Autore: Andrea Marton

  • Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

    La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

  • Articolo 297 Codice di Procedura Civile: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Articolo 297 Codice di Procedura Civile: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi [1] dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295 [2].

    Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

    Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

  • Articolo 296 Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Articolo 296 Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

    Articolo così modificato dall’art. 26, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

    Articolo così sostituito dall’art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni [1].

    La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.

    In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1r, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza [1].

    Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

    Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

    La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c.

    [1] La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, in relazione all’art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza [1].

    Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Il comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, secondo l’art. 26, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

  • Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.