Autore: Andrea Marton

  • Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Art. 374 c.p.c. – Pronuncia a Sezioni Unite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

    Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

    Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

    Articolo così sostituito dall’art. 8, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace [1], al tribunale in composizione monocratica [2] o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione [3].

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «conciliatore» è stata sostituita con le parole «giudice di pace» dall’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [2] La parola «pretore» è stata sostituita con le parole «tribunale in composizione monocratica» dall’art. 78, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [3] Comma così sostituito dall’art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

    Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

  • Articolo 371-bis Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    Articolo 371-bis Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    Art. 371-bis c.p.c. – Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    Articolo aggiunto dall’art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

    La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

    Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 [1].

    Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.

    Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

  • Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Art. 370 c.p.c. – Controricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

    Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

    Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

  • Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

    Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

    il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;

    la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

    gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [1].

    Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

    [1] Numero così sostituito dall’art. 7, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 368 Codice di Procedura Civile: Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    Articolo 368 Codice di Procedura Civile: Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    Art. 368 c.p.c. – Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso previsto nell’art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

    Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [1], oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.

    Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

    La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

    Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

    [1] Le parole «o davanti a un pretore» sono state soppresse dall’art. 77, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 367 Codice di Procedura Civile: Sospensione del processo di merito

    Articolo 367 Codice di Procedura Civile: Sospensione del processo di merito

    Art. 367 c.p.c. – Sospensione del processo di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza [1].

    Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 366-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 366-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 366-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.