Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 77/2024 – Leggi retroattive e processi in corso: bocciata una norma del 1997

    Con la sentenza n. 77/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del 1997 che, con effetto retroattivo, incideva su giudizi in corso di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, in assenza di ragioni imperative di interesse generale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la determinazione dei prezzi di alcuni medicinali e una norma della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che interveniva con efficacia retroattiva su rapporti già oggetto di contenzioso. Il Consiglio di Stato, investito di una controversia tra un’impresa farmaceutica e la Presidenza del Consiglio, ha dubitato della legittimità di una norma che, applicandosi a fatti passati, finiva per condizionare l’esito di processi in cui era parte la stessa amministrazione statale. La questione tocca un principio fondamentale dello Stato di diritto: la legge può avere effetti retroattivi solo entro limiti rigorosi e non può essere usata per modificare a proprio favore l’esito di una causa in corso, salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale. Per cittadini e imprese è la garanzia che i diritti già azionati in giudizio non vengano travolti da interventi legislativi mirati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto a un equo processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997. La norma, avendo introdotto una disciplina retroattiva al fine specifico di incidere su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, è risultata in contrasto con i principi sul giusto processo e sulla parità delle parti.

    Il principio

    Il legislatore non può intervenire con norme retroattive per condizionare a proprio favore l’esito di processi in corso di cui sia parte l’amministrazione pubblica, salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale: in mancanza, è violato il diritto a un equo processo.

    Domande e risposte

    Le leggi non possono mai essere retroattive?

    In materia non penale la retroattività è ammessa, ma entro limiti stringenti. Non è consentita quando serve a incidere su processi in corso a favore dello Stato, senza ragioni imperative di interesse generale.

    Perché conta che fosse parte la stessa amministrazione?

    Perché una legge che modifica le regole del gioco mentre il processo è in corso, a vantaggio di una delle parti (qui lo Stato), lede la parità delle armi e il diritto a un equo processo.

    Che cosa sono le “ragioni imperative di interesse generale”?

    Sono motivi di rilievo davvero superiore che, in casi eccezionali, possono giustificare un intervento retroattivo. Nel caso esaminato la Corte ha escluso che ricorressero.

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  • Corte cost. n. 78/2024 – Trattamento economico del personale e parità di trattamento UE

    Con l’ordinanza n. 78/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sul trattamento economico previsto da una norma della legge di stabilità 2013, anche alla luce del diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in una controversia tra alcuni lavoratori e il Ministero dell’istruzione, ha dubitato della legittimità di una disposizione della legge di stabilità 2013 in materia di trattamento economico. Il giudice riteneva che la norma determinasse una disparità ingiustificata, anche in contrasto con la direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La questione tocca temi cari a chi lavora nel pubblico impiego, perché riguarda i criteri con cui la legge definisce le condizioni economiche del personale. La Corte, tuttavia, ha ritenuto le censure prive di fondamento già a un primo esame, decidendo con un’ordinanza di manifesta infondatezza. Questo esito conferma la norma e indica che, secondo la Corte, non sussiste il contrasto denunciato con i principi costituzionali né con il diritto dell’Unione europea richiamato dal giudice rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Le censure, già a un primo esame, non sono apparse fondate: non è stato ravvisato il contrasto né con i principi costituzionali invocati né con la direttiva europea richiamata. La norma resta in vigore.

    Il principio

    Una disposizione sul trattamento economico del personale non è incostituzionale per il solo fatto di differenziare le posizioni, se la distinzione non è irragionevole e non viola il principio di parità di trattamento, neppure alla luce del diritto dell’Unione europea.

    Domande e risposte

    La norma sul trattamento economico è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure con una pronuncia di manifesta infondatezza: la disposizione resta pienamente in vigore.

    Che cosa significa “manifesta infondatezza”?

    Significa che la Corte, esaminando la questione, l’ha ritenuta priva di fondamento già in modo evidente, decidendo con ordinanza in forma semplificata anziché con sentenza.

    Che ruolo aveva la direttiva europea richiamata?

    Il giudice riteneva che la norma violasse la parità di trattamento prevista dalla direttiva 2000/78/CE, richiamata tramite l’art. 117 Cost. La Corte non ha ravvisato tale contrasto.

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  • Corte cost. n. 79/2024 – Legge di stabilità della Regione Siciliana: cessata la materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 79/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma della legge di stabilità della Regione Siciliana impugnata dal Governo, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 9 della legge di stabilità 2023-2025 della Regione Siciliana. Prima della decisione nel merito, la Regione ha modificato o abrogato la disposizione contestata, facendo venir meno la ragione dell’impugnazione e soddisfacendo, almeno in parte, le pretese dello Stato. In questi casi la Corte non valuta la legittimità costituzionale della norma originaria, ma prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere. Si tratta di un esito frequente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione interviene sulle proprie norme, lo Stato non ha più interesse a coltivare quella specifica censura e la Corte chiude il punto. Le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso, invece, restano da decidere e sono state riservate a separate pronunce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione, oltre che alle competenze dello Statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 9, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso. La cessazione consegue, di norma, alla modifica o abrogazione della disposizione impugnata, che fa venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in senso satisfattivo prima della decisione, e non ha avuto medio tempore applicazione, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    La norma siciliana è stata dichiarata illegittima?

    No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto che la disposizione era stata superata e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata. La Corte chiude il punto senza valutarne la legittimità.

    Le altre questioni del ricorso sono state risolte?

    No. La Corte le ha riservate a separate pronunce: saranno decise in altri provvedimenti.

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  • Corte cost. n. 80/2024 – Addizionale comunale sui diritti d’imbarco e norme interpretative

    Con la sentenza n. 80/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la norma che qualificava come non tributaria l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri, ribadendo che la natura tributaria di una prestazione non può essere mutata per legge in modo meramente nominalistico.

    Di cosa si tratta

    L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco è una somma applicata sui biglietti aerei. Una norma del 2007 era intervenuta qualificandone la natura come non tributaria. La Corte di cassazione ha però osservato che, al di là dell’etichetta scelta dal legislatore, l’addizionale presenta le caratteristiche tipiche di un tributo. La questione, di rilievo tecnico ma con ricadute pratiche, riguarda i rapporti tra società aeroportuali, vettori e amministrazione, e tocca un principio generale: la natura tributaria di una prestazione dipende dai suoi caratteri sostanziali, non dal nome che le attribuisce la legge. Qualificare per legge come non tributaria una somma che invece lo è può incidere sulle regole applicabili, sulla giurisdizione competente e sui diritti dei soggetti coinvolti. La Corte si è quindi soffermata sui limiti delle leggi cosiddette interpretative quando contraddicono la reale natura della prestazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge n. 222 del 2007, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 limitatamente alle parole che escludevano la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. La norma, qualificata come interpretativa, attribuiva alla prestazione un significato incompatibile con la sua intrinseca e immutata natura tributaria, in violazione del principio di ragionevolezza.

    Il principio

    La natura tributaria di una prestazione dipende dai suoi caratteri sostanziali e non dalla qualificazione formale data dal legislatore: una legge interpretativa che neghi tale natura, in contrasto con la realtà del prelievo, è irragionevole e quindi illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per l’addizionale sui biglietti aerei?

    Viene meno la qualificazione legislativa che la dichiarava non tributaria: l’addizionale torna a essere trattata secondo la sua reale natura tributaria, con le conseguenze che ne derivano sul piano delle regole applicabili.

    Il legislatore può decidere per legge se una somma è un tributo?

    Non in modo arbitrario. La Corte ribadisce che la natura tributaria dipende dai caratteri sostanziali della prestazione: una qualificazione meramente nominalistica, in contrasto con la realtà, è illegittima.

    Che cos’è una legge interpretativa?

    È una legge che chiarisce il significato di una norma preesistente, con effetti anche retroattivi. Non può però attribuire alla norma un senso incompatibile con la sua effettiva natura.

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  • Corte cost. n. 81/2024 – Riscossione delle imposte e tutela del contribuente: questione inammissibile

    Con l’ordinanza n. 81/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da un giudice di pace sulla disciplina della riscossione delle imposte, senza esaminarne il merito.

    Di cosa si tratta

    La norma in esame riguarda la riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, una disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973 introdotta nel 2021 in tema di pignoramenti e rapporti tra contribuente e agente della riscossione. Il Giudice di pace di Milano ha dubitato della sua legittimità sotto numerosi profili, lamentando un possibile pregiudizio per la tutela giurisdizionale del contribuente. La Corte, tuttavia, non è arrivata a valutare nel merito la questione. Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce adeguatamente la disciplina applicabile, non motiva sufficientemente la rilevanza per il giudizio in corso o pone censure generiche, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità con un’ordinanza, restituendo gli atti senza pronunciarsi sul contenuto. Per il contribuente significa che la disciplina contestata resta in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’esito di manifesta inammissibilità, tipico delle ordinanze, dipende da carenze nel modo in cui la questione è stata posta dal giudice rimettente, ad esempio in punto di motivazione o di rilevanza: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivarne adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.

    Domande e risposte

    La norma sulla riscossione contestata è stata annullata?

    No. La Corte non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, perciò la disposizione resta pienamente applicabile.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    Si tratta dello stesso tipo di esito (la mancata valutazione nel merito), ma la manifesta inammissibilità riguarda i casi più evidenti, decisi con ordinanza in forma semplificata.

    Il contribuente può riproporre la questione?

    La pronuncia non chiude definitivamente il tema: un giudice potrà sollevarla nuovamente in un altro giudizio, se la formulerà in modo adeguato, motivando correttamente rilevanza e non manifesta infondatezza.

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  • Corte cost. n. 82/2024 – Opere stagionali in aree vincolate: bocciata la norma pugliese

    Con la sentenza n. 82/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia, ritenendola invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali è materia riservata in via esclusiva allo Stato. La Regione Puglia aveva inserito in un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio una disposizione che incideva sulla realizzazione di interventi edilizi anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dove la realizzazione di opere richiede il nulla osta paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali. Il Governo ha impugnato la norma ritenendo che la Regione avesse finito per derogare alla disciplina statale a tutela del paesaggio. La questione tocca un equilibrio sensibile: da un lato l’interesse a semplificare e consentire interventi sul territorio, dall’altro la protezione di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, presidiata da regole statali uniformi. Si discuteva quindi del confine tra autonomia regionale e competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale. La disposizione invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, derogando alla disciplina statale che richiede il rispetto del vincolo paesaggistico per gli interventi nelle aree protette. La norma regionale è stata annullata.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono introdurre discipline che, anche indirettamente, deroghino alle regole statali poste a protezione delle aree vincolate paesaggisticamente.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato?

    La norma pugliese che incideva sugli interventi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico, in contrasto con la disciplina statale di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Le Regioni non possono legiferare in materia ambientale?

    Possono intervenire su materie connesse, ma non possono derogare alle regole statali esclusive di tutela dell’ambiente e del paesaggio, che assicurano standard uniformi su tutto il territorio nazionale.

    Che cos’è il vincolo paesaggistico?

    È la sottoposizione di determinate aree, di particolare pregio, a un regime di protezione: gli interventi richiedono autorizzazioni specifiche, come il nulla osta paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali.

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    • Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
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  • Corte cost. n. 83/2024 – Patteggiamento per contravvenzioni e misura della riduzione di pena

    Con la sentenza n. 83/2024 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina del patteggiamento per le contravvenzioni, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, art. 444 del codice di procedura penale) consente all’imputato di concordare con il pubblico ministero una pena ridotta, evitando il dibattimento. Per i delitti la riduzione può arrivare fino a un terzo, ma per le contravvenzioni il Tribunale di Marsala riteneva irragionevole che lo sconto restasse fermo a un terzo, anziché poter arrivare fino alla metà come in altri casi. Il caso nasceva da un procedimento per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. La questione tocca un istituto molto utilizzato nella pratica giudiziaria, perché il patteggiamento accelera la definizione dei processi e premia chi rinuncia al dibattimento. Si discuteva quindi se la diversa misura della riduzione tra delitti e contravvenzioni fosse irragionevole o lesiva del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, per il patteggiamento sulle contravvenzioni, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo anziché fino alla metà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondata quella riferita all’art. 3 Cost. La diversa misura della riduzione di pena prevista per le contravvenzioni non è stata ritenuta irragionevole e la disciplina del patteggiamento è rimasta invariata.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore graduare diversamente lo sconto di pena del patteggiamento a seconda del tipo di reato; la scelta di una riduzione fino a un terzo per le contravvenzioni non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Lo sconto del patteggiamento per le contravvenzioni cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le censure: per le contravvenzioni la riduzione di pena nel patteggiamento resta quella prevista dalla legge.

    Perché delitti e contravvenzioni hanno regole diverse?

    Perché il legislatore può differenziare il trattamento in base alla diversa natura e gravità delle figure di reato; la Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole.

    Che cos’è il patteggiamento?

    È l’applicazione della pena su richiesta delle parti: imputato e pubblico ministero concordano una pena ridotta, sottoposta al controllo del giudice, evitando il dibattimento.

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  • Corte cost. n. 84/2024 – Riforma Cartabia e pene sostitutive: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 84/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure mosse a una norma di attuazione della riforma Cartabia del processo penale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), attuativa della legge delega n. 134 del 2021, ha rimodellato il processo penale, introducendo tra l’altro nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. La Corte d’appello di Bologna ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni di quella riforma, ritenendo che il Governo, nel dare attuazione alla delega, avesse oltrepassato i criteri fissati dal Parlamento o introdotto previsioni irragionevoli. La questione riguarda il modo in cui si applicano le pene sostitutive, strumenti pensati per ridurre il ricorso al carcere per le condanne di minore entità. Sul piano dei principi, si discuteva del rispetto dei limiti della delega legislativa e della coerenza del trattamento sanzionatorio. La Corte, però, non ha riscontrato i vizi denunciati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, sezione terza penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione, relativi rispettivamente a uguaglianza e proporzionalità della pena, finalità rieducativa e limiti della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative alle lettere s) e v) dell’art. 71, comma 1, riferite agli artt. 3, 27 e 76 Cost., e quelle relative alla lettera c) riferite agli artt. 3 e 27 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione relativa alla lettera c) riferita all’art. 76 Cost. La disciplina della riforma è stata quindi integralmente salvata.

    Il principio

    Il decreto legislativo che attua la riforma del processo penale rispetta i limiti della delega quando si mantiene entro i criteri direttivi della legge delega; le censure devono inoltre essere formulate in modo specifico, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Le pene sostitutive della riforma Cartabia restano valide?

    Sì. La Corte ha respinto le censure: le disposizioni contestate non sono state annullate e continuano ad applicarsi.

    Che cosa contestava la Corte d’appello?

    Riteneva che alcune previsioni eccedessero i criteri della legge delega (art. 76 Cost.) o fossero irragionevoli rispetto agli artt. 3 e 27 Cost. La Corte costituzionale non ha condiviso questi rilievi.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Tipicamente per genericità o insufficiente sviluppo delle censure: in questi casi la Corte non entra nel merito, ma la norma resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 85/2024 – Detenuti per reati ostativi e accesso ai benefici penitenziari

    Con la sentenza n. 85/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per un profilo circoscritto, la disciplina sui detenuti per reati ostativi introdotta nel 2020, precisando l’ambito di applicazione del divieto di benefici.

    Di cosa si tratta

    Per i detenuti condannati per i reati più gravi, elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti reati ostativi, come quelli di mafia o terrorismo), l’accesso ai benefici penitenziari è soggetto a regole più rigide. Una norma del 2020, adottata durante l’emergenza Covid, era formulata in modo da estendere il regime più severo anche a categorie di detenuti per cui il divieto di benefici in realtà non operava. Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha dubitato della legittimità di questa estensione, ritenendola irragionevole. La questione è delicata perché tocca l’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata, da un lato, e la funzione rieducativa della pena e i diritti dei detenuti, dall’altro. Per chi è in esecuzione di pena, la corretta delimitazione di chi ricade nel regime ostativo incide direttamente sulla possibilità di accedere a misure alternative e benefici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, nel richiamare i detenuti per i delitti dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, non distingueva quelli effettivamente assoggettati al divieto di benefici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, dopo il riferimento ai detenuti per i delitti dell’art. 4-bis, primo periodo, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto». Il regime più severo resta così circoscritto ai soli detenuti effettivamente soggetti a quel divieto.

    Il principio

    Il regime restrittivo previsto per i detenuti per reati ostativi va applicato solo a coloro per i quali opera effettivamente il divieto di benefici di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, non a tutti coloro che siano genericamente condannati per quei delitti.

    Domande e risposte

    Sono stati allentati i controlli sui detenuti per mafia?

    No. La sentenza non riduce il rigore nei confronti di chi è soggetto al divieto di benefici, ma evita che il regime più severo si estenda a detenuti per cui quel divieto non opera.

    Che cosa sono i reati ostativi dell’art. 4-bis?

    Sono i reati più gravi, come quelli di criminalità organizzata e terrorismo, per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato a condizioni più stringenti.

    La pronuncia riguarda tutti i detenuti?

    No. Riguarda la corretta individuazione dei detenuti destinatari del regime più rigoroso introdotto dalla norma del 2020, evitando un’applicazione indebitamente estesa.

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  • Corte cost. n. 36/2024 – Trasporto pubblico non di linea in Calabria: la legge regionale supera il vaglio

    Con la sentenza n. 36/2024 la Corte costituzionale ha salvato, con una lettura conforme, una legge della Regione Calabria sul trasporto pubblico non di linea, impugnata dal Governo per invasione della competenza statale in materia di concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il trasporto pubblico non di linea comprende servizi come taxi e noleggio con conducente (NCC). La Regione Calabria aveva approvato una legge per disciplinare questo settore e il ruolo dei conducenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che alcune disposizioni invadessero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riservata dall’art. 117 della Costituzione. Il caso e’ un tipico conflitto sul riparto di competenze tra Stato e Regioni: stabilire chi puo’ regolare l’accesso al mercato e le condizioni di esercizio di questi servizi e’ rilevante per gli operatori del settore (tassisti e noleggiatori) e per gli utenti, perche’ incide sulle regole della concorrenza e sull’organizzazione dei servizi di trasporto sul territorio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37 (trasporto pubblico non di linea), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale. La norma regionale e’ stata salvata attraverso un’interpretazione conforme che la mantiene entro i limiti delle competenze regionali, senza invadere la materia statale della concorrenza.

    Il principio

    Una disposizione regionale sul trasporto non di linea e’ legittima se interpretata in modo da non incidere sulla tutela della concorrenza riservata allo Stato: la lettura conforme circoscrive la portata della norma alle competenze regionali.

    Domande e risposte

    La legge calabrese sui taxi e NCC e’ valida?

    Si’, ma va applicata nel senso indicato dalla Corte: la norma e’ salva solo se interpretata in modo da non invadere la competenza statale sulla concorrenza.

    Perche’ lo Stato l’aveva impugnata?

    Perche’ riteneva che alcune disposizioni regionali incidessero sulla tutela della concorrenza, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 della Costituzione.

    Cosa significa decisione “nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la norma e’ compatibile con la Costituzione solo nella lettura indicata dalla Corte: interpretazioni che ne ampliassero la portata oltre le competenze regionali sarebbero illegittime.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: la tutela della concorrenza e’ riservata allo Stato (secondo comma, lettera e).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 37/2024 – Insindacabilita’ parlamentare: la Corte annulla la delibera del Senato sul senatore Giarrusso

    Con la sentenza n. 37/2024 la Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui il Senato aveva qualificato come opinioni insindacabili le dichiarazioni di un senatore oggetto di un procedimento penale per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: si tratta dell’insindacabilita’, una garanzia che impedisce di perseguirli per cio’ che dicono in quel ruolo. Quando contro un parlamentare pende un processo (qui per diffamazione, art. 595 del codice penale), la Camera di appartenenza puo’ deliberare che le dichiarazioni rientrano in questa garanzia. Il Tribunale di Catania, davanti al quale pendeva il procedimento penale a carico di un senatore, ha contestato che il Senato avesse correttamente applicato l’insindacabilita’, sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il caso tocca un equilibrio delicato: da un lato la liberta’ e l’autonomia del parlamentare, dall’altro il diritto della persona offesa alla tutela giurisdizionale, quando le parole pronunciate esulano dall’effettivo esercizio delle funzioni.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimita’ di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale ordinario di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, a proposito della delibera di insindacabilita’ relativa al senatore Mario Michele Giarrusso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare che le condotte contestate al senatore costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha annullato, per l’effetto, la relativa deliberazione di insindacabilita’ adottata dal Senato.

    Il principio

    L’insindacabilita’ parlamentare copre solo le dichiarazioni che presentano un nesso funzionale con l’attivita’ parlamentare: la Camera non puo’ estenderla a opinioni prive di tale collegamento, altrimenti la sua delibera invade la sfera del potere giudiziario.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora al procedimento penale contro il senatore?

    Annullata la delibera di insindacabilita’, viene meno l’ostacolo che essa poneva: il procedimento penale per diffamazione puo’ proseguire davanti al giudice competente.

    Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E’ lo strumento con cui un potere (qui il giudice) chiede alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata attribuzione quando ritiene che un altro potere (qui il Senato) abbia invaso la propria sfera.

    Tutti i parlamentari perdono l’insindacabilita’?

    No. La garanzia resta pienamente operante per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; la Corte ha solo escluso che essa coprisse quelle specifiche dichiarazioni prive di nesso funzionale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilita’ dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: parametro centrale del conflitto.
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  • Corte cost. n. 38/2024 – Indennita’ di mobilita’ e cumulo con altri redditi: questione respinta

    Con la sentenza n. 38/2024 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure sulla disciplina dell’indennita’ di mobilita’ e dei trattamenti previdenziali collegati.

    Di cosa si tratta

    L’indennita’ di mobilita’ era un sostegno al reddito previsto per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, disciplinato dalla legge n. 223 del 1991. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in un contenzioso tra un lavoratore e l’INPS, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune regole che incidono sulla spettanza o sulla misura del trattamento, ritenendole irragionevoli e potenzialmente lesive della liberta’ di iniziativa economica. La vicenda riguarda il punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore che perde l’occupazione e i limiti che la legge pone all’erogazione dei sostegni previdenziali: regole di calcolo e di cumulo che possono apparire penalizzanti, ma che rientrano nella discrezionalita’ del legislatore nel definire i presupposti e l’estensione delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra un lavoratore e l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni sollevate e non fondate le altre. La disciplina dell’indennita’ di mobilita’ esaminata non e’ stata quindi rimossa.

    Il principio

    La definizione dei presupposti e dei limiti dei trattamenti previdenziali rientra nella discrezionalita’ del legislatore e non viola, nei termini prospettati, i principi di eguaglianza sostanziale e di liberta’ di iniziativa economica.

    Domande e risposte

    La sentenza ha cambiato le regole sull’indennita’ di mobilita’?

    No. La Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure: la disciplina esaminata resta valida nei termini in cui e’ stata vagliata.

    Perche’ alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali o di formulazione che hanno impedito alla Corte di esaminarne il merito; le restanti sono state respinte in quanto non fondate.

    Cosa significa per il lavoratore in mobilita’?

    Le regole sul trattamento, sui presupposti e sui limiti restano quelle previste dalla legge, ritenute compatibili con la Costituzione nei profili esaminati.

    Norme collegate

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