Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 174/2025 – Finanziamento dell’agenzia ambientale e fondo sanitario in Campania

    Con la sentenza n. 174/2025 la Corte costituzionale, su segnalazione della Corte dei conti, ha dichiarato illegittime le norme della Regione Campania che finanziavano l’agenzia ambientale ARPAC attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    L’ARPAC è l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. La legge regionale n. 10 del 1998, che l’ha istituita, ne disciplinava il finanziamento. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2023 (la verifica della regolarità dei conti della Regione), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: secondo il rimettente, le norme consentivano un trasferimento indistinto di risorse del fondo sanitario regionale per finanziare l’agenzia ambientale. Il problema riguarda la corretta destinazione delle risorse pubbliche e l’equilibrio di bilancio: il fondo sanitario è vincolato a finalità sanitarie, e utilizzarlo in modo indistinto per coprire spese di natura ambientale altera la trasparenza e la sana gestione finanziaria. La questione si inserisce nel filone, sempre più rilevante, del controllo sui conti regionali da parte della Corte dei conti, che può farsi promotrice davanti alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di equilibrio e copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha impugnato l’art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, 117 (secondo comma, lettere e) e m), e terzo) e 119 della Costituzione, in relazione al finanziamento dell’ARPAC mediante risorse del fondo sanitario regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale campana n. 10 del 1998 (nel testo anteriore alle modifiche del 2024) e del comma 2 dello stesso articolo, nella parte in cui rinviava a quella lettera. Le norme che consentivano di finanziare l’agenzia ambientale attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale sono state quindi annullate.

    Il principio

    Le risorse del fondo sanitario regionale non possono essere utilizzate in modo indistinto per finanziare spese di natura diversa, come quelle dell’agenzia ambientale: una simile commistione contrasta con i principi di equilibrio di bilancio, copertura e sana gestione delle risorse pubbliche.

    Domande e risposte

    Cosa faceva la norma dichiarata illegittima?

    Consentiva di finanziare l’ARPAC, l’agenzia ambientale, trasferendo in modo indistinto risorse del fondo sanitario regionale, destinato invece a finalità sanitarie.

    Perché è stata la Corte dei conti a sollevare la questione?

    Perché nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale verifica la regolarità dei conti e può rivolgersi alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di bilancio.

    Cosa cambia per la Regione Campania?

    Il finanziamento dell’agenzia ambientale non potrà più gravare in modo indistinto sul fondo sanitario; la Regione dovrà individuare modalità di copertura coerenti con la destinazione delle risorse.

    Cos’è il giudizio di parificazione?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità e l’attendibilità del rendiconto generale della Regione, certificando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione.

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  • Corte cost. n. 181/2025 – Immunità parlamentare: ammesso il conflitto sollevato dal Senato

    Con l’ordinanza n. 181/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Senato contro il Tribunale di Matera, in un caso che coinvolge l’immunità parlamentare (art. 68 della Costituzione) di un ex senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione tutela l’insindacabilità dei parlamentari: i membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice procede penalmente contro un parlamentare per fatti che la Camera di appartenenza ritiene coperti da questa immunità, può sorgere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: l’organo parlamentare contesta al giudice di aver invaso la sfera riservata alla valutazione della Camera. Nel caso in esame, il Senato ha promosso il conflitto a seguito di una sentenza del Tribunale di Matera e di alcuni provvedimenti con cui era stata respinta l’eccezione di applicabilità dell’immunità a carico di un allora senatore. Questa decisione riguarda la fase preliminare, di ammissibilità: la Corte verifica soltanto se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, cioè se vi sia materia di conflitto tra poteri dello Stato, senza ancora decidere chi abbia ragione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale ordinario di Matera, in relazione a una sentenza penale e ai provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, a carico di un ex senatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato nei confronti del Tribunale di Matera, disponendo le comunicazioni e notifiche di rito. Si tratta di una decisione interlocutoria, che apre la fase di merito: il conflitto sarà deciso in un secondo momento, dopo il contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    Quando un organo parlamentare contesta a un giudice di aver violato l’immunità prevista dall’art. 68 della Costituzione, sussistono i presupposti per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che la Corte dichiara ammissibile riservando al merito la decisione finale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso chi ha ragione tra Senato e Tribunale?

    No. Questa è solo la fase di ammissibilità: la Corte ha verificato che esistano i presupposti del conflitto e ha aperto il giudizio. La decisione nel merito arriverà successivamente.

    Cos’è l’immunità prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    È l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni: per questi atti non possono essere chiamati a rispondere in sede giudiziaria.

    Perché il Senato può fare ricorso alla Corte?

    Perché, come potere dello Stato, può promuovere un conflitto di attribuzione quando ritiene che un giudice abbia invaso la sfera di valutazione riservata alla Camera in materia di immunità.

    Cosa succede ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati al Tribunale di Matera e alla Camera dei deputati; poi si svolgerà il giudizio di merito che deciderà se l’immunità andasse applicata.

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  • Corte cost. n. 182/2025 – Astensione del giudice e giusto processo: questioni respinte

    Con la sentenza n. 182/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Cassazione sulla disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale (art. 37 del codice di procedura penale), prospettate per contrasto con il diritto a un giudice imparziale.

    Di cosa si tratta

    L’astensione e la ricusazione sono gli strumenti che garantiscono l’imparzialità del giudice: consentono di sostituire chi si trovi in una situazione che potrebbe comprometterne la terzietà. L’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), disciplina i casi in cui il giudice può o deve astenersi. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato dubbi su questa disciplina, lamentando che non garantisse pienamente il diritto a un giudice imparziale come tutelato dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La questione tocca un principio cardine del giusto processo: l’imparzialità di chi giudica, presidiata sia a livello interno (artt. 24 e 111 della Costituzione) sia dalle fonti sovranazionali (art. 6 CEDU e art. 47 della Carta UE). La Corte ha dovuto valutare se la disciplina dell’astensione offrisse garanzie sufficienti o presentasse lacune costituzionalmente rilevanti, in un equilibrio tra l’esigenza di terzietà e quella di non paralizzare il funzionamento della giurisdizione con un eccesso di cause di astensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha impugnato l’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE) e agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 47 della Carta UE, e non fondate le questioni riferite agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dell’astensione del giudice è stata quindi confermata: non presenta le lacune denunciate dalla Cassazione.

    Il principio

    La disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale, nei termini esaminati, garantisce adeguatamente l’imparzialità richiesta dal giusto processo, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: le questioni di legittimità sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.

    Domande e risposte

    Cos’è l’astensione del giudice?

    È il meccanismo per cui un giudice si tira indietro da un processo quando si trova in una situazione che potrebbe comprometterne l’imparzialità, a garanzia del diritto a un giudice terzo.

    La Cassazione ha ottenuto un cambiamento della norma?

    No. La Corte ha respinto le sue questioni, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate: la disciplina dell’astensione resta invariata.

    Perché contano la CEDU e la Carta UE?

    Perché il diritto a un giudice imparziale è garantito anche dall’art. 6 della Convenzione europea e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati come parametri interposti tramite l’art. 117 della Costituzione.

    Cosa garantisce l’imparzialità del giudice nel nostro sistema?

    Gli artt. 24 e 111 della Costituzione sul diritto di difesa e sul giusto processo, oltre agli istituti di astensione e ricusazione: la Corte ha ritenuto questo quadro complessivamente adeguato.

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  • Corte cost. n. 183/2025 – Accisa sul tabacco e dubbi di diritto europeo: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 183/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR del Lazio sulla disciplina dell’accisa sul tabacco lavorato (art. 39-octies del testo unico accise), prospettate per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    L’accisa è l’imposta che grava sulla produzione e sul consumo di determinati prodotti, tra cui il tabacco lavorato. L’art. 39-octies del testo unico accise (d.lgs. n. 504 del 1995), più volte modificato dalle leggi di bilancio, disciplina la struttura e le aliquote dell’accisa applicata al tabacco. Il TAR del Lazio, in un contenzioso che coinvolgeva alcune società del settore, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenendo che la disciplina nazionale contrastasse con il diritto dell’Unione europea: in particolare con la direttiva sulla struttura e le aliquote dell’accisa sul tabacco e con i principi del Trattato in materia di concorrenza. La questione tocca un terreno delicato, quello del rapporto tra norma fiscale interna e vincoli europei, che la Costituzione richiama attraverso gli artt. 11 e 117. La Corte non è però entrata nel merito del presunto contrasto: ha ritenuto le questioni inammissibili, per ragioni attinenti al modo in cui erano state poste o ai loro presupposti, senza valutare se la disciplina dell’accisa sul tabacco fosse effettivamente in conflitto con il diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha impugnato l’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato da varie leggi di bilancio, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2011/64/UE sull’accisa sul tabacco, all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 4 del Trattato dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito del presunto contrasto tra la disciplina dell’accisa sul tabacco e il diritto dell’Unione europea: la questione è stata respinta per un difetto attinente alla sua impostazione o ai suoi presupposti, senza che la norma nazionale sia stata toccata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale fondate sul contrasto con il diritto dell’Unione europea devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non esamina il merito e dichiara la questione inammissibile, lasciando la norma in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che l’accisa sul tabacco è legittima?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi la disciplina resta in vigore ma senza una valutazione sulla sua compatibilità con il diritto europeo.

    Perché una questione viene dichiarata inammissibile?

    Per ragioni che attengono al modo in cui è stata posta o ai suoi presupposti (ad esempio rilevanza, motivazione, percorribilità di altre strade), che impediscono alla Corte di esaminare il merito.

    Il TAR poteva rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia UE?

    Quando il dubbio riguarda l’interpretazione del diritto europeo, il giudice può sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea: spesso è la via propria per questo tipo di contrasti.

    La questione potrà essere riproposta?

    L’inammissibilità non decide il merito, quindi non esclude che la questione possa essere nuovamente sollevata, in termini diversi e con i requisiti necessari.

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  • Corte cost. n. 184/2025 – Energie rinnovabili in Sardegna: aree idonee e poteri delle Regioni

    Con la sentenza n. 184/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte illegittima la legge della Regione Sardegna sull’individuazione delle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili: la Regione aveva oltrepassato i limiti fissati dalla normativa statale ed europea.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024 ha dettato misure urgenti per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per semplificare i procedimenti autorizzativi. Il tema è centrale nella transizione energetica: lo Stato, in attuazione del diritto dell’Unione europea, ha fissato criteri e obiettivi per accelerare la diffusione delle rinnovabili, lasciando alle Regioni margini limitati nell’individuazione delle aree. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni sarde, ritenendo che la Regione, nel disciplinare aree non idonee e procedimenti, avesse compresso lo sviluppo degli impianti oltre quanto consentito, invadendo le competenze statali su ambiente, energia e procedimento amministrativo. In gioco c’era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nella tutela del territorio e del paesaggio e gli obiettivi nazionali ed europei di promozione delle energie pulite. La controversia ha visto intervenire numerose società del settore energetico, a riprova della rilevanza economica della partita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione (primo comma in relazione al diritto UE sulle rinnovabili; secondo comma, lettere m) e s), in relazione alla disciplina statale del procedimento, dell’ambiente e del paesaggio; terzo comma in materia di energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (parti dell’art. 1, commi 2, 5, 8 e 9, e dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5), oltre a una previsione dichiarata illegittima in via consequenziale. Ha invece dichiarato inammissibili alcune questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s). Le norme regionali che eccedevano i limiti statali ed europei sono state quindi annullate.

    Il principio

    Nell’individuare le aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili e nel disciplinare i relativi procedimenti, le Regioni devono rispettare i criteri e gli obiettivi fissati dalla normativa statale di attuazione del diritto europeo: le disposizioni che li oltrepassano, ostacolando la diffusione delle rinnovabili, sono illegittime.

    Domande e risposte

    La Sardegna non può più individuare le aree per le rinnovabili?

    Può farlo, ma nel rispetto dei criteri statali ed europei. La Corte ha annullato le disposizioni con cui la Regione era andata oltre quei limiti, comprimendo lo sviluppo degli impianti.

    Perché lo Stato ha impugnato la legge sarda?

    Perché riteneva che la disciplina regionale invadesse competenze statali su energia, ambiente, paesaggio e procedimento amministrativo, e contrastasse con gli obiettivi europei sulle rinnovabili.

    Che ruolo ha avuto il diritto dell’Unione europea?

    I criteri statali impugnati attuano direttive UE sulla promozione delle energie rinnovabili: la Corte ha valutato la legge sarda anche alla luce di questi vincoli, richiamati tramite l’art. 117, primo comma.

    Perché sono intervenute tante società energetiche?

    Perché l’individuazione delle aree idonee incide direttamente sulla possibilità di realizzare impianti: molte imprese del settore avevano interesse a contestare i limiti introdotti dalla Regione.

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  • Corte cost. n. 185/2025 – Traffico di influenze illecite: la nuova norma supera l’esame

    Con la sentenza n. 185/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla riscrittura del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) operata nel 2024, ma ha rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre finalmente una disciplina delle lobby.

    Di cosa si tratta

    Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) punisce chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o altre utilità come prezzo di una mediazione illecita. La legge n. 114 del 2024 ha riscritto questa fattispecie, restringendone il perimetro applicativo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato la questione, ritenendo che la nuova e più ristretta formulazione contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare con la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999. Il tema è di forte rilievo: il traffico di influenze è il confine tra la legittima attività di interlocuzione con le istituzioni e la corruzione, e la sua definizione incide sulla lotta alla corruzione e sulla trasparenza dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. La Corte ha dovuto stabilire se la scelta del legislatore di restringere il reato fosse compatibile con la Costituzione e con i vincoli internazionali, pur in un contesto in cui manca ancora una disciplina organica delle attività di lobbying.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha sostituito l’art. 346-bis del codice penale), in riferimento all’art. 11 e all’art. 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 11 della Costituzione e non fondata quella riferita all’art. 117, primo comma, in relazione alla Convenzione di Strasburgo. La nuova formulazione del traffico di influenze illecite ha quindi superato l’esame. La Corte ha però rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre una disciplina organica del lobbying e a rimeditare le scelte sulla tutela penale del traffico di influenze.

    Il principio

    La riscrittura più restrittiva del traffico di influenze illecite non viola, di per sé, i vincoli costituzionali e internazionali invocati; resta però auspicabile una disciplina organica del lobbying che definisca con chiarezza le condotte di illecita influenza, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    La nuova norma sul traffico di influenze è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato inammissibile una censura e non fondata l’altra: la riscrittura del 2024 resta in vigore.

    Cos’è il “monito” al legislatore contenuto nella sentenza?

    È un invito esplicito, pur non vincolante, a introdurre una disciplina organica delle attività di lobbying e a riconsiderare la tutela penale del traffico di influenze, per colmare i vuoti di tutela.

    Perché contava la Convenzione di Strasburgo?

    Perché il giudice riteneva che la nuova norma, riducendo il reato, contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di corruzione; la Corte ha però escluso la violazione.

    Cosa distingue il lobbying lecito dal traffico di influenze?

    Il confine è proprio l’oggetto del problema: la Corte segnala che senza una disciplina chiara delle lobby resta difficile definire quando l’influenza sui pubblici ufficiali diventa illecita e penalmente rilevante.

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  • Corte cost. n. 187/2025 – Espulsione dello straniero e proscioglimento nel processo penale

    Con la sentenza n. 187/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione sull’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione, che impone al giudice di prosciogliere lo straniero espulso dopo aver acquisito la prova dell’espulsione: la disciplina non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) regola il rapporto tra l’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero irregolare e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico. In sostanza, una volta che lo straniero è stato espulso e ne è acquisita la prova, il giudice, se non è ancora stato disposto il giudizio, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi su questo meccanismo, lamentando una possibile irragionevolezza nel modo in cui la definizione del processo penale viene condizionata all’avvenuta espulsione. La Corte ha dovuto valutare la coerenza di questa scelta del legislatore, che intreccia esigenze diverse: l’efficienza del sistema di rimpatrio, l’economia processuale e le garanzie del processo penale. Nella sua analisi la Corte ha richiamato anche la trasformazione dell’udienza preliminare, divenuta nel tempo un momento di valutazione non più sommario, con poteri più ampi del giudice, elemento rilevante per giudicare la ragionevolezza del meccanismo censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in relazione alla definizione del processo penale a carico dello straniero a seguito dell’avvenuta espulsione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, anche alla luce della trasformazione dell’udienza preliminare in un momento di valutazione non sommario, non sia irragionevole: il meccanismo che porta alla sentenza di non luogo a procedere dopo l’espulsione resta coerente con il sistema. La norma è quindi confermata.

    Il principio

    La definizione del processo penale a carico dello straniero espulso, con sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la prova dell’espulsione, non è irragionevole: rientra in una scelta coerente del legislatore, anche in considerazione del rafforzato ruolo dell’udienza preliminare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma confermata dalla Corte?

    Che, una volta eseguita l’espulsione dello straniero e acquisitane la prova, il giudice penale, se non è ancora stato disposto il giudizio, pronunci sentenza di non luogo a procedere.

    Significa che lo straniero espulso resta impunito?

    La norma definisce il procedimento in una certa fase a seguito dell’espulsione; la Corte ha ritenuto questa scelta coerente con il sistema, bilanciando esigenze di rimpatrio ed economia processuale.

    Perché la Corte parla dell’udienza preliminare?

    Perché, a seguito delle riforme, l’udienza preliminare non è più un controllo sommario ma un momento di valutazione più approfondito: un elemento che la Corte ha considerato nel giudicare ragionevole il meccanismo.

    Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

    Che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta valida e continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 170/2025 – Colpa medica e citazione dell’assicuratore nel processo penale

    Con la sentenza n. 170/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non permetteva al medico imputato di chiamare in causa, nel processo penale, l’assicuratore obbligatorio previsto dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture. Nel processo penale, però, l’art. 83 del codice di procedura penale consente di citare l’assicuratore come responsabile civile solo su richiesta della parte civile (il danneggiato), non dell’imputato. Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione in un procedimento a carico di un dirigente medico: il professionista accusato, pur coperto da assicurazione obbligatoria, non poteva chiamare il proprio assicuratore nel processo penale per far valere la garanzia. La Corte ha individuato un’irragionevolezza: il meccanismo assicurativo della legge Gelli-Bianco serve a tutelare sia il professionista sia il paziente danneggiato, garantendo il ristoro entro il massimale. Escludere la possibilità per l’imputato di citare l’assicuratore creava disarmonie e disparità di trattamento, ad esempio tra medici dipendenti di strutture e liberi professionisti, frustrando in parte la logica stessa dell’assicurazione obbligatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore obbligatorio previsto dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge Gelli-Bianco. Ha inoltre esteso, in via consequenziale, l’illegittimità all’ipotesi di assicurazione prevista dall’art. 10, comma 2, della stessa legge, affetta dallo stesso vizio.

    Il principio

    Nel processo penale per responsabilità sanitaria, anche il medico imputato deve poter citare l’assicuratore obbligatorio previsto dalla legge Gelli-Bianco: escludere questa facoltà, riservata alla sola parte civile, è irragionevole e crea disparità tra professionisti, vanificando in parte la funzione dell’assicurazione obbligatoria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il medico imputato in un processo penale?

    Può ora chiamare nel processo penale il proprio assicuratore obbligatorio, per far valere la copertura prevista dalla legge Gelli-Bianco, come già poteva fare il danneggiato costituito parte civile.

    Questo vale anche per i pazienti danneggiati?

    Sì, indirettamente: garantire la presenza dell’assicuratore nel processo facilita il ristoro dei danni entro il massimale, a tutela anche dei pazienti.

    Cos’è la legge Gelli-Bianco?

    È la legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria, che ha reso obbligatoria l’assicurazione per medici e strutture.

    Perché la Corte ha esteso la decisione “in via consequenziale”?

    Perché un’altra ipotesi assicurativa della stessa legge (art. 10, comma 2) presentava lo stesso difetto: per coerenza, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità insieme a quella impugnata.

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  • Corte cost. n. 172/2025 – Tenuità del fatto e violenza al pubblico ufficiale

    Con la sentenza n. 172/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui escludeva la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di violenza o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 del codice penale).

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”: consente di non punire chi commette un reato di minima offensività, evitando processi e condanne sproporzionati per episodi bagatellari. Il terzo comma, però, escludeva questa causa di non punibilità per una serie di reati, tra cui la violenza o minaccia (art. 336) e la resistenza (art. 337) a un pubblico ufficiale, quando il fatto è commesso contro agenti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle funzioni. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione, evidenziando un’irrazionalità: dopo le modifiche normative intervenute, l’esclusione creava un’incoerenza nel sistema, a sfavore dell’imputato, rispetto al trattamento di fattispecie collegate. Il tema tocca un equilibrio delicato: da un lato la tutela rafforzata di chi svolge funzioni pubbliche, dall’altro l’esigenza che anche per questi reati il giudice possa riconoscere, nei casi davvero minimi, la non punibilità per tenuità, in coerenza con la funzione rieducativa e la razionalità del sistema sanzionatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale (in relazione anche all’art. 339), nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 del codice penale commessi contro pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 del codice penale. Ha rilevato che, dopo il mutato quadro normativo, l’esclusione della tenuità del fatto per questi reati produceva una distonia irragionevole a sfavore del reo, in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena. La questione subordinata, relativa all’art. 339, è rimasta assorbita.

    Il principio

    Non è ragionevole escludere in modo assoluto la particolare tenuità del fatto per la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale: l’esclusione, alla luce del quadro normativo aggiornato, crea una distonia a sfavore dell’imputato e contrasta con un assetto razionale della disciplina sanzionatoria.

    Domande e risposte

    Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

    È una causa di non punibilità (art. 131-bis del codice penale) che permette di non punire chi commette un reato di offensività minima, quando la condotta è davvero lieve e non abituale.

    Cosa cambia per i reati contro le forze dell’ordine?

    Per violenza (art. 336) e resistenza (art. 337) a pubblico ufficiale, il giudice può ora valutare la tenuità del fatto nei casi minimi, prima esclusa in automatico.

    Significa che questi reati saranno puniti meno?

    No in generale: cambia solo la possibilità, nei casi di offensività davvero minima, di applicare la non punibilità per tenuità. Per i fatti non bagatellari la pena resta piena.

    Perché la Corte parla di “distonia” del sistema?

    Perché le modifiche normative successive avevano reso incoerente l’esclusione, trattando più severamente questi reati rispetto a fattispecie collegate, senza una giustificazione razionale e a danno dell’imputato.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 173/2025 – Furto in abitazione e vizio parziale di mente nel bilanciamento

    Con la sentenza n. 173/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui impediva di far prevalere o equivalere l’attenuante del vizio parziale di mente, nel furto in abitazione, sull’aggravante della violenza sulle cose.

    Di cosa si tratta

    Nel furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale) il quarto comma vieta che alcune circostanze attenuanti possano prevalere o essere equiparate, nel bilanciamento, a determinate aggravanti. Tra le attenuanti coinvolte c’è il vizio parziale di mente (art. 89 del codice penale), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente ridotta a causa di un’infermità. Il Tribunale di Teramo ha sollevato la questione: questo divieto, quando l’attenuante del vizio parziale di mente concorre con l’aggravante della violenza sulle cose, costringe a punire allo stesso modo chi ha una colpevolezza fortemente attenuata e chi è pienamente capace. La Corte aveva già affrontato situazioni analoghe, valorizzando l’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne: entrambi soggetti con un grado di rimproverabilità significativamente ridotto. In gioco c’è il principio di uguaglianza e la necessità che la pena rifletta l’effettiva colpevolezza di chi ha commesso il fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89) quando concorre con l’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, prima parte). Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89) quando concorre con l’aggravante della violenza sulle cose. La Corte ha ribadito che la condizione dell’infermo parziale di mente, per la ridotta rimproverabilità, è equiparabile a quella del minorenne, già beneficiaria della deroga.

    Il principio

    Il divieto di far prevalere l’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della violenza sulle cose, nel furto in abitazione, viola l’uguaglianza: chi agisce con capacità di intendere e di volere grandemente ridotta ha una rimproverabilità minore e non può essere trattato come un soggetto pienamente capace.

    Domande e risposte

    Cos’è il vizio parziale di mente?

    È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita per un’infermità: la legge prevede per lui una pena ridotta (art. 89 del codice penale).

    Cosa cambia per chi commette furto in abitazione in queste condizioni?

    Il giudice può ora far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente all’aggravante della violenza sulle cose, adeguando la pena alla minore colpevolezza.

    Perché la Corte richiama la condizione del minorenne?

    Perché in casi simili aveva già riconosciuto che infermo parziale di mente e minorenne condividono una rimproverabilità ridotta, sicché la deroga prevista per l’uno va estesa anche all’altro.

    Il furto in abitazione resta un reato grave?

    Sì. La sentenza non depenalizza nulla: incide solo sul bilanciamento tra una specifica attenuante e una specifica aggravante, lasciando al giudice di graduare la pena nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 179/2025 – Compenso del consulente tecnico di parte nel gratuito patrocinio

    Con la sentenza n. 179/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 130 del testo unico sulle spese di giustizia: la riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte, nel patrocinio a spese dello Stato, non può applicarsi quando le tariffe usate sono già inadeguate.

    Di cosa si tratta

    Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il “gratuito patrocinio”) nel processo civile può avvalersi, a carico dell’erario, anche di un consulente tecnico di parte. L’art. 130 del testo unico spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) prevede però che, in questi casi, i compensi dei professionisti coinvolti siano ridotti della metà. Il Tribunale di Torino, sezione imprese, ha sollevato la questione: questa riduzione, sommata all’applicazione di tariffe già non adeguate (in mancanza di un aggiornamento ai sensi dell’art. 54 dello stesso testo unico), comprime in modo eccessivo il compenso del consulente di parte. In gioco c’è l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti: se il compenso diventa irrisorio, i professionisti più qualificati rischiano di rifiutare gli incarichi, a danno proprio di chi, essendo ammesso al patrocinio statale, ha più bisogno di una difesa tecnica adeguata. Diversamente dal consulente nominato dal giudice, infatti, il consulente di parte non è obbligato ad accettare l’incarico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha impugnato l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte senza escluderla quando si applicano previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso testo unico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione alla metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso testo unico. La riduzione cumulata con tariffe non aggiornate determinava una disparità di trattamento ingiustificata e una lesione del diritto di difesa.

    Il principio

    La riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte nel patrocinio a spese dello Stato non può applicarsi quando le tariffe di base sono già inadeguate: il cumulo penalizzerebbe in modo irragionevole il professionista e, indirettamente, il diritto di difesa dei non abbienti.

    Domande e risposte

    Cos’è il consulente tecnico di parte?

    È l’esperto che assiste una parte nel processo, ad esempio per questioni mediche, contabili o tecniche; a differenza del consulente nominato dal giudice, non è obbligato ad accettare l’incarico.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Quando le tariffe di riferimento non sono state aggiornate, al consulente di parte nel gratuito patrocinio non si applica più il taglio del 50%: il compenso non può essere ulteriormente decurtato su una base già inadeguata.

    Perché questo riguarda il diritto di difesa?

    Perché compensi troppo bassi allontanano i professionisti più qualificati dagli incarichi nel gratuito patrocinio, indebolendo la difesa tecnica proprio di chi non può pagarla.

    La riduzione alla metà resta in generale?

    Sì, in linea di principio. La Corte l’ha esclusa solo nello specifico caso in cui si applichino tariffe non adeguate ai sensi dell’art. 54 del testo unico.

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  • Corte cost. n. 200/2024 – Facoltà di astensione dal testimoniare dei prossimi congiunti

    Con la sentenza n. 200/2024 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma che individua i familiari ai quali è riconosciuta la facoltà di non testimoniare contro l’imputato, respingendo i dubbi sulla sua estensione.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare: un familiare stretto non è obbligato a deporre contro il proprio parente, per non doverlo accusare. L’art. 199 individua chi rientra in questa categoria. Il Tribunale di Firenze ha dubitato che la cerchia dei beneficiari fosse delineata in modo costituzionalmente corretto, sollevando il tema della parità di trattamento tra rapporti familiari diversi e della tutela della vita privata e familiare. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se il legislatore avesse tracciato in modo ragionevole il confine tra chi può astenersi e chi no. Il tema riguarda da vicino la vita delle persone coinvolte in un processo: definisce fin dove arriva la protezione dei legami familiari quando entrano in conflitto con il dovere di testimoniare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, 29 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’individuazione dei familiari cui è riconosciuta la facoltà di astensione rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole né lesiva della tutela della vita familiare: il confine tracciato dall’art. 199 cod. proc. pen. è compatibile con la Costituzione e con la CEDU.

    Il principio

    Spetta al legislatore individuare i familiari ai quali riconoscere la facoltà di non testimoniare contro l’imputato; la scelta è legittima se non irragionevole e se bilancia adeguatamente la tutela dei legami familiari con le esigenze del processo penale.

    Domande e risposte

    Chi può rifiutarsi di testimoniare contro un familiare?

    I prossimi congiunti indicati dall’art. 199 del codice di procedura penale: la norma riconosce loro la facoltà di astenersi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

    La facoltà di astensione è un obbligo?

    No. È una facoltà: il familiare può scegliere di non testimoniare, ma se decide di deporre la sua testimonianza è valida. Deve essere avvisato di questo diritto.

    La Corte ha allargato la cerchia dei familiari?

    No. Ha confermato la disciplina vigente, ritenendo ragionevole il confine fissato dal legislatore tra chi può astenersi e chi è invece tenuto a testimoniare.

    Norme collegate

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