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Con la sentenza n. 27/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma penale che punisce lo straniero che rientra in Italia dopo essere stato espulso.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il reato previsto per lo straniero che, dopo essere stato espulso, rientra nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso. Il giudice dell’udienza preliminare di Vicenza, in un procedimento penale, dubitava della legittimità della norma incriminatrice: riteneva che la pena prevista potesse risultare sproporzionata e che la disciplina trattasse in modo irragionevole situazioni diverse. Il tema è quello del controllo dell’immigrazione attraverso lo strumento penale e dei limiti che la Costituzione pone alla scelta del legislatore di sanzionare penalmente certe condotte. La Corte era chiamata a verificare se l’incriminazione del reingresso dopo l’espulsione rispettasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), che punisce il reingresso dello straniero espulso. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e principi in materia di responsabilità penale e funzione della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che l’incriminazione del reingresso dello straniero espulso rientrasse nella discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale e di controllo dell’immigrazione, senza violare i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Il principio
Sanzionare penalmente lo straniero che rientra in Italia in violazione del divieto conseguente all’espulsione è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, purché la pena non risulti manifestamente sproporzionata.
Domande e risposte
È reato rientrare in Italia dopo un’espulsione?
Sì: la norma che punisce il reingresso dello straniero espulso è stata ritenuta legittima dalla Corte.
La pena prevista è proporzionata?
La Corte ha escluso che la disciplina fosse manifestamente irragionevole o sproporzionata, respingendo le censure.
Il legislatore è libero di creare reati a piacere?
No: gode di discrezionalità in materia di politica criminale, ma entro i limiti di ragionevolezza, proporzionalità e finalità della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e finalità della pena
Vedi anche
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.