Art. 330 c.p.c. – Luogo di notificazione dell’impugnazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
[1] Le parole «, ai sensi dell’articolo 170,» sono state inserite dell’art. 26, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.