Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 54/2025 – PNRR e ospedali sicuri: la Corte chiede chiarimenti alla Ragioneria

    Con l’ordinanza n. 54 del 2025 la Corte costituzionale non ha deciso il merito, ma ha disposto un’istruttoria, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato chiarimenti sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera contestato da Toscana e Sardegna.

    Di cosa si tratta

    Questa è un’ordinanza istruttoria: la Corte, prima di decidere, raccoglie informazioni necessarie a comprendere meglio i fatti. Il giudizio nasce dai ricorsi delle Regioni Toscana e Sardegna contro una norma del 2024 di attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione contestata riguarda il trasferimento dei finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, spostandoli da alcuni fondi ad altri. Le Regioni lamentano che questo possa incidere sulle risorse destinate all’edilizia sanitaria sul loro territorio. Per chiarire l’effettiva portata dell’operazione finanziaria, la Corte ha ritenuto necessario acquisire dati precisi sul trasferimento dei fondi e sullo stato di avanzamento degli interventi. La posta in gioco è la corretta destinazione di risorse pubbliche cruciali per la sicurezza degli ospedali, ma in questa fase la Corte non si pronuncia ancora nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnati, in via principale, l’art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (attuazione del PNRR), convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al trasferimento del finanziamento del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. I ricorsi sono stati proposti dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma della Sardegna. L’ordinanza in commento non decide queste questioni, ma dispone un approfondimento istruttorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la Ragioneria generale dello Stato depositi una relazione sui punti indicati in motivazione, relativi al trasferimento dei fondi destinati al programma di edilizia ospedaliera e allo stato di avanzamento degli interventi. Ha quindi rinviato a nuovo ruolo la decisione sui ricorsi. Si tratta di un provvedimento interlocutorio: il merito sarà deciso successivamente, alla luce delle informazioni acquisite.

    Il principio

    Prima di decidere questioni che coinvolgono complesse operazioni finanziarie, la Corte costituzionale può disporre un’istruttoria, acquisendo dalle amministrazioni competenti i dati necessari: in questo caso, una relazione della Ragioneria generale dello Stato sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera.

    Domande e risposte

    Cos’è un’ordinanza istruttoria?

    È un provvedimento con cui la Corte, prima di decidere il merito, raccoglie informazioni o documenti necessari a chiarire i fatti rilevanti per la decisione.

    La Corte ha già deciso sui ricorsi di Toscana e Sardegna?

    No. Ha solo chiesto chiarimenti alla Ragioneria e rinviato la decisione a una fase successiva.

    Cosa contesta il ricorso delle Regioni?

    Contesta una norma di attuazione del PNRR che trasferisce i finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, con possibili effetti sulle risorse per l’edilizia sanitaria.

    Cosa deve fare la Ragioneria generale dello Stato?

    Depositare, entro sessanta giorni, una relazione sui punti indicati dalla Corte, riguardanti il trasferimento dei fondi e lo stato di avanzamento degli interventi.

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  • Corte cost. n. 212/2025 – Incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare dopo le cautele

    Con la sentenza n. 212/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del codice di procedura penale: chi si è già pronunciato sulle misure cautelari in appello o in riesame non può poi fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento.

    Di cosa si tratta

    L’imparzialità del giudice impone che chi ha già espresso una valutazione sul merito di un’accusa non possa decidere di nuovo sulla stessa vicenda. L’art. 34 del codice di procedura penale elenca i casi di incompatibilità del giudice. La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato la questione: il giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.), si è già pronunciato su aspetti non meramente formali del provvedimento, poteva poi essere il giudice dell’udienza preliminare nello stesso processo. L’udienza preliminare, oggi, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: chi ha già giudicato in sede cautelare rischia di non essere più imparziale. In gioco c’era la garanzia di terzietà del giudice, fondamentale per il giusto processo, a tutela di chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Caltanissetta (giudice rimettente), nell’ambito di un procedimento penale, lamentando il difetto di una causa di incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare che si fosse già pronunciato sulle misure cautelari in sede di appello.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali del provvedimento. In via consequenziale, ha esteso la stessa incompatibilità al giudice che si sia pronunciato come componente del tribunale del riesame (art. 309) sull’ordinanza che dispone la misura cautelare: anche in tal caso la valutazione ha forza pregiudicante sul merito dell’accusa.

    Il principio

    Il giudice che si è già pronunciato, in sede di riesame o di appello, sulle misure cautelari personali, esprimendo una valutazione non meramente formale sul merito dell’accusa, è incompatibile a svolgere poi la funzione di giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento, a tutela della sua imparzialità.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto nei processi penali?

    Il giudice che ha già deciso sulle misure cautelari in riesame o in appello, valutando aspetti non solo formali, non potrà più fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento: dovrà subentrare un giudice diverso.

    Perché conta l’udienza preliminare?

    Perché, nella disciplina attuale, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: per questo la Corte la riconduce alla nozione di “giudizio”, che richiede un giudice imparziale e non pre-condizionato da decisioni precedenti.

    L’incompatibilità vale sia per il riesame sia per l’appello?

    Sì. La Corte ha esteso in via consequenziale l’incompatibilità anche all’ipotesi del tribunale del riesame, per identità di funzione pregiudicante rispetto a quella dell’appello sulle misure cautelari.

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  • Corte cost. n. 55/2025 – Maltrattamenti sui minori e sospensione della responsabilità genitoriale

    Con la sentenza n. 55 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativa, e non più automatica, la sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti commessi in presenza o a danno di minori con abuso della funzione genitoriale.

    Di cosa si tratta

    Quando un genitore viene condannato per maltrattamenti aggravati (l’art. 572, secondo comma, del codice penale) commessi in presenza o a danno di minori, abusando della propria responsabilità genitoriale, scatta una pena accessoria: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Il problema è che questa sospensione era prevista in modo automatico e obbligatorio, e per un periodo pari al doppio della pena inflitta. Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione, osservando che un automatismo di questo tipo può rivelarsi contrario all’interesse stesso del minore: in alcuni casi mantenere il legame con il genitore, pur condannato, può essere preferibile, e dovrebbe essere il giudice a valutarlo caso per caso. La posta in gioco è proprio l’interesse del bambino: una misura pensata per proteggerlo non deve trasformarsi in un danno automatico, recidendo un rapporto che a volte è meglio conservare sotto controllo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, secondo comma, del codice penale, sotto due profili: l’automatica sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti aggravati e la sua durata pari al doppio della pena. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna per maltrattamenti aggravati comporti automaticamente la sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni, sia quella riferita alla Convenzione ONU sia quella sulla durata della pena accessoria pari al doppio della pena inflitta. La sospensione diventa così facoltativa, rimessa alla valutazione del giudice nell’interesse del minore.

    Il principio

    La sospensione della responsabilità genitoriale conseguente alla condanna per maltrattamenti commessi a danno o in presenza di minori non può essere automatica: deve essere il giudice a valutarne l’applicazione caso per caso, nell’interesse preminente del minore.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La sospensione della responsabilità genitoriale dopo la condanna per maltrattamenti aggravati non è più automatica: spetta al giudice decidere se disporla, valutando il caso concreto.

    Perché un automatismo poteva danneggiare il minore?

    Perché recidere automaticamente il legame con il genitore non sempre corrisponde all’interesse del bambino: in alcuni casi può essere preferibile mantenerlo, sotto opportuno controllo.

    La misura può ancora essere applicata?

    Sì. Il giudice può sempre disporre la sospensione quando lo ritiene opportuno; semplicemente non è più obbligato a farlo in modo automatico.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle sulla durata della pena accessoria e quella riferita alla Convenzione ONU.

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  • Corte cost. n. 211/2025 – Elezione diretta del Presidente nella Provincia di Trento

    Con la sentenza n. 211/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche alla legge elettorale della Provincia autonoma di Trento, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Le forme di governo regionali e provinciali, in particolare le modalità di elezione del Presidente e i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta, sono disciplinate da regole che devono rispettare i principi costituzionali. La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge che modificava l’art. 14 della propria legge elettorale del 2003, incidendo sul sistema di elezione e sui poteri connessi. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendola in contrasto con la Costituzione. La pronuncia tocca un tema istituzionale di rilievo: l’equilibrio del modello dell’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, caratterizzato da un forte potere del Presidente, derivante dall’investitura popolare diretta, ma anche dal rischio di derive plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. In gioco c’era la coerenza della forma di governo provinciale con i limiti costituzionali, anche in una Provincia a statuto speciale come Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento (approvato ai sensi dell’art. 47 dello Statuto speciale, d.P.R. n. 670 del 1972) recante modifiche all’art. 14 della legge elettorale provinciale del 2003. A promuovere il giudizio è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 2, 3, 48, 51 e 122 della Costituzione. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge provinciale che modificava la legge elettorale del 2003. La Corte ha valorizzato i tratti caratteristici del sistema di elezione diretta del Presidente, segnato da ampi poteri di quest’ultimo e dal suo “plus” di legittimazione popolare, con il connesso rischio di spinte plebiscitarie e di concentrazione personalistica del potere: le modifiche introdotte non erano compatibili con l’equilibrio costituzionale di tale modello.

    Il principio

    Le modifiche alla disciplina elettorale provinciale che incidono sull’elezione diretta del Presidente e sull’equilibrio dei suoi poteri devono rispettare i principi costituzionali sulla forma di governo: non possono alterare l’assetto in modo incompatibile con tali principi, neppure in una Provincia a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato dalla Corte?

    Le modifiche alla legge elettorale della Provincia di Trento contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge impugnato: vengono meno per illegittimità costituzionale.

    Perché la Corte richiama il rischio di derive plebiscitarie?

    Perché l’elezione diretta del Presidente gli conferisce un forte potere e una particolare legittimazione popolare; la Corte sottolinea che questo modello va mantenuto in equilibrio, evitando una concentrazione personalistica del potere.

    L’autonomia speciale di Trento non consentiva quelle scelte?

    L’autonomia speciale resta ampia, ma incontra i limiti dei principi costituzionali sulla forma di governo: nel caso esaminato, le modifiche non li rispettavano.

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  • Corte cost. n. 56/2025 – Recidiva reiterata e attenuante della collaborazione nel furto

    Con la sentenza n. 56 del 2025 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante riconosciuta a chi collabora individuando i complici nei reati di furto.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un “bilanciamento” per decidere quali prevalgano e calcolare la pena. La legge, però, in alcuni casi vieta che certe attenuanti possano prevalere sulla recidiva reiterata (la condizione di chi ha già commesso più reati). Il caso riguarda l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale, che premia con una riduzione di pena chi, nei reati di furto, collabora prima del giudizio facendo individuare i complici o chi ha acquistato o nascosto la refurtiva. Nel caso concreto, un imputato per furto in abitazione, recidivo reiterato, aveva collaborato in questo senso, ma il divieto di bilanciamento impediva al giudice di valorizzare pienamente quel comportamento. Il Tribunale di Perugia ha sollevato la questione. La posta in gioco è la coerenza della pena con la concreta condotta del reo: premiare chi collabora con la giustizia ha senso solo se l’attenuante può davvero incidere sulla pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. (collaborazione nei reati di furto) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata. Il giudice deve poter bilanciare liberamente le circostanze e valorizzare la collaborazione del reo: un divieto rigido di prevalenza è irragionevole e contrasta con la proporzionalità e la finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    Il divieto di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante della collaborazione nei reati di furto è incostituzionale: il giudice deve poter valorizzare pienamente la condotta di chi collabora con la giustizia, in coerenza con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena.

    Domande e risposte

    Cos’è l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale?

    È una riduzione di pena prevista per chi, nei reati di furto, prima del giudizio aiuta a individuare i complici o chi ha acquistato, ricevuto od occultato la refurtiva.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il giudice può ora far prevalere quell’attenuante sulla recidiva reiterata, valorizzando la collaborazione del reo nel calcolo della pena.

    Cos’è il bilanciamento delle circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice confronta aggravanti e attenuanti per stabilire quali prevalgano e determinare così la pena concreta.

    Perché il divieto era irragionevole?

    Perché impediva di dare reale efficacia a un’attenuante pensata per premiare chi collabora con la giustizia, in tensione con la proporzionalità e la funzione rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 210/2025 – Cognome del minore adottato: si può assumere il solo cognome dell’adottante

    Con la sentenza n. 210/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che, nell’adozione di un minore in casi particolari, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante, se vi è il consenso di tutti e se ciò risponde al suo interesse.

    Di cosa si tratta

    Il cognome è un elemento centrale dell’identità personale. Nell’adozione in casi particolari (la cosiddetta adozione “non legittimante”, prevista dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 in coordinamento con l’art. 299 del codice civile), la regola tradizionale imponeva di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato la questione: in alcuni casi, l’interesse del minore può essere meglio realizzato consentendogli di portare il solo cognome dell’adottante, senza l’aggiunta del cognome di origine. La Corte aveva già aperto, con la sentenza n. 135 del 2023, alla possibilità di aggiungere (anziché anteporre) il cognome dell’adottante. Qui si è andati oltre. In gioco c’era il diritto del minore a un’identità coerente con la sua reale situazione familiare e affettiva, da valutare caso per caso nel suo concreto interesse, in linea con la tutela costituzionale della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile. A sollevare la questione è stato il Tribunale per i minorenni di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottato di assumere, con la sentenza di adozione del minore, il solo cognome dell’adottante, quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della stessa legge siano favorevoli e quando ciò risponda all’interesse del minore, accertato in modo particolarmente attento dal giudice.

    Il principio

    Nell’adozione del minore in casi particolari, in deroga alla regola dell’anteposizione, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante se tutti i soggetti interessati vi consentono e se l’effetto risponde, all’esito di un attento accertamento giudiziale, al concreto interesse del minore.

    Domande e risposte

    Il minore adottato deve sempre aggiungere il cognome dell’adottante al proprio?

    No. Dopo questa sentenza, in presenza dei consensi richiesti e se corrisponde al suo interesse, può assumere il solo cognome dell’adottante, senza l’anteposizione o l’aggiunta del cognome di origine.

    Chi decide quale soluzione adottare?

    Il giudice, all’esito di un accertamento particolarmente attento, valuta se l’assunzione del solo cognome dell’adottante risponda al concreto interesse del minore; servono inoltre i consensi e gli assensi previsti dalla legge.

    Cosa cambia rispetto alla sentenza del 2023?

    La sentenza n. 135 del 2023 aveva consentito di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Questa pronuncia amplia ulteriormente le possibilità, ammettendo l’assunzione del solo cognome dell’adottante.

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  • Corte cost. n. 57/2025 – Centro di riabilitazione pubblico in Puglia e accesso agli impieghi

    Con la sentenza n. 57 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato gran parte della legge pugliese che istituisce un centro pubblico di riabilitazione, ma ha dichiarato illegittima la previsione di assunzioni “per soli titoli”, in contrasto con il principio del concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con una legge del 2024, ha istituito il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica. La legge prevedeva anche le modalità per reclutare il personale, tra cui la possibilità di procedure di selezione “per soli titoli”, cioè basate sulla valutazione dei curricula senza un concorso vero e proprio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge, sostenendo che violasse i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute (la Puglia era in piano di rientro dal deficit sanitario) e, soprattutto, il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La posta in gioco è duplice: da un lato la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, dall’altro la regola fondamentale per cui si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, a garanzia di imparzialità e merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, e in particolare gli artt. 1, 3 e 4, comma 2, che istituiscono il centro di riabilitazione e ne disciplinano il personale. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (equilibrio di bilancio, concorso pubblico, coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge regionale, limitatamente alle parole che consentivano l’accesso “con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale”. Ha invece dichiarato non fondate le restanti questioni sulla legge, sollevate in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. Il reclutamento per soli titoli contrasta con il principio del concorso pubblico (art. 97, quarto comma, Cost.); l’istituzione del centro in sé è stata invece ritenuta legittima.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, per concorso pubblico: una legge regionale non può prevedere il reclutamento “per soli titoli”, in contrasto con l’art. 97, quarto comma, della Costituzione. Resta invece legittima l’istituzione di un centro sanitario pubblico nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Solo la previsione che consentiva l’assunzione del personale “per soli titoli”, cioè senza concorso pubblico; il resto della legge istitutiva del centro è stato salvato.

    Perché il concorso pubblico è così importante?

    Perché l’art. 97 della Costituzione lo impone come regola per l’accesso agli impieghi pubblici, a garanzia di imparzialità, trasparenza e selezione per merito.

    Il centro di riabilitazione resta istituito?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittima l’istituzione del centro; è caduta solo la modalità di reclutamento per soli titoli.

    Cosa c’entrava il piano di rientro sanitario?

    Lo Stato lamentava anche la violazione dei vincoli di finanza pubblica e tutela della salute per una Regione in rientro dal deficit, ma su questi profili la Corte ha respinto le censure.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione – buon andamento, equilibrio di bilancio e concorso pubblico per l’accesso agli impieghi (quarto comma), cuore della decisione.
    • Art. 117 della Costituzione – coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute (terzo comma).
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  • Corte cost. n. 58/2025 – Difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di adozione

    Con la sentenza n. 58 del 2025 la Corte costituzionale ha esteso l’anticipazione da parte dello Stato degli onorari del difensore d’ufficio anche quando il genitore, nei processi sull’adottabilità del minore, è insolvente e non solo irreperibile.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti che decidono se un minore può essere dichiarato adottabile, il genitore deve essere assistito da un difensore; se non ne nomina uno, gliene viene assegnato uno d’ufficio. Il problema è chi paga questo difensore quando il genitore non lo fa. Una precedente sentenza della Corte (la n. 135 del 2019) aveva stabilito che, se il genitore è irreperibile, gli onorari del difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato. Restava però fuori l’ipotesi del genitore che è reperibile ma insolvente, cioè che non paga pur essendo rintracciabile. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole trattare diversamente le due situazioni, dato che in entrambi i casi il difensore svolge un’attività necessaria a tutela del minore e dei diritti di difesa. La posta in gioco è garantire che la difesa tecnica in questi delicati processi non resti priva di compenso, assicurando un’effettiva tutela dei diritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese del difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore a una famiglia). La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità rispetto al genitore irreperibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi sull’adottabilità del minore. La situazione del genitore insolvente non è ragionevolmente diversa da quella del genitore irreperibile, già tutelata dalla sentenza n. 135 del 2019: in entrambi i casi lo Stato deve anticipare il compenso del difensore d’ufficio.

    Il principio

    Lo Stato deve anticipare gli onorari del difensore d’ufficio del genitore non solo quando è irreperibile, ma anche quando è insolvente, nei processi sull’adottabilità del minore: trattare diversamente le due situazioni è irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi paga il difensore d’ufficio in questi processi?

    Quando il genitore non paga, gli onorari del difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato; con questa sentenza ciò vale sia per il genitore irreperibile sia per quello insolvente.

    Qual era la differenza tra irreperibile e insolvente?

    L’irreperibile non è rintracciabile; l’insolvente è raggiungibile ma non paga. Prima della sentenza solo il primo caso era coperto dall’anticipazione statale.

    Perché la disparità era irragionevole?

    Perché in entrambi i casi il difensore d’ufficio svolge un’attività necessaria a tutela del minore e del diritto di difesa, senza ricevere compenso dal genitore.

    Cosa sono i processi della legge n. 184 del 1983?

    Sono i procedimenti che riguardano l’adozione e l’affidamento dei minori, in particolare la dichiarazione dello stato di adottabilità, a tutela del diritto del minore a una famiglia.

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  • Corte cost. n. 59/2025 – Risorse idriche in Sicilia e tutela dell’ambiente

    Con la sentenza n. 59 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge siciliana sulle risorse idriche, salvando la disciplina regionale in materia di gestione del servizio idrico.

    Di cosa si tratta

    La gestione delle risorse idriche – cioè l’organizzazione del servizio idrico integrato, dalla captazione dell’acqua alla depurazione – tocca interessi delicati: la tutela dell’ambiente, la concorrenza tra gli operatori e l’efficienza del servizio per i cittadini. La Regione siciliana, con una legge del 2015 più volte modificata, ha dettato proprie regole sulla disciplina delle risorse idriche. Il TAR Sicilia, chiamato a decidere alcuni giudizi, ha sollevato dubbi di costituzionalità su diversi commi di quella legge, ritenendo che potessero invadere ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per i cittadini siciliani la posta in gioco riguarda l’organizzazione di un servizio essenziale come quello dell’acqua e il rispetto delle regole comuni che garantiscono qualità ambientale e parità tra gli operatori. La Corte ha dovuto verificare se la Regione fosse rimasta nei propri confini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (disciplina in materia di risorse idriche). Le questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 1-quinquies e non fondate quelle relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. La disciplina regionale siciliana sulle risorse idriche non invade in modo illegittimo le competenze statali in materia di concorrenza e di tutela dell’ambiente: le disposizioni esaminate rientrano nelle attribuzioni della Regione e non contrastano con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

    Il principio

    La disciplina regionale siciliana sulla gestione delle risorse idriche è legittima se non invade gli ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente: le disposizioni esaminate sono state ritenute compatibili con il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Chi disciplina la gestione dell’acqua?

    La materia coinvolge sia lo Stato, che fissa i principi a tutela della concorrenza e dell’ambiente, sia le Regioni, che organizzano il servizio idrico nei limiti delle proprie competenze.

    Perché era stata impugnata la legge siciliana?

    Perché si dubitava che invadesse la tutela della concorrenza e dell’ambiente, riservate allo Stato; la Corte ha però escluso tale invasione.

    Cosa cambia per i cittadini?

    La disciplina regionale sulle risorse idriche resta in vigore: la Corte ha confermato che la Regione poteva adottarla senza violare le competenze statali.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle relative al comma 1-quinquies.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – tutela della concorrenza e dell’ambiente riservate allo Stato (secondo comma, lettere e ed s), parametri della decisione.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 40/2025 – Assegno temporaneo per i figli minori e requisiti

    Con la sentenza n. 40/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimi i requisiti previsti per l’assegno temporaneo per i figli minori introdotto nel 2021.

    Di cosa si tratta

    L’assegno temporaneo per i figli minori fu introdotto nel 2021 come misura ponte, in attesa dell’assegno unico universale, per sostenere le famiglie con figli a carico. La legge ne subordinava il riconoscimento a determinati requisiti. Un genitore, in causa con l’INPS davanti al Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, contestava il mancato riconoscimento dell’assegno, ritenendo che i requisiti previsti creassero una disparità di trattamento ingiustificata e non tutelassero adeguatamente la famiglia e i figli. Il giudice ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. La vicenda interessa molte famiglie e tocca il tema, sempre attuale, dei criteri di accesso alle misure di sostegno alla genitorialità e del bilanciamento fra tutela dei minori e sostenibilità della spesa pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 79 del 2021 sull’assegno temporaneo per i figli minori. Il Tribunale di Padova lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e tutela della famiglia e dell’infanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che i requisiti previsti per l’assegno temporaneo rientrassero nella discrezionalità del legislatore nel definire i criteri di accesso a una misura di sostegno con risorse limitate, senza violare il principio di uguaglianza né la tutela della famiglia.

    Il principio

    Nel disciplinare le misure di sostegno alla famiglia e ai figli, il legislatore dispone di un ampio margine di scelta nel fissare i requisiti di accesso, purché i criteri non siano manifestamente irragionevoli o arbitrari.

    Domande e risposte

    Chi aveva diritto all’assegno temporaneo per i figli minori?

    Ne avevano diritto i nuclei familiari che soddisfacevano i requisiti previsti dalla legge del 2021, ritenuti legittimi da questa sentenza.

    L’assegno temporaneo esiste ancora?

    Era una misura transitoria del 2021, poi assorbita dall’assegno unico e universale per i figli a carico.

    Perché il legislatore può fissare requisiti restrittivi?

    Perché le misure di sostegno hanno risorse limitate e la Corte riconosce ampia discrezionalità nel definirne i criteri, salvo manifesta irragionevolezza.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 41/2025 – Sospensione dell’esecuzione della pena e misure alternative

    Con l’ordinanza n. 41/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla sospensione dell’esecuzione della pena legate ai ritardi del Tribunale di sorveglianza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il meccanismo con cui, prima di mandare in carcere un condannato, il pubblico ministero può sospendere l’esecuzione della pena per permettergli di chiedere una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare). Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, segnalava un problema concreto: quando il Tribunale di sorveglianza non rispetta i termini per decidere su precedenti istanze, il condannato può ritrovarsi a dover scontare in carcere una pena che, senza quei ritardi, avrebbe potuto espiare con una misura alternativa. Il giudice chiedeva quindi alla Corte di estendere la sospensione anche a queste situazioni. È un tema che incide sulla libertà personale e sulla funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e gli artt. 47 e 47-ter della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975). Il Tribunale di Bergamo lamentava il contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: uguaglianza, finalità rieducativa della pena, giusto processo e vincoli convenzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Gli interventi richiesti avrebbero comportato scelte di sistema riservate al legislatore, e non una soluzione costituzionalmente obbligata che la Corte potesse imporre.

    Il principio

    Quando rimediare a un problema applicativo richiede una scelta discrezionale tra più soluzioni possibili, la decisione spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi a lui imponendo una determinata disciplina, e dichiara perciò inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione dell’esecuzione della pena?

    È il meccanismo per cui, entro certi limiti di pena, prima dell’ingresso in carcere il condannato può chiedere di scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione.

    Perché la Corte non ha accolto la questione?

    Perché estendere la sospensione ai casi prospettati avrebbe richiesto una scelta discrezionale tra più soluzioni, riservata al legislatore.

    I ritardi del Tribunale di sorveglianza restano un problema?

    La pronuncia riconosce la criticità, ma indica che la soluzione spetta a un intervento del legislatore, non alla Corte.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 42/2025 – Conflitto Stato-Regione sulle acque pubbliche in Sardegna

    Con la sentenza n. 42/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in materia di acque pubbliche.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione autonoma della Sardegna lamentava che lo Stato, attraverso una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, avesse leso le proprie competenze in materia di gestione delle risorse idriche. I conflitti di attribuzione servono proprio a far decidere alla Corte costituzionale «a chi spetta» un certo potere, quando Stato e Regione rivendicano la stessa competenza. In questo caso era coinvolta anche una grande società del settore energetico, interessata allo sfruttamento delle acque. La vicenda tocca temi delicati come l’autonomia speciale sarda e la titolarità delle decisioni sulle acque pubbliche, risorsa strategica per il territorio. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito del conflitto per una ragione di natura processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna aveva promosso un conflitto di attribuzione tra enti a seguito di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lamentando la lesione delle proprie competenze. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 116 e 117 della Costituzione sull’autonomia regionale e il riparto di competenze, oltre all’art. 134 sulle attribuzioni della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Il giudizio non ha potuto proseguire fino alla decisione di merito per il venir meno dei presupposti processuali necessari, sicché la Corte non si è pronunciata su a chi spettasse la competenza contesa.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente di stabilire a chi spetti un potere conteso fra Stato e Regione; quando vengono meno i presupposti processuali, la Corte dichiara il ricorso improcedibile senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce se un determinato potere spetti allo Stato o a una Regione, quando entrambi lo rivendicano.

    Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?

    Significa che il giudizio non può arrivare alla decisione di merito per il venir meno dei presupposti necessari a proseguirlo.

    La Regione Sardegna ha perso la competenza sulle acque?

    No: la Corte non ha deciso il merito, quindi la pronuncia non attribuisce né toglie la competenza contesa.

    Norme collegate

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