Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 116/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che puniva come reato la guida senza patente quando la revoca o sospensione del titolo dipendeva da violazioni del codice della strada e non dalla misura di prevenzione.
Di cosa si tratta
Il codice antimafia prevede sanzioni piu’ severe per chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale. Tra queste, una norma puniva come reato la condotta di chi, gia’ destinatario di una misura di prevenzione definitiva, si mettesse alla guida senza patente perche’ revocata o sospesa. Il problema individuato dal Tribunale di Nuoro e’ che la norma colpiva anche i casi in cui la revoca o la sospensione della patente non dipendeva affatto dalla misura di prevenzione, ma da ordinarie violazioni del codice della strada. In pratica, una persona poteva subire una pena penale grave per un fatto che, per chiunque altro, sarebbe stato un semplice illecito amministrativo, solo per la presenza, sullo sfondo, di una misura di prevenzione del tutto estranea alla vicenda stradale. In gioco c’era il principio per cui la sanzione penale deve essere ragionevole e collegata a un effettivo disvalore, e non puo’ tradursi in una punizione aggravata sganciata dal motivo per cui la patente e’ stata revocata.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il Tribunale di Nuoro, sezione penale, ha impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione anche quando la revoca o sospensione non derivava dalla misura, ma da violazioni del codice della strada.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la guida del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o la sospensione della patente sia avvenuta a causa di precedenti violazioni del codice della strada, e non in conseguenza della misura di prevenzione.
Il principio
Non e’ ragionevole punire come reato la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o sospensione del titolo dipende da violazioni stradali estranee alla misura: in quei casi la condotta non ha il disvalore che giustifica la sanzione penale.
Domande e risposte
Chi e’ sottoposto a misure di prevenzione e’ sempre punito penalmente se guida senza patente?
No. Dopo la sentenza, il reato non scatta quando la patente e’ stata revocata o sospesa per violazioni del codice della strada, estranee alla misura di prevenzione.
Cosa sono le misure di prevenzione?
Sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, anche in assenza di una condanna penale, per prevenire la commissione di reati.
Perche’ la norma e’ stata ritenuta irragionevole?
Perche’ trasformava in reato grave una condotta che, per la generalita’ dei cittadini, e’ un illecito amministrativo, basandosi su una misura del tutto scollegata dalla vicenda stradale.
Cosa significa il richiamo all’art. 25 della Costituzione?
Sancisce il principio di legalita’ e di proporzionalita’ della pena: nessuno puo’ essere punito se non in base a una legge che colpisca un fatto realmente meritevole di sanzione penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, fulcro della decisione.
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalita’ e proporzionalita’ della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.