Autore: Andrea Marton

  • Articolo 328 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Articolo 328 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Art. 328 c.p.c. – Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

    Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

    La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

  • Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi [1] dalla pubblicazione della sentenza.

    Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.

    [1] Le parole «decorso un anno» sono state sostituite dalle parole «decorsi sei mesi» dall’art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Art. 326 c.p.c. – Decorrenza dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

    Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

  • Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello [1].

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

    [1] Comma sostituito dall’art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.

  • Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Art. 323 c.p.c. – Mezzi di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

  • Articolo 322 Codice di Procedura Civile: Conciliazione in sede non contenziosa

    Articolo 322 Codice di Procedura Civile: Conciliazione in sede non contenziosa

    Art. 322 c.p.c. – Conciliazione in sede non contenziosa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

    Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

    Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

    Articolo sostituito dall’art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 321 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

    La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.

    Articolo sostituito dall’art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Art. 320 c.p.c. – Trattazione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

    Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

    Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

    I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

    Articolo sostituito dall’art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Art. 319 c.p.c. – Costituzione delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

    Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

    Articolo sostituito dall’art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.