Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 172 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Siciliana che differiva ancora una volta le elezioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prolungando le gestioni commissariali.
Di cosa si tratta
In Sicilia gli enti di “area vasta” (i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che corrispondono alle ex province) avrebbero dovuto avere organi eletti, ma le relative elezioni sono state rinviate molte volte, mantenendo al loro posto gestioni commissariali. La legge regionale n. 6 del 2023 disponeva un ulteriore differimento del voto e prorogava al 31 dicembre 2024 la gestione commissariale. Il TAR per la Sicilia, chiamato a decidere una controversia tra il Comune di Enna e la Regione, ha ritenuto che questo ennesimo rinvio – il diciassettesimo – impedisse irragionevolmente la formazione degli organi rappresentativi di quegli enti, comprimendone l’autonomia. La questione tocca un principio fondamentale: gli enti territoriali riconosciuti dalla Costituzione devono potersi dotare di organi eletti dai cittadini, e i rinvii reiterati delle elezioni svuotano nei fatti la loro autonomia e il loro carattere rappresentativo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata la legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6, che differiva le elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogava le gestioni commissariali. La questione era sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione prima, nel giudizio tra il Comune di Enna e la Regione, in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione, con particolare riguardo all’autonomia degli enti territoriali e al loro carattere rappresentativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 6 del 2023. Il reiterato differimento delle elezioni – che si aggiungeva a numerosi rinvii precedenti – impediva ingiustificatamente la costituzione degli organi rappresentativi degli enti di area vasta, in contrasto con i principi costituzionali sull’autonomia e sulla natura elettiva di tali enti.
Il principio
Il continuo rinvio delle elezioni degli enti territoriali, con il prolungamento delle gestioni commissariali, lede l’autonomia e il carattere rappresentativo costituzionalmente garantiti: gli enti di area vasta devono potersi dotare di organi eletti, e differimenti reiterati e ingiustificati sono incostituzionali.
Domande e risposte
Che cosa sono gli enti di “area vasta”?
Sono gli enti territoriali intermedi tra Comuni e Regione: in Sicilia i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, che hanno raccolto le funzioni delle ex province.
Perché il rinvio delle elezioni è stato ritenuto incostituzionale?
Perché impediva la formazione di organi eletti, mantenendo commissari nominati: un differimento reiterato e ingiustificato svuota l’autonomia e la rappresentatività che la Costituzione riconosce a quegli enti.
Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?
Viene meno il fondamento normativo del rinvio e della proroga commissariale: la Regione deve procedere a indire le elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Perché ha deciso la Corte e non il TAR direttamente?
Il TAR non può disapplicare una legge regionale: quando ne dubita la costituzionalità deve sollevare la questione davanti alla Corte, l’unica competente a dichiarare illegittime le leggi.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — la Repubblica è costituita anche da Comuni, Città metropolitane e Regioni, enti autonomi: parametro centrale.
- Art. 5 della Costituzione — riconoscimento e promozione delle autonomie locali.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurato il rinvio reiterato.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.