Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 171/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che chiedeva di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità nel furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale): la fattispecie non ha una struttura tale da renderla necessaria.
Di cosa si tratta
Il furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale) punisce chi si impossessa di una cosa strappandola di mano o di dosso alla persona, con una pena base severa (minimo edittale di quattro anni di reclusione). Il Tribunale di Firenze e il Giudice dell’udienza preliminare di Milano hanno sollevato la questione, chiedendo che anche per questo reato fosse prevista, come avviene per altre fattispecie, una diminuzione di pena per i “casi di minore gravità”. L’argomento richiamava l’asprezza del trattamento sanzionatorio e la mancanza di una “valvola di sicurezza” per i fatti meno offensivi. La Corte aveva già introdotto, in altri casi, attenuanti di lieve entità per reati la cui formulazione è molto ampia e abbraccia condotte di disvalore molto diverso. Il punto era stabilire se il furto con strappo presenti la stessa esigenza: la Corte ha però ritenuto che questa fattispecie, anche per come è costruita, non includa fatti di disvalore così variabile da rendere indispensabile l’introduzione dell’attenuante, e che il sistema preveda già altri correttivi sanzionatori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano hanno impugnato l’art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i casi di lieve entità del furto con strappo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che il furto con strappo, anche nelle forme aggravate, non comprende al suo interno fatti di disvalore tale da rendere necessaria l’introduzione dell’attenuante della lieve entità. Ha inoltre osservato che il sistema prevede già correttivi (come l’attenuante della minore età e quella della collaborazione del reo) che contribuiscono all’equilibrio di una disciplina pur severa, escludendo così la violazione del principio di uguaglianza.
Il principio
L’attenuante per i casi di lieve entità non è costituzionalmente necessaria per il furto con strappo, perché questa fattispecie non abbraccia condotte di disvalore tanto variabile da imporla; la severità del trattamento è inoltre temperata da altri correttivi già previsti dal sistema.
Domande e risposte
Cosa distingue il furto con strappo dal furto semplice?
Il furto con strappo si realizza strappando la cosa di mano o di dosso alla vittima: l’aggressione, sia pure minima, alla persona ne giustifica un trattamento più severo, con un minimo di quattro anni di reclusione.
Perché la Corte non ha introdotto l’attenuante di lieve entità?
Perché ha ritenuto che il furto con strappo non comprenda fatti di disvalore così diversificato da rendere necessaria una “valvola di sicurezza”, a differenza di reati dalla formulazione molto ampia come rapina ed estorsione.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Nulla nella disciplina: l’art. 624-bis resta com’è, senza un’attenuante specifica per i casi di lieve entità del furto con strappo.
Il legislatore potrebbe comunque introdurla?
Sì. La scelta di prevedere una diminuente di lieve entità rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte ha solo escluso che vi sia un obbligo costituzionale di introdurla.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
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Vedi anche
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