Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Gomma Plastica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili (TEM) del CCNL Gomma Plastica vanno da 1.614,73 € (livello I) a 2.497,83 € (Q); il livello F, riferimento del rinnovo, è a 2.021,12 €. Il rinnovo del 10 dicembre 2025 porta 195 € al livello F in quattro tranche fino a dicembre 2028. Non sono compresi scatti di anzianità, indennità di turno e premi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica Cavi Elettrici (Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~165.000 addetti in circa 3.680 imprese

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.680 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Q 2.497,83 €
    A 2.351,85 €
    B 2.218,74 €
    C 2.189,60 €
    D 2.162,08 €
    E 2.074,83 €
    F 2.021,12 €
    G 1.883,45 €
    H 1.796,11 €
    I 1.614,73 €

    Importi = trattamento economico minimo (TEM) mensile del CCNL gomma-plastica industria, rinnovato in anticipo il 10 dicembre 2025 per il triennio 2026-2028 dalla Federazione Gomma Plastica-Cavi Elettrici (Confindustria) con Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL (~165.000 addetti); versione integrata con le tabelle ufficiali diffusa dalle Parti il 16/1/2026. Incremento dei minimi di 195 € al livello F (TEC complessivo 204 €) in 4 tranche: 60 € dal 1/1/2026 (quella in tabella), 60 € dal 1/4/2027, 60 € dal 1/4/2028 e 15 € dal 1/12/2028. Dal 1° aprile 2027 i minimi salgono a: Q = 2.571,98 € · A = 2.421,67 € · B = 2.284,61 € · C = 2.254,60 € · D = 2.226,26 € · E = 2.136,43 € · F = 2.081,12 € · G = 1.939,36 € · H = 1.849,43 € · I = 1.662,66 €. Il rinnovo prevede anche +9 € (+0,44%) di contributo aziendale al Fondo Gomma Plastica (previdenza complementare). La scala va dal livello Q (quadri) al livello I (mansioni d’ingresso).

    Fonte: tabella TEM ufficiale allegata all’accordo di rinnovo 10/12/2025 (versione integrata 16/1/2026, PDF del testo contrattuale verificato). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Aumenti CCNL Gomma Plastica 2026-2028: TEM e TEC

    Il rinnovo distingue due misure. Il TEM (trattamento economico minimo) è il minimo mensile per livello della tabella in alto: aumenta di 195 € al livello F, riparametrati sugli altri livelli. Il TEC (trattamento economico complessivo) vale 204 € perché comprende anche i 9 € in più di contributo aziendale al Fondo Gomma Plastica. Nell’arco del contratto il montante degli aumenti è di 4.350 €.

    Minimo (TEM) del livello F, tranche per tranche
    Decorrenza Tranche TEM livello F
    1° gennaio 2026 +60 € 2.021,12 €
    1° aprile 2027 +60 € 2.081,12 €
    1° aprile 2028 +60 € 2.141,12 €
    1° dicembre 2028 +15 € 2.156,12 €

    Il contributo aziendale al fondo pensione di categoria sale all’1,78% dal 1° gennaio 2027 e al 2,00% dal 1° gennaio 2028; quello del lavoratore resta all’1,56% della retribuzione utile per il TFR.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Gomma Plastica

    Il CCNL Gomma Plastica fissa per ogni livello un trattamento economico minimo (TEM) mensile, quello della tabella in alto. Su questi elementi di base si aggiungono: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali o aziendali, indennità di turno (per i lavoratori in ciclo continuo o su turni notturni), e il premio di risultato (PDR) negoziato a livello aziendale o territoriale.

    A differenza del CCNL Commercio (14 mensilità), il CCNL Gomma Plastica prevede 13 mensilità: 12 mensili ordinarie più la tredicesima mensilità erogata a dicembre. La quattordicesima non è prevista dal CCNL nazionale ma può essere introdotta da accordi integrativi aziendali.

    Premio di risultato (PDR) e contrattazione aziendale

    Nelle aziende prive di accordo aziendale, il CCNL può prevedere un elemento perequativo nazionale erogato in busta paga come quota forfettaria.

    Stato del rinnovo contrattuale

    Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato per il triennio 2026-2028. L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025, in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 (31 dicembre 2025), e approvata dalle assemblee dei lavoratori con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Cresce anche il contributo del datore al Fondo Gomma Plastica di previdenza complementare, fino a un massimo del 2% nell’arco del contratto.

    I minimi della tabella in alto sono già quelli del CCNL 2026-2028, comprensivi della prima tranche di gennaio 2026.

    Casi pratici

    Tizio – Livello F, aumenti del rinnovo
    Tizio è al livello F. Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo è 2.021,12 € al mese; dal 1° aprile 2027 sale a 2.081,12 € (+60 €). Su 13 mensilità la tranche del 2027 vale 780 € lordi l’anno. Indennità di turno e maggiorazioni per il lavoro notturno si aggiungono al minimo secondo le regole del contratto.
    Caia – Impiegata tecnica con PDR
    Caia, tecnica di laboratorio (livello C), lavora in un’azienda con accordo integrativo depositato che prevede un PDR annuo. Su un premio di 1.500 € lordi, nel 2026 paga l’imposta sostitutiva dell’1% (15 €) invece dell’IRPEF ordinaria, più i contributi INPS a suo carico.
    Sempronio – Neoassunto al livello I
    Sempronio è assunto al livello I, quello delle mansioni d’ingresso: dal 1° gennaio 2026 il minimo è 1.614,73 € lordi al mese, cioè 20.991,49 € l’anno su 13 mensilità. Dal 1° aprile 2027 il minimo sale a 1.662,66 €. Se la busta paga riporta un importo inferiore per lo stesso livello, ha diritto alla differenza.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Gomma Plastica?
    13 mensilità: 12 ordinarie più la tredicesima a dicembre. La quattordicesima non è prevista dal CCNL nazionale ma può essere introdotta da accordi aziendali.
    Quando verranno aggiornati i minimi tabellari?
    Il rinnovo è già stato firmato: il CCNL 2026-2028, sottoscritto il 10 dicembre 2025, porta 195 euro sui minimi del livello F in quattro tranche. La prima, di 60 euro, decorre da gennaio 2026; seguono 60 euro ad aprile 2027, 60 ad aprile 2028 e 15 a dicembre 2028.
    Quanto prende un livello H del CCNL Gomma Plastica nel 2026?
    Il minimo (TEM) del livello H è 1.796,11 € lordi al mese dal 1° gennaio 2026 e sale a 1.849,43 € dal 1° aprile 2027. Il livello G è a 1.883,45 €. Il netto dipende da contributi, IRPEF e detrazioni.
    Quando arrivano gli aumenti 2027 e 2028?
    Il 1° aprile 2027 (+60 € al livello F), il 1° aprile 2028 (+60 €) e il 1° dicembre 2028 (+15 €). Al livello F il minimo passa da 2.021,12 € a 2.156,12 €.
    Cosa cambia per il fondo pensione Fondo Gomma Plastica?
    Il contributo a carico dell’azienda sale all’1,78% dal 2027 e al 2,00% dal 2028; quello del lavoratore resta all’1,56%.
    Il PDR è obbligatorio per tutte le aziende?
    No. Il Premio di Risultato è negoziato a livello aziendale o territoriale. Le aziende senza accordo integrativo erogano un elemento perequativo nazionale previsto dal CCNL, di importo inferiore.
    Come incide il turno notturno sulla retribuzione?
    Le maggiorazioni per il lavoro notturno e le indennità di turno si aggiungono al minimo tabellare, nella misura fissata dal contratto e dagli accordi aziendali; non sono comprese negli importi della tabella.
    Lo stipendio del CCNL Gomma Plastica è più alto di quello del Commercio?
    Dipende dal livello. Nel Gomma Plastica i minimi 2026 vanno da 1.614,73 € (livello I) a 2.497,83 € (Q); il confronto va fatto livello per livello sulle tabelle dei due contratti, perché le scale di inquadramento sono diverse.

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027 · rinnovo 10/12/2025 · tranche, TEC e montante · fondo pensione e durata · tabella TEM 2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica inquadra i lavoratori in 10 livelli: Q (quadri) e poi da A (il più alto) a I (il più basso), all’interno di 8 aree funzionali (amministrazione, commerciale e logistica, manutenzione, personale/EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari). Lo stesso livello può essere impiegatizio, di qualifica speciale od operaio. Le mansioni superiori svolte per 30 giorni consecutivi danno diritto al livello superiore (6 mesi per i quadri).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~165.000 addetti

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Livelli del CCNL Gomma Plastica: tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento del CCNL Gomma Plastica, qualifiche ed esempi di posizioni professionali
    Livello Qualifiche possibili Esempi di posizioni professionali (allegato 2) Minimo (TEM) dal 1/1/2026
    Q Quadri Funzioni di rilevante importanza con coordinamento di unità organizzative (L. 190/1985) 2.497,83 €
    A Impiegati Capo reparto di produzione, specialista di programmazione, responsabile di laboratorio, ricercatore, venditore, analista programmatore 2.351,85 €
    B Impiegati Revisore (amministrazione), coordinatore pratiche amministrative del personale 2.218,74 €
    C Impiegati e qualifica speciale Contabile, cassiere, programmatore di produzione, tecnico di laboratorio; capo turno o capo squadra di produzione (qualifica speciale) 2.189,60 €
    D Impiegati e operai (solo manutenzione) Addetto alla programmazione dei lavori di manutenzione; specialista elettronico o meccatronico, costruttore di prototipi di stampi 2.162,08 €
    E Impiegati, qualifica speciale e operai Operatore EDP; capogruppo di produzione (qualifica speciale); conduttore di impianti a gestione complessa, attrezzista, controllore di qualità 2.074,83 €
    F Impiegati e operai Addetto contabilità, segretaria; regleur/attrezzatore, addetto conduzione impianti, addetto a macchine a ciclo complesso, magazziniere 2.021,12 €
    G Operai Addetto a macchine e impianti, preparatore mescole, carrellista 1.883,45 €
    H Operai Operatore di macchine o impianti, addetto montaggio e imballaggio, fattorino 1.796,11 €
    I Operai Addetto a lavori di preparazione, aiuto esecutivo, addetto all’archivio 1.614,73 €

    Non tutti i livelli esistono in ogni area: per esempio l’area produzione usa A, C, E, F, G, H, I e l’amministrazione A, B, C, F (art. 4, comma 10). Le posizioni sono una selezione di quelle dell’allegato 2. Fonte: testo del CCNL Gomma Plastica 15 aprile 2000 (art. 4 e allegato 2, Studio Cerbone), confermato nell’impianto dall’accordo di rinnovo del 16 settembre 2020. Minimi: tabelle retributive (TEM del CCNL 2026-2028).

    Come funziona l’inquadramento: aree funzionali e declaratorie

    Il CCNL Gomma Plastica Industria si applica a circa 165.000 addetti nelle aziende della gomma, dei cavi elettrici, dei pneumatici e delle materie plastiche. È sottoscritto dalla Federazione Gomma Plastica (Confindustria) e da Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL.

    Il contratto non usa le vecchie categorie «operaio comune, qualificato, specializzato» né le «categorie» impiegatizie: ogni lavoratore appartiene a una delle 8 aree funzionali (amministrazione e contabilità, commerciale/logistica, manutenzione, personale/organizzazione/EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari) e dentro l’area viene inquadrato in un livello in base alla declaratoria (conoscenza, responsabilità e autonomia richieste) e alle posizioni professionali, che fissano il contenuto minimo della mansione (art. 4). Chi lavora su più aree è inquadrato secondo l’area di attività prevalente.

    La distinzione legale tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai resta, ma serve solo per le norme che li trattano in modo diverso (per esempio il periodo di prova): il contratto la indica con un numero accanto al livello, cioè 1 per impiegati, 2 per la qualifica speciale e 3 per gli operai (per esempio C/2 è un capo turno di produzione, F/3 un addetto conduzione impianti).

    Livelli operai: dalla I alla D

    Nell’area produzione il livello I è quello d’ingresso (operazioni semplici, manuali o ripetitive, come l’aiuto all’alimentazione di macchine). Chi conduce macchine di produzione o esegue montaggio e assemblaggio passa al livello H: il testo del 2000 prevedeva al massimo 12 mesi di permanenza nel livello I; dal 1° gennaio 2021 il passaggio avviene al superamento del periodo di prova (rinnovo 2020).

    Il livello G conduce macchine o impianti anche con cambio stampi e registra i dati di processo (addetto a macchine e impianti, preparatore mescole); il livello F appronta e conduce impianti con regolazioni complesse o esegue gli attrezzaggi (regleur); il livello E conduce impianti a gestione complessa con responsabilità sulla conformità del prodotto e supervisione di altri addetti. Il livello D operaio esiste solo in manutenzione (specialisti elettronici, meccatronici, costruttori di prototipi di stampi).

    Impiegati, qualifiche speciali e quadri

    Gli impiegati vanno dal livello F (addetto contabilità, segretaria) al livello A, che ha autonomia direttiva e responsabilità di un’unità organizzativa (capo reparto, responsabile di laboratorio, ricercatore). La qualifica speciale riguarda i capi di produzione, magazzino e qualità: capo turno o capo squadra (C/2) e capogruppo di produzione (E/2).

    I quadri (livello Q) svolgono con continuità funzioni di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa, coordinando unità organizzative con discrezionalità di poteri (art. 4, comma 9, e L. 190/1985). Il contratto garantisce loro formazione e aggiornamento, la possibilità di pubblicare a proprio nome i lavori svolti (previa autorizzazione) e la copertura delle spese e l’assistenza legale nei procedimenti per fatti connessi alle funzioni, salvo colpa grave o dolo (art. 29).

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Chi svolge mansioni di livelli diversi ha diritto al livello della mansione superiore, se la svolge con normale continuità (art. 5). Chi svolge mansioni superiori nell’ambito dello stesso gruppo (impiegati, qualifica speciale od operai) per 30 giorni consecutivi passa al livello superiore, salvo che sostituisca un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 6, comma 3). Per diventare quadro servono invece 6 mesi continuativi, oppure 6 mesi anche non continuativi entro un massimo di 12 (art. 29).

    Il demansionamento è ammesso solo nelle ipotesi dell’art. 2103 c.c. riformato: modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione, ipotesi previste dai contratti collettivi o accordo individuale in sede protetta. Il livello e il trattamento retributivo restano garantiti, salvo l’accordo in sede protetta.

    Casi pratici

    Tizio – Dal livello G al livello F
    Tizio è addetto a macchine e impianti (livello G) in un reparto di stampaggio. Da inizio mese esegue anche gli attrezzaggi e i cambi stampo delle presse affidate ad altri colleghi, mansione del regleur (livello F). Trascorsi 30 giorni consecutivi, e non trattandosi di sostituzione di un assente, ha diritto al livello F: il minimo passa da 1.883,45 € a 2.021,12 € al mese (+137,67 €).
    Caia – Tecnica di laboratorio in sostituzione
    Caia è tecnica di laboratorio (livello C) e per due mesi sostituisce la responsabile di laboratorio (livello A) in maternità. Per quel periodo le spetta il trattamento del livello A (art. 6, comma 2), ma non il passaggio definitivo, perché sostituisce una lavoratrice con diritto alla conservazione del posto.
    Sempronio – Capo reparto che diventa quadro
    Sempronio, capo reparto di produzione al livello A, dal 1° marzo coordina l’intero stabilimento con discrezionalità di poteri, funzione da quadro. La qualifica diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi, cioè dal 1° settembre, o dopo 6 mesi anche non continuativi entro 12 (art. 29). Il minimo sale da 2.351,85 € (A) a 2.497,83 € (Q).

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Gomma Plastica?
    Dieci: Q (quadri) e poi A, B, C, D, E, F, G, H, I, dove A è il più alto e I il più basso. Ogni area funzionale ne usa solo alcuni: la produzione A, C, E, F, G, H, I.
    Esistono ancora operaio comune, qualificato e specializzato?
    No. Il CCNL Gomma Plastica inquadra per livelli (da I a D per gli operai) e aree funzionali. La qualifica di operaio è indicata con il numero 3 accanto al livello (per esempio G/3, addetto a macchine e impianti).
    Dopo quanto tempo le mansioni superiori danno il livello superiore?
    Dopo 30 giorni consecutivi nell’ambito dello stesso gruppo (impiegati, qualifica speciale od operai), salvo la sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 6). Per la qualifica di quadro servono 6 mesi continuativi oppure 6 mesi anche non continuativi entro 12 (art. 29).
    Quando si passa dal livello I al livello H?
    Chi conduce macchine di produzione o esegue montaggio e assemblaggio passa al livello H: dal 1° gennaio 2021 dopo il superamento del periodo di prova (rinnovo 16 settembre 2020); prima il limite era di 12 mesi nel livello I.
    Il CCNL Gomma Plastica si applica anche alle cooperative?
    Il CCNL si applica alle aziende industriali aderenti a Federazione Gomma Plastica. Le cooperative del settore possono applicare il contratto per adesione, ma non vi sono obbligate se aderiscono ad altri enti datoriali con propri CCNL.
    Come funziona la mansione superiore temporanea?
    Se il lavoratore sostituisce un collega di livello superiore assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità), ha diritto al trattamento del livello superiore per il periodo di sostituzione, ma non al passaggio definitivo di livello.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: particolarità del settore, indennità specifiche e norme peculiari

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi contiene norme specifiche per un settore caratterizzato da stagionalità, appalti di ristorazione collettiva e orari atipici. La clausola sociale tutela i lavoratori delle mense in caso di cambio appalto. Il lavoro intermittente (a chiamata) e i contratti stagionali sono strumenti contrattuali diffusi. L’indennità di cassa, di divisa e le maggiorazioni per lavoro notturno e domenicale sono voci peculiari di questo contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Indennità e istituti specifici CCNL Pubblici Esercizi 2026
    Istituto Importo/Condizione Applicazione
    Indennità di cassa Fissato dal regolamento del fondo Addetti stabili alle operazioni di cassa
    Fornitura divisa Gratuita dal datore o indennità sostitutiva Se il datore impone abbigliamento non in libera vendita
    Indennità domenicale 10% della quota oraria di paga base e contingenza Ore ordinarie lavorate di domenica da chi ha il riposo settimanale in altro giorno (art. 130); non si somma alla maggiorazione festiva
    Maggiorazione festiva +20% sulle ore lavorate Festività dell’art. 131, oltre alla normale retribuzione giornaliera (art. 132)
    Maggiorazione notturna +25% retribuzione oraria Ore ordinarie tra 24:00 e 06:00 (art. 124); dalle 23:00 per i lavoratori notturni (art. 123)
    Clausola sociale (cambio appalto) Conservazione rapporto e anzianità Ristorazione collettiva, mense, catering
    Indennità di reperibilità Definita da accordo aziendale Servizi di pronto intervento o reperibilità

    Clausola sociale nei cambi di appalto mensa

    La clausola sociale è uno degli istituti più rilevanti nella ristorazione collettiva. Quando un’impresa perde un appalto (es. gestione di una mensa aziendale o scolastica) e subentra un nuovo gestore, il CCNL prevede l’obbligo per l’impresa subentrante di assorbire i lavoratori precedentemente addetti al servizio, conservandone inquadramento, anzianità e condizioni economiche.

    La clausola sociale è obbligatoria quando:

    • Il bando di gara o il capitolato la prevede espressamente;
    • Il contratto collettivo applicabile (CCNL Pubblici Esercizi) la include.

    I lavoratori assorbiti mantengono il livello, gli scatti maturati e la data di assunzione ai fini del comporto e del preavviso. L’impresa subentrante può applicare il proprio contratto collettivo solo se uguale o più favorevole.

    Lavoro stagionale e contratti a tempo determinato

    Il settore dei pubblici esercizi è caratterizzato da una forte stagionalità: bar e ristoranti balneari, strutture turistiche, catering per eventi. Il CCNL disciplina specificamente il lavoro stagionale:

    • I lavoratori stagionali maturano ferie, 13ª e TFR proporzionalmente ai mesi lavorati;
    • Al termine del contratto stagionale, le ferie non fruite e la quattordicesima proporzionale vengono liquidate;
    • I lavoratori stagionali richiamati per almeno due stagioni consecutive hanno un diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (art. 24 D.Lgs. 81/2015);
    • La durata massima del contratto stagionale può eccedere i 24 mesi complessivi previsti per i contratti a tempo determinato ordinari, nei limiti fissati dal CCNL per i settori stagionali.

    Lavoro intermittente (a chiamata) nel settore

    Il lavoro intermittente (o “a chiamata”) è molto diffuso in bar, ristoranti e catering per coprire punte di lavoro o sostituire assenti. Il datore può chiamare il lavoratore di volta in volta; il lavoratore può accettare o rifiutare (se non ha garantito la disponibilità) o deve presentarsi (se ha garantito la disponibilità in cambio di un’indennità di disponibilità).

    Il CCNL Pubblici Esercizi ammette il lavoro intermittente per lavoratori con più di 55 anni, per under 24 (fino al compimento del 25° anno), e per un arco temporale di 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore (oltre tale limite il rapporto si trasforma in full-time a tempo indeterminato).

    La retribuzione per le giornate effettivamente lavorate segue i minimi tabellari del CCNL; l’eventuale indennità di disponibilità è aggiuntiva e fissata dagli accordi collettivi.

    Indennità di cassa, divisa e norme igieniche

    Alcune indennità specifiche sono proprie del settore:

    • Indennità di cassa: spetta ai lavoratori incaricati stabilmente di gestire operazioni di cassa (cassieri, banconieri). L’importo, definito contrattualmente in circa 20-30 € mensili, compensa il rischio di differenze di cassa. Non è dovuta per operazioni di cassa occasionali.
    • Divisa e abbigliamento da lavoro: se il datore impone un abbigliamento specifico non reperibile in libera vendita (es. uniforme personalizzata), è tenuto a fornirlo gratuitamente o a corrispondere un’indennità sostitutiva. Il lavoratore deve indossare la divisa solo durante l’orario di lavoro.
    • Libretto sanitario e HACCP: i lavoratori a contatto con alimenti devono essere in possesso dell’attestato di formazione igienico-alimentare (HACCP) e sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. L’onere della formazione e dei costi è a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore stagionale con diritto di precedenza
    Tizio lavora come cameriere in un ristorante balneare per la stagione 2024 (giugno-settembre) e poi per la stagione 2025 (giugno-settembre). Avendo lavorato per due stagioni consecutive, matura il diritto di precedenza per la stagione 2026. Il datore lo contatta entro il 30 aprile 2026: Tizio accetta e viene riassunto senza necessità di nuova selezione.
    Caia – Cambio appalto mensa con clausola sociale
    Caia lavora come addetta mensa (4° livello, 8 anni di anzianità, 2 scatti) per la cooperativa Alfa nella mensa di un’azienda metalmeccanica. Il contratto di appalto passa alla cooperativa Beta dal 1° gennaio 2026. Beta applica la clausola sociale: assume Caia mantenendo il 4° livello, i 2 scatti (~30 €) e l’anzianità. Il prossimo scatto scatterà al 9° anno (settembre 2026) come programmato.
    Sempronio – Lavoratore a chiamata oltre le 400 giornate
    Sempronio (26 anni) è lavoratore a chiamata in un bar dal 2023. Al 31 dicembre 2025 ha totalizzato 420 giornate nell’arco di tre anni solari (2023+2024+2025), superando il limite di 400 giornate previsto dal D.Lgs. 81/2015. Il rapporto si converte automaticamente in un contratto a tempo indeterminato full-time. Sempronio può richiedere la conversione in sede sindacale o giudiziale con effetto retroattivo.

    Domande frequenti

    Cos'è la clausola sociale nei cambi appalto mensa?
    È l’obbligo per l’impresa subentrante in un appalto di ristorazione collettiva di assumere i lavoratori dell’impresa uscente, conservandone livello, anzianità e condizioni economiche. È prevista dal CCNL e spesso anche dai capitolati d’appalto pubblici.
    Il lavoratore stagionale ha gli stessi diritti del tempo indeterminato?
    Sì per quanto riguarda i diritti individuali (ferie, malattia, tredicesima, TFR, maggiorazioni): tutti proporzionati alla durata del contratto. La differenza principale riguarda la stabilità: il contratto si esaurisce alla scadenza stagionale.
    Quanto dura massimo un contratto a chiamata?
    Il lavoratore intermittente non può superare 400 giornate lavorate con lo stesso datore nell’arco di tre anni solari consecutivi. Al superamento, il rapporto si converte in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
    Il datore deve fornire la divisa a spese proprie?
    Sì, se impone un abbigliamento specifico non reperibile in libera vendita. Se invece si tratta di abbigliamento comune (es. camicia bianca) che il lavoratore può acquistare autonomamente, non è dovuta alcuna indennità.
    Chi paga la formazione HACCP per i dipendenti?
    Il datore di lavoro. I costi della formazione obbligatoria in materia di igiene alimentare (HACCP) sono a carico dell’impresa, che deve anche garantire il rinnovo periodico dell’attestato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede il fondo pensione Fon.Te. (adesione volontaria: 0,55% a carico del lavoratore e 0,55% del datore, più il TFR) e l’iscrizione obbligatoria al Fondo Est per la sanità integrativa, con un contributo di 12 € al mese per 12 mensilità a carico del solo datore (15 € dal 2027). Se il datore non versa a Est deve pagare al lavoratore 16 € lordi per 14 mensilità (artt. 185-186).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Contributi del welfare contrattuale nel CCNL Pubblici Esercizi (artt. 24, 185 e 186)
    Fondo Contributo datore Contributo lavoratore Chi è coperto
    Fon.Te. (previdenza complementare) 0,55% della retribuzione utile al TFR (di cui 0,05% quota associativa) 0,55% della retribuzione utile al TFR (di cui 0,05% quota associativa) Iscritti volontari: dipendenti a tempo indeterminato e a termine oltre tre mesi
    Fon.Te. (TFR) – 3,45% o 6,91% della retribuzione utile, prelevato dal TFR maturando Iscritti
    Fon.Te. (iscrizione) 11,88 € una tantum 3,62 € una tantum Iscritti
    Fondo Est (sanità integrativa) 12 € al mese per 12 mensilità (15 € dal 1° gennaio 2027); quota d’iscrizione 15 € (tempo pieno) o 8 € (part-time) Nessuno Obbligatoria per i dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti compresi, esclusi i quadri; a termine oltre tre mesi solo su richiesta e a proprie spese
    Ente bilaterale (EBNT ed enti territoriali) 0,20% di paga base e contingenza per 14 mensilità 0,20% di paga base e contingenza per 14 mensilità Tutti i dipendenti

    Fonti: artt. 24, 185 e 186 del CCNL (testo 2018 e ipotesi di rinnovo 5 giugno 2024, che aggiunge i 3 € al mese per Est dal 2027). Se il datore non versa a Est deve pagare al lavoratore un elemento distinto di 16 € lordi per 14 mensilità; se non versa all’ente bilaterale, lo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità; in entrambi i casi resta obbligato verso il lavoratore per le prestazioni.

    Fon.Te.: il fondo pensione del settore

    Fon.Te., costituito il 9 aprile 1998, è il fondo pensione negoziale riconosciuto dal CCNL per i lavoratori dei pubblici esercizi (art. 185). L’adesione è volontaria e il contributo del datore spetta solo a chi si iscrive e versa la propria quota:

    • contributo del datore: 0,55% della retribuzione utile per il TFR;
    • contributo del lavoratore: 0,55%, trattenuto in busta paga;
    • TFR maturando: 3,45% o 6,91% della retribuzione utile, cioè una parte o tutto il TFR;
    • deducibilità dei contributi versati fino a 5.300 € l’anno dal periodo d’imposta 2026 (5.164,57 € fino al 2025), secondo l’art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005.

    Chi non aderisce mantiene il TFR in azienda (imprese con meno di 50 dipendenti) o lo vede versato al Fondo di Tesoreria INPS (50 dipendenti e oltre). Dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima occupazione aderiscono in automatico al fondo del contratto, con possibilità di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, c. 7, D.Lgs. 252/2005).

    Est: l'assistenza sanitaria integrativa

    Il Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito da Fipe, Filcams, Fisascat e Uiltucs (art. 186). L’iscrizione è obbligatoria per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti ed esclusi i quadri (che hanno la loro disciplina, art. 153). Il contributo è a carico del solo datore: 12 € al mese per 12 mensilità, che salgono a 15 € dal 1° gennaio 2027, più una quota d’iscrizione di 15 € (8 € per i part-time). I dipendenti a termine con contratto iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi se lo chiedono per iscritto all’assunzione, pagando la quota per i mesi non lavorati.

    Il diritto alle prestazioni è irrinunciabile. Le coperture (visite, diagnostica, odontoiatria, ricoveri) e i massimali sono fissati dal piano sanitario del fondo, non dal CCNL.

    Enti bilaterali di settore

    Il sistema è completato dall’ente bilaterale nazionale e dagli enti bilaterali territoriali del turismo, finanziati con lo 0,40% di paga base e contingenza per 14 mensilità, metà a carico del datore e metà del lavoratore (art. 24). Le prestazioni (formazione, sostegno al reddito, contributi ai lavoratori) sono stabilite dai regolamenti dei singoli enti. L’azienda che non versa deve pagare al lavoratore un elemento distinto pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità e resta obbligata per le prestazioni.

    Come verificare e far valere le prestazioni

    Il lavoratore può controllare in busta paga la trattenuta Fon.Te. (se iscritto) e la quota dell’ente bilaterale, e chiedere al fondo Est la propria posizione. Le domande di rimborso si presentano con le modalità del regolamento di Est. Se il datore non ha versato i contributi a Est, il CCNL gli impone di pagare 16 € lordi per 14 mensilità come elemento distinto della retribuzione, fermo il risarcimento del maggior danno e l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie (art. 186, c. 12).

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Fon.Te. con TFR
    Tizio ha una retribuzione utile al TFR di 1.600 € al mese e aderisce a Fon.Te. conferendo tutto il TFR. Ogni mese al fondo vanno 8,80 € dal datore (0,55%), 8,80 € da lui (0,55%) e 110,56 € di TFR (6,91%): circa 128 € al mese. I suoi 8,80 € sono deducibili.
    Caia – Contratto a termine di sei mesi
    Caia è assunta a termine per sei mesi. Non è iscritta d’ufficio a Est: può chiederlo per iscritto all’assunzione, accollandosi la quota per i mesi dell’anno non lavorati, che il datore trattiene dalle competenze di fine rapporto (art. 186, c. 8).
    Sempronio – Datore che non versa a Est
    Sempronio scopre che il datore non ha mai versato i contributi a Est. Il CCNL gli riconosce un elemento distinto della retribuzione di 16 € lordi per 14 mensilità per tutto il periodo, oltre al diritto alle prestazioni sanitarie e al risarcimento del maggior danno.

    Domande frequenti

    L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
    No, è volontaria. Chi aderisce riceve il contributo del datore dello 0,55% della retribuzione utile al TFR, che altrimenti non spetta. Dal 1° luglio 2026 chi è alla prima occupazione aderisce in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni.
    Quanto versa il datore al fondo Est?
    12 € al mese per 12 mensilità, 15 € dal 1° gennaio 2027, più la quota d’iscrizione di 15 € (8 € per i part-time). Il lavoratore non paga nulla (art. 186).
    Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
    No. La posizione è individuale: puoi restare iscritto, trasferirla al fondo del nuovo contratto o, nei casi previsti dalla legge, riscattarla.
    Il datore può non iscrivermi a Est?
    No, se sei assunto a tempo indeterminato (anche part-time o apprendista; esclusi i quadri). Se non ti iscrive o non versa, deve pagarti 16 € lordi per 14 mensilità e garantirti comunque le prestazioni.
    I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
    Sì: i contributi del lavoratore e del datore sono deducibili fino a 5.300 € l’anno dal 2026 (5.164,57 € fino al 2025), art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: scatti di anzianità e tredicesima mensilità

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Nel CCNL Pubblici Esercizi gli scatti di anzianità sono sei e dal 2018 maturano ogni quattro anni, con un importo fisso per livello da 30,47 € a 40,80 €. Le mensilità sono 14: la tredicesima a dicembre, scatti compresi, e la quattordicesima con la retribuzione di luglio, calcolata senza gli scatti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Scatti di anzianità: sei, ogni quattro anni

    Il CCNL riconosce sei scatti di anzianità per il servizio prestato senza interruzioni presso la stessa azienda o lo stesso gruppo. Dal 1° gennaio 2018 gli scatti maturano ogni quattro anni; prima maturavano ogni tre, e la vecchia cadenza è rimasta solo per lo scatto che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il quadriennio (art. 182). Per la ristorazione collettiva il contratto fa salve regole specifiche.

    Ogni scatto è un importo fisso che dipende dal livello:

    Importo mensile di ogni scatto di anzianità per livello
    Livello Importo per scatto
    Quadro A 40,80 €
    Quadro B 39,25 €
    1° 37,70 €
    2° 36,15 €
    3° 34,86 €
    4° 33,05 €
    5° 32,54 €
    6° super 31,25 €
    6° 30,99 €
    7° 30,47 €

    Quando matura un nuovo scatto, anche quelli già maturati si ricalcolano sul valore del livello attuale, senza arretrati. Lo stesso accade a chi è passato a un livello superiore nel periodo fra uno scatto e l’altro.

    Cambio datore, cessione e cambio appalto

    Gli scatti sono legati all’azienda o al gruppo: chi cambia datore di lavoro ricomincia a maturarli da capo. Nella cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) il rapporto prosegue con il nuovo titolare e l’anzianità si conserva. Nei cambi di gestione e di appalto il contratto prevede che la gestione subentrante tenga conto dell’anzianità già maturata ai fini del computo del prossimo scatto.

    Tredicesima e quattordicesima: le mensilità sono 14

    I dipendenti dei pubblici esercizi hanno due mensilità aggiuntive:

    • Tredicesima (art. 183), pagata per le feste natalizie: una mensilità della retribuzione in atto, compresi gli scatti di anzianità, più contingenza, eventuale terzo elemento e trattamenti aziendali.
    • Quattordicesima (art. 184), pagata con la retribuzione di luglio: una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, esclusi gli scatti di anzianità. Spetta intera a chi ha lavorato nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.

    Per chi lavora solo una parte del periodo (anno solare per la tredicesima, 1° luglio-30 giugno per la quattordicesima), le frazioni di mese si sommano: spetta un rateo per ogni 30 giorni di calendario, più un rateo per l’eventuale resto di almeno 15 giorni. I periodi di assenza non retribuita riducono i ratei. Con il rinnovo del 5 giugno 2024 i congedi di maternità, di paternità e parentale contano per intero ai fini della tredicesima, e maternità e paternità anche per la quattordicesima (dal 1° dicembre 2027 anche il congedo parentale); prima il testo del 2018 riconosceva per la maternità solo il 20% della tredicesima.

    Casi pratici

    Tizio – Secondo scatto a ottobre 2026
    Tizio è cameriere di ristorante (4° livello), assunto il 1° ottobre 2018. Con la cadenza quadriennale il primo scatto è maturato a ottobre 2022 e il secondo a ottobre 2026: da novembre 2026 ha 2 scatti da 33,05 €, cioè 66,10 € al mese oltre al minimo di 1.692,69 €.
    Caia – Tredicesima per un’assunzione ad aprile
    Caia è barista (5° livello) e viene assunta il 3 aprile 2026. Fino al 31 dicembre lavora 273 giorni di calendario: 9 ratei da 30 giorni (270) più un resto di 3 giorni, che non basta per un decimo rateo. La sua tredicesima vale 9/12 della retribuzione: sul solo minimo di 1.580,09 €, 1.185,07 €.
    Sempronio – Quattordicesima di luglio
    Sempronio, in azienda da tre anni senza assenze non retribuite, a luglio riceve la quattordicesima intera: una mensilità della retribuzione al 30 giugno, ma senza gli scatti di anzianità. Se avesse iniziato a lavorare il 1° gennaio, a luglio ne avrebbe ricevuti 6/12.

    Domande frequenti

    Ogni quanto maturano gli scatti di anzianità?
    Ogni quattro anni dal 1° gennaio 2018 (prima ogni tre), fino a un massimo di sei scatti nella stessa azienda o gruppo. Lo scatto decorre dal mese successivo al compimento del periodo.
    Quanto vale uno scatto?
    Un importo fisso per livello: da 30,47 € al 7° livello a 40,80 € per il Quadro A. Al 4° livello sono 33,05 €, al 5° 32,54 €.
    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    Quattordici: dodici mensilità ordinarie, la tredicesima a dicembre e la quattordicesima con la retribuzione di luglio.
    Gli scatti entrano in tredicesima e quattordicesima?
    Nella tredicesima sì; nella quattordicesima no, perché il CCNL la calcola sulla retribuzione al 30 giugno esclusi gli scatti di anzianità.
    Gli scatti si perdono cambiando lavoro?
    Sì, con un nuovo datore si ricomincia da capo. Si conservano nella cessione d’azienda e, ai fini del prossimo scatto, nei cambi di gestione e di appalto previsti dal contratto.

    Fonti: CCNL Pubblici esercizi, testo 2018 · rinnovo 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi (art. 110) fissa il periodo di prova da 15 a 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa in base al livello: 180 per i livelli A e B, 150 per il 1°, 75 per il 2°, 45 per il 3°, 30 per il 4° e 5°, 20 per il 6S, 15 per il 6° e 7°. Per i contratti a tempo determinato la prova è di 10 giorni lavorativi (art. 85). Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Pubblici Esercizi (art. 110)
    Livello Durata del periodo di prova
    A e B 180 giorni
    1° livello 150 giorni
    2° livello 75 giorni
    3° livello 45 giorni
    4° e 5° livello 30 giorni
    6S 20 giorni
    6° e 7° livello 15 giorni

    Contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, con il limite di sei mesi dell’art. 10 della L. 604/1966 (art. 110, c. 5). La durata deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante la prova, o alla fine di essa, ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso e con diritto al TFR; la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale della qualifica (art. 110, c. 1-2). Trascorso il periodo senza disdetta scritta, il lavoratore è assunto in via definitiva e la prova si computa nell’anzianità. Chi è riassunto entro due anni con la stessa qualifica nella stessa azienda, dopo aver già superato la prova, non la rifà (c. 6); il lavoratore assunto fuori provincia e licenziato in prova ha diritto al rimborso del viaggio di andata e ritorno (c. 7). Per il tempo determinato la prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale, ed è esclusa per chi ha già lavorato nella stessa azienda (art. 85, c. 3-4). I minimi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.

    Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.

    Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).

    I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:

    • Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
    • Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
    • Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)

    I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.

    La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:

    • La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
    • Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
    • L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).

    Lavoro intermittente (a chiamata)

    Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:

    • Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
    • Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)

    Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per non più di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

    Casi pratici

    Tizio – Cuoco che non supera il periodo di prova
    Tizio viene assunto come cuoco al 3° livello, con prova di 45 giorni di effettiva prestazione (art. 110). Al 28° giorno lavorato il titolare decide che non è adatto: recede senza obbligo di preavviso. Tizio ha diritto alla retribuzione dei giorni lavorati, mai inferiore al minimo del 3° livello, e al TFR maturato (art. 110, c. 1-2).
    Caia – Lavoratrice stagionale con diritto di precedenza
    Caia lavora come cameriera (4° livello) in un ristorante balneare dal 1° giugno al 30 settembre. Il contratto stagionale scade. Entro il 31 dicembre (3 mesi), invia una raccomandata al datore esercitando il diritto di precedenza per la stagione successiva. Il datore la deve preferire nelle assunzioni per il prossimo giugno se assume personale dello stesso profilo. Caia nel frattempo accede alla NASpI per i mesi invernali.
    Sempronio – Lavoratore a chiamata per banchetti
    Sempronio, over 55, è lavoratore intermittente senza patto di disponibilità in un servizio catering. Viene chiamato per 8 banchetti al mese (media 10 ore ciascuno): 80 ore lavorate. A 5° livello, retribuzione ~1.460 € / 173 ore = 8,44 €/ora × 80 ore = ~675 € lordi mensili. Senza patto di disponibilità non percepisce l’indennità mensile, ma è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
    Un cameriere inquadrato al 4° livello ha una prova di 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa (art. 110); al 3° livello sono 45, al 6° e 7° sono 15. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR; il lavoratore ha diritto almeno al minimo del suo livello.
    Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
    È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all’obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
    L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
    Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L’apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
    Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
    Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell’anno.
    Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
    Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Nel CCNL Pubblici Esercizi (FIPE) il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni e dipende da livello e anzianità (art. 187): si va da 15 giorni per i livelli 6S, 6 e 7 con meno di 5 anni a 6 mesi per i quadri con oltre 10 anni. Chi non lo rispetta deve l’indennità sostitutiva (art. 188). Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso per cercare lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    804.596 lavoratori in 107.172 aziende (archivio CNEL, codice H05Y): bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva

    Preavviso CCNL Pubblici Esercizi: giorni per livello e anzianità

    Periodi di preavviso CCNL Pubblici Esercizi (art. 187)
    Livello Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri A e B 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    1° livello 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    2° e 3° livello 1 mese 45 giorni 2 mesi
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° super, 6° e 7° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Termini dell’art. 187 del CCNL, uguali per dimissioni e licenziamento. Il 1° livello è il più alto tra i livelli numerati, il 7° il più basso; A e B sono i Quadri. Non ci sono regole diverse per il part-time né per chi ha meno di un anno di servizio: contano solo il livello e l’anzianità (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10). Durante il preavviso di licenziamento il lavoratore ha diritto a un permesso straordinario di 2 ore al giorno per cercare un’altra occupazione. Il mancato preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare la cessazione del rapporto con un determinato anticipo, per consentire all’altra parte di organizzarsi. Nel CCNL Pubblici Esercizi i periodi sono differenziati per livello di inquadramento e per anzianità di servizio.

    In caso di licenziamento il preavviso non può iniziare durante la malattia o le ferie, e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso (art. 188). Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di prestare servizio e il datore di corrispondere la retribuzione.

    Nel licenziamento il datore può, in luogo del preavviso, dare al lavoratore per l’intero periodo la normale retribuzione (art. 188, comma 1). Nelle dimissioni può rinunciare al preavviso se glielo chiede il dimissionario, facendo cessare subito il rapporto; se invece lo interrompe di propria iniziativa, deve corrispondere al dimissionario l’indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione (art. 189, comma 2).

    Da quando decorre il preavviso: giorni di calendario o lavorativi?

    Il testo dell’art. 187 (testo del CCNL 8 febbraio 2018) esprime i termini in mesi e in giorni, ma non dice se i giorni siano di calendario o lavorativi e non fissa una data di decorrenza, come il 1° o il 16° del mese. Per le dimissioni il preavviso segue le regole dell’art. 189: disdetta scritta, oggi con la procedura online, e rispetto dei termini dell’art. 187. Poiché il contratto tace, conviene che le parti indichino per iscritto la data di inizio e di fine del preavviso nella comunicazione o in un accordo. L’unica regola sull’inizio riguarda il licenziamento: il preavviso non può cominciare durante la malattia né durante le ferie (art. 188, comma 4).

    Preavviso, malattia e ferie

    In caso di licenziamento il preavviso non può iniziare durante la malattia o le ferie, e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso (artt. 188 e 130). Quanto alla malattia che insorge nel corso del preavviso, l’art. 173 riconosce la conservazione del posto di 180 giorni l’anno al personale «che non sia in periodo di prova o di preavviso»: il contratto non estende quindi la conservazione del posto al periodo di preavviso.

    Indennità di mancato preavviso: come si calcola

    Chi non rispetta il preavviso deve alla controparte un’indennità pari alla normale retribuzione dell’intero periodo non lavorato (art. 188). Il datore può trattenerla dalle competenze spettanti al dimissionario o da altri crediti di proprietà del lavoratore (art. 188, comma 3). Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio l’indennità si calcola secondo l’art. 2121 c.c. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto, oltre al TFR, all’indennità sostitutiva del preavviso (art. 190).

    Preavviso nel contratto a termine e nell’apprendistato

    I termini dell’art. 187 riguardano il contratto a tempo indeterminato (art. 186): nel contratto a termine il recesso prima della scadenza richiede la giusta causa (art. 192). Per l’apprendistato il testo consolidato del 2018 prevede che durante il rapporto si possa recedere solo per giusta causa o giustificato motivo e, alla scadenza del periodo di formazione, con un preavviso di trenta giorni.

    Dimissioni: forme e procedura

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta. Dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CAF/patronato), pena la nullità. La procedura telematica vale anche per le dimissioni per giusta causa; ne sono esclusi il recesso durante il periodo di prova, il lavoro domestico e le dimissioni convalidate davanti all’Ispettorato o in sede protetta.

    Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso (art. 2119 c.c.) e danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI (a differenza delle dimissioni ordinarie, per le quali la NASpI non spetta salvo specifiche eccezioni come dimissioni durante la maternità o per giusta causa).

    Licenziamento: giusta causa, GMO e GMS

    Il datore può recedere dal contratto in tre modalità principali:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Esempi nel settore: furto ai danni dell’azienda o dei clienti, risse, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione. Non richiede preavviso; il lavoratore ha comunque diritto al TFR.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): violazione degli obblighi contrattuali di minore gravità (es. ripetuti ritardi, negligenza non grave). Richiede preavviso e deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta con risposta del lavoratore (procedura dell’art. 7 L. 300/1970).
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione). Richiede preavviso e, per aziende con più di 15 dipendenti, la procedura di conciliazione obbligatoria preventiva.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione:

    • Tutela reintegratoria piena (art. 18 L. 300/1970): per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento nullo, discriminatorio o in frode alla legge: reintegra nel posto + risarcimento da 5 mensilità.
    • Tutela indennitaria crescente (D.Lgs. 23/2015): per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Il licenziamento illegittimo comporta un’indennità da 6 a 36 mensilità, che il giudice determina tenendo conto anzitutto dell’anzianità ma anche di altri criteri (Corte cost. 194/2018).
    • Piccola impresa (fino a 15 dipendenti): indennità dimezzata, da un minimo di 3 mensilità; il tetto massimo di 6 mensilità non vale più dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2025.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi la dimensione media degli esercizi è spesso inferiore ai 15 dipendenti: molti lavoratori rientrano nel regime della piccola impresa.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un cameriere 4° livello
    Tizio (4° livello, 3 anni anzianità) si dimette per trovare un altro lavoro. Preavviso: 20 giorni (4° livello, fino a 5 anni di servizio). Invia le dimissioni con la procedura telematica e lavora i 20 giorni; se il datore lo dispensa dal lavorarli, deve comunque pagargli la retribuzione del periodo.
    Caia – Licenziamento per giusta causa contestato
    Caia (3° livello, cuoca) viene licenziata per giusta causa per presunto furto di alimenti. Contesta il licenziamento. Assunta nel 2018, cioè dopo il 7 marzo 2015, rientra nel D.Lgs. 23/2015: se il licenziamento viene dichiarato illegittimo, il giudice le riconosce un’indennità da 6 a 36 mensilità, oppure la reintegra se il fatto contestato non sussiste. Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni e deposita ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni.
    Sempronio – Licenziamento GMO in piccolo bar
    Sempronio (5° livello, 4 anni) lavora in un bar con 5 dipendenti. Il titolare chiude una delle due sale e sopprime il suo posto. Licenziamento per GMO con 20 giorni di preavviso (5° livello, fino a 5 anni di servizio). Il bar ha meno di 15 dipendenti: se il licenziamento fosse dichiarato ingiustificato, l’indennità parte da 3 mensilità, senza più il tetto di 6 (Corte cost. 118/2025). Sempronio accede alla NASpI avendo maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un barista per dimettersi?
    Dipende dal livello e dall’anzianità. Al 3° livello: 1 mese fino a 5 anni di servizio, 45 giorni da 5 a 10 anni, 2 mesi oltre i 10. Al 4° livello: 20 giorni, 30 giorni o 45 giorni con le stesse fasce (art. 187).
    Le dimissioni si possono inviare via email?
    No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo dimissioni online con SPID). Le dimissioni inviate solo via email o per iscritto su carta sono nulle, salvo i casi esclusi (periodo di prova, lavoro domestico, convalida in sede protetta). Anche le dimissioni per giusta causa vanno fatte con la procedura telematica.
    Il licenziamento per giusta causa dà diritto alla NASpI?
    Sì. Il lavoratore licenziato per qualsiasi motivo (inclusa giusta causa) ha diritto alla NASpI se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e risulta involontariamente disoccupato.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziando il lavoratore senza preavviso e senza giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso: la retribuzione globale del periodo di preavviso non goduto. L’indennità concorre al reddito ed è soggetta a tassazione ordinaria (non separata come il TFR).
    Quanti giorni di preavviso per le dimissioni al 6° livello nei pubblici esercizi?
    Quindici giorni fino a 5 anni di servizio e venti giorni oltre i 5 anni, anche oltre i 10 (livelli 6S, 6 e 7, art. 187). Per il 5° livello sono 20, 30 e 45 giorni.
    Il preavviso si conta in giorni di calendario o lavorativi?
    Il testo dell’art. 187 non lo specifica e non indica una data di decorrenza (come il 1° o il 16° del mese). Conviene indicare per iscritto inizio e fine del preavviso.
    Se mi ammalo durante il preavviso cosa succede?
    Nel licenziamento il preavviso non può iniziare durante la malattia (art. 188). L’art. 173 riconosce la conservazione del posto di 180 giorni l’anno a chi non è in prova o in preavviso.
    Il preavviso vale anche per il contratto a termine o l’apprendistato?
    L’art. 187 si applica ai rapporti a tempo indeterminato (art. 186). Nel contratto a termine si recede prima della scadenza solo per giusta causa; per l’apprendistato il testo del 2018 prevede preavviso di trenta giorni alla fine della formazione.
    Il licenziamento disciplinare richiede procedure specifiche?
    Sì. Deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta (art. 7 L. 300/1970) con specificazione dei fatti. Il lavoratore ha 5 giorni per rispondere per iscritto o richiedere di essere sentito in contraddittorio. Solo dopo la valutazione delle giustificazioni il datore può irrogare la sanzione o il licenziamento. L’omissione del procedimento rende il licenziamento inefficace.

    Fonti: CCNL Pubblici Esercizi FIPE, artt. 187-188 · Corte cost. 118/2025. Rinnovo 5 giugno 2024: pagina FIPE con il testo del rinnovo 2024 e slide FIPE sul rinnovo del 5 giugno 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il TFR si matura al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, al netto dell’1,50% versato alla Cassa INPS. La rivalutazione annua avviene al 31 dicembre con il tasso fisso dell’1,50% più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare di categoria (Fondimpresa o il fondo di settore) oppure mantenerlo in azienda o all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Come si calcola la quota annua. Si somma la retribuzione dell’anno, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima, e si divide per 13,5 (art. 2120 c.c.); dalla quota si sottrae lo 0,50% della retribuzione imponibile versato all’INPS. Per partire dal minimo del tuo livello usa la tabella retributiva del contratto.

    Calcolo e maturazione del TFR

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si calcola e si accantona secondo la formula dell’art. 2120 c.c.:

    • Ogni anno si divide la retribuzione annua lorda utile per 13,5
    • Dal risultato si sottrae lo 0,50% a titolo di contributo al Fondo di Garanzia INPS (Fondi di garanzia TFR)
    • La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci corrisposte con continuità: minimo tabellare, scatti di anzianità, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa. Esclude le voci di natura occasionale (rimborsi spese, premi eccezionali).

    Al 31 dicembre di ogni anno il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato con il tasso del 1,50% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: fondo pensione o in azienda

    Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici) l’adesione alla previdenza complementare è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205). Il lavoratore assunto fino al 30 giugno 2026 (o chi non ha ancora effettuato la scelta) ha 6 mesi dalla data di assunzione per decidere dove destinare le quote annue di TFR che maturano:

    • Fondo di previdenza complementare di settore: il CCNL Pubblici Esercizi indica come fondo di riferimento i fondi pensione aperti o negoziali disponibili per il settore (verificare con il sindacato o il datore il fondo applicabile al momento dell’assunzione). Il versamento avviene con una quota a carico del lavoratore (TFR + eventuale quota contrattuale) e una a carico del datore.
    • TFR mantenuto in azienda: per le aziende con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; per le aziende con 50 o più dipendenti viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.

    Per gli assunti fino al 30 giugno 2026, il silenzio-assenso entro i 6 mesi comporta la destinazione automatica al fondo pensione collettivo del settore; per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 la destinazione è automatica fin dall’inizio, salvo rinuncia entro 60 giorni. La scelta è irreversibile per le quote future (non per il pregresso).

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità nello stesso rapporto di chiedere un’anticipazione del TFR maturato (non più del 70% del totale accantonato) per esigenze specifiche documentate:

    • Spese sanitarie per cure di particolari malattie (documentazione medica)
    • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • Congedo parentale, congedo per formazione, congedo per gravi motivi (L. 53/2000)

    L’anticipazione può essere chiesta una sola volta. La quota anticipata viene dedotta dal TFR finale all’erogazione.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR percepito alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro (o la percentuale del 23% come acconto, con successivo conguaglio dall’Agenzia delle Entrate).

    Per i lavoratori del settore con redditi medio-bassi (livelli 4°-6°), l’aliquota media è spesso nell’ordine del 23-27%. Un TFR netto accumulato in 10 anni di servizio per un 4° livello potrebbe essere indicativamente di circa:

    • TFR lordo accumulato 10 anni: ~1.460 € × 10 = ~14.600 € + rivalutazioni
    • TFR netto (aliquota 25%): circa 10.950 €

    Il TFR versato ai fondi pensione ha una fiscalità differente e potenzialmente più vantaggiosa: aliquota massima del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 5 anni come cameriere 4° livello
    Tizio ha lavorato come cameriere (4° livello) per 5 anni a ~1.540 € mensili. Retribuzione annua lorda: 1.540 × 13 = 20.020 €. TFR annuo: 20.020 / 13,5 = ~1.483 € lordi, meno 0,5% (Fondo Garanzia) = ~1.475 €. In 5 anni: ~7.375 € + rivalutazioni annue (ipotesi 2% annuo composto) = circa 7.700 € lordi. Netti dopo tassazione separata al 25%: ~5.775 €.
    Caia – Scelta del fondo pensione al momento dell’assunzione
    Caia viene assunta come cuoca (3° livello, ~1.620 €/mese). Essendo assunta prima del 1° luglio 2026, ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR. Il sindacato le spiega che aderendo al fondo pensione di settore ottiene anche il contributo datoriale aggiuntivo (circa 1,5% della retribuzione annua). Caia aderisce entro il termine. Il suo TFR futuro (~1.560 €/anno) va al fondo, più ~315 € di contributo datore/anno. Totale in fondo: ~1.875 €/anno.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio (2° livello, 12 anni di servizio) vuole acquistare la prima casa. Ha accantonato un TFR lordo di circa 20.000 €. Può richiedere fino al 70%: 14.000 €. Presenta richiesta scritta con documentazione del compromesso immobiliare. Il datore eroga l’anticipazione entro 60-90 giorni dalla richiesta (l’azienda ha più di 50 dipendenti, quindi il TFR è al Fondo di Tesoreria INPS, che ha specifiche procedure di anticipazione).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Pubblici Esercizi?
    La formula è uguale per tutti i contratti: retribuzione annua lorda (incluse 13ª e tutte le voci continuative) divisa per 13,5, meno lo 0,50% per il Fondo Garanzia INPS. Il risultato si rivaluta ogni 31 dicembre con tasso 1,5% + 75% inflazione ISTAT.
    Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR?
    Include tutte le voci erogate con continuità: minimo tabellare, scatti, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa, indennità divisa. Esclude voci occasionali come rimborsi spese e premi una tantum.
    Conviene versare il TFR al fondo pensione?
    Per i lavoratori con lungo orizzonte lavorativo (oltre 15-20 anni) la previdenza complementare offre solitamente una fiscalità più vantaggiosa (aliquota 9-15%) e il contributo datoriale aggiuntivo. Per chi ha breve residenza lavorativa o necessita di liquidità, mantenere il TFR in azienda garantisce maggiore flessibilità (anticipazione) e rivalutazione garantita.
    Quando viene pagato il TFR?
    Il TFR viene erogato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza contratto a termine). In caso di azienda in procedura concorsuale, interviene il Fondo di Garanzia INPS.
    Il TFR è tassato?
    Sì, con tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti alla cessazione (con acconto del 23% e successivo conguaglio). Il TFR nei fondi pensione è tassato con aliquota agevolata del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina legale di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e aggiunge integrazioni datoriali. Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi retribuiti all’80% dall’INPS, con integrazione contrattuale al 100%. Il congedo parentale facoltativo può essere fruito fino al 12° anno di vita del figlio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali – Sintesi CCNL Pubblici Esercizi
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% della retribuzione Integrazione al 100%
    Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni (2024) 100% della retribuzione –
    Congedo parentale (ex facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 11 mesi totali) 80% per i primi 3 mesi (2024); 30% per i restanti Nessuna integrazione CCNL standard
    Permessi allattamento (L. 151/2001) 1 ora/giorno (o 2 ore se lavora più di 6 ore) fino al 1° anno 100% a carico INPS –
    Congedo per malattia figlio (fino a 3 anni) Illimitato entro i 3 anni Indennità INPS (80%) Nessuna integrazione

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si distribuisce tipicamente nelle ultime 2 settimane prima del parto e nei 3 mesi successivi (regime ordinario). In alternativa, la lavoratrice può optare per il regime “flessibile” (1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto), subordinato a certificazione medica che attesti la compatibilità dell’attività lavorativa con la gravidanza avanzata.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per l’intero periodo del congedo obbligatorio, a carico del datore.

    Durante il congedo, la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La tutela decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il congedo obbligatorio di paternità è disciplinato dall’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001. Per il 2024 e il 2025 è pari a 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’adozione). È retribuito al 100% dall’INPS, senza necessità di integrazione datoriale.

    Il congedo di paternità è un diritto autonomo e non dipende dalla fruizione del congedo materno.

    Congedo parentale facoltativo e recenti riforme

    Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) è disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022 (Direttiva UE conciliazione vita-lavoro). Ciascun genitore ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, con un limite complessivo di 11 mesi per entrambi i genitori.

    A seguito delle riforme del 2023-2024, l’indennità INPS per i primi 3 mesi è salita all’80% della retribuzione (per un genitore, non trasferibili); per ulteriori 3 mesi è al 30%. I mesi restanti (fino a 6) sono senza indennità se non previsto da accordi aziendali.

    Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazioni datoriali standard per il congedo parentale facoltativo, ma alcune realtà di maggiori dimensioni (grandi catene, ristorazione collettiva) possono prevedere integrazioni attraverso la contrattazione di secondo livello.

    Tutele in gravidanza nel settore della ristorazione

    Il settore dei Pubblici Esercizi comporta attività a rischio per le lavoratrici in gravidanza: esposizione al calore (cucina), sollevamento di carichi (casse, vassoi), postura eretta prolungata, esposizione a fumi e odori. Il datore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni diverse o meno rischiose (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

    Se non è possibile la modifica delle mansioni, la lavoratrice ha diritto all’interdizione anticipata dal lavoro, su richiesta al competente Ispettorato del Lavoro, con corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di interdizione. Questo strumento è particolarmente rilevante per cuoche e cameriere.

    Casi pratici

    Tizio – Fruizione congedo paternità obbligatorio
    Tizio (3° livello, cuoco) ha un figlio nato il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità da fruire entro il 10 agosto. Tizio li prende subito: dal 10 al 21 marzo (10 giorni lavorativi, escludendo domenica e festività). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione normale (~1.620 € / 26 giorni lavorativi × 10 = ~623 € lordi). Il datore non deve integrare nulla.
    Caia – Congedo maternità con integrazione al 100%
    Caia (2° livello, barman senior, ~1.750 € mensili) va in congedo di maternità per 5 mesi. INPS le eroga l’80%: ~1.400 €/mese. Il CCNL prevede integrazione datoriale al 100%: il datore corrisponde i restanti ~350 €/mese. Caia percepisce la retribuzione piena per 5 mesi. Totale integrazione datoriale: 350 × 5 = 1.750 € complessivi.
    Sempronio – Interdizione anticipata della compagna cuoca
    La compagna di Sempronio è cuoca (3° livello, 8° mese di gravidanza) in una cucina industriale. Il medico competente certifica l’incompatibilità con le mansioni. Il ristorante non ha mansioni alternative. La lavoratrice chiede l’interdizione anticipata all’ITL locale, che la concede per il periodo restante di gravidanza. L’INPS eroga l’indennità di maternità all’80% dal giorno dell’interdizione.

    Domande frequenti

    L'indennità di maternità è integrata al 100% nel CCNL Pubblici Esercizi?
    Sì. Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). L’INPS eroga l’80%; il datore integra il restante 20%.
    Quanti giorni spettano al padre nel 2025?
    Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi (confermato per il 2024 e 2025), retribuiti al 100% dall’INPS. Va fruito da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, non necessariamente continuativamente.
    Il congedo parentale riduce la retribuzione?
    Durante i primi 3 mesi (non trasferibili, per un genitore) l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Per i successivi 3 mesi si scende al 30%. Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazione datoriale standard per il congedo parentale facoltativo.
    Una cuoca in gravidanza può essere allontanata dalla cucina?
    Non allontanata, ma riassegnata a mansioni compatibili. Se non è possibile la riassegnazione, può ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro tramite istanza all’ITL, con indennità di maternità dall’INPS per il periodo di interdizione anticipata.
    Il congedo di maternità si computa ai fini del TFR?
    Sì. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato per intero ai fini del TFR, degli scatti di anzianità e della maturazione delle ferie e del ROL. È equiparato a servizio attivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Nei pubblici esercizi l’INPS paga in malattia l’80% della retribuzione dal 4° giorno (art. 322); i primi 3 giorni li paga il datore per intero, ma solo se la malattia dura più di 5 giorni. Il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, sommando malattie e infortuni (art. 173), più un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 174). L’infortunio sul lavoro è integrato al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    804.596 lavoratori in 107.172 aziende (archivio CNEL, codice H05Y): bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva

    Malattia nei pubblici esercizi: carenza, indennità INPS e retribuzione

    Trattamento di malattia nel CCNL Pubblici esercizi (art. 322)
    Giorni Chi paga Quanto
    1-3 (carenza) Datore Retribuzione normale, solo se la malattia supera i 5 giorni
    Dal 4° giorno INPS (anticipata in busta dal datore) 80% della retribuzione
    Oltre i 180 giorni nell’anno – Fine della conservazione del posto, salvo aspettativa

    Durante la malattia non si tolgono i ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie (art. 322, comma 4). Per gli stabilimenti balneari il contratto rinvia a regole proprie. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio la retribuzione si calcola ai sensi dell’art. 321.

    Retribuzione in malattia: il datore integra fino al 100%?

    Nel testo dell’art. 322 (testo del CCNL 8 febbraio 2018) la misura dell’indennità di malattia è l’80%, comprensiva dell’indennità a carico dell’INPS e della relativa integrazione di legge, per la quale i datori versano all’Istituto un’aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Il contratto non prevede un’ulteriore integrazione aziendale fino al 100%: la integrazione al 100% è prevista solo per l’infortunio sul lavoro (art. 323). L’indennità è anticipata dal datore al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e poi conguagliata con i contributi; il datore paga invece la normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) solo se la malattia supera i cinque giorni.

    Il periodo di comporto

    Chi non è in prova o in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 173). Se ci si ammala o ci si infortuna più volte nell’anno, i periodi si sommano. Per i lavoratori a termine la conservazione vale solo per la stagione o il periodo di ingaggio.

    Se alla scadenza dei 180 giorni il lavoratore non può riprendere servizio, il rapporto si intende risolto, con diritto al TFR e a quanto dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Aspettativa dopo i 180 giorni

    Su richiesta del lavoratore, la conservazione del posto si prolunga di un’aspettativa generica non retribuita fino a 120 giorni (art. 174), se la malattia non è cronica o psichica, ci sono i certificati e il lavoratore non l’ha già usata in precedenza. La richiesta va inviata per raccomandata prima del 180° giorno, firmando l’accettazione delle condizioni. Per le gravi patologie oncologiche accertate dalla commissione medica dell’ASL l’aspettativa può essere prorogata oltre i 120 giorni (art. 175).

    Malattia di apprendisti, stagionali e lavoratori a termine

    Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio (art. 173, comma 3), e l’anticipazione dell’indennità da parte del datore, con il conguaglio, riguarda il lavoratore a tempo indeterminato (art. 322): per gli altri l’indennità spetta secondo le regole INPS. Per gli apprendisti, il testo del 2018 prevede che la malattia, l’infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a trenta giorni consecutivi comportino la proroga della scadenza del contratto di apprendistato.

    Infortunio sul lavoro

    Per l’infortunio sul lavoro il datore paga l’intera retribuzione della giornata in cui avviene e un’indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (art. 170); poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione, dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità (art. 323). Alle normali scadenze di paga il datore anticipa al lavoratore a tempo indeterminato l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’INAIL (art. 172). I giorni di infortunio si sommano a quelli di malattia ai fini dei 180 giorni di conservazione del posto (art. 173).

    Obblighi del lavoratore

    • dare immediata notizia al datore della malattia; il certificato è di norma inviato per via telematica dal medico all’INPS e da questo al datore (se cartaceo, va spedito con raccomandata entro 2 giorni dal rilascio), e così anche i certificati di continuazione o ricaduta (art. 167);
    • restare a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, per le visite di controllo, salvo gli orari diversi fissati dall’ente che le effettua;
    • chi lavora con alimenti, dopo una malattia di oltre cinque giorni, deve portare al rientro un certificato di assenza di contagio.; chi non si presenta al rientro alla data indicata dal certificato è considerato dimissionario, con a carico l’indennità di mancato preavviso (art. 167, comma 5).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia di 4 giorni
    Tizio sta a casa 4 giorni. Poiché la malattia non supera i 5 giorni, i primi 3 giorni di carenza non sono pagati dal datore; il 4° giorno riceve l’indennità INPS dell’80%.
    Caia – Malattia di 10 giorni
    Caia è malata 10 giorni: i primi 3 giorni il datore le paga la retribuzione normale, dal 4° al 10° riceve l’80% dall’INPS, anticipato in busta paga dal datore.
    Sempronio – Infortunio in cucina
    Sempronio si frattura un polso scivolando in cucina e resta assente 45 giorni. Il primo giorno è pagato per intero; poi, tra indennità di legge e integrazione del datore, riceve il 100% della retribuzione. Quei 45 giorni contano nei 180 di conservazione del posto dell’anno.

    Domande frequenti

    Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
    Il posto è conservato per 180 giorni per anno solare, sommando malattie e infortuni. Si può chiedere prima un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Superati questi limiti il rapporto si risolve, senza indennità sostitutiva del preavviso.
    I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
    Sì, per intero dal datore, ma solo se la malattia dura più di 5 giorni. Per le malattie più brevi i primi 3 giorni non sono pagati.
    Quanto paga l’INPS nei pubblici esercizi?
    L’80% della retribuzione dal 4° giorno di malattia, anticipato in busta paga dal datore e poi conguagliato con i contributi.
    L’infortunio rientra nel comporto?
    Sì, per questo contratto: le assenze per malattia e infortunio dell’anno si sommano ai fini dei 180 giorni (art. 173). L’infortunio è integrato al 100% della retribuzione.
    Il datore integra la malattia fino al 100% nei pubblici esercizi?
    Nell’art. 322 l’indennità è dell’80% e non è prevista un’ulteriore integrazione aziendale; l’integrazione al 100% vale per l’infortunio sul lavoro (art. 323).
    Chi paga la malattia a un lavoratore a termine o stagionale?
    Il posto è conservato solo per la stagione o l’ingaggio (art. 173). L’anticipazione dell’indennità con conguaglio è prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (art. 322).
    Cosa succede all’apprendista che si ammala?
    Per il testo del 2018 una malattia o un infortunio superiore a trenta giorni consecutivi proroga la scadenza del contratto di apprendistato.
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, salvo orari diversi fissati dall’ente che effettua le visite.

    Fonti: CCNL Pubblici esercizi FIPE, testo 2018, artt. 173-175, 322-323. Il rinnovo del 5 giugno 2024 integra il testo del 2018 (pagina FIPE sul rinnovo 2024, slide FIPE): tra le novità non risultano modifiche agli artt. 166-177 e 322-323. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: ferie, permessi, ROL e festività

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per chi ha superato il primo anno, maturate pro rata mensile. I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) ammontano a 32 ore annue. Le 12 festività nazionali sono retribuite; quelle cadenti in giorno lavorativo non goduto vengono compensate economicamente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e festività – Riepilogo CCNL Pubblici Esercizi
    Istituto Spettanza annua Maturazione
    Ferie (dal 2° anno) 26 giorni lavorativi 2,17 giorni/mese
    Ferie (1° anno di servizio) Proporzionale ai mesi Pro rata mensile
    Permessi ROL 32 ore annue 2,67 ore/mese
    Festività nazionali retribuite 12 festività Cadenza annuale fissa
    Permessi per eventi familiari 3 giorni per lutto di grado stretto Per evento
    Permesso matrimonio/unione civile 15 giorni di calendario Per evento

    Ferie: spettanza, maturazione e godimento

    Il CCNL Pubblici Esercizi riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue a partire dal secondo anno di servizio. Nel primo anno si matura il diritto proporzionalmente ai mesi lavorati (circa 2,17 giorni per mese intero). La maturazione avviene anche durante l’assenza per malattia, maternità, infortunio e congedo parentale.

    Il godimento delle ferie deve avvenire preferibilmente in un unico periodo continuativo di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il CCNL impone che almeno 2 settimane vengano fruite entro l’anno in corso; le restanti possono essere rinviate entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, art. 10). La monetizzazione delle ferie è vietata durante il rapporto, salvo cessazione.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi, la stagionalità e i picchi di lavoro (estate, festività natalizie) rendono la pianificazione feriale particolarmente delicata. Molti esercizi concordano i periodi di chiusura o di minore attività come periodo feriale collettivo.

    Permessi ROL: accumulo e utilizzo

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) ammontano a 32 ore annue, maturabili in ragione di circa 2,67 ore per ogni mese intero lavorato. Le ore ROL possono essere fruite:

    • Come permessi orari per esigenze personali (visite mediche, impegni familiari)
    • Come giornate intere di riposo aggiuntivo
    • In continuità con le ferie, previo accordo con il datore

    Le ore ROL non godute entro l’anno di maturazione non si perdono automaticamente: il CCNL e la giurisprudenza ne ammettono il riporto a nuovo, ma il datore può pianificare la fruizione in periodi di minor attività. Al termine del rapporto, le ore ROL non godute vengono liquidate in busta paga come indennità sostitutiva.

    Festività nazionali: elenco e compensazione

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce le 12 festività nazionali previste dalla legge (L. 260/1949 e successive modifiche):

    • 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), Lunedì di Pasqua
    • 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Repubblica)
    • 15 agosto (Assunzione), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata)
    • 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano)
    • Santo Patrono del Comune in cui si svolge l’attività

    Se la festività cade in un giorno lavorativo e il lavoratore non lavora, percepisce comunque la retribuzione normale. Se invece il lavoratore è chiamato a lavorare nella festività (situazione frequente nel settore), oltre alla normale retribuzione della giornata riceve le ore lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132 del CCNL; calcoli nella scheda su straordinario, notturno e festivo).

    Permessi per eventi: lutto, matrimonio, donazioni

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per specifici eventi:

    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per il decesso di coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado. Decorrono dal giorno del decesso o del funerale.
    • Matrimonio/unione civile: 15 giorni di calendario retribuiti (congedo matrimoniale), fruibili entro 30 giorni dalla celebrazione.
    • Donazione di sangue: giornata di riposo retribuita il giorno della donazione (L. 584/1967).
    • Permessi per visite mediche specialistiche: se non fruibili fuori orario, possono essere richiesti come permessi ROL o, in caso di lavoratori con disabilità, come permessi L. 104/1992 (3 giorni/mese).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie maturate dopo 7 mesi
    Tizio viene assunto il 1° giugno. Al 31 dicembre (7 mesi di servizio), ha maturato: 7 × 2,17 = circa 15,2 giorni di ferie. Di questi, almeno 2 settimane (12 giorni lavorativi) devono essere fruite entro l’anno; i restanti ~3 giorni possono essere rinviati. Tizio pianifica 12 giorni a fine agosto e terrà i restanti per il nuovo anno.
    Caia – Festività cadente in domenica
    Caia lavora dal martedì alla domenica con lunedì libero. Il 15 agosto cade di domenica. Poiché la domenica è per lei giorno lavorativo ordinario (il lunedì è il suo riposo settimanale), lavora normalmente e, oltre alla retribuzione della giornata, riceve le ore lavorate con la maggiorazione festiva del 20% (art. 132). Non può chiedere anche l’indennità domenicale del 10%: le due voci non si cumulano e la maggiore assorbe la minore (art. 130).
    Sempronio – ROL non goduti a fine anno
    Sempronio ha maturato 32 ore ROL nell’anno ma ne ha fruite solo 16. Il datore gli pianifica le restanti 16 ore in due giornate di gennaio (bassa stagione). Se il rapporto cessasse prima della fruizione, le 16 ore non godute sarebbero liquidate in busta paga: 16 × 8,90 €/h (quota oraria 4° livello) = ~142 € lordi.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Pubblici Esercizi?
    26 giorni lavorativi annui dal secondo anno di servizio. Nel primo anno si matura 1/12 per ogni mese intero lavorato. La maturazione continua durante malattia, maternità e congedo parentale.
    Cosa sono i permessi ROL?
    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 32 ore annue aggiuntive rispetto alle ferie, maturate mensilmente. Possono essere fruiti per esigenze personali, come giornate intere di riposo o in continuità con le ferie. Al termine del rapporto vengono liquidati se non goduti.
    Le ferie non godute possono essere pagate?
    No, durante il rapporto di lavoro in corso la monetizzazione delle ferie è vietata (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva, incluse nella busta paga finale.
    Se una festività cade nel giorno libero, il lavoratore perde la retribuzione?
    No. Se la festività cade nel giorno di riposo settimanale del lavoratore, il CCNL prevede un giorno di permesso aggiuntivo o la corresponsione della relativa indennità sostitutiva (una giornata di retribuzione).
    Il congedo matrimoniale è pagato?
    Sì, 15 giorni di calendario retribuiti al 100%, fruibili entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio o unione civile. Non incidono su ferie e ROL, essendo un istituto autonomo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: orario di lavoro, straordinari, notturno e festivo

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è pagato con il 30% in più se diurno e con il 60% se notturno (tra le 24 e le 6), entro 260 ore l’anno; il lavoro ordinario tra le 24 e le 6 è maggiorato del 25%, le ore lavorate nelle festività del 20%, e chi riposa in un giorno diverso dalla domenica riceve il 10% della quota oraria per le ore ordinarie lavorate di domenica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orarie CCNL Pubblici Esercizi – Straordinario, notturno e festivo
    Tipologia di prestazione Maggiorazione Articolo e note
    Straordinario diurno +30% Art. 126: sulla retribuzione ragguagliata a ore
    Straordinario notturno (24:00-6:00) +60% Art. 126: assorbe la maggiorazione del notturno ordinario, non si sommano
    Lavoro ordinario notturno (24:00-6:00) +25% Art. 124, fatte salve condizioni di miglior favore; per i lavoratori notturni vale dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123)
    Lavoro ordinario di domenica, con riposo settimanale in altro giorno Indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza Art. 130: per ogni ora ordinaria lavorata di domenica; non si somma alla maggiorazione festiva
    Lavoro nelle festività dell’art. 131 +20% sulle ore lavorate Art. 132: oltre alla normale retribuzione giornaliera

    Il contratto vieta due cumuli: straordinario notturno e notturno ordinario, maggiorazione domenicale e festiva; in entrambi i casi la maggiore assorbe la minore (artt. 126 e 130). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario. Limite di straordinario: 260 ore l’anno (art. 125). Articoli del testo del CCNL 8 febbraio 2018, rinnovato il 5 giugno 2024.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

    Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL vieta di dividere l’orario giornaliero in più di due frazioni e rimette la loro determinazione e durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’eventuale indennità per l’intervallo lungo dipende da quegli accordi, non dall’articolo nazionale.

    Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni

    Per il CCNL il periodo notturno va dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123); il D.Lgs. 66/2003 considera notturno un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le cinque. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.

    Il CCNL distingue tra:

    • Lavoro notturno ordinario: le ore di lavoro ordinario svolte tra le 24:00 e le 6:00 sono pagate con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve condizioni di miglior favore (art. 124); per i lavoratori notturni la maggiorazione si applica alle ore dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123).
    • Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario tra le 24:00 e le 6:00; maggiorazione del 60%, che assorbe quella del notturno ordinario (art. 126). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario.

    I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.

    Domenicale, festivo e riposo compensativo

    Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:

    • Lavoro domenicale: chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica riceve, per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica, un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130). Non si somma alla maggiorazione festiva: la maggiore assorbe la minore.
    • Lavoro nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e santo patrono, art. 131): oltre alla normale retribuzione giornaliera spettano le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132). Il 4 novembre ha una regola a parte: le ore lavorate si pagano senza maggiorazione oppure si recuperano con un riposo compensativo (art. 133).

    Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.

    Straordinari: limiti, calcolo e banca ore

    Il limite annuo di straordinari è fissato a 260 ore (art. 125). Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

    Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo 1.692,69 € dal 1° giugno 2026, come da tabelle retributive; divisore orario 172 per l’orario di 40 ore, art. 151), senza scatti né superminimi:

    • Quota oraria base: 1.692,69 / 172 = 9,84 €/h
    • 1 ora di straordinario diurno (+30%): 9,84 × 1,30 = 12,79 €
    • 1 ora di straordinario notturno (+60%): 9,84 × 1,60 = 15,74 €
    • 1 ora di lavoro ordinario tra le 24:00 e le 6:00 (+25%): 9,84 × 0,25 = 2,46 € in più
    • 1 ora lavorata in una festività (+20%): 9,84 × 1,20 = 11,81 €, oltre alla normale retribuzione della giornata

    Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).

    Casi pratici

    Tizio – Barista con turni notturni regolari
    Tizio è barista (3° livello) in un locale aperto fino all’1:30 di notte, 5 sere a settimana, con turno serale fino alla chiusura. Il CCNL maggiora del 25% il lavoro ordinario tra le 24:00 e le 6:00 (art. 124): 1,5 ore a sera × 5 sere × ~4,3 settimane = ~32 ore al mese. Con quota oraria 1.800,73 / 172 = 10,47 €, la maggiorazione mensile è: 32,25 × 10,47 × 0,25 = ~84 € lordi aggiuntivi. Se Tizio è lavoratore notturno, la maggiorazione decorre dalle 23:00 (art. 123) e le ore maggiorate salgono a 2,5 per sera.
    Caia – Cuoca chiamata in una festività
    Caia è cuoca (3° livello) e il 1° maggio il ristorante resta aperto: lavora 8 ore. Oltre alla normale retribuzione della giornata, già compresa nella paga mensile, riceve le 8 ore lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132): 8 × 10,47 × 1,20 = 100,51 € lordi. L’art. 132 non prevede, in aggiunta, un riposo compensativo.
    Sempronio – Cameriere con turno spezzato lungo
    Sempronio (4° livello, 9,84 €/h) lavora in turno spezzato: 11:00-15:00 e 19:30-23:30 (4+4 = 8 ore lavorate), con un intervallo di 4,5 ore. Il CCNL ammette al massimo due frazioni giornaliere e rimette la loro durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’indennità per l’intervallo lungo spetta solo se la prevede quell’accordo o il contratto aziendale. Le ore fino alle 23:30 non danno la maggiorazione notturna, che per il CCNL parte dalle 24:00 (dalle 23:00 solo per i lavoratori notturni, art. 123).

    Domande frequenti

    Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
    260 ore annue (art. 125 del CCNL). Su base settimanale vale il limite di legge di 48 ore medie su 4 mesi (D.Lgs. 66/2003). Entro il limite annuo il lavoratore non può rifiutare lo straordinario senza giustificato motivo, ma deve essere autorizzato dal datore di lavoro (art. 125).
    Come funziona il turno spezzato nel settore?
    È frequente nei ristoranti: il lavoratore opera in due segmenti con pausa lunga non retribuita. Il CCNL ammette al massimo due frazioni e rimette la loro durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’eventuale indennità per l’intervallo dipende da quegli accordi o dal contratto aziendale.
    Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
    No. L’indennità domenicale spetta a chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica: per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica riceve il 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130). Se la domenica è anche festività si paga solo la maggiorazione festiva del 20%, che assorbe quella domenicale.
    Cosa accade se il datore non paga il notturno?
    Le maggiorazioni per lavoro notturno sono obbligatorie per legge (D.Lgs. 66/2003) e contratto. Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivendicarle in sede sindacale, con diffida accertativa tramite ITL, o in sede giudiziaria. Il termine di prescrizione è 5 anni dalla cessazione del rapporto.
    La banca ore è obbligatoria?
    No, è uno strumento facoltativo che può essere introdotto da contratti aziendali o accordi individuali. Consente di accantonare le ore straordinarie ed erogarle come riposi compensativi. In assenza di accordo, le ore straordinarie devono essere retribuite con la relativa maggiorazione nella busta paga del mese in cui sono state prestate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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