Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 133/2024 – Riparto del fondo trasporto pubblico locale tra le Regioni

    Con la sentenza n. 133/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate da Veneto, Piemonte e Campania contro le nuove regole di riparto del fondo statale per il trasporto pubblico locale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato finanzia il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, attraverso un apposito fondo (il cosiddetto fondo TPL) che viene ripartito tra le Regioni. Con il decreto-legge n. 104 del 2023 il legislatore ha modificato i criteri di riparto: una quota va distribuita tenendo conto dei costi standard, mentre cambiano alcuni parametri storici. Tre Regioni, Veneto, Piemonte e Campania, hanno impugnato la norma temendo di vedersi ridurre le risorse rispetto al passato e lamentando che le nuove regole comprimessero la loro autonomia e fossero adottate senza adeguato coinvolgimento. La questione tocca un nervo scoperto dei rapporti Stato-Regioni: chi decide come dividere i soldi del trasporto pubblico e con quali criteri, in un settore che incide direttamente sui servizi quotidiani per cittadini e pendolari. Per le Regioni ricorrenti era in gioco la stabilita’ dei finanziamenti necessari a mantenere autobus e treni regionali.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Veneto e Piemonte hanno impugnato l’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023 in riferimento agli artt. 2 e 5 della Costituzione; la Regione Campania ha contestato la stessa norma, anche nella parte che incide sull’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, in riferimento agli artt. 77 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di Veneto e Piemonte e quella di Campania fondata sull’art. 97 Cost., per difetti di impostazione e di interesse, e non fondata la questione sull’art. 77 Cost. relativa ai presupposti di necessita’ e urgenza del decreto. I nuovi criteri di riparto restano dunque in vigore.

    Il principio

    La definizione dei criteri di riparto del fondo statale per il trasporto pubblico locale rientra nella competenza del legislatore statale; le censure regionali devono essere adeguatamente motivate e dimostrare un concreto pregiudizio, altrimenti sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Le Regioni hanno perso i finanziamenti per i trasporti?

    La sentenza non incide sull’ammontare dei fondi: ha confermato la legittimita’ dei nuovi criteri di riparto fissati dallo Stato.

    Cosa sono i costi standard del trasporto pubblico?

    Sono parametri di costo efficiente di riferimento, usati per distribuire le risorse premiando la gestione virtuosa invece della sola spesa storica.

    Perche’ tante questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perche’ le Regioni non hanno dimostrato in modo adeguato il pregiudizio subito o hanno impostato le censure in modo non idoneo a un esame nel merito.

    Lo Stato deve sempre concordare i criteri con le Regioni?

    Nei settori di competenza statale lo Stato puo’ fissare i criteri; il coinvolgimento regionale e’ richiesto nei casi e nelle forme previsti, ma non trasforma ogni scelta in materia concertata.

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  • Corte cost. n. 134/2024 – Indennita’ di posizione delle Forze armate e di polizia

    Con la sentenza n. 134/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul trattamento economico del personale delle Forze armate e di polizia, ritenendo non irragionevole la disciplina contestata.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il trattamento economico del personale militare e delle Forze di polizia, materia regolata da una stratificazione di leggi e decreti che recepiscono gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, davanti al ricorso di un appartenente al comparto, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune norme che disciplinano voci retributive e meccanismi di rideterminazione, sospettando un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni paragonabili e un possibile contrasto con il principio della giusta retribuzione. In sostanza, il giudice si chiedeva se il legislatore avesse rispettato i limiti di ragionevolezza e proporzionalita’ nel modulare emolumenti e progressioni economiche di una categoria che opera in condizioni particolari. La posta in gioco era concreta: la corretta misura della retribuzione di migliaia di operatori in divisa e la tenuta dei criteri con cui lo Stato distingue tra ruoli, anzianita’ e funzioni all’interno dei comparti sicurezza e difesa.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il TAR Lazio, sezione prima quater, ha sollevato due questioni: una sull’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; l’altra sull’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in riferimento all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato entrambe le questioni non fondate. Le norme contestate rientrano nell’ampia discrezionalita’ del legislatore nella definizione dei trattamenti economici del pubblico impiego, in particolare dei comparti difesa e sicurezza, e non risultano ne’ manifestamente irragionevoli ne’ lesive del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Il principio

    La determinazione delle voci retributive del personale delle Forze armate e di polizia spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalita’; il controllo costituzionale si arresta alla soglia della manifesta irragionevolezza, qui non superata.

    Domande e risposte

    La sentenza ha aumentato gli stipendi del comparto sicurezza?

    No. La Corte ha confermato la legittimita’ delle norme vigenti, senza imporre rideterminazioni economiche.

    Perche’ si invoca l’art. 36 della Costituzione?

    Perche’ garantisce una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del lavoro e sufficiente a una esistenza libera e dignitosa.

    Il giudice amministrativo poteva decidere da solo?

    No: dubitando della costituzionalita’ della legge, doveva rimettere la questione alla Corte, unica competente a dichiarare l’illegittimita’ di una legge.

    Cosa cambia per chi aveva fatto ricorso?

    Il giudizio davanti al TAR prosegue applicando le norme ritenute legittime dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 135/2024 – Aiuto al suicidio e trattamenti di sostegno vitale

    Con la sentenza n. 135/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 580 del codice penale, confermando che la non punibilità dell’aiuto al suicidio resta subordinata alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

    Di cosa si tratta

    Dopo la storica sentenza n. 242 del 2019, l’aiuto al suicidio non e’ punibile se ricorrono precise condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze che reputa intollerabili, capace di decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha messo in dubbio proprio quest’ultimo requisito. Secondo il giudice, subordinare la non punibilita’ al fatto che la persona dipenda da un trattamento di sostegno vitale creerebbe una disparita’ irragionevole tra malati che si trovano in condizioni sostanzialmente identiche di sofferenza, ma che non sono attaccati a una macchina. In gioco vi era quindi la portata del diritto di autodeterminazione del malato e i limiti entro cui lo Stato puo’ tollerare che un terzo presti aiuto a chi vuole porre fine alla propria vita. La Corte e’ stata chiamata a stabilire se quel confine, fissato nel 2019, fosse ancora costituzionalmente sostenibile.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il GIP di Firenze ha sollevato la questione sull’art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui richiede che l’aiuto sia prestato a persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”. I parametri invocati sono stati gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non e’ arbitrario: individua una situazione in cui la persona e’ gia’ immersa in un processo del morire e in cui ha titolo a chiedere l’interruzione di quei trattamenti. La condizione, pur delimitando l’area di non punibilita’, non viola gli articoli invocati e resta una scelta che spetta in primo luogo al legislatore aggiornare.

    Il principio

    La non punibilita’ dell’aiuto al suicidio definita dalla sentenza n. 242/2019 ha confini precisi e costituzionalmente legittimi: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e’ un presupposto valido, non un’irragionevole discriminazione. Eventuali estensioni spettano al legislatore.

    Domande e risposte

    La sentenza ha allargato le condizioni per il suicidio assistito?

    No. La Corte ha confermato i requisiti gia’ fissati nel 2019, respingendo la richiesta di eliminare la condizione del sostegno vitale.

    Chi non e’ attaccato a una macchina puo’ chiedere aiuto a morire?

    Allo stato della decisione, fuori dalle condizioni dell’art. 580 cod. pen. cosi’ come interpretato, l’aiuto resta penalmente rilevante. La Corte ha rinviato al legislatore ogni ampliamento.

    Perche’ si parla di art. 32 della Costituzione?

    Perche’ la materia tocca il diritto alla salute e il rifiuto dei trattamenti sanitari, cardine del ragionamento sul fine vita.

    La Corte ha invitato il Parlamento a intervenire?

    La pronuncia ribadisce che spetta al legislatore la disciplina organica del fine vita; la Corte non ha colmato il vuoto estendendo essa stessa la non punibilita’.

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  • Corte cost. n. 90/2025 – Messa alla prova e spaccio di lieve entità

    Con la sentenza n. 90/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova e un istituto che consente all’imputato, per i reati meno gravi, di evitare il processo e la condanna svolgendo un programma di reinserimento, lavoro di pubblica utilita e, se possibile, riparazione del danno. E uno strumento con forte funzione rieducativa. L’art. 168-bis del codice penale ne individua l’ambito di applicazione, collegandolo a determinate soglie di pena e a una lista di reati. Il problema, sollevato dai tribunali di Padova e Bolzano, riguarda il reato di spaccio di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti: pur trattandosi di una fattispecie a ridotto disvalore, l’imputato non poteva accedere alla messa alla prova per come era costruita la norma. La posta in gioco riguarda l’effettivita della funzione rieducativa: escludere dalla messa alla prova proprio chi commette fatti di scarsa gravita appariva in tensione con i principi di uguaglianza e di finalita rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Padova e Bolzano hanno impugnato l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. (in combinato disposto con l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Bolzano ha inoltre impugnato l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (presupposti del decreto-legge). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e sull’art. 73, comma 5, e non fondata quella sull’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 (art. 77 Cost.).

    Il principio

    Escludere la messa alla prova per lo spaccio di lieve entita e incostituzionale: trattandosi di un reato a ridotto disvalore, l’imputato deve poter accedere a un istituto a forte funzione rieducativa, in coerenza con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cos’e la messa alla prova?

    E l’istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un programma di reinserimento e lavoro di pubblica utilita; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Cosa cambia per lo spaccio di lieve entita?

    Ora l’imputato per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) puo accedere alla messa alla prova, prima esclusa.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sull’art. 168-bis cod. pen.; ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre, comprese quelle sui presupposti del decreto-legge.

    Lo spaccio di lieve entita resta reato?

    Si. La fattispecie resta punibile; cambia solo la possibilita di accedere alla messa alla prova come alternativa al processo.

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  • Corte cost. n. 91/2025 – Dissesto degli enti locali e ineleggibilità degli amministratori

    Con la sentenza n. 91/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulle norme del Testo unico enti locali che colpiscono gli amministratori responsabili del dissesto finanziario del Comune.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune dichiara il dissesto finanziario, cioe non e piu in grado di far fronte ai propri debiti, il Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) prevede conseguenze a carico degli amministratori ritenuti responsabili. Tra queste vi sono misure che incidono sulla loro possibilita di ricoprire cariche pubbliche, come forme di ineleggibilita o di responsabilita collegate al dissesto. In una controversia davanti al TAR Campania, relativa al Comune di Volla, alcuni amministratori hanno contestato queste previsioni, ritenute lesive del principio di uguaglianza, del diritto di elettorato passivo (cioe di candidarsi ed essere eletti) e dei principi di buon andamento e autonomia degli enti locali. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra due esigenze: da un lato, sanzionare e prevenire le condotte che portano un ente al dissesto, a tutela delle finanze pubbliche e dei cittadini; dall’altro, garantire il diritto di partecipare alla vita politica e amministrativa, che puo essere limitato solo in modo ragionevole e proporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Campania, sezione prima, ha impugnato gli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione (uguaglianza, autonomie locali, accesso alle cariche pubbliche, buon andamento). Erano costituite le parti private ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Angelo Buscema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, e non fondate quelle relative all’art. 262, comma 1, dello stesso testo unico. Le previsioni sul dissesto degli enti locali e sulle conseguenze a carico degli amministratori, dunque, non sono state ritenute in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le misure che colpiscono gli amministratori responsabili del dissesto dell’ente locale non violano gli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.: rispondono all’esigenza di tutelare le finanze pubbliche e il buon andamento, con limitazioni ragionevoli del diritto di accesso alle cariche.

    Domande e risposte

    Cosa accade agli amministratori responsabili del dissesto di un Comune?

    Il Testo unico degli enti locali prevede conseguenze a loro carico, tra cui misure che incidono sulla possibilita di ricoprire cariche pubbliche: la Corte ne ha confermato la legittimita nei termini esaminati.

    La Corte ha cancellato queste norme?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: le norme restano in vigore.

    Cos’e l’elettorato passivo?

    E il diritto di candidarsi ed essere eletti alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.), che puo essere limitato solo in modo ragionevole e proporzionato.

    Perche si tutelano le finanze degli enti locali?

    Perche il dissesto di un Comune incide sui servizi ai cittadini e sull’equilibrio della finanza pubblica: di qui le responsabilita a carico di chi vi ha contribuito.

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  • Servizio idrico integrato in Puglia: processo estinto (Corte cost. ord. n. 92/2025)

    Con l’ordinanza n. 92/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso dello Stato contro la legge della Regione Puglia n. 14 del 2024 in materia di servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, distribuzione dell’acqua e gestione delle reti fognarie e di depurazione. La Regione Puglia, con la legge regionale n. 14 del 2024, ha adottato disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle relative funzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli da 1 a 7 di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze statali. I conflitti tra Stato e Regioni sul servizio idrico sono frequenti, perche in questa materia si intrecciano la tutela della concorrenza e dell’ambiente (statali) con l’organizzazione dei servizi sul territorio. Talvolta, pero, una controversia davanti alla Corte non arriva a una decisione di merito: cio accade, ad esempio, quando viene a mancare l’interesse a proseguire il giudizio, tipicamente perche la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso. In questi casi la Corte non valuta la legittimita della legge, ma chiude il processo dichiarandolo estinto.

    La questione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli articoli da 1 a 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2024 sul servizio idrico integrato. Si era costituita la Regione Puglia; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia che chiude il giudizio senza esaminare il merito: la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della legge pugliese, ma ha preso atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione del giudizio (tipicamente per rinuncia al ricorso, spesso conseguente a modifiche normative sopravvenute).

    Il principio

    La dichiarazione di estinzione chiude il processo costituzionale senza decisione di merito: la legittimita della legge regionale impugnata non viene valutata, restando impregiudicata ogni futura questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo e “estinto”?

    Significa che il giudizio si e chiuso senza una decisione sul merito, per il venir meno dei presupposti per proseguirlo, ad esempio per rinuncia al ricorso.

    La legge pugliese sul servizio idrico e stata dichiarata legittima?

    No. La Corte non si e pronunciata sulla legittimita della legge: l’estinzione non equivale ne a un accoglimento ne a un rigetto.

    Perche spesso questi processi si estinguono?

    Tipicamente perche la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia all’impugnazione, facendo venire meno l’interesse a una decisione.

    La questione puo tornare davanti alla Corte?

    L’estinzione lascia impregiudicata la materia: future questioni sono possibili su nuovi atti normativi, nei limiti dell’ordinamento.

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  • Corte cost. n. 93/2025 – IVA all’importazione, dogana e confisca

    Con la sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 del d.P.R. IVA nella parte in cui non consentiva di evitare la confisca pagando integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione, in materia di IVA all’importazione.

    Di cosa si tratta

    L’IVA all’importazione e l’imposta dovuta quando le merci entrano in Italia da Paesi terzi. Per le controversie e le sanzioni relative a questa imposta, l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (legge IVA) rinvia alle disposizioni delle leggi doganali sui diritti di confine, contenute nel Testo unico doganale del 1973. In ambito doganale, l’art. 301 prevede la confisca delle cose oggetto della violazione, ma il sistema consente, in alcuni casi, di evitarla pagando integralmente quanto dovuto. In una controversia tra l’Agenzia delle dogane e un contribuente, la Corte di cassazione a sezioni unite ha rilevato che, per l’IVA all’importazione, mancava una previsione analoga: chi violava la disciplina IVA non poteva sottrarsi alla confisca pagando il dovuto, a differenza di quanto avveniva per altri diritti doganali. La posta in gioco riguarda imprese e operatori del commercio internazionale: la confisca, misura molto incisiva sul patrimonio, restava applicabile anche a chi era disposto a regolarizzare integralmente la propria posizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del Testo unico doganale (d.P.R. n. 43 del 1973) e all’accordo tra la CEE e la Confederazione Svizzera del 1972, nella parte in cui non consente di evitare la confisca mediante il pagamento integrale di imposta, interessi e sanzione. Era costituita la parte privata ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui, rinviando alle disposizioni doganali, non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del Testo unico doganale, le cose oggetto della violazione non siano confiscate se l’obbligato paga integralmente l’importo evaso, gli accessori (compresi gli interessi) e la sanzione pecuniaria. Si estende cosi anche all’IVA all’importazione la possibilita di evitare la confisca regolarizzando la posizione.

    Il principio

    In materia di IVA all’importazione, chi paga integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione deve poter evitare la confisca delle merci, come gia previsto per gli altri diritti doganali: negare questa possibilita e incostituzionale per irragionevole disparita di trattamento.

    Domande e risposte

    Cos’e l’IVA all’importazione?

    E l’imposta sul valore aggiunto dovuta quando le merci entrano nel territorio nazionale da Paesi terzi, riscossa in dogana.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Anche per l’IVA all’importazione e ora possibile evitare la confisca delle merci pagando integralmente imposta evasa, interessi e sanzione, come gia avveniva per altri diritti di confine.

    Perche la disciplina precedente era irragionevole?

    Perche trattava in modo diverso situazioni analoghe: per gli altri diritti doganali si poteva evitare la confisca pagando il dovuto, per l’IVA all’importazione no.

    La confisca e stata abolita?

    No. La confisca resta come misura; la sentenza consente solo di evitarla regolarizzando integralmente la propria posizione.

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  • Corte cost. n. 94/2025 – Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo

    Con la sentenza n. 94/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 nella parte in cui escludeva l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo.

    Di cosa si tratta

    L’assegno ordinario di invalidita e una prestazione previdenziale riconosciuta a chi, pur potendo ancora lavorare in parte, ha una capacita lavorativa ridotta a causa di infermita. L’integrazione al minimo e invece il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita. La riforma pensionistica del 1995 (legge n. 335 del 1995, cosiddetta riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ha pero escluso l’applicazione dell’integrazione al minimo per le prestazioni liquidate con tale sistema. In una controversia tra l’INPS e un assicurato, la Corte di cassazione ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale: il problema riguardava chi percepisce un assegno di invalidita calcolato interamente con il metodo contributivo e si vede cosi negata l’integrazione, restando con un importo potenzialmente molto basso. La posta in gioco interessa una fascia particolarmente debole, costituita da persone con ridotta capacita lavorativa, per le quali l’esclusione dall’integrazione poteva tradursi in prestazioni inadeguate a garantire mezzi di vita sufficienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984), nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. Era costituito l’INPS ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui non esclude dal divieto di integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. In sostanza, anche questo assegno potra ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima negata.

    Il principio

    Negare l’integrazione al minimo all’assegno ordinario di invalidita calcolato con il solo sistema contributivo e incostituzionale: la prestazione, destinata a persone con ridotta capacita lavorativa, deve poter essere integrata fino al minimo garantito, a tutela del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita.

    Domande e risposte

    Cos’e l’assegno ordinario di invalidita?

    E la prestazione previdenziale spettante a chi ha una capacita lavorativa ridotta per infermita, pur conservando una residua capacita di lavoro.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    L’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo puo ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima esclusa: l’importo non resta piu ingabbiato sotto la soglia minima.

    Da quando ha effetto la decisione?

    La Corte ha fatto decorrere l’illegittimita dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

    Cos’e l’integrazione al minimo?

    E il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita dalla legge.

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  • Corte cost. n. 95/2025 – Abuso d’ufficio abrogato e Convenzione ONU contro la corruzione

    Con la sentenza n. 95/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le numerose questioni sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio disposta dalla legge n. 114 del 2024.

    Di cosa si tratta

    Il reato di abuso d’ufficio puniva il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue funzioni, procurava intenzionalmente un ingiusto vantaggio o un danno in violazione di legge. Con la legge n. 114 del 2024 il legislatore ha abrogato questa fattispecie, eliminandola dal codice penale. La scelta ha suscitato un ampio dibattito e numerosi giudici di tutta Italia (tra cui i tribunali di Locri, Firenze, Busto Arsizio, Teramo, Catania, Modena, Bolzano, il GIP di Roma e la Corte di cassazione) hanno sollevato questione di legittimita costituzionale, dubitando che l’abrogazione fosse compatibile con la Costituzione e, soprattutto, con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida del 2003), che impegna gli Stati a contrastare le condotte abusive dei pubblici funzionari. La posta in gioco riguarda l’effettivita della lotta alla corruzione e il rispetto degli impegni internazionali: stabilire se uno Stato possa eliminare un reato di questo tipo tocca un equilibrio delicato tra discrezionalita del legislatore e vincoli sovranazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Numerosi giudici hanno impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024 (che abroga l’abuso d’ufficio) in riferimento, da un lato, agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione e, dall’altro, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione a diversi articoli della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (ratificata con legge n. 116 del 2009). I numerosi giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione ONU contro la corruzione. L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, dunque, non e stata ritenuta in contrasto con i vincoli internazionali invocati: l’abuso d’ufficio resta abrogato.

    Il principio

    L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio rientra nella discrezionalita del legislatore e non viola gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione: le censure di matrice interna sono inammissibili, quelle fondate sull’art. 117, primo comma, Cost. infondate.

    Domande e risposte

    L’abuso d’ufficio e ancora un reato?

    No. La legge n. 114 del 2024 lo ha abrogato e la Corte ha confermato la legittimita di questa scelta: la fattispecie non e piu prevista come reato.

    Perche si invocava la Convenzione ONU contro la corruzione?

    Perche impegna gli Stati a contrastare gli abusi dei pubblici funzionari; i giudici ritenevano che l’abrogazione violasse questi obblighi, ma la Corte ha escluso il contrasto.

    Cosa succede ai processi per abuso d’ufficio in corso?

    L’abrogazione di un reato comporta, in generale, che i fatti non siano piu puniti come abuso d’ufficio. Per la propria posizione e opportuno rivolgersi a un professionista.

    Restano altri strumenti contro gli abusi dei funzionari pubblici?

    L’ordinamento prevede altre fattispecie e rimedi; la pronuncia riguarda specificamente la legittimita dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, non l’intero sistema anticorruzione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 96/2025 – Trattenimento dello straniero e libertà personale

    Con la sentenza n. 96/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione in materia di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza.

    Di cosa si tratta

    Quando lo straniero non puo essere immediatamente espulso o respinto, la legge prevede che possa essere trattenuto in appositi centri (oggi centri di permanenza per il rimpatrio) per il tempo necessario alle procedure. L’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nella versione modificata dal d.l. n. 130 del 2020, disciplina le modalita del trattenimento e le condizioni in cui si svolge. Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, in piu procedimenti, ha dubitato che questa disciplina fosse compatibile con la liberta personale e con le garanzie costituzionali e convenzionali che la circondano, richiamando in particolare l’art. 13 della Costituzione e l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco e di grande rilievo: il trattenimento incide direttamente sulla liberta personale di persone straniere, un diritto fondamentale che la Costituzione assiste di forti garanzie. Anche in questo caso, pero, la Corte ha dovuto preliminarmente verificare la corretta formulazione e la rilevanza delle questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha impugnato l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della CEDU) e, sotto ulteriori profili, agli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni, sia quelle riferite agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 5 CEDU), sia quelle riferite agli ulteriori parametri. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del trattenimento: si ferma sui presupposti processuali. La norma resta in vigore.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina del trattenimento dello straniero non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, che potra essere riproposta in forma corretta e rilevante.

    Domande e risposte

    Cos’e il trattenimento dello straniero?

    E la misura con cui lo straniero, in attesa delle procedure di rimpatrio o identificazione, viene trattenuto in appositi centri per il tempo previsto dalla legge.

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma sul trattenimento?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la disciplina resta in vigore e il merito non e stato esaminato.

    Perche si richiamano l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU?

    Perche entrambi tutelano la liberta personale e pongono garanzie contro le privazioni della liberta non giustificate, rilevanti per il trattenimento degli stranieri.

    La questione potra tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 97/2025 – Misure anti-COVID della Provincia di Bolzano e profilassi

    Con la sentenza n. 97/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune misure di contenimento del COVID-19 adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano nel 2020.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia da COVID-19, accanto agli interventi statali, anche le Regioni e le Province autonome hanno adottato misure di contenimento del contagio. La Provincia autonoma di Bolzano, con la legge provinciale n. 4 del 2020, ha disposto misure per la fase di ripresa delle attivita. In una controversia tra un cittadino e la Provincia, davanti al Tribunale di Bolzano, e emerso il dubbio che alcune di queste previsioni invadessero la competenza statale in materia di “profilassi internazionale”, che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera q). Il tema, molto dibattuto durante l’emergenza, riguarda il confine tra i poteri statali e quelli regionali o provinciali nella gestione di un’epidemia: stabilire chi poteva legittimamente imporre determinate misure incide sulla validita degli obblighi e dei divieti che hanno toccato la vita quotidiana di cittadini e imprese. Anche qui, prima di esaminare il merito, la Corte ha dovuto verificare la corretta impostazione della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, ha impugnato l’art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2020 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale). Era costituita la Provincia autonoma di Bolzano; relatore Giovanni Pitruzzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non stabilisce se le misure provinciali fossero o meno legittime: si arresta sui presupposti processuali, senza esaminare nel merito il riparto di competenze tra Stato e Provincia in materia di contenimento del contagio. Le norme provinciali impugnate restano in vigore.

    Il principio

    Le censure sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma nelle misure anti-COVID non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

    Domande e risposte

    Cosa significa “profilassi internazionale”?

    E la materia, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 Cost., che riguarda la prevenzione e il contrasto della diffusione delle malattie a rilevanza sovranazionale, come le epidemie.

    La Corte ha annullato le misure anti-COVID di Bolzano?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme provinciali restano in vigore e il merito non e stato esaminato.

    Le Province autonome potevano adottare misure contro il COVID?

    Il punto non e stato deciso nel merito in questa pronuncia, a causa dell’inammissibilita; resta aperto il tema del confine con la competenza statale.

    La questione puo tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

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  • Referendum cittadinanza e par condicio in RAI: conflitto ammesso (Corte cost. ord. n. 98/2025)

    Con l’ordinanza n. 98/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza contro la delibera della Commissione di vigilanza RAI sulla comunicazione politica per i referendum dell’8-9 giugno 2025.

    Di cosa si tratta

    In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (la cosiddetta Commissione di vigilanza RAI) ha approvato, il 2 aprile 2025, una delibera sulla comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l’informazione del servizio pubblico durante la campagna referendaria. Il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, ritenendo che quella delibera ledesse le proprie prerogative costituzionali in materia di parita di accesso ai mezzi di informazione (la cosiddetta par condicio), ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Questo strumento serve a far decidere alla Corte chi, tra diversi soggetti dotati di poteri costituzionali, abbia titolo a compiere determinati atti. Il giudizio si svolge in due fasi: prima la Corte verifica solo se il conflitto sia ammissibile (cioe se ricorrano i presupposti per esaminarlo), poi, eventualmente, decide nel merito. Questa ordinanza riguarda solo la prima fase.

    La questione

    Il Comitato promotore Referendum cittadinanza, nella persona del suo legale rappresentante, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, contestando la delibera 2 aprile 2025 sulla comunicazione politica per la campagna referendaria. Si tratta della fase di ammissibilita del conflitto; relatore Marco D’Alberti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione. Cio non significa che il Comitato abbia ragione nel merito: l’ordinanza si limita a riconoscere che il conflitto puo essere esaminato. La Corte ha quindi disposto le comunicazioni e le notifiche del ricorso alla Commissione di vigilanza, per consentire la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita del conflitto attesta solo che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per il suo esame: la decisione sulla effettiva lesione delle attribuzioni del Comitato promotore e rinviata alla successiva fase di merito.

    Domande e risposte

    Cos’e un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a quale potere dello Stato spetti compiere un determinato atto, quando uno ritiene che un altro abbia invaso le sue competenze.

    La Corte ha dato ragione al Comitato del referendum?

    No, non nel merito. Ha solo dichiarato ammissibile il ricorso: il giudizio prosegue e la decisione sostanziale verra presa in una fase successiva.

    Cos’e la “par condicio”?

    E il principio di parita di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, a tutela dell’eguaglianza tra le diverse posizioni in gioco.

    Cosa succede ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Commissione di vigilanza RAI; il giudizio prosegue nel contraddittorio per la decisione di merito.

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