Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 37/2025 – Durata dei vincoli preordinati all’esproprio

    Con la sentenza n. 37/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia di Bolzano che fissava in dieci anni la durata del vincolo preordinato all’esproprio, anziché in cinque.

    Di cosa si tratta

    Il vincolo preordinato all’esproprio è quel vincolo urbanistico che destina un terreno a un’opera pubblica futura, congelando di fatto la possibilità di edificarlo o utilizzarlo liberamente. Per legge questo vincolo ha durata limitata, perché un blocco prolungato del bene grava pesantemente sul proprietario senza ancora dare luogo all’esproprio vero e proprio. Una norma della Provincia autonoma di Bolzano fissava la durata di tale vincolo in dieci anni, il doppio rispetto allo standard di cinque anni previsto dalla disciplina nazionale. Il giudice amministrativo di Bolzano, investito di una controversia tra un’impresa e la Provincia, ha sollevato il dubbio di legittimità. La vicenda riguarda l’equilibrio fra esigenze di pianificazione urbanistica del territorio e tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui fissava in dieci anni la durata del vincolo preordinato all’esproprio. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e con l’art. 3 sotto il profilo dell’uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la durata di «dieci anni» anziché di «cinque anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita alla Convenzione europea e non fondata quella riferita al solo principio di uguaglianza. Il termine del vincolo è così ricondotto a cinque anni.

    Il principio

    La durata del vincolo preordinato all’esproprio deve restare contenuta entro il termine standard di cinque anni: prolungarlo oltre, comprimendo la proprietà senza procedere all’esproprio, è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Cos’è il vincolo preordinato all’esproprio?

    È il vincolo urbanistico che destina un terreno a una futura opera pubblica, limitandone temporaneamente l’uso e l’edificabilità in vista dell’esproprio.

    Quanto può durare il vincolo dopo questa sentenza?

    Cinque anni: la Corte ha eliminato la durata decennale prevista dalla norma di Bolzano, ricconducendola allo standard quinquennale.

    Cosa succede se il vincolo scade senza esproprio?

    Il vincolo decade e il proprietario riacquista la piena disponibilità del bene, salvo che l’amministrazione lo reitera secondo le regole previste.

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  • Corte cost. n. 38/2025 – Sequestro di impianti strategici e giudice competente

    Con la sentenza n. 38/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che concentrava sul solo Tribunale di Roma l’appello sui provvedimenti relativi al sequestro di impianti di interesse strategico nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dalla disciplina, introdotta nel 2023, sugli stabilimenti di interesse strategico nazionale (si pensi a grandi impianti industriali ed energetici). Per consentirne la prosecuzione dell’attività anche in presenza di sequestri penali, la legge aveva previsto regole speciali, tra cui l’attribuzione al solo Tribunale di Roma della competenza a decidere in appello su certi provvedimenti, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’impianto. Il Tribunale di Roma stesso ha sollevato il dubbio: concentrare quella competenza presso un unico ufficio, scelto dalla legge, poteva contrastare con il principio del giudice naturale precostituito per legge. La vicenda tocca l’equilibrio fra esigenze di tutela della produzione strategica e garanzie processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto nel 2023. Il Tribunale di Roma lamentava, fra l’altro, il contrasto con l’art. 25, primo comma, della Costituzione (giudice naturale precostituito per legge), oltre che con gli artt. 3 e 41 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla parte che attribuiva al Tribunale di Roma la competenza a decidere sull’appello, mentre ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 25, primo comma, sotto altro profilo. È venuta meno la concentrazione della competenza presso un unico tribunale individuato dalla legge.

    Il principio

    Le regole sulla competenza del giudice penale devono rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge: non è ammissibile concentrare arbitrariamente presso un solo ufficio una competenza che, secondo i criteri generali, spetterebbe al giudice del luogo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli impianti di interesse strategico nazionale?

    Sono stabilimenti industriali ed energetici ritenuti essenziali per il Paese, per i quali la legge prevede regole speciali volte a garantirne la continuità produttiva.

    Perché era incostituzionale dare tutto al Tribunale di Roma?

    Perché spostava su un unico ufficio, scelto dalla legge, una competenza che spetterebbe al giudice del luogo, in tensione con il principio del giudice naturale.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Viene meno la concentrazione della competenza d’appello presso il Tribunale di Roma per quei provvedimenti, tornando alle regole generali.

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  • Corte cost. n. 39/2025 – Trattenimento dello straniero e garanzie del giudice

    Con la sentenza n. 39/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma sul trattenimento dello straniero, nella parte in cui rinviava a una disciplina sbagliata sui termini del controllo giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il trattenimento amministrativo delle persone straniere, cioè la privazione della libertà disposta in attesa dell’espulsione o nell’ambito delle procedure di protezione internazionale. Trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale, la legge prevede un controllo del giudice entro termini precisi. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione: la norma, come modificata nel 2024, rinviava per i termini del controllo a una disposizione che non era quella corretta, finendo per indebolire le garanzie a tutela della persona trattenuta. In gioco c’era la coerenza del sistema delle garanzie sulla libertà personale degli stranieri, materia in cui la Costituzione impone tutele rafforzate e tempi certi per l’intervento del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), come modificato nel 2024, nella parte relativa al rinvio sui termini della convalida del trattenimento. La Corte di cassazione lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, in tema di uguaglianza, libertà personale e diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, per i termini del controllo giurisdizionale, rinviava a una disposizione errata anziché a quella che assicura le garanzie appropriate. È stata così ripristinata la corretta disciplina dei termini a tutela della persona trattenuta.

    Il principio

    La privazione della libertà personale dello straniero deve essere accompagnata da un controllo giurisdizionale entro termini certi e adeguati: un rinvio normativo che indebolisca tali termini viola le garanzie costituzionali sulla libertà personale.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattenimento dello straniero?

    È una misura che limita la libertà personale dello straniero, ad esempio in attesa dell’espulsione o durante le procedure di protezione internazionale, soggetta al controllo del giudice.

    Cosa ha corretto la Corte?

    Ha eliminato un rinvio normativo errato che riduceva le garanzie sui termini del controllo del giudice, ripristinando la disciplina corretta.

    Perché la libertà personale richiede tutele rafforzate?

    Perché la Costituzione considera la libertà personale inviolabile: ogni sua limitazione deve avvenire con atto motivato del giudice ed entro termini precisi.

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  • Corte cost. n. 171/2025 – Furto con strappo e attenuante della lieve entità

    Con la sentenza n. 171/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che chiedeva di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità nel furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale): la fattispecie non ha una struttura tale da renderla necessaria.

    Di cosa si tratta

    Il furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale) punisce chi si impossessa di una cosa strappandola di mano o di dosso alla persona, con una pena base severa (minimo edittale di quattro anni di reclusione). Il Tribunale di Firenze e il Giudice dell’udienza preliminare di Milano hanno sollevato la questione, chiedendo che anche per questo reato fosse prevista, come avviene per altre fattispecie, una diminuzione di pena per i “casi di minore gravità”. L’argomento richiamava l’asprezza del trattamento sanzionatorio e la mancanza di una “valvola di sicurezza” per i fatti meno offensivi. La Corte aveva già introdotto, in altri casi, attenuanti di lieve entità per reati la cui formulazione è molto ampia e abbraccia condotte di disvalore molto diverso. Il punto era stabilire se il furto con strappo presenti la stessa esigenza: la Corte ha però ritenuto che questa fattispecie, anche per come è costruita, non includa fatti di disvalore così variabile da rendere indispensabile l’introduzione dell’attenuante, e che il sistema preveda già altri correttivi sanzionatori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano hanno impugnato l’art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i casi di lieve entità del furto con strappo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che il furto con strappo, anche nelle forme aggravate, non comprende al suo interno fatti di disvalore tale da rendere necessaria l’introduzione dell’attenuante della lieve entità. Ha inoltre osservato che il sistema prevede già correttivi (come l’attenuante della minore età e quella della collaborazione del reo) che contribuiscono all’equilibrio di una disciplina pur severa, escludendo così la violazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    L’attenuante per i casi di lieve entità non è costituzionalmente necessaria per il furto con strappo, perché questa fattispecie non abbraccia condotte di disvalore tanto variabile da imporla; la severità del trattamento è inoltre temperata da altri correttivi già previsti dal sistema.

    Domande e risposte

    Cosa distingue il furto con strappo dal furto semplice?

    Il furto con strappo si realizza strappando la cosa di mano o di dosso alla vittima: l’aggressione, sia pure minima, alla persona ne giustifica un trattamento più severo, con un minimo di quattro anni di reclusione.

    Perché la Corte non ha introdotto l’attenuante di lieve entità?

    Perché ha ritenuto che il furto con strappo non comprenda fatti di disvalore così diversificato da rendere necessaria una “valvola di sicurezza”, a differenza di reati dalla formulazione molto ampia come rapina ed estorsione.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Nulla nella disciplina: l’art. 624-bis resta com’è, senza un’attenuante specifica per i casi di lieve entità del furto con strappo.

    Il legislatore potrebbe comunque introdurla?

    Sì. La scelta di prevedere una diminuente di lieve entità rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte ha solo escluso che vi sia un obbligo costituzionale di introdurla.

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  • Corte cost. n. 180/2025 – Contributo straordinario sugli extraprofitti energetici: questioni respinte

    Con la sentenza n. 180/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria sul contributo straordinario contro il caro bollette (la cosiddetta tassa sugli extraprofitti energetici), introdotto nel 2022 dopo la crisi ucraina.

    Di cosa si tratta

    Nel 2022, di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia seguita alla crisi ucraina, lo Stato ha introdotto, con l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, un contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico che avevano realizzato extraprofitti grazie all’aumento dei prezzi. La misura, una sorta di prelievo una tantum sui maggiori margini, mirava a finanziare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese colpite dal caro bollette. Diverse Corti di giustizia tributaria (i giudici competenti in materia fiscale) di Cagliari e Roma hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando la violazione di principi fondamentali in materia tributaria: l’uguaglianza, la capacità contributiva, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e la tutela della proprietà, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tra i profili contestati, anche la non deducibilità del contributo dall’IRES. Il tema è di grande rilievo economico e di principio: fin dove può spingersi un prelievo straordinario su profitti considerati eccezionali, senza violare i limiti costituzionali della tassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e di Roma hanno impugnato l’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (con le successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul contributo straordinario a carico delle imprese energetiche e sulla sua non deducibilità dall’IRES.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni, alcune nei sensi precisati in motivazione. Il contributo straordinario sugli extraprofitti energetici, compresa la sua non deducibilità dall’IRES, ha quindi superato l’esame di costituzionalità: la misura è stata ritenuta conforme ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e riserva di legge, oltre che ai vincoli convenzionali invocati.

    Il principio

    Il contributo straordinario a carico delle imprese energetiche, introdotto per fronteggiare gli effetti del caro bollette, è compatibile con i principi costituzionali in materia tributaria (uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge) e con la tutela della proprietà: un prelievo straordinario su profitti eccezionali, nei limiti indicati, è legittimo.

    Domande e risposte

    La tassa sugli extraprofitti energetici è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: il contributo straordinario del 2022, inclusa la non deducibilità dall’IRES, resta legittimo.

    Cos’è la “capacità contributiva”?

    È il principio (art. 53 della Costituzione) per cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica: un prelievo deve agganciarsi a una reale manifestazione di ricchezza.

    Perché contava la non deducibilità dall’IRES?

    Perché le imprese non potevano sottrarre il contributo dalla base imponibile dell’IRES, subendo di fatto un onere aggiuntivo; la Corte ha però ritenuto legittima anche questa previsione.

    Cosa significa che alcune questioni sono respinte “nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte ha rigettato le censure fornendo una lettura della norma compatibile con la Costituzione: la disposizione resta valida, ma va interpretata nel modo indicato dalla sentenza.

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  • Corte cost. n. 176/2025 – Immunità parlamentare e processo civile: ammesso il conflitto della Corte d’appello

    Con l’ordinanza n. 176/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona contro la Camera dei deputati, in relazione a una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione tutela l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. Quando un parlamentare è convenuto in un giudizio (penale o civile) per dichiarazioni ritenute lesive, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle opinioni rientrano nell’esercizio delle funzioni, e quindi siano coperte dall’immunità. Il giudice che procede, se non condivide tale valutazione, può promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando alla Camera di aver indebitamente sottratto la vicenda al suo giudizio. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in una causa civile, ha sollevato il conflitto a seguito di una deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 che aveva ritenuto applicabile l’insindacabilità. Questa decisione riguarda la sola fase di ammissibilità: la Corte verifica se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, cioè se vi sia effettivamente materia di conflitto tra il potere giurisdizionale e quello parlamentare, riservando al merito la decisione su chi abbia ragione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell’8 maggio 2024 sull’applicabilità dell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati, disponendo le comunicazioni e le notifiche di rito. Si tratta di una decisione interlocutoria che apre la fase di merito: il conflitto sarà deciso in seguito, dopo il contraddittorio tra gli organi coinvolti.

    Il principio

    Quando un giudice contesta a una Camera di aver indebitamente applicato l’insindacabilità prevista dall’art. 68 della Costituzione, sottraendo la vicenda al suo giudizio, sussistono i presupposti del conflitto di attribuzione, che la Corte dichiara ammissibile riservando al merito la decisione finale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’immunità andava applicata?

    No. Questa è la fase di ammissibilità: la Corte ha solo verificato l’esistenza dei presupposti del conflitto e aperto il giudizio. La decisione nel merito arriverà dopo.

    Cosa fa la Camera quando delibera l’insindacabilità?

    Valuta che le dichiarazioni del parlamentare rientrino nell’esercizio delle funzioni e siano quindi coperte dall’immunità dell’art. 68: una valutazione che il giudice può contestare con il conflitto.

    L’immunità dell’art. 68 vale anche nei processi civili?

    Sì. L’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni copre la responsabilità del parlamentare sia in sede penale sia in sede civile, come nel caso deciso dalla Corte d’appello di Ancona.

    Cosa succede adesso?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera e al Senato; poi si svolgerà il giudizio di merito, che stabilirà se la delibera di insindacabilità abbia leso le attribuzioni del giudice.

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  • Corte cost. n. 178/2025 – Decreto sicurezza e conflitto di attribuzione di un deputato

    Con l’ordinanza n. 178/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un singolo deputato contro il Governo, in relazione all’adozione del decreto-legge sicurezza dell’aprile 2025.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge è uno strumento normativo che il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, salvo poi convertirlo in legge entro sessanta giorni con l’intervento del Parlamento. Un deputato aveva promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo, contestando l’adozione del decreto-legge n. 48 del 2025, in materia di sicurezza pubblica e ordinamento penitenziario: secondo il ricorrente, il ricorso al decreto-legge avrebbe leso le prerogative del singolo parlamentare nel procedimento legislativo. La questione tocca un punto ricorrente: in quali casi un singolo membro del Parlamento può rivolgersi alla Corte lamentando la lesione delle proprie attribuzioni. La giurisprudenza costituzionale riconosce al singolo parlamentare la legittimazione a sollevare conflitti solo in ipotesi circoscritte, di violazione manifesta delle prerogative costituzionali connesse all’esercizio del mandato. Si tratta di una decisione di sola ammissibilità: la Corte verifica preliminarmente se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, senza entrare nel merito della legittimità del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal deputato Riccardo Magi contro il Governo della Repubblica, in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di sicurezza pubblica e ordinamento penitenziario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal deputato. Si tratta di una decisione presa nella fase preliminare di ammissibilità: la Corte non ha riconosciuto, nel caso, i presupposti per instaurare il giudizio, e non è quindi entrata nel merito della legittimità del decreto-legge.

    Il principio

    Il singolo parlamentare può promuovere un conflitto di attribuzione solo in ipotesi circoscritte di lesione manifesta delle proprie prerogative costituzionali: in mancanza di tali presupposti il ricorso è dichiarato inammissibile, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legittimità del decreto sicurezza?

    No. Ha dichiarato inammissibile il conflitto nella fase preliminare, senza entrare nel merito del decreto-legge n. 48 del 2025.

    Perché il ricorso del deputato è stato dichiarato inammissibile?

    Perché, secondo la giurisprudenza costituzionale, il singolo parlamentare può sollevare conflitti solo in casi circoscritti di lesione manifesta delle sue prerogative: presupposti che la Corte non ha ravvisato.

    Un singolo deputato può fare ricorso alla Corte?

    Solo in ipotesi limitate. La Corte riconosce la legittimazione del singolo parlamentare quando vi sia una violazione evidente delle prerogative connesse all’esercizio del mandato, non per ogni contestazione politica.

    Resta possibile contestare il decreto-legge in altri modi?

    Sì. La legittimità di un decreto-legge può essere valutata, ad esempio, in sede di giudizio di costituzionalità sollevato da un giudice nel corso di un processo, secondo le vie ordinarie.

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  • Corte cost. n. 177/2025 – Assistenza primaria in Sardegna: la norma supera l’esame

    Con la sentenza n. 177/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso dello Stato contro una norma della Regione Sardegna in materia di assistenza primaria: la disposizione non invade le competenze statali né viola lo Statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza primaria è il primo livello di accesso al servizio sanitario, quello dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base. La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 2 del 2025, ha modificato una propria precedente legge del 2023 in questa materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile (che comprende, tra l’altro, la disciplina dei rapporti di lavoro), e che avesse violato i limiti posti dallo Statuto speciale della Sardegna. Il tema riguarda i confini dell’autonomia regionale, particolarmente ampia per le Regioni a statuto speciale come la Sardegna, in un settore delicato come l’organizzazione sanitaria territoriale. La Corte ha dovuto stabilire se la modifica regionale rientrasse nelle competenze della Regione o sconfinasse in ambiti riservati allo Stato. A differenza di altre decisioni sulla sanità sarda, qui la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta entro i propri limiti, salvando la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma sarda sull’assistenza primaria è stata ritenuta conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale: non invade la competenza statale sull’ordinamento civile né eccede i limiti dell’autonomia regionale. La disposizione resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Regione Sardegna, nei limiti della propria autonomia statutaria, può intervenire sull’organizzazione dell’assistenza primaria senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile: la norma impugnata rientra in tali limiti ed è legittima.

    Domande e risposte

    La norma sarda sull’assistenza primaria resta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione regionale.

    Perché conta lo Statuto speciale della Sardegna?

    Perché la Sardegna, come Regione ad autonomia speciale, gode di competenze più ampie definite dal proprio Statuto (legge costituzionale del 1948), che la Corte ha considerato nel valutare i limiti dell’intervento regionale.

    Cos’è l’assistenza primaria?

    È il primo livello del servizio sanitario, fatto dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base, che costituisce il principale punto di accesso alle cure per i cittadini.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che la Regione, modificando la disciplina dell’assistenza primaria, incidesse sull’ordinamento civile (in particolare i rapporti di lavoro), materia riservata allo Stato; la Corte ha però escluso lo sconfinamento.

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  • Corte cost. n. 175/2025 – Informazione interdittiva antimafia e mezzi di sostentamento

    Con la sentenza n. 175/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni del TAR Liguria sull’informazione interdittiva antimafia (art. 92 del codice antimafia), che chiedevano di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.

    Di cosa si tratta

    L’informazione interdittiva antimafia è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di elementi che fanno temere infiltrazioni della criminalità organizzata, preclude a un’impresa i rapporti con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). È una misura di prevenzione molto incisiva, che può determinare la paralisi dell’attività imprenditoriale. Il TAR della Liguria ha sollevato la questione: l’art. 92 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) non prevede, in capo al prefetto, il potere di escludere gli effetti interdittivi quando da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia, potere che invece è riconosciuto per le misure di prevenzione personali. Secondo il giudice rimettente, questa mancata previsione creava una disparità di trattamento e incideva sul diritto al lavoro e sulla libertà di iniziativa economica. Il tema mette in tensione due esigenze fondamentali: la lotta alle infiltrazioni mafiose nell’economia, da un lato, e la tutela della dignità e della sopravvivenza economica della persona colpita, dall’altro. La Corte non è però entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ha impugnato l’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere gli effetti interdittivi quando ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dell’informazione interdittiva antimafia resta invariata, e la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della richiesta di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non esamina il merito, anche quando è in gioco il difficile bilanciamento tra prevenzione antimafia e tutela dei mezzi di sostentamento della persona colpita.

    Domande e risposte

    Cos’è l’informazione interdittiva antimafia?

    È il provvedimento prefettizio che, in presenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, esclude un’impresa dai rapporti con la pubblica amministrazione, come appalti, concessioni e contributi.

    Cosa chiedeva il TAR Liguria?

    Di riconoscere al prefetto il potere di attenuare gli effetti interdittivi quando essi privino il destinatario e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento, come già previsto per le misure di prevenzione personali.

    La Corte ha accolto questa richiesta?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza decidere nel merito: la disciplina dell’art. 92 resta invariata.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    Sì. L’inammissibilità non si pronuncia sul merito, quindi un giudice potrebbe riproporre la questione in termini diversi e con i requisiti necessari.

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  • Corte cost. n. 186/2025 – Strutture ricettive e locazioni turistiche in Toscana

    Con la sentenza n. 186/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro le norme del Testo unico del turismo toscano su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche: le disposizioni esaminate sono state in parte salvate e in parte ritenute inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico del turismo della Regione Toscana (legge regionale n. 61 del 2024) disciplina anche gli alberghi, le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione e le locazioni turistiche, un settore in forte espansione e oggetto di crescenti tensioni regolatorie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, incidendo su materie come l’ordinamento civile (riservato allo Stato), la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà. Questa decisione esamina un gruppo specifico di norme (su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche), mentre altre questioni dello stesso ricorso sono state riservate a separata pronuncia. Il tema è particolarmente attuale: la disciplina degli affitti brevi e delle strutture ricettive non tradizionali tocca interessi economici rilevanti e solleva il problema di quanto le Regioni possano regolare un fenomeno che intreccia turismo, mercato immobiliare e rapporti contrattuali privati, tradizionalmente riservati alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione e all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), in relazione ad alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni dello stesso ricorso, ha dichiarato in parte inammissibili (le censure agli artt. 41, commi 3 e 4, sotto alcuni profili) e in parte non fondate le questioni esaminate (sull’art. 22, comma 6, sull’art. 41, commi 3 e 4, e sugli artt. da 42 a 45). Le disposizioni regionali su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche esaminate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Nei limiti delle questioni esaminate, la disciplina regionale toscana su alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche non eccede le competenze regionali né viola la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà: le censure statali sono in parte respinte nel merito e in parte inammissibili.

    Domande e risposte

    La Toscana può regolare le locazioni turistiche e le strutture ricettive?

    Nei limiti esaminati da questa sentenza sì: la Corte ha confermato le disposizioni impugnate su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche, respingendo o dichiarando inammissibili le censure dello Stato.

    Tutte le contestazioni dello Stato sono state decise?

    No. La Corte ha riservato a una separata pronuncia altre questioni dello stesso ricorso (alcune decise con la sentenza n. 196/2025): questa decisione riguarda solo un gruppo di norme.

    Perché lo Stato contestava queste norme?

    Perché riteneva che la Regione incidesse su materie statali come l’ordinamento civile e sui diritti di iniziativa economica e di proprietà nel regolare strutture ricettive e affitti turistici.

    Cosa cambia per chi gestisce affitti brevi in Toscana?

    Le disposizioni regionali esaminate restano applicabili: chi opera nel settore deve attenersi alle regole confermate dalla Corte, in attesa delle ulteriori pronunce sui restanti profili.

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  • Corte cost. n. 188/2025 – Salario minimo regionale negli appalti: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 188/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro le norme della Regione Puglia che imponevano, negli appalti regionali, un trattamento economico minimo di nove euro l’ora.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con due leggi del 2024, aveva introdotto una tutela della retribuzione minima nei contratti della Regione: nelle procedure di gara, gli enti regionali dovevano verificare che i contratti prevedessero un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il tema è di grande attualità: il dibattito sul salario minimo legale intreccia il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 della Costituzione), il ruolo della contrattazione collettiva (art. 39) e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117). Lo Stato sosteneva, in particolare, che fissare per legge regionale una soglia minima oraria interferisse con materie di competenza statale e con il sistema della contrattazione collettiva. La Corte ha dovuto valutare se la Regione potesse intervenire in questo modo, ma non è entrata nel merito della legittimità sostanziale delle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, e l’art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, in relazione alla previsione di un trattamento economico minimo di nove euro l’ora negli appalti regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separata pronuncia un’ulteriore questione, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 2, comma 2, della legge regionale pugliese n. 30 del 2024 e all’art. 21 della legge regionale n. 39 del 2024. Non vi è quindi una decisione sul merito: le norme non sono state valutate quanto alla loro conformità sostanziale alla Costituzione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non può esaminare il merito, neppure su un tema delicato come la fissazione regionale di un trattamento economico minimo negli appalti.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la Puglia poteva fissare i nove euro l’ora?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia minima introdotta dalla Regione.

    Cosa prevedevano le norme pugliesi?

    Che negli appalti della Regione e degli enti collegati i contratti garantissero un trattamento economico minimo inderogabile di nove euro l’ora.

    Perché lo Stato le aveva impugnate?

    Perché riteneva che la Regione, fissando per legge una soglia retributiva, invadesse competenze statali (ordinamento civile e livelli essenziali) e interferisse con la contrattazione collettiva.

    L’inammissibilità chiude definitivamente il tema?

    No. Non decidendo il merito, la pronuncia non esclude che la questione possa essere riproposta in termini diversi; resta inoltre riservata a separata pronuncia un’ulteriore censura collegata.

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  • Corte cost. n. 189/2025 – Conti regionali della Campania e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 189/2025 la Corte costituzionale, su segnalazione della Corte dei conti, ha dichiarato illegittime alcune norme finanziarie della Regione Campania risalenti al 2002 e 2004, per contrasto con i principi di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La sana gestione delle finanze regionali si fonda su alcuni principi costituzionali: l’obbligo di copertura della spesa, l’equilibrio di bilancio e la corretta imputazione delle risorse. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2023 (la verifica della regolarità dei conti della Regione), ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del 2002 e di una successiva modifica del 2004, che incidevano sulla disciplina finanziaria della Regione. Il tema riguarda l’effettiva tenuta dei conti pubblici regionali: norme di spesa o di contabilità non conformi ai principi costituzionali possono compromettere la trasparenza e l’attendibilità del bilancio. La vicenda mostra come il controllo della Corte dei conti sui rendiconti regionali costituisca una via importante per portare davanti alla Corte costituzionale disposizioni risalenti nel tempo ma ancora produttive di effetti contabili, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche a distanza di anni dalla loro approvazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha impugnato l’art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (nei testi via via modificati), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 2, primo periodo (nella formulazione anteriore alle modifiche del 2024 e del 2025), e dell’art. 46, comma 4-bis, della legge regionale campana n. 15 del 2002. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. Le disposizioni finanziarie regionali in contrasto con i principi costituzionali di bilancio sono quindi annullate.

    Il principio

    Le norme finanziarie regionali devono rispettare i principi di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio: disposizioni che vi si pongono in contrasto, pur risalenti nel tempo, sono illegittime e possono essere censurate su impulso della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto.

    Domande e risposte

    Perché vengono annullate norme del 2002 e 2004?

    Perché continuavano a produrre effetti sui conti regionali ed erano in contrasto con i principi costituzionali di bilancio. Il controllo sul rendiconto 2023 ha fatto emergere il problema.

    Cos’è il giudizio di parificazione del rendiconto?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità e l’attendibilità del bilancio consuntivo della Regione, certificandone la corrispondenza con le scritture contabili.

    Cosa significa “obbligo di copertura della spesa”?

    È il principio (art. 81 della Costituzione) per cui ogni legge che comporta nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici.

    Perché è stato dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale?

    Perché, secondo le regole del processo costituzionale, non sussistevano i presupposti per la sua partecipazione al giudizio; ciò non incide sulla decisione di merito sulle norme.

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