Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Terziario Confesercenti: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS paga l’indennità dal quarto giorno; il datore la integra fino al 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, e paga i primi tre giorni di carenza (per intero nei primi due eventi dell’anno, poi in misura ridotta). Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto distinto di 180 giorni e l’integrazione arriva al 100% dal 21° giorno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Malattia CCNL Terziario Confesercenti: comporto e integrazione

    Trattamento economico di malattia – CCNL Terziario Confesercenti
    Giorni di malattia INPS Totale garantito con l’integrazione del datore
    1°-3° (carenza) nulla 100% per i primi due eventi dell’anno, 66% per il terzo, 50% per il quarto, nulla dal quinto
    4°-20° 50% 75% della retribuzione giornaliera netta
    dal 21° (fino al 180°) 66,66% 100% della retribuzione giornaliera netta

    Comporto: 180 giorni di conservazione del posto nell’anno solare per la malattia e, separatamente, 180 giorni per l’infortunio. Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per raccomandata un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi con terapie salvavita è possibile un’ulteriore aspettativa fino a 12 mesi. La riduzione della carenza non si applica a ricoveri e day hospital, emodialisi, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, patologie gravi con terapie salvavita e malattie in gravidanza. Le percentuali della tabella vengono dall’art. 168 del testo 2008; la riduzione della carenza (in vigore dal 1° aprile 2011) e le esclusioni sono riportate dalla sintesi 2016-2017. Le integrazioni non spettano agli apprendisti. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Malattia: obblighi del lavoratore e indennità INPS

    In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilità (10-12; 17-19);
    2. Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.

    L’indennità INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza e li paga il datore secondo la regola del CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.

    Il periodo di comporto e le sue conseguenze

    Il periodo di comporto è il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.

    Al superamento del comporto il datore può intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. Prima della scadenza dei 180 giorni il lavoratore può chiedere, con raccomandata e certificati medici, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita può chiederne un’altra fino a 12 mesi.

    Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

    L’infortunio sul lavoro è coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. Il giorno dell’infortunio è pagato per intero dal datore; l’indennità INAIL decorre dal quarto giorno ed è del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91°. Il CCNL fa integrare al datore fino a:

    • 60% per i tre giorni successivi a quello dell’infortunio (carenza);
    • 90% dal 5° al 20° giorno;
    • 100% dal 21° giorno (per gli apprendisti 80% e 90%).

    Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia e dura anch’esso 180 giorni; dopo, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità indennizzata dall’INAIL.

    Visite fiscali e reperibilità

    Il lavoratore malato è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilità alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennità di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore può disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del comporto
    Tizio (3° livello, 5 anni di anzianità) accumula 110 giorni di malattia tra gennaio e settembre 2026 (su più episodi). A ottobre si ammala di nuovo. Avendo già consumato oltre la metà del comporto, il datore verifica il conteggio dei 180 giorni nell’anno solare. Se il totale supera 180 giorni entro dicembre, il datore può intimare il licenziamento. Tizio è avvisato dall’ufficio HR prima di raggiungere il limite.
    Caia – Infortunio in itinere
    Caia (5° livello) cade dal motorino durante il percorso casa-lavoro. L’infortunio in itinere è coperto dall’INAIL. La prognosi è di 25 giorni. Il giorno dell’infortunio le è pagato per intero; nei tre giorni successivi riceve il 60%, dal 5° al 20° giorno il 90% e dal 21° al 25° il 100%, con l’indennità INAIL (dal quarto giorno) integrata dal datore.
    Sempronio – Aspettativa non retribuita
    Sempronio ha consumato 160 giorni di comporto su 180 a causa di una patologia oncologica. Prima del 180° giorno chiede per raccomandata l’aspettativa non retribuita: fino a 120 giorni con i certificati medici e, trattandosi di una patologia grave con terapie salvavita documentate dal Servizio sanitario nazionale, un ulteriore periodo fino a 12 mesi. In aspettativa non è retribuito ma conserva il posto.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
    Il periodo di comporto è di 180 giorni nell’anno solare, prolungabile su richiesta con un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Superato il limite, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    I tre giorni di carenza non sono coperti dall’INPS. Non li paga l’INPS ma il datore: per intero nei primi due eventi di malattia dell’anno, al 66% nel terzo, al 50% nel quarto, per nulla dal quinto. La riduzione non vale per ricoveri, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, terapie salvavita e gravidanza.
    Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
    No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
    Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
    L’INPS decurta l’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità ingiustificata. Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
    Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile?
    Sì: il lavoratore può impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un’aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce al lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati per dodicesimi in proporzione al servizio prestato. Le ferie si contano su una settimana di sei giorni (da lunedì a sabato): le domeniche e le festività cadute nel periodo non si computano. Si aggiungono 32 ore di permessi per le ex-festività soppresse e permessi retribuiti (Rol) di 56 ore l’anno nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore in quelle con più di 15; i permessi non fruiti entro l’anno si pagano o si fruiscono entro il 30 giugno successivo. La monetizzazione delle ferie è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex-festività – CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione per dodicesimi; minimo 14 giorni consecutivi (L. 66/2003)
    ROL (riduzione orario lavoro) 56 ore (aziende fino a 15 dipendenti) o 72 ore (oltre 15 dipendenti) In aggiunta alle 32 ore ex-festività; per gli assunti dopo il 26/2/2011 maturano al 50% dopo 2 anni e al 100% dopo 4 anni (sintesi 2016-2017)
    Ex-festività soppresse 4 giorni (32 ore) Festività abolite con L. 54/1977; compensate con ore retribuite
    Scadenza dei permessi Entro l'anno o entro il 30 giugno dell'anno successivo I permessi non fruiti decadono e si pagano con la retribuzione di fatto (art. 140)
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti l’anno Per decesso o grave infermità di coniuge, convivente, parente entro il 2° grado o componente della famiglia anagrafica; da usare entro 7 giorni (art. 150)
    Permesso per matrimonio / unione civile 15 giorni di calendario retribuiti Non spetta in prova; decorre dal terzo giorno prima della celebrazione (art. 152); anche per le unioni civili L. 76/2016

    Le ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Per i lavoratori a tempo parziale o con contratto a termine, le ferie maturano in proporzione al servizio effettuato (per dodicesimi, con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori a 15 giorni). Il CCNL considera sempre la settimana lavorativa di sei giorni, da lunedì a sabato, anche se l’orario è su cinque giorni, e non conta le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali: il periodo di ferie si prolunga di tanti giorni quante ne cadono nel periodo (art. 141). Le ferie si possono frazionare in non più di due periodi e il datore le stabilisce di norma da maggio a ottobre (art. 142); la malattia sopravvenuta interrompe il decorso.

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane (14 giorni) siano godute consecutivamente nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere interamente monetizzate se non al momento della cessazione del rapporto.

    Il ROL: cos'è e come si calcola

    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti riconosciuto dal CCNL in aggiunta alle ferie e alle 32 ore ex-festività. Non varia per livello ma per dimensione dell’azienda (art. 140):

    • aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore annue;
    • aziende con più di 15 dipendenti: 72 ore annue (56 più 16);
    • assunti dopo il 26 febbraio 2011: 50% delle ore dopo 2 anni dall’assunzione e 100% dopo 4 anni (sintesi 2016-2017).

    Si fruiscono in periodi di minore attività, per rotazione. Le ore non fruite entro l’anno decadono e si pagano con la retribuzione di fatto, oppure si fruiscono non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Chi lavora ad orario ridotto matura un dodicesimo per ogni mese intero di servizio retribuito. Le ore possono essere accantonate nella banca delle ore (art. 124).

    Le ex-festività soppresse

    Con la L. 54/1977 e il successivo DPR 792/1985 furono soppresse quattro festività nazionali civili. Il CCNL Terziario Confesercenti, in analogia con gli altri contratti del terziario, compensa tali soppressioni con quattro giorni retribuiti aggiuntivi (pari a 32 ore per un lavoratore a tempo pieno), che il CCNL (art. 140) assegna a gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale, da fruire in periodi di minore attività e a rotazione.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi personali significativi:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario;
    • Lutto o grave infermità: 3 giorni complessivi l’anno per coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica, da usare entro 7 giorni (art. 150);
    • Donazione di sangue o organi: giornata di riposo retribuito;
    • Diritto allo studio: 150 ore retribuite triennali per i lavoratori studenti (art. 10 L. 300/1970); per gli studenti che sostengono esami il CCNL aggiunge 5 giorni retribuiti (40 ore) l’anno per la preparazione (art. 148).

    I permessi per gravi motivi familiari non retribuiti sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e dalla L. 53/2000.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e monetizzazione
    Tizio (4° livello, assunto gennaio 2025) ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ne ha fruiti solo 14 entro dicembre. I restanti 12 giorni devono essere goduti entro giugno 2027 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se Tizio non li fruisce, il datore è tenuto a pagare le ferie non godute ma incorre in una violazione del D.Lgs. 66/2003. La monetizzazione unilaterale da parte del datore non e’ ammessa in sostituzione del godimento effettivo.
    Caia – ROL e banca ore
    Caia (2° livello, in un’azienda con più di 15 dipendenti) ha diritto a 72 ore annue di ROL. Ne ha fruite 40 come giornate di permesso. Le restanti 32 ore, se non le fruisce entro il 30 giugno dell’anno successivo, decadono e le vengono pagate con la retribuzione di fatto; in alternativa può accantonarle nella banca ore secondo l’art. 124.
    Sempronio – Permesso per lutto durante periodo di prova
    Sempronio è in periodo di prova di 2° livello in un negozio di elettrodomestici Confesercenti. Gli decede il padre. Il CCNL (art. 150) riconosce tre giorni retribuiti per lutto di un parente entro il secondo grado, da usare entro sette giorni dal decesso. Sempronio comunica l’evento al datore e prende i tre giorni retribuiti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL Terziario Confesercenti?
    26 giorni lavorativi annui per i lavoratori a tempo pieno. Per i part-time e i contratti a termine la maturazione è proporzionale alla durata del servizio (per dodicesimi).
    Cosa sono le ore di ROL?
    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Sono 56 ore l’anno nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 nelle aziende con più di 15 dipendenti, in aggiunta alle 32 ore di ex-festività. Si fruiscono in gruppi di 4 o 8 ore.
    Le ferie non godute si perdono?
    Non automaticamente: il lavoratore ha diritto a godere le due settimane di ferie residue entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se le ferie non vengono fruite per scelta del datore, questi deve comunque corrisponderle come indennità sostitutiva e risponde delle sanzioni del D.Lgs. 66/2003.
    Quanto dura il permesso matrimoniale?
    15 giorni di calendario, retribuiti, che il datore concede compatibilmente con le esigenze dell’azienda a partire dal terzo giorno prima della celebrazione (art. 152); non spettano in periodo di prova. Si applicano anche alle unioni civili ai sensi della L. 76/2016. Il permesso non incide sul maturato ferie.
    Il lavoratore part-time matura le stesse ferie?
    Matura lo stesso numero di giorni (26) se il part-time è orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto). Se il part-time è verticale (lavoro solo alcuni giorni della settimana), le ferie maturano in proporzione ai giorni lavorativi effettivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: orario di lavoro, straordinario e flessibilità

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore è di 250 ore. Le maggiorazioni dello straordinario sono del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6); il lavoro ordinario notturno ha il 15%, il supplementare del part-time il 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro (art. 132 CCNL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare – CCNL Terziario Confesercenti
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) +15% Prima fascia di straordinario
    Straordinario oltre la 48ª ora sett. +20% Fascia piena
    Straordinario domenicale o festivo +30% Giorni di riposo legale
    Straordinario notturno (22-6) +50% Massima maggiorazione
    Lavoro ordinario notturno (22-6) +15% Art. 134; assorbita dai trattamenti aziendali con la stessa funzione
    Lavoro domenicale ordinario +30% sulla quota oraria Art. 135 bis: omnicomprensiva e non cumulabile, per ogni ora lavorata di domenica
    Lavoro part-time supplementare +35% Art. 81: maggiorazione forfettaria comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella più favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore individuali (art. 131). Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).

    L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni

    L’orario contrattuale normale è di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica è:

    • Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
    • Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.

    Nelle PMI associate a Confesercenti è frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.

    Straordinario e flessibilità oraria

    Lo straordinario è prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale è 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non può essere imposto salvo situazioni di necessità giustificata.

    Il CCNL consente accordi di flessibilità oraria (art. 120): nei periodi di punta si può superare l’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane l’anno; con intese di secondo livello fino a 48 ore per 24 settimane. A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconosce, in periodi di minore intensità, una pari riduzione di orario, e il lavoratore percepisce la retribuzione dell’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; lo straordinario scatta dalla prima ora oltre l’orario definito. L’orario può inoltre essere calcolato su un periodo multiperiodale di sei mesi, estendibile a dodici con accordo di secondo livello (art. 115 bis). La banca delle ore (art. 124) dà ai lavoratori un estratto conto al 31 dicembre e il prelievo avviene con preavviso scritto di 5 giorni.

    Riposo giornaliero, settimanale e pause

    Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore; il CCNL (art. 115 ter) ammette di frazionarlo in alcuni casi (cambio turno, interventi di ripristino, inventari e adempimenti straordinari) garantendo almeno 9 ore continuative;
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
    • Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

    Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale è spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.

    Part-time e lavoro supplementare

    Il contratto part-time è molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione forfettaria del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso (art. 81). Nel part-time verticale o misto le ore oltre l’orario pieno sono straordinario.

    Le clausole flessibili (variazione della collocazione oraria) e quelle elastiche (aumento della durata, solo nei part-time verticali e misti, entro il 30% della prestazione annua) richiedono un accordo scritto con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e un preavviso di almeno due giorni (art. 82). Le ore interessate dalla flessibile hanno una maggiorazione di almeno l’1,5%; quelle della elastica di almeno il 36,5% (35% più 1,5%). In alternativa all’1,5% si può pattuire un’indennità annua di almeno 120 euro. Il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo straordinario notturno
    Tizio (5° livello, minimo di 1.660,08 euro lordi mensili dal 1° novembre 2025, senza scatti né superminimi) lavora quattro ore di straordinario notturno (22-6) durante i saldi invernali. Quota oraria con divisore 168: 1.660,08 / 168 = 9,88 euro/ora. Importo base 4 ore: 39,53 euro. Maggiorazione 50%: 19,76 euro. Totale lordo straordinario: 59,29 euro.
    Caia – Flessibilità oraria e banca ore
    Caia lavora in un negozio di abbigliamento Confesercenti con accordo aziendale di banca ore. A novembre (pre-Natale) presta 12 ore extra in due settimane. Le ore vengono accantonate in banca ore e recuperate a gennaio (periodo bassa stagione) come riposi aggiuntivi, senza alcuna maggiorazione economica. Caia accetta lo schema poiché preferisce avere giorni liberi a gennaio.
    Sempronio – Part-time e rifiuto clausola elastica
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale di 25 ore settimanali in una piccola drogheria Confesercenti. Il titolare chiede di attivare la clausola elastica per spostare l’orario al mattino presto (7-12). Sempronio non ha firmato la clausola elastica in sede di assunzione: per l’art. 82 del CCNL la clausola richiede l’accordo scritto del lavoratore, un preavviso di almeno due giorni e una maggiorazione; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento né di sanzioni disciplinari. Sempronio può rifiutare senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. La durata media massima (orario normale più straordinario) è di 48 ore settimanali ai sensi del D.Lgs. 66/2003, calcolate su un periodo di sei mesi per il CCNL (art. 115 bis), estendibile a dodici con accordo di secondo livello.
    Qual è il limite annuo di straordinari?
    250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non è consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
    Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
    Si calcola la quota oraria (retribuzione mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la maggiorazione: 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6). Le maggiorazioni non si cumulano (art. 132).
    Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
    Sì: il lavoratore che presta attività la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per ogni ora lavorata di domenica (art. 135 bis, omnicomprensiva e non cumulabile), salvo trattamenti di miglior favore della contrattazione di secondo livello. Lo straordinario domenicale ha lo stesso 30% (art. 132).
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario concordato. Per essere valide devono risultare da accordo scritto con il lavoratore e prevedere un preavviso di almeno due giorni. Le clausole flessibili danno diritto ad almeno l’1,5% sulle ore interessate, quelle elastiche ad almeno il 36,5%, in alternativa all’1,5% è possibile un’indennità annua di almeno 120 euro (art. 82).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Dal 1° novembre 2025 la retribuzione minima mensile lorda del CCNL Terziario Confesercenti (paga base, indennità di contingenza e terzo elemento) va da 1.397,96 € (7° livello) a 2.986,29 € (Quadro, compresa l’indennità di funzione); al 4° livello è di 1.783,75 €, di cui 1.257,46 € di paga base. Dal 1° novembre 2026 sale a 1.818,75 € al 4° livello e dal 1° febbraio 2027 arriva l’ultima tranche del rinnovo del 22 marzo 2024. Le mensilità sono quattordici e agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabelle retributive CCNL Terziario Confesercenti 2026: minimi per livello

    Retribuzione minima mensile lorda per livello (paga base + contingenza + terzo elemento)
    Livello Dal 1/11/2025 Aumento 1/11/2026 Dal 1/11/2026 Aumento 1/2/2027 Dal 1/2/2027
    Quadro 2.986,29 € +60,76 € 3.047,05 € +69,44 € 3.116,49 €
    1° 2.506,13 € +54,74 € 2.560,87 € +62,56 € 2.623,43 €
    2° 2.235,65 € +47,35 € 2.283,00 € +54,11 € 2.337,11 €
    3° 1.983,91 € +40,47 € 2.024,38 € +46,25 € 2.070,63 €
    4° 1.783,75 € +35,00 € 1.818,75 € +40,00 € 1.858,75 €
    5° 1.660,08 € +31,62 € 1.691,70 € +36,14 € 1.727,84 €
    6° 1.541,77 € +28,39 € 1.570,16 € +32,44 € 1.602,60 €
    7° 1.397,96 € +24,31 € 1.422,27 € +27,78 € 1.450,05 €
    Operatori di vendita 1ª cat. 1.717,04 € +33,04 € 1.750,08 € +37,76 € 1.787,84 €
    Operatori di vendita 2ª cat. 1.521,07 € +27,74 € 1.548,81 € +31,70 € 1.580,51 €

    Nota: importi lordi mensili da moltiplicare per 14 mensilità, esclusi scatti di anzianità, superminimi e indennità accessorie. Per il Quadro il totale comprende l’indennità di funzione (260,76 €), per il 7° livello l’elemento aggiuntivo della paga base (5,16 €); gli operatori di vendita non hanno il terzo elemento. La tabella economica è la stessa del CCNL Terziario Confcommercio: gli aumenti dell’art. 213 dell’ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024 coincidono voce per voce. Fonti: Filcams-Cgil, tabelle Terziario dal 1/11/2025, dal 1/11/2026 e dal 1/2/2027 (pubblicate anche nella sezione Confesercenti); ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024, art. 213 (PDF).

    Paga base, contingenza e terzo elemento: la composizione dal 1° novembre 2025

    Composizione della retribuzione minima mensile lorda dal 1° novembre 2025
    Livello Paga base Contingenza Altri elementi Terzo elemento Totale
    Quadro 2.183,09 € 540,37 € 260,76 € (indennità di funzione) 2,07 € 2.986,29 €
    1° 1.966,54 € 537,52 € — 2,07 € 2.506,13 €
    2° 1.701,04 € 532,54 € — 2,07 € 2.235,65 €
    3° 1.453,94 € 527,90 € — 2,07 € 1.983,91 €
    4° 1.257,46 € 524,22 € — 2,07 € 1.783,75 €
    5° 1.136,07 € 521,94 € — 2,07 € 1.660,08 €
    6° 1.019,94 € 519,76 € — 2,07 € 1.541,77 €
    7° 873,22 € 517,51 € 5,16 € (elemento aggiuntivo) 2,07 € 1.397,96 €
    Operatori di vendita 1ª cat. 1.187,00 € 530,04 € — — 1.717,04 €
    Operatori di vendita 2ª cat. 994,96 € 526,11 € — — 1.521,07 €

    Attenzione a non confondere la paga base con il minimo: al 4° livello la sola paga base è di 1.257,46 €, ma la retribuzione minima è di 1.783,75 € perché comprende anche 524,22 € di contingenza e 2,07 € di terzo elemento.

    Composizione del minimo tabellare

    La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si compone di paga base, indennità di contingenza (importo fisso per livello, da 517,51 € del 7° a 540,37 € del Quadro) e terzo elemento (2,07 €); il 7° livello ha in più un elemento aggiuntivo della paga base di 5,16 € e il Quadro un’indennità di funzione di 260,76 €. Gli aumenti del rinnovo si sommano alla sola paga base. Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.

    A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima pagata alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio.

    Allineamento con il CCNL Confcommercio

    I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

    In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.

    Scatti di anzianità e superminimi

    Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di dieci scatti. L’importo è fisso dal 1990 e dipende dal livello: Quadri 25,46 €, 1° 24,84 €, 2° 22,83 €, 3° 21,95 €, 4° 20,66 €, 5° 20,30 €, 6° 19,73 €, 7° 19,47 € al mese (art. 184 del testo del CCNL 2008). Dettagli nella scheda scatti, tredicesima e quattordicesima.

    I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.

    Stima del costo aziendale

    Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).

    Casi pratici

    Tizio – Dipendente al 5° livello con due scatti
    Tizio lavora da sei anni in una tabaccheria Confesercenti al 5° livello e ha maturato due scatti di anzianità. Dal 1° novembre 2025 la sua retribuzione minima mensile lorda è di 1.660,08 € (paga base 1.136,07 € + contingenza 521,94 € + terzo elemento 2,07 €), a cui si sommano i due scatti. Su quattordici mensilità fanno 23.241,12 € lordi l’anno, scatti esclusi. Dal 1° novembre 2026 il minimo sale a 1.691,70 €.
    Caia – Quadro con superminimo non assorbibile
    Caia è inquadrata come Quadro in una catena distributiva Confesercenti, con un superminimo non assorbibile di 150 euro mensili concordato all’assunzione. Dal 1° novembre 2025 la sua retribuzione minima è di 2.986,29 € (compresi 260,76 € di indennità di funzione), più i 150 € di superminimo: 3.136,29 € lordi al mese. Gli aumenti del 1° novembre 2026 (+60,76 €) e del 1° febbraio 2027 (+69,44 €) si applicano alla paga base senza erodere il superminimo, perché non è assorbibile.
    Sempronio – 7° livello e mansioni superiori
    Sempronio è assunto al 7° livello in un piccolo negozio di alimentari associato a Confesercenti. Dopo alcuni mesi svolge di fatto mansioni di 6° livello (banconista con mansioni di cassa). Per l’art. 2103 c.c. l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi; nel frattempo gli spetta il trattamento del livello superiore. Dal 1° novembre 2025 la differenza tra il minimo del 6° (1.541,77 €) e quello del 7° (1.397,96 €) è di 143,81 € lordi al mese.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo contrattuale nel 2026 nel CCNL Terziario Confesercenti?
    Dipende dal livello di inquadramento della mansione. Dal 1° novembre 2025 la retribuzione minima mensile lorda (paga base, contingenza e terzo elemento) è di 1.783,75 € al 4° livello e di 1.660,08 € al 5°; dal 1° novembre 2026 sale a 1.818,75 € e a 1.691,70 €. Agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
    Quante mensilità prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Quattordici: dodici mensili ordinarie, la tredicesima alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio. Il calcolo del costo annuo va quindi effettuato moltiplicando il minimo mensile per 14.
    Gli scatti di anzianità si computano nella 14ª e nel TFR?
    Sì: gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione contrattuale e concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.
    Come si calcola il netto mensile?
    Il netto non si ricava con una percentuale fissa: dipende dai contributi a carico del lavoratore, dall’IRPEF con le detrazioni spettanti e dalle addizionali regionale e comunale. Il punto di partenza è la retribuzione lorda del proprio livello indicata nella tabella, più scatti e superminimi.
    I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
    Storicamente sono allineati, ma possono divergere in funzione dei rispettivi tavoli di rinnovo. In presenza di divergenze, si applica il CCNL effettivamente stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore ha diritto al minimo previsto dal contratto applicato dal proprio datore.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti classifica i lavoratori in otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati da 1° a 7°. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive autonomia, responsabilità e competenze tecniche richieste. Il 1° livello è il più alto, il 7° il più basso. Le mansioni superiori diventano definitive dopo non più di 3 mesi (6 mesi per il passaggio a Quadro), salvo sostituzione di un assente con diritto al posto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Terziario Confesercenti – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Lavoratori con funzioni direttive continuative di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa (L. 190/1985, art. 104) Discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, oppure alta professionalità specialistica su progetti rilevanti
    1° Capo servizio e capo ufficio (tecnico, amministrativo, commerciale), gestore o gerente di negozio, filiale o supermercato alimentare, analista sistemista, product manager Alto contenuto professionale, direzione esecutiva, iniziativa e autonomia operativa
    2° Ispettore, capo reparto o settore, cassiere principale, contabile di concetto, segretario di direzione, consegnatario responsabile di magazzino Lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi o di coordinamento e controllo
    3° Vetrinista, disegnatore tecnico, addetto a pratiche doganali e valutarie, operaio specializzato provetto, commesso stimatore di gioielleria Mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche, o specializzati provetti con autonomia operativa
    4° Commesso alla vendita, cassiere comune, magazziniere, commesso di rosticceria e gastronomia, addetto a mansioni d’ordine di segreteria Compiti operativi anche di vendita e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
    5° Fatturista, aiutante commesso (per 18 mesi), addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nei punti vendita a libero servizio (per i primi 18 mesi) Lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche
    6° Imbragatore, legatore Lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche
    7° Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici e figure equivalenti Mansioni di pulizia o equivalenti

    La struttura di inquadramento: Quadro e sette livelli

    Il CCNL Terziario Confesercenti si applica ai dipendenti di imprese del commercio, della distribuzione e dei servizi associate a Confesercenti, la confederazione delle piccole e medie imprese del settore. Il contratto parallelo di riferimento è il CCNL Commercio Confcommercio, con cui condivide impianto strutturale e livelli, pur differenziandosi nella bilateralità e in alcune discipline di dettaglio tipiche del mondo della piccola impresa.

    L’inquadramento si articola in Quadro (vertice) e sette livelli numerati dal 1° al 7°. A ogni livello corrisponde una declaratoria contrattuale che definisce i requisiti di competenza professionale, autonomia operativa e responsabilità.

    La qualifica di Quadro

    La qualifica di Quadro è riconosciuta ai lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Il CCNL (art. 104) li definisce come i lavoratori, esclusi i dirigenti, con funzioni direttive continuative di rilevante importanza nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali oppure preposti con alta professionalità specialistica a progetti di rilevante importanza.

    Il CCNL riconosce ai Quadri una polizza per le spese legali e la responsabilità civile verso terzi (art. 107), giornate di formazione a carico dell’azienda (art. 105) e un preavviso di 45 giorni (70 con familiari a carico) per i trasferimenti che cambiano residenza, con rimborso della differenza di canone per 12 mesi; chi ha 55 anni può opporsi solo per gravi motivi (art. 109). Il periodo di prova arriva a 6 mesi e l’assegnazione a Quadro diventa definitiva dopo 6 mesi di mansioni (art. 106).

    Dal 1° al 3° livello: figure specialistiche e di coordinamento

    Il 1° livello raggruppa lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono unità produttive o una funzione organizzativa: capo servizio e capo ufficio, gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare, analista sistemista.

    Il 2° livello identifica lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi o di coordinamento e controllo: ispettore, capo reparto o settore, cassiere principale, contabile con mansioni di concetto, segretario di direzione. Il 3° livello include chi svolge mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche, e gli specializzati provetti: vetrinista, disegnatore tecnico, operaio specializzato provetto.

    Dal 4° al 7° livello: la gerarchia operativa

    Nei livelli dal 4° al 7° si concentra la grande maggioranza dei lavoratori del terziario delle PMI:

    • 4°: commessi alla vendita, cassieri comuni, magazzinieri, commessi di rosticceria e gastronomia
    • 5°: fatturisti, aiutanti commesso (per 18 mesi), addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nei primi 18 mesi
    • 6°: imbragatori e legatori (semplici conoscenze pratiche)
    • 7°: addetti alle pulizie e mansioni equivalenti

    Il CCNL non prevede progressioni automatiche per anzianità: l’aiutante commesso resta al 5° livello per 18 mesi, e l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo non più di 3 mesi (art. 98), salvo la sostituzione di un lavoratore assente con diritto al posto. Con mansioni promiscue vale l’attività prevalente, cioè quella di maggior valore professionale abitualmente prestata (art. 99). Chi è promosso mantiene l’eventuale eccedenza di retribuzione come assegno ad personam (art. 100).

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio dal 5° al 4° livello
    Tizio lavora come fatturista di 5° livello in un negozio di abbigliamento associato a Confesercenti. Dopo qualche mese inizia a svolgere con continuità le mansioni di cassiere comune, che sono del 4° livello. Per l’art. 98 del CCNL l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo non più di 3 mesi: Tizio ottiene il 4° livello e la retribuzione contrattuale di quel livello (dal 1° novembre 2025 il minimo passa da 1.660,08 € a 1.783,75 € lordi al mese, cioè 123,67 € in più).
    Caia – Riconoscimento della qualifica di Quadro
    Caia è impiegata di 1° livello come responsabile area commerciale di una catena di quattro negozi associata a Confesercenti. Le viene affidata la direzione operativa dell’intera rete distributiva regionale con coordinamento di otto dipendenti. Se svolge queste funzioni direttive per sei mesi (art. 106) senza che si tratti di sostituzione di un assente, l’assegnazione alla qualifica di Quadro diventa definitiva e Caia ha diritto al minimo di Quadro (2.986,29 € lordi al mese dal 1° novembre 2025, indennità di funzione compresa, contro 2.506,13 € del 1° livello) e alle tutele del CCNL (polizza, formazione).
    Sempronio – Contestazione del demansionamento
    Sempronio è inquadrato al 4° livello come commesso specializzato in una tabaccheria Confesercenti. Il titolare lo sposta a mansioni di 7° livello (addetto alle pulizie del locale) senza accordo scritto. Il Jobs Act (art. 2103 c.c. riformato) consente il demansionamento solo in presenza di ristrutturazione organizzativa documentata o accordo in sede protetta. Sempronio contesta il provvedimento e, con l’assistenza del sindacato, ottiene il reintegro nelle mansioni di 4° livello con il pagamento dei differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati dal 1° al 7° in ordine decrescente di responsabilità. Ogni livello ha una declaratoria specifica nel testo contrattuale.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Per assegnazione a mansioni superiori, che diventa definitiva dopo non più di 3 mesi (6 mesi per Quadro), salvo sostituzione di un assente con diritto al posto (artt. 98 e 106), per prevalenza delle mansioni nel caso di mansioni promiscue (art. 99) o per accordo individuale scritto.
    Cosa distingue il CCNL Confesercenti da quello Confcommercio?
    I due contratti hanno impianto molto simile. Le principali differenze riguardano la bilateralità (enti bilaterali Confesercenti distinti da EBT Confcommercio), alcune specificità sui fondi di assistenza sanitaria e la platea di riferimento (PMI e micro-imprese Confesercenti).
    Il livello incide sul periodo di prova?
    Sì: il periodo di prova è più lungo per i livelli superiori (Quadro e 1° livello fino a sei mesi di calendario) e più breve per gli altri: 60 giorni di lavoro effettivo dal 2° al 5° livello e 45 giorni per il 6° e il 7° (sintesi 2016-2017).
    Posso essere assegnato a mansioni inferiori?
    Solo in casi tassativi previsti dalla legge e dal contratto: ristrutturazione organizzativa documentata, accordo individuale assistito in sede sindacale o amministrativa, o altre ipotesi eccezionali. Il demansionamento unilaterale ingiustificato è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: particolarita del settore, ciclo continuo, packaging e sicurezza

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il settore carta e cartotecnica presenta specificita produttive e di sicurezza uniche: le cartiere industriali operano in ciclo continuo 24h/7gg, con rischi specifici legati agli impianti ad alta temperatura, ai prodotti chimici e al rumore. La cartotecnica e il packaging in carta sono in forte crescita per effetto dell’e-commerce. Il CCNL disciplina le indennita di rischio, la sorveglianza sanitaria e i diritti delle RSU in materia di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Rischi specifici e tutele CCNL Carta e Cartotecnica
    Rischio/Area Normativa Tutela contrattuale
    Rumore (>80 dB(A)) D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII Sorveglianza audiometrica, DPI, limiti esposizione
    Agenti chimici (biocidi, collanti, patinanti) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX Schede sicurezza, DPI, formazione specifica
    Calore (impianti essiccazione carta) D.Lgs. 81/2008 Indumenti protettivi, pause tecniche, sorveglianza
    Rischio biologico (acque di processo) D.Lgs. 81/2008, Tit. X Monitoraggio microbiologico, DPI
    Movimentazione manuale carichi (cartotecnica) D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Formazione, ausili meccanici, rotazione mansioni
    Turni notturni e fatica D.Lgs. 66/2003 Sorveglianza sanitaria periodica, trasferimento diurno

    Cartiere a ciclo continuo: specificita produttive

    Le cartiere industriali (produttrici di carta da stampa, cartone ondulato, tissue, carta kraft) sono impianti ad alta intensita di capitale che operano in ciclo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’interruzione della macchina continua comporta costi di fermo elevati e rischi di danneggiamento degli impianti (solidificazione degli impasti, problemi agli essiccatori).

    Le conseguenze per i lavoratori sono dirette:

    • Turnistica 3×8 obbligatoria per tutto il personale di produzione, con rotazione continua su turni mattino-pomeriggio-notte.
    • Lavoro domenicale e festivo strutturale, non eccezionale, con le indennita contrattuali previste.
    • Esposizione a rischi specifici legati al processo: alte temperature negli essiccatori, prodotti chimici nel ciclo di produzione della carta (biocidi, coloranti, agenti di patinatura), rumore elevato nelle sale macchine.

    Cartotecnica e packaging: il settore in crescita

    La cartotecnica e la trasformazione (packaging in carta, scatole, contenitori, etichette) rappresentano la componente piu dinamica del settore, trainata dalla crescita dell’e-commerce e dalla transizione verso imballaggi sostenibili in sostituzione della plastica (Direttiva UE SUP 2019/904).

    Le aziende di cartotecnica presentano caratteristiche diverse dalle cartiere:

    • Dimensioni mediamente piu ridotte (molte PMI).
    • Assenza di ciclo continuo: orari standard o su due turni.
    • Forte componente di lavorazioni manuali e semi-automatizzate (fustellatura, piega-incolla, stampa).
    • Crescente automazione e robotica per l’imballaggio.

    Il CCNL Assografici si applica specificamente alle aziende di cartotecnica non aderenti ad Assocarta, con alcune varianti rispetto alla cartiera pura.

    Sicurezza sul lavoro: obblighi e RSU

    Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi (DVR), la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

    Nel settore carta i rischi specifici piu rilevanti da valutare includono:

    • Rumore: le sale macchine delle cartiere spesso superano gli 85 dB(A), con obbligo di sorveglianza audiometrica periodica e uso obbligatorio dei DPI auditivi.
    • Agenti chimici: biocidi nelle acque di processo, collanti e patinanti nella fase di finitura, solventi nella cartotecnica da stampa.
    • Rischio di caduta e intrappolamento: macchinari in movimento continuo, bobine di carta di grande peso, nastri trasportatori.

    Il CCNL prevede la formazione obbligatoria in materia di sicurezza per tutti i lavoratori (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) e la partecipazione della RSU alle riunioni periodiche di sicurezza (almeno una volta all’anno, art. 35 D.Lgs. 81/2008).

    Indennita di rischio e visite mediche

    Il CCNL Carta e Cartotecnica prevede indennita specifiche per i lavoratori esposti a rischi particolari, quali:

    • Indennita di rischio per esposizione ad agenti chimici nocivi.
    • Indennita per lavori in ambienti ad alta temperatura (es. vicinanza agli essiccatori).
    • Indennita di disagio per turni notturni strutturali in ciclo continuo.

    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi specifici: visita preventiva all’assunzione, visite periodiche (cadenza annuale o biennale secondo il profilo di rischio), visita al rientro da assenza superiore a 60 giorni per malattia o infortunio. Il medico competente aziendale rilascia il giudizio di idoneita alla mansione specifica.

    Casi pratici

    Tizio – Esposizione al rumore in sala macchine
    Tizio (conduttore livello 6) lavora in una sala macchine con livello di rumore medio di 87 dB(A). Il datore ha l’obbligo di sorveglianza audiometrica annuale, fornitura di DPI auditivi adeguati (riduzione a <80 dB(A)) e formazione specifica. Tizio riceve l'indennita di rischio rumore prevista dal contratto integrativo aziendale.
    Caia – Cambio mansione per inidoneita parziale
    Caia (operaia livello 5, turnista notturna) ottiene dal medico competente un giudizio di idoneita parziale per problemi dorso-lombari che impediscono la movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg. L’azienda e tenuta a reperire una mansione compatibile con la limitazione; Caia viene trasferita al controllo qualita (stessa categoria, senza decurtazione retributiva).
    Sempronio – Formazione sicurezza per neo-assunti
    Sempronio e assunto come operaio livello 2 nella sezione cartotecnica. Prima di iniziare a operare sui macchinari deve completare: 4 ore di formazione generale sulla sicurezza (Accordo Stato-Regioni) + 8 ore di formazione specifica per il settore manifatturiero ad alto rischio. La formazione e a carico del datore e avviene durante l’orario di lavoro retribuito.

    Domande frequenti

    Le cartiere sono obbligate al ciclo continuo?
    Non per legge, ma la natura del processo produttivo (macchina continua) rende il ciclo continuo 24/7 economicamente necessario. Il CCNL e gli accordi aziendali ne disciplinano le condizioni.
    I lavoratori della cartotecnica hanno gli stessi diritti dei cartieri?
    Si, entrambi rientrano nel CCNL Carta e Cartotecnica (Assocarta/Assografici). Le eventuali differenze riguardano l’indennita di turno (assente in aziende su due turni) e alcune indennita di rischio specifiche delle cartiere.
    Cosa e il DVR?
    E il Documento di Valutazione dei Rischi: il datore e obbligato a redigerlo per tutti i rischi presenti in azienda (D.Lgs. 81/2008, art. 28). Il RLS ha diritto a consultarlo.
    Quante visite mediche deve fare un turnista notturno?
    Almeno una visita di sorveglianza sanitaria annuale (o con frequenza maggiore se il medico competente lo ritiene necessario). Include valutazione specifica per i rischi del turno notturno.
    Il packaging e-commerce e coperto dal CCNL Carta?
    Si: le aziende di packaging in carta aderenti ad Assografici applicano il CCNL Carta e Cartotecnica. E uno dei segmenti a piu rapida crescita del settore, trainato dalla domanda e-commerce e dalla sostituzione degli imballaggi in plastica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta prevede l’adesione al Fondo Pensione Byblos per la previdenza complementare, con contribuzione congiunta datore-lavoratore. Sul fronte sanitario e attivo un fondo di assistenza integrativa per i lavoratori del settore. L’adesione ai fondi di secondo pilastro e incentivata fiscalmente e puo includere la destinazione del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Carta e Cartotecnica – contributi indicativi
    Strumento Contributo datore Contributo lavoratore Note
    Fondo Pensione Byblos ~1,5-2% della retribuzione ~1% della retribuzione Piu destinazione TFR se aderente
    Fondo sanitario integrativo di settore Quota fissa annua contrattuale Quota fissa annua Rimborso spese mediche
    Fondo formazione bilaterale Contributo Fondimpresa/Formazienda 0 Per piani formativi aziendali

    I contributi esatti sono fissati dagli accordi di rinnovo contrattuale; verificare il testo vigente del CCNL e i regolamenti dei singoli fondi.

    Fondo Pensione Byblos

    Il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore carta e cartotecnica e il Fondo Byblos. Si tratta di un fondo pensione chiuso, riservato ai lavoratori del settore, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005.

    La struttura contributiva prevede:

    • Contributo del datore di lavoro: percentuale della retribuzione utile, versata solo se il lavoratore aderisce al fondo (contributo «match»).
    • Contributo del lavoratore: quota aggiuntiva a carico del lavoratore, deducibile dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.
    • Destinazione del TFR maturando: il lavoratore che aderisce destina il TFR al fondo in luogo di INPS o azienda.

    L’adesione e volontaria ma fortemente incentivata: il lavoratore che non aderisce perde il contributo datoriale, che non puo essere percepito in altra forma.

    Vantaggi fiscali della previdenza complementare

    I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 euro. Per un lavoratore con aliquota marginale del 27%, la deducibilita vale un risparmio fiscale di circa 1.394 euro annui (sul massimale).

    Le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo al momento del pensionamento sono soggette a imposta sostitutiva agevolata (dal 15% in giù, decrescente in base agli anni di iscrizione, fino al 9% oltre 35 anni). Il rendimento della gestione finanziaria del fondo e tassato al 20% (piu vantaggioso del 26% sui rendimenti finanziari ordinari).

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Carta prevede l’accesso a un fondo di assistenza sanitaria integrativa che garantisce rimborsi per spese mediche non coperte dal SSN: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri, dentistica, ottica.

    La contribuzione e tipicamente condivisa tra datore e lavoratore, con una quota fissa annua per addetto. Il fondo opera in regime di rimborso (il lavoratore anticipa la spesa e ottiene il rimborso) o di convenzione diretta con strutture sanitarie accreditate.

    Per i turnisti in ciclo continuo, che hanno orari incompatibili con i normali ambulatori, la copertura sanitaria integrativa e particolarmente rilevante per accedere a strutture con orari estesi.

    Formazione e bilateralismo di settore

    Il settore carta e cartotecnica partecipa al sistema del bilateralismo industriale attraverso il contributo obbligatorio a Fondimpresa (fondo interprofessionale per la formazione continua promosso da Confindustria e CGIL/CISL/UIL). Le aziende aderenti possono attivare piani formativi finanziati per aggiornare le competenze tecniche dei lavoratori su nuovi macchinari, sicurezza, sostenibilita ambientale e automazione.

    Il settore, fortemente orientato alla transizione energetica e alla sostenibilita (carta riciclata, riduzione emissioni CO2 nelle cartiere), richiede aggiornamento continuo su tematiche ambientali e di processo.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione al fondo pensione
    Tizio aderisce al Fondo Byblos destinando il TFR maturando e il proprio contributo; il datore aggiunge il contributo previsto dal contratto. Le aliquote sono quelle fissate dagli accordi istitutivi del fondo; i contributi sono deducibili fino a 5.164,57 euro l’anno.
    Caia – Rimborso sanitario integrativo
    Caia (impiegata livello D) ha sostenuto 800 euro di spese odontoiatriche. Il fondo sanitario di settore rimborsa il 70% dei costi di protesi dentale nei centri convenzionati. Rimborso: ~560 euro, con franchigia di 50 euro. La pratica e gestita online tramite il portale del fondo.
    Sempronio – Piano formativo Fondimpresa
    L’azienda di Sempronio attiva un piano formativo Fondimpresa per la sicurezza su macchine a ciclo continuo (40 ore). Sempronio segue il corso durante l’orario di lavoro senza alcuna riduzione retributiva. Il costo della formazione e interamente a carico del fondo interprofessionale.

    Domande frequenti

    E obbligatorio aderire al fondo pensione di categoria?
    No: l’adesione e volontaria. Tuttavia il lavoratore che non aderisce perde il contributo datoriale, che non puo essere convertito in retribuzione.
    Cosa succede al TFR se si aderisce al fondo pensione?
    Il TFR maturando viene versato al fondo pensione. Il TFR gia accantonato rimane in azienda o in INPS fino alla cessazione del rapporto.
    I contributi al fondo pensione sono deducibili?
    Si: fino a 5.164,57 euro annui (contributi lavoratore + datore), deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.
    Il fondo sanitario copre anche la famiglia?
    Dipende dal regolamento del fondo: alcuni fondi di settore prevedono l’estensione del nucleo familiare a carico, di solito con contributo aggiuntivo.
    Cosa e Fondimpresa?
    E il fondo interprofessionale per la formazione continua promosso da Confindustria e CGIL/CISL/UIL, finanziato dallo 0,30% del monte retributivo versato dai datori. Le aziende possono attivare piani formativi senza costi aggiuntivi.

    Fonti: Fondo Byblos, cartarie e cartotecniche. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: scatti di anzianita, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta prevede scatti di anzianità biennali, fino a un massimo di cinque, in cifra fissa per livello: da 11,62 € (livello E) a 15,49 € (A, AS e quadri) al mese per ogni scatto. La tredicesima è pagata alla vigilia di Natale, in dodicesimi se il servizio nell’anno è incompleto. Il contratto nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata, che puo essere introdotta solo da accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    58.142 lavoratori in 1.336 aziende secondo i flussi Uniemens (ADAPT)

    Scatti di anzianita: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianita ricompensano la fedelta aziendale: maturano automaticamente con il decorso del tempo, senza necessita di richiesta da parte del lavoratore. Nel CCNL Carta la periodicita e di norma biennale (ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore), per un massimo di cinque scatti complessivi (pari a dieci anni di anzianita per maturare il massimo).

    Il conteggio dell’anzianita ai fini degli scatti decorre dalla data di assunzione. In caso di passaggio diretto da un contratto a termine a uno a tempo indeterminato, l’anzianita si computa continuativamente dall’inizio del primo contratto.

    Gli scatti si sommano tra loro e decorrono dal 1° del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Gli importi, per livello, sono questi (testo coordinato 2021, che ha unificato operai e impiegati; le sintesi del rinnovo del 10 febbraio 2026 non riportano modifiche):

    Scatti di anzianità biennali CCNL Carta (importo mensile di uno scatto e di cinque scatti)
    Livello 1 scatto 5 scatti (massimo)
    Q, AS, A 15,49 € 77,45 €
    B1 13,94 € 69,70 €
    B2S, B2 13,69 € 68,45 €
    C1S, C1 13,43 € 67,15 €
    C2 13,17 € 65,85 €
    C3 12,91 € 64,55 €
    D1 12,39 € 61,95 €
    D2 11,88 € 59,40 €
    E 11,62 € 58,10 €

    Fonte: art. «Aumenti periodici di anzianità» (ex artt. 68 e 85) del testo coordinato del CCNL Carta 30 novembre 2016, rinnovato il 28 luglio 2021. Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti di merito. Per chi era impiegato in servizio al 21 luglio 1979 restano le norme transitorie (fino a 14 scatti per i cartai e 12 per i cartotecnici).

    Computabilita degli scatti in tredicesima e TFR

    Gli scatti di anzianita sono una voce retributiva fissa e continuativa: entrano pertanto nella base di calcolo della tredicesima mensilita e nella retribuzione utile ai fini TFR. Questo significa che il lavoratore con piu scatti maturati beneficia di una tredicesima e di un TFR proporzionalmente piu elevati.

    In caso di passaggio di livello (anche da operaio a impiegato) gli scatti già maturati sono rivalutati al valore del nuovo livello, e la frazione di biennio in corso vale per lo scatto successivo: l’anzianità che conta è quella aziendale.

    Tredicesima mensilita

    La tredicesima mensilità è pagata di norma alla vigilia di Natale. Nel testo coordinato 2021 la misura è di 200 ore della normale retribuzione per gli operai (art. 67, con saldo non oltre il 31 gennaio nei casi eccezionali) e di 30/26 della normale retribuzione mensile per gli impiegati (art. 86): in entrambi i casi è un po’ più di una mensilità, e comprende gli scatti maturati.

    Per i lavoratori che non hanno lavorato l’intero anno solare (assunzione o cessazione nel corso dell’anno), la tredicesima e calcolata pro rata temporis: si divide l’importo annuo per 12 e si moltiplica per i mesi effettivamente lavorati (le frazioni superiori a 15 giorni si contano come mese intero).

    La quattordicesima: accordi aziendali

    Il CCNL Carta e Cartotecnica nazionale non prevede una quattordicesima mensilita generalizzata (a differenza, ad esempio, del CCNL Commercio o di alcuni CCNL artigiani). La quattordicesima puo essere introdotta da contratti aziendali o accordi territoriali di secondo livello, come benefit aggiuntivo per attrarre e trattenere personale nelle grandi cartiere o nei gruppi industriali.

    Laddove prevista da accordo aziendale, la quattordicesima e solitamente corrisposta a luglio o ad agosto, con le stesse modalita di calcolo pro rata della tredicesima.

    Casi pratici

    Tizio – Cinque scatti maturati
    Tizio è al livello C2 e ha 10 anni di anzianità in azienda: ha maturato i cinque scatti, cioè 5 x 13,17 = 65,85 euro al mese. Con il minimo C2 dal 1° aprile 2026 (1.826,94 euro) arriva a 1.892,79 euro lordi al mese, e gli scatti entrano anche nella tredicesima e nella retribuzione utile per il TFR. Dopo il quinto scatto non ne matura altri.
    Caia – Tredicesima pro rata
    Caia, impiegata al livello C1 (1.960,11 euro dal 1° aprile 2026), viene assunta il 1° aprile: a dicembre ha 9 mesi di servizio e riceve 9/12 della tredicesima. Le frazioni di mese oltre i 15 giorni contano come mese intero, quelle fino a 15 giorni non si contano.
    Sempronio – Quattordicesima da accordo aziendale
    Sempronio lavora in una grande cartiera che, per accordo del contratto integrativo aziendale, eroga una quattordicesima di 800 euro lordi a luglio, pari a circa 15 giorni di retribuzione. L’importo e stabilito in misura fissa dall’accordo aziendale, non proporzionale al livello individuale.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianita nel CCNL Carta?
    Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di cinque scatti.
    Gli scatti si perdono cambiando azienda?
    Si: gli scatti sono legati all’anzianita presso lo stesso datore. Un nuovo rapporto riparte da zero scatti, indipendentemente dall’anzianita complessiva di settore.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Di norma alla vigilia di Natale. Chi ha lavorato solo una parte dell’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
    Il CCNL Carta prevede la quattordicesima?
    No: il contratto nazionale non la prevede. Puo essere introdotta da accordi aziendali o integrativi territoriali di secondo livello.
    Gli scatti rientrano nel calcolo del TFR?
    Si: sono una voce retributiva fissa e continuativa, quindi rientrano nella retribuzione utile ai fini TFR e nella base di calcolo della tredicesima.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Carta va da 10 giorni lavorativi per gli operai di primo livello a 4 mesi per gli impiegati direttivi. L’apprendistato professionalizzante e il principale strumento di ingresso per giovani fino a 29 anni, con retribuzione scalata e formazione interna certificata. I contratti a termine sono regolati dal D.Lgs. 81/2015 con le specificita del settore industriale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di prova CCNL Carta e Cartotecnica
    Livello Periodo di prova (giorni lavorativi)
    Operaio liv. 1-2 10 giorni
    Operaio liv. 3-4 15 giorni
    Operaio liv. 5-6 20 giorni
    Operaio liv. 7 / Impiegato A-B 30 giorni
    Impiegato C 45 giorni
    Impiegato D 60 giorni
    Impiegato E (direttivo) 90 giorni (4 mesi)

    Assunzione e forma del contratto

    Il contratto di lavoro nel settore carta e cartotecnica deve essere stipulato in forma scritta e contenere: livello di inquadramento, mansioni, retribuzione, sede di lavoro, eventuale regime di turno, data di inizio e, se applicabile, termine. La comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego deve avvenire entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.

    Il CCNL prevede la consegna al lavoratore, all’atto dell’assunzione, di copia del contratto, del piano formativo individuale (per gli apprendisti), del documento di valutazione dei rischi per il profilo mansionale (D.Lgs. 81/2008).

    Periodo di prova: diritti e limiti

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione, salvo il principio di buona fede. Al termine della prova positiva, il rapporto si consolida a tempo indeterminato (o al termine pattuito per i contratti a termine).

    Il periodo di prova non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nelle stesse mansioni. La malattia sospende il decorso del periodo di prova; la maternita sospende il recesso in prova, che puo avvenire solo dopo la fine del congedo obbligatorio.

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) e la tipologia piu diffusa nel settore per i giovani tra 18 e 29 anni. La durata massima e 3 anni (5 anni per i profili di artigiano o operaio specializzato in alcune categorie).

    La retribuzione dell’apprendista e scalata rispetto al livello di destinazione:

    • Primo anno: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione.
    • Secondo anno: 80%.
    • Terzo anno: 90%.

    Il datore e tenuto a erogare la formazione interna prevista dal piano formativo individuale (minimo 120 ore nel triennio) e a certificare le competenze acquisite. Al termine il lavoratore e inquadrato nel livello di destinazione a tempo indeterminato.

    Contratti a termine e somministrazione

    Il contratto a termine e disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art. 19 ss.), con il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato per l’insieme dei contratti a termine e dei lavoratori in somministrazione a termine. Il CCNL Carta puo prevedere percentuali diverse per specifiche esigenze stagionali o di picco produttivo.

    Le causali obbligatorie (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) si applicano ai contratti con durata superiore a 12 mesi o alla proroga o rinnovo entro i 24 mesi complessivi. Il limite massimo di durata e 24 mesi (elevabile a 48 mesi dalla contrattazione collettiva).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista livello 5 in cartiera
    Tizio, 22 anni, e assunto come apprendista professionalizzante con destinazione livello 5 (aiuto conduttore, ~1.800 euro). Primo anno: 1.800 x 70% = 1.260 euro lordi. Secondo anno: 1.800 x 80% = 1.440 euro. Terzo anno: 1.800 x 90% = 1.620 euro. Al termine: inquadramento livello 5 a tempo indeterminato.
    Caia – Recesso in prova
    Caia (impiegata livello D, prova di 60 giorni) viene licenziata al 55° giorno senza motivazione. Il recesso in prova e legittimo purche la prova non sia scaduta. Caia non ha diritto al preavviso ne all’indennita; ha diritto al TFR maturato e alla retribuzione fino all’ultimo giorno lavorato.
    Sempronio – Contratto a termine per picco produttivo
    Sempronio e assunto con contratto a termine di 6 mesi per picco natalizio nel reparto packaging. Nessuna causale necessaria entro i 12 mesi. Se il contratto viene prorogato oltre i 12 mesi complessivi, servira una causale tecnica o produttiva documentata.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio di livello 4?
    Quindici giorni lavorativi. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso.
    L'apprendistato professionalizzante prevede contributi ridotti?
    Si: i contributi previdenziali a carico del datore sono ridotti durante l’apprendistato (aliquota agevolata INPS per le imprese con meno di 10 dipendenti).
    Il periodo di prova si interrompe per malattia?
    Si: la malattia sospende il decorso; il periodo di prova riprende al rientro. Il datore non puo recedere per malattia durante la prova.
    Quanti contratti a termine puo avere un'azienda cartiera?
    Il limite legale e il 20% dell’organico a tempo indeterminato per i contratti a termine e somministrazione a termine. Il CCNL puo prevedere deroghe per picchi produttivi documentati.
    L'apprendista ha diritto alle ferie?
    Si: l’apprendista ha gli stessi diritti dei lavoratori ordinari quanto a ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita retributive scalate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta fissa gli stessi termini di preavviso per dimissioni e licenziamento, in base al gruppo di inquadramento e all’anzianità di servizio: da 2 settimane (gruppi D ed E) a 3 mesi e 15 giorni (gruppo A oltre 5 anni). I termini decorrono dal giorno 1 o 15 del mese. Il mancato rispetto del preavviso comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo deve rispettare i termini contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    58.142 lavoratori in 1.336 aziende secondo i flussi Uniemens (ADAPT)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso CCNL Carta e Cartotecnica (art. 31), uguali per licenziamento e dimissioni
    Gruppo (livelli) Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 anni di servizio
    Gruppo A (A, AS) 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni
    Gruppo B (B1, B2S, B2) 1 mese e 15 giorni 2 mesi
    Gruppo C (C1S, C1, C2, C3) 1 mese 1 mese e 15 giorni
    Gruppi D ed E (D1, D2, E) 2 settimane 2 settimane

    I termini decorrono dal giorno 1 o 15 di ciascun mese. Chi riceve la disdetta può troncare subito il rapporto senza dover nulla per il periodo non compiuto; l’azienda può esonerare dal lavoro pagando l’indennità sostitutiva. Durante il preavviso spettano permessi per cercare un nuovo lavoro. Fonte: art. 31 del testo coordinato del CCNL Carta 30 novembre 2016, rinnovato il 28 luglio 2021. In caso di dimissioni per giusta causa il preavviso non è dovuto.

    Dimissioni: procedura e preavviso

    Le dimissioni volontarie si perfezionano con la comunicazione scritta al datore e, dal 2016, con la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico, revocabile entro 7 giorni). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso contrattuale; in caso contrario, il datore puo trattenere dalla busta paga finale l’indennita sostitutiva di preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta durante il preavviso non lavorato.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione per piu mesi, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono preavviso e danno diritto alla Naspi.

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) e il provvedimento piu grave: non richiede preavviso, produce effetto immediato e puo essere adottato per comportamenti del lavoratore talmente gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto (es. furto, rissa in azienda, insubordinazione grave, falsificazione di documenti).

    Prima del licenziamento disciplinare l’azienda deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta, termine di risposta (minimo 5 giorni), eventuale audizione, poi provvedimento motivato. Il mancato rispetto della procedura rende il licenziamento inefficace.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il giustificato motivo soggettivo riguarda inadempimenti del lavoratore non sufficientemente gravi per la giusta causa (es. assenteismo reiterato, scarso rendimento documentato). Il giustificato motivo oggettivo attiene a ragioni economiche-organizzative (es. soppressione del posto, crisi aziendale).

    Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con piu di 15 dipendenti, prima del licenziamento e obbligatorio il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro (art. 7 L. 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012). La procedura dura al massimo 25 giorni.

    Tutele reintegratorie e risarcitorie post-Jobs Act

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 vigono le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo non discriminatorio, la regola e l’indennita risarcitoria (non la reintegrazione) da 2 a 12 mensilita (ridotte a 1-6 in conciliazione). La reintegrazione e mantenuta solo per licenziamenti discriminatori, nulli o viziati da difetto di forma radicale.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica ancora l’art. 18 Stat. Lav. con le sue articolazioni (reintegrazione per discriminatorio e per insussistenza del fatto contestato; indennita per gli altri casi).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso
    Tizio, operaio al livello C2 con 7 anni di anzianità, si dimette con la procedura telematica ma non lavora il preavviso, che per il gruppo C oltre i 5 anni è di 1 mese e 15 giorni. Il datore può trattenere dalle competenze finali la retribuzione globale di quel periodo. Tizio non ha diritto alla NASpI per dimissioni volontarie ordinarie.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    L’azienda sopprime il reparto in cui lavora Caia (impiegata livello C). Il datore avvia la procedura obbligatoria di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro; la conciliazione fallisce. Caia è al livello C1 con 4 anni di servizio: il licenziamento è intimato con il preavviso di 1 mese (gruppo C fino a 5 anni), o con la relativa indennità sostitutiva, più il TFR. Caia ha diritto alla Naspi.
    Sempronio – Contestazione disciplinare
    Sempronio (operaio al livello D1) e trovato assente ingiustificato per tre giorni consecutivi. L’azienda invia lettera di contestazione; Sempronio risponde nei 5 giorni indicando motivi di salute non documentati. L’azienda irroga una sospensione di 5 giorni, proporzionata alla gravita. Il licenziamento sarebbe stato sproporzionato per la prima recidiva.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operaio di livello C2 con 8 anni?
    Il C2 è nel gruppo C: oltre i 5 anni di servizio il preavviso è di 1 mese e 15 giorni, uguale per dimissioni e licenziamento. Per i livelli D1, D2 ed E è sempre di 2 settimane.
    Le dimissioni devono essere telematiche?
    Si: dal 2016 le dimissioni volontarie (salvo alcune eccezioni) devono essere presentate tramite il portale ministeriale cliclavoro.gov.it, pena la nullita. La procedura e revocabile entro 7 giorni.
    In caso di licenziamento per giusta causa spetta il TFR?
    Si: il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa. Non spetta invece l’indennita sostitutiva di preavviso.
    Cosa e la conciliazione obbligatoria per i licenziamenti GMO?
    E un tentativo obbligatorio di accordo tra datore e lavoratore presso l’Ispettorato del Lavoro, previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende con piu di 15 dipendenti. Dura max 25 giorni.
    Quando scatta la Naspi?
    Per disoccupazione involontaria: licenziamento (qualunque causa), scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede conciliativa. Non per dimissioni volontarie ordinarie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: TFR, calcolo e destinazione

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5 (aliquota 6,91%). La rivalutazione annua e pari all’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori del settore carta possono destinare il TFR al fondo pensione di categoria Byblos o mantenerlo in azienda (imprese con meno di 50 dipendenti) o all’INPS (imprese maggiori).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Come si calcola la quota annua. Si somma la retribuzione dell’anno, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima, e si divide per 13,5 (art. 2120 c.c.); dalla quota si sottrae lo 0,50% della retribuzione imponibile versato all’INPS. Per partire dal minimo del tuo livello usa la tabella retributiva del contratto.

    Formula di calcolo del TFR

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile ai fini TFR per 13,5. Il divisore fisso di 13,5 corrisponde a un’aliquota di accantonamento del 6,91% (1/13,5) della retribuzione annua lorda utile.

    La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci di retribuzione corrisposta con continuita: minimo tabellare, scatti di anzianita, indennita di turno (se fissa), tredicesima. Sono escluse le voci occasionali o rimborsative.

    La rivalutazione annua del fondo TFR accantonato e pari all’1,5% fisso piu il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente. La rivalutazione e soggetta a tassazione sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: tre opzioni

    Dal 2007 (riforma previdenziale), i lavoratori dipendenti scelgono la destinazione del TFR:

    1. Fondo pensione di categoria: il TFR maturando confluisce nel fondo contrattuale. Per i lavoratori del settore carta e cartotecnica il riferimento e il Fondo Byblos o altri fondi aperti, con contributo aggiuntivo del datore in caso di adesione contrattuale.
    2. INPS (Fondo di Tesoreria): per le imprese con 50 o piu dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS, liquidato dal datore al momento della cessazione con rimborso INPS.
    3. Mantenimento in azienda: possibile solo per le imprese con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane nella disponibilita dell’azienda sino alla cessazione del rapporto.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore puo richiedere un’anticipazione del TFR maturato (fino al 70%) in presenza di specifici motivi previsti dall’art. 2120 c.c.:

    • Acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli.
    • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari documentati.
    • Congedi per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione e consentita a chi abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore. La quota erogata e tassata con tassazione separata e riduce proporzionalmente il TFR liquidabile alla cessazione.

    TFR alla cessazione e tassazione

    Alla fine del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensione, scadenza termine), il TFR e liquidato unitamente all’ultima busta paga. La tassazione avviene con il sistema della tassazione separata: l’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni moltiplicata per un quoziente storico, applicata al montante complessivo.

    Se il TFR e stato destinato a un fondo pensione, la tassazione e quella propria del fondo (imposta sostitutiva al 20% sulle prestazioni pensionistiche, con abbattimento del 30% per i contributi versati prima del 1° gennaio 2007).

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 15 anni in cartiera
    Tizio (livello 5, ~1.800 euro mensili) ha lavorato 15 anni. Retribuzione utile annua indicativa: ~23.400 euro. Quota TFR annua: 23.400 / 13,5 = ~1.733 euro. TFR maturato nominale: ~26.000 euro; con rivalutazione ISTAT composta stimata all’1,5-2% annuo, il montante reale sara superiore di circa 3.500-4.000 euro.
    Caia – Scelta del fondo pensione
    Caia (impiegata livello D, 28 anni) decide di destinare il TFR al Fondo Byblos. Il datore aggiunge il contributo contrattuale. La scelta le permette di beneficiare della deducibilita fiscale dei contributi fino a 5.164,57 euro/anno e di un montante previdenziale integrativo per la pensione.
    Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 12 anni di anzianita e un TFR maturato di circa 22.000 euro. Richiede un’anticipazione del 70% (~15.400 euro) per acquistare la prima casa. L’anticipazione riduce il TFR residuo; alla cessazione ricevera i restanti ~6.600 euro rivalutati.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Carta?
    Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di tredicesima, scatti e indennita fisse) per 13,5. Il risultato e la quota annua di TFR da accantonare.
    Il TFR si rivaluta ogni anno?
    Si: con tasso dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT di dicembre, soggetto a tassazione sostitutiva del 17%.
    Qual e il fondo pensione di settore per i cartieri?
    Il riferimento contrattuale e il Fondo Byblos (per i lavoratori che vi aderiscono con contributo contrattuale del datore aggiuntivo al TFR).
    Posso ottenere un anticipo del TFR?
    Si, fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedi formativi.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Con tassazione separata: l’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti applicata al montante, con rimborso o conguaglio a opera dell’Agenzia delle Entrate.

    Fonti: Fondo Byblos, cartarie e cartotecniche. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta recepisce e integra la disciplina del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita e paternita). Il congedo obbligatorio di maternita dura cinque mesi; quello di paternita obbligatorio e di dieci giorni. Il CCNL integra l’indennità INPS di maternità (80%) fino alla retribuzione intera. Il congedo parentale vale fino ai 14 anni del figlio, con l’indennità INPS di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    58.142 lavoratori in 1.336 aziende secondo i flussi Uniemens (ADAPT)

    Tabella riepilogativa

    Congedi di maternità, paternità e parentale – CCNL Carta e Cartotecnica e D.Lgs. 151/2001
    Tipo congedo Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo di maternità 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto; oppure 1+4, oppure tutti dopo il parto con il parere dei medici) 80% INPS, integrato dall’azienda fino alla retribuzione intera Artt. 16, 20 e 22 D.Lgs. 151/2001; art. 42 CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 se il parto è plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (indennità INPS) Artt. 27-bis e 29 D.Lgs. 151/2001
    Congedo parentale Fino ai 14 anni del figlio: 6 mesi per genitore (7 per il padre se ne fa almeno 3), 10 mesi in coppia (11 nel caso del padre) 3 mesi a testa non trasferibili al 30%, di cui fino a 3 mesi (in alternativa tra i genitori) all’80% entro i 6 anni; altri 3 mesi in coppia al 30% Artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001
    Riposi per allattamento 2 riposi di 1 ora al giorno nel primo anno (1 se l’orario è sotto le 6 ore; mezz’ora con asilo nido aziendale) Retribuiti come ore di lavoro Art. 39 D.Lgs. 151/2001; art. 42 CCNL

    Astensione obbligatoria maternita

    La lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria per maternita di cinque mesi, fruibili con la formula standard 2+3 (due mesi prima del parto, tre mesi dopo) o con la formula flessibile 1+4 (un mese prima, quattro mesi dopo), oppure tutti e cinque dopo il parto: le ultime due opzioni richiedono l’attestazione del medico del SSN e del medico competente che non ci sono rischi.

    Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Carta (art. 42) garantisce la retribuzione intera, detratto quanto pagato dall’INPS, per tutto il congedo di maternità; la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente l’inizio del congedo. Il periodo conta per l’anzianità, la tredicesima e le ferie.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro e di reintegrare la lavoratrice nelle stesse mansioni (o equivalenti) al termine del congedo.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternita, (20 se il parto è plurimo), da fruire nell’arco che va da 2 mesi prima della data presunta del parto a 5 mesi dopo, anche in giorni non continuativi, con un preavviso scritto di almeno 5 giorni. Vale anche per il padre adottivo o affidatario. L’indennità INPS è pari al 100% della retribuzione (art. 27-bis e art. 29 D.Lgs. 151/2001).

    Il congedo di paternita obbligatorio si affianca (non si sostituisce) al congedo parentale facoltativo del padre e alle eventuali giornate di permesso contrattuale per nascita figlio. Il testo coordinato 2021 non prevede giorni ulteriori rispetto alla legge.

    Congedo parentale: durata e indennità

    Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori fino ai 14 anni del figlio (dal 1° gennaio 2026; prima erano 12): al massimo 6 mesi per la madre e 6 per il padre (7 se il padre ne fa almeno 3), 10 mesi complessivi per la coppia, elevati a 11 se il padre ne fruisce almeno 3 (art. 32 D.Lgs. 151/2001). L’indennità INPS (art. 34) è così:

    • 3 mesi per ciascun genitore, non trasferibili, al 30%; fino a 3 mesi in tutto, in alternativa tra i genitori ed entro i 6 anni del bambino, sono pagati all’80%;
    • altri 3 mesi, in alternativa tra i genitori, al 30%;
    • i periodi ulteriori sono indennizzati al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

    Il CCNL Carta (art. 42) chiede un preavviso scritto di almeno 5 giorni; la fruizione a ore è riconosciuta in gruppi minimi di 4 ore giornaliere con il preavviso di 2 giorni previsto dalla legge, salvo accordi aziendali con la RSU. Il testo coordinato 2021 non prevede integrazioni economiche dell’azienda sul congedo parentale, che conta per l’anzianità ma non per ferie e tredicesima.

    Tutele nel ciclo continuo e nei turni

    Per le lavoratrici turniste nelle cartiere a ciclo continuo, la normativa prevede il divieto di adibizione al lavoro notturno durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del figlio (D.Lgs. 66/2003, art. 11). La lavoratrice ha diritto al trasferimento temporaneo al turno diurno o, se non possibile, all’astensione anticipata.

    Il CCNL Carta e gli accordi aziendali tipicamente prevedono procedure semplificate per la richiesta di trasferimento al turno diurno durante la gravidanza, senza necessita di giustificazioni aggiuntive rispetto alla comunicazione della gravidanza stessa.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita obbligatorio
    Tizio (operaio al livello C2) diventa padre. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità subito dopo la nascita, avvisando l’azienda per iscritto almeno 5 giorni prima sulla base della data presunta del parto. L’indennita al 100% e erogata dall’INPS (anticipata dal datore in busta paga) e conguagliata con il datore. Nessuna decurtazione retributiva.
    Caia – Maternita con formula flessibile
    Caia (turnista in cartiera) ottiene dalla propria ginecologa la certificazione per la maternita flessibile 1+4. Lavora fino a una settimana prima del parto (turni diurni per il nono mese grazie al trasferimento da turno notturno). L’INPS eroga l’80%; il CCNL garantisce l’integrazione al 100% per tutti e cinque i mesi.
    Sempronio – Congedo parentale nel primo anno
    Sempronio (operaio al livello D1) fruisce di due mesi di congedo parentale prima che il figlio compia 6 anni, e la madre non ne ha usati: entrambi i mesi possono essere indennizzati dall’INPS all’80%, perché rientrano nei 3 mesi all’80% riconosciuti alla coppia. Il CCNL non aggiunge integrazioni. Deve dare un preavviso scritto di almeno 5 giorni.

    Domande frequenti

    Il CCNL Carta integra il congedo di maternita al 100%?
    Si: il CCNL prevede l’integrazione fino al 100% della retribuzione durante i cinque mesi di astensione obbligatoria, a complemento dell’80% erogato dall’INPS.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    Dieci giorni lavorativi (venti se il parto è plurimo), da fruire tra i 2 mesi prima della data presunta del parto e i 5 mesi dopo; spettano anche al padre adottivo o affidatario.
    La lavoratrice turnista deve continuare i turni notturni in gravidanza?
    No: ha diritto al trasferimento al turno diurno dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio, per legge (D.Lgs. 66/2003, art. 11).
    Il congedo parentale si puo fruire a ore?
    Sì. Il CCNL Carta (art. 42) la riconosce in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, con il preavviso di 2 giorni previsto dall’art. 32 D.Lgs. 151/2001; azienda e RSU possono concordare frazioni più brevi.
    Il posto di lavoro e garantito al rientro dalla maternita?
    Si: la lavoratrice ha diritto a rientrare nelle stesse mansioni o in mansioni equivalenti. Il licenziamento durante la maternita e nullo per legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.