Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 169/2024 – Centro di formazione sanitaria siciliano e finanza pubblica

    Con la sentenza n. 169 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma siciliana che inseriva il centro regionale di formazione sanitaria (CEFPAS) tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge di stabilità 2024-2026, aveva ridefinito la natura del CEFPAS, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale sanitario, qualificandolo come ente del Servizio sanitario regionale. Aveva inoltre previsto benefici retributivi per il personale dipendente. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che incidevano sulla spesa del personale sanitario e su quella regionale in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che pongono limiti alla spesa per il personale anche nel comparto sanitario. La questione mostra un tema ricorrente nei rapporti Stato-Regioni: la Regione può organizzare i propri enti e il proprio personale, ma non può, così facendo, eludere i vincoli statali sulla spesa pubblica, che valgono anche per le Regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026). Le questioni erano sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, oltre che allo statuto speciale della Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, della legge regionale, che inseriva il CEFPAS tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8, sui benefici retributivi del personale. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte in rito.

    Il principio

    La Regione non può riqualificare la natura di un proprio ente sanitario in modo da incidere sulla spesa pubblica eludendo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche le autonomie speciali nel comparto sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il CEFPAS?

    È il Centro siciliano per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale socio-sanitario, istituito da una legge regionale del 1993.

    Perché inserirlo tra gli enti del Servizio sanitario regionale era incostituzionale?

    Perché tale riqualificazione incideva sulla spesa pubblica in modo contrastante con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per la Regione siciliana.

    Cosa è successo alla norma sui benefici retributivi (art. 8)?

    Le questioni su quella disposizione sono state dichiarate inammissibili per ragioni procedurali: la Corte non si è pronunciata sul loro merito.

    Anche la Sicilia, Regione a statuto speciale, deve rispettare i vincoli statali sulla spesa?

    Sì. I principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, nei limiti previsti dallo statuto.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 170/2024 – Spesa sanitaria della Sardegna: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 170 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dallo Stato su alcune disposizioni finanziarie in materia sanitaria della Regione Sardegna, senza esaminarle nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato disposizioni finanziarie che incidevano anche sul settore sanitario. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune di queste norme, ritenendole in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica nel comparto sanitario e con i limiti posti dallo statuto speciale della Sardegna. La materia è particolarmente delicata perché la spesa sanitaria regionale incide sugli equilibri complessivi del bilancio pubblico, e lo Stato fissa principi che anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare. Prima di entrare nel merito, però, la Corte verifica che il ricorso statale sia formulato in modo chiaro e coordinato: quando le censure presentano carenze o contraddizioni, ad esempio per il mancato coordinamento con altre disposizioni regionali collegate, le questioni vengono dichiarate inammissibili e le norme restano in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e varie materie). La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se le disposizioni sarde violino i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, ma ha rilevato carenze nel ricorso, tra cui il mancato coordinamento con altre disposizioni regionali collegate, che impedivano l’esame nel merito. Le norme regionali restano quindi in vigore.

    Il principio

    Anche il ricorso statale in via principale deve essere formulato in modo chiaro, completo e coordinato con il quadro normativo regionale; in mancanza di tali requisiti la questione è inammissibile e le norme impugnate restano in vigore, senza un giudizio sul loro merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Lo Stato, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, con un ricorso “in via principale”: è il giudizio in cui Stato e Regioni impugnano direttamente le rispettive leggi davanti alla Corte.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per carenze del ricorso, in particolare il mancato coordinamento delle censure con altre disposizioni regionali collegate: difetti che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Le norme sanitarie sarde sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha stabilito: l’inammissibilità è una decisione procedurale. Le norme restano in vigore, ma senza un avallo nel merito da parte della Corte.

    Anche le Regioni a statuto speciale rispettano i vincoli statali sulla sanità?

    Sì, nei limiti dello statuto: i principi di coordinamento della finanza pubblica, compreso il comparto sanitario, si applicano in linea generale anche alle autonomie speciali.

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  • Corte cost. n. 171/2024 – IMU indeducibile dall’IRAP: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 171 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP, sollevate da due Corti di giustizia tributaria, senza pronunciarsi nel merito della disciplina fiscale.

    Di cosa si tratta

    L’IMU, l’imposta sugli immobili, secondo la disciplina del federalismo fiscale municipale è indeducibile ai fini dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive: in pratica le imprese non possono scomputare l’IMU pagata sui propri immobili strumentali dalla base imponibile IRAP. Due Corti di giustizia tributaria (di Milano e di Reggio Emilia) hanno dubitato della legittimità di questa regola, ritenendo che colpisse un costo effettivamente sostenuto per l’attività d’impresa e potesse quindi risultare irragionevole o contraria alla capacità contributiva e alla libertà di iniziativa economica. La Corte, però, prima di valutare nel merito una questione fiscale, verifica che il giudice rimettente l’abbia sollevata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo e formulando in modo adeguato i dubbi. Quando questi requisiti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile e la norma tributaria resta in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP. Le questioni erano sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e da quella di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte l’inammissibilità delle questioni. Si tratta di pronunce in rito: la Corte non ha valutato se l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui le questioni erano state sollevate dai giudici tributari, tali da impedirne l’esame nel merito. La disciplina contestata resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte può esaminare nel merito una questione tributaria solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e i presupposti; in mancanza, la questione è inammissibile e la norma fiscale resta applicabile, senza che ciò implichi un giudizio sulla sua legittimità.

    Domande e risposte

    L’IMU è davvero indeducibile dall’IRAP?

    Sì. La norma censurata prevede l’indeducibilità ai fini IRAP, e dopo questa pronuncia resta in vigore: la Corte non ha modificato la regola.

    La Corte ha detto che la regola è legittima?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni procedurali, senza esaminarne il merito: non c’è quindi un giudizio sulla legittimità della disciplina.

    I giudici tributari possono riproporre la questione?

    In linea di principio sì: una questione inammissibile per vizi della motivazione può essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.

    Perché l’art. 53 della Costituzione è rilevante in materia di imposte?

    L’art. 53 sancisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva: è il parametro tipico per contestare tributi ritenuti irragionevoli o che colpiscono ricchezza non effettiva.

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  • Corte cost. n. 172/2024 – Ennesimo rinvio delle elezioni degli enti di area vasta in Sicilia

    Con la sentenza n. 172 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Siciliana che differiva ancora una volta le elezioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prolungando le gestioni commissariali.

    Di cosa si tratta

    In Sicilia gli enti di “area vasta” (i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che corrispondono alle ex province) avrebbero dovuto avere organi eletti, ma le relative elezioni sono state rinviate molte volte, mantenendo al loro posto gestioni commissariali. La legge regionale n. 6 del 2023 disponeva un ulteriore differimento del voto e prorogava al 31 dicembre 2024 la gestione commissariale. Il TAR per la Sicilia, chiamato a decidere una controversia tra il Comune di Enna e la Regione, ha ritenuto che questo ennesimo rinvio – il diciassettesimo – impedisse irragionevolmente la formazione degli organi rappresentativi di quegli enti, comprimendone l’autonomia. La questione tocca un principio fondamentale: gli enti territoriali riconosciuti dalla Costituzione devono potersi dotare di organi eletti dai cittadini, e i rinvii reiterati delle elezioni svuotano nei fatti la loro autonomia e il loro carattere rappresentativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6, che differiva le elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogava le gestioni commissariali. La questione era sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione prima, nel giudizio tra il Comune di Enna e la Regione, in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione, con particolare riguardo all’autonomia degli enti territoriali e al loro carattere rappresentativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 6 del 2023. Il reiterato differimento delle elezioni – che si aggiungeva a numerosi rinvii precedenti – impediva ingiustificatamente la costituzione degli organi rappresentativi degli enti di area vasta, in contrasto con i principi costituzionali sull’autonomia e sulla natura elettiva di tali enti.

    Il principio

    Il continuo rinvio delle elezioni degli enti territoriali, con il prolungamento delle gestioni commissariali, lede l’autonomia e il carattere rappresentativo costituzionalmente garantiti: gli enti di area vasta devono potersi dotare di organi eletti, e differimenti reiterati e ingiustificati sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli enti di “area vasta”?

    Sono gli enti territoriali intermedi tra Comuni e Regione: in Sicilia i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che hanno raccolto le funzioni delle ex province.

    Perché il rinvio delle elezioni è stato ritenuto incostituzionale?

    Perché impediva la formazione di organi eletti, mantenendo commissari nominati: un differimento reiterato e ingiustificato svuota l’autonomia e la rappresentatività che la Costituzione riconosce a quegli enti.

    Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?

    Viene meno il fondamento normativo del rinvio e della proroga commissariale: la Regione deve procedere a indire le elezioni degli organi degli enti di area vasta.

    Perché ha deciso la Corte e non il TAR direttamente?

    Il TAR non può disapplicare una legge regionale: quando ne dubita la costituzionalità deve sollevare la questione davanti alla Corte, l’unica competente a dichiarare illegittime le leggi.

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  • Corte cost. n. 173/2024 – Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla vittima

    Con la sentenza n. 173 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla nuova disciplina del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo elettronico, introdotta dal “codice rosso” rafforzato del 2023.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, la legge n. 168 del 2023 ha modificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo in particolare il ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico per controllare a distanza il rispetto del divieto da parte dell’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha dubitato della legittimità della nuova disciplina, ritenendo che alcuni suoi profili potessero comprimere in modo eccessivo la libertà personale dell’indagato o trattare situazioni diverse in modo irragionevolmente uniforme. La questione tocca un equilibrio molto sensibile: da un lato l’esigenza di proteggere efficacemente le vittime di violenza, anche con strumenti tecnologici di controllo; dall’altro la garanzia che le misure restrittive incidano sulla libertà personale solo nei limiti consentiti dalla Costituzione e in modo proporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e l’inviolabilità della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la disciplina del divieto di avvicinamento con controllo elettronico non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né l’inviolabilità della libertà personale: la sentenza fornisce dunque una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    Il divieto di avvicinamento alla vittima con controllo tramite braccialetto elettronico è compatibile con la Costituzione se applicato in modo proporzionato; la misura, letta nel senso indicato dalla Corte, contempera la tutela della persona offesa con la garanzia della libertà personale dell’indagato.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte respinge la questione ma indica l’interpretazione corretta della norma: è una sentenza interpretativa di rigetto, che salva la disposizione a condizione di leggerla nel modo indicato.

    Il braccialetto elettronico limita la libertà personale?

    Comporta un controllo che incide sulla libertà di movimento, ma la Corte ha ritenuto che, applicato in modo proporzionato, rientri nei limiti costituzionalmente ammessi per le misure cautelari.

    La sentenza indebolisce le tutele per le vittime di violenza?

    No. La Corte conferma la validità della misura introdotta dal “codice rosso” rafforzato; ne precisa solo i presupposti applicativi affinché sia conforme alla Costituzione.

    Quale ruolo ha l’art. 13 della Costituzione?

    L’art. 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale: ogni misura che la comprime deve rispettarne le garanzie. La Corte ha verificato che la disciplina contestata le rispetta.

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  • Corte cost. n. 174/2024 – Recupero dei seminterrati in Sardegna e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 174 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Sardegna in materia urbanistico-edilizia, ritenendole in contrasto con i principi statali del governo del territorio e, in parte, lesive del giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva modificato la propria disciplina sul recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, intervenendo su norme regionali in materia di edilizia e governo del territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni perché, a suo avviso, si discostavano dai principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia “governo del territorio”, che è di competenza legislativa concorrente: lo Stato detta i principi, la Regione li attua, ma non può superarli. Un profilo particolarmente delicato riguardava la riproposizione, da parte della Regione, di contenuti analoghi a una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte con una precedente sentenza: in questi casi entra in gioco il rispetto del “giudicato costituzionale”, cioè il divieto di reintrodurre una disciplina già censurata. La vicenda mostra come l’autonomia regionale in urbanistica incontri limiti precisi nei principi statali e nelle pronunce della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 1, lettera a), n. 1), e l’art. 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, che intervenivano sulla disciplina regionale del recupero edilizio. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 117 della Costituzione (riparto di competenze nel governo del territorio) e all’art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale derivante da una precedente pronuncia della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. Le norme sarde si ponevano in contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e, per la parte che riproduceva contenuti già censurati, ledevano il giudicato costituzionale. La decisione sulle altre questioni sollevate con lo stesso ricorso è stata riservata a separata pronuncia.

    Il principio

    La Regione non può, in materia di governo del territorio, discostarsi dai principi fondamentali statali né reintrodurre una disciplina già dichiarata incostituzionale: ripristinare una norma identica a quella annullata viola il giudicato costituzionale tutelato dall’art. 136 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il “giudicato costituzionale”?

    È l’effetto definitivo delle sentenze di illegittimità della Corte: una volta annullata una norma, il legislatore non può rimetterne in vigore una identica nel contenuto. L’art. 136 Cost. lo garantisce.

    Perché la Sardegna non poteva regolare liberamente il recupero dei seminterrati?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione li attua. La disciplina regionale che li supera è incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.

    Cosa significa che la decisione su altre questioni è “riservata a separata pronuncia”?

    La Corte ha deciso subito solo su alcune disposizioni del ricorso, rinviando le altre a una successiva sentenza: è una tecnica usata quando un unico ricorso impugna molte norme.

    La Regione può ancora disciplinare l’edilizia?

    Sì, ma nel rispetto dei principi statali del governo del territorio e senza riprodurre norme già annullate dalla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: il governo del territorio è materia concorrente con principi fondamentali statali.
    • Art. 136 della Costituzione — efficacia delle sentenze di illegittimità: tutela del giudicato costituzionale violato dalla Regione.
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  • Corte cost. n. 187/2024 – Equo indennizzo per la durata del processo e detenuti

    Con la sentenza n. 187/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’ordinamento penitenziario relativa ai rimedi per i trattamenti contrari al senso di umanità, per come era stata formulata dal giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevede rimedi per i detenuti che subiscano condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti. L’art. 35-ter disciplina questi strumenti di tutela, tra cui forme di riduzione della pena o di risarcimento. Il Tribunale di Salerno, in un giudizio civile promosso da un detenuto contro il Ministero della giustizia, ha dubitato che la disciplina del comma 2 fosse compatibile con i vincoli derivanti dalla CEDU. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la fondatezza del dubbio. Il tema riguarda la tutela della dignità delle persone private della libertà: stabilire quali rimedi spettano a chi ha subito condizioni detentive degradanti è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali anche dentro il carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione civile; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il modo in cui il giudice rimettente aveva impostato il dubbio non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito, per ragioni che attengono alla formulazione e ai presupposti della questione. La disciplina dei rimedi penitenziari resta dunque vigente.

    Il principio

    Quando la questione è formulata in modo da non consentire alla Corte una valutazione nel merito, la pronuncia è di inammissibilità: la tutela dei diritti dei detenuti contro trattamenti inumani resta affidata alla disciplina vigente e alla sua corretta applicazione.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato tutela ai detenuti?

    No. Ha solo ritenuto inammissibile la specifica questione per come era stata formulata: i rimedi previsti dall’ordinamento penitenziario per le condizioni degradanti restano in vigore.

    Cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?

    Disciplina i rimedi a favore del detenuto che abbia subito condizioni contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti, comprese forme compensative come la riduzione della pena o il risarcimento.

    Perché conta l’art. 3 della CEDU?

    Perché vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti: tramite l’art. 117 Cost. diventa un vincolo per il legislatore italiano e un parametro di costituzionalità.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 188/2024 – Obbligo vaccinale anti COVID-19 e bilanciamento dei diritti

    Con la sentenza n. 188/2024 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle norme sull’obbligo vaccinale anti COVID-19, ritenendo ragionevole il bilanciamento tra salute collettiva e libertà individuale.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, il legislatore ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 per alcune categorie, con conseguenze in caso di inadempimento. La disciplina, contenuta nei decreti-legge dell’epoca, è stata oggetto di numerosi dubbi: comprimeva la libertà di autodeterminazione sul proprio corpo in nome della tutela della salute pubblica. Un Tribunale amministrativo ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, mettendo in discussione il punto di equilibrio scelto dal legislatore. La Corte era già intervenuta su temi analoghi affermando che un trattamento sanitario obbligatorio è ammesso se mira anche a preservare la salute degli altri e se non danneggia in modo sproporzionato chi vi è sottoposto. Il tema tocca un nodo che ha riguardato milioni di persone: fino a che punto lo Stato può imporre un trattamento sanitario per proteggere la collettività, e quali garanzie deve assicurare al singolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le disposizioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 (in particolare l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come inserito dal d.l. n. 172 del 2021), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’obbligo vaccinale, nel contesto dell’emergenza pandemica, rappresentava un bilanciamento ragionevole tra la tutela della salute individuale e collettiva (art. 32 Cost.) e le libertà della persona: il trattamento sanitario obbligatorio era giustificato dall’esigenza di proteggere anche gli altri.

    Il principio

    Un trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con la Costituzione quando è diretto a tutelare non solo la salute del singolo ma anche quella della collettività, è proporzionato all’obiettivo e non incide negativamente sulla salute di chi vi è sottoposto se non nei limiti delle normali conseguenze.

    Domande e risposte

    Perché un obbligo vaccinale non vìola la libertà personale?

    Perché l’art. 32 Cost. consente la legge di imporre trattamenti sanitari quando servono a proteggere la salute pubblica, purché siano proporzionati e rispettino la dignità della persona.

    La sentenza riguarda anche le sanzioni per chi non si è vaccinato?

    La Corte ha esaminato la legittimità della disciplina nel suo bilanciamento complessivo; le conseguenze concrete per i singoli vanno valutate nei rispettivi giudizi, alla luce dei principi affermati.

    Vale come precedente per futuri obblighi sanitari?

    Sì, come orientamento: ribadisce i criteri (tutela collettiva, proporzionalità, rispetto della salute individuale) che ogni futuro obbligo sanitario deve rispettare per essere legittimo.

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  • Straordinario forfettizzato: quando diventa un superminimo che non puoi più togliere

    Risposta secca: sì, il rischio è concreto. Se paghi al dipendente un importo fisso mensile per lo straordinario in modo continuativo e scollegato dalle ore davvero prestate, quel compenso può perdere la sua natura di pagamento dello straordinario e consolidarsi come elemento fisso della retribuzione (un superminimo individuale), non più riducibile o revocabile unilateralmente da te. La trasformazione non è automatica: dipende dai fatti concreti, soprattutto dalla durata e dall’assenza di correlazione con le ore. Strutturando bene la clausola e registrando le ore il forfait resta legittimo e gestibile.

    Cos’è lo straordinario forfettizzato e quando è valido

    Lo straordinario forfettizzato è un compenso fisso, pattuito «a corpo», che il datore eroga ogni mese per remunerare il lavoro straordinario a prescindere dal conteggio puntuale delle ore effettivamente svolte. È una semplificazione gestionale: invece di calcolare ogni mese ore e maggiorazioni, si concorda una cifra che copre forfettariamente la prestazione eccedente l’orario normale.

    Il lavoro straordinario e la sua maggiorazione hanno base nell’art. 2108 del codice civile, mentre la disciplina dei limiti e dell’orario di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 66/2003 (in particolare l’art. 5 sul lavoro straordinario). La forfettizzazione non è vietata in sé: l’orientamento giurisprudenziale la ammette, ma a una condizione precisa di fondo.

    La condizione è che il forfait non penalizzi il lavoratore rispetto a quanto gli spetterebbe per lo straordinario realmente prestato. In altre parole, il forfait può semplificare il calcolo ma non può comprimere il diritto: se le ore effettive valgono più del forfait, il lavoratore ha comunque diritto alla differenza. Una clausola che fissasse un tetto massimo «qualunque sia il numero di ore», rinunciando in anticipo al compenso per le ore eccedenti, è considerata illegittima perché equivale a una rinuncia preventiva a diritti retributivi.

    Perché il forfait sia valido, quindi, deve essere parametrato a una quantità presumibile di ore di straordinario: deve esserci un aggancio, anche stimato, tra la cifra e l’impegno richiesto.

    Il rischio di consolidamento come elemento fisso della retribuzione

    Qui sta il cuore del problema. Quando il compenso forfettario viene corrisposto per lungo tempo e senza alcun collegamento con prestazioni straordinarie effettive, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione esso perde la sua funzione originaria. Da pagamento dello straordinario si trasforma in una attribuzione patrimoniale stabile, cioè in un superminimo individuale che entra a far parte della retribuzione ordinaria del lavoratore.

    La conseguenza è pesante per il datore: una volta che la voce si è stabilizzata come superminimo, essa diventa irriducibile e non revocabile unilateralmente. Non puoi più eliminarla dalla busta paga, e di regola non puoi nemmeno ridurla, perché ricade nel principio di irriducibilità della retribuzione.

    La Cassazione è intervenuta di recente con l’ordinanza n. 24902 del 9 settembre 2025, in un caso in cui un importo fisso mensile, originariamente legato alla forfettizzazione dello straordinario, era stato percepito con continuità per oltre vent’anni: i giudici hanno confermato che, svincolato dalle ore effettive e protratto così a lungo, quel compenso si era ormai consolidato come superminimo individuale, parte della retribuzione ordinaria e non riducibile dal datore. Il principio non è nuovo: lo aveva già affermato la stessa Corte con la sentenza n. 542 del 2011, secondo cui il compenso forfettario per la prestazione resa oltre l’orario normale, accordato per lungo tempo e non correlato all’entità presumibile dello straordinario, diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente.

    Gli indici che fanno scattare la «trasformazione»

    La trasformazione in superminimo non è un automatismo legato al semplice fatto di pagare un forfait. Dipende da una valutazione dei fatti concreti. Gli indici che la giurisprudenza considera rilevanti sono soprattutto questi:

    • Continuità e durata. Più a lungo il compenso viene erogato senza variazioni, più cresce la probabilità che si stabilizzi. Erogazioni protratte per molti anni sono l’indizio più forte.
    • Scollegamento dalle ore effettive. Se l’importo viene pagato identico ogni mese anche quando il dipendente non ha fatto straordinario, o ne ha fatto in misura del tutto diversa, viene meno la causa giustificativa: non sta più remunerando uno straordinario, sta integrando lo stipendio base.
    • Importo fisso e invariabile. Una cifra che non si muove mai, indipendentemente dall’andamento dell’attività, somiglia più a un elemento strutturale della paga che a un compenso variabile.
    • Assenza di registrazione delle ore. Se non c’è alcuna evidenza documentale delle ore straordinarie a fronte del forfait, è difficile sostenere che quella cifra remuneri davvero uno straordinario.

    Sono indici che operano in combinazione: la presenza di più di essi rende molto più probabile che un giudice qualifichi la voce come superminimo. La sola etichetta «straordinario forfettizzato» in busta paga non basta a salvare la natura del compenso se i fatti dicono altro.

    Come strutturarlo bene

    Il forfait può restare uno strumento legittimo e gestibile se viene impostato correttamente fin dall’inizio. Alcuni accorgimenti pratici:

    1. Clausola scritta e ancorata alle ore. L’accordo dovrebbe indicare il numero presunto di ore di straordinario che il forfait remunera (ad esempio «a copertura di un numero stimato di X ore mensili») e la maggiorazione applicata. Questo aggancio dimostra che la cifra ha una causa precisa e non è un’integrazione mascherata dello stipendio.
    2. Registrazione delle ore. Anche con il forfait, le ore straordinarie effettive vanno rilevate e annotate. La registrazione serve a due cose: prova che il forfait remunera uno straordinario reale e consente il confronto periodico tra ore stimate e ore svolte.
    3. Verifica periodica e conguaglio. È opportuno verificare a scadenze regolari lo scostamento tra le ore presunte e quelle effettivamente prestate. Se il lavoratore ha svolto più ore di quelle coperte dal forfait, gli spetta la differenza; se l’attività cambia stabilmente, l’importo va ridefinito di comune accordo.
    4. Coerenza tra etichetta e realtà. Evita di mantenere il forfait identico per anni quando lo straordinario di fatto non c’è più: è proprio quella inerzia che innesca il consolidamento.

    In sintesi: un forfait parametrato, documentato e verificato rimane uno straordinario; un forfait fisso, scollegato e mai rivisto rischia di diventare un superminimo.

    Cosa rischia il datore

    Se la voce si consolida come superminimo, il datore si trova con un costo del lavoro strutturale e non più comprimibile per quel dipendente: non potrà eliminare né ridurre quella cifra in modo unilaterale. In sede di contenzioso, inoltre, c’è un secondo fronte: se viene accertato che il lavoratore ha svolto più ore di quelle remunerate dal forfait, il giudice deve riconoscergli il compenso aggiuntivo per le ore eccedenti. Il forfait, cioè, non funge da tetto invalicabile a favore del datore.

    A questo si aggiungono i possibili riflessi sugli istituti collegati alla retribuzione, le spese di causa e l’eventuale restituzione di somme trattenute indebitamente in caso di revoca giudicata illegittima.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Il forfait che si è fossilizzato. Tizio percepisce da cinque anni 200 euro fissi al mese come «straordinario forfettizzato». Negli ultimi due anni il suo reparto è stato riorganizzato e Tizio non fa praticamente più straordinario, ma i 200 euro continuano ad arrivare puntuali e identici, senza che nessuno annoti più alcuna ora. Il datore decide di togliere quella voce. Qui il rischio è alto: continuità pluriennale, importo fisso, totale scollegamento dalle ore e assenza di registrazione sono proprio gli indici che, secondo l’orientamento della Cassazione, portano a qualificare i 200 euro come superminimo irriducibile, non revocabile unilateralmente.

    Caso 2 – Il forfait ben tenuto. Caio ha un accordo scritto che gli riconosce 150 euro mensili «a copertura di circa 12 ore di straordinario al mese»; l’azienda registra le ore effettive e ogni semestre verifica lo scostamento, riconoscendo la differenza quando Caio supera le 12 ore. Qui il forfait mantiene la sua natura di compenso per straordinario: c’è un parametro orario, c’è documentazione, c’è verifica. La voce resta gestibile e non si consolida automaticamente come superminimo.

    Domande frequenti

    Pagare lo straordinario a forfait è legale?

    Sì, la forfettizzazione è ammessa, purché il forfait sia parametrato a una quantità presumibile di ore e non penalizzi il lavoratore rispetto allo straordinario realmente prestato. Non può tradursi in una rinuncia preventiva al compenso per le ore eccedenti.

    Dopo quanti anni il forfait diventa superminimo?

    Non esiste una soglia fissa di anni. La trasformazione dipende dalla combinazione degli indici concreti, in primis durata e scollegamento dalle ore. Erogazioni protratte per molti anni senza alcun collegamento con straordinario effettivo sono il caso più a rischio, come mostra il caso deciso dalla Cassazione nel 2025, relativo a un compenso percepito per oltre vent’anni.

    Se il dipendente fa più ore di quelle coperte dal forfait, devo pagargliele?

    Sì. Il forfait non funziona come tetto massimo: se viene accertato che le ore effettive superano quelle remunerate dal forfait, al lavoratore spetta il compenso aggiuntivo per le ore eccedenti, con la relativa maggiorazione.

    Posso togliere il forfait se il dipendente non fa più straordinario?

    Dipende da come la voce è stata gestita. Se è rimasta agganciata alle ore, documentata e verificata, c’è margine per rivederla. Se invece è stata pagata fissa per lungo tempo e scollegata dalle ore, è probabile che si sia consolidata come superminimo: in quel caso non puoi eliminarla unilateralmente.

    Basta scrivere «straordinario forfettizzato» in busta paga per essere al sicuro?

    No. Conta la sostanza, non l’etichetta. Se i fatti (continuità, importo fisso, assenza di ore e di registrazione) indicano che quella cifra integra di fatto lo stipendio, il giudice può qualificarla come superminimo a prescindere dalla dicitura.

    Contenuto informativo a cura di un praticante; non costituisce consulenza legale o del lavoro personalizzata. Per la singola situazione fa fede il contratto applicato e una valutazione caso per caso.

  • Superminimo e aumento CCNL: quando il datore può assorbirlo (e quando no)

    Risposta secca: di regola sì, il superminimo è assorbibile: quando il CCNL aumenta i minimi tabellari, il datore può ridurre o azzerare il superminimo così che la busta paga complessiva non cresca. La regola ammette però eccezioni: se il superminimo è stato pattuito come non assorbibile, se è un superminimo di merito (legato a qualità o risultati del lavoratore) o se deriva da una clausola del CCNL o da una prassi aziendale consolidata, allora NON può essere assorbito. Chi vuole sottrarsi alla regola generale deve provarne il titolo.

    Che cos’è il superminimo

    Il superminimo (chiamato anche assegno ad personam o superminimo individuale) è una somma che il lavoratore percepisce in più rispetto ai minimi retributivi previsti dal CCNL per il suo livello di inquadramento. In busta paga compare come voce a sé, spesso indicata proprio come «superminimo», «superminimo assorbibile», «superminimo non assorbibile» o «assegno ad personam».

    Può nascere in modi diversi: una trattativa in fase di assunzione, un riconoscimento successivo deciso dal datore, un accordo individuale scritto, oppure il consolidarsi di una prassi aziendale. La fonte da cui nasce è decisiva, perché è proprio il titolo per cui è stato concesso a stabilire se possa essere «mangiato» dagli aumenti contrattuali.

    La cornice normativa è data da due norme del codice civile. L’art. 2099 c.c. disciplina la retribuzione e la sua determinazione; l’art. 2077 c.c. regola il rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, stabilendo che le clausole difformi del contratto individuale sono sostituite da quelle del collettivo, salvo che contengano condizioni più favorevoli al lavoratore. Il superminimo è, per definizione, una condizione di miglior favore rispetto al minimo del CCNL.

    La regola: il superminimo è assorbibile

    Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il superminimo individuale è di norma assorbibile dagli aumenti retributivi disposti dal CCNL. La logica è semplice: il superminimo serve a portare la retribuzione del singolo sopra il minimo tabellare; quando il minimo tabellare sale, una parte di quel «sopra» viene riassorbita, perché il risultato che le parti volevano (una retribuzione superiore al minimo) è comunque garantito.

    In pratica, se Tizio prende 100 di minimo tabellare più 20 di superminimo (totale 120) e il CCNL aumenta il minimo di 15 portandolo a 115, il datore può ridurre il superminimo da 20 a 5: il totale resta 120. Non c’è un aumento «netto» in busta paga, perché l’aumento contrattuale viene compensato dalla riduzione del superminimo.

    Questa è la regola generale. Ma proprio perché è una regola, ammette deroghe: ed è qui che si concentrano i contenziosi.

    Le tre eccezioni: quando il superminimo NON è assorbibile

    La presunzione di assorbibilità cade in tre situazioni tipiche. In tutte e tre il superminimo «si stacca» dal minimo tabellare e va a sommarsi all’aumento, invece di esserne riassorbito.

    1. Superminimo pattuito come non assorbibile

    Se le parti hanno espressamente concordato che il superminimo è non assorbibile, oppure che dovrà essere corrisposto «in aggiunta» ai futuri aumenti del CCNL, il datore non può assorbirlo. Questa volontà può risultare da una clausola del contratto individuale di assunzione, da un accordo successivo, da una lettera o anche da un comportamento concludente del datore protratto nel tempo. La formula contrattuale conta moltissimo: una clausola che dice «superminimo assorbibile nei soli aumenti dei minimi tabellari del CCNL» produce effetti diversi da una che tace o che lo dichiara «non assorbibile».

    2. Superminimo di merito

    Quando il superminimo è stato riconosciuto per meriti, qualità o caratteristiche specifiche del lavoratore o della sua prestazione (impegno particolare, professionalità superiore, risultati raggiunti), si parla di superminimo «di merito». In questo caso la giurisprudenza esclude l’assorbibilità: la somma non serve a colmare la distanza dal minimo, ma a remunerare una qualità individuale che resta tale anche dopo l’aumento contrattuale. Sarebbe contraddittorio premiare un merito e poi cancellarlo con il primo rinnovo del CCNL.

    3. Superminimo legato a specifiche mansioni o previsto dal CCNL

    L’assorbibilità è esclusa anche quando il superminimo è collegato allo svolgimento di specifiche mansioni o a particolari modalità della prestazione, oppure quando lo stesso CCNL stabilisce che gli aumenti contrattuali si sommano ai trattamenti individuali già in essere. Allo stesso modo, una prassi aziendale consolidata di non assorbire gli aumenti può rendere il superminimo non assorbibile: secondo l’orientamento della Cassazione, una simile prassi non può essere modificata unilateralmente dal datore se non in presenza di un mutamento significativo delle condizioni e con adeguata formalizzazione.

    Un caso particolare riguarda il passaggio di livello: l’orientamento della Cassazione tende a escludere l’assorbimento del superminimo quando l’aumento deriva da una promozione o da un avanzamento di categoria, perché in quel caso la maggiore retribuzione è legata all’esercizio di mansioni superiori e all’anzianità, non a un mero aumento dei minimi tabellari. Tutto dipende, anche qui, da come è stata formulata la clausola individuale.

    Come si legge la busta paga e il contratto

    Per capire se il proprio superminimo è a rischio, conviene partire da due documenti.

    Nella busta paga bisogna individuare la voce relativa al superminimo. A volte è già etichettata in modo esplicito: «superminimo assorbibile» o «superminimo non assorbibile». Attenzione però: l’etichetta del cedolino non è necessariamente vincolante se contraddice ciò che le parti hanno effettivamente pattuito; è comunque un indizio utile.

    Nel contratto individuale di assunzione (e in eventuali lettere o accordi successivi) va cercata la clausola che istituisce il superminimo. Le domande da porsi sono:

    • Il superminimo è definito assorbibile, non assorbibile, oppure il contratto tace?
    • È indicata una causale (merito, mansioni, anzianità, semplice integrazione del minimo)?
    • L’assorbimento è limitato «ai soli aumenti dei minimi tabellari del CCNL» o è previsto in modo ampio?

    Conviene poi verificare il testo del CCNL applicato e, in particolare, le clausole dell’ultimo rinnovo: alcuni contratti collettivi disciplinano espressamente il trattamento dei superminimi e degli assegni ad personam in occasione degli aumenti. Va detto con chiarezza che non si può dare per scontato che un determinato rinnovo del CCNL 2026 contenga una clausola di assorbibilità o di non assorbibilità: bisogna leggere il testo del rinnovo specifico, perché ogni comparto fa storia a sé.

    Cosa fare se il datore lo azzera

    Se in busta paga il superminimo viene ridotto o azzerato dopo un aumento del CCNL, ecco un percorso ordinato.

    1. Verificare il titolo. Recuperare contratto di assunzione, lettere, accordi e cedolini storici. La domanda chiave è: per quale ragione è stato concesso il superminimo?
    2. Capire chi deve provare cosa. Poiché l’assorbibilità è la regola, è il lavoratore che deve allegare e dimostrare l’esistenza di un titolo (clausola, causale di merito, prassi aziendale, previsione del CCNL) che deroghi alla regola e renda il superminimo non assorbibile.
    3. Raccogliere le prove. Clausole scritte, comunicazioni del datore, buste paga che per anni hanno sommato il superminimo agli aumenti, documenti che attestino il riconoscimento di un merito o l’aggancio a specifiche mansioni.
    4. Chiedere chiarimenti per iscritto. Una richiesta formale all’azienda o all’ufficio del personale obbliga a esplicitare la base dell’assorbimento e cristallizza le posizioni.
    5. Farsi assistere. Se la voce ha un peso significativo e le posizioni restano distanti, è opportuno rivolgersi a un sindacato, a un consulente del lavoro o a un legale per una valutazione del caso concreto e, se del caso, per la tutela in sede giudiziale.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, superminimo di merito. Tizio è stato assunto con un superminimo di 200 euro mensili, riconosciuto con una lettera che parla espressamente di «riconoscimento della particolare professionalità e dei risultati conseguiti». Al rinnovo del CCNL il minimo tabellare sale di 80 euro e il datore tenta di assorbire il superminimo, riducendolo a 120. Qui Tizio ha buone carte: il superminimo ha una causale di merito documentata, e secondo l’orientamento consolidato un superminimo di merito non è assorbibile. Tizio dovrà comunque provare la natura di merito (lettera, eventuali email, prassi di pagamento), perché l’onere è suo, ma il titolo esiste e l’aumento del CCNL dovrebbe sommarsi al superminimo.

    Caso 2 – Caio, superminimo generico. Caio percepisce da anni un superminimo di 150 euro, concesso senza alcuna indicazione di causale e senza che il contratto o il CCNL ne escludano l’assorbibilità. Al rinnovo il minimo tabellare cresce di 100 euro e il datore riduce il superminimo a 50, lasciando invariata la retribuzione complessiva. In assenza di un titolo specifico (nessuna clausola di non assorbibilità, nessuna causale di merito, nessuna prassi di somma documentata), l’operazione del datore rientra nella regola generale dell’assorbibilità: Caio difficilmente potrà contestarla con successo, perché non ha un titolo da opporre. La differenza tra Tizio e Caio non sta nell’importo, ma nel perché – e nelle prove di quel perché.

    Domande frequenti

    Se la busta paga scrive «superminimo assorbibile», il datore può sempre azzerarlo?

    L’etichetta del cedolino è un indizio importante, ma non chiude la questione. Conta ciò che le parti hanno effettivamente pattuito e il titolo per cui la somma è stata concessa. Se esiste un accordo o una causale di merito che la rende non assorbibile, la dicitura del cedolino da sola non basta a legittimare l’azzeramento.

    Il superminimo si può assorbire anche con un passaggio di livello o una promozione?

    Non automaticamente. Quando la maggiore retribuzione deriva da una promozione o da un avanzamento di categoria – e quindi dall’esercizio di mansioni superiori e dall’anzianità, non da un semplice aumento dei minimi – l’orientamento della Cassazione tende a escludere l’assorbimento, soprattutto se la clausola individuale lo limitava ai soli aumenti del CCNL. Va valutato il singolo contratto.

    Chi deve dimostrare che il superminimo non è assorbibile?

    Il lavoratore. Poiché l’assorbibilità è la regola, è chi invoca la non assorbibilità a dover allegare e provare il titolo che vi deroga: una clausola individuale, una causale di merito, una previsione del CCNL o una prassi aziendale consolidata.

    Una prassi aziendale di non assorbire gli aumenti vincola il datore?

    Sì, se è consolidata. Secondo l’orientamento della Cassazione, una prassi aziendale che per anni ha sommato il superminimo agli aumenti del CCNL può rendere il superminimo non assorbibile, e il datore non può modificarla unilateralmente se non in presenza di un mutamento significativo delle condizioni e con adeguata formalizzazione.

    Il CCNL può stabilire che gli aumenti non assorbono i superminimi?

    Sì. Alcuni contratti collettivi disciplinano espressamente la sorte dei superminimi e degli assegni ad personam in occasione degli aumenti, prevedendo che si sommino ai trattamenti individuali già in essere. Per saperlo bisogna leggere il testo del CCNL applicato e, in particolare, le clausole dell’ultimo rinnovo: non si può dare per scontato né in un senso né nell’altro.

    Questa guida ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce consulenza professionale. Per il proprio caso concreto è sempre opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro, a un sindacato o a un legale.

  • Corte cost. n. 181/2024 – Concorso per ispettore di polizia penitenziaria e parità di genere

    Con la sentenza n. 181/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che ripartiva per genere i posti messi a concorso per ispettore della polizia penitenziaria, eliminando una distinzione discriminatoria.

    Di cosa si tratta

    Per accedere alla qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, la legge prevedeva che i posti a concorso fossero distribuiti distinguendo in base al genere dei candidati, attraverso una specifica ripartizione della dotazione organica. Una distinzione di questo tipo significa riservare un certo numero di posti agli uomini e un altro alle donne, indipendentemente dal merito complessivo. Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere un parere su un ricorso straordinario, ha dubitato che questa ripartizione fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la parità di accesso ai pubblici uffici. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se la differenziazione di genere nei concorsi pubblici avesse una giustificazione ragionevole. Il tema riguarda l’accesso al lavoro nelle forze di polizia e, più in generale, la parità tra uomini e donne nei concorsi pubblici, dove la selezione deve fondarsi sul merito e non sul sesso del candidato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, la relativa Tabella 37 e la Tabella A allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere i posti a concorso per ispettore. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere su ricorso straordinario; tra i parametri figurano gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui distinguono secondo il genere, nella dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile un intervento in giudizio di alcuni soggetti. La ripartizione per genere dei posti è risultata discriminatoria e priva di giustificazione.

    Il principio

    Nei concorsi pubblici i posti non possono essere ripartiti in base al genere dei candidati: una simile distinzione vìola il principio di uguaglianza e la parità di accesso ai pubblici uffici, salvo specifiche e ragionevoli esigenze che qui non sussistevano.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi partecipa al concorso?

    I posti non possono più essere divisi tra uomini e donne: la selezione deve avvenire senza riservare quote per genere nella qualifica di ispettore della polizia penitenziaria.

    Ogni distinzione di genere nei concorsi è vietata?

    Non in assoluto: la Corte censura le distinzioni prive di giustificazione ragionevole. Eventuali differenziazioni richiedono ragioni specifiche e proporzionate, che in questo caso mancavano.

    Perché ha deciso il Consiglio di Stato a sollevare la questione?

    Perché stava rendendo un parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: in quella sede può sollevare questioni di legittimità costituzionale come un giudice.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 194/2024 – Insindacabilità delle opinioni del parlamentare e poteri del Senato

    Con la sentenza n. 194/2024 la Corte costituzionale ha annullato in parte la delibera con cui il Senato aveva coperto con l’immunità le dichiarazioni di un senatore, distinguendo le opinioni legate alla funzione parlamentare da quelle che non lo sono.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari: le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere perseguiti. Quando un parlamentare è coinvolto in un procedimento giudiziario per sue dichiarazioni, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle parole rientrano nell’esercizio della funzione, bloccando così l’azione del giudice. Ma fin dove arriva questa copertura? Nel caso esaminato, il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore per cui pendeva un procedimento penale; il giudice ha sollevato un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte di stabilire se il Senato avesse superato i propri poteri. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’indipendenza del Parlamento e il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale: l’immunità protegge la libertà della funzione, ma non può trasformarsi in un’impunità per dichiarazioni estranee a quella funzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto dalla deliberazione del Senato del 28 giugno 2023 che riteneva insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso. Il conflitto è stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità per una parte delle dichiarazioni, annullando in parte qua la relativa delibera; ha invece riconosciuto che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità per le altre dichiarazioni. La copertura dell’immunità vale solo per le opinioni effettivamente collegate all’esercizio della funzione parlamentare.

    Il principio

    L’immunità dell’art. 68 Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari: serve un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare, altrimenti la delibera di insindacabilità invade il campo della giurisdizione.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte stabilisce a chi spetta un certo potere quando due organi dello Stato – qui un giudice e il Senato – rivendicano competenze in contrasto tra loro.

    Quando le parole di un parlamentare sono “insindacabili”?

    Quando sono espresse nell’esercizio delle funzioni e presentano un nesso con l’attività parlamentare. Le dichiarazioni del tutto estranee a quella funzione non sono coperte dall’immunità.

    Cosa comporta l’annullamento parziale della delibera?

    Per le dichiarazioni non coperte dall’immunità, il procedimento giudiziario può proseguire; per quelle riconosciute insindacabili, la copertura resta valida.

    Norme collegate

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    Vedi anche