Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 846 c.c. – Minima unità colturale (abrogato)

    Art. 846 c.c. – Minima unità colturale

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.

    S’intende per minima unità colturale l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria

  • Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Art. 811 c.c.

    Articolo abrogato dal D. Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287. Fonte: Normattiva.

  • Art. 600 c.c. – Enti non riconosciuti (abrogato)

    Art. 600 c.c. – Enti non riconosciuti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento.

    Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi

  • Art. 595 c.c. – Coniuge del binubo (abrogato)

    Art. 595 c.c. – Coniuge del binubo

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.

    Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

    L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore

  • Art. 593 c.c. – Figli naturali non riconoscibili (abrogato)

    Art. 593 c.c. – Figli naturali non riconoscibili

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi.

    L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.

    Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.

    Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità.

    L’eccedenza è attribuita al coniuge.

    I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma

  • Art. 579 c.c. – Concorso del coniuge e dei genitori (abrogato)

    Art. 579 c.c. – Concorso del coniuge e dei genitori

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.

    Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori

  • Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    In vigore dal 19/04/1942

    Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo

    genitore che non può o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non

    lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o

    loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 574 c.c. – Concorso di figli naturali e legittimi (abrogato)

    Art. 574 c.c. – Concorso di figli naturali e legittimi

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredita’.

    I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali

  • Art. 546 c.c. – Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge (abrogato)

    Art. 546 c.c. – Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto.

    Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è un solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali.

    La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile

  • Art. 545 c.c. – Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali (abrogato)

    Art. 545 c.c. – Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.

    La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto

  • Art. 543 c.c. – Concorso di coniuge e figli naturali (abrogato)

    Art. 543 c.c. – Concorso di coniuge e figli naturali

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

    Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

    La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

    Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo.

    La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile

  • Art. 539 c.c. – Riserva a favore dei figli naturali (abrogato)

    Art. 539 c.c. – Riserva a favore dei figli naturali

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 546 e per i casi di concorso

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