Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 201/2024 – Riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità in Calabria

    Con la sentenza n. 201/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Calabria sul riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, eliminando in particolare il riferimento a quest’ultima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge per riconoscere la rilevanza sociale della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, istituendo appositi registri regionali. Si tratta di condizioni dal forte impatto sulla vita delle persone, ma con un diverso grado di riconoscimento scientifico e normativo: la fibromialgia è ampiamente studiata, mentre l’elettrosensibilità non gode dello stesso inquadramento. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge, contestando sia il riferimento all’elettrosensibilità sia profili di competenza e di formulazione tecnica. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità delle scelte regionali. Il tema riguarda le politiche sanitarie e sociali a livello regionale: stabilire quando e come una Regione può riconoscere una patologia e istituire registri serve a evitare interventi che, pur ben intenzionati, eccedano le competenze regionali o introducano definizioni prive di adeguato fondamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 3 e 7 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge: in particolare ha colpito il riferimento all’”elettrosensibilità” e ha corretto alcune formulazioni (sostituendo l’espressione “alle patologie” con “alla patologia” e “delle malattie” con “della malattia”). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni. Resta dunque il riconoscimento della fibromialgia, ma non quello dell’elettrosensibilità.

    Il principio

    Una Regione può intervenire a tutela di condizioni di salute con rilevanza sociale, ma deve rispettare i limiti delle proprie competenze e ancorare le proprie scelte a presupposti adeguati: non può riconoscere come patologie condizioni prive del necessario inquadramento.

    Domande e risposte

    La fibromialgia resta riconosciuta dalla legge calabrese?

    Sì. La Corte ha mantenuto il riconoscimento della fibromialgia: è caduto solo il riferimento all’elettrosensibilità e sono state corrette alcune formulazioni del testo.

    Perché è caduto il riferimento all’elettrosensibilità?

    Perché tale condizione non aveva l’inquadramento necessario per essere riconosciuta nei termini previsti dalla legge regionale: la Corte ha ritenuto illegittima quella parte.

    Cosa significano le correzioni di parole nel testo?

    La Corte ha sostituito espressioni al plurale con il singolare per allineare il testo alla decisione, una volta venuto meno il riferimento all’elettrosensibilità: il riconoscimento riguarda ora una sola patologia.

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  • Corte cost. n. 202/2024 – Apertura delle farmacie in Puglia e competenza statale

    Con la sentenza n. 202/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge della Regione Puglia in materia di farmacie e organizzazione sanitaria, perché invadeva ambiti riservati allo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’apertura e l’organizzazione delle farmacie sono materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni possono dettare regole di dettaglio, senza però invadere gli ambiti riservati alla legge statale. La Regione Puglia, con la legge n. 16 del 2024, è intervenuta modificando norme sui termini di apertura delle sedi farmaceutiche e sull’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che alcune disposizioni eccedessero le competenze regionali. La Corte è stata chiamata a verificare il rispetto del riparto di competenze. Il tema riguarda l’accesso ai servizi farmaceutici e l’organizzazione sanitaria sul territorio: definire chi può fissare le regole sulle farmacie incide sulla distribuzione del servizio e sulla parità di trattamento tra cittadini di diverse Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia n. 16 del 2024, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale, nella parte in cui aggiungeva determinati commi all’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute, e ha dichiarato inammissibile un’altra questione collegata. Le disposizioni colpite eccedevano le competenze regionali, invadendo ambiti riservati alla legge statale.

    Il principio

    In materia di farmacie e organizzazione sanitaria la Regione può intervenire solo nel rispetto del riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.: non può adottare norme che incidano su ambiti riservati alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono legiferare sulle farmacie?

    Possono, ma entro i limiti delle competenze regionali: i principi fondamentali e alcuni ambiti restano riservati allo Stato. La Corte ha colpito le parti della legge pugliese che superavano questi confini.

    Chi ha impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un ricorso “in via principale”: è lo strumento con cui lo Stato contesta direttamente le leggi regionali ritenute incostituzionali.

    Cosa resta in vigore della legge pugliese?

    Le parti non dichiarate illegittime restano valide; vengono meno solo le disposizioni colpite dalla pronuncia, perché eccedevano le competenze regionali.

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  • Corte cost. n. 210/2024 – Codice del commercio della Provincia di Bolzano e tutela della concorrenza

    Con la sentenza n. 210/2024 la Corte costituzionale ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibili le censure sul codice del commercio della Provincia autonoma di Bolzano, confermando l’assetto delle competenze in materia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano, in virtù del proprio statuto speciale, ha competenze legislative in molte materie, tra cui il commercio. Con il proprio codice del commercio (legge provinciale n. 12 del 2019) ha dettato regole sull’esercizio delle attività commerciali. Il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra il Comune di Bolzano e un’impresa, ha dubitato che alcune disposizioni di quel codice rispettassero il riparto di competenze tra Stato e Provincia, in particolare rispetto alla tutela della concorrenza, riservata allo Stato. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la Provincia avesse oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni. Il tema interessa imprese e amministrazioni locali: stabilire fin dove può spingersi la legislazione provinciale in materia di commercio serve a evitare che regole locali compromettano la concorrenza, che deve restare garantita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, lettera v), numero 2), e 65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2019 (codice del commercio), sollevati dal Consiglio di Stato, sesta sezione. I parametri comprendono gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, oltre allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), del codice del commercio (in riferimento alle norme statutarie) e inammissibili le questioni sull’art. 65 della stessa legge provinciale. Le disposizioni contestate rientrano nelle competenze della Provincia e non eccedono i limiti statutari e costituzionali.

    Il principio

    La legislazione provinciale in materia di commercio è legittima se rispetta il riparto di competenze e i limiti posti dalla tutela della concorrenza riservata allo Stato: entro questi confini, la Provincia autonoma può disciplinare le attività commerciali sul proprio territorio.

    Domande e risposte

    Perché la concorrenza è competenza dello Stato?

    Perché l’art. 117 Cost. la riserva alla legislazione statale, per garantire regole uniformi su tutto il territorio: le Regioni e le Province autonome non possono adottare norme che la compromettano.

    Bolzano ha competenze speciali in materia di commercio?

    Sì, in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che le attribuisce competenze legislative proprie, da esercitare però nel rispetto dei limiti costituzionali e statutari.

    Cosa cambia per le imprese altoatesine?

    Nulla nell’immediato: la Corte ha confermato la legittimità delle disposizioni contestate, lasciando in vigore il codice del commercio provinciale nelle parti esaminate.

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  • Corte cost. n. 209/2024 – Incompatibilità del giudice che ha già conosciuto del caso

    Con la sentenza n. 209/2024 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le censure sulle cause di incompatibilità del giudice penale che abbia già conosciuto del procedimento.

    Di cosa si tratta

    Un principio fondamentale del giusto processo è l’imparzialità del giudice: chi decide non deve essersi già formato un’opinione sul caso in una fase precedente. Per questo il codice di procedura penale prevede cause di incompatibilità, che impediscono allo stesso magistrato di intervenire più volte nello stesso procedimento con ruoli che potrebbero condizionarne il giudizio. L’art. 34 disciplina queste situazioni. Il Giudice per le indagini preliminari di Siena ha dubitato che la norma coprisse tutte le ipotesi in cui l’imparzialità potrebbe essere compromessa, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale. Il tema riguarda chiunque sia coinvolto in un processo penale: garantire che il giudice sia terzo e imparziale è una condizione essenziale per la fiducia nel processo e per la tutela dei diritti dell’imputato e delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento a numerosi parametri (artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. La disciplina dell’incompatibilità del giudice, per come strutturata, non vìola il principio del giusto processo e dell’imparzialità.

    Il principio

    Le cause di incompatibilità del giudice penale rispondono all’esigenza di garantire l’imparzialità, ma il loro perimetro è rimesso al legislatore: non ogni precedente contatto con il procedimento compromette l’imparzialità al punto da imporre l’astensione.

    Domande e risposte

    Perché un giudice non può decidere un caso che ha già trattato?

    Perché potrebbe essersi già formato un’idea sul merito: l’incompatibilità tutela l’imparzialità, evitando che chi decide arrivi al giudizio con un pregiudizio derivante da una fase precedente.

    La Corte ha ampliato i casi di incompatibilità?

    No. Ha confermato la disciplina vigente, ritenendo che non ogni precedente intervento del giudice nel procedimento ne comprometta l’imparzialità in modo da richiedere l’astensione.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Il giusto processo, che si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale: la Corte ha ritenuto che la norma sull’incompatibilità non violi questo principio.

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  • Corte cost. n. 10/2025 – Referendum sull’autonomia differenziata dichiarato inammissibile

    Con la sentenza n. 10/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità del referendum abrogativo della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, cioè la legge che disciplina il trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni che ne facciano richiesta. La particolarità è che, nel frattempo, una precedente sentenza della Corte (la n. 192 del 2024) aveva già dichiarato illegittime numerose parti di quella legge, modificandone profondamente il contenuto. Il quesito referendario chiedeva di abrogare la legge «come risultante» dopo quella sentenza. La Corte ha dovuto verificare se, dopo le ampie modifiche apportate dalla propria pronuncia, l’oggetto del referendum fosse ancora chiaro e comprensibile per l’elettore. La vicenda è di grande rilievo politico e istituzionale, toccando il tema dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata, come risultante dopo la sentenza n. 192 del 2024. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione; nel giudizio rilevano anche gli artt. 1 e 48, sul voto consapevole, e l’art. 116, terzo comma, sull’autonomia differenziata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Dopo le numerose modifiche apportate dalla sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato obiettivamente oscuro per l’elettore: ciò che residuava della legge era di difficile individuazione, sicché il referendum non garantiva un voto chiaro e consapevole.

    Il principio

    Un quesito referendario è inammissibile quando il suo oggetto, a seguito di modifiche normative o di precedenti decisioni della Corte, è divenuto oscuro e non chiaramente decifrabile per l’elettore, perché verrebbe meno la libera e consapevole espressione del voto.

    Domande e risposte

    Perché il referendum sull’autonomia differenziata è stato bocciato?

    Perché, dopo le ampie modifiche della sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato oscuro e non chiaramente comprensibile per l’elettore.

    La legge sull’autonomia differenziata resta in vigore?

    Sì, ma profondamente incisa dalla precedente sentenza n. 192 del 2024, che ne aveva dichiarato illegittime molte parti.

    Cosa serve perché un referendum sia ammissibile?

    Che il quesito sia chiaro e univoco nell’oggetto, così da garantire un voto consapevole; la mancanza di chiarezza ne determina l’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 11/2025 – Referendum sulla cittadinanza italiana

    Con la sentenza n. 11/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza necessario alla naturalizzazione.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di cittadinanza. Il quesito incide sulla legge n. 91 del 1992, nella parte che disciplina i tempi e i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. In particolare, l’abrogazione proposta mira a ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale richiesto allo straniero non comunitario per chiedere la cittadinanza. I promotori intendono facilitare l’accesso alla cittadinanza per chi vive stabilmente in Italia. La Corte costituzionale valuta soltanto se il quesito rispetti i limiti costituzionali del referendum abrogativo, senza esprimersi sull’opportunità della riforma. La pronuncia ha avuto ampia eco per la rilevanza sociale e politica del tema della cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo; nel giudizio è richiamato anche l’art. 22, sulla privazione della cittadinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto chiaro, omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    È ammissibile il referendum che propone di ridurre il periodo di residenza necessario per la naturalizzazione, quando il quesito è chiaro e omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum sulla cittadinanza?

    La riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza legale richiesto allo straniero non comunitario per chiedere la cittadinanza per naturalizzazione.

    Il referendum cambia le regole sullo ius soli?

    No: incide sui tempi di residenza per la naturalizzazione, non introduce la cittadinanza per nascita sul territorio.

    L’ammissibilità equivale a una riforma?

    No: significa solo che il quesito può essere votato; l’eventuale modifica dipenderà dall’esito del referendum.

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  • Corte cost. n. 12/2025 – Referendum sul Jobs Act e le tutele crescenti

    Con la sentenza n. 12/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la disciplina dei licenziamenti a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo sul decreto legislativo n. 23 del 2015, il provvedimento attuativo del cosiddetto Jobs Act che ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa disciplina ha modificato le conseguenze del licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 2015, prevedendo in molti casi un’indennità economica al posto della reintegrazione nel posto di lavoro. Il quesito mira ad abrogare l’intero decreto, così come modificato negli anni e dalle sentenze della Corte. I promotori intendono ripristinare un regime di maggiore tutela contro i licenziamenti. La Corte verifica solo l’ammissibilità del quesito, non il merito della proposta. La vicenda fa parte della tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015 (contratto a tutele crescenti), come modificato nel tempo. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, pur avendo a oggetto l’intero decreto sulle tutele crescenti, è stato ritenuto chiaro e omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto agli elettori.

    Il principio

    Anche un quesito che propone l’abrogazione totale di un intero decreto legislativo è ammissibile quando conserva chiarezza e omogeneità e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il contratto a tutele crescenti?

    È il regime introdotto dal Jobs Act nel 2015 per i nuovi assunti, che in molti casi sostituisce la reintegrazione con un’indennità economica in caso di licenziamento illegittimo.

    Cosa propone il referendum?

    L’abrogazione dell’intero decreto legislativo n. 23 del 2015 sulle tutele crescenti, per ripristinare un regime di maggiore tutela.

    Un’abrogazione totale è ammissibile?

    Sì, purché il quesito resti chiaro e omogeneo: la Corte ha ritenuto rispettati questi requisiti.

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  • Corte cost. n. 13/2025 – Referendum sui licenziamenti nelle piccole imprese

    Con la sentenza n. 13/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare i limiti all’indennità di licenziamento nelle imprese di piccole dimensioni.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di licenziamenti nelle piccole imprese. La norma oggetto del quesito stabilisce i tetti dell’indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo da parte di datori di lavoro di minori dimensioni, fissando un minimo e un massimo di mensilità. I promotori chiedono di abrogare questi limiti, così da consentire al giudice di determinare l’indennità senza i tetti previsti, rafforzando la tutela del lavoratore. La Corte costituzionale verifica unicamente se il quesito sia chiaro, omogeneo e ammissibile, senza valutare l’opportunità della proposta. La vicenda rientra nella tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, sui limiti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto chiaro, omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    È ammissibile il referendum che mira ad abrogare i tetti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese, quando il quesito è chiaro e omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione dei limiti minimo e massimo dell’indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente nelle piccole imprese.

    Cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sì?

    Verrebbero meno i tetti all’indennità, lasciando al giudice maggiore margine nel determinarne l’importo.

    La Corte ha approvato il merito della proposta?

    No: ha valutato solo l’ammissibilità del quesito; la decisione spetta agli elettori.

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  • Corte cost. n. 14/2025 – Referendum sui contratti di lavoro a termine

    Con la sentenza n. 14/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare parti della disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo che mira a modificare la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. Il quesito interviene su più disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015, in particolare sulle regole relative alla durata, alle condizioni (le cosiddette causali) e ai rinnovi dei contratti a termine. L’obiettivo dei promotori è rendere più rigorosi i limiti all’utilizzo del lavoro a tempo determinato, rafforzando la tutela dei lavoratori. La Corte costituzionale, anche qui, non valuta il merito politico della proposta, ma solo se il quesito rispetti i requisiti di ammissibilità: chiarezza, omogeneità e appartenenza a materie consentite. La vicenda fa parte della tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine (artt. 19 e 21). Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, pur articolato su più disposizioni, è stato ritenuto omogeneo e chiaro e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto agli elettori.

    Il principio

    Un quesito referendario che incide su più disposizioni di una stessa disciplina è ammissibile quando conserva omogeneità e chiarezza e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione di parti della disciplina sui contratti a termine, per rendere più stringenti i limiti alla durata, alle condizioni e ai rinnovi.

    Un quesito su più norme può essere ammissibile?

    Sì, purché resti omogeneo e chiaro: la Corte ha ritenuto rispettati questi requisiti.

    La Corte si pronuncia sul merito della proposta?

    No: valuta solo l’ammissibilità del quesito; la scelta sull’abrogazione spetta agli elettori.

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  • Corte cost. n. 15/2025 – Referendum sulla responsabilità negli appalti per la sicurezza sul lavoro

    Con la sentenza n. 15/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la norma che esclude la responsabilità del committente per i danni da rischi specifici nelle imprese appaltatrici.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. La norma oggetto del quesito esclude la responsabilità solidale del committente per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. I promotori chiedevano di abrogare proprio questa esclusione, così da estendere la tutela dei lavoratori negli appalti. La Corte costituzionale, in questi casi, non valuta se la modifica sia opportuna, ma soltanto se il quesito rispetti i limiti che la Costituzione e la sua giurisprudenza pongono ai referendum abrogativi: chiarezza, omogeneità e materie ammesse. La vicenda si inserisce nella tornata referendaria 2025 in materia di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte che esclude la responsabilità del committente per i rischi specifici delle imprese appaltatrici. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, che disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto conforme ai requisiti di chiarezza e omogeneità e non rientrante tra le materie sottratte al referendum, sicché può essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione; in tali casi la Corte ne dichiara l’ammissibilità, rimettendo la scelta agli elettori.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte nel giudizio di ammissibilità del referendum?

    Verifica solo se il quesito rispetta i limiti costituzionali (chiarezza, omogeneità, materie ammesse), non se l’abrogazione sia opportuna.

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione della norma che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici.

    L’ammissibilità significa che la norma è abrogata?

    No: significa solo che il quesito può essere votato; l’abrogazione dipenderà dall’esito del voto popolare.

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  • Corte cost. n. 16/2025 – Compenso dei periti e onorario per le vacazioni

    Con la sentenza n. 16/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva, per i periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le ore di lavoro successive alla prima.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il loro onorario è calcolato anche «a vacazioni», cioè per unità di tempo. La norma contestata prevedeva che, per le vacazioni successive alla prima, l’onorario fosse inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Il Tribunale di Firenze, chiamato a liquidare un compenso, ha sollevato il dubbio di legittimità: ridurre il compenso per le ore successive, a parità di lavoro svolto, appariva irragionevole e in contrasto con la giusta retribuzione del professionista. La pronuncia tocca la dignità del lavoro di chi collabora con la giustizia e la coerenza dei criteri con cui lo Stato remunera questi incarichi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 e l’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sui compensi dei periti. Il Tribunale di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    È irragionevole prevedere, per il compenso dei periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le unità di tempo successive alla prima: a parità di attività svolta, la remunerazione non può essere arbitrariamente decrescente.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «vacazioni» nel compenso dei periti?

    Sono le unità di tempo (di norma due ore) con cui si calcola l’onorario dei periti e consulenti che lavorano su incarico del giudice.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che non si può pagare meno le vacazioni successive alla prima: a parità di lavoro, l’onorario non può decrescere in modo irragionevole.

    Chi beneficia di questa decisione?

    I periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 17/2025 – Impugnazione della legge di bilancio statale da parte della Sicilia: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 17/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Siciliana contro alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2024.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dal ricorso con cui la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio dello Stato per il 2024, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale. Nel corso del giudizio, però, le ragioni del contendere sono venute meno, tipicamente a seguito di un accordo finanziario fra Stato e Regione o della rinuncia al ricorso. La pronuncia rappresenta un esito ricorrente nei rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, dove spesso le controversie sui ricorsi alle leggi di bilancio si risolvono in via negoziale prima della decisione della Corte. In questi casi la Corte non si pronuncia sul merito, ma chiude il giudizio dichiarandolo estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 450 e 451, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria, garantita anche dallo statuto speciale e dall’art. 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Essendo venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio, il processo si è chiuso senza una decisione di merito sulle disposizioni impugnate.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni della controversia, anche a seguito di accordi tra Stato e Regione, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, perché sono venute meno le ragioni della controversia.

    Perché la Sicilia aveva impugnato la legge di bilancio?

    Riteneva che alcune disposizioni ledessero la propria autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale.

    È un esito frequente?

    Sì: nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali molte controversie si risolvono in via negoziale prima della decisione della Corte.

    Norme collegate

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