Autore: Andrea Marton

  • Trasfertisti abituali: i rimborsi di vitto e alloggio sono esenti o tassati al 50%? (Cassazione 24148/2025)

    Risposta secca. Se i tuoi dipendenti sono veri trasfertisti abituali (art. 51, comma 6, TUIR), i rimborsi di vitto e alloggio che paghi tu non sono esenti, nemmeno in parte. Si applica l’imponibilità del 50% dell’indennità prevista dal comma 6, e tutto il resto (vitto, alloggio, trasporto) concorre a formare reddito e va assoggettato a contribuzione, anche se le spese le sostieni direttamente tu come datore. Lo ha confermato la Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025.

    Il punto cruciale e che il regime del trasfertista (comma 6) e quello della trasferta occasionale (comma 5) sono alternativi e non cumulabili: chi rientra nel comma 6 non puo aggiungere anche le esenzioni della trasferta, perche l’imponibilita ridotta al 50% e gia di per se l’agevolazione che la legge concede.

    Trasfertista abituale o lavoratore in trasferta occasionale: la distinzione che cambia tutto

    La domanda nasce quasi sempre nei cantieri edili e nelle aziende di montaggio, dove gli operai si spostano di continuo. Ma fiscalmente esistono due figure ben diverse, e confonderle e il primo errore che porta agli accertamenti INPS.

    Il lavoratore in trasferta occasionale (art. 51, comma 5, TUIR)

    E il dipendente che ha una sede di lavoro fissa e che, ogni tanto, viene inviato a lavorare temporaneamente altrove. Per lui il comma 5 prevede esenzioni: l’indennita di trasferta forfettaria e esente fino a 46,48 euro al giorno in Italia (77,47 euro all’estero), e i rimborsi analitici (a piè di lista) di vitto, alloggio e viaggio sono esenti quando documentati. E il regime che la maggior parte delle persone ha in mente quando pensa ai rimborsi spese.

    Il trasfertista abituale (art. 51, comma 6, TUIR)

    E il dipendente che per natura del rapporto lavora sempre in luoghi variabili, senza una sede di riferimento. Per lui non si parla di trasferta occasionale, ma di trasfertismo: l’indennita non e l’eccezione, e la regola del rapporto. La qualifica non dipende da come l’azienda etichetta il compenso in busta paga, ma dalla sussistenza congiunta di tre requisiti.

    I tre requisiti del trasfertismo (art. 7-quinquies DL 193/2016)

    L’art. 7-quinquies del DL 193/2016 e una norma di interpretazione autentica: ha chiarito, con efficacia retroattiva, quando un lavoratore e trasfertista. Servono tutti e tre i requisiti, contemporaneamente:

    1. Mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione;
    2. Svolgimento di un’attivita che richiede la continua mobilita del dipendente, in luoghi sempre variabili;
    3. Corresponsione dell’indennita o maggiorazione in misura fissa e continuativa, attribuita a prescindere dal fatto che il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e da dove.

    Il dettaglio decisivo e l’ultimo. Se l’indennita viene pagata sempre, in cifra fissa, anche nei mesi in cui il lavoratore non si e mosso, si e in regime di trasfertismo. Se invece viene erogata solo quando e quanto il dipendente lavora fuori sede, allora non e trasfertismo ma trasferta occasionale, e si applica il comma 5. In assenza anche di uno solo dei tre requisiti, si ricade nel regime piu favorevole della trasferta occasionale.

    Il regime del comma 6: perche si tassa il 50%

    Quando i tre requisiti coesistono, l’art. 51, comma 6, TUIR stabilisce che le indennita e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte al trasfertista concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Lo stesso vale ai fini contributivi: l’imponibile previdenziale segue l’imponibile fiscale.

    In pratica: di 1.000 euro di indennita di trasfertismo, 500 euro sono tassati e contribuiti, 500 euro restano fuori. Questo 50% di esclusione e gia, di per se, il beneficio che la legge riconosce al trasfertista. Non e un punto di partenza a cui aggiungere altro: e il punto di arrivo.

    Perche vitto e alloggio NON sono esenti: Cassazione 24148/2025

    Veniamo al cuore della domanda. Molte aziende ragionano cosi: “Pago io direttamente l’albergo e i pasti dei miei operai in cantiere, quindi quei costi sono fuori dalla busta paga e non li tasso.” La Cassazione dice che, per il trasfertista, questo ragionamento e sbagliato.

    Con l’ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025 (Sez. Lavoro), in un contenzioso tra un’azienda di montaggio industriale e l’INPS sull’omessa contribuzione di vitto, alloggio e trasferte di dipendenti impiegati in cantieri fuori sede, la Corte ha stabilito che per il trasfertista abituale i rimborsi di vitto e alloggio non sono esenti, nemmeno parzialmente. Tranne l’esenzione del 50% dell’indennita prevista dal comma 6, tutte le altre somme comunque sostenute per vitto, alloggio e trasporto formano reddito e vanno assoggettate a contribuzione, anche quando i costi sono sostenuti direttamente dalla societa datrice di lavoro.

    La logica e netta: nel comma 6 il legislatore ha gia stabilito una volta per tutte quanto si esclude (il 50% dell’indennita). Non esiste, dentro il regime del trasfertismo, una corsia separata per il vitto e l’alloggio rimborsati o pagati in natura. Quei valori sono parte del trattamento e seguono la regola del 50%, non l’esenzione piena della trasferta.

    L’alternativita dei regimi: non si possono cumulare

    Il principio che tiene insieme tutto e l’alternativita tra comma 5 e comma 6. Sono due binari paralleli che non si incrociano mai. La Cassazione ribadisce che il trasfertista non puo prendere il 50% di esclusione del comma 6 e in piu le esenzioni del comma 5 sul vitto e alloggio. Sarebbe una duplicazione del beneficio e un vantaggio indebito per l’azienda.

    O sei in trasferta occasionale, e allora applichi il comma 5 con le sue esenzioni analitiche e forfettarie; oppure sei trasfertista, e allora applichi il comma 6 con il suo 50%, e basta. Mai entrambi. E un’interpretazione consolidata, ripresa anche dalla giurisprudenza precedente, che l’ordinanza 24148/2025 conferma.

    Conseguenze contributive e rischio di accertamento INPS

    Per un’impresa edile o di montaggio l’errore non e teorico, e una voce di costo. Se l’azienda tratta come esenti i rimborsi di vitto e alloggio di lavoratori che l’INPS qualifica come trasfertisti, l’Istituto puo recuperare i contributi sull’imponibile non versato, con sanzioni e somme aggiuntive, anche per gli anni pregressi nei limiti della prescrizione.

    Il punto debole tipico e proprio la natura fissa e continuativa dell’indennita: appena un ispettore vede in busta paga una voce di trasferta erogata sempre, ogni mese, uguale, a prescindere dagli spostamenti, scatta la riqualificazione in trasfertismo e con essa la pretesa contributiva sul vitto e alloggio fino a quel momento considerati esenti.

    C’e un secondo aspetto da non sottovalutare. Spesso le imprese edili e di montaggio adottano forme miste: una parte fissa in busta paga e, in piu, il pagamento diretto di alberghi e pasti in cantiere. Proprio questa combinazione e il bersaglio dell’ordinanza 24148/2025. La presenza di un’indennita fissa fa scattare il comma 6, e a quel punto anche le spese pagate in natura dal datore vengono attratte nell’imponibile. L’azienda che credeva di aver “esternalizzato” il costo pagandolo direttamente si ritrova a doverlo contribuire comunque.

    Per gestire correttamente il rischio, la prima cosa da fare e una ricognizione documentale: come e scritto il contratto (c’e o non c’e la sede?), come viene erogata l’indennita (fissa o variabile, legata o no agli spostamenti effettivi?), e come vengono trattati a libro paga vitto e alloggio. Sono questi tre elementi, non l’etichetta del compenso, a determinare il regime applicabile e quindi l’esposizione contributiva.

    Due casi pratici

    Caso 1 – L’azienda di Tizio: operai sempre in cantieri diversi

    Tizio ha un’impresa di montaggio. I suoi otto operai non hanno una sede indicata in contratto, lavorano ogni settimana in un cantiere diverso a centinaia di chilometri, e ricevono ogni mese un’indennita fissa di 600 euro, identica anche quando un cantiere e piu vicino. In piu, Tizio paga direttamente l’albergo e una convenzione per i pasti.

    Qui ci sono tutti e tre i requisiti del trasfertismo: nessuna sede, mobilita continua, indennita fissa e continuativa. Quindi: l’indennita di 600 euro va tassata e contribuita al 50% (300 euro imponibili). E albergo e pasti pagati da Tizio? Non sono esenti: il loro valore concorre a formare reddito imponibile, come ha chiarito la Cassazione 24148/2025. Tizio non puo “salvarli” sostenendo di averli pagati direttamente lui.

    Caso 2 – Il dipendente di Caio: sede fissa e trasferte occasionali

    Caio ha un’officina con sede a Bergamo. Il suo tecnico lavora normalmente in officina, ma due o tre volte al mese va da un cliente fuori provincia. Per quei giorni Caio gli rimborsa l’albergo e i pasti a piè di lista, dietro fattura, e solo quando la trasferta avviene.

    Qui manca il requisito dell’indennita fissa e continuativa, e c’e una sede di lavoro precisa. Non e trasfertismo: si applica il comma 5. I rimborsi analitici di vitto e alloggio documentati sono esenti. La differenza con Tizio non sta nel mestiere, ma nella struttura del rapporto e nel modo in cui viene pagata l’indennita.

    Domande frequenti

    Se pago io l’albergo, evito comunque la tassazione?

    No, non per i trasfertisti. La Cassazione 24148/2025 e chiara: anche se vitto e alloggio sono sostenuti direttamente dal datore, per il trasfertista quei valori formano reddito imponibile. L’unica esclusione e il 50% dell’indennita prevista dal comma 6.

    Come faccio a sapere se i miei operai sono trasfertisti o in trasferta occasionale?

    Verifica i tre requisiti dell’art. 7-quinquies DL 193/2016: assenza di sede in contratto, mobilita continua in luoghi variabili, indennita fissa pagata sempre a prescindere dagli spostamenti. Se ci sono tutti e tre, e trasfertismo (comma 6). Se ne manca anche solo uno, e trasferta occasionale (comma 5).

    Posso applicare il 50% del comma 6 e in piu esentare il vitto a piè di lista?

    No. I due regimi sono alternativi e non cumulabili. Chi sta nel comma 6 non puo aggiungere le esenzioni del comma 5: sarebbe una doppia agevolazione, vietata dalla giurisprudenza.

    L’art. 7-quinquies vale anche per il passato?

    Si. E una norma di interpretazione autentica, quindi ha efficacia retroattiva: chiarisce come l’art. 51, comma 6, doveva essere letto fin dall’origine. Per questo l’INPS la usa anche negli accertamenti sugli anni pregressi.

    Qual e il rischio concreto se sbaglio inquadramento?

    Recupero contributivo da parte dell’INPS sull’imponibile non versato (il vitto e alloggio trattati come esenti), con sanzioni e somme aggiuntive, sugli anni accertabili. Per un’impresa con piu operai trasfertisti puo essere un importo rilevante.

    Nota: contenuto a scopo informativo redatto da un praticante; per l’inquadramento del singolo rapporto e il calcolo degli imponibili e opportuno il supporto del consulente del lavoro di fiducia.

  • Corte cost. n. 192/2024 – Autonomia differenziata delle Regioni: la legge n. 86 del 2024 davanti alla Corte

    Con la sentenza n. 192/2024 la Corte costituzionale ha salvato l’impianto della legge sull’autonomia differenziata (legge n. 86 del 2024) ma ne ha dichiarato illegittime diverse parti, ridisegnando i limiti entro cui le Regioni possono ottenere maggiori competenze.

    Di cosa si tratta

    L’autonomia differenziata è il meccanismo, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, che consente di attribuire a singole Regioni a statuto ordinario forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie. La legge n. 86 del 2024 ha disciplinato le procedure per realizzare questo trasferimento di funzioni. Quattro Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania) hanno impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, contestando numerosi profili: dalle modalità di negoziazione tra Stato e Regione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (i LEP), fino al ruolo del Parlamento. In gioco c’era l’equilibrio del nostro assetto regionale: stabilire in che modo e con quali garanzie lo Stato può cedere competenze, senza compromettere l’unità nazionale, la solidarietà tra territori e la parità dei diritti dei cittadini in tutto il Paese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate numerose disposizioni della legge 26 giugno 2024, n. 86, di attuazione dell’autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., promosse in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. I parametri invocati comprendono, tra molti altri, gli artt. 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 138 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha adottato una decisione articolata: non ha annullato la legge nel suo complesso, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni e ne ha interpretate altre in senso conforme a Costituzione. Tra i punti colpiti, la previsione che consentiva di trasferire intere “materie” anziché specifiche funzioni, e le modalità di negoziazione relative agli ambiti riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni. L’impianto resta in piedi, ma entro vincoli più stringenti a tutela dell’unità e della solidarietà.

    Il principio

    L’autonomia differenziata è legittima solo se rispetta l’unità della Repubblica, la solidarietà tra i territori e la garanzia uniforme dei diritti: il trasferimento deve riguardare specifiche funzioni motivate, non intere materie, e i livelli essenziali delle prestazioni devono essere effettivamente garantiti.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato l’autonomia differenziata?

    No. Ha confermato la legittimità dell’impianto generale, ma ha dichiarato illegittime alcune parti specifiche della legge n. 86 del 2024, imponendo limiti più precisi al trasferimento di funzioni.

    Cosa cambia rispetto al trasferimento delle “materie”?

    La Corte ha chiarito che non si possono trasferire intere materie in blocco: l’attribuzione deve riguardare “specifiche funzioni”, giustificate caso per caso, non un passaggio generalizzato di competenze.

    Che ruolo hanno i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)?

    Sono garanzie minime di diritti civili e sociali che devono valere uniformemente in tutto il Paese: la Corte ha sottolineato che l’autonomia non può compromettere la loro effettiva tutela.

    La legge è ancora in vigore?

    Sì, nelle parti non colpite e secondo le interpretazioni indicate dalla Corte; le disposizioni dichiarate illegittime non producono più effetti.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Rimborso trasferta pagata in contanti: dal 2025 è tassato e indeducibile?

    Sì, in linea di principio è così. Dal 1° gennaio 2025, se la spesa di vitto, alloggio, viaggio o trasporto in taxi/NCC sostenuta in Italia durante la trasferta è stata pagata in contanti, il relativo rimborso al dipendente diventa imponibile IRPEF (concorre al reddito di lavoro) e il costo è indeducibile per l’azienda, anche ai fini IRAP. Ci sono però eccezioni importanti: le spese sostenute all’estero e i biglietti del trasporto pubblico di linea (treno, bus, metro) restano fuori dall’obbligo di tracciabilità.

    La nuova regola in vigore dal 2025

    La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, della L. 207/2024) ha modificato l’art. 51, comma 5, del TUIR per il versante del dipendente e l’art. 95 del TUIR per la deducibilità in capo all’impresa, in coordinamento con il D.Lgs. 192/2024. Il principio è netto: per restare non imponibili in capo al lavoratore, i rimborsi di alcune spese di trasferta devono riferirsi a pagamenti effettuati con mezzi tracciabili.

    Per "mezzi tracciabili" la norma rinvia all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997: versamento bancario o postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, oltre agli altri strumenti elettronici di pagamento che consentono di tracciare il flusso. Il contante, per definizione, ne resta fuori.

    I chiarimenti applicativi sono arrivati con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025, che è il primo documento ufficiale di prassi a illustrare in modo organico le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024, dalla L. 207/2024 e dal successivo D.L. 84/2025.

    Perché il legislatore ha introdotto l’obbligo

    La logica è antielusiva: legare il beneficio fiscale (esclusione dal reddito per il lavoratore e deducibilità per l’impresa) alla prova del pagamento tracciato riduce il margine per rimborsi gonfiati o non realmente sostenuti. Il prezzo da pagare, sul piano organizzativo, è che l’azienda deve presidiare come il dipendente paga, non solo cosa spende.

    Quali spese rientrano nell’obbligo di tracciabilità

    L’obbligo di pagamento tracciato, per le spese sostenute in Italia, riguarda:

    • Vitto (ristoranti, bar, pasti);
    • Alloggio (alberghi, strutture ricettive);
    • Viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, cioè taxi e noleggio con conducente (NCC).

    Per queste voci, se il pagamento è avvenuto in contanti, scatta la doppia conseguenza negativa di cui si dirà più avanti.

    Cosa resta fuori dall’obbligo

    Secondo la Circolare 15/E, non sono soggette alla condizione di tracciabilità:

    • le spese di viaggio e trasporto con mezzi diversi da taxi e NCC, quali treno, autobus, aereo e nave (i cosiddetti autoservizi pubblici di linea e i vettori a lunga percorrenza);
    • i rimborsi corrisposti sotto forma di indennità chilometrica per l’uso del veicolo proprio, che seguono le proprie regole e non richiedono il pagamento tracciato;
    • le spese sostenute all’estero, sulle quali ci si sofferma nel paragrafo dedicato.

    Le eccezioni: estero e trasporto pubblico di linea

    Sono i due punti su cui in pratica si concentrano i dubbi.

    Trasporto pubblico di linea: biglietto anche in contanti

    Per i mezzi di trasporto pubblico di linea – treno, autobus, tram, metropolitana – la Circolare 15/E conferma che non è richiesto l’uso di strumenti di pagamento tracciabili. Il biglietto, cartaceo o digitale, è di per sé sufficiente a garantire l’esclusione del rimborso dal reddito imponibile, anche se acquistato in contanti. La ratio è che il titolo di viaggio costituisce già prova documentale dell’operazione; la "zona grigia" del contante riguarda invece taxi e NCC, dove manca un titolo standardizzato analogo.

    Spese sostenute all’estero

    L’obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese sostenute nel territorio italiano. Per le trasferte all’estero il rimborso può restare non imponibile anche se la spesa è stata pagata in contanti, purché sia correttamente documentata secondo le regole del metodo di rimborso adottato (analitico, forfettario o misto). Resta, naturalmente, l’esigenza di conservare giustificativi idonei.

    La doppia conseguenza: lavoratore tassato e azienda che non deduce

    Quando una spesa soggetta all’obbligo è pagata in contanti, l’effetto colpisce due soggetti contemporaneamente.

    Lato dipendente: il rimborso diventa retribuzione

    Venuta meno la condizione di tracciabilità, il rimborso perde la natura di mera reintegrazione di una spesa e concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR. In concreto, l’importo rimborsato è assoggettato a IRPEF e addizionali, con effetti anche sul versante contributivo, esattamente come se fosse una componente della retribuzione.

    Lato azienda: costo indeducibile, anche ai fini IRAP

    Per l’impresa la spesa rimborsata in contanti diventa indeducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR e anche ai fini IRAP. È un doppio danno: l’azienda non recupera fiscalmente il costo e, al tempo stesso, il dipendente si vede tassare il rimborso. Una scelta apparentemente innocua sul metodo di pagamento si traduce così in un aggravio per entrambi.

    Come organizzarsi in pratica

    Il presidio non richiede stravolgimenti, ma una policy chiara e qualche accorgimento operativo:

    1. Policy di trasferta scritta: stabilire che, per le spese sostenute in Italia (vitto, alloggio, taxi/NCC), il pagamento deve avvenire con carta aziendale, carta personale del dipendente o altro mezzo tracciabile, escludendo il contante.
    2. Carte aziendali o anticipi tracciati: dotare i trasfertisti di carta aziendale o, in alternativa, gestire gli anticipi tramite strumenti che lascino traccia.
    3. Giustificativi coerenti: chiedere che la nota spese alleghi non solo lo scontrino o la fattura, ma anche l’evidenza del pagamento tracciato (ricevuta carta, estratto, contabile).
    4. Distinzione per voci: separare in nota spese le voci soggette all’obbligo (vitto, alloggio, taxi/NCC in Italia) da quelle escluse (biglietti di linea, km, spese estere), così da applicare il trattamento corretto.
    5. Formazione dei dipendenti: comunicare che pagare in contanti un taxi o una cena in Italia può comportare la tassazione del rimborso a loro carico.

    L’impatto sul Modello Redditi 2026

    Le nuove regole, riferite al periodo d’imposta 2025, producono i loro effetti pratici in sede di dichiarazione: la deducibilità o indeducibilità dei costi di trasferta e rappresentanza in funzione della tracciabilità si riflette sul Modello Redditi 2026. È quindi opportuno che la verifica dei pagamenti tracciati venga fatta a monte, durante l’anno, e non a posteriori in fase dichiarativa, quando l’eventuale costo in contanti è ormai irrecuperabile.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio paga l’hotel in contanti

    Tizio, dipendente, va in trasferta a Milano e salda l’albergo (180 euro) in contanti, allegando regolare fattura intestata all’azienda. La fattura prova la spesa, ma non il pagamento tracciato. Risultato: il rimborso di 180 euro concorre al reddito di Tizio (tassato IRPEF) e l’azienda non deduce il costo, neppure ai fini IRAP. Se Tizio avesse pagato con carta, lo stesso rimborso sarebbe rimasto fuori dal reddito e deducibile per l’impresa.

    Caso 2 – Caio viaggia in treno e prende un taxi

    Caio acquista alla stazione un biglietto del treno pagandolo in contanti (40 euro) e, arrivato a destinazione, prende un taxi pagato anch’esso in contanti (15 euro). Il biglietto del treno è trasporto pubblico di linea: il rimborso resta non imponibile anche se pagato in contanti. Il taxi, invece, è autoservizio pubblico non di linea: pagato in contanti, quei 15 euro diventano imponibili per Caio e indeducibili per l’azienda. Stesso viaggio, due trattamenti diversi a seconda del tipo di mezzo e del pagamento.

    Domande frequenti

    Il bancomat e le carte prepagate valgono come pagamento tracciabile?

    Sì. La norma rinvia all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997, che comprende carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici e gli altri strumenti elettronici che consentono di tracciare il flusso. Tutti questi soddisfano la condizione.

    Se il dipendente anticipa con la propria carta e poi viene rimborsato, va bene?

    Sì. Ciò che conta è che la spesa sia stata pagata con mezzo tracciabile; non è necessario che lo strumento sia intestato all’azienda. Il dipendente può anticipare con carta personale e farsi rimborsare, conservando l’evidenza del pagamento.

    L’obbligo riguarda anche le spese sostenute all’estero?

    No. La condizione di tracciabilità si applica alle sole spese sostenute nel territorio italiano. Per le trasferte all’estero il rimborso può restare non imponibile anche con pagamento in contanti, purché la spesa sia correttamente documentata secondo il metodo di rimborso adottato.

    Le indennità chilometriche per l’auto propria devono essere "tracciate"?

    No. I rimborsi a titolo di indennità chilometrica per l’uso del veicolo proprio non sono soggetti alla condizione di tracciabilità, perché non si tratta del pagamento di una spesa a un terzo ma del rimborso forfettario di un costo di percorrenza, calcolato secondo le proprie regole.

    Da quando si applicano queste regole e dove si vedono gli effetti?

    Le regole si applicano alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. Gli effetti sulla deducibilità dei costi d’impresa si riflettono sul Modello Redditi 2026, relativo al periodo d’imposta 2025. I chiarimenti operativi sono contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025.

  • Licenziato in prova con patto senza mansioni: reintegra o indennità?

    Risposta secca. Se il patto di prova firmato non specificava le mansioni oggetto della valutazione, quel patto è nullo fin dall’origine (nullità genetica). Un licenziamento intimato per «mancato superamento» di una prova che giuridicamente non esisteva equivale a licenziamento per insussistenza del fatto materiale. In questo caso, per i rapporti soggetti alle tutele crescenti, la Cassazione 2025 riconosce la reintegra attenuata (art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015), non la sola indennità. Attenzione però: la reintegra non spetta «sempre» e in prova, ma solo quando ricorre questa precisa nullità e nel regime applicabile al tuo contratto.

    Quando il patto di prova è nullo

    Il patto di prova è regolato dall’art. 2096 del Codice civile. Per essere valido deve rispettare due requisiti formali e sostanziali precisi.

    • Forma scritta a pena di nullità, sottoscritta prima o contestualmente all’inizio del rapporto. Un patto firmato dopo che hai già iniziato a lavorare è inutilizzabile.
    • Specificazione adeguata delle mansioni oggetto della prova. Il contratto deve indicare quali compiti vengono valutati, in modo che tu sappia su cosa sarai giudicato e il datore non possa «bocciarti» su attività mai concordate.

    Su quest’ultimo punto la Cassazione è netta: rileva solo ciò che è scritto nel contratto individuale o ciò che il contratto richiama espressamente. Un mero rinvio generico al «livello» o alla «categoria» del contratto collettivo, quando quel livello raggruppa profili molto diversi tra loro, non basta a individuare le mansioni. E le comunicazioni precontrattuali (e-mail, annunci, colloqui) restano irrilevanti se non sono state incorporate nel contratto firmato.

    La differenza con il patto solo «informale»

    Va distinto il caso del patto genericamente formulato ma scritto (mansioni indeterminate) dal caso del patto del tutto inesistente (nessuna pattuizione scritta). In entrambi gli scenari la conseguenza è che la prova non produce effetti, ma l’ipotesi tipica trattata dalla giurisprudenza recente è proprio quella delle mansioni non specificate in un patto formalmente sottoscritto.

    Cosa cambia con la nullità genetica

    «Genetica» significa che il vizio è presente fin dalla nascita del rapporto: il patto non è mai stato valido. La conseguenza pratica è doppia.

    1. L’assunzione si considera a tempo indeterminato pieno fin dal primo giorno, come se la clausola di prova non fosse mai esistita.
    2. Il datore perde la facoltà di recesso libero tipica della prova. Non può più licenziarti senza motivazione richiamando il mancato superamento: quel recesso resta privo di una giustificazione valida.

    Qui sta il cuore del ragionamento della Cassazione: se la prova non esiste, il «fatto» posto a base del licenziamento (il presunto mancato superamento) manca materialmente. Non si tratta di un fatto valutato male, ma di un fatto che non c’è.

    Su chi grava l’onere della prova

    La validità del patto di prova deve essere dimostrata dal datore di lavoro, che è la parte interessata a far valere la prova come giustificazione del recesso. È quindi il datore a dover provare che le mansioni erano specificate in modo adeguato nel contratto individuale. Per il lavoratore, in concreto, significa che basta evidenziare l’indeterminatezza della clausola contenuta nel proprio contratto: a quel punto è il datore a dover dimostrare il contrario. Questo riparto rende più solida la posizione di chi ha firmato un patto generico, perché la «debolezza» documentale del testo contrattuale ricade su chi ha redatto e proposto quel testo, cioè l’azienda.

    Un equivoco da evitare è confondere il contenuto del patto con lo svolgimento concreto della prova. Anche se durante quei due mesi ti sono state effettivamente affidate mansioni precise, ciò non sana la nullità del patto: la legge richiede che le mansioni siano individuabili nel testo al momento della stipula, non desumibili a posteriori da come è andato il rapporto. La valutazione di validità è ancorata al documento, non ai fatti successivi.

    Perché scatta la reintegra

    Con le sentenze n. 24201 e n. 24202 del 29 agosto 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha qualificato il licenziamento per mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo come licenziamento per insussistenza del fatto materiale.

    Questo aggancio è decisivo perché si collega alla Corte costituzionale n. 128/2024. Con quella pronuncia la Consulta ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) nella parte in cui escludeva la reintegrazione attenuata quando in giudizio si dimostra direttamente l’insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso. In altre parole: dove il fatto non esiste, la sanzione non può essere la sola indennità, ma la reintegra.

    Per i rapporti soggetti alle tutele crescenti, quindi, il lavoratore licenziato al termine di una prova nulla per indeterminatezza delle mansioni ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un’indennità risarcitoria. Tale indennità è in genere commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, entro il limite di 12 mensilità, dedotto quanto percepito da altre attività (cosiddetto aliunde perceptum): è questo che rende la reintegra «attenuata» rispetto a quella piena dell’art. 18 dello Statuto.

    Attenzione al regime applicabile: tutele crescenti o art. 18

    La reintegra non spetta sempre e comunque in caso di patto nullo: dipende dalla disciplina che governa il tuo rapporto.

    • Assunto dal 7 marzo 2015 in poi: si applicano le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015). È il regime su cui intervengono le sentenze del 2025 e la Corte costituzionale 128/2024, con esito di reintegra attenuata per insussistenza del fatto.
    • Assunto prima del 7 marzo 2015: il quadro di riferimento è l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con un sistema sanzionatorio diverso, da valutare caso per caso.

    Conta anche la dimensione del datore e la natura del recesso: la qualificazione come insussistenza del fatto è ciò che apre la porta alla reintegra. Se invece il licenziamento, una volta caduta la prova, fosse sorretto da una diversa e autonoma giustificazione, l’analisi cambierebbe.

    Reintegra o sola indennità: la differenza concreta

    Le due tutele producono effetti molto diversi sul tuo rapporto.

    • Reintegra attenuata: il rapporto continua. Il giudice ordina al datore di riprenderti in servizio e ti riconosce l’indennità risarcitoria entro le 12 mensilità. È la tutela riconosciuta dalla Cassazione 2025 nel caso del patto geneticamente nullo.
    • Sola indennità (tutela indennitaria): il rapporto si estingue. Non torni al lavoro e ottieni un importo economico parametrato all’anzianità (entro i limiti di legge). È la tutela «ordinaria» dei licenziamenti illegittimi sotto le tutele crescenti, quando non ricorre l’insussistenza del fatto.

    Quando spetta solo l’indennità e non la reintegra? Quando il vizio non è qualificabile come insussistenza del fatto materiale: ad esempio se la prova era validamente pattuita (mansioni specificate, forma corretta) e la contestazione riguarda invece la congruità della valutazione o la durata della prova. In quei casi il giudizio si sposta sul merito della prova e non sull’esistenza del fatto, con conseguenze sanzionatorie potenzialmente diverse.

    Cosa fare in pratica e i termini di impugnazione

    Se ritieni che il tuo patto fosse nullo, i tempi sono stretti e la decadenza è dietro l’angolo.

    1. Recupera il contratto firmato e verifica se le mansioni sono indicate in modo specifico o solo con un richiamo generico al livello contrattuale.
    2. Impugna il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione, con atto scritto (anche tramite raccomandata o PEC, o per il tramite di un’organizzazione sindacale).
    3. Deposita il ricorso in tribunale (o tenta la conciliazione) entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale: è il secondo termine di decadenza, da non confondere con i 60 giorni.

    Far decorrere il termine dei 60 giorni rende il licenziamento inoppugnabile, anche se il patto era palesemente nullo. La verifica del regime applicabile e della qualificazione del vizio è delicata: è opportuno farsi assistere da un professionista abilitato o da un sindacato prima di agire.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, patto generico. Tizio viene assunto nel 2023 con un contratto che alla voce prova riporta solo «periodo di prova di 6 mesi, livello 4° CCNL», senza alcuna indicazione delle mansioni. Dopo 2 mesi riceve il licenziamento per «mancato superamento della prova». Essendo assunto dopo il 7 marzo 2015, rientra nelle tutele crescenti. Il patto è nullo per indeterminatezza delle mansioni: il licenziamento è per insussistenza del fatto e Tizio ha titolo alla reintegra attenuata, oltre all’indennità entro 12 mensilità.

    Caso 2 – Caio, prova valida ma valutazione contestata. Caio ha un patto di prova scritto, sottoscritto prima dell’inizio, con mansioni dettagliate. Viene licenziato a fine prova e contesta che la valutazione sia stata ingiusta. Qui il patto non è nullo: il fatto (la prova) esiste. La controversia si gioca sul merito della valutazione, e l’esito non è automaticamente la reintegra: a seconda di quanto emerge, potrebbe spettare la sola tutela indennitaria o nessuna tutela se la valutazione regge.

    Domande frequenti

    Se il patto non indica le mansioni ho diritto alla reintegra in automatico?

    Hai un titolo solido se sei soggetto alle tutele crescenti (assunto dal 7 marzo 2015) e il licenziamento è stato motivato dal mancato superamento di quella prova nulla, perché si configura insussistenza del fatto. Ma serve verificare il regime applicabile e impugnare nei termini: non è un automatismo che prescinde dal giudizio.

    Un richiamo al livello del contratto collettivo basta a specificare le mansioni?

    Spesso no. Se il livello raggruppa profili eterogenei, il rinvio generico non individua le mansioni concrete oggetto di valutazione e il patto può essere dichiarato nullo. Rileva ciò che è scritto o espressamente richiamato nel contratto individuale.

    Valgono le mansioni che mi erano state descritte a voce o nell’annuncio?

    No, se non sono state riportate o richiamate nel contratto firmato. La Cassazione considera irrilevanti le comunicazioni precontrattuali non incorporate nel testo contrattuale.

    Entro quanto devo impugnare?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento con impugnazione scritta, e poi entro 180 giorni con il deposito del ricorso o la richiesta di conciliazione. Saltare il primo termine rende il licenziamento definitivo.

    Cosa succede al rapporto se ottengo la reintegra?

    Il rapporto prosegue come se non fosse mai stato interrotto: il datore deve riammetterti in servizio e ti spetta l’indennità risarcitoria entro 12 mensilità, dedotto quanto eventualmente guadagnato altrove nel frattempo.

    Nota: questo contenuto ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. Chi scrive è praticante e riporta orientamenti giurisprudenziali; per la valutazione del caso concreto rivolgiti a un professionista abilitato o a un sindacato.

  • Dipendente assente da oltre 15 giorni: come attivare le dimissioni per fatti concludenti (PEC all’Ispettorato) senza licenziare e senza ticket NASpI

    Risposta secca. Se il dipendente è assente in modo ingiustificato oltre il termine fissato dal CCNL applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario, il datore di lavoro può (non è obbligato) comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite PEC, usando il modello dell’INL. Il rapporto si risolve allora come dimissioni per fatti concludenti: il lavoratore non accede alla NASpI per mancanza di involontarietà e il datore non versa il ticket di licenziamento. L’effetto non è automatico e il lavoratore può difendersi dimostrando forza maggiore o un fatto imputabile al datore.

    Che cos’è: l’art. 19 del Collegato Lavoro

    La fattispecie nasce con l’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cosiddetto Collegato Lavoro), che ha inserito il comma 7-bis nell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015. La norma stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In altre parole, l’ordinamento legge nella sparizione prolungata e non spiegata un comportamento concludente: chi non si presenta e non dà notizie viene equiparato a chi si dimette.

    Il punto da fissare subito, per chi sta dal lato datore, è che non si tratta di un licenziamento. Non c’è recesso del datore, non c’è procedura disciplinare, non c’è lettera di contestazione. C’è invece una presunzione legale relativa di dimissioni, che il datore attiva con un atto formale verso l’Ispettorato. Il chiarimento ufficiale è arrivato con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025, che ha precisato presupposti, conteggio dei giorni e procedura.

    La soglia dei 15 giorni, ma prima si guarda il CCNL

    L’errore più comune è partire subito dai 15 giorni. La sequenza corretta è un’altra: si guarda prima il contratto collettivo applicato al rapporto. Diversi CCNL prevedono già un termine di assenza ingiustificata oltre il quale il rapporto si considera risolto (spesso più breve, ad esempio 3, 5 o 10 giorni). Quel termine prevale. Solo in mancanza di una previsione contrattuale si applica la soglia legale di 15 giorni.

    La Circolare n. 6/2025 ha chiarito un dettaglio operativo decisivo: i 15 giorni sono giorni di calendario, non giorni lavorativi. Nel computo rientrano quindi anche festivi e giorni di chiusura aziendale. Per il datore questo significa che il termine matura prima di quanto si pensi se si ragiona in giorni lavorativi.

    La procedura passo passo: la PEC all’Ispettorato

    La disciplina affida al datore un percorso preciso. È importante seguirlo nell’ordine, perché saltare un passaggio espone a contestazioni sulla validità della cessazione.

    1. Verificare il decorso del termine. Si controlla il CCNL applicato; se prevede un termine, si attende quello; in mancanza, si attendono i 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata e continuativa.
    2. Tentare comunque di raggiungere il lavoratore. Pur non essendo prevista una contestazione disciplinare, è prudente documentare uno o più tentativi di contatto (telefono, email, eventuale raccomandata o PEC al lavoratore). Serve a dimostrare che l’assenza era davvero non spiegata.
    3. Compilare il modello dell’INL. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto e poi aggiornato uno schema di comunicazione, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Vanno indicati i dati identificativi del datore e del lavoratore, l’ultimo recapito conosciuto (indirizzo, telefono, email) e ogni altro elemento utile a rintracciarlo.
    4. Inviare la comunicazione via PEC alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. La data di invio della PEC è quella che conta: la cessazione del rapporto si intende coincidente con la data di trasmissione della comunicazione all’ITL.
    5. Trasmettere la comunicazione obbligatoria di cessazione (UniLav) ai servizi per l’impiego entro i 5 giorni successivi, indicando il codice cessazione dedicato FC – dimissioni per fatti concludenti, attivo nel sistema dal 29 gennaio 2025.

    Sul piano contributivo, la cessazione va riportata correttamente nel flusso UniEmens. Non si tratta di un licenziamento, quindi non è dovuto il ticket di ingresso alla NASpI.

    I 30 giorni di accertamento dell’Ispettorato

    Ricevuta la PEC, l’Ispettorato può svolgere accertamenti. In concreto, l’INL può contattare il lavoratore all’ultimo recapito noto per verificare se l’assenza fosse davvero ingiustificata oppure riconducibile a forza maggiore o a un fatto imputabile al datore. La verifica si conclude di norma entro 30 giorni.

    È importante capire la natura di questa fase: la cessazione non è sospesa in attesa dell’esito. La risoluzione del rapporto produce effetto dalla data della PEC, e il datore comunica le dimissioni per fatti concludenti ai servizi per l’impiego a prescindere dall’esito delle verifiche dell’Ispettorato. L’accertamento serve a far emergere eventuali giustificazioni del lavoratore, non a validare preventivamente l’operato del datore.

    L’effetto su NASpI e ticket di licenziamento

    Qui si concentra il vantaggio economico per il datore, ed è il motivo per cui la fattispecie interessa tanto chi gestisce il personale. La Circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025 ha fornito la guida operativa lato previdenziale.

    • Niente NASpI per il lavoratore. Quando la cessazione è comunicata con il codice FC, l’accesso alla NASpI è precluso, perché manca il requisito dell’involontarietà della perdita del lavoro richiesto dall’art. 3 del D.Lgs. 22/2015. La cessazione è trattata come volontaria.
    • Niente ticket di licenziamento per il datore. Non essendoci recesso datoriale, il contributo di licenziamento (ticket NASpI) non è dovuto.
    • Indennità di mancato preavviso. Trattandosi di dimissioni, il preavviso è dovuto dal lavoratore; il datore può trattenere la relativa indennità in sede di liquidazione delle competenze di fine rapporto.

    In sintesi: la stessa assenza, gestita come licenziamento per giusta causa, avrebbe comportato il pagamento del ticket e l’apertura della NASpI per il lavoratore; gestita come dimissioni per fatti concludenti, evita entrambe le cose.

    Le difese del lavoratore

    La presunzione di dimissioni è relativa, non assoluta: può essere superata. Il lavoratore può produrre elementi che dimostrano come l’assenza fosse dovuta a forza maggiore (per esempio un ricovero, un grave evento che gli ha impedito di comunicare) oppure a un fatto imputabile al datore (ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni che rende l’assenza una reazione legittima).

    C’è poi un punto che il datore deve conoscere bene: se il lavoratore, anche dopo l’avvio della procedura per assenza ingiustificata, invia proprie dimissioni per giusta causa (tipicamente per mancato pagamento degli stipendi), queste prevalgono sulla risoluzione per fatti concludenti. In quel caso la cessazione torna a essere riconducibile a una causa che salvaguarda l’accesso alla NASpI. Avviare la procedura su un rapporto in cui ci sono retribuzioni arretrate è quindi rischioso: il datore può ritrovarsi con la qualificazione ribaltata.

    Gli errori del datore da evitare

    • Conteggiare i giorni come lavorativi. Sono giorni di calendario: includere festivi e weekend, altrimenti il conteggio della soglia è sbagliato.
    • Ignorare il CCNL. Se il contratto collettivo fissa un termine proprio, prevale sui 15 giorni: applicare i 15 giorni quando il CCNL ne prevede uno diverso vizia la procedura.
    • Trattarla come un licenziamento. Non serve la contestazione disciplinare e non si compila la procedura di recesso. Confondere i due binari produce un atto incoerente con il codice FC.
    • Saltare la PEC all’Ispettorato. La comunicazione all’ITL non è un passaggio facoltativo: senza di essa non si attiva la fattispecie e la cessazione non è qualificabile come dimissioni per fatti concludenti.
    • Non documentare i tentativi di contatto. In caso di contestazione, la prova di aver cercato il lavoratore rafforza la tesi dell’assenza realmente ingiustificata.
    • Usarla per liberarsi di un lavoratore con crediti retributivi aperti. È il caso in cui le dimissioni per giusta causa del lavoratore possono prevalere e ribaltare la qualificazione.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio sparito da 20 giorni. Tizio non si presenta da venti giorni, non risponde al telefono e non ha inviato alcuna giustificazione. Il CCNL applicato non prevede un termine specifico di assenza ingiustificata. Il datore conta i 15 giorni di calendario (già superati), documenta due tentativi di contatto telefonico ed un’email, compila il modello INL con i dati di Tizio e l’ultimo recapito noto, e lo invia via PEC all’ITL competente. Entro 5 giorni trasmette la comunicazione UniLav con codice FC. Il rapporto si considera risolto dalla data della PEC: Tizio non potrà accedere alla NASpI e il datore non versa il ticket. L’Ispettorato può contattare Tizio nei 30 giorni successivi, ma la cessazione produce già effetto.

    Caso 2 – Caio assente ma con stipendi arretrati. Caio è assente da 18 giorni, ma negli ultimi tre mesi non ha ricevuto la retribuzione. Il datore avvia comunque la procedura per fatti concludenti. Caio, però, invia le proprie dimissioni per giusta causa motivandole con il mancato pagamento degli stipendi. Queste prevalgono sulla risoluzione per fatti concludenti: la cessazione viene qualificata come dimissioni per giusta causa, Caio mantiene l’accesso alla NASpI e il tentativo del datore di evitare il ticket non regge. Lezione: la procedura non è uno strumento per chiudere rapporti in cui il datore è già inadempiente.

    Domande frequenti

    L’effetto delle dimissioni per fatti concludenti è automatico?

    No. La Circolare n. 6/2025 chiarisce che non c’è alcun automatismo: la norma attribuisce al datore la facoltà di considerare l’assenza prolungata come dimissioni. Se il datore non attiva la procedura comunicando all’Ispettorato, il rapporto resta in piedi.

    Devo aprire una procedura disciplinare prima?

    No. Non si tratta di un licenziamento, quindi non occorre la contestazione disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Resta consigliabile documentare i tentativi di rintracciare il lavoratore.

    Da quando decorre la cessazione del rapporto?

    Dalla data di invio della PEC all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La comunicazione ai servizi per l’impiego (UniLav, codice FC) va effettuata entro i 5 giorni successivi.

    Devo pagare il ticket NASpI?

    No. Non essendo un licenziamento, il contributo di ingresso alla NASpI non è dovuto. La cessazione va correttamente esposta nel flusso UniEmens.

    Conviene sempre usare questa procedura invece del licenziamento?

    Non sempre. È vantaggiosa quando l’assenza è genuinamente ingiustificata e il datore non ha pendenze verso il lavoratore. Se ci sono retribuzioni arretrate o altri inadempimenti datoriali, il lavoratore può far prevalere proprie dimissioni per giusta causa, ribaltando la qualificazione e l’accesso alla NASpI.

    Contenuto a scopo informativo, redatto da chi opera come praticante in ambito giuslavoristico e fiscale. Non sostituisce la valutazione del consulente del lavoro che assiste il rapporto, da effettuare alla luce dello specifico CCNL applicato e della situazione concreta.

  • Corte cost. n. 31/2025 – Reddito di cittadinanza e requisito dei dieci anni di residenza

    Con la sentenza n. 31/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza, riducendolo a cinque.

    Di cosa si tratta

    Il reddito di cittadinanza, in vigore dal 2019, richiedeva tra i requisiti di accesso che il richiedente fosse residente in Italia da almeno dieci anni. La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, in una causa contro l’INPS, dubitava della legittimità di una soglia così elevata: dieci anni di residenza apparivano un requisito sproporzionato per una misura di contrasto alla povertà, rischiando di escludere persone in stato di reale bisogno solo per la durata della loro permanenza in Italia. Il tema è quello dell’uguaglianza nell’accesso alle prestazioni sociali e della ragionevolezza dei requisiti che il legislatore può imporre. La pronuncia ha effetti pratici su chi era stato escluso dalla misura per non raggiungere i dieci anni di residenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui richiedeva dieci anni di residenza per il reddito di cittadinanza. La Corte d’appello di Milano lamentava, fra l’altro, il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza e diritto all’assistenza sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la residenza «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni». Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni riferite al diritto dell’Unione europea. Il requisito di residenza è così ridotto a cinque anni.

    Il principio

    Subordinare una misura di contrasto alla povertà a un requisito di residenza decennale è irragionevole e sproporzionato: il requisito va contenuto entro un termine ragionevole, individuato in cinque anni.

    Domande e risposte

    Quanti anni di residenza servono ora per il reddito di cittadinanza?

    La Corte ha ridotto il requisito da dieci a cinque anni di residenza in Italia.

    Chi era stato escluso può ottenere qualcosa?

    La dichiarazione di illegittimità incide sui rapporti non definitivi; le concrete conseguenze dipendono dalle regole del contenzioso e dalla situazione di ciascuno.

    Perché dieci anni erano troppi?

    Perché per una misura volta a contrastare la povertà un requisito di residenza così lungo è sproporzionato e finisce per escludere persone in reale stato di bisogno.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 30/2025 – Carcere duro (41-bis) e diritto alle ore d’aria

    Con la sentenza n. 30/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul regime del 41-bis che limitava a due ore al giorno la permanenza all’aperto dei detenuti.

    Di cosa si tratta

    Il regime detentivo speciale del 41-bis, il cosiddetto «carcere duro», prevede restrizioni rafforzate per i detenuti più pericolosi, allo scopo di impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali. Tra queste restrizioni vi era un limite alla permanenza all’aperto: non più di due ore al giorno. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, investito dell’opposizione di un detenuto, ha sollevato il dubbio che comprimere in modo così rigido il tempo trascorso all’aria aperta violasse il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la tutela della salute. La pronuncia tocca il delicato bilanciamento fra le esigenze di sicurezza, che giustificano il regime speciale, e i diritti fondamentali che spettano anche ai detenuti sottoposti alle misure più severe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), nella parte che limitava a due ore al giorno la permanenza all’aperto. Il Tribunale di sorveglianza lamentava il contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione: divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, finalità rieducativa della pena e tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente all’inciso che fissava in non più di due ore al giorno la permanenza all’aperto. Viene così meno quel rigido limite massimo, ferme restando le altre restrizioni del regime speciale.

    Il principio

    Anche nel regime detentivo speciale del 41-bis le restrizioni devono rispettare il senso di umanità e la tutela della salute: comprimere in modo eccessivo e rigido la permanenza all’aria aperta supera il limite di ciò che è costituzionalmente ammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il regime del 41-bis?

    È il regime detentivo speciale, detto «carcere duro», che impone restrizioni rafforzate ai detenuti più pericolosi per impedirne i contatti con le organizzazioni criminali.

    Cosa cambia con la sentenza?

    Viene eliminato il limite massimo di due ore al giorno alla permanenza all’aperto; restano in vigore le altre misure di sicurezza del regime.

    I detenuti al 41-bis perdono i diritti fondamentali?

    No: anche nel regime speciale restano garantiti i diritti incomprimibili, come la tutela della salute e il divieto di trattamenti disumani.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 32/2025 – Registro tumori della Calabria e coordinamento statale

    Con la sentenza n. 32/2025 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme, la legge calabrese sul registro tumori impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il registro tumori di popolazione della Regione Calabria, uno strumento di raccolta dei dati sanitari utile alla prevenzione e alla programmazione delle politiche di salute. Il Governo aveva impugnato una norma calabrese che modificava la disciplina del registro, ritenendo che invadesse le competenze statali in materia di coordinamento informativo e statistico. La Corte ha dovuto stabilire se la disposizione regionale interferisse illegittimamente con le funzioni dello Stato o se potesse essere letta in modo compatibile con il riparto di competenze. La vicenda interessa il funzionamento dei registri sanitari e il rapporto fra autonomia regionale e coordinamento nazionale dei dati, ambito in cui lo Stato ha un ruolo di garanzia dell’uniformità delle informazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge della Regione Calabria n. 9 del 2024, che modificava la disciplina del registro tumori. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell’interferenza con le competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione», cioè salvando la norma attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione: letta correttamente, la disposizione calabrese non invade le competenze statali e resta compatibile con il riparto previsto.

    Il principio

    Quando una norma regionale può essere letta in modo coerente con il riparto di competenze, la Corte la salva attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione anziché dichiararla illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è il registro tumori di popolazione?

    È uno strumento che raccoglie in modo sistematico i dati sui tumori in un territorio, utile alla prevenzione, alla ricerca e alla programmazione sanitaria.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, compatibile con la Costituzione.

    La legge calabrese resta in vigore?

    Sì, nell’interpretazione conforme indicata dalla Corte, che la rende compatibile con le competenze statali.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 33/2025 – Adozione internazionale da parte delle persone singole

    Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha aperto alle persone singole la possibilità di chiedere l’idoneità all’adozione di un minore straniero residente all’estero.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda l’adozione internazionale, cioè l’adozione di un minore straniero residente all’estero. La legge italiana sull’adozione riservava la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di idoneità alle coppie coniugate, escludendo le persone singole. Una persona non coniugata, residente in Italia, si era rivolta al Tribunale per i minorenni di Firenze chiedendo di poter essere dichiarata idonea ad adottare un minore straniero; il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole l’esclusione automatica dei single. La pronuncia tocca un tema sociale di grande rilievo: chi può adottare, l’interesse del minore a trovare una famiglia e il principio di non discriminazione rispetto a chi non è sposato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 29-bis e 30 della legge n. 184 del 1983 (diritto del minore a una famiglia), nella parte relativa all’adozione internazionale. Il Tribunale per i minorenni di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e con i vincoli internazionali, per l’irragionevole esclusione delle persone singole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarate idonee all’adozione.

    Il principio

    Anche le persone singole possono chiedere di essere dichiarate idonee all’adozione internazionale di un minore straniero: escluderle in modo automatico, a priori, è irragionevole e contrasta con l’interesse del minore a trovare una famiglia.

    Domande e risposte

    Una persona single può adottare un minore straniero?

    Dopo questa sentenza può presentare la dichiarazione di disponibilità e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarata idonea all’adozione internazionale.

    Questo significa che l’adozione è automatica?

    No: resta necessaria la valutazione in concreto dell’idoneità da parte del tribunale per i minorenni, nell’interesse del minore.

    La sentenza riguarda anche l’adozione di minori italiani?

    La pronuncia riguarda specificamente l’adozione internazionale di minori stranieri residenti all’estero.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 34/2025 – Tassazione dei fondi immobiliari e IMU

    Con la sentenza n. 34/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina IMU applicata agli immobili gestiti da una società di gestione del risparmio in un fondo immobiliare.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il trattamento ai fini IMU degli immobili detenuti dai fondi immobiliari, gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). Una SGR, in contenzioso con l’Agenzia delle entrate davanti alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, contestava il modo in cui veniva calcolata l’imposta su quegli immobili, ritenendo che la disciplina creasse una disparità di trattamento e non rispettasse il principio di capacità contributiva. Il giudice tributario ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. La vicenda tocca il settore del risparmio gestito e degli investimenti immobiliari, e in generale il modo in cui il fisco tratta i patrimoni immobiliari detenuti tramite strumenti di investimento collettivo rispetto a quelli posseduti direttamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2013, sulla disciplina IMU applicabile agli immobili dei fondi. Il giudice tributario rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e principio di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina contestata rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel definire il trattamento fiscale degli immobili, senza determinare una disparità irragionevole né violare il principio di capacità contributiva.

    Il principio

    La definizione del trattamento IMU degli immobili, anche quando detenuti tramite strumenti di investimento collettivo, rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore tributario, purché non sfoci in disparità manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Come sono tassati gli immobili dei fondi immobiliari ai fini IMU?

    Secondo la disciplina ritenuta legittima da questa sentenza, che la Corte ha considerato non irragionevole né lesiva della capacità contributiva.

    Cos’è una società di gestione del risparmio?

    È la società (SGR) che gestisce fondi comuni di investimento, compresi i fondi immobiliari che raccolgono il risparmio per investirlo in immobili.

    La sentenza apre a rimborsi IMU?

    No: avendo respinto le questioni, la Corte ha confermato la legittimità della disciplina applicata.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 35/2025 – Rapina e attenuante per i fatti di lieve entità

    Con l’ordinanza n. 35/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancata previsione di un’attenuante per la rapina di lieve entità.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un episodio concreto: la sottrazione di alcuni detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, qualificata come rapina impropria. Il giudice dell’udienza preliminare di Palermo riteneva sproporzionata la pena prevista per la rapina rispetto alla modestia del fatto, e chiedeva alla Corte di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità, sul modello di quanto previsto per altri reati. Il tema è quello della proporzionalità della pena: per la rapina, anche nelle forme meno gravi, la cornice edittale è elevata, e il giudice lamentava l’impossibilità di adeguarla a fatti di scarso disvalore. La Corte era chiamata a valutare se spettasse a lei o al legislatore introdurre una simile attenuante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628 del codice penale (rapina), nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’introduzione di un’attenuante per la rapina di lieve entità avrebbe richiesto una scelta di politica criminale rimessa al legislatore, con la definizione di presupposti e limiti che la Corte non può determinare in via sostitutiva.

    Il principio

    La scelta di prevedere o meno un’attenuante per i fatti di lieve entità di un reato è espressione di discrezionalità legislativa in materia di politica criminale: la Corte non può sostituirsi al legislatore creando una nuova circostanza attenuante.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Palermo?

    Di introdurre per la rapina un’attenuante per i fatti di lieve entità, così da poter ridurre la pena nei casi di modesto disvalore.

    Perché la Corte non ha potuto accogliere la richiesta?

    Perché creare una nuova attenuante, con presupposti e limiti, è una scelta di politica criminale che spetta al legislatore.

    La pena per la rapina lieve resta invariata?

    Sì: in assenza di un intervento del legislatore, continua ad applicarsi la cornice di pena ordinaria prevista per la rapina.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 36/2025 – Documenti nuovi nel processo tributario d’appello

    Con la sentenza n. 36/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la riforma del processo tributario nella parte che limitava la produzione di documenti nel giudizio d’appello.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda la riforma del 2023 del processo tributario, che aveva ristretto la possibilità di produrre nuovi documenti in appello rispetto al primo grado. Due Corti di giustizia tributaria di secondo grado (Campania e Lombardia) dubitavano della legittimità di questa preclusione: limitare l’ingresso di documenti come deleghe, procure e atti che attestano la legittimità della sottoscrizione degli atti impositivi poteva ledere il diritto di difesa e la parità delle parti nel processo. La Corte ha dovuto stabilire fino a che punto il legislatore possa irrigidire le regole sulle prove nel giudizio di appello tributario, bilanciando l’esigenza di concentrazione del processo con il diritto del contribuente a difendersi efficacemente. È un tema tecnico ma di grande impatto pratico per il contenzioso fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come introdotto dalla riforma del 2023, sulla produzione di documenti in appello. I giudici rimettenti lamentavano il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione: uguaglianza, diritto di difesa, unità della giurisdizione e giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla preclusione della produzione in appello di deleghe, procure e atti rilevanti per la legittimità della sottoscrizione, e ha dichiarato illegittima anche la relativa disciplina transitoria. Ha invece respinto le altre censure. È così riammessa in appello la produzione di quei documenti.

    Il principio

    Nel processo tributario d’appello non può essere preclusa la produzione di documenti essenziali a verificare la legittimità della sottoscrizione degli atti impugnati: tale limite comprometterebbe il diritto di difesa e il giusto processo.

    Domande e risposte

    Si possono produrre documenti nuovi in appello tributario?

    Dopo questa sentenza è ammessa in appello la produzione di deleghe, procure e atti rilevanti per la legittimità della sottoscrizione degli atti impositivi.

    Perché questi documenti sono importanti?

    Servono a verificare che l’atto impositivo sia stato sottoscritto da chi ne aveva il potere: senza poterli produrre, il contribuente non potrebbe contestarne la validità.

    La riforma del processo tributario è stata cancellata?

    No: solo la parte che precludeva la produzione di quei documenti è stata dichiarata illegittima; il resto della disciplina resta in vigore.

    Norme collegate

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