Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 108/2024 – Norme contabili della legge di stabilita’ siciliana e materia cessata

    Con l’ordinanza n. 108/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune norme contabili della legge di stabilita’ della Regione Siciliana, definendo il giudizio senza una pronuncia di merito.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilita’ regionali contengono spesso disposizioni di carattere contabile e finanziario, soggette ai vincoli di armonizzazione dei bilanci e di equilibrio dei conti pubblici. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, aveva impugnato alcune previsioni della legge di stabilita’ 2023-2025 della Regione Siciliana, ritenendole in contrasto con i principi di contabilita’ pubblica e con i limiti posti all’autonomia finanziaria regionale. Nel corso del giudizio, pero’, sono intervenute modifiche o abrogazioni che hanno fatto venir meno l’oggetto della controversia: quando la norma contestata viene rimossa o sostituita e non ha prodotto effetti che giustifichino comunque una decisione, lo Stato non ha piu’ interesse a una pronuncia. La Corte, in questi casi, non valuta la legittimita’ della disposizione ma prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. E’ un esito frequente nel contenzioso Stato-Regioni, in cui spesso il legislatore regionale interviene a correggere le norme impugnate prima della decisione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme statali sull’armonizzazione dei bilanci e alle competenze statutarie della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 26, commi da 78 a 80, in seguito a sopravvenienze normative che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata viene modificata o abrogata e non ha prodotto effetti tali da giustificare comunque una decisione, viene meno l’interesse dello Stato e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    La norma contabile siciliana era legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata: ha dichiarato cessata la materia del contendere, perche’ la questione era venuta meno nel corso del giudizio.

    Cosa fa cessare la materia del contendere?

    Tipicamente la modifica o l’abrogazione della norma impugnata, quando essa non ha avuto applicazione o effetti che richiedano comunque una decisione.

    Perche’ lo Stato impugna le leggi di stabilita’ regionali?

    Per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e di armonizzazione contabile, che valgono anche per le Regioni a statuto speciale.

    E’ una vittoria dello Stato o della Regione?

    Nessuna delle due nel merito: la pronuncia e’ di rito e chiude il giudizio senza stabilire chi avesse ragione sulla legittimita’ della norma.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 195/2023 – Fuga del conducente e pena minima nelle lesioni stradali gravi

    Con la sentenza n. 195 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’aumento di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi, ritenendo legittima la soglia minima di tre anni prevista dall’art. 590-ter del codice penale.

    Di cosa si tratta

    Chi provoca lesioni stradali e poi si dà alla fuga è punito più severamente. L’art. 590-ter del codice penale stabilisce che, se il conducente fugge, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a tre anni di reclusione. Applicata alle lesioni stradali gravi (art. 590-bis, primo comma, cod. pen.), questa soglia produceva un effetto particolare: poiché l’aumento proporzionale sulla pena base avrebbe portato a una cornice inferiore ai tre anni, il limite minimo finiva per imporre quasi sempre una pena fissa di tre anni. I Tribunali di Milano e di Monza hanno ritenuto irragionevole questa rigidità, sostenendo che impedisse al giudice di graduare la pena e contrastasse con la finalità rieducativa, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Milano e di Monza, in composizione monocratica, hanno impugnato l’art. 590-ter cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo per la fuga del conducente una pena comunque non inferiore a tre anni, determinerebbe per le lesioni stradali gravi una pena fissa, senza margini di graduazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione di una soglia minima di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.: la norma resta applicabile.

    Il principio

    La scelta del legislatore di fissare una soglia minima di pena per la fuga del conducente, espressione del particolare disvalore di chi abbandona la vittima di un sinistro, rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole né lesiva della funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Perché la fuga è punita così severamente?

    Perché chi si allontana dopo aver causato lesioni abbandona la persona ferita e ostacola i soccorsi e l’accertamento: il legislatore ha valutato questa condotta come dotata di particolare disvalore.

    Che cosa contestavano i giudici rimettenti?

    Sostenevano che la soglia minima di tre anni, applicata alle lesioni gravi, trasformasse l’aumento in una pena fissa, togliendo al giudice la possibilità di graduarla in base al caso concreto.

    La Corte ha eliminato la soglia dei tre anni?

    No. Avendo dichiarato non fondate le questioni, la soglia minima resta in vigore così come prevista dall’art. 590-ter cod. pen.

    Vale anche per le lesioni stradali lievi?

    La pronuncia riguarda l’applicazione della soglia alle lesioni stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che erano oggetto delle ordinanze di rimessione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro delle censure ritenute non fondate.
    • Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena, primo e terzo comma.
    • Artt. 590-bis e 590-ter del codice penale (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 153/2024 – Libera professione intramuraria dei medici e competenza statale

    Con la sentenza n. 153 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Liguria sull’attività libero-professionale intramuraria dei medici, per invasione della competenza statale.

    Di cosa si tratta

    L’attività libero-professionale intramuraria (la cosiddetta ALPI o “intramoenia”) è la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere, all’interno delle strutture pubbliche, prestazioni a pagamento per il paziente, in regime libero-professionale. La sua disciplina riguarda da vicino sia la tutela della salute sia l’organizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario. La Regione Liguria, con la legge collegata alla stabilità 2024, aveva dettato proprie disposizioni in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri le ha impugnate, sostenendo che alcune di esse invadevano ambiti riservati allo Stato: in particolare la materia dell’”ordinamento civile”, che comprende la disciplina del rapporto di lavoro, è di competenza esclusiva statale, mentre alla Regione spettano scelte nei limiti dei principi statali sulla tutela della salute. La questione mostra come la potestà regionale in sanità debba muoversi entro i confini segnati dal riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 3 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela della salute”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge regionale e, in parte, del comma 2, limitatamente al richiamo alle modalità del comma 1. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 3. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte di rigetto: le disposizioni che incidevano sull’ordinamento civile e sui principi statali in materia sanitaria sono state rimosse.

    Il principio

    La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria deve rispettare il riparto di competenze: la Regione non può intervenire su profili riconducibili all’ordinamento civile, riservato allo Stato, né discostarsi dai principi statali in materia di tutela della salute.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’attività libero-professionale intramuraria?

    È la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere prestazioni a pagamento per il paziente all’interno delle strutture pubbliche, in regime libero-professionale.

    Perché alcune norme liguri erano incostituzionali?

    Perché incidevano su profili dell’”ordinamento civile”, cioè sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata in via esclusiva allo Stato, e si discostavano dai principi statali in materia di salute.

    La Regione ha perso ogni competenza in materia?

    No. La Corte ha annullato solo le parti che invadevano la sfera statale; il comma sopravvissuto e gli ambiti di competenza regionale restano validi.

    Che cos’è la materia “ordinamento civile”?

    È la materia, di competenza esclusiva statale, che comprende la disciplina dei rapporti privatistici, incluso il rapporto di lavoro: le Regioni non possono regolarla autonomamente.

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  • Corte cost. n. 196/2023 – Edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana

    Con l’ordinanza n. 196 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Siena su una norma toscana in materia di edilizia residenziale pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (ERP) è il sistema con cui le Regioni e gli enti gestori assegnano alloggi a canone agevolato alle famiglie in difficoltà economica. La Regione Toscana, con la legge regionale n. 2 del 2019, ha dettato disposizioni in questa materia. In una controversia civile davanti al Tribunale di Siena, tra alcuni privati e una società per azioni, il giudice ha dubitato che l’art. 30, commi 1 e 2, di quella legge regionale fosse costituzionalmente legittimo, ritenendo che potesse incidere su uguaglianza, libertà economica, proprietà, risparmio e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, perché ha riscontrato carenze tali da rendere la questione manifestamente inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito: la Corte ha rilevato un difetto evidente nella prospettazione della questione, che le ha impedito di decidere se la norma regionale fosse o meno conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale presenta carenze macroscopiche già nella sua impostazione, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile senza esaminare il merito; la norma regionale resta quindi in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire “manifestamente inammissibile”?

    Indica un difetto evidente e immediato della questione (ad esempio nella sua formulazione o nei presupposti) che la Corte rileva senza necessità di un esame approfondito del merito.

    La norma toscana sull’ERP resta valida?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, l’art. 30 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 continua ad applicarsi.

    Perché erano richiamati gli artt. 41, 42 e 47 Cost.?

    Tutelano rispettivamente la libertà di iniziativa economica, la proprietà privata e il risparmio: il giudice riteneva che la disciplina toscana potesse inciderne, ma la Corte non ha esaminato il punto.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Una questione manifestamente inammissibile per vizi di prospettazione può essere riproposta, se i difetti che ne hanno impedito l’esame vengono superati con una corretta formulazione.

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  • Corte cost. n. 109/2024 – Concessioni demaniali marittime e proroghe in Sicilia

    Con la sentenza n. 109/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che prorogava termini in materia di concessioni demaniali marittime, dichiarando cessata la materia del contendere su un’altra disposizione.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime, come quelle degli stabilimenti balneari, sono al centro di un lungo contenzioso tra Stato, Regioni e diritto europeo: le regole sulla concorrenza impongono procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione, ostacolando le proroghe automatiche delle concessioni in essere. La Regione Siciliana, con la legge di stabilita’ 2023-2025, era intervenuta su questa materia prorogando alcuni termini relativi alle concessioni. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la proroga invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e si ponesse in contrasto con i principi che vietano i rinnovi automatici. In gioco c’era ancora una volta l’equilibrio tra l’autonomia regionale, anche speciale, e i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal riparto di competenze: una Regione non puo’ prolungare unilateralmente le concessioni demaniali eludendo l’obbligo di gare aperte e trasparenti.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (legge di stabilita’ regionale), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, contestando la proroga dei termini in materia di concessioni demaniali marittime.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, relativo alla proroga dei termini sulle concessioni demaniali marittime. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 38, in seguito a sopravvenienze che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Le altre questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ prorogare unilateralmente i termini delle concessioni demaniali marittime invadendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e i vincoli che impongono procedure di evidenza pubblica.

    Domande e risposte

    La Sicilia poteva prorogare le concessioni balneari?

    No: la Corte ha dichiarato illegittima la proroga, perche’ incideva su materie riservate allo Stato come la tutela della concorrenza.

    Cosa vuol dire cessata la materia del contendere?

    Significa che, per fatti sopravvenuti, e’ venuto meno l’interesse alla decisione su quella specifica questione, che viene quindi chiusa senza pronuncia di merito.

    Perche’ la concorrenza e’ competenza statale?

    Perche’ la Costituzione affida allo Stato la tutela della concorrenza, anche in attuazione dei principi europei sulle gare per le concessioni.

    Cosa accade ora alle concessioni interessate?

    Cade la proroga regionale illegittima; le concessioni restano soggette alla disciplina statale ed europea, che richiede procedure di selezione aperte.

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  • Corte cost. n. 154/2024 – Disposizioni finanziarie della Sardegna e cessazione della materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 154 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune disposizioni finanziarie della Regione Sardegna, impugnate dallo Stato e poi modificate in senso satisfattivo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, recante norme di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario, ritenendole in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato le norme contestate in modo da soddisfare le ragioni dello Stato. In casi del genere, quando la nuova disciplina recepisce le censure dello Stato e le disposizioni originarie non hanno avuto applicazione, viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Si tratta di un esito frequente nel contenzioso tra Stato e Regioni, in cui spesso la controversia si risolve grazie a un intervento correttivo della Regione, senza che la Corte debba accertare l’illegittimità delle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9. La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le disposizioni impugnate erano state modificate dalla Regione in senso satisfattivo rispetto alle censure statali e non avevano avuto applicazione: condizioni che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, conducono a chiudere il giudizio senza una pronuncia sul merito. La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    La materia del contendere cessa quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo delle censure e non ha avuto applicazione nel frattempo: in tal caso la Corte chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che è venuto meno l’oggetto della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata in modo da soddisfare le ragioni di chi l’aveva impugnata: la Corte non decide nel merito.

    Quali condizioni servono per dichiararla?

    Due: la modifica deve essere satisfattiva delle censure e la norma originaria non deve aver avuto applicazione nel periodo in cui era in vigore.

    In cosa differisce dall’estinzione del processo?

    L’estinzione dipende in genere dalla rinuncia al ricorso; la cessazione della materia del contendere dipende dal venir meno dell’oggetto della lite per effetto della modifica satisfattiva della norma.

    La norma sarda è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: la controversia si è chiusa perché la Regione aveva già modificato le disposizioni contestate.

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  • Corte cost. n. 110/2024 – Patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri extra UE

    Con la sentenza n. 110/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme che disciplinano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per il modo in cui erano state formulate.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la legge richiede che, per i redditi prodotti all’estero, l’istanza sia corredata da una certificazione dell’autorita’ consolare competente, a riprova della veridicita’ di quanto dichiarato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita’ di questa disciplina, ritenendo che l’onere di produrre la certificazione consolare potesse risultare eccessivamente gravoso, fino a precludere di fatto l’accesso alla difesa per chi non e’ in grado di ottenerla. In gioco c’era il bilanciamento tra l’esigenza dello Stato di verificare le condizioni reddituali per concedere il beneficio e il diritto di difesa, garantito anche agli stranieri, che non puo’ essere svuotato da requisiti formali impossibili da soddisfare. La Corte era chiamata a valutare la questione, ma il modo in cui era stata impostata ne ha condizionato l’esito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha impugnato alcune disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, sia quelle principali sia quella proposta in via subordinata. Le censure non erano formulate in modo idoneo a un esame nel merito, presentando difetti nell’individuazione dell’oggetto e nell’impostazione.

    Il principio

    Anche quando in gioco c’e’ il diritto di difesa degli stranieri, le questioni di legittimita’ costituzionale devono essere formulate in modo preciso e adeguatamente motivato: l’impostazione carente conduce all’inammissibilita’, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Gli stranieri extra UE hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?

    Si’, il diritto di difesa e’ garantito anche a loro; la disciplina richiede pero’ una certificazione consolare per i redditi prodotti all’estero.

    La Corte ha eliminato la certificazione consolare?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la disciplina resta in vigore senza una pronuncia sul merito.

    Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Perche’ formulate in modo non idoneo: difetti nell’individuazione delle norme e nell’argomentazione hanno impedito l’esame di fondo.

    Il giudice puo’ riproporre la questione?

    Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, se la questione e’ rilevante nel giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 156/2024 – Patrimonio edilizio pugliese: estinzione del giudizio

    Con la sentenza n. 156 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di una disposizione della legge della Regione Puglia in materia di riuso del patrimonio edilizio.

    Di cosa si tratta

    La decisione fa parte del contenzioso tra Stato e Regione Puglia sulla legge regionale 12 agosto 2022, n. 20, relativa al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione di quella legge, ritenendola in tensione con i principi statali in materia di governo del territorio, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nei giudizi in via principale, però, la controversia tra Stato e Regione può comporsi: se la Regione modifica la norma contestata o lo Stato rinuncia all’impugnazione, viene meno l’interesse a una pronuncia nel merito e la Corte chiude il processo dichiarandolo estinto. È quanto accaduto in questa vicenda, una delle più decisioni con cui la Corte ha definito i diversi profili del ricorso statale contro la legge pugliese, senza esaminare nel merito la legittimità della singola disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata una disposizione della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La pronuncia, di natura processuale, chiude il giudizio senza decidere sul merito, in genere per il venir meno dei presupposti della controversia. La legittimità della disposizione regionale non è stata quindi valutata e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale l’estinzione del processo consegue al venir meno delle ragioni del contendere: la Corte non esamina il merito e le norme impugnate restano in vigore, senza che ne sia stata accertata la conformità alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sul merito, di norma perché la controversia tra Stato e Regione si è composta, ad esempio per rinuncia al ricorso.

    La norma impugnata è legittima?

    La Corte non lo ha stabilito: l’estinzione è una chiusura procedurale e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.

    Perché tante pronunce sulla stessa legge regionale?

    Perché il ricorso impugnava più disposizioni e la Corte ha definito separatamente i diversi gruppi di questioni, alcune con l’estinzione del processo.

    Lo Stato potrebbe tornare a contestare norme simili?

    Sì. L’estinzione non impedisce future impugnazioni di disposizioni regionali analoghe che pongano nuovamente problemi di legittimità.

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  • Corte cost. n. 157/2024 – Legge pugliese sul riuso edilizio: processo estinto

    Con la sentenza n. 157 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di disposizioni della legge della Regione Puglia in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio.

    Di cosa si tratta

    Anche questa decisione si inserisce nel contenzioso tra Stato e Regione Puglia sulla legge regionale 12 agosto 2022, n. 20, dedicata al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni di quella legge, ritenendole eccedere i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio e incidere su ambiti riservati allo Stato, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Quando, nel corso del giudizio in via principale, le ragioni della controversia vengono meno – per esempio perché la Regione modifica le norme contestate o lo Stato rinuncia al ricorso – la Corte non decide sul merito ma chiude il processo dichiarandolo estinto. La pronuncia mostra come una parte del contenzioso Stato-Regioni si risolva senza un giudizio sulla legittimità delle norme, attraverso la composizione della controversia tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. È una pronuncia in rito che chiude il giudizio senza un esame del merito, in genere per il venir meno dei presupposti della controversia, come la rinuncia al ricorso o la modifica delle norme impugnate. La legittimità delle disposizioni pugliesi non è stata quindi valutata.

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, vengono meno le ragioni del contendere, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito; le norme impugnate restano in vigore, ma senza un avallo della Corte sulla loro legittimità.

    Domande e risposte

    Perché ci sono più decisioni sulla stessa legge pugliese?

    Perché il ricorso statale impugnava diverse disposizioni e la Corte ha definito separatamente i vari gruppi di questioni, alcune delle quali si sono concluse con l’estinzione del processo.

    Cosa significa “estinzione del processo”?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sul merito, dovuta al venir meno dei presupposti della controversia, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Le norme pugliesi sono state confermate?

    No. La Corte non si è pronunciata sul loro contenuto: restano in vigore, ma senza un giudizio sulla loro conformità alla Costituzione.

    Che cos’è il giudizio “in via principale”?

    È il giudizio in cui lo Stato impugna le leggi regionali (o le Regioni quelle statali) direttamente davanti alla Corte, entro termini precisi dalla pubblicazione della legge.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 197/2023 – Omicidio aggravato e bilanciamento delle attenuanti nel Codice rosso

    Con la sentenza n. 197 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 577, terzo comma, del codice penale nella parte in cui impediva al giudice di far prevalere, nell’omicidio aggravato da legami familiari o affettivi, le attenuanti della provocazione e quelle generiche.

    Di cosa si tratta

    L’art. 577 del codice penale punisce più severamente l’omicidio commesso contro il coniuge, il partner dell’unione civile o la persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, e contro altri congiunti. La legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”) aveva aggiunto un terzo comma che, in questi casi, vietava al giudice di considerare prevalenti su tali aggravanti alcune attenuanti, tra cui quella della provocazione e quelle generiche. La conseguenza era che, anche quando il fatto presentava elementi attenuanti rilevanti, il giudice non poteva tenerne pienamente conto nel calcolo della pena. Le Corti d’assise di Cagliari e d’appello di Torino hanno ritenuto questo divieto irragionevole e in contrasto con la funzione della pena, perché impediva di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise di Cagliari e la Corte d’assise d’appello di Torino hanno impugnato l’art. 577, terzo comma, cod. pen. (inserito dalla legge n. 69 del 2019), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava di ritenere prevalenti, sulle aggravanti dei rapporti familiari e affettivi, l’attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen. Il giudice può quindi nuovamente valutare se tali attenuanti debbano prevalere sull’aggravante, calibrando la pena sul caso concreto.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere la provocazione e le attenuanti generiche sull’aggravante dei rapporti familiari e affettivi impediva di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena: la valutazione deve restare affidata al giudice.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’attenuante della provocazione?

    È l’attenuante (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuta a chi ha agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui: incide riducendo la pena nel bilanciamento con le aggravanti.

    L’aggravante per l’omicidio del coniuge o del partner è stata abolita?

    No. L’aggravante dell’art. 577 cod. pen. resta. La Corte ha rimosso soltanto il divieto rigido di far prevalere su di essa la provocazione e le attenuanti generiche, restituendo al giudice il bilanciamento.

    Perché il divieto era incostituzionale?

    Perché imponeva un esito sanzionatorio uniforme anche in presenza di attenuanti significative, impedendo di proporzionare la pena al fatto concreto: una rigidità giudicata irragionevole e contraria alla finalità rieducativa.

    Questo riduce la tutela delle vittime di violenza domestica?

    La sentenza non incide sull’aggravante né sull’inquadramento del reato: lascia al giudice la possibilità di valutare in concreto le attenuanti, come per gli altri reati, senza un automatismo che lo vincoli.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal divieto rigido di bilanciamento.
    • Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena.
    • Artt. 62, 62-bis e 577 del codice penale; legge 19 luglio 2019, n. 69 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 198/2023 – Trattamento del personale della Scuola dell’economia e delle finanze soppressa

    Con la sentenza n. 198 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattamento dei docenti e ricercatori della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze sollevate dalla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha soppresso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, ente di formazione, e ha trasferito il suo personale, tra cui docenti ordinari e ricercatori dei “ruoli a esaurimento”, alla Scuola nazionale dell’amministrazione. La norma censurata disciplinava il regime giuridico ed economico di questi docenti e ricercatori dopo il trasferimento. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in una controversia tra un interessato e l’INPS, ha dubitato che quella disciplina fosse costituzionalmente legittima, ritenendo che incidesse in modo irragionevole sui diritti del personale, sulla retribuzione e sulla tutela previdenziale. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di solidarietà, di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della legittimità della norma: la Corte ha rilevato un ostacolo processuale che le impediva di decidere se la disposizione fosse o meno conforme alla Costituzione, lasciando quindi impregiudicata la valutazione di fondatezza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo che la Corte possa esaminarla nel merito: quando difettano i presupposti processuali, la pronuncia si arresta all’inammissibilità, senza decidere se la norma sia costituzionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra “inammissibile” e “non fondata”?

    “Inammissibile” significa che la Corte non esamina il merito per un difetto processuale; “non fondata” significa che lo esamina e conclude che la norma non viola la Costituzione. Sono esiti diversi.

    La norma sul personale della Scuola resta in vigore?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la disposizione continua ad applicarsi: la decisione non incide sulla sua validità.

    La questione può essere riproposta?

    In linea generale una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere riproposta da un giudice in un’altra controversia, se i presupposti vengono correttamente prospettati.

    Quali interessi erano in gioco?

    Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei docenti e ricercatori trasferiti dalla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla Scuola nazionale dell’amministrazione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 111/2024 – Contributo straordinario contro il caro energia: norma illegittima

    Con la sentenza n. 111/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la disciplina del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico introdotto per fronteggiare la crisi seguita alla guerra in Ucraina, nella parte relativa alla base di calcolo.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare gli extra-profitti del settore energetico nella fase di rincaro dei prezzi seguita alla crisi ucraina, il legislatore aveva introdotto nel 2022 un contributo straordinario a carico delle imprese che producono, importano o vendono energia. La misura, di natura solidaristica, mirava a redistribuire una parte dei maggiori guadagni realizzati grazie all’aumento dei prezzi. Il meccanismo di calcolo, pero’, si basava sul saldo tra operazioni attive e passive ai fini IVA in determinati periodi, un criterio che molte imprese hanno contestato perche’ rischiava di colpire grandezze non corrispondenti a un reale incremento di ricchezza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con piu’ ordinanze, ha sollevato la questione, dubitando della ragionevolezza e della coerenza del prelievo con il principio di capacita’ contributiva. In gioco c’era la legittimita’ di un tributo straordinario imposto in via d’urgenza e la corretta individuazione della ricchezza da tassare: un contributo solidaristico deve colpire un effettivo extra-profitto, non un dato contabile distorto.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha impugnato l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, contestando in particolare il criterio di determinazione della base di calcolo del contributo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, nella parte relativa alle modalita’ di calcolo del saldo posto a base del contributo. Il criterio, fondato sul totale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, non assicurava la coerenza del prelievo con un effettivo indice di capacita’ contributiva.

    Il principio

    Un contributo straordinario di solidarieta’ deve colpire una manifestazione effettiva di ricchezza: un criterio di calcolo che assume grandezze non corrispondenti a un reale extra-profitto viola il principio di capacita’ contributiva.

    Domande e risposte

    Il contributo sugli extra-profitti energetici e’ stato annullato del tutto?

    No. E’ stata dichiarata illegittima la parte relativa al criterio di calcolo della base imponibile, ritenuto incoerente con la capacita’ contributiva.

    Cos’e’ la capacita’ contributiva?

    E’ il principio per cui ciascuno concorre alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva ricchezza: un tributo deve colpire un reale indice di capacita’ economica.

    Perche’ il criterio IVA e’ stato contestato?

    Perche’ basava il prelievo sul saldo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, una grandezza che poteva non riflettere un effettivo extra-profitto dell’impresa.

    Cosa accade alle imprese che hanno pagato?

    La pronuncia incide sui rapporti non definitivi e sui giudizi pendenti; le posizioni vanno valutate dai giudici tributari alla luce della declaratoria di illegittimita’.

    Norme collegate

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