Art. 454 c.c.
Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Fonte: Normattiva.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Fonte: Normattiva.
Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.
Annotazioni.
In vigore dal 19/04/1942
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei
registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorita'
giudiziaria.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata.
In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.
L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore.
Il giudice tutelare non può accordare l’emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che concorrano gravissime ragioni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni o ipoteche; 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s’intende sempre ad essa associato in quell’amministrazione e ne diviene responsabile in solido
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio.
Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.
In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amministrazione e il marito è responsabile in solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.
Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.
L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l’amministrazione dei beni di lui
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
[Cessazione degli effetti dell’adozione] Gli effetti dell’adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
[Cessazione della potestà dell’adottante] Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X di questo libro.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore.
Il testo previgente non è riportato. Nella versione originaria questa disposizione conteneva requisiti oggi incostituzionali — appartenenza razziale, sesso, iscrizione al partito unico — introdotti dalla legislazione del 1938-1942 e travolti dalla Costituzione repubblicana. Il testo resta consultabile sulle banche dati ufficiali; qui se ne dà conto senza riprodurlo.