Autore: Andrea Marton

  • Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

    l’indicazione delle parti;

    l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

    l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

    i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis;

    l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

    la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

    Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine [1], le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

    Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

    Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma [2].

    Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

    [1] Le parole «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state inserite dall’art. 25, comma 1i, numero 1, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 25, comma 1i, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 365 Codice di Procedura Civile: Sottoscrizione del ricorso

    Articolo 365 Codice di Procedura Civile: Sottoscrizione del ricorso

    Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

  • Articolo 364 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 364 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 364 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 363 Codice di Procedura Civile: Principio di diritto nell’interesse della legge

    Articolo 363 Codice di Procedura Civile: Principio di diritto nell’interesse della legge

    Art. 363 c.p.c. – Principio di diritto nell’interesse della legge

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

    La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

    Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

    La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

    Articolo così sostituito dall’art. 4, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

    Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

    i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

    i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

  • Articolo 361 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    Articolo 361 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    Art. 361 c.p.c. – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa [1].

    Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 360-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità del ricorso

    Articolo 360-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità del ricorso

    Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è inammissibile:

    quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

    quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

    Articolo aggiunto dall’art. 47, comma 1a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 360 Codice di Procedura Civile: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    Articolo 360 Codice di Procedura Civile: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

    per motivi attinenti alla giurisdizione;

    per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

    per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

    per nullità della sentenza o del procedimento;

    per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [1].

    Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).

    Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

    Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

    Articolo così sostituito dall’art 2, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40

    [1] Numero così sostituito dall’art. 54, comma 1b, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

  • Articolo 359 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Articolo 359 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

    [abrogato] Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili [1].

    [1] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 358 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    Articolo 358 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    Art. 358 c.p.c. – Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.