Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 TULPS – Rilievi segnaletici e identificazione

    Art. 4 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

    Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

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  • Art. 3 TULPS – Carta d’identità: rilascio e validità

    Art. 3 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

    La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all' articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.(91)(104)

    La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 .

    La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. , salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"

    La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

    A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.

  • Art. 2 TULPS – Poteri d’urgenza del prefetto

    Art. 2 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

    Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

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  • Art. 1 TULPS – Funzioni dell’autorità di pubblica sicurezza

    Art. 1 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

    Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

    L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

    Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.

  • CNLG 2026: Ordine dei Giornalisti, equo compenso freelance e clausola di coscienza

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    L’Ordine dei Giornalisti (OdG) e un ordine professionale con iscrizione obbligatoria per l’esercizio della professione. La L. 49/2023 ha introdotto l’equo compenso per i giornalisti freelance, stabilendo che il compenso non possa essere inferiore ai minimi tabellari CNLG. La clausola di coscienza e un istituto contrattuale unico che tutela l’autonomia professionale del giornalista.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    CNLG 2013-2016, firmato il 24 giugno 2014; non più rinnovato
    Vigenza
    Scaduto il 31 marzo 2016 e applicato in attesa del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Istituti peculiari del lavoro giornalistico – quadro sintetico
    Istituto Fonte normativa Contenuto principale
    Ordine dei Giornalisti L. 69/1963 Iscrizione obbligatoria; albo professionisti + elenco pubblicisti; codice deontologico
    Equo compenso freelance L. 49/2023; accordi FIEG/FNSI Compenso non inferiore ai minimi CNLG per i collaboratori giornalistici
    Clausola di coscienza Art. 32 CNLG Recesso del giornalista per mutamento linea editoriale; assimilato al licenziamento
    Comitato di redazione Art. 34 CNLG Organismo di rappresentanza interna; tutela dell’autonomia redazionale
    Crisi dell’editoria L. 416/1981 e successive Prepensionamenti di settore, fondo solidarieta, gestione esuberi in editoria
    Freelance e INPGI gestione separata Regolamento INPGI Contribuzione previdenziale autonoma per i non dipendenti; tasso piu basso del sostitutivo

    L'Ordine dei Giornalisti: funzione e deontologia

    L’Ordine dei Giornalisti (OdG) e un ordine professionale istituito con la L. 69/1963. L’iscrizione all’albo dei professionisti o all’elenco dei pubblicisti e obbligatoria per l’esercizio della professione giornalistica. L’OdG tiene l’albo, gestisce l’accesso alla professione (praticantato ed esame di Stato), applica il codice deontologico e irroga sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).

    Il codice deontologico dell’OdG (aggiornato nel 2016 e successivamente integrato) disciplina i doveri del giornalista verso le fonti, la rettifica, la tutela della privacy, il conflitto di interessi e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di contenuti.

    Equo compenso per i giornalisti freelance: la L. 49/2023

    La L. 49/2023 ha introdotto l’equo compenso per le prestazioni di lavoro autonomo non imprenditoriale, incluse le collaborazioni giornalistiche. Per i giornalisti freelance la legge stabilisce che il compenso non possa essere inferiore a quanto previsto per le corrispondenti mansioni dai minimi tabellari CNLG.

    Gli accordi FIEG/FNSI specificano la tariffazione minima per articolo, servizio fotografico, inchiesta, redazione web. Il mancato rispetto dell’equo compenso da parte dell’editore puo essere contestato dal freelance davanti al giudice del lavoro, con diritto al pagamento delle differenze e agli interessi legali.

    Clausola di coscienza: l'autonomia professionale del giornalista

    La clausola di coscienza (art. 32 CNLG) e un istituto contrattuale senza equivalente in altri CCNL italiani: consente al giornalista di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso – e con diritto alle stesse indennita del licenziamento – quando l’editore muta in modo sostanziale la linea politico-editoriale della testata, compromettendo la liberta e la dignita professionale del giornalista.

    La clausola tutela l’autonomia professionale del giornalista rispetto alle scelte editoriali dell’imprenditore, riconoscendo che il giornalismo non e un semplice servizio prestato ma un’attivita con dimensione etica e deontologica propria. Il comitato di redazione svolge un ruolo di verifica e certificazione del mutamento editoriale.

    Casi pratici

    Tizio – Sanzione disciplinare dell’Ordine per violazione deontologica
    Tizio pubblica un articolo che viola le norme sulla tutela della privacy di una vittima di reato (codice deontologico OdG). L’Ordine avvia un procedimento disciplinare. Tizio viene sentito e presenta le proprie giustificazioni. Il Consiglio regionale dell’OdG irroga la sanzione della censura scritta. Tizio puo fare ricorso al Consiglio Nazionale dell’OdG entro 30 giorni.
    Caia – Equo compenso per collaborazione giornalistica freelance
    Caia e una giornalista pubblicista freelance che collabora con un periodico online ricevendo 30 euro per articolo. La L. 49/2023 e gli accordi FIEG/FNSI prevedono tariffe minime superiori per articoli di analisi di media lunghezza. Caia contesta il compenso con l’assistenza del FNSI, ottenendo il riconoscimento di differenze retributive e il riallineamento delle tariffe future agli standard dell’equo compenso.
    Sempronio – Clausola di coscienza per cambio proprietario
    Il quotidiano per cui lavora Sempronio viene acquisito da un nuovo gruppo editoriale che impone una linea editoriale politicamente schierata, incompatibile con i principi professionali di Sempronio. Il comitato di redazione certifica il mutamento sostanziale della linea editoriale. Sempronio esercita la clausola di coscienza: si dimette senza preavviso e riceve l’indennita sostitutiva di preavviso (6 mesi per la sua anzianita) e il TFR, come se fosse stato licenziato.

    Domande frequenti

    L'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e obbligatoria?
    Si: per esercitare la professione giornalistica in modo continuativo e obbligatoria l’iscrizione all’albo dei professionisti o all’elenco dei pubblicisti dell’OdG, ai sensi della L. 69/1963.
    La L. 49/2023 sull'equo compenso si applica ai giornalisti?
    Si: la L. 49/2023 include le collaborazioni giornalistiche tra le prestazioni di lavoro autonomo a cui si applicano le disposizioni sull’equo compenso, con riferimento ai minimi tabellari CNLG.
    Cosa deve cambiare per attivare la clausola di coscienza?
    Un mutamento sostanziale della linea politico-editoriale della testata che comprometta la liberta e la dignita professionale del giornalista. La valutazione e caso per caso; il comitato di redazione certifica il mutamento.
    Il giornalista che esercita la clausola di coscienza ha diritto alla NASPI?
    E una questione controversa: le dimissioni ordinarie non danno diritto alla NASPI, ma la clausola di coscienza e assimilata contrattualmente al licenziamento. La prassi e la giurisprudenza ammettono tendenzialmente l’accesso alla NASPI in questi casi, ma la valutazione dell’INPS e caso per caso.
    Cos'e il comitato di redazione?
    E l’organismo di rappresentanza sindacale interna della redazione, previsto dall’art. 34 CNLG. Tutela l’autonomia redazionale, partecipa alle trattative aziendali e certifica i mutamenti editoriali rilevanti ai fini della clausola di coscienza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CNLG 2026: preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG fissa periodi di preavviso differenziati per qualifica e anzianita: da 3 mesi per il praticante a oltre 12 mesi per il caporedattore con lunga anzianita. Il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e illegittimo e puo comportare reintegra o indennita risarcitoria. Le dimissioni per clausola di coscienza assimilano il giornalista a un lavoratore licenziato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    CNLG 2013-2016, firmato il 24 giugno 2014; non più rinnovato
    Vigenza
    Scaduto il 31 marzo 2016 e applicato in attesa del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CNLG – periodi per qualifica e anzianita (indicativi)
    Qualifica Anzianita fino a 5 anni Anzianita 5-15 anni Anzianita oltre 15 anni
    Praticante 3 mesi – –
    Redattore 3 mesi 4 mesi 6 mesi
    Caposervizio 4 mesi 6 mesi 8 mesi
    Caporedattore 6 mesi 9 mesi 12 mesi
    Vicedirettore / Direttore Trattamento individuale; indicativamente 12-24 mesi

    Il preavviso: funzione e disciplina contrattuale

    Il preavviso e il periodo di tempo che deve trascorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del giornalista) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Il CNLG fissa periodi di preavviso piu lunghi rispetto alla media dei CCNL industriali, a riflesso della natura intellettuale e della difficolta di sostituzione del giornalista.

    Il datore puo rinunciare al preavviso lavorato versando al giornalista la corrispondente indennita sostitutiva di preavviso (pari alla retribuzione del periodo di preavviso). Il giornalista dimissionario puo richiedere di non prestare il preavviso, ma l’editore puo pretenderne la prestazione o decurtare il TFR dell’importo corrispondente.

    Licenziamento: cause e tutele applicabili

    Il licenziamento del giornalista dipendente deve essere sorretto da giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivo (oggettivo per ragioni aziendali, soggettivo per inadempimento contrattuale). Il licenziamento privo di tali presupposti e illegittimo.

    Le tutele applicabili variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione: per i giornalisti assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. (possibile reintegra); per chi e assunto dopo si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti, con indennita risarcitoria).

    Dimissioni: preavviso, giusta causa e clausola di coscienza

    Le dimissioni volontarie richiedono il rispetto del preavviso contrattuale; le dimissioni per giusta causa (grave inadempimento del datore) esentano dall’obbligo di preavviso e danno diritto all’indennita sostitutiva. Le dimissioni per clausola di coscienza – istituto peculiare del CNLG – consentono al giornalista di recedere senza preavviso in caso di mutamento della linea editoriale, assimilando il recesso a un licenziamento con diritto a indennita e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Tizio e redattore con 10 anni di anzianita in un quotidiano che chiude la propria redazione locale. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e legittimo. Tizio riceve il preavviso di 4 mesi (o l’indennita sostitutiva), la liquidazione del TFR e la NASPI previa verifica dei requisiti contributi (almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni).
    Caia – Dimissioni per clausola di coscienza
    Caia e caposervizio di un settimanale il cui nuovo editore impone una linea editoriale incompatibile con la sua coscienza professionale. Caia esercita la clausola di coscienza (art. 32 CNLG): si dimette senza obbligo di preavviso e ha diritto alle stesse indennita di un licenziamento, inclusa l’indennita sostitutiva di preavviso e il TFR. Non ha diritto alla NASPI (le dimissioni non la maturano, salvo giusta causa accertata).
    Sempronio – Indennita sostitutiva di preavviso
    Sempronio e caporedattore con 16 anni di anzianita e preavviso di 12 mesi. L’editore lo licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione) e non vuole che presti il preavviso. Corrisponde l’indennita sostitutiva pari a 12 mensilita lorde (retribuzione globale x 12). Questa indennita e soggetta a tassazione separata se riferita a un preavviso superiore a 12 mesi, o ordinaria in caso contrario.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un redattore che si dimette?
    Da 3 mesi (fino a 5 anni di anzianita) a 6 mesi (oltre 15 anni di anzianita). L’editore puo accettare un preavviso ridotto o rinunciarvi del tutto, ma il giornalista non puo farlo unilateralmente senza incorrere in responsabilita per inadempimento.
    Cosa sono le tutele crescenti per i giornalisti?
    I giornalisti assunti dopo il 7 marzo 2015 sono soggetti al D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act): in caso di licenziamento illegittimo ricevono un’indennita risarcitoria (da 6 a 36 mensilita) anziché la reintegra dell’art. 18 St. Lav.
    Cosa e la clausola di coscienza nel CNLG?
    E un diritto contrattuale (art. 32 CNLG) che consente al giornalista di dimettersi senza preavviso in caso di mutamento dell’indirizzo politico-editoriale della testata, con diritto alle stesse indennita del licenziamento.
    Il giornalista licenziato ha diritto alla NASPI?
    Si, se ha i requisiti contributivi (almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni negli ultimi 12 mesi). La NASPI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa o per clausola di coscienza.
    Il licenziamento disciplinare del giornalista segue regole particolari?
    Si: il datore deve seguire la procedura del contraddittorio preventivo (contestazione scritta + termine per le giustificazioni). La mancata contestazione preventiva rende il licenziamento proceduralmente invalido.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CNLG 2026: TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il TFR del giornalista dipendente si calcola secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione. Il TFR maturato dal 2007 puo essere destinato al fondo pensione complementare o al Fondo Tesoreria INPS. Il CNLG non prevede indennita aggiuntive specifiche rispetto alla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    CNLG 2013-2016, firmato il 24 giugno 2014; non più rinnovato
    Vigenza
    Scaduto il 31 marzo 2016 e applicato in attesa del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    TFR – meccanismo di calcolo e destinazione (CNLG 2026)
    Elemento Regola
    Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% aumento indice ISTAT prezzi consumo
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% sulla rivalutazione maturata ogni anno
    Destinazione TFR (aziende > 50 dip.) Obbligatoriamente al Fondo Tesoreria INPS, salvo scelta esplicita del fondo pensione
    Destinazione TFR (aziende ≤ 50 dip.) Mantenuto in azienda o conferito al fondo pensione per scelta del lavoratore
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni precedenti)
    Anticipazione TFR Fino al 70% del maturato dopo 8 anni di servizio (motivi tassativi)

    Calcolo della quota annua di TFR

    Ogni anno di servizio il datore accantona una quota di TFR pari alla retribuzione utile annua divisa per 13,5. La retribuzione utile include il minimo tabellare, la tredicesima (proporzionalmente), gli scatti di anzianita e le indennita continuative come quella di funzione. Sono escluse le voci occasionali (straordinario, rimborsi spese, premi una tantum).

    Al 31 dicembre di ogni anno il fondo TFR viene rivalutato dell’1,5% fisso piu il 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (media dei 12 mesi). Sull’importo della rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: fondo pensione o tesoreria INPS

    Dal 1° gennaio 2007, i giornalisti assunti da editori con piu di 50 dipendenti devono destinare il TFR annuo al Fondo Tesoreria INPS, salvo esplicita scelta di conferirlo a un fondo pensione complementare. Per i datori con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda se il lavoratore non esercita la scelta.

    Il fondo pensione complementare di riferimento per i giornalisti e il fondo Casagit/FIEG (per la parte previdenziale integrativa) o fondi aperti di mercato, a seconda delle scelte individuali.

    Anticipazione e liquidazione del TFR

    Il giornalista puo richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio, per motivi tassativi: acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali. L’anticipazione e concessa una sola volta.

    Alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa), il TFR accumulato viene liquidato e tassato con tassazione separata: l’aliquota e la media delle IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito, applicata all’importo del TFR. Spesso si traduce in un’aliquota inferiore a quella marginale del contribuente.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo del TFR dopo 20 anni di servizio
    Tizio ha lavorato 20 anni con un minimo mensile medio lordo di 3.000 euro (inclusa tredicesima proporzionale). La quota annua di TFR e (3.000 x 13) / 13,5 = circa 2.889 euro. Moltiplicato per 20 anni, con rivalutazioni annue, il fondo TFR lordo indicativo e di circa 65.000-70.000 euro. La tassazione separata alla liquidazione e calcolata sull’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianita e un fondo TFR maturato di circa 32.000 euro. Vuole acquistare la prima casa. Ha diritto a richiedere un’anticipazione del 70%, pari a circa 22.400 euro. L’anticipazione e concessa una sola volta e riduce proporzionalmente il TFR finale alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – TFR conferito al fondo pensione
    Sempronio lavora per un quotidiano con 200 dipendenti e ha scelto, nel 2007, di conferire il TFR annuo a un fondo pensione aperto. Il TFR non resta piu in azienda ne al Fondo Tesoreria INPS: viene versato al fondo pensione e rivalutato secondo i rendimenti del comparto scelto. Alla pensione, Sempronio percepira una rendita integrativa calcolata sul montante accumulato.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR del giornalista?
    Retribuzione utile annua (inclusa tredicesima) divisa per 13,5. La quota viene accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Il TFR del giornalista va al Fondo Tesoreria INPS?
    Per i datori con piu di 50 dipendenti, si: il TFR annuo confluisce obbligatoriamente al Fondo Tesoreria INPS, salvo scelta esplicita di un fondo pensione complementare.
    Quando si puo chiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio, per motivi tassativi: acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali. L’anticipazione e concedibile una sola volta e non supera il 70% del maturato.
    Come viene tassato il TFR?
    Con tassazione separata: l’aliquota e la media delle IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito. Di norma risulta inferiore all’aliquota marginale del contribuente, rendendo la tassazione separata conveniente rispetto alla tassazione ordinaria.
    Il TFR e compreso nel calcolo della pensione INPS?
    No: il TFR e un accantonamento a carico del datore distinto dai contributi previdenziali INPS (o ex-INPGI). I contributi INPS/ex-INPGI finanziano la pensione; il TFR e un trattamento di fine rapporto separato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CNLG 2026: orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG fissa per i giornalisti professionisti un orario di massima di 36 ore settimanali su cinque giorni (settimana corta), con un arco giornaliero massimo di 10 ore; oltre al riposo domenicale spetta un giorno di riposo infrasettimanale (art. 7). Lo straordinario è pagato con il 20% in più e di norma non supera 22 ore al mese; il notturno (dopo le 23 o prima delle 6) vale il 16% del minimo più contingenza (art. 17); la domenica lavorata un ventiseiesimo con il 55% in più e le festività un ventiseiesimo con l’80% in più (art. 19).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    CNLG 2013-2016, firmato il 24 giugno 2014; non più rinnovato
    Vigenza
    Scaduto il 31 marzo 2016 e applicato in attesa del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Orario, riposi e maggiorazioni nel CNLG FIEG-FNSI 2013-2016
    Fattispecie Disciplina contrattuale
    Orario di lavoro (art. 7) 36 ore settimanali di massima su cinque giorni (settimana corta); arco giornaliero massimo 10 ore; nei periodici distribuzione differenziata possibile
    Riposi (artt. 7 e 19) Riposo domenicale più un giorno di riposo infrasettimanale retribuito, che non può coincidere con una festività; se si lavora nel giorno di riposo per forza maggiore, recupero entro 30 giorni
    Straordinario (art. 7) Retribuzione oraria maggiorata del 20%; di norma non oltre 22 ore al mese. Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 26 ÷ 6
    Lavoro notturno (art. 17) Dopo le 23 o prima delle 6: +16% del minimo di categoria più contingenza; per l’intero mese se le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni
    Lavoro domenicale (art. 19) Un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta; nelle redazioni con riposo compensativo, il solo 55% più il riposo
    Festività lavorate (art. 19) Un ventiseiesimo con l’80% in più (oltre al compenso domenicale se coincide con la domenica); 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre non sono obbligatori e, se lavorati, valgono un ventiseiesimo con il 260% in più
    Esclusi dall’orario (art. 7) Direttori, vicedirettori, caporedattori, inviati, critici e altre figure elencate: indennità compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile

    L'orario: 36 ore su cinque giorni

    Il CNLG parte da una premessa: nell’attività giornalistica è difficile fissare con esattezza ore e distribuzione. Per i giornalisti professionisti stabilisce un orario di massima di 36 ore settimanali, distribuito su cinque giorni per effetto della settimana corta; la prestazione giornaliera deve stare nell’arco massimo di 10 ore. Azienda, direttore e comitato di redazione possono concordare una distribuzione diversa tra i cinque giorni per chi lavora soprattutto all’esterno o per esigenze di singole testate; nei periodici la distribuzione differenziata è sempre ammessa (art. 7). Il lavoro redazionale va organizzato in modo che la chiusura delle pagine avvenga entro le 1,30.

    Straordinario e banca ore

    Le ore di straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore, dal caporedattore o dai capiservizio delegati e di norma non superano le 22 ore al mese. Il lavoro oltre l’orario stabilito e comunicato settimanalmente, o oltre l’arco di impegno, è pagato con la retribuzione oraria maggiorata del 20%; la paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6 (art. 7). Se nelle redazioni il limite delle 22 ore è superato in modo non occasionale, editore, direttore e comitato di redazione devono incontrarsi per riorganizzare il lavoro. Chi ha scelto il forfait dello straordinario può conservarlo; restano salve le maggiorazioni aziendali più favorevoli. Il recupero in riposi al posto del pagamento richiede un accordo.

    Turnistica e lavoro notturno nelle agenzie di stampa

    Le agenzie di stampa operano tutto il giorno, tutti i giorni, con turni a ciclo continuo. È lavoro notturno quello che termina dopo le 23 o inizia prima delle 6: dà diritto a una maggiorazione del 16% del minimo di stipendio più contingenza, riconosciuta per l’intero mese quando le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni (art. 17). La domenica lavorata vale un ventiseiesimo della retribuzione mensile con il 55% in più; le festività un ventiseiesimo con l’80% in più; il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre il giornalista non è tenuto a lavorare e, se lavora, ha un ventiseiesimo maggiorato del 260% (art. 19). Indennità di turno e di reperibilità ulteriori dipendono dagli accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario non retribuito in una testata digitale
    Tizio, redattore, fa sistematicamente la copertura serale oltre l’orario comunicato e tiene un registro: in tre mesi arriva a 40 ore di straordinario. Gli spettano con la maggiorazione del 20% sulla paga oraria (retribuzione mensile ÷ 26 ÷ 6). Se lo straordinario supera stabilmente le 22 ore al mese, editore, direttore e comitato di redazione devono rivedere l’organizzazione (art. 7).
    Caia – Riposo compensativo per lavoro domenicale
    Caia lavora la domenica in un quotidiano. Per ogni domenica ha un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta allo stipendio; se la sua redazione applica il riposo compensativo, ha il 55% e un giorno di riposo in più, che non può cadere in un festivo (art. 19).
    Sempronio – Reperibilita notturna in agenzia
    Sempronio, in agenzia, fa un turno che inizia alle 22 e finisce alle 4 per 20 giorni al mese: è lavoro notturno, e poiché supera i 18 giorni mensili ha la maggiorazione del 16% del minimo più contingenza per tutto il mese (art. 17). L’indennità per la reperibilità non è nel CNLG: dipende dall’accordo aziendale.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora a settimana un giornalista dipendente?
    Il CNLG fissa un orario di massima di 36 ore settimanali su cinque giorni (settimana corta), con un arco giornaliero massimo di 10 ore. La distribuzione tra i cinque giorni può essere differenziata per accordo con il comitato di redazione e, nei periodici, sempre (art. 7).
    Il giornalista ha diritto al riposo domenicale?
    Il CNLG prevede il riposo domenicale più un giorno di riposo infrasettimanale. Chi lavora la domenica ha un ventiseiesimo della retribuzione mensile con il 55% in più oppure, nelle redazioni che lo applicano, il 55% e il riposo compensativo (art. 19).
    Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
    La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6, e lo straordinario la maggiora del 20% (art. 7). Nel calcolo entrano minimo, contingenza, scatti, maggiorazioni contrattuali (escluse quelle festive e domenicali) e superminimi.
    Cosa e la banca ore?
    Sistema che consente di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposi compensativi anziche come pagamento aggiuntivo. Richiede un accordo aziendale tra editore e comitato di redazione/FNSI.
    I turni notturni sono obbligatori?
    Si, se l’organizzazione redazionale li prevede e il turno e disciplinato da accordo aziendale. Il giornalista non puo unilateralmente rifiutare il turno notturno contrattualmente previsto, salvo ragioni gravi documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CNLG 2026: tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) FIEG-FNSI è nella situazione più anomala del panorama contrattuale italiano: la parte economica è ferma al 2016 e la trattativa di rinnovo è in stallo da anni. Per le testate online locali e i settimanali cattolici esiste invece il contratto FNSI-ANSO-FISC, rinnovato il 18 dicembre 2024 con +100 euro lordi mensili a regime. Nel CNLG la retribuzione cresce con gli aumenti periodici di anzianità (6% del minimo più contingenza, fino a 15 scatti) e comprende la tredicesima e, al 30 giugno, l’indennità redazionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Parte economica ferma al 2016; trattativa FIEG-FNSI in stallo (situazione a luglio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Un contratto fermo al 2016 — e il rinnovo FNSI-ANSO-FISC

    Il CNLG FIEG-FNSI, che copre i giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie, non viene rinnovato nella parte economica dal 2016: la trattativa tra editori e sindacato — ripresa più volte — era ancora in stallo a marzo 2026, con la FNSI che denuncia il mancato riscontro alle richieste di aumenti adeguati all’inflazione accumulata. I minimi tabellari vigenti restano quindi quelli dell’ultimo accordo economico, aggiornati solo dagli scatti e dalle voci accessorie.

    Per le testate online locali e i settimanali cattolici vale invece il contratto FNSI-ANSO-FISC, firmato il 18 dicembre 2024 con vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027: aumento in cifra fissa di 100 € lordi mensili a regime (su 13 mensilità), conferma dell’assicurazione infortuni extraprofessionali e rinnovo della convenzione Casagit “Salute Azienda” a contribuzione invariata.

    Fonte: FNSI e FISC sul rinnovo ANSO-FISC del 18/12/2024; comunicati FNSI/FIEG e stampa di settore sullo stallo del CNLG (situazione verificata l’8 luglio 2026).

    Nota sui minimi. I minimi di stipendio e la contingenza di ciascuna categoria (praticante, redattore con meno o con più di 30 mesi di anzianità professionale, vice-caposervizio, caposervizio, vice-caporedattore, caporedattore) sono nelle tabelle allegate al CNLG FIEG-FNSI 2013-2016, che non sono pubblicate nel testo aperto che abbiamo consultato: per questo in pagina non ci sono cifre per categoria. Riportiamo invece le regole e gli importi che il testo fissa: scatti, tredicesima, indennità redazionale, maggiorazioni.

    Struttura della retribuzione nel CNLG

    La retribuzione del giornalista dipendente è composta da: minimo di stipendio e indennità di contingenza della categoria, aumenti periodici di anzianità, eventuali maggiorazioni (per esempio il 16% per il lavoro notturno) e superminimi individuali. Sono previste la tredicesima a dicembre, pari a 30/26 della retribuzione mensile (art. 15), e al 30 giugno l’indennità redazionale, pari alla retribuzione mensile con un tetto per qualifica, più un’aggiunta di pari importo (art. 16).

    Indennità redazionale al 30 giugno: tetti per qualifica (art. 16)
    Qualifica Tetto dell’indennità Tetto dell’aggiunta
    Redattore con meno di 30 mesi 567,07 € 567,07 €
    Redattore con oltre 30 mesi 800,51 € 800,51 €
    Vice-caposervizio, redattore esperto 860,42 € 860,42 €
    Caposervizio, redattore senior 920,84 € 920,84 €
    Vice-caporedattore 977,14 € 977,14 €
    Caporedattore, capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale 1.033,95 € 1.033,95 €
    Direttore, condirettore, vicedirettore 1.154,28 € 1.154,28 €

    Scatti biennali e progressione automatica

    Dal redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale in su, il giornalista ha diritto, indipendentemente dagli aumenti di merito, a aumenti periodici di anzianità fino a un massimo di 15 (art. 13). Ciascuno vale il 6% del minimo di stipendio della categoria più la contingenza in vigore quando matura, e non si rivaluta in seguito. I primi tre maturano ogni due anni nella stessa azienda, i successivi ogni tre; decorrono dal primo giorno del mese successivo. Gli scatti maturati al 31 marzo 2009 sono congelati in cifra fissa ma contano nel limite dei 15. Gli aumenti individuali possono essere assorbiti nello scatto solo se l’editore lo ha dichiarato per iscritto quando li ha concessi. Il mancato riconoscimento degli scatti è un inadempimento che si può far valere davanti al giudice del lavoro.

    Indennita di funzione per le figure direttive

    Nel CNLG caposervizio, vice-caporedattore e caporedattore non hanno un’indennità di funzione aggiunta al minimo del redattore: sono categorie con un proprio minimo di stipendio. Chi passa alla categoria superiore ha diritto in ogni caso a un aumento pari alla differenza tra il minimo della nuova categoria e quello della precedente (art. 13). Per direttore, condirettore e vicedirettore gli scatti si calcolano sul minimo del caporedattore aumentato del 20%.

    Casi pratici

    Tizio – Scatti dopo 8 anni
    Tizio è redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e lavora da 8 anni nella stessa testata. Ha maturato tre aumenti biennali (dopo 2, 4 e 6 anni) e matura il quarto dopo 9 anni, perché dal quarto in poi la cadenza è triennale. Ogni aumento vale il 6% del minimo più contingenza in vigore quando è maturato.
    Caia – Promozione a caposervizio
    Caia è nominata caposervizio. Passa a una categoria con un minimo di stipendio più alto e ha diritto almeno alla differenza tra il nuovo minimo e quello del redattore, anche se già guadagna sopra il minimo; i successivi aumenti periodici si calcolano sul minimo del caposervizio.
    Sempronio – Superminimo aziendale e assorbimento
    Sempronio lavora per un’agenzia di stampa che storicamente paga sopra i minimi CNLG con un superminimo di 400 euro. Se il CNLG viene rinnovato con aumento tabellare, l’editore puo ‘assorbire’ il superminimo fino a concorrenza dell’aumento, salvo che il contratto individuale o l’accordo aziendale escluda esplicitamente l’assorbibilita.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CNLG?
    Tredici, con la tredicesima di dicembre pari a 30/26 della retribuzione mensile (art. 15). Al 30 giugno c’è inoltre l’indennità redazionale, pari alla retribuzione mensile con un tetto per qualifica, più un’aggiunta di pari importo (art. 16).
    Quanto guadagna un praticante nel 2026?
    Il minimo del praticante è quello della tabella allegata al CNLG, inferiore a quello del redattore; la tabella non è nel testo aperto che abbiamo consultato e per questo non indichiamo una cifra. Il praticante non matura gli aumenti periodici, che spettano dal redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
    Gli scatti di anzianita sono automatici?
    Sì: spettano indipendentemente dagli aumenti di merito, fino a 15. I primi tre maturano ogni due anni nella stessa azienda, i successivi ogni tre; ciascuno vale il 6% del minimo più contingenza (art. 13).
    Un superminimo puo essere assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende dal contratto individuale. Per gli aumenti di anzianità il CNLG è più rigido: gli aumenti individuali concessi nel biennio si possono conteggiare nello scatto solo se l’editore ha dichiarato per iscritto, quando li ha concessi, di volerli assorbire (art. 13).
    Il CNLG si applica anche ai giornalisti delle emittenti radio-tv?
    Si, se l’emittente aderisce alla FIEG o ha stipulato accordi di recepimento. Alcune emittenti radiotelevisive applicano pero il contratto SLC-CGIL/FNSI specifico per il settore audiovisivo, con varianti rispetto al CNLG standard.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: welfare, bilateralità artigiana (San.Arti., EBNA) e previdenza complementare

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione si inserisce nel sistema della bilateralità artigiana: i lavoratori dei panifici aderenti beneficiano del fondo sanitario integrativo San.Arti., delle prestazioni dell’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) e della previdenza complementare tramite Fon.Te. Questi strumenti integrano le tutele INPS e INAIL con prestazioni aggiuntive per salute, formazione e welfare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare CCNL Panificazione – Enti e fondi principali
    Ente/Fondo Funzione principale Finanziamento
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) Formazione, sostegno al reddito, conciliazione, servizi Contributo datore + lavoratore (~0,10% + 0,10%)
    San.Arti. Sanità integrativa: visite, dentistica, diagnostica, ricoveri Contributo mensile fisso datore (~10-15 €/mese)
    Fon.Te. Previdenza complementare (pensione integrativa) TFR + eventuale contributo datore + lavoratore
    FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato) Integrazione al reddito (cassa integrazione artigiana) Contributo datore + lavoratore INPS

    EBNA: l'ente bilaterale del settore artigiano

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) è l’organismo paritetico costituito dalle associazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Per il settore alimentare e della panificazione opera attraverso gli enti bilaterali territoriali (EBT), ai quali le aziende artigiane sono tenute a iscriversi per accedere alle prestazioni contrattuali.

    Le prestazioni EBNA includono: contributi alla formazione professionale degli addetti (corsi HACCP, sicurezza, lingua, informatica), sostegno per maternità e paternità aggiuntivo rispetto all’INPS, contributi per l’integrazione salariale in caso di crisi, servizi di conciliazione vita-lavoro.

    San.Arti.: la sanità integrativa per i lavoratori artigiani

    San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese artigiane. Copre prestazioni non garantite dal SSN o con tempi di attesa elevati:

    • Visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, dermatologia, oculistica)
    • Diagnostica (TAC, risonanze, ecografie, analisi)
    • Prestazioni odontoiatriche (devitalizzazioni, protesi, ortodonzia)
    • Ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate
    • Indennità per inabilità temporanea aggiuntiva

    Il contributo mensile a carico del datore è di norma di 10-15 euro per lavoratore iscritto. In caso di mancata iscrizione a San.Arti., il datore deve erogare un’indennita’ sostitutiva al lavoratore.

    Fon.Te. e FSBA: previdenza e solidarietà

    Fon.Te. è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori dell’artigianato alimentare. Consente di destinare il TFR e contributi aggiuntivi (datore e/o lavoratore) a forme di previdenza integrativa, con vantaggi fiscali rispetto al TFR mantenuto in azienda (tassazione al 15% anziché alla tassazione separata IRPEF).

    Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il principale strumento di integrazione al reddito per i lavoratori artigiani in caso di riduzione o sospensione dell’attivita’ (sostituisce la Cassa Integrazione, non applicabile all’artigianato). Finanziato da contributi INPS e dalla bilateralità, il FSBA eroga integrazioni simili alla CIGO per un massimo di 13 settimane consecutive.

    Casi pratici

    Tizio – Prestazione sanitaria con San.Arti.
    Tizio ha bisogno di una risonanza magnetica con attesa SSN di 6 mesi. Tramite San.Arti. accede alla struttura convenzionata entro 10 giorni. Il fondo rimborsa la prestazione fino al massimale previsto dal piano sanitario. Tizio anticipa il costo e ottiene il rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
    Caia – Contributo EBNA per maternità
    Caia (panettiera di livello 3) usufruisce del contributo aggiuntivo EBNA per maternità, che integra l’indennita’ INPS (80%) con un importo fisso mensile durante l’astensione obbligatoria. Il contributo varia per territorio ma è di norma di 100-200 euro mensili per tutta la durata dell’astensione.
    Sempronio – FSBA per crisi stagionale
    Il panificio di Sempronio riduce la produzione in gennaio-febbraio (crisi stagionale). Il datore attiva il FSBA per 8 settimane. Sempronio percepisce l’integrazione FSBA pari all’80% della retribuzione lorda per le ore non lavorate, fino al massimale di legge. Il periodo FSBA non incide sul TFR né sui diritti maturati.

    Domande frequenti

    Tutti i panifici sono iscritti a EBNA e San.Arti.?
    Tutti i panifici artigiani che applicano il CCNL di settore sono tenuti all’iscrizione agli enti bilaterali. In caso di inadempienza il datore deve erogare un’indennita’ sostitutiva di pari valore ai lavoratori.
    San.Arti. copre anche i dentisti?
    Si: San.Arti. include prestazioni odontoiatriche (visite, devitalizzazioni, estrazioni, protesi fino a determinati massimali). La lista delle strutture convenzionate è consultabile sul sito del fondo.
    Fon.Te. è obbligatorio?
    No: il lavoratore può scegliere se destinare il TFR ad Fon.Te. o mantenerlo in azienda (o versarlo al Fondo di Tesoreria INPS se l’azienda ha più di 50 dipendenti). La scelta va esercitata entro 6 mesi dall’assunzione; in assenza di scelta, il TFR confluisce ad Fon.Te. per le aziende con meno di 50 dipendenti.
    Cos'è il FSBA e quando si attiva?
    Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato è il meccanismo di integrazione al reddito per i lavoratori artigiani (alternativo alla Cassa Integrazione). Si attiva per crisi aziendali, riduzioni temporanee, eventi meteo o crisi di mercato, per un massimo di 13-26 settimane a seconda della durata dell’evento.
    Il welfare bilaterale vale anche per i lavoratori a part-time?
    Si: i lavoratori part-time hanno diritto alle stesse prestazioni bilaterali dei lavoratori a tempo pieno, con eventuali adeguamenti proporzionali per le indennità collegate alla retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: scatti di anzianità, tredicesima e mensilità aggiuntive

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Nel CCNL Panificazione spettano la tredicesima, entro il 20 dicembre, e la quattordicesima, entro il 1° luglio (art. 52). Gli scatti di anzianità nazionali sono previsti solo nei panifici a indirizzo industriale: cinque aumenti biennali in cifra fissa, da 17,14 € (6° livello) a 34,28 € (1° livello) ciascuno (art. 51).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
    Ultimo rinnovo
    Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Il CCNL prevede scatti di anzianità nazionali solo per i lavoratori dei panifici a indirizzo produttivo industriale (art. 51): cinque aumenti biennali, uno per ogni biennio di effettivo servizio nella stessa azienda, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Dal 1° agosto 1997 sono in cifra fissa per livello (gli importi in euro valgono dal 28 febbraio 2002) e non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito. Per i panifici artigiani il testo nazionale non prevede scatti: la retribuzione è composta da paga base con contingenza ed EDR (art. 50); eventuali aumenti legati all’anzianità vanno cercati nell’accordo territoriale applicato.

    Scatti di anzianità, panifici industriali (art. 51 CCNL 26 febbraio 2025)
    Livello Importo di uno scatto Con 5 scatti
    1° 34,28 € 171,40 €
    2° 31,67 € 158,35 €
    3°A 29,25 € 146,25 €
    3°B 27,24 € 136,20 €
    4° 22,91 € 114,55 €
    5° 20,27 € 101,35 €
    6° 17,14 € 85,70 €

    Fonte: art. 51 del testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025. Gli scatti già maturati al 31 luglio 1997 restano congelati in cifra e si sommano ai nuovi, fermo il massimo di cinque.

    Gli scatti maturati si sommano al minimo tabellare e concorrono alla determinazione della retribuzione globale di fatto, base di calcolo per TFR, tredicesima, indennità di malattia e preavviso. In caso di trasferimento o cessione d’azienda, l’anzianità maturata si conserva integralmente.

    Tredicesima e quattordicesima: quando si pagano

    L’art. 52 del CCNL riconosce due mensilità aggiuntive: la tredicesima, da pagare entro il 20 dicembre, e la quattordicesima, da pagare entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe sono pari alla retribuzione normale dell’ultimo mese di riferimento e maturano per dodicesimi: la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero. In caso di cessazione si pagano le frazioni maturate, qualunque sia l’anzianità.

    I ratei relativi ai periodi di malattia indennizzati da un istituto previdenziale non sono a carico del datore (art. 52); durante il congedo di maternità le mensilità aggiuntive maturano per la parte non pagata dall’istituto (art. 48). La contrattazione territoriale può spostare la data della quattordicesima tra il 15 aprile e il 15 ottobre e, con accordo sindacale territoriale, anticiparla o ripartirla in 12 rate mensili (artt. 52-53).

    Casi pratici

    Tizio – Scatti dopo 9 anni in un panificio industriale
    Tizio è inquadrato al 3°B in un panificio a indirizzo industriale e ha 9 anni di servizio: ha compiuto quattro bienni e quindi matura 4 scatti da 27,24 €, cioè 108,96 € al mese oltre al minimo. Il quinto e ultimo scatto arriverà al compimento del decimo anno. Gli scatti entrano nella retribuzione normale su cui si calcolano tredicesima e quattordicesima.
    Caia – Tredicesima proporzionale per anno incompleto
    Caia, livello A2 in un panificio artigiano, è assunta il 1° luglio 2026. A dicembre ha 6 mesi di servizio: la tredicesima vale 6/12 della retribuzione normale di dicembre. Con il minimo A2 in vigore dal 1° settembre 2026 (1.747,66 €) sono 873,83 € lordi. La sua prima quattordicesima, pagata entro il 1° luglio 2027, maturerà in proporzione ai mesi di servizio.
    Sempronio – Scatti conservati in cessione di azienda
    Sempronio ha già maturato alcuni scatti quando il panificio viene ceduto a un nuovo titolare. Il D.Lgs. 18/2001 (art. 2112 c.c.) garantisce la continuità del rapporto con conservazione di tutti i diritti maturati, inclusi gli scatti. Il nuovo datore è tenuto a riconoscere il livello e l’anzianità pregressa.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto nel CCNL Panificazione?
    Ogni 2 anni di effettivo servizio nella stessa azienda, fino a un massimo di 5 scatti, ma solo nei panifici a indirizzo industriale (art. 51). Per i panifici artigiani il contratto nazionale non prevede scatti.
    Quanto vale uno scatto di anzianità nella panificazione industriale?
    È una cifra fissa per livello: 34,28 € al 1°, 31,67 € al 2°, 29,25 € al 3°A, 27,24 € al 3°B, 22,91 € al 4°, 20,27 € al 5° e 17,14 € al 6° livello. Con 5 scatti si va da 85,70 € (6°) a 171,40 € (1°) al mese.
    La tredicesima è sempre pari a una mensilità intera?
    Si, per i lavoratori che hanno prestato servizio per tutto l’anno di riferimento. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima si calcola in dodicesimi (un dodicesimo per ogni mese intero lavorato).
    Il CCNL Panificazione prevede la quattordicesima?
    Sì. L’art. 52 prevede la quattordicesima da pagare entro il 1° luglio, pari alla retribuzione normale dell’ultimo mese e maturata per dodicesimi. Gli accordi territoriali possono fissare una data diversa, tra il 15 aprile e il 15 ottobre, o ripartirla in 12 rate mensili.
    Gli scatti maturati si perdono se si cambia datore?
    Si, se il cambio avviene per proprie dimissioni o per nuovo contratto con datore diverso. Gli scatti si conservano solo in caso di cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) o di trasferimento di ramo d’azienda, in cui il nuovo datore subentra in tutti i diritti e obblighi del precedente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Nel CCNL Panificazione il periodo di prova, pattuito per iscritto, va da 45 giorni di effettivo lavoro (livelli V e VI) a 150 giorni (A1 Super e B1) (art. 27). L’apprendistato professionalizzante dura al massimo da 24 mesi (livello V) a 60 mesi (A1 Super e A1) (art. 28). Il contratto a termine segue il D.Lgs. 81/2015 con limiti propri: nelle imprese artigiane fino a 5 dipendenti si possono avere 3 lavoratori a termine (art. 14).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
    Ultimo rinnovo
    Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Periodo di prova nel CCNL Panificazione: durata per livello

    Durata massima del periodo di prova (art. 27 CCNL 26 febbraio 2025)
    Livelli Giorni di effettivo lavoro
    A1 Super, B1 150
    I, II 135
    A1, B2 100
    IIIA, IIIB 90
    A2, B3 Super 80
    IV 75
    A3, B3, A4, B4 50
    V, VI 45

    I livelli con lettere (A1S-B4) sono quelli dei panifici artigiani, i livelli numerici (I-VI) quelli dei panifici industriali. Fonte: art. 27 del testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.

    Assunzione e periodo di prova

    L’assunzione nei panifici avviene di norma con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante. Il patto di prova va firmato per iscritto prima dell’inizio del lavoro, con l’indicazione della qualifica, e non può superare i giorni di effettivo lavoro della tabella: da 45 giorni (livelli V e VI) a 150 giorni (A1 Super e B1). Se il lavoratore era già stato in forza nei 24 mesi precedenti con lo stesso inquadramento la prova non si può apporre; con un inquadramento diverso è ridotta alla metà (del 70% per un termine inferiore a 9 mesi).

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione (art. 2096 c.c.). Se il lavoratore si assenta per malattia o infortunio non sul lavoro, può proseguire la prova solo se rientra prima della scadenza prevista e se le assenze, anche frazionate, non superano il 50% del periodo pattuito (art. 27). Al termine positivo del periodo di prova il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato.

    L'apprendistato professionalizzante nella panificazione

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) è il principale strumento per inserire giovani nel settore. Dura almeno 6 mesi (3 mesi per le attività stagionali) e al massimo: 60 mesi per A1 Super e A1, 50 mesi per A2, 48 mesi per A3 e B3 Super, 36 mesi per B1, B2, B3 e per i livelli I, II, IIIA e IIIB, 30 mesi per il IV e 24 mesi per il V (art. 28). I periodi svolti presso altre aziende per lo stesso profilo si computano se l’interruzione non supera un anno.

    Il contratto va stipulato per iscritto e indica il piano formativo individuale, la qualifica finale, l’eventuale prova (non più lunga di quella del livello) e la durata. La retribuzione è una percentuale di quella del livello finale: 70% nei primi 12 mesi, 80% dal 13° al 24°, 90% dal 25° al 48°, 95% dal 49° mese; in alternativa l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello finale, con il passaggio al livello intermedio a metà del percorso (art. 28). Malattie o infortuni oltre 30 giorni consecutivi prorogano la scadenza.

    Per l’apprendistato si applica la contribuzione agevolata prevista dalla legge per questo contratto.

    Contratti a termine e part-time

    Il contratto a tempo determinato segue il D.Lgs. 81/2015 con le regole dell’art. 14 del CCNL: senza causale fino a 12 mesi; oltre i 12 e fino a 24 mesi, nelle proroghe oltre i 12 mesi e nei rinnovi servono le causali elencate dal contratto (esigenze temporanee o di sostituzione, incrementi di attività, nuovi prodotti, commesse eccezionali). Al massimo 4 proroghe. Nelle imprese a indirizzo artigianale fino a 5 dipendenti si possono assumere 3 lavoratori a termine, oltre i 5 uno ogni 2 dipendenti a tempo indeterminato; nelle industriali il limite è il 25%. Gli stagionali (anche periodi natalizio, pasquale ed estivo) sono esclusi da questi limiti, con una durata massima di 8 mesi per rapporto in 12 mesi.

    Il part-time è diffuso nel settore, soprattutto per il personale di vendita. Il contratto part-time deve indicare la durata e la distribuzione dell’orario. Le clausole elastiche vanno pattuite con un patto scritto (art. 32); il lavoro supplementare è pagato con una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante il periodo di prova
    Tizio è assunto come A2 in un panificio artigiano con un patto di prova scritto: la prova può durare al massimo 80 giorni di effettivo lavoro. Al 40° giorno il datore recede senza preavviso né motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione dei giorni lavorati, ai ratei di tredicesima, quattordicesima e ferie e al TFR.
    Caia – Apprendistato verso il livello A2
    Caia, 22 anni, è assunta come apprendista per diventare panettiera di livello A2: l’apprendistato può durare al massimo 50 mesi. Se il contratto usa la retribuzione percentuale, Caia riceve il 70% della retribuzione del livello A2 nel primo anno, l’80% nel secondo, il 90% dal 25° al 48° mese e il 95% negli ultimi due mesi. Al termine consegue la qualifica.
    Sempronio – Part-time verticale per studente universitario
    Sempronio lavora 3 giorni a settimana per 8 ore, 24 ore su 40: la sua retribuzione è il 60% del minimo del livello a tempo pieno. Eventuali clausole elastiche o flessibili devono essere pattuite per iscritto secondo l’art. 32 del CCNL.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un panettiere qualificato?
    Dipende dal livello: 80 giorni di effettivo lavoro per A2, 100 per A1, 150 per A1 Super; 50 per A3 e A4. Nei panifici industriali da 45 giorni (V e VI) a 135 (I e II) (art. 27).
    Quanto dura l'apprendistato nella panificazione?
    Al massimo 60 mesi per A1 Super e A1, 50 per A2, 48 per A3 e B3 Super, 36 per B1, B2, B3 e per i livelli I-IIIB, 30 per il IV e 24 per il V, con un minimo di 6 mesi (art. 28).
    Un panificio con 3 dipendenti può assumere a termine?
    Sì: nelle imprese a indirizzo artigianale da 1 a 5 dipendenti sono ammessi 3 lavoratori a tempo determinato (art. 14). Senza causale il contratto dura al massimo 12 mesi; fino a 24 mesi con le causali del CCNL.
    Il part-time può diventare full-time?
    Il lavoratore part-time ha diritto di prelazione nel passaggio al full-time in caso di nuove assunzioni per mansioni equivalenti. La richiesta di trasformazione va fatta in forma scritta.
    Cosa succede se il datore non rispetta il piano formativo dell'apprendista?
    Il datore inadempiente rispetto al piano formativo individuale può essere tenuto al versamento della differenza contributiva tra il regime agevolato apprendistato e quello ordinario, e al risarcimento del danno subito dall’apprendista.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.