Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 176/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona contro la Camera dei deputati, in relazione a una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione tutela l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. Quando un parlamentare è convenuto in un giudizio (penale o civile) per dichiarazioni ritenute lesive, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle opinioni rientrano nell’esercizio delle funzioni, e quindi siano coperte dall’immunità. Il giudice che procede, se non condivide tale valutazione, può promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando alla Camera di aver indebitamente sottratto la vicenda al suo giudizio. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in una causa civile, ha sollevato il conflitto a seguito di una deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 che aveva ritenuto applicabile l’insindacabilità. Questa decisione riguarda la sola fase di ammissibilità: la Corte verifica se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, cioè se vi sia effettivamente materia di conflitto tra il potere giurisdizionale e quello parlamentare, riservando al merito la decisione su chi abbia ragione.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell’8 maggio 2024 sull’applicabilità dell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati, disponendo le comunicazioni e le notifiche di rito. Si tratta di una decisione interlocutoria che apre la fase di merito: il conflitto sarà deciso in seguito, dopo il contraddittorio tra gli organi coinvolti.
Il principio
Quando un giudice contesta a una Camera di aver indebitamente applicato l’insindacabilità prevista dall’art. 68 della Costituzione, sottraendo la vicenda al suo giudizio, sussistono i presupposti del conflitto di attribuzione, che la Corte dichiara ammissibile riservando al merito la decisione finale.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se l’immunità andava applicata?
No. Questa è la fase di ammissibilità: la Corte ha solo verificato l’esistenza dei presupposti del conflitto e aperto il giudizio. La decisione nel merito arriverà dopo.
Cosa fa la Camera quando delibera l’insindacabilità?
Valuta che le dichiarazioni del parlamentare rientrino nell’esercizio delle funzioni e siano quindi coperte dall’immunità dell’art. 68: una valutazione che il giudice può contestare con il conflitto.
L’immunità dell’art. 68 vale anche nei processi civili?
Sì. L’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni copre la responsabilità del parlamentare sia in sede penale sia in sede civile, come nel caso deciso dalla Corte d’appello di Ancona.
Cosa succede adesso?
Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera e al Senato; poi si svolgerà il giudizio di merito, che stabilirà se la delibera di insindacabilità abbia leso le attribuzioni del giudice.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilità e prerogative dei parlamentari.
- Art. 134 della Costituzione – competenza della Corte sui conflitti tra poteri dello Stato.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.