Autore: Andrea Marton

  • Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

    Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

    Articolo così sostituito dall’art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 347 Codice di Procedura Civile: Forme e termini della costituzione in appello

    Articolo 347 Codice di Procedura Civile: Forme e termini della costituzione in appello

    Art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale [1].

    L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 346 Codice di Procedura Civile: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Articolo 346 Codice di Procedura Civile: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

  • Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

    Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

    Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti [1], salvo che [2] la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli [1] nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

    Articolo così sostituito dall’art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Le parole «non possono essere prodotti nuovi documenti» e «o produrli» sono state inserite dall’art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che» sono state soppresse dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

  • Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

  • Articolo 343 Codice di Procedura Civile: Modo e termine dell’appello incidentale

    Articolo 343 Codice di Procedura Civile: Modo e termine dell’appello incidentale

    Art. 343 c.p.c. – Modo e termine dell’appello incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166 [1].

    Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 51, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Art. 342 c.p.c. – Forma dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di ammissibilità:

    l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata [2].

    Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.

    Articolo così sostituito dall’art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

  • Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Art. 341 c.p.c. – Giudice dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza [1].

    Articolo sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399, e successivamente così sostituito dall’art. 73, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51

    [1] Comma aggiunto dall’art. 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 340 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Articolo 340 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

    Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

    È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.