Autore: Andrea Marton

  • Articolo 338 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Articolo 338 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Art. 338 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

  • Articolo 337 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Articolo 337 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 [1].

    Quando l’autorità di una sentenza è invocata in diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 336 Codice di Procedura Civile: Effetti della riforma o della cassazione

    Articolo 336 Codice di Procedura Civile: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 335 Codice di Procedura Civile: Riunione delle impugnazioni separate

    Articolo 335 Codice di Procedura Civile: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

  • Articolo 334 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali tardive

    Articolo 334 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

  • Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Art. 333 c.p.c. – Impugnazioni incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

  • Articolo 332 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    Articolo 332 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

  • Articolo 331 Codice di Procedura Civile: Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Articolo 331 Codice di Procedura Civile: Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  • Articolo 330 Codice di Procedura Civile: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Articolo 330 Codice di Procedura Civile: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c. – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

    Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

    [1] Le parole «, ai sensi dell’articolo 170,» sono state inserite dell’art. 26, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 329 Codice di Procedura Civile: Acquiescenza totale o parziale

    Articolo 329 Codice di Procedura Civile: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

    L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.