Autore: Andrea Marton

  • Articolo 281-quinquies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    Articolo 281-quinquies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    Art. 281-quinquies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.

  • Articolo 281-quater Codice di Procedura Civile: Decisione del tribunale in composizione monocratica

    Articolo 281-quater Codice di Procedura Civile: Decisione del tribunale in composizione monocratica

    Art. 281-quater c.p.c. – Decisione del tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.

  • Articolo 281-ter Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Articolo 281-ter Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

  • Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Art. 281-bis c.p.c. – Norme applicabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

  • Articolo 281 Codice di Procedura Civile: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Articolo 281 Codice di Procedura Civile: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c. – Rinnovazione di prove davanti al collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.

  • Articolo 280 Codice di Procedura Civile: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

    Articolo 280 Codice di Procedura Civile: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

    Art. 280 c.p.c. – Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

    Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.

    Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 279 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del collegio

    Articolo 279 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 279 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa [1].

    Il collegio pronuncia sentenza:

    quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [2];

    quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

    quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

    quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;

    quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

    I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

    I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

    L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

    Articolo sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma sostituito dall’art. 46, comma 9a, L. 18 giugno 2009, n. 69,

    [2] Le parole «o di competenza» sono state soppresse dall’art. 46, comma 9b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 c.p.c. – Condanna generica – Provvisionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

    In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Art. 277 c.p.c. – Pronuncia sul merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

    Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

  • Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Art. 276 c.p.c. – Deliberazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

    Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

    La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.

    Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

    Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.