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Con la sentenza n. 194/2024 la Corte costituzionale ha annullato in parte la delibera con cui il Senato aveva coperto con l’immunità le dichiarazioni di un senatore, distinguendo le opinioni legate alla funzione parlamentare da quelle che non lo sono.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari: le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere perseguiti. Quando un parlamentare è coinvolto in un procedimento giudiziario per sue dichiarazioni, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle parole rientrano nell’esercizio della funzione, bloccando così l’azione del giudice. Ma fin dove arriva questa copertura? Nel caso esaminato, il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore per cui pendeva un procedimento penale; il giudice ha sollevato un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte di stabilire se il Senato avesse superato i propri poteri. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’indipendenza del Parlamento e il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale: l’immunità protegge la libertà della funzione, ma non può trasformarsi in un’impunità per dichiarazioni estranee a quella funzione.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto dalla deliberazione del Senato del 28 giugno 2023 che riteneva insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso. Il conflitto è stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
La decisione della Corte
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità per una parte delle dichiarazioni, annullando in parte qua la relativa delibera; ha invece riconosciuto che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità per le altre dichiarazioni. La copertura dell’immunità vale solo per le opinioni effettivamente collegate all’esercizio della funzione parlamentare.
Il principio
L’immunità dell’art. 68 Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari: serve un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare, altrimenti la delibera di insindacabilità invade il campo della giurisdizione.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte stabilisce a chi spetta un certo potere quando due organi dello Stato – qui un giudice e il Senato – rivendicano competenze in contrasto tra loro.
Quando le parole di un parlamentare sono “insindacabili”?
Quando sono espresse nell’esercizio delle funzioni e presentano un nesso con l’attività parlamentare. Le dichiarazioni del tutto estranee a quella funzione non sono coperte dall’immunità.
Cosa comporta l’annullamento parziale della delibera?
Per le dichiarazioni non coperte dall’immunità, il procedimento giudiziario può proseguire; per quelle riconosciute insindacabili, la copertura resta valida.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilità delle opinioni e dei voti dei parlamentari, cuore della decisione.
- Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero, sullo sfondo.
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili, tra i parametri evocati.
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Vedi anche
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