Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 5/2025 – Riti speciali del processo amministrativo e accesso ai servizi pubblici locali

    Con la sentenza n. 5/2025 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate, le censure su una norma del codice del processo amministrativo che assoggetta a un rito accelerato determinate controversie.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo esistono “riti speciali”, più rapidi rispetto a quello ordinario, pensati per controversie in cui è essenziale una decisione veloce. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) individua all’art. 135 le materie attribuite a tali corsie accelerate. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha dubitato che l’assoggettamento di una specifica categoria di controversie a questo rito speciale fosse compatibile con la Costituzione, sollevando dubbi sul giusto processo, sulla ragionevolezza e sui limiti della delega legislativa. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se la scelta di accelerare quei giudizi sacrificasse le garanzie delle parti. Il tema riguarda chi agisce davanti al giudice amministrativo – imprese, cittadini, enti – perché definisce l’equilibrio tra l’esigenza di decisioni rapide e il diritto a un processo pieno e a una difesa effettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato una decisione articolata: ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. e non fondate le altre questioni (artt. 3, 25, 76 e 125 Cost.). L’assoggettamento di quelle controversie al rito speciale rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede né il giusto processo né le garanzie costituzionali invocate.

    Il principio

    La previsione di riti speciali e accelerati nel processo amministrativo è legittima quando risponde a un’esigenza ragionevole e non comprime in modo sproporzionato le garanzie difensive: la celerità del giudizio non confligge di per sé con il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è un “rito speciale” nel processo amministrativo?

    È un procedimento con termini ridotti e tempi più rapidi, previsto per controversie in cui è importante una decisione veloce; sacrifica alcune lungaggini del rito ordinario ma mantiene le garanzie essenziali.

    Le parti perdono garanzie con il rito accelerato?

    No, secondo la Corte: la riduzione dei termini non lede il diritto di difesa e il giusto processo, purché resti assicurata una difesa effettiva. Per questo le censure sono state respinte.

    Perché una censura è stata dichiarata inammissibile e le altre no?

    L’inammissibilità riguarda il modo in cui era posta la questione sull’art. 111; per gli altri parametri la Corte è entrata nel merito e li ha ritenuti non violati.

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  • Corte cost. n. 20/2025 – Esenzione fiscale degli immobili ecclesiastici e Concordato

    Con la sentenza n. 20/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’esenzione fiscale degli immobili di un ente ecclesiastico, senza decidere il merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’esenzione dall’imposta sugli immobili prevista per i fabbricati destinati a determinate attività, qui invocata da un seminario vescovile in lite con un Comune del Piemonte. Il giudice tributario rimettente dubitava della compatibilità della disciplina con gli impegni assunti dallo Stato italiano con la Santa Sede nel Concordato, recepito con legge. In sostanza, la questione toccava il rapporto fra la normativa tributaria interna e gli accordi con la Chiesa cattolica in materia di trattamento fiscale degli enti ecclesiastici. La Corte ha dovuto verificare se la questione fosse stata correttamente impostata dal giudice rimettente, prima di poter eventualmente entrare nel merito del delicato tema dei rapporti fra Stato e confessioni religiose sul piano fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, sull’esenzione degli immobili. Il giudice tributario lamentava il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’Accordo del 1984 che modifica il Concordato lateranense, reso esecutivo con legge n. 121 del 1985.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente non aveva impostato correttamente i termini della questione, in particolare quanto alla rilevanza e all’individuazione del parametro, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    Per poter esaminare il merito di una questione di legittimità costituzionale, la Corte richiede che il giudice rimettente ne imposti correttamente i termini, indicando con precisione il parametro e la rilevanza: in difetto, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Gli immobili degli enti ecclesiastici sono esenti da imposta?

    L’esenzione spetta per gli immobili destinati a determinate attività; la sentenza non ha modificato la disciplina, avendo dichiarato inammissibile la questione.

    Perché c’entra il Concordato?

    Perché i rapporti fiscali con gli enti della Chiesa cattolica sono regolati anche dagli accordi tra Stato italiano e Santa Sede, recepiti con legge.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile per come era stata formulata dal giudice, senza pronunciarsi sulla disciplina dell’esenzione.

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  • Corte cost. n. 21/2025 – Contributo di solidarietà sugli extraprofitti energetici: rinvio alla Corte UE

    Con l’ordinanza n. 21/2025 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione sul contributo di solidarietà a carico delle imprese energetiche.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il contributo di solidarietà introdotto dalla legge di bilancio 2023 a carico delle imprese del settore energetico che, nel 2022, avevano realizzato extraprofitti grazie al forte aumento dei prezzi dell’energia. Numerose imprese (produttori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi) avevano impugnato il contributo davanti ai giudici tributari e amministrativi, sostenendo che fosse irragionevole e in contrasto sia con la Costituzione sia con il regolamento europeo che aveva previsto un analogo prelievo a livello UE. La Corte costituzionale, prima di decidere, ha ritenuto necessario chiarire il rapporto fra la misura italiana e quella europea, sottoponendo la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le disposizioni dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 sul contributo di solidarietà. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al regolamento (UE) 2022/1854 sugli interventi di emergenza contro i prezzi elevati dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo se il regolamento europeo osti a una misura nazionale come il contributo italiano, e ha sospeso il proprio giudizio in attesa della risposta. Non vi è quindi ancora una decisione di merito sulla legittimità del contributo.

    Il principio

    Quando la legittimità di una norma interna dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte di giustizia UE con un rinvio pregiudiziale prima di decidere.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo di solidarietà sugli extraprofitti?

    È un prelievo introdotto nel 2023 a carico delle imprese energetiche che nel 2022 avevano realizzato profitti straordinari per l’aumento dei prezzi dell’energia.

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte UE?

    È lo strumento con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione come interpretare il diritto europeo, sospendendo il proprio giudizio.

    Il contributo è stato dichiarato legittimo o illegittimo?

    Nessuno dei due: la Corte ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE e deciderà solo dopo la risposta.

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  • Corte cost. n. 22/2025 – Norma della Provincia di Bolzano dichiarata illegittima

    Con la sentenza n. 22/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dall’impugnazione statale di una disposizione collegata alla legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Bolzano. Il Governo riteneva che la norma provinciale eccedesse le competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale. Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di un’ampia autonomia, ma essa incontra comunque dei limiti, segnati dallo statuto e dalla Costituzione. La Corte ha dovuto verificare se la disposizione contestata rispettasse questi confini. La vicenda è un esempio del costante contenzioso fra Stato e autonomie speciali sul perimetro delle rispettive competenze, soprattutto in materie a cavallo fra organizzazione locale e principi generali dell’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 2022 (disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale 2022). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il superamento delle competenze provinciali e, fra l’altro, profili riconducibili all’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge provinciale, ritenendolo eccedente i limiti delle competenze attribuite alla Provincia. Ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Anche le Province autonome, pur titolari di ampia autonomia, devono rispettare i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione: una norma che li ecceda è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono legiferare liberamente?

    No: pur godendo di ampia autonomia, devono restare entro i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione.

    Cosa succede alla norma dichiarata illegittima?

    Viene rimossa dall’ordinamento e cessa di produrre effetti.

    Perché lo Stato impugna le leggi provinciali?

    Per far valere il rispetto del riparto di competenze quando ritiene che una norma locale invada ambiti riservati alla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 23/2025 – Percorso di reinserimento del minore e giudice competente

    Con la sentenza n. 23/2025 la Corte costituzionale ha corretto la disciplina del percorso di reinserimento del minore introdotta dal cosiddetto decreto Caivano, indicando il giudice competente corretto.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il percorso di reinserimento e rieducazione del minore introdotto dal decreto-legge del 2023 noto come «decreto Caivano», pensato per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile. La norma prevedeva un programma rieducativo come alternativa al processo penale per i minori, ma indicava come competente il giudice per le indagini preliminari. Il giudice del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato la questione, ritenendo incoerente quella scelta rispetto al sistema del processo penale minorile, dove il ruolo decisivo spetta al giudice dell’udienza preliminare. La pronuncia tocca il funzionamento della giustizia minorile e l’esigenza di garantire che il percorso rieducativo sia gestito dal giudice più adatto a valutare la situazione del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988 (processo penale minorile), inserito dal decreto-legge n. 123 del 2023, sul percorso di reinserimento del minore. Il giudice rimettente lamentava, fra l’altro, il contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza e tutela dell’infanzia e della gioventù.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, nella parte in cui indicava il «giudice per le indagini preliminari» anziché il «giudice dell’udienza preliminare», ripristinando la coerenza con il sistema del processo minorile. Ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni.

    Il principio

    Nel processo penale minorile il percorso di reinserimento del minore deve essere gestito dal giudice dell’udienza preliminare, coerentemente con la struttura del rito: indicare un giudice diverso compromette la razionalità del sistema a tutela del minore.

    Domande e risposte

    Cos’è il «decreto Caivano»?

    È il decreto-legge del 2023 con misure urgenti contro il disagio giovanile e la criminalità minorile, che ha introdotto fra l’altro il percorso di reinserimento del minore.

    Cosa ha corretto la Corte?

    Ha sostituito il «giudice per le indagini preliminari» con il «giudice dell’udienza preliminare» come giudice competente sul percorso rieducativo del minore.

    Il percorso di reinserimento resta in vigore?

    Sì: la Corte non lo ha cancellato, ma ne ha corretto la disciplina sul giudice competente per renderla coerente con il sistema minorile.

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  • Corte cost. n. 24/2025 – Permessi premio e automatismi nell’esecuzione della pena

    Con la sentenza n. 24/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma dell’ordinamento penitenziario che impediva in modo automatico la concessione di permessi premio.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i permessi premio, uno strumento del percorso rieducativo del detenuto che gli consente, a determinate condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere. La norma contestata prevedeva un automatismo: al verificarsi di una certa situazione, la concessione del permesso premio era preclusa, senza che il magistrato di sorveglianza potesse valutare in concreto il caso. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato il dubbio di legittimità, ritenendo che un divieto rigido e automatico contrastasse con la finalità rieducativa della pena, che richiede invece una valutazione individuale del percorso del detenuto. La pronuncia si inserisce in un filone consolidato della Corte, contrario agli automatismi che impediscono al giudice di adattare l’esecuzione della pena alla situazione concreta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30-ter, comma 5, della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), sui permessi premio. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975. L’automatismo che precludeva la concessione del permesso premio impediva al magistrato di sorveglianza la necessaria valutazione individuale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    Nell’esecuzione della pena sono illegittimi gli automatismi che precludono in modo rigido un beneficio penitenziario senza consentire al giudice di valutare in concreto il percorso del detenuto: la finalità rieducativa richiede una valutazione individuale.

    Domande e risposte

    Cos’è il permesso premio?

    È un beneficio penitenziario che consente al detenuto, a certe condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere come parte del percorso rieducativo.

    Perché gli automatismi sono problematici?

    Perché impediscono al giudice di valutare il singolo caso, mentre la finalità rieducativa della pena richiede una valutazione individuale del percorso del detenuto.

    Dopo la sentenza i permessi premio sono automatici?

    No: viene rimosso il divieto automatico, ma la concessione resta subordinata alla valutazione in concreto del magistrato di sorveglianza.

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  • Corte cost. n. 25/2025 – Cittadinanza e prova della lingua per le persone con disabilità

    Con la sentenza n. 25/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla cittadinanza che non esonera dalla prova della conoscenza dell’italiano chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico.

    Di cosa si tratta

    Per ottenere la cittadinanza italiana, la legge richiede al richiedente di dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Questa prova, però, non prevedeva alcuna deroga per le persone affette da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, dovute all’età, a patologie o a disabilità. Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato la questione: chiedere la prova della lingua anche a chi, per ragioni di salute o disabilità, non è in grado di apprenderla rappresenta una discriminazione indiretta e un requisito impossibile da soddisfare. La pronuncia tocca il diritto all’uguaglianza sostanziale e la tutela delle persone con disabilità, evitando che un requisito formale si trasformi in una barriera insormontabile all’acquisto della cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 (norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova di conoscenza dell’italiano per chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico. Il TAR rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, in tema di diritti della persona, uguaglianza e tutela delle persone con disabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione della struttura sanitaria pubblica. Ha dichiarato inammissibile un’ulteriore questione.

    Il principio

    Richiedere la prova della conoscenza della lingua a chi, per età, patologie o disabilità, è gravemente impossibilitato ad apprenderla costituisce una discriminazione: la legge deve prevedere un esonero per queste situazioni, attestate dalla sanità pubblica.

    Domande e risposte

    Chi è esonerato dalla prova di lingua per la cittadinanza?

    Dopo questa sentenza, chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico dovute all’età, a patologie o a disabilità, attestate dalla struttura sanitaria pubblica.

    Come si dimostra la condizione che dà diritto all’esonero?

    Mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, secondo quanto indicato dalla Corte.

    La conoscenza della lingua resta un requisito generale?

    Sì: la prova rimane in via ordinaria, ma con l’esonero per chi è gravemente impossibilitato ad apprenderla.

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  • Corte cost. n. 26/2025 – Conflitto tra Stato e Regione sull’interpretazione di una legge regionale

    Con la sentenza n. 26/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che spettava alla Corte di cassazione interpretare, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, una legge della Regione Calabria.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Calabria lamentava che la Corte di cassazione, con una propria ordinanza, avesse interpretato una legge regionale invadendo le competenze della Regione. In sostanza, la Regione sosteneva che il modo in cui il giudice aveva letto la norma calabrese ne avesse alterato il significato, ledendo la propria potestà legislativa. La Corte costituzionale ha dovuto stabilire un confine importante: l’attività con cui un giudice interpreta e applica una legge, anche regionale, rientra nell’esercizio della funzione giurisdizionale e non costituisce di per sé una lesione delle attribuzioni regionali. La vicenda chiarisce i rapporti fra potere giudiziario e autonomia legislativa delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria aveva promosso un conflitto di attribuzione tra enti a seguito di un’ordinanza della Corte di cassazione che interpretava una legge regionale, lamentando la lesione delle proprie competenze. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 101, 102 e 117 della Costituzione, in tema di soggezione del giudice alla legge, funzione giurisdizionale e potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, adottare l’ordinanza con cui, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, aveva interpretato la legge regionale. L’interpretazione della norma da parte del giudice non costituisce lesione delle attribuzioni della Regione.

    Il principio

    Interpretare e applicare una legge, anche regionale, è esercizio della funzione giurisdizionale che spetta al giudice: tale attività non lede di per sé le attribuzioni costituzionali della Regione che ha emanato la legge.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio in cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un certo potere, quando Stato e Regione lo rivendicano.

    Un giudice che interpreta una legge regionale viola le competenze della Regione?

    No: interpretare e applicare la legge è esercizio della funzione giurisdizionale e non costituisce di per sé lesione delle attribuzioni regionali.

    La Regione può contestare ogni sentenza che non le piace?

    No: il conflitto di attribuzione serve a tutelare le competenze, non a riesaminare il merito delle decisioni dei giudici.

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  • Corte cost. n. 27/2025 – Reato di reingresso dello straniero espulso

    Con la sentenza n. 27/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma penale che punisce lo straniero che rientra in Italia dopo essere stato espulso.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il reato previsto per lo straniero che, dopo essere stato espulso, rientra nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso. Il giudice dell’udienza preliminare di Vicenza, in un procedimento penale, dubitava della legittimità della norma incriminatrice: riteneva che la pena prevista potesse risultare sproporzionata e che la disciplina trattasse in modo irragionevole situazioni diverse. Il tema è quello del controllo dell’immigrazione attraverso lo strumento penale e dei limiti che la Costituzione pone alla scelta del legislatore di sanzionare penalmente certe condotte. La Corte era chiamata a verificare se l’incriminazione del reingresso dopo l’espulsione rispettasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), che punisce il reingresso dello straniero espulso. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e principi in materia di responsabilità penale e funzione della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che l’incriminazione del reingresso dello straniero espulso rientrasse nella discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale e di controllo dell’immigrazione, senza violare i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

    Il principio

    Sanzionare penalmente lo straniero che rientra in Italia in violazione del divieto conseguente all’espulsione è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, purché la pena non risulti manifestamente sproporzionata.

    Domande e risposte

    È reato rientrare in Italia dopo un’espulsione?

    Sì: la norma che punisce il reingresso dello straniero espulso è stata ritenuta legittima dalla Corte.

    La pena prevista è proporzionata?

    La Corte ha escluso che la disciplina fosse manifestamente irragionevole o sproporzionata, respingendo le censure.

    Il legislatore è libero di creare reati a piacere?

    No: gode di discrezionalità in materia di politica criminale, ma entro i limiti di ragionevolezza, proporzionalità e finalità della pena.

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  • Corte cost. n. 28/2025 – Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Sardegna

    Con la sentenza n. 28/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che limitava la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il conflitto, oggi molto attuale, fra lo sviluppo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e la tutela del paesaggio. La Regione Sardegna aveva approvato una legge che, in nome della salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici, introduceva limiti alla localizzazione di questi impianti sul proprio territorio. Il Governo l’aveva impugnata, ritenendo che la Regione invadesse le competenze statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia e contraddicesse gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. La Corte ha dovuto bilanciare due valori entrambi costituzionalmente rilevanti: la promozione delle rinnovabili e la tutela del paesaggio e dell’ambiente, stabilendo fino a che punto una Regione possa limitare gli impianti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2024 (misure per la salvaguardia del paesaggio). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 9, 41, 117 e 118 della Costituzione: tutela del paesaggio e dell’ambiente, iniziativa economica, riparto di competenze e principi di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. La disciplina sarda, nel limitare la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, si poneva in contrasto con le competenze statali e con il quadro nazionale di promozione delle energie rinnovabili.

    Il principio

    La tutela del paesaggio non può tradursi in limiti regionali alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di transizione energetica: il bilanciamento tra paesaggio ed energia spetta in primo luogo allo Stato.

    Domande e risposte

    Una Regione può vietare gli impianti rinnovabili sul proprio territorio?

    Non può introdurre limiti generalizzati alla loro localizzazione che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili.

    Il paesaggio non è più tutelato?

    La tutela del paesaggio resta un valore costituzionale, ma va bilanciata con la promozione delle rinnovabili secondo il quadro definito a livello statale.

    Chi decide dove collocare gli impianti?

    La cornice è fissata dallo Stato, nell’esercizio delle competenze sull’energia e sui principi di tutela ambientale e paesaggistica.

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  • Corte cost. n. 29/2025 – Impugnazione di leggi della Provincia di Bolzano: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 29/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale di alcune leggi finanziarie della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da tre ricorsi con cui il Governo aveva impugnato diverse disposizioni delle leggi di bilancio e collegate della Provincia autonoma di Bolzano per il 2023. Lo Stato riteneva che alcune norme provinciali violassero il riparto di competenze e i vincoli di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, però, le ragioni del contendere sono venute meno, tipicamente perché la Provincia ha modificato o abrogato le norme contestate e il Governo ha rinunciato all’impugnazione. La pronuncia mostra un esito frequente nel contenzioso Stato-Regioni: quando la controversia si risolve in via legislativa prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito ma chiude il processo dichiarandolo estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato varie disposizioni delle leggi della Provincia di Bolzano n. 16 e n. 17 del 2022 e n. 1 del 2023, in riferimento, fra l’altro, agli artt. 81, 117 e 119 della Costituzione, in materia di equilibrio di bilancio, riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Essendo venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio, non vi era più materia su cui pronunciarsi e il processo si è chiuso senza una decisione di merito sulle norme impugnate.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio, vengono meno le ragioni della controversia, ad esempio per la modifica o l’abrogazione della norma impugnata, la Corte dichiara estinto il processo senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione di merito, perché sono venute meno le ragioni della controversia.

    Perché lo Stato aveva impugnato le leggi di Bolzano?

    Riteneva che alcune norme provinciali violassero il riparto di competenze e i vincoli di finanza pubblica.

    Le norme provinciali restano in vigore?

    La Corte non si è pronunciata sul merito; l’esito dipende dalle modifiche legislative che hanno fatto venir meno la controversia.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 116/2024 – Guida senza patente e misure di prevenzione: reato illegittimo

    Con la sentenza n. 116/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che puniva come reato la guida senza patente quando la revoca o sospensione del titolo dipendeva da violazioni del codice della strada e non dalla misura di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Il codice antimafia prevede sanzioni piu’ severe per chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale. Tra queste, una norma puniva come reato la condotta di chi, gia’ destinatario di una misura di prevenzione definitiva, si mettesse alla guida senza patente perche’ revocata o sospesa. Il problema individuato dal Tribunale di Nuoro e’ che la norma colpiva anche i casi in cui la revoca o la sospensione della patente non dipendeva affatto dalla misura di prevenzione, ma da ordinarie violazioni del codice della strada. In pratica, una persona poteva subire una pena penale grave per un fatto che, per chiunque altro, sarebbe stato un semplice illecito amministrativo, solo per la presenza, sullo sfondo, di una misura di prevenzione del tutto estranea alla vicenda stradale. In gioco c’era il principio per cui la sanzione penale deve essere ragionevole e collegata a un effettivo disvalore, e non puo’ tradursi in una punizione aggravata sganciata dal motivo per cui la patente e’ stata revocata.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Nuoro, sezione penale, ha impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione anche quando la revoca o sospensione non derivava dalla misura, ma da violazioni del codice della strada.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la guida del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o la sospensione della patente sia avvenuta a causa di precedenti violazioni del codice della strada, e non in conseguenza della misura di prevenzione.

    Il principio

    Non e’ ragionevole punire come reato la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o sospensione del titolo dipende da violazioni stradali estranee alla misura: in quei casi la condotta non ha il disvalore che giustifica la sanzione penale.

    Domande e risposte

    Chi e’ sottoposto a misure di prevenzione e’ sempre punito penalmente se guida senza patente?

    No. Dopo la sentenza, il reato non scatta quando la patente e’ stata revocata o sospesa per violazioni del codice della strada, estranee alla misura di prevenzione.

    Cosa sono le misure di prevenzione?

    Sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, anche in assenza di una condanna penale, per prevenire la commissione di reati.

    Perche’ la norma e’ stata ritenuta irragionevole?

    Perche’ trasformava in reato grave una condotta che, per la generalita’ dei cittadini, e’ un illecito amministrativo, basandosi su una misura del tutto scollegata dalla vicenda stradale.

    Cosa significa il richiamo all’art. 25 della Costituzione?

    Sancisce il principio di legalita’ e di proporzionalita’ della pena: nessuno puo’ essere punito se non in base a una legge che colpisca un fatto realmente meritevole di sanzione penale.

    Norme collegate

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