Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 132/2023 – Opere e lavori pubblici nella Regione Puglia

    Con la sentenza n. 132 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in materia di opere e lavori pubblici. La disposizione regionale incideva su aspetti che, secondo la prospettazione, contrastavano con principi costituzionali in materia di iniziativa economica, proprietà e riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il settore dei lavori pubblici è uno di quelli in cui più frequentemente emergono tensioni tra la legislazione regionale e i principi e le competenze riservati allo Stato. Per le imprese del settore e per la pubblica amministrazione regionale la posta in gioco era la corretta cornice giuridica entro cui realizzare opere e lavori pubblici. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, per contrasto con gli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione, sotto i profili della libertà di iniziativa economica, della proprietà e del riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia di opere e lavori pubblici deve rispettare i principi costituzionali sull’iniziativa economica e la proprietà e il riparto di competenze con lo Stato: la norma che li violi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata, anche ai rapporti pendenti, salvi i limiti dei rapporti esauriti.

    Cosa tutelano gli artt. 41 e 42 della Costituzione?

    L’art. 41 tutela la libertà di iniziativa economica privata; l’art. 42 disciplina e garantisce la proprietà, pubblica e privata, e la sua funzione sociale.

    La Regione può ancora legiferare sui lavori pubblici?

    Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali: la sentenza colpisce la singola disposizione, non l’intera potestà legislativa regionale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 73/2024 – Trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici: questione respinta

    Con la sentenza n. 73/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su una norma del 1975 relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, confermandone la legittimità.

    Di cosa si tratta

    La controversia da cui nasce la questione riguarda il rapporto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico e una richiesta di restituzione avanzata dall’amministrazione nei suoi confronti. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, che detta disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente. Il giudice riteneva che la norma determinasse un trattamento irragionevole o non coerente con il principio di una retribuzione proporzionata. La questione tocca le condizioni economiche del personale degli enti pubblici e i criteri con cui la legge regola compensi e relativi conguagli. La Corte, però, non ha riscontrato i vizi denunciati: ha ritenuto la disciplina coerente con i principi costituzionali, lasciandola in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, relativi al principio di uguaglianza e alla retribuzione proporzionata e sufficiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 non è stata ritenuta in contrasto né con il principio di uguaglianza né con quello della retribuzione proporzionata e sufficiente, e resta quindi applicabile.

    Il principio

    La disciplina del trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3 e 36 Cost. quando le scelte adottate non risultano irragionevoli né incidono sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

    Domande e risposte

    La norma del 1975 è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure: l’art. 13 della legge n. 70 del 1975 resta in vigore.

    Che cosa garantisce l’art. 36 Cost.?

    Garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a una esistenza libera e dignitosa. La Corte ha escluso che la norma lo violasse.

    Perché la questione era stata sollevata in una causa di restituzione?

    Perché l’esito della causa, in cui l’ente chiedeva la restituzione di somme a un proprio dipendente, dipendeva dall’interpretazione e dalla legittimità della norma contestata.

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  • Corte cost. n. 74/2024 – Incompatibilità del giudice per le indagini preliminari: questione respinta

    Con la sentenza n. 74/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari sollevate in una specifica situazione processuale, ritenendo rispettata la garanzia di imparzialità.

    Di cosa si tratta

    Le regole sull’incompatibilità del giudice servono a garantire che chi decide non si sia già pronunciato in modo da pregiudicare la propria imparzialità. Il Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha dubitato della legittimità dell’art. 34 del codice di procedura penale, ritenendo che mancasse una previsione di incompatibilità nella particolare sequenza processuale che si era trovato ad affrontare. La questione si colloca nello stesso ambito di altre pronunce della Corte sull’incompatibilità del giudice, ma con un esito diverso: qui la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna lacuna lesiva dell’imparzialità. Per il cittadino il tema resta centrale, perché riguarda il diritto a un giudice terzo; ma non ogni precedente attività del giudice comporta incompatibilità, solo quella che implica un effettivo pregiudizio sul merito della decisione successiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice nella situazione processuale considerata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Nella specifica sequenza processuale esaminata non è stata ravvisata una compromissione dell’imparzialità tale da imporre l’incompatibilità del giudice: la disciplina dell’art. 34 cod. proc. pen. è stata quindi confermata.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice ricorre solo quando una precedente attività implichi un effettivo pregiudizio sul merito della decisione successiva; non ogni intervento del giudice nel procedimento ne mina l’imparzialità.

    Domande e risposte

    In che cosa differisce da altre pronunce sull’incompatibilità del giudice?

    In questo caso la Corte ha escluso che la situazione processuale comportasse un pregiudizio per l’imparzialità, respingendo la questione; in altri casi, con presupposti diversi, ha invece riconosciuto l’incompatibilità.

    Ogni attività precedente del giudice crea incompatibilità?

    No. Solo quando l’attività anteriore implica una valutazione di merito che anticipa la decisione successiva. Altrimenti il giudice resta competente.

    Perché conta la garanzia di imparzialità?

    Perché un processo equo richiede un giudice terzo, che non abbia già preso posizione sul merito della vicenda. È un cardine del giusto processo (art. 111 Cost.).

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  • Corte cost. n. 75/2024 – Polizia penitenziaria e decorrenza della promozione per merito straordinario

    Con la sentenza n. 75/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento della polizia penitenziaria nella parte in cui penalizzava, quanto alla decorrenza della qualifica, chi era stato promosso per merito straordinario rispetto a chi l’aveva conseguita per concorso.

    Di cosa si tratta

    Nell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione a vice sovrintendente può avvenire per merito straordinario, cioè a seguito di un atto di particolare valore, oppure all’esito di selezioni e concorsi. La norma esaminata faceva decorrere la qualifica del promosso per merito straordinario da una data meno favorevole rispetto a quella riconosciuta a chi conseguiva la stessa qualifica con i concorsi successivi al fatto. Ne derivava un effetto paradossale: chi era stato premiato per un merito eccezionale poteva trovarsi in posizione deteriore, sul piano dell’anzianità, rispetto ai colleghi. Il TAR Piemonte ha ritenuto irragionevole questa disparità. La questione tocca da vicino la carriera del personale in divisa e il principio per cui il riconoscimento del merito non può tradursi in uno svantaggio rispetto a chi quella qualifica l’ha ottenuta per altra via.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, lamentando l’irragionevole penalizzazione di chi è promosso per merito straordinario quanto alla decorrenza giuridica della qualifica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella, più favorevole, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi al fatto.

    Il principio

    Il riconoscimento di un merito straordinario non può risolversi in uno svantaggio: è irragionevole che chi è promosso per merito eccezionale abbia una decorrenza della qualifica meno favorevole rispetto a chi consegue la stessa qualifica per concorso.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per gli agenti promossi per merito straordinario?

    La decorrenza giuridica della loro qualifica viene allineata a quella, più favorevole, riconosciuta a chi ha ottenuto la stessa qualifica con i concorsi successivi al fatto, eliminando la penalizzazione.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché finiva per svantaggiare, sul piano dell’anzianità, proprio chi era stato premiato per un merito eccezionale, in contrasto con il principio di uguaglianza e con il buon andamento dell’amministrazione.

    La pronuncia riguarda solo la polizia penitenziaria?

    La decisione interviene sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ma esprime un principio generale di ragionevolezza nella gestione delle carriere pubbliche.

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  • Corte cost. n. 131/2023 – Rendiconto della Regione Abruzzo e cessazione della materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 131 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio sul rendiconto della Regione Abruzzo, dopo l’intervenuta modifica delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18, relativa al rendiconto generale per l’esercizio 2018, censurando in particolare alcune poste e allegati contabili. Nel corso del giudizio, però, la situazione normativa è mutata: la Regione è intervenuta sulle disposizioni contestate, facendo venir meno l’oggetto della contestazione. In casi simili la Corte non decide nel merito, ma prende atto che non vi è più nulla su cui pronunciarsi. La vicenda riguarda il controllo statale sulla regolarità contabile dei rendiconti regionali, strumento di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati la legge reg. Abruzzo n. 18 del 2022 e, in particolare, vari suoi articoli e allegati, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che le sopravvenute modifiche normative avevano fatto venir meno l’interesse alla decisione.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio, le norme impugnate sono modificate o abrogate in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente e non hanno avuto applicazione lesiva, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, durante il giudizio, è venuto meno l’oggetto della controversia (ad esempio perché la norma è stata modificata): non c’è più nulla da decidere.

    La legge regionale è stata annullata?

    No: la Corte non l’ha annullata né confermata; ha solo constatato che la controversia si è esaurita per le modifiche intervenute.

    Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione, qui richiamato?

    Stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia: era invocato a garanzia del rispetto delle precedenti pronunce della Corte.

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  • Corte cost. n. 130/2023 – Trattamento economico del personale e diritto alla retribuzione

    Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune norme statali in materia di trattamento economico del personale, censurate per asserito contrasto con il diritto a una retribuzione proporzionata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su disposizioni statali contenute nel decreto-legge n. 79 del 1997 e nel decreto-legge n. 78 del 2010 (entrambi convertiti in legge), in materia di trattamento economico del personale pubblico. Il giudice rimettente riteneva che tali norme potessero contrastare con il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Il tema riguarda il delicato equilibrio tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela delle posizioni retributive dei lavoratori. Per i dipendenti interessati la posta in gioco era il riconoscimento di determinate componenti retributive; sul piano costituzionale la Corte doveva valutare la corretta impostazione delle censure prima di entrare nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, per asserito contrasto con l’art. 36 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal TAR per il Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito delle disposizioni impugnate.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere rilevante e correttamente motivata rispetto al giudizio principale: censure non adeguatamente argomentate o non decisive per la causa a quo sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Che cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?

    Garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

    Le norme impugnate restano in vigore?

    Sì. Con l’inammissibilità la Corte non annulla le disposizioni, che continuano ad applicarsi.

    Il lavoratore può comunque far valere le sue ragioni?

    Sì, nelle sedi ordinarie: la pronuncia riguarda l’ammissibilità della specifica questione sollevata, non il diritto sostanziale in sé.

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  • Corte cost. n. 26/2024 – Medici di base in Sardegna: legittima la legge regionale sull’assistenza primaria

    Con la sentenza n. 26/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure con cui lo Stato contestava una legge della Regione Sardegna in materia di assistenza primaria.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza primaria comprende i servizi sanitari di base, come quelli erogati dai medici di medicina generale, fondamentali per garantire la copertura sanitaria sul territorio, soprattutto nelle aree con carenza di personale. La Regione Sardegna aveva approvato una legge urgente in questa materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare quello dell’ordinamento del rapporto di lavoro e della disciplina uniforme valevole a livello nazionale. La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nel settore sanitario, ambito in cui convivono la competenza statale a fissare principi e regole uniformi e quella regionale a organizzare i servizi sul territorio: la Corte era chiamata a verificare se la legge sarda fosse rimasta entro i limiti delle proprie attribuzioni, anche alla luce dello statuto speciale.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (assistenza primaria), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche’ a disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale. La legge regionale sull’assistenza primaria e’ stata quindi ritenuta compatibile con la Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina regionale dell’organizzazione dei servizi di assistenza primaria e’ legittima quando rimane nell’ambito delle competenze regionali e non invade gli spazi riservati allo Stato, come l’ordinamento civile e le regole uniformi sul rapporto di lavoro.

    Domande e risposte

    La legge sarda sull’assistenza primaria resta valida?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la legge regionale e’ compatibile con la Costituzione e continua ad applicarsi.

    Perche’ lo Stato l’aveva impugnata?

    Perche’ riteneva che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di ordinamento del rapporto di lavoro e regole uniformi a livello nazionale.

    Le Regioni possono organizzare la sanita’ sul territorio?

    Si’, nei limiti delle proprie competenze: lo Stato fissa principi e regole uniformi, le Regioni organizzano i servizi sul territorio, ferma la verifica di legittimita’ affidata alla Corte.

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  • Corte cost. n. 129/2023 – Indennizzo per danni da vaccinazioni e trasfusioni

    Con la sentenza n. 129 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che disciplina l’indennizzo per i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il dubbio del giudice riguardava l’ambito di applicazione della tutela e la sua compatibilità con i principi di solidarietà, eguaglianza e tutela della salute. Si tratta di un tema di forte rilievo sociale: l’indennizzo rappresenta una forma di solidarietà verso chi ha subito un danno grave a seguito di trattamenti sanitari di interesse collettivo. Per i potenziali beneficiari la posta in gioco era l’estensione di una misura di sostegno; la Corte, tuttavia, ha rilevato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’indennizzo.

    Il principio

    Quando l’eventuale accoglimento richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore o quando la questione non è correttamente impostata, la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    L’indennizzo della legge n. 210 del 1992 viene meno?

    No. La pronuncia di inammissibilità lascia la norma in vigore: la disciplina dell’indennizzo resta quella vigente.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché ha riscontrato profili di inammissibilità: in casi simili, estendere la tutela avrebbe richiesto una scelta discrezionale che spetta al legislatore, non alla Corte.

    Cosa può fare chi ritiene di avere diritto all’indennizzo?

    Può agire in giudizio secondo le regole vigenti; questa sentenza non amplia né restringe i presupposti previsti dalla legge.

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  • Corte cost. n. 27/2024 – Autonomia finanziaria della Valle d’Aosta e legge di bilancio statale 2023

    Con la sentenza n. 27/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte respinto le censure con cui la Valle d’Aosta contestava alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2023.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni e le Province ad autonomia speciale, come la Valle d’Aosta, godono di una particolare autonomia finanziaria, fondata sui rispettivi statuti e sulle relative norme di attuazione. Quando lo Stato, con la legge di bilancio, adotta misure che incidono sulle risorse o sui rapporti finanziari con queste autonomie, possono insorgere conflitti sul riparto delle competenze. La Regione autonoma Valle d’Aosta ha impugnato in via principale alcuni commi della legge di bilancio statale per il 2023, ritenendo che ledessero la propria autonomia finanziaria e violassero i parametri costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica. La vicenda riguarda il delicato equilibrio tra le esigenze unitarie di finanza pubblica, di competenza statale, e la tutela dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni speciali: un equilibrio che la Corte e’ chiamata a presidiare di fronte a misure statali percepite come invasive.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione. Le questioni sono state sollevate in via principale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e ha respinto le ulteriori censure. Le disposizioni statali impugnate non sono state quindi rimosse.

    Il principio

    Le misure statali che incidono sui rapporti finanziari con le autonomie speciali rientrano, entro certi limiti, nel coordinamento della finanza pubblica di competenza statale: l’autonomia finanziaria regionale e’ tutelata, ma non impedisce ogni intervento unitario dello Stato.

    Domande e risposte

    La Valle d’Aosta ha ottenuto l’annullamento delle norme statali?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure e respinto le altre: le disposizioni della legge di bilancio statale restano in vigore.

    Cosa distingue le Regioni a statuto speciale?

    Dispongono di una maggiore autonomia, anche finanziaria, fondata su statuti adottati con legge costituzionale e sulle relative norme di attuazione.

    Lo Stato puo’ incidere sulla finanza delle autonomie speciali?

    Si’, entro i limiti del coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto degli statuti speciali: la Corte verifica che l’intervento non comprima illegittimamente l’autonomia.

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  • Corte cost. n. 128/2023 – Debiti fuori bilancio della Regione Molise

    Con la sentenza n. 128 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune leggi della Regione Molise di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per violazione dei principi di equilibrio finanziario.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato leggi della Regione Molise (n. 16 e n. 17 del 2022) che riconoscevano legittimi alcuni debiti fuori bilancio, cioè spese già sostenute al di fuori delle ordinarie procedure contabili. Secondo lo Stato tale riconoscimento, per il modo in cui era stato disposto, violava i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e di corretta gestione delle risorse pubbliche. Il tema dei debiti fuori bilancio è ricorrente nel contenzioso costituzionale sulle finanze regionali: si tratta di capire entro quali limiti una Regione possa sanare a posteriori spese non previste senza compromettere la trasparenza e l’equilibrio dei conti. Per i cittadini molisani la corretta gestione di queste poste incide sulla sostenibilità del bilancio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e n. 17 del 2022, per contrasto con l’art. 81 della Costituzione e con i principi di equilibrio e copertura finanziaria. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e n. 17 del 2022, ritenendo violati i principi costituzionali in materia di bilancio.

    Il principio

    Il riconoscimento di debiti fuori bilancio deve avvenire nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria: una sanatoria contabile che eluda tali principi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «debiti fuori bilancio»?

    Sono obbligazioni di spesa sorte al di fuori delle regolari procedure contabili, che l’ente pubblico deve poi riconoscere e coprire seguendo precise regole di bilancio.

    Perché il riconoscimento è stato dichiarato illegittimo?

    Perché le modalità con cui la Regione lo ha disposto contrastavano con i principi di equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria garantiti dall’art. 81 della Costituzione.

    Che effetto ha la riunione dei giudizi?

    Quando più ricorsi riguardano questioni connesse, la Corte li tratta insieme e decide con un’unica sentenza, per ragioni di economia e coerenza.

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  • Corte cost. n. 28/2024 – Occupazione di immobili (art. 633 c.p.): la norma penale e’ legittima

    Con la sentenza n. 28/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’art. 633 del codice penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 633 del codice penale punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto: e’ la norma che colpisce, tra l’altro, le occupazioni abusive di immobili. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale a carico di piu’ persone, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, dubitando che la disciplina fosse compatibile con alcuni principi costituzionali, in particolare in relazione ai diritti sociali, all’eguaglianza e alla tutela della proprieta’ e del risparmio. La vicenda tocca un tema socialmente sensibile, quello dell’occupazione di immobili spesso legata a situazioni di disagio abitativo: la Corte era chiamata a verificare se la risposta penale prevista dall’ordinamento, e i beni che essa tutela, rispettino l’equilibrio costituzionale tra le esigenze abitative e la protezione della proprieta’.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 633 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 633 del codice penale. La norma che punisce l’invasione di terreni o edifici resta quindi pienamente in vigore.

    Il principio

    La tutela penale della proprieta’ e del possesso degli immobili contro le occupazioni arbitrarie e’ compatibile con la Costituzione: il bilanciamento operato dal legislatore tra esigenze abitative e protezione della proprieta’ non e’ manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    L’occupazione abusiva di un immobile resta reato?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: l’art. 633 del codice penale continua a punire l’invasione arbitraria di terreni o edifici.

    Le situazioni di disagio abitativo non sono rilevanti?

    La Corte ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione; le situazioni di disagio possono semmai rilevare nell’applicazione concreta, ma non rendono illegittima la previsione del reato.

    Quali interessi tutela l’art. 633 del codice penale?

    Tutela la proprieta’ e il possesso degli immobili, pubblici o privati, contro le occupazioni arbitrarie finalizzate a occuparli o a trarne profitto.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 127/2023 – Albo regionale degli assistenti per alunni con disabilità in Molise

    Con la sentenza n. 127 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge della Regione Molise che istituiva un albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10, che istituiva un albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Secondo lo Stato la disciplina dei requisiti di accesso a tale figura professionale e l’istituzione di un albo incidevano su materie riservate al legislatore statale, in particolare l’ordinamento delle professioni. La questione coinvolge un settore delicato, quello del sostegno scolastico agli alunni con disabilità, dove convivono competenze statali e regionali. Per le famiglie e per gli operatori la posta in gioco era la concreta organizzazione di un servizio essenziale; sul piano costituzionale ciò che la Corte doveva stabilire era se la Regione potesse creare un proprio albo professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 10 del 2022, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina dei requisiti professionali e l’istituzione dell’albo invadevano la competenza statale in materia di ordinamento delle professioni. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), dell’intera restante parte della legge regionale, ritenendo la disciplina inscindibilmente legata alle norme caducate.

    Il principio

    L’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi requisiti, con la creazione di albi, rientra nella competenza statale in materia di ordinamento delle professioni: le Regioni non possono istituire autonomamente albi professionali.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva istituire l’albo?

    Perché l’individuazione delle professioni e la creazione di albi sono riservate allo Stato: la Regione, creando un proprio albo regionale, ha invaso questa competenza.

    Cosa significa illegittimità «in via conseguenziale»?

    È un potere previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953: la Corte estende l’annullamento ad altre norme che, pur non impugnate, restano prive di senso una volta caducate quelle censurate.

    Gli assistenti per l’autonomia scolastica spariscono?

    No: la figura resta disciplinata dalla normativa statale e dalla generale organizzazione del sostegno scolastico; viene meno solo l’albo regionale istituito dal Molise.

    Norme collegate

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