Autore: Andrea Marton

  • Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Art. 318 c.p.c. – Contenuto della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto [1].

    Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà.

    Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

    Articolo sostituito dall’art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.

  • Articolo 317 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Articolo 317 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

    Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

    Articolo sostituito dall’art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 316 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

    La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

    Articolo sostituito dall’art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 315 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 314 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Art. 313 c.p.c. – Querela di falso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se è proposta querela di falso, [1] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

    Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [1] Le parole «il pretore o» sono state soppresse dall’art. 72, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 312 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 311 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Articolo 311 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

    Articolo sostituito dall’art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente così sostituito dall’art. 70, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 310 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del processo

    Articolo 310 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’estinzione del processo non estingue l’azione.

    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce [1] che regolano la competenza.

    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

    [1] Le parole «e quelle» sono state sostituite con «e le pronunce» dall’art. 46, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 309 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione all’udienza

    Articolo 309 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 309 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.