Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Panificazione 2026: tabelle retributive e minimi mensili per livello

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    I minimi tabellari del CCNL Panificazione (panifici artigianali) vanno, dal 1° settembre 2026, da 1.334,61 euro per il livello B4 (vendita) a 2.107,55 euro per il livello A1S (specializzato super). Il panettiere qualificato (livello A2) è a 1.747,66 euro mensili lordi dopo l’ultima tranche del rinnovo (+61 euro). Gli importi vanno sempre verificati sul testo aggiornato del contratto e sugli accordi di rinnovo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; F.I.P.P.A. (Federpanificatori) ha aderito con l’accordo del 6 luglio 2026
    Ultimo rinnovo
    Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° settembre 2026 (panifici artigianali)

    Livello Minimo mensile lordo
    A1S (specializzato super) 2.107,55 €
    B1 (impiegato direttivo) 2.066,92 €
    A1 (specializzato) 1.918,72 €
    A2 (panettiere qualificato) 1.747,66 €
    A3 1.566,44 €
    B2 1.554,98 €
    B3S 1.484,43 €
    A4 1.445,30 €
    B3 1.437,51 €
    B4 1.334,61 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €) del CCNL della panificazione per i panifici a indirizzo artigianale (livelli A = produzione, B = vendita e amministrazione), rinnovato con ipotesi di accordo del 18 luglio 2024 (Assipan-Confcommercio e Assopanificatori-Fiesa/Confesercenti con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL; Testo Unico sottoscritto il 26/2/2025, validità fino al 31/12/2026). Aumento a regime di 183 € al livello A2 in 4 tranche: feb 2024 (35 €), lug 2024 (25 €), nov 2025 (62 €) e ultima a settembre 2026 (61 € — quella in tabella). Per i panifici industriali l’aumento a regime è di 280 € al livello 3B (tranche: 56 feb 2024, 75 lug 2024, 75 nov 2025, 74 set 2026). Per i panifici artigianali è prevista una una tantum di 100 € (due rate da 50 €, agosto e ottobre 2024). Ricorda le maggiorazioni tipiche del settore per lavoro notturno, tipico della panificazione.

    Fonte: tabelle 2023 (accordo Assipan 13/1/2023) più gli aumenti per livello del rinnovo 18/7/2024; i valori di A1S, A1, A2 e A3 coincidono con la tabella del 1/9/2026 pubblicata da ilCCNL. Valori ricontrollati l’8 ottobre 2026.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Tabelle retributive panificazione 2026: minimi per livello e tranche

    Il rinnovo del 18 luglio 2024 ha fissato gli aumenti livello per livello, con decorrenza 1° febbraio 2024 (comprende l’AFAC dell’accordo del 31 gennaio 2024), 1° luglio 2024, 1° novembre 2025 e 1° settembre 2026. Nei panifici artigianali l’importo è il totale di paga base, contingenza maturata all’1/11/1991 ed EDR di 10,33 €; il livello più alto è l’A1S, il più basso il B4 (A = produzione, B = vendita e amministrazione).

    Panifici artigianali: minimo mensile (paga base con contingenza ed EDR) per tranche
    Livello 1/2/2024 1/7/2024 1/11/2025 1/9/2026
    A1S (specializzato super) 1.915,85 € 1.948,23 € 2.028,54 € 2.107,55 €
    B1 (impiegato direttivo) 1.880,18 € 1.911,72 € 1.989,95 € 2.066,92 €
    A1 (specializzato) 1.749,86 € 1.778,38 € 1.849,12 € 1.918,72 €
    A2 (panettiere qualificato) 1.599,66 € 1.624,66 € 1.686,66 € 1.747,66 €
    A3 1.439,30 € 1.460,78 € 1.514,04 € 1.566,44 €
    B2 1.429,83 € 1.450,97 € 1.503,40 € 1.554,98 €
    B3S 1.367,22 € 1.387,02 € 1.436,12 € 1.484,43 €
    A4 1.333,06 € 1.352,02 € 1.399,04 € 1.445,30 €
    B3 1.326,27 € 1.345,06 € 1.391,66 € 1.437,51 €
    B4 1.235,28 € 1.252,06 € 1.293,67 € 1.334,61 €

    Nei panifici industriali la scala va dal 1° livello (il più alto) al 6°; il riferimento del rinnovo è il 3°B, che ha avuto 280 € in quattro tranche (56, 75, 75 e 74 €).

    Panifici industriali: minimo mensile per tranche (1° livello il più alto, 6° il più basso)
    Livello 1/2/2024 1/7/2024 1/11/2025 1/9/2026
    1° 2.173,64 € 2.269,18 € 2.364,72 € 2.458,99 €
    2° 2.042,99 € 2.130,89 € 2.218,79 € 2.305,51 €
    3A 1.921,23 € 2.001,96 € 2.082,69 € 2.162,35 €
    3B 1.822,31 € 1.897,31 € 1.972,31 € 2.046,31 €
    4° 1.616,69 € 1.680,23 € 1.743,77 € 1.806,46 €
    5° 1.494,89 € 1.551,74 € 1.608,59 € 1.664,68 €
    6° 1.338,48 € 1.386,25 € 1.434,02 € 1.481,15 €

    Composizione della retribuzione

    La retribuzione lorda mensile nel CCNL Panificazione è composta da: paga base (differenziata per livello), indennità di contingenza maturata all’1/11/1991, EDR di 10,33 € (Protocollo del 31 luglio 1992), eventuali scatti di anzianità e le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario. Nei panifici artigianali i minimi della tabella comprendono già paga base, contingenza ed EDR.

    Il CCNL Panificazione prevede la tredicesima, da pagare entro il 20 dicembre, e la quattordicesima, da pagare entro il 1° luglio (art. 52): il minimo annuale si calcola quindi moltiplicando il mensile per 14 mensilità. Gli accordi territoriali possono spostare la data della quattordicesima tra il 15 aprile e il 15 ottobre o ripartirla in 12 rate mensili (art. 53).

    Aggiornamenti retributivi e rinnovi

    Il contratto 2023-2026 è stato rinnovato il 18 luglio 2024 da Assipan-Confcommercio e Fiesa-Assopanificatori Confesercenti con Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL, dopo la scadenza del 31 dicembre 2022. Per i panifici artigianali l’aumento a regime è di 183 € al livello A2, in quattro tranche: 35 € a febbraio 2024, 25 € a luglio 2024, 62 € a novembre 2025 e 61 € dal 1° settembre 2026. Il contratto scade il 31 dicembre 2026.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere qualificato (A2) a tempo pieno
    Tizio è al livello A2. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo è 1.686,66 € al mese, cioè 1.686,66 x 14 = 23.613,24 € lordi l’anno su 14 mensilità. Dal 1° settembre 2026 riceve l’ultima tranche del rinnovo, 61 €. Le ore di lavoro notturno hanno in più la maggiorazione prevista dal contratto.
    Caia – Addetta alla vendita (B3)
    Caia lavora al banco ed è al livello B3: 1.391,66 € al mese dal 1° novembre 2025 e 1.437,51 € dal 1° settembre 2026, cioè 1.437,51 x 14 = 20.125,14 € l’anno su 14 mensilità. Scatti di anzianità ed eventuali superminimi si aggiungono.
    Sempronio – Part-time 24 ore su 40
    Sempronio è al livello A3 con un part-time di 24 ore settimanali su 40: riceve il 60% del minimo: dal 1° settembre 2026 939,86 € al mese (1.566,44 € x 24/40). Le maggiorazioni per il lavoro notturno si applicano alle ore effettivamente lavorate di notte.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Panificazione?
    Quattordici: dodici mensilità ordinarie più la tredicesima (entro il 20 dicembre) e la quattordicesima (entro il 1° luglio), ciascuna pari a una mensilità (art. 52).
    Quanto prende un panettiere A2 nel 2026?
    Dal 1° settembre 2026 il minimo del livello A2 (panettiere qualificato) nei panifici artigianali è 1.747,66 € lordi al mese, comprese contingenza ed EDR; su 14 mensilità sono 1.747,66 x 14 = 24.467,24 €. Prima era 1.686,66 €.
    Quali sono i minimi dei panifici industriali?
    Dal 1° settembre 2026 vanno da 1.481,15 € (6° livello) a 2.458,99 € (1° livello); il 3°B, livello di riferimento, è a 2.046,31 €.
    Il CCNL Panificazione vale anche per le imprese FIPPA?
    Sì: con l’accordo del 6 luglio 2026 la F.I.P.P.A. (Federpanificatori) ha aderito al CCNL della Panificazione del 18 luglio 2024, che le parti riconoscono come unico contratto del settore; l’accordo regola anche l’allineamento economico delle imprese aderenti.
    I minimi tabellari sono aggiornati ogni anno?
    No: cambiano con i rinnovi, a tranche. Il rinnovo del 18 luglio 2024 ha fissato le tranche di febbraio 2024, luglio 2024, novembre 2025 e settembre 2026; il contratto scade il 31 dicembre 2026.
    La maggiorazione notturna è inclusa nel minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare si riferisce all’orario diurno ordinario. La maggiorazione per lavoro notturno, nella misura fissata dal contratto, si aggiunge alle ore effettivamente svolte in fascia notturna.
    Come si calcola la tredicesima?
    Si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + eventuali superminimi) in dodicesimi per i mesi di servizio prestati nell’anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre).
    Esiste una quattordicesima nel CCNL Panificazione?
    Sì. L’art. 52 prevede la quattordicesima da pagare entro il 1° luglio, pari alla retribuzione normale dell’ultimo mese e maturata per dodicesimi. Gli accordi territoriali possono fissare una data diversa, tra il 15 aprile e il 15 ottobre, o ripartirla in 12 rate mensili (art. 53).

    Fonti: rinnovo 18/7/2024 · aumenti per livello e una tantum · tabelle 2023 · Fai Cisl, struttura del minimo ed EDR · testo unico e adesione FIPPA. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione articola il personale in livelli (di norma da 1 a 5) con declaratorie che distinguono addetti alle mansioni elementari, operai qualificati, panettieri-pasticceri esperti, capi produzione e impiegati. Il livello di inquadramento determina il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e il periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Panificazione – Profili tipici 2026
    Livello Profilo tipo Caratteristiche
    1 Mansioni elementari, addetto pulizie, factotum Compiti di supporto, nessuna qualificazione richiesta
    2 Operaio comune, addetto confezionamento, banconista base Mansioni semplici con breve addestramento
    3 Panettiere qualificato, pasticcere qualificato, addetto vendita specializzato Competenza tecnica nella produzione o nel servizio al pubblico
    4 Panettiere esperto, pasticcere esperto, capo banco Autonomia tecnica avanzata, eventuale coordinamento
    5 Capo produzione, impiegato d’ordine, responsabile di reparto Responsabilità organizzativa, gestione di risorse

    La struttura dei livelli

    Il CCNL Panificazione articola il personale su una scala di livelli che rispecchia la complessità delle mansioni svolte all’interno del panificio artigiano o della piccola industria. Alla base si trovano le mansioni elementari (pulizie, facchinaggio, confezionamento di supporto), mentre ai livelli superiori si collocano i panettieri e i pasticceri con specializzazione tecnica consolidata, i capi produzione e il personale impiegatizio.

    La declaratoria di ciascun livello descrive le competenze tecniche attese, il grado di autonomia e l’eventuale responsabilità su altri lavoratori. Il corretto inquadramento al momento dell’assunzione determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova e, nel tempo, l’importo degli scatti di anzianità.

    Panettiere e pasticcere qualificato (livello 3)

    Il livello 3 è il più diffuso nei panifici artigiani. Rientrano in questo inquadramento il panettiere qualificato che conosce e gestisce in autonomia le fasi dell’impasto, della lievitazione e della cottura, e il pasticcere qualificato con competenza sulle preparazioni dolciarie di base. Rientrano nel livello 3 anche gli addetti alla vendita specializzati che assistono la clientela con conoscenza del prodotto.

    Il passaggio al livello 4 avviene per acquisizione stabile di competenze avanzate (es. gestione autonoma di lieviti madre complessi, decorazioni di alta pasticceria) o per affidamento di compiti di coordinamento su altri addetti.

    Capo produzione e impiegati (livello 5)

    Il livello 5 raccoglie le figure con responsabilità organizzativa: il capo produzione che pianifica turni, ordini di materie prime e supervisiona la qualità, e l’impiegato d’ordine (contabilità, amministrazione). Nelle realtà più strutturate il livello 5 può coincidere con il responsabile del punto vendita o del laboratorio.

    Le microimprese (1-5 dipendenti, frequenti nel settore) applicano spesso un inquadramento contrattuale compresso sui livelli 2-4, con il titolare-panettiere che svolge contestualmente funzioni di livello 5.

    Casi pratici

    Tizio – Inquadramento al livello 3 all’assunzione
    Tizio è assunto come panettiere qualificato con tre anni di esperienza documentata. Il datore lo inquadra al livello 3. Il CCNL prevede un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per questo livello. Al termine, Tizio inizia a maturare anzianità contrattuale utile per gli scatti successivi.
    Caia – Passaggio da livello 3 a livello 4
    Caia è pasticcera di livello 3 da cinque anni. Negli ultimi due anni ha assunto stabilmente la responsabilità della produzione dei lievitati speciali e coordina due colleghe nell’area dolci. Il datore riconosce il passaggio al livello 4, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli scatti di anzianità già maturati.
    Sempronio – Mansioni superiori non riconosciute
    Sempronio è inquadrato al livello 2 ma da mesi gestisce in autonomia la cottura del pane e l’apertura del forno. Svolgendo stabilmente mansioni di livello 3 (art. 2103 c.c.), ha diritto al superiore trattamento economico dal momento dell’effettivo svolgimento. Sempronio formula richiesta scritta al datore; in assenza di risposta, può ricorrere all’ente bilaterale di settore (EBNA) per la conciliazione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Panificazione?
    Il contratto articola normalmente il personale su cinque livelli, dal livello 1 (mansioni elementari) al livello 5 (capo produzione, impiegati d’ordine), con declaratorie specifiche per ciascuno.
    Il panettiere qualificato a quale livello appartiene?
    Di regola al livello 3, che ricomprende operai qualificati con competenza tecnica autonoma nella produzione (impasto, lievitazione, cottura) o nella vendita specializzata.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c., per accordo scritto tra le parti o per automatismo contrattuale al termine di specifici periodi di mansioni superiori (di norma tre mesi continuativi o sei mesi non continuativi nell’arco di dodici mesi).
    Il personale di vendita ha un livello diverso dai produttori?
    No: il CCNL Panificazione inquadra in un’unica scala sia il personale di laboratorio sia quello di vendita, sulla base della complessità delle mansioni svolte, non del reparto di appartenenza.
    L'apprendista a quale livello viene inquadrato?
    L’apprendista segue una progressione specifica prevista dalle disposizioni sull’apprendistato professionalizzante: parte da un livello retributivo inferiore al livello di destinazione e raggiunge la piena qualifica al termine del periodo formativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: particolarità del settore e ruolo degli enti bilaterali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti presenta alcune specificità rispetto al parallelo contratto Confcommercio: la platea di riferimento è composta da micro-imprese e PMI associate a Confesercenti, con un sistema di bilateralità più orientato al supporto organizzativo delle piccole imprese. Gli enti bilaterali territoriali (EBT) sono finanziati con lo 0,10% di paga base e contingenza a carico dell’azienda e lo 0,05% a carico del lavoratore, per 14 mensilità; l’azienda che non versa deve pagare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione dello 0,30% di paga base e contingenza. Il testo non contiene una disciplina speciale per il commercio ambulante: valgono le regole generali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Confronto CCNL Terziario Confesercenti vs Confcommercio – Elementi principali
    Elemento Confesercenti Confcommercio
    Parti datoriali Confesercenti Confcommercio
    Platea prevalente Micro-imprese e PMI commercio Grandi catene + PMI
    Struttura livelli Quadro + 7 livelli (1°-7°) Quadro + 7 livelli (I-VII)
    Enti bilaterali Ente bilaterale nazionale ed enti bilaterali territoriali del sistema Confesercenti Ente bilaterale nazionale ed enti bilaterali territoriali del sistema Confcommercio
    Contributo all’ente territoriale 0,10% azienda + 0,05% lavoratore su paga base e contingenza non verificato in questa scheda
    Assistenza sanitaria Fondo ASTER (Quadri: cassa di assistenza sanitaria dei Quadri) non verificato in questa scheda
    Fondo pensione Fon.Te Fon.Te (condiviso)
    Mensilità 14 14
    Commercio ambulante Nessuna disciplina speciale nel testo letto non verificato in questa scheda

    Colonna Confesercenti: art. 21 del testo 2008 e art. 23 e 104 dell’ipotesi di accordo del 22 marzo 2024. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    La specificità della platea Confesercenti

    Confesercenti rappresenta prevalentemente le piccole e micro-imprese del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, dell’artigianato commerciale e della distribuzione locale. A differenza di Confcommercio, che include anche le grandi catene della GDO, Confesercenti è radicata nel tessuto commerciale dei centri storici, dei mercati ambulanti e dei servizi di prossimità.

    Questa peculiarità ha riflessi pratici sulla contrattazione: nelle micro-imprese (1-5 dipendenti) la contrattazione aziendale è praticamente assente, e il ruolo di secondo livello è assolto dagli enti bilaterali territoriali, che suppliscono con regolamenti locali e prestazioni integrative.

    Il commercio ambulante e le sue specificità

    Molti associati Confesercenti operano nel commercio ambulante (commercio su aree pubbliche), ma nel testo del CCNL letto (2008, con il rinnovo del 2024) non c’è un capitolo dedicato: ai dipendenti si applicano le regole generali su orario, riposo settimanale e part-time. Nella pratica, però, l’organizzazione del lavoro risente di alcuni fattori:

    • Orario di lavoro condizionato dai calendari dei mercati e dalle autorizzazioni comunali;
    • Trasferte per i mercati fuori sede, regolate dalle norme generali sulle missioni;
    • Flessibilità nell’organizzazione dei riposi settimanali in funzione dei giorni di mercato;
    • Contratti part-time frequenti per la natura stagionale di alcune manifestazioni.

    Il ruolo degli EBT nella micro-impresa

    Nelle imprese con meno di cinque dipendenti (la maggior parte degli associati Confesercenti) gli enti bilaterali territoriali (EBT) svolgono funzioni che nelle grandi imprese sono assolte dall’HR:

    • Assistenza nella redazione di lettere di assunzione e proroghe;
    • Informazioni su aggiornamenti normativi e contrattuali;
    • Mediazione in controversie pre-contenziose tra datore e lavoratore;
    • Prestazioni ai lavoratori previste dai regolamenti territoriali (per esempio contributi per eventi familiari o formazione);
    • Sportelli di orientamento per i giovani in cerca di primo impiego.

    L’iscrizione all’EBT è obbligatoria per i datori che applicano il CCNL Confesercenti. Il contributo è dello 0,10% di paga base e contingenza a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, per 14 mensilità; l’azienda che non versa deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione dello 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, che entra nella retribuzione di fatto (art. 23 dell’ipotesi di accordo 2024).

    Contrattazione di secondo livello e accordi territoriali

    Il sistema Confesercenti valorizza la contrattazione territoriale come livello intermedio tra il CCNL nazionale e la contrattazione aziendale (spesso assente nelle PMI). Gli accordi territoriali possono disciplinare:

    • Orari di apertura e chiusura degli esercizi nelle aree commerciali locali;
    • Modalità di fruizione della banca ore e del ROL;
    • Premi di risultato collettivi a carattere territoriale (settoriali o per categoria merceologica);
    • Piani formativi territoriali cofinanziati dagli enti bilaterali.

    I premi di risultato negoziati in sede territoriale o aziendale beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF dell’1% fino a 5.000 euro annui se erogati nel 2026 e nel 2027 (art. 1, comma 9, L. 199/2025), del 10% fino a 3.000 euro annui negli altri anni (art. 1, comma 182, L. 208/2015), per i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro nell’anno precedente, se collegati a obiettivi di produttività, redditività o qualità verificabili.

    Casi pratici

    Tizio – Commercio ambulante: riposo settimanale
    Tizio è venditore ambulante su posteggio fisso in un mercato settimanale che si tiene il giovedì. Il suo riposo settimanale cade di venerdì (anziché la domenica) per garantire la copertura del giorno di mercato. Il CCNL non ha una regola specifica per l’ambulante: rinvia alle norme di legge sul riposo settimanale, che per le attività di vendita al pubblico consentono il riposo in un giorno diverso dalla domenica (art. 9 D.Lgs. 66/2003).
    Caia – Premio di risultato territoriale
    Caia lavora in un negozio di calzature a Bologna dove un accordo aziendale prevede un premio di risultato di 800 euro annui collegato a obiettivi di produttività misurabili. Il premio, erogato nel 2026, è soggetto all’imposta sostitutiva dell’1% (anziché all’aliquota IRPEF marginale): su 800 euro Caia paga 8 euro di imposta sostitutiva, invece dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali sulla stessa somma.
    Sempronio – Mancata iscrizione all’EBT
    Il datore di Sempronio non ha mai versato i contributi all’EBT Confesercenti provinciale. Sempronio scopre di non poter accedere alle prestazioni (contributo nascita figlio, rimborso formazione). Per il CCNL l’azienda che non versa deve pagargli in busta paga un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità: al 4° livello, su 1.781,68 € di paga base e contingenza dal 1° novembre 2025, sono 5,35 € al mese.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra CCNL Confesercenti e Confcommercio per i lavoratori?
    I due contratti hanno impianto molto simile (stessi livelli, stesse mensilità, stessa struttura di welfare). Le differenze principali riguardano le parti datoriali, gli enti bilaterali di riferimento (EBT Confesercenti vs EBT Confcommercio) e alcune specificità della platea. Il lavoratore riceve un trattamento sostanzialmente equivalente.
    L'EBT è obbligatoria per tutti i datori Confesercenti?
    Sì: l’iscrizione all’ente bilaterale territoriale Confesercenti è obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. Se l’azienda non versa, deve pagare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione dello 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.
    Il CCNL Confesercenti si applica anche al commercio ambulante?
    Sì, se il datore aderisce a Confesercenti o lo applica. Nel testo letto non c’è però una disciplina speciale per il commercio su aree pubbliche: valgono le regole generali, con le deroghe di legge sul riposo settimanale per le attività di vendita al pubblico.
    Cosa sono i premi di risultato territoriali?
    Sono premi economici annui negoziati da Confesercenti e sindacati a livello territoriale (regione o provincia), collegati a obiettivi di produttività o fatturato della categoria. Sono soggetti a imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro annui se erogati nel 2026 e nel 2027, del 10% fino a 3.000 euro annui negli altri anni.
    Come faccio a sapere se il mio datore applica il CCNL Confesercenti?
    Il CCNL applicato deve essere indicato nel cedolino paga e nella lettera di assunzione. In alternativa, si può verificare la busta paga alla voce ‘contratto collettivo applicato’. In caso di dubbio, il sindacato di categoria o il patronato possono verificare la correttezza del contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: welfare contrattuale, bilateralità e fondi di settore

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il sistema di welfare del CCNL Terziario Confesercenti si basa su tre pilastri: la bilateralità degli enti territoriali Confesercenti (EBT), il fondo pensione complementare Fon.Te (contributo del datore dell’1,55% per chi aderisce versando anche il proprio) e il Fondo ASTER per l’assistenza sanitaria (13 € al mese a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore dal 1° aprile 2025). Gli enti bilaterali erogano prestazioni a sostegno del reddito, formazione e assistenza alle PMI, con un ruolo particolarmente rilevante nelle micro-imprese dove la contrattazione aziendale è assente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Pilastri del welfare CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Tipologia Contribuzione Prestazioni principali
    Enti bilaterali territoriali (EBT) Bilateralità territoriale 0,10% di paga base e contingenza a carico dell’azienda + 0,05% a carico del lavoratore, per 14 mensilità; se l’azienda non versa, elemento distinto della retribuzione dello 0,30% Prestazioni e servizi fissati dai regolamenti territoriali
    Fon.Te Previdenza complementare TFR + 1,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del datore, se il lavoratore versa il proprio contributo (minimo 0,55%) Pensione integrativa; investimento del TFR
    Fondo ASTER Assistenza sanitaria 15 € al mese per iscritto: 13 € azienda (10 € + 3 € dal 1° aprile 2025) e 2 € lavoratore; se l’azienda non versa, 16 € lordi al mese per 14 mensilità al lavoratore Rimborsi e prestazioni secondo il piano sanitario del fondo
    Cassa di assistenza sanitaria Quadri Assistenza sanitaria (solo Quadri) 390 € l’anno dal 2026 a carico del datore + 56 € a carico del Quadro; se l’azienda non versa, 37 € lordi al mese per 14 mensilità Prestazioni secondo il regolamento della cassa
    Fon.Ter Formazione continua Il contributo di legge dello 0,30% (INPS), che le imprese aderenti destinano al fondo Piani formativi

    Enti bilaterali: art. 23 dell’ipotesi di accordo del 22 marzo 2024. Fondo ASTER e Cassa Quadri: artt. 104 e 106 dell’ipotesi 2024 (per i Quadri 350 € dal 2011, più 20 € dal 2025 e 20 € dal 2026). Fon.Te: art. 93 del testo 2008 (fondo Marco Polo, confluito in Fon.Te) e sintesi 2016-2017. Fon.Ter: art. 94 del testo 2008. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Gli enti bilaterali Confesercenti: funzione e prestazioni

    Gli enti bilaterali territoriali Confesercenti (EBT, spesso con nomi locali) sono organismi paritetici costituiti da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL). Sono presenti in ogni regione e in molte province.

    Le principali prestazioni erogate dagli EBT includono:

    • Sostegno alle spese di formazione e aggiornamento professionale;
    • Contributi una-tantum per eventi straordinari (nascita figli, matrimonio);
    • Assistenza alle imprese per adempimenti normativi e contrattuali.

    Fon.Te: il fondo pensione complementare del terziario

    Fon.Te è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, inclusi quelli coperti dal CCNL Confesercenti. È un fondo a capitalizzazione individuale, con possibilità di scelta tra più comparti di investimento (garantito, bilanciato, dinamico).

    La contribuzione standard prevede:

    • Versamento del TFR maturando (adesione automatica per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026, salvo rinuncia entro 60 giorni; silenzio-assenso dopo 6 mesi per gli assunti fino al 30 giugno 2026);
    • Contributo del datore: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, per chi aderisce versando anche il proprio contributo;
    • Contributo del lavoratore: minimo 0,55% (misura del protocollo istitutivo del fondo Marco Polo, non modificata dal CCNL).

    I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.

    Il fondo sanitario integrativo

    Il CCNL Terziario Confesercenti iscrive al Fondo ASTER i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i Quadri, che hanno una cassa propria (art. 104). Il fondo rimborsa le spese sanitarie non coperte dal SSN o coperte parzialmente:

    • Visite mediche specialistiche;
    • Accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio;
    • Interventi chirurgici in case di cura convenzionate;
    • Prestazioni odontoiatriche;
    • Spese per figli a carico fino a 26 anni (in alcuni fondi).

    Dal 1° aprile 2025 il contributo è di 15 € al mese per iscritto: 13 € a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore. Le prestazioni e i massimali sono quelli del piano sanitario del fondo. Il lavoratore accede alle prestazioni tramite la tessera del fondo o il portale online di rimborso.

    Il fondo di formazione e l'obbligo bilaterale

    Il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per la formazione continua è un contributo di legge versato all’INPS; le imprese possono destinarlo a un fondo paritetico interprofessionale. Il CCNL Confesercenti indica come fondo di riferimento Fon.Ter (art. 94 del testo 2008). Questi fondi finanziano:

    • Piani formativi aziendali;
    • Voucher individuali per l’aggiornamento professionale;
    • Corsi di riqualificazione per lavoratori a rischio.

    Le imprese che non aderiscono a fondi paritetici versano comunque lo 0,30% all’INPS come contributo obbligatorio, senza però ricevere i servizi formativi del fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Prestazione EBT per nascita figlio
    Tizio (5° livello) è iscritto all’ente bilaterale territoriale Confesercenti tramite il suo datore. Alla nascita del primo figlio verifica se il regolamento del suo ente territoriale prevede un contributo per la nascita: importo, requisiti e tempi li fissa il regolamento locale, non il CCNL nazionale. Presenta la domanda allegando il certificato di nascita.
    Caia – Confronto TFR in azienda vs Fon.Te
    Caia (3° livello, 30 anni, 30 anni alla pensione) deve scegliere dove destinare il TFR. Se lascia il TFR in azienda: rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (rendimento basso, tassazione separata 23-33%). Se aderisce a Fon.Te versando anche il proprio contributo: contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR, contributi deducibili fino a 5.164,57 euro l’anno, prestazioni tassate al 15%, che scende fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione; il rendimento dipende dal comparto e non è garantito. La valutazione economica suggerisce Fon.Te nella maggior parte dei casi.
    Sempronio – Rimborso sanitario per visita specialistica
    Sempronio è iscritto al fondo sanitario integrativo tramite il suo datore Confesercenti. Sostiene una visita cardiologica privata da 150 euro (lista SSN: 4 mesi di attesa). Presenta la fattura sul portale del fondo. La misura del rimborso, le franchigie e i massimali sono quelli del piano sanitario del Fondo ASTER in vigore: vanno letti sul nomenclatore del fondo prima di prenotare.

    Domande frequenti

    L'iscrizione a Fon.Te è obbligatoria?
    Non è obbligatoria, ma per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205); per gli assunti fino al 30 giugno 2026 il silenzio-assenso la rende automatica se non si esprime diversa volontà entro 6 mesi. Il lavoratore può sempre scegliere esplicitamente di mantenere il TFR in azienda o iscriversi a un fondo individuale.
    Cosa sono gli enti bilaterali Confesercenti?
    Sono organismi paritetici datore-sindacato che erogano prestazioni di welfare integrativo per i lavoratori e servizi di supporto alle PMI associate. Sono finanziati da contributi contrattuali obbligatori e operano a livello territoriale (regionale o provinciale).
    Il contributo al fondo sanitario è in busta paga?
    In parte: la quota a carico del lavoratore per il Fondo ASTER (2 € al mese) compare come trattenuta; i 13 € a carico dell’azienda sono versati direttamente al fondo. Se l’azienda non versa, deve pagare in busta paga un elemento distinto della retribuzione di 16 € lordi al mese per 14 mensilità.
    I contributi a Fon.Te sono deducibili?
    Sì: i contributi versati a fondi pensione complementari (incluso Fon.Te) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un massimale di 5.164,57 euro annui. Questo riduce l’imponibile fiscale del lavoratore.
    Cosa succede al welfare se cambio datore di lavoro?
    Fon.Te segue il lavoratore: la posizione previdenziale individuale si trasferisce al nuovo fondo di settore o rimane in Fon.Te. Gli enti bilaterali sono territoriali: il nuovo datore deve iscrivere il lavoratore all’EBT locale. Il fondo sanitario deve essere riattivato dal nuovo datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianità maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di dieci scatti, di importo fisso per livello (da 19,47 € al 7° a 25,46 € per i Quadri). La tredicesima si paga alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto; chi non ha lavorato tutti i dodici mesi di riferimento ne riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Gli scatti di anzianità: maturazione e decorrenza

    Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda o lo stesso gruppo, fino a un massimo di dieci scatti (art. 184 del testo 2008, confermato dalla sintesi 2016-2017). L’importo è fisso e dipende dal livello:

    Importo mensile di ciascuno scatto di anzianità – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Importo dello scatto Dieci scatti
    Quadri 25,46 € 254,60 €
    1° 24,84 € 248,40 €
    2° 22,83 € 228,30 €
    3° 21,95 € 219,50 €
    4° 20,66 € 206,60 €
    5° 20,30 € 203,00 €
    6° 19,73 € 197,30 €
    7° 19,47 € 194,70 €

    Importi in vigore dal 1° gennaio 1990 e mai modificati dai rinnovi successivi (l’ipotesi di accordo del 22 marzo 2024 non tocca gli scatti). Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. L’anzianità conta dalla data di assunzione (per chi è stato assunto prima del 28 marzo 1987 valgono regole particolari legate al 21° anno di età). Gli scatti non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito, né questi dagli scatti. In caso di passaggio a un livello superiore il conteggio non riparte: gli scatti sono legati all’anzianità in azienda, non al livello, e a ogni nuovo scatto l’importo di quelli già maturati si calcola sui valori della tabella. Chi al momento della promozione percepisce più del minimo del nuovo livello conserva l’eccedenza come assegno ad personam (art. 100).

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità si paga in coincidenza con la vigilia di Natale ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 200). Il periodo di riferimento sono i dodici mesi precedenti. Chi ha lavorato meno riceve un dodicesimo per ogni mese intero di servizio; si detraggono i ratei dei periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione.

    La base è la retribuzione di fatto: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità e gli altri elementi continuativi. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.

    La quattordicesima mensilità

    La quattordicesima mensilità è una caratteristica del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti). Si paga il 1° luglio ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno (art. 201). Il periodo di riferimento va da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.

    Chi non ha lavorato tutti i dodici mesi riceve un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. Per il resto valgono le regole della tredicesima. La quattordicesima entra nella base di calcolo del TFR.

    Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza

    Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilità aggiuntive nei seguenti modi:

    • Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
    • Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
    • Congedo di maternità: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
    • Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianità parziale
    Tizio (4° livello) è stato assunto il 1° aprile 2026. A dicembre 2026 ha 9 mesi interi di servizio. Il minimo del 4° livello dal 1° novembre 2026 è 1.818,75 €: tredicesima = 1.818,75 / 12 × 9 = 1.364,06 € lordi.
    Caia – Quattordicesima con cambio di livello
    Caia è passata dal 4° al 3° livello il 1° marzo 2026. Il periodo di riferimento della quattordicesima è luglio 2025 – giugno 2026 e Caia ha lavorato tutti i dodici mesi. La quattordicesima non si calcola in proporzione ai due livelli: è una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno 2026, cioè quella del 3° livello. Con il solo minimo sono 1.983,91 € lordi.
    Sempronio – Impatto del 5° scatto sulla retribuzione
    Sempronio (2° livello) ha 15 anni di servizio e ha maturato cinque scatti: ne può maturare altri cinque, fino a dieci. Ogni scatto del 2° livello vale 22,83 €: cinque scatti fanno 114,15 €. Con il minimo dal 1° novembre 2025 (2.235,65 €) la retribuzione è di 2.349,80 € lordi al mese. Gli scatti si computano anche nella tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto?
    Ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo, fino a dieci scatti. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio e vale da 19,47 € (7° livello) a 25,46 € (Quadri).
    Quando viene pagata la tredicesima?
    In coincidenza con la vigilia di Natale. È una mensilità della retribuzione di fatto e si riduce in dodicesimi se non si è lavorato tutto l’anno. Chi è stato assunto nel corso dell’anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    Il 1° luglio di ogni anno, sulla retribuzione in atto al 30 giugno. Il periodo di riferimento è luglio-giugno. È una mensilità aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
    La quattordicesima si computa nel TFR?
    Sì: insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l’accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilità.
    Gli scatti si perdono se cambio livello?
    No. Gli scatti sono legati all’anzianità in azienda, non al livello: il conteggio non riparte con la promozione e a ogni nuovo scatto l’importo di quelli maturati si calcola sui valori della tabella. Se prima della promozione si percepiva più del minimo del nuovo livello, l’eccedenza resta come assegno ad personam.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: periodo di prova, assunzione e apprendistato

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da 45 giorni di lavoro effettivo (6° e 7° livello) a 6 mesi di calendario (Quadri e 1° livello). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata di 36 mesi (24 per il 6° livello) e inquadramento di due livelli inferiore nella prima metà e di un livello nella seconda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Periodo di prova CCNL Terziario Confesercenti per livello

    Durata massima del periodo di prova – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Durata massima
    Quadri e 1° 6 mesi di calendario
    2° e 3° 60 giorni di lavoro effettivo
    4° e 5° 60 giorni di lavoro effettivo
    6° e 7° 45 giorni di lavoro effettivo
    Operatori di vendita (1ª e 2ª categoria) 60 giorni di lavoro effettivo
    Apprendisti gli stessi termini dei lavoratori qualificati

    Il patto di prova va fatto per iscritto (art. 2096 c.c.): senza forma scritta l’assunzione è definitiva dal primo giorno. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie; superata la prova, il periodo conta nell’anzianità. Le durate sono quelle della sintesi 2016-2017; il testo del 2008 (art. 103) prevedeva 45 giorni per 4° e 5° livello e 30 giorni per 6° e 7°. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

    La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato è necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

    Il periodo di prova

    Il periodo di prova è il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. È disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

    La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternità: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

    Contratti a tempo determinato: novità del D.L. 48/2023

    Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

    • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
    • Dal 13° al 24° mese è necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessità previste da accordi collettivi);
    • Il contratto si può prorogare al massimo 4 volte nell’arco dei 24 mesi;
    • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

    L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) è il contratto formativo più utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

    • Durata: 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello, 24 mesi per il 6°; non è ammesso per il 7° livello e per alcune figure del 5° (aiutante commesso, addetti alle operazioni ausiliarie nelle aziende a libero servizio per i primi 18 mesi);
    • Retribuzione: non è una percentuale ma un sottoinquadramento, due livelli sotto quello di destinazione nella prima metà del periodo e un livello sotto nella seconda metà (per il 6° livello: 7° livello nella prima metà);
    • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
    • Incentivi contributivi: contribuzione del datore ridotta per tutta la durata dell’apprendistato (L. 296/2006, art. 1, comma 773).

    Al termine, l’apprendista può essere stabilizzato o recedere. Per assumere nuovi apprendisti il datore deve aver confermato almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti (la regola non si applica se ne sono scaduti meno di 5).

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante il periodo di prova
    Tizio è assunto al 4° livello con 60 giorni di lavoro effettivo di prova. Al 45° giorno di lavoro il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva.
    Caia – Contratto a termine e conversione
    Caia è assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza è prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
    Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
    Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 36 mesi: per i primi 18 è inquadrato al 5° livello (minimo dal 1° novembre 2025: 1.660,08 €), per i successivi 18 al 4° (1.783,75 €). Al termine il datore lo conferma a tempo indeterminato al 3° livello (1.983,91 €).

    Domande frequenti

    Cosa succede se il periodo di prova non è scritto?
    È nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilità di recesso libero.
    Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
    Il limite è di durata: 24 mesi complessivi tra contratti e proroghe per le stesse mansioni, salvo diversa previsione del contratto collettivo; le proroghe sono al massimo 4. Superato il limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
    L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
    Sì, con alcune specificità: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione è quella del livello inferiore in cui è inquadrato: due livelli sotto nella prima metà, uno nella seconda.
    Il datore può prorogare il periodo di prova?
    Solo se il lavoratore è stato assente per malattia, infortunio o maternità. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non è ammessa la proroga per valutare meglio le capacità del lavoratore se non ricorrono queste cause.
    Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
    Contribuzione ridotta a carico del datore per tutta la durata dell’apprendistato (L. 296/2006, art. 1, comma 773), con ulteriori riduzioni nei primi due anni per i datori fino a 9 dipendenti. A questo si aggiunge il risparmio del sottoinquadramento previsto dal CCNL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in giorni di calendario, per livello e anzianità di servizio: per il licenziamento da 15 giorni (6° e 7° livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e 1° livello oltre 10 anni); per le dimissioni i termini sono più brevi, da 10 a 90 giorni. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Le dimissioni si presentano con la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015); il licenziamento illegittimo degli assunti dal 7 marzo 2015 segue le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Preavviso CCNL Terziario Confesercenti: licenziamento e dimissioni

    Preavviso di licenziamento (giorni di calendario) – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni
    Preavviso di dimissioni (giorni di calendario) – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    2° e 3° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    4° e 5° 15 giorni 20 giorni 30 giorni
    6° e 7° 10 giorni 15 giorni 15 giorni

    I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Chi non dà il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª; se è il lavoratore dimissionario a non darlo, il datore può trattenerla dalle competenze finali. I termini del licenziamento sono quelli dell’art. 226 del testo 2008, confermati dalla sintesi 2016-2017, da cui vengono anche i termini delle dimissioni. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

    Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non è considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

    Il preavviso: funzione e rinuncia

    Il preavviso è un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

    Se è il lavoratore a dimettersi, il datore può rinunciare al preavviso su sua richiesta e far cessare subito il rapporto; se invece decide di sua iniziativa di interromperlo prima della scadenza, deve pagare l’indennità sostitutiva per il periodo mancante. Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni si vede trattenere l’indennità dalle competenze finali.

    Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

    Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria da 6 a 36 mensilità (D.L. 87/2018), che il giudice gradua tenendo conto anche di criteri diversi dall’anzianità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018. Nelle imprese fino a 15 dipendenti l’indennità è dimezzata; il tetto di 6 mensilità è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2025. Il reintegro è previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con più di 15 dipendenti.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
    Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validità. Il giorno dopo Tizio smette di presentarsi al lavoro. Le dimissioni cartacee sono prive di effetto e dopo pochi giorni di assenza il rapporto non è ancora cessato. Se però l’assenza ingiustificata supera i 15 giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato e il rapporto si risolve per volontà del lavoratore (art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025), senza NASpI. Per dimettersi correttamente Tizio deve usare la procedura telematica e dare il preavviso: al 4° livello con meno di 5 anni sono 15 giorni.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
    Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianità) sopprime il reparto contabilità per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilità di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
    Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo può irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento è illegittimo per vizi procedurali.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianità?
    15 giorni di calendario, che decorrono dal 1° o dal 16° del mese. Per il licenziamento, allo stesso livello e con la stessa anzianità, il preavviso è di 20 giorni.
    Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
    No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
    Deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
    In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro è previsto?
    No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non è la regola generale. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 l’indennità è la metà di quella prevista per le imprese più grandi; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025 non c’è più il tetto di 6 mensilità. Il reintegro resta per il licenziamento discriminatorio o nullo.
    Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
    Sì: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennità) è computata ai fini del TFR. L’indennità sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te, in cui è confluito il fondo Marco Polo) e ottenere il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR se versano anche il proprio contributo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
    Elemento Valore / Formula Note
    Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
    Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Se il TFR va al fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005)
    Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

    Cos'è il TFR e come si calcola

    Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., è una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

    La retribuzione utile per il TFR comprende paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima e le indennità continuative. Il CCNL (art. 228 del testo 2008) esclude espressamente: rimborsi spese, una tantum e gratificazioni straordinarie, compensi per lavoro straordinario e festivo, contributi ai fondi di assistenza e previdenza, indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, trasferte e diarie non continuative (se continuative, la quota esente IRPEF). Nei periodi di malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione si computa la retribuzione che sarebbe spettata lavorando. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Rivalutazione e tassazione

    Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

    Alla cessazione del rapporto il TFR è tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005).

    Destinazione a fondo pensione complementare

    I lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 che non fanno una scelta esplicita entro sei mesi sono soggetti al silenzio-assenso: il TFR futuro va al fondo pensione di riferimento del CCNL, Fon.Te. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). Il Fondo di Tesoreria INPS riguarda invece il TFR che il lavoratore lascia al datore nelle imprese con almeno 50 dipendenti.

    La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR, che spetta a chi versa anche il contributo a proprio carico (minimo 0,55%): un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda. Sono le misure dell’art. 93 del testo 2008, confermate dalla sintesi 2016-2017.

    L'anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

    • Acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
    • Congedi formativi o per maternità (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

    L’anticipazione è concessa una volta sola. Il datore non è obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
    Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni. Con il minimo dal 1° novembre 2025 (1.660,08 € per 14 mensilità, 23.241,12 € l’anno) la quota annua è 23.241,12 / 13,5 = 1.721,56 €. Se la retribuzione fosse rimasta sempre la stessa, in 10 anni avrebbe accantonato 17.215,64 €, più le rivalutazioni annue. L’imposta si calcola con la tassazione separata e l’Agenzia delle Entrate la riliquida sull’aliquota media degli ultimi cinque anni.
    Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
    Caia viene assunta a marzo 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti: per il silenzio-assenso il suo TFR futuro va a Fon.Te. Se decide di versare anche il proprio contributo (almeno lo 0,55%), il datore aggiunge l’1,55% della retribuzione utile per il TFR.
    Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianità e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioè fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione è tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potrà richiedere una seconda anticipazione in futuro.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR?
    Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato è la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
    Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
    La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo del datore (1,55%, se si versa anche il proprio) e una fiscalità agevolata: le prestazioni sono tassate al 15%, che scende fino al 9% dopo 15 anni di partecipazione. Per la maggior parte dei lavoratori è vantaggioso. È consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
    Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta può essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
    Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
    No: il TFR è protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
    Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
    Sì: entrambe le mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo è un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti rinvia al D.Lgs. 151/2001 e aggiunge le sue regole negli artt. 177-180. La madre ha cinque mesi di congedo obbligatorio: l’INPS paga l’80% e il datore integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 177). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il congedo parentale si può usare fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025; il CCNL indica 12): 6 mesi per genitore, 10 complessivi (11 con il padre che ne usa almeno 3), indennizzati al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Congedi genitoriali – CCNL Terziario Confesercenti (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022)
    Istituto Durata Indennizzo INPS Note
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 177) Obbligatorio; divieto di lavoro notturno; 13ª e 14ª piene, festività al 100%
    Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), anche non continuativi 100% retribuzione Da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
    Congedo parentale (madre) Fino a 6 mesi, entro i 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni Fino a max 10 mesi totali tra i genitori (11 con il padre che ne usa almeno 3)
    Congedo parentale (padre) Fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), entro i 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni Dalla nascita; cumulabile con la madre entro il limite complessivo
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno (1 se orario <6h) 100% retribuzione Fino al compimento del primo anno del figlio

    Il congedo obbligatorio di maternità

    La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità per un periodo di cinque mesi. La distribuzione più comune è due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma è possibile optare per la cosiddetta flessibilità del congedo: un mese prima e quattro dopo, previa certificazione medica di assenza di rischi per madre e nascituro.

    Durante il congedo la lavoratrice percepisce dall’INPS un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi trenta giorni prima del congedo. Il CCNL Terziario Confesercenti (art. 177) prevede l’integrazione a carico del datore: per i cinque mesi di congedo l’indennità INPS è integrata fino al 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe percepito, salvo che l’indennità INPS sia superiore. La 13ª e la 14ª mensilità sono corrisposte per intero, e le festività cadenti nel periodo sono pagate fino al 100% (art. 180). Il congedo è computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresi ferie, 13ª e TFR.

    Il congedo obbligatorio di paternità

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità (venti in caso di parto plurimo), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, o dall’adozione o dall’affidamento. I giorni possono essere non consecutivi e sono retribuiti al 100% dall’INPS.

    Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e non si computa nel congedo parentale. È autonomo anche rispetto al congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora. Il CCNL (art. 177) riconosce al padre i diritti del congedo di maternità in caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo.

    Il congedo parentale: 14 anni, 30% e 3 mesi all’80%

    Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art. 32) si può usare per ogni figlio fino ai 14 anni di età dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025); l’art. 178 del CCNL e l’ipotesi del 2024 indicano ancora 12 anni. Le regole:

    • la madre può assentarsi fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3); i due genitori insieme non oltre 10 mesi, che salgono a 11 se il padre ne fruisce almeno 3; il genitore solo ha fino a 10 mesi (11 nel testo del 2024);
    • l’indennità INPS è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni di vita del bambino;
    • il congedo si può usare in modo continuativo o frazionato e va computato nell’anzianità, esclusi gli effetti su ferie e mensilità supplementari (art. 178).

    Tutele contro il licenziamento

    La lavoratrice madre è tutelata dal divieto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo giusta causa o cessazione dell’attivita’ aziendale.

    Le stesse tutele si applicano al padre che usufruisce del congedo di paternità obbligatorio o del congedo parentale. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede deroghe a queste tutele minime di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternità e sovrapposizione con ferie
    Tizio chiede i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità a partire dal giorno della nascita del figlio. Poiché il congedo è obbligatorio, il datore non può rifiutarlo né sostituirlo con giorni di ferie. I dieci giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS. Tizio comunica al datore le date scelte e la domanda va presentata all’INPS con i documenti richiesti.
    Caia – Flessibilità del congedo di maternità
    Caia, in gravidanza fisiologica, ottiene dal ginecologo la certificazione di assenza di rischi. Sceglie la flessibilità del congedo: inizia il congedo obbligatorio un mese prima del parto (anziché due) e ne fruisce quattro dopo. Lavorando un mese in più nella fase finale della gravidanza, percepisce la normale retribuzione per quel mese e i cinque mesi di congedo si spostano tutti dopo il parto, con l’indennità INPS all’80% integrata dal datore fino al 100% (art. 177).
    Sempronio – Congedo parentale al 30%
    Sempronio è padre di un bambino di tre anni. Chiede un mese di congedo parentale per accudire il figlio durante una malattia prolungata della moglie. Poiché il bambino ha meno di 6 anni e Sempronio non ha ancora esaurito i tre mesi all’80%, il mese è indennizzato all’80%; esauriti i tre mesi, i successivi si pagano al 30%. Il CCNL chiede il preavviso scritto previsto dall’art. 178 e il congedo è computato nell’anzianità, esclusi gli effetti su ferie e mensilità supplementari.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità spettano?
    Cinque mesi di congedo obbligatorio: di norma due prima del parto e tre dopo. Con la flessibilità, su certificazione medica, è possibile fruire di un mese prima e quattro dopo.
    Il congedo di paternità è obbligatorio?
    Sì: il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni obbligatori (venti in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS, da usare da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. Il datore non può rifiutare il congedo né sostituirlo con altre tipologie di assenza.
    Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
    Fino ai 14 anni del figlio dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025): il D.Lgs. 105/2022 aveva portato il limite a 12 anni e il CCNL (art. 178) indica ancora 12. Oggi l’indennità è del 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni.
    Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternità?
    Sì. L’art. 177 del CCNL prevede che il datore integri l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione mensile netta per i cinque mesi di congedo; la 13ª e la 14ª sono corrisposte per intero e le festività cadenti nel periodo sono pagate fino al 100% (art. 180).
    La lavoratrice gestante può essere licenziata?
    No: dal momento della comunicazione della gravidanza al datore fino al compimento del primo anno del bambino vige il divieto assoluto di licenziamento. Le eccezioni previste dall’art. 180 del CCNL e dalla legge sono la giusta causa, la cessazione dell’attività dell’azienda, la fine della prestazione per cui si era stati assunti, la scadenza del termine e l’esito negativo della prova. Le dimissioni date nel periodo protetto danno diritto a un’indennità pari al preavviso e vanno convalidate all’ispettorato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS paga l’indennità dal quarto giorno; il datore la integra fino al 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, e paga i primi tre giorni di carenza (per intero nei primi due eventi dell’anno, poi in misura ridotta). Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto distinto di 180 giorni e l’integrazione arriva al 100% dal 21° giorno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Malattia CCNL Terziario Confesercenti: comporto e integrazione

    Trattamento economico di malattia – CCNL Terziario Confesercenti
    Giorni di malattia INPS Totale garantito con l’integrazione del datore
    1°-3° (carenza) nulla 100% per i primi due eventi dell’anno, 66% per il terzo, 50% per il quarto, nulla dal quinto
    4°-20° 50% 75% della retribuzione giornaliera netta
    dal 21° (fino al 180°) 66,66% 100% della retribuzione giornaliera netta

    Comporto: 180 giorni di conservazione del posto nell’anno solare per la malattia e, separatamente, 180 giorni per l’infortunio. Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per raccomandata un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi con terapie salvavita è possibile un’ulteriore aspettativa fino a 12 mesi. La riduzione della carenza non si applica a ricoveri e day hospital, emodialisi, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, patologie gravi con terapie salvavita e malattie in gravidanza. Le percentuali della tabella vengono dall’art. 168 del testo 2008; la riduzione della carenza (in vigore dal 1° aprile 2011) e le esclusioni sono riportate dalla sintesi 2016-2017. Le integrazioni non spettano agli apprendisti. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

    Malattia: obblighi del lavoratore e indennità INPS

    In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilità (10-12; 17-19);
    2. Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.

    L’indennità INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza e li paga il datore secondo la regola del CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.

    Il periodo di comporto e le sue conseguenze

    Il periodo di comporto è il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.

    Al superamento del comporto il datore può intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. Prima della scadenza dei 180 giorni il lavoratore può chiedere, con raccomandata e certificati medici, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita può chiederne un’altra fino a 12 mesi.

    Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

    L’infortunio sul lavoro è coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. Il giorno dell’infortunio è pagato per intero dal datore; l’indennità INAIL decorre dal quarto giorno ed è del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91°. Il CCNL fa integrare al datore fino a:

    • 60% per i tre giorni successivi a quello dell’infortunio (carenza);
    • 90% dal 5° al 20° giorno;
    • 100% dal 21° giorno (per gli apprendisti 80% e 90%).

    Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia e dura anch’esso 180 giorni; dopo, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità indennizzata dall’INAIL.

    Visite fiscali e reperibilità

    Il lavoratore malato è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilità alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennità di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore può disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del comporto
    Tizio (3° livello, 5 anni di anzianità) accumula 110 giorni di malattia tra gennaio e settembre 2026 (su più episodi). A ottobre si ammala di nuovo. Avendo già consumato oltre la metà del comporto, il datore verifica il conteggio dei 180 giorni nell’anno solare. Se il totale supera 180 giorni entro dicembre, il datore può intimare il licenziamento. Tizio è avvisato dall’ufficio HR prima di raggiungere il limite.
    Caia – Infortunio in itinere
    Caia (5° livello) cade dal motorino durante il percorso casa-lavoro. L’infortunio in itinere è coperto dall’INAIL. La prognosi è di 25 giorni. Il giorno dell’infortunio le è pagato per intero; nei tre giorni successivi riceve il 60%, dal 5° al 20° giorno il 90% e dal 21° al 25° il 100%, con l’indennità INAIL (dal quarto giorno) integrata dal datore.
    Sempronio – Aspettativa non retribuita
    Sempronio ha consumato 160 giorni di comporto su 180 a causa di una patologia oncologica. Prima del 180° giorno chiede per raccomandata l’aspettativa non retribuita: fino a 120 giorni con i certificati medici e, trattandosi di una patologia grave con terapie salvavita documentate dal Servizio sanitario nazionale, un ulteriore periodo fino a 12 mesi. In aspettativa non è retribuito ma conserva il posto.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
    Il periodo di comporto è di 180 giorni nell’anno solare, prolungabile su richiesta con un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Superato il limite, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    I tre giorni di carenza non sono coperti dall’INPS. Non li paga l’INPS ma il datore: per intero nei primi due eventi di malattia dell’anno, al 66% nel terzo, al 50% nel quarto, per nulla dal quinto. La riduzione non vale per ricoveri, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, terapie salvavita e gravidanza.
    Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
    No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
    Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
    L’INPS decurta l’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità ingiustificata. Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
    Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile?
    Sì: il lavoratore può impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un’aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce al lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati per dodicesimi in proporzione al servizio prestato. Le ferie si contano su una settimana di sei giorni (da lunedì a sabato): le domeniche e le festività cadute nel periodo non si computano. Si aggiungono 32 ore di permessi per le ex-festività soppresse e permessi retribuiti (Rol) di 56 ore l’anno nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore in quelle con più di 15; i permessi non fruiti entro l’anno si pagano o si fruiscono entro il 30 giugno successivo. La monetizzazione delle ferie è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex-festività – CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione per dodicesimi; minimo 14 giorni consecutivi (L. 66/2003)
    ROL (riduzione orario lavoro) 56 ore (aziende fino a 15 dipendenti) o 72 ore (oltre 15 dipendenti) In aggiunta alle 32 ore ex-festività; per gli assunti dopo il 26/2/2011 maturano al 50% dopo 2 anni e al 100% dopo 4 anni (sintesi 2016-2017)
    Ex-festività soppresse 4 giorni (32 ore) Festività abolite con L. 54/1977; compensate con ore retribuite
    Scadenza dei permessi Entro l'anno o entro il 30 giugno dell'anno successivo I permessi non fruiti decadono e si pagano con la retribuzione di fatto (art. 140)
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti l’anno Per decesso o grave infermità di coniuge, convivente, parente entro il 2° grado o componente della famiglia anagrafica; da usare entro 7 giorni (art. 150)
    Permesso per matrimonio / unione civile 15 giorni di calendario retribuiti Non spetta in prova; decorre dal terzo giorno prima della celebrazione (art. 152); anche per le unioni civili L. 76/2016

    Le ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Per i lavoratori a tempo parziale o con contratto a termine, le ferie maturano in proporzione al servizio effettuato (per dodicesimi, con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori a 15 giorni). Il CCNL considera sempre la settimana lavorativa di sei giorni, da lunedì a sabato, anche se l’orario è su cinque giorni, e non conta le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali: il periodo di ferie si prolunga di tanti giorni quante ne cadono nel periodo (art. 141). Le ferie si possono frazionare in non più di due periodi e il datore le stabilisce di norma da maggio a ottobre (art. 142); la malattia sopravvenuta interrompe il decorso.

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane (14 giorni) siano godute consecutivamente nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere interamente monetizzate se non al momento della cessazione del rapporto.

    Il ROL: cos'è e come si calcola

    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti riconosciuto dal CCNL in aggiunta alle ferie e alle 32 ore ex-festività. Non varia per livello ma per dimensione dell’azienda (art. 140):

    • aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore annue;
    • aziende con più di 15 dipendenti: 72 ore annue (56 più 16);
    • assunti dopo il 26 febbraio 2011: 50% delle ore dopo 2 anni dall’assunzione e 100% dopo 4 anni (sintesi 2016-2017).

    Si fruiscono in periodi di minore attività, per rotazione. Le ore non fruite entro l’anno decadono e si pagano con la retribuzione di fatto, oppure si fruiscono non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Chi lavora ad orario ridotto matura un dodicesimo per ogni mese intero di servizio retribuito. Le ore possono essere accantonate nella banca delle ore (art. 124).

    Le ex-festività soppresse

    Con la L. 54/1977 e il successivo DPR 792/1985 furono soppresse quattro festività nazionali civili. Il CCNL Terziario Confesercenti, in analogia con gli altri contratti del terziario, compensa tali soppressioni con quattro giorni retribuiti aggiuntivi (pari a 32 ore per un lavoratore a tempo pieno), che il CCNL (art. 140) assegna a gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale, da fruire in periodi di minore attività e a rotazione.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi personali significativi:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario;
    • Lutto o grave infermità: 3 giorni complessivi l’anno per coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica, da usare entro 7 giorni (art. 150);
    • Donazione di sangue o organi: giornata di riposo retribuito;
    • Diritto allo studio: 150 ore retribuite triennali per i lavoratori studenti (art. 10 L. 300/1970); per gli studenti che sostengono esami il CCNL aggiunge 5 giorni retribuiti (40 ore) l’anno per la preparazione (art. 148).

    I permessi per gravi motivi familiari non retribuiti sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e dalla L. 53/2000.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e monetizzazione
    Tizio (4° livello, assunto gennaio 2025) ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ne ha fruiti solo 14 entro dicembre. I restanti 12 giorni devono essere goduti entro giugno 2027 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se Tizio non li fruisce, il datore è tenuto a pagare le ferie non godute ma incorre in una violazione del D.Lgs. 66/2003. La monetizzazione unilaterale da parte del datore non e’ ammessa in sostituzione del godimento effettivo.
    Caia – ROL e banca ore
    Caia (2° livello, in un’azienda con più di 15 dipendenti) ha diritto a 72 ore annue di ROL. Ne ha fruite 40 come giornate di permesso. Le restanti 32 ore, se non le fruisce entro il 30 giugno dell’anno successivo, decadono e le vengono pagate con la retribuzione di fatto; in alternativa può accantonarle nella banca ore secondo l’art. 124.
    Sempronio – Permesso per lutto durante periodo di prova
    Sempronio è in periodo di prova di 2° livello in un negozio di elettrodomestici Confesercenti. Gli decede il padre. Il CCNL (art. 150) riconosce tre giorni retribuiti per lutto di un parente entro il secondo grado, da usare entro sette giorni dal decesso. Sempronio comunica l’evento al datore e prende i tre giorni retribuiti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL Terziario Confesercenti?
    26 giorni lavorativi annui per i lavoratori a tempo pieno. Per i part-time e i contratti a termine la maturazione è proporzionale alla durata del servizio (per dodicesimi).
    Cosa sono le ore di ROL?
    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Sono 56 ore l’anno nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 nelle aziende con più di 15 dipendenti, in aggiunta alle 32 ore di ex-festività. Si fruiscono in gruppi di 4 o 8 ore.
    Le ferie non godute si perdono?
    Non automaticamente: il lavoratore ha diritto a godere le due settimane di ferie residue entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se le ferie non vengono fruite per scelta del datore, questi deve comunque corrisponderle come indennità sostitutiva e risponde delle sanzioni del D.Lgs. 66/2003.
    Quanto dura il permesso matrimoniale?
    15 giorni di calendario, retribuiti, che il datore concede compatibilmente con le esigenze dell’azienda a partire dal terzo giorno prima della celebrazione (art. 152); non spettano in periodo di prova. Si applicano anche alle unioni civili ai sensi della L. 76/2016. Il permesso non incide sul maturato ferie.
    Il lavoratore part-time matura le stesse ferie?
    Matura lo stesso numero di giorni (26) se il part-time è orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto). Se il part-time è verticale (lavoro solo alcuni giorni della settimana), le ferie maturano in proporzione ai giorni lavorativi effettivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: orario di lavoro, straordinario e flessibilità

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore è di 250 ore. Le maggiorazioni dello straordinario sono del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6); il lavoro ordinario notturno ha il 15%, il supplementare del part-time il 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro (art. 132 CCNL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare – CCNL Terziario Confesercenti
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) +15% Prima fascia di straordinario
    Straordinario oltre la 48ª ora sett. +20% Fascia piena
    Straordinario domenicale o festivo +30% Giorni di riposo legale
    Straordinario notturno (22-6) +50% Massima maggiorazione
    Lavoro ordinario notturno (22-6) +15% Art. 134; assorbita dai trattamenti aziendali con la stessa funzione
    Lavoro domenicale ordinario +30% sulla quota oraria Art. 135 bis: omnicomprensiva e non cumulabile, per ogni ora lavorata di domenica
    Lavoro part-time supplementare +35% Art. 81: maggiorazione forfettaria comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella più favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore individuali (art. 131). Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).

    L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni

    L’orario contrattuale normale è di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica è:

    • Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
    • Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.

    Nelle PMI associate a Confesercenti è frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.

    Straordinario e flessibilità oraria

    Lo straordinario è prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale è 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non può essere imposto salvo situazioni di necessità giustificata.

    Il CCNL consente accordi di flessibilità oraria (art. 120): nei periodi di punta si può superare l’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane l’anno; con intese di secondo livello fino a 48 ore per 24 settimane. A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconosce, in periodi di minore intensità, una pari riduzione di orario, e il lavoratore percepisce la retribuzione dell’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; lo straordinario scatta dalla prima ora oltre l’orario definito. L’orario può inoltre essere calcolato su un periodo multiperiodale di sei mesi, estendibile a dodici con accordo di secondo livello (art. 115 bis). La banca delle ore (art. 124) dà ai lavoratori un estratto conto al 31 dicembre e il prelievo avviene con preavviso scritto di 5 giorni.

    Riposo giornaliero, settimanale e pause

    Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore; il CCNL (art. 115 ter) ammette di frazionarlo in alcuni casi (cambio turno, interventi di ripristino, inventari e adempimenti straordinari) garantendo almeno 9 ore continuative;
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
    • Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

    Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale è spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.

    Part-time e lavoro supplementare

    Il contratto part-time è molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione forfettaria del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso (art. 81). Nel part-time verticale o misto le ore oltre l’orario pieno sono straordinario.

    Le clausole flessibili (variazione della collocazione oraria) e quelle elastiche (aumento della durata, solo nei part-time verticali e misti, entro il 30% della prestazione annua) richiedono un accordo scritto con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e un preavviso di almeno due giorni (art. 82). Le ore interessate dalla flessibile hanno una maggiorazione di almeno l’1,5%; quelle della elastica di almeno il 36,5% (35% più 1,5%). In alternativa all’1,5% si può pattuire un’indennità annua di almeno 120 euro. Il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo straordinario notturno
    Tizio (5° livello, minimo di 1.660,08 euro lordi mensili dal 1° novembre 2025, senza scatti né superminimi) lavora quattro ore di straordinario notturno (22-6) durante i saldi invernali. Quota oraria con divisore 168: 1.660,08 / 168 = 9,88 euro/ora. Importo base 4 ore: 39,53 euro. Maggiorazione 50%: 19,76 euro. Totale lordo straordinario: 59,29 euro.
    Caia – Flessibilità oraria e banca ore
    Caia lavora in un negozio di abbigliamento Confesercenti con accordo aziendale di banca ore. A novembre (pre-Natale) presta 12 ore extra in due settimane. Le ore vengono accantonate in banca ore e recuperate a gennaio (periodo bassa stagione) come riposi aggiuntivi, senza alcuna maggiorazione economica. Caia accetta lo schema poiché preferisce avere giorni liberi a gennaio.
    Sempronio – Part-time e rifiuto clausola elastica
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale di 25 ore settimanali in una piccola drogheria Confesercenti. Il titolare chiede di attivare la clausola elastica per spostare l’orario al mattino presto (7-12). Sempronio non ha firmato la clausola elastica in sede di assunzione: per l’art. 82 del CCNL la clausola richiede l’accordo scritto del lavoratore, un preavviso di almeno due giorni e una maggiorazione; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento né di sanzioni disciplinari. Sempronio può rifiutare senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. La durata media massima (orario normale più straordinario) è di 48 ore settimanali ai sensi del D.Lgs. 66/2003, calcolate su un periodo di sei mesi per il CCNL (art. 115 bis), estendibile a dodici con accordo di secondo livello.
    Qual è il limite annuo di straordinari?
    250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non è consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
    Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
    Si calcola la quota oraria (retribuzione mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la maggiorazione: 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6). Le maggiorazioni non si cumulano (art. 132).
    Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
    Sì: il lavoratore che presta attività la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per ogni ora lavorata di domenica (art. 135 bis, omnicomprensiva e non cumulabile), salvo trattamenti di miglior favore della contrattazione di secondo livello. Lo straordinario domenicale ha lo stesso 30% (art. 132).
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario concordato. Per essere valide devono risultare da accordo scritto con il lavoratore e prevedere un preavviso di almeno due giorni. Le clausole flessibili danno diritto ad almeno l’1,5% sulle ore interessate, quelle elastiche ad almeno il 36,5%, in alternativa all’1,5% è possibile un’indennità annua di almeno 120 euro (art. 82).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.