoro. Le pause previste dai contratti aziendali sono spesso più generose.

    Casi pratici

    Tizio – Sei ore di straordinario in una settimana
    Tizio (4° livello, E.R.N. 1.938,95 € dal 1° gennaio 2026, quota oraria 1.938,95 / 173 = 11,21 €) fa 6 ore di straordinario diurno in una settimana. Le prime 5 sono pagate con il 35% in più (5 × 11,21 × 1,35 = 75,67 €), la sesta con il 45% (11,21 × 1,45 = 16,25 €): 91,92 € lordi. In alternativa può chiedere di accantonare le ore nella banca delle ore e recuperarle come riposo, ricevendo comunque le maggiorazioni.
    Caia – Turno notturno fisso in tessitura
    Caia lavora stabilmente sul turno di notte in una tessitura. È lavoratrice notturna ai sensi del D.Lgs. 66/2003: orario medio non oltre 8 ore nelle 24, visite mediche preventive e periodiche, passaggio al giorno se diventa inidonea. Se una notte si ferma oltre l’orario, quelle ore sono straordinario notturno con il 56% in più (61% per la mezz’ora prestata di continuo da turnista).
    Sempronio – Straordinario festivo
    Sempronio (3° livello, E.R.N. 1.853,17 €, quota oraria 10,71 €) lavora 8 ore in una domenica di picco produttivo, fuori turno. È straordinario festivo diurno, con il 61% in più: 8 × 10,71 × 1,61 = 137,94 € lordi. Il riposo settimanale gli va comunque garantito in un altro giorno.

    Domande frequenti

    Cos'è il regime multiperiodale nel CCNL Tessile?
    È un sistema che distribuisce le 40 ore settimanali medie su un arco annuo (fino a 12 mesi). Consente settimane più lunghe nei periodi di picco e più corte nei periodi di calo, con banca ore per le eccedenze.
    Qual è il limite di straordinario annuo?
    250 ore individuali l’anno, con un monte aziendale di 160 ore per dipendente. Lo straordinario diurno è maggiorato del 35% per le prime 5 ore settimanali e del 45% per le successive; il notturno del 56%, il festivo diurno del 61%, il festivo notturno del 66%.
    Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
    Dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario del CCNL, 173.
    Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
    In linea di principio sì, salvo forza maggiore o pericolo. Il rifiuto non è sanzionabile disciplinarmente se non ricorrono questi presupposti.
    Il lavoro su turni dà diritto a indennità?
    Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro notturno e a squadre, che non abbiamo trovato in una fonte aperta del testo vigente; per lo straordinario dei turnisti le maggiorazioni sono più alte (per la mezz’ora prestata di continuo: 40% diurno, 61% notturno, 67% festivo, 72% festivo notturno).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Banca delle ore: art. 37 come modificato dall’ipotesi di accordo 11 novembre 2024; maggiorazioni e limiti dello straordinario dalle sintesi pubbliche del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.