Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 147/2024 – Casa popolare e requisito di lunga residenza in Regione

    Con la sentenza n. 147 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Piemonte che, per accedere a un alloggio di edilizia sociale, richiedeva una residenza o un’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia sociale (le cosiddette case popolari) serve a garantire un alloggio a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Per accedere all’assegnazione le Regioni fissano dei requisiti. Il Piemonte richiedeva, tra l’altro, di avere la residenza anagrafica o l’attivita lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni all’interno dell’ambito territoriale di competenza. Il Tribunale di Torino ha dubitato della legittimita di questo requisito di lunga residenza, ritenendolo discriminatorio e irragionevole: subordinare l’accesso a un bisogno primario come la casa a un radicamento territoriale prolungato puo escludere proprio chi, pur trovandosi in stato di bisogno, si e trasferito da poco. La questione tocca un tema ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere a prestazioni sociali rischiano di trattare in modo deteriore le persone piu mobili, senza una ragionevole giustificazione rispetto al bisogno che la prestazione intende soddisfare.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2010 (norme in materia di edilizia sociale), nella parte in cui richiedeva la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, limitatamente alle parole che fissavano i requisiti temporali (“da almeno cinque anni” e “con almeno tre anni”). Il requisito di lunga residenza per accedere all’edilizia sociale e stato ritenuto irragionevole e discriminatorio, perche non coerente con la funzione della prestazione, volta a soddisfare un bisogno abitativo attuale.

    Il principio

    Subordinare l’accesso all’edilizia sociale a un requisito di residenza prolungata nel territorio regionale e irragionevole e discriminatorio: i requisiti per le prestazioni sociali devono essere coerenti con il bisogno che intendono soddisfare, non con il mero radicamento territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma piemontese?

    Richiedeva, per ottenere una casa popolare, la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni nell’ambito territoriale di competenza.

    Perche il requisito e stato ritenuto incostituzionale?

    Perche escludeva dall’accesso chi si trovava in stato di bisogno ma risiedeva da meno tempo, senza una ragionevole connessione con la funzione abitativa della prestazione: un trattamento discriminatorio.

    Le Regioni possono ancora fissare requisiti per le case popolari?

    Si, ma devono essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo: non possono basarsi su una residenza prolungata che penalizza chi si e trasferito da poco.

    Cosa cambia per chi richiede un alloggio sociale in Piemonte?

    Vengono meno i requisiti dei cinque e tre anni di residenza: l’accesso non puo piu essere negato per la sola mancanza di un radicamento territoriale cosi prolungato.

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  • Corte cost. n. 148/2024 – Impresa familiare estesa al convivente di fatto

    Con la sentenza n. 148 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis del codice civile nella parte in cui escludeva il convivente di fatto dalla tutela dell’impresa familiare, estendendogli i diritti finora riservati ai familiari.

    Di cosa si tratta

    L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis del codice civile, tutela chi presta in modo continuativo la propria attivita lavorativa in un’impresa gestita da un familiare: il collaboratore ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ad altri diritti, in proporzione al lavoro prestato. La norma, pero, individuava i familiari nel coniuge, nei parenti e negli affini, senza includere il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa senza essere sposato. Per il convivente esisteva una tutela piu ridotta, prevista dall’art. 230-ter. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che chi lavora nell’impresa del convivente ricevesse una protezione inferiore a quella del coniuge, a parita di apporto lavorativo. La vicenda tocca il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto e la parita di trattamento nel lavoro prestato in famiglia.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 230-bis, primo e terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non includeva tra i familiari il convivente di fatto, e “in via derivata” l’art. 230-ter cod. civ. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230-ter cod. civ., che prevedeva per il convivente la tutela ridotta. Il convivente di fatto e cosi equiparato al familiare ai fini dell’impresa familiare.

    Il principio

    Chi presta lavoro continuativo nell’impresa del convivente di fatto ha diritto alla stessa tutela riconosciuta al familiare nell’impresa familiare: escludere il convivente o riservargli una protezione ridotta e irragionevole e contrario alla dignita e al valore del lavoro prestato.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’impresa familiare?

    E l’impresa in cui collaborano in modo continuativo i familiari del titolare, che acquisiscono diritti al mantenimento, agli utili e alla partecipazione alle decisioni, in proporzione al lavoro prestato.

    Cosa cambia per il convivente di fatto?

    Dopo la sentenza, il convivente di fatto che lavora nell’impresa del partner ha gli stessi diritti del familiare, e non piu la tutela ridotta prima prevista dall’art. 230-ter, dichiarato illegittimo.

    Cosa significa illegittimita “in via consequenziale”?

    E quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la pronuncia a un’altra strettamente collegata: qui l’art. 230-ter, che diventava privo di ragion d’essere una volta equiparato il convivente al familiare.

    Vale per qualsiasi convivenza?

    La tutela riguarda il convivente di fatto, cioe chi convive stabilmente con il titolare dell’impresa: la sentenza estende a questa figura i diritti propri dell’impresa familiare.

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  • Corte cost. n. 149/2024 – Particolare tenuita del fatto e limiti di pena: questioni infondate

    Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che individua i limiti di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto.

    Di cosa si tratta

    La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando il fatto e l’offesa sono minimi e il comportamento non e abituale. La sua applicazione e pero subordinata a soglie di pena: l’istituto opera solo per i reati la cui pena non supera certi limiti. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita del modo in cui il legislatore delegato ha fissato tali soglie, sotto due profili: da un lato il rispetto della legge di delega da parte del Governo (art. 76 Cost.), dall’altro la ragionevolezza della disciplina (art. 3 Cost.). In sostanza il giudice chiedeva se le regole sul calcolo della pena rilevante per applicare la non punibilita fossero coerenti con la delega ricevuta e non irragionevoli. La questione tocca i criteri con cui si decide quando un reato e cosi lieve da non meritare pena.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2015. Le questioni erano sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale in composizione monocratica: la prima in riferimento all’art. 76 della Costituzione (rispetto della legge di delega), la seconda in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimita costituzionale. La disciplina dei limiti di pena entro cui opera la particolare tenuita del fatto non eccede i confini della legge di delega ne risulta irragionevole: il modo in cui il legislatore delegato ha individuato le soglie e quindi conforme alla Costituzione e la norma resta in vigore.

    Il principio

    La determinazione delle soglie di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto rientra nella discrezionalita del legislatore, anche delegato, purche rispetti i criteri della delega e non sia irragionevole: la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. supera questo controllo.

    Domande e risposte

    Che cos’e la particolare tenuita del fatto?

    E una causa di non punibilita che permette di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando l’offesa e minima e il comportamento non e abituale.

    Perche contano i limiti di pena?

    Perche l’istituto non si applica a tutti i reati, ma solo a quelli la cui pena rientra entro determinate soglie: il modo di calcolare quella pena era oggetto delle questioni.

    Cosa significa la censura sull’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 impone che il Governo, quando legifera su delega del Parlamento, rispetti i criteri della delega. La Corte ha escluso che il legislatore delegato li avesse violati.

    Cambia qualcosa nell’applicazione dell’istituto?

    No. La disciplina resta invariata: il giudice continua ad applicare la non punibilita per tenuita del fatto secondo le soglie previste dall’art. 131-bis cod. pen.

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  • Corte cost. n. 66/2024 – Cambio di sesso e passaggio dall’unione civile al matrimonio

    Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che, in caso di rettificazione di sesso di uno dei partner, scioglieva automaticamente l’unione civile senza consentire alla coppia che intenda sposarsi di evitare un vuoto di tutela nel passaggio al matrimonio.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona unita civilmente ottiene la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, la legge prevedeva lo scioglimento automatico dell’unione civile. Se la coppia, ora di sesso diverso, voleva proseguire il proprio legame trasformandolo in matrimonio, si trovava però esposta a un periodo intermedio privo di tutela: l’unione civile cessava subito, mentre il matrimonio poteva essere celebrato solo in un secondo momento. Il Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio di rettificazione di sesso, ha ritenuto questa discontinuità lesiva dei diritti della coppia. La questione tocca temi di grande rilievo personale, come la tutela della vita familiare e la continuità del vincolo affettivo e giuridico tra due persone, e si collega anche ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di rispetto della vita privata e familiare e di non discriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e di disposizioni collegate sull’ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 nella parte in cui non prevede che, quando i partner manifestino al giudice l’intenzione di contrarre matrimonio, il giudice disponga la sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Ha esteso la pronuncia alla connessa disciplina dello stato civile, prevedendo la relativa annotazione. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni.

    Il principio

    La rettificazione di sesso di uno dei partner non deve determinare una soluzione di continuità nella tutela della coppia che intenda sposarsi: il giudice può sospendere gli effetti dello scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, entro un termine definito.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per la coppia in cui un partner cambia sesso?

    Se la coppia intende sposarsi, il giudice può sospendere lo scioglimento automatico dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, evitando un periodo intermedio senza tutela. La sospensione non può superare centottanta giorni dal passaggio in giudicato della rettificazione.

    L’unione civile si scioglie ancora con la rettificazione di sesso?

    Lo scioglimento resta previsto, ma non opera più in modo immediato e privo di alternative quando la coppia vuole passare al matrimonio: in quel caso i suoi effetti possono essere sospesi.

    Perché la disciplina precedente era incostituzionale?

    Perché creava un vuoto di tutela tra la fine dell’unione civile e l’eventuale matrimonio, comprimendo i diritti della coppia anche alla luce del rispetto della vita familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Le altre questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni, accogliendo il profilo relativo alla sospensione degli effetti dello scioglimento.

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  • Corte cost. n. 67/2024 – Casa popolare e requisito di residenza prolungata in Veneto

    Con la sentenza n. 67/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza prolungata in Veneto come condizione per accedere all’edilizia residenziale pubblica, perché irragionevole e discriminatorio.

    Di cosa si tratta

    Per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari), la legge del Veneto richiedeva, oltre alla residenza, di risiedere nella regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’arco di un decennio. Un requisito di questo tipo finisce per escludere chi si è trasferito da poco, indipendentemente dalla reale situazione di bisogno abitativo. Diverse associazioni hanno contestato la disposizione davanti al Tribunale di Padova, ritenendola discriminatoria, in particolare nei confronti delle persone straniere e di chi si sposta sul territorio. La questione tocca un diritto sociale fondamentale, quello all’abitazione per chi versa in condizioni di disagio, e il principio per cui l’accesso ai servizi pubblici deve fondarsi sul bisogno effettivo e non su criteri di radicamento territoriale privi di un nesso ragionevole con la finalità della prestazione. Si discuteva quindi della legittimità del cosiddetto requisito di residenza prolungata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova, sezione seconda civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva la residenza in Veneto da almeno cinque anni per accedere all’edilizia residenziale pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole che imponevano la residenza in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, calcolati negli ultimi dieci anni. Resta fermo il solo requisito della residenza. Il requisito di radicamento prolungato è stato ritenuto irragionevole e privo di un nesso coerente con la finalità sociale dell’edilizia residenziale pubblica.

    Il principio

    L’accesso a un servizio sociale come l’edilizia residenziale pubblica non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di ragionevole collegamento con lo stato di bisogno: un tale criterio è irragionevole e discriminatorio.

    Domande e risposte

    Serve ancora risiedere da cinque anni in Veneto per la casa popolare?

    No. La Corte ha annullato quel requisito: resta necessaria la residenza, ma non più il radicamento prolungato di cinque anni nell’arco di un decennio.

    Perché il requisito è stato ritenuto discriminatorio?

    Perché escludeva chi si era trasferito da poco a prescindere dal bisogno abitativo, senza un ragionevole collegamento con la finalità sociale della prestazione, penalizzando in particolare chi si sposta sul territorio.

    Vale solo per il Veneto?

    La pronuncia annulla la specifica norma veneta, ma il principio affermato vale in generale: requisiti di residenza prolungata privi di nesso con il bisogno sono incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 68/2024 – Legge di stabilità della Sardegna e vincoli statali sul personale

    Con la sentenza n. 68/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna, con esiti differenziati sulle diverse disposizioni impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna, riguardanti in particolare la spesa per il personale e l’organizzazione regionale. Anche per le Regioni a statuto speciale, infatti, esistono limiti statali al contenimento della spesa, espressione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato le varie norme con esiti diversi: alcune sono state annullate perché in contrasto con quei limiti; per altre la questione è stata dichiarata inammissibile; per un’ulteriore disposizione, modificata dalla Regione prima della decisione, è cessata la materia del contendere. La pronuncia mostra bene come, nel contenzioso tra Stato e Regioni, una stessa legge possa dare luogo a soluzioni differenziate a seconda della singola disposizione. Il tema interessa la gestione delle risorse pubbliche regionali e il rispetto dei vincoli posti dallo Stato, soprattutto in materia di personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 14, 19, 20 e 21, 7, comma 11, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e allo Statuto speciale, per contrasto con i principi statali in materia di spesa per il personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge regionale, nel testo vigente prima di una successiva modifica regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 7, comma 11; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 5, comma 14, modificato nel frattempo dalla Regione.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale; le disposizioni regionali che li violano sono illegittime, mentre la modifica satisfattiva di una norma fa cessare la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Tutta la legge di stabilità sarda è stata annullata?

    No. Solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime; per altre la questione è stata dichiarata inammissibile e per una è cessata la materia del contendere a seguito di una modifica regionale.

    Perché alcune norme sono state annullate?

    Perché contrastavano con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.

    Che cosa significa che è “cessata la materia del contendere”?

    Significa che, avendo la Regione modificato la disposizione prima della decisione, è venuto meno l’interesse a una pronuncia nel merito su quella specifica norma.

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  • Corte cost. n. 69/2024 – Videosorveglianza contro i maltrattamenti: bocciata la norma pugliese

    Con la sentenza n. 69/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Puglia che disciplinava la videosorveglianza per prevenire i maltrattamenti su anziani e persone con disabilità, perché invadeva ambiti riservati allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare i maltrattamenti ai danni di anziani e persone con disabilità nelle strutture di cura, la Regione Puglia aveva previsto l’uso di sistemi di videosorveglianza, disciplinando tra l’altro la conservazione delle immagini e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle videoriprese. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che, così facendo, la Regione fosse intervenuta in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato: in particolare l’ordinamento civile, per i profili di trattamento dei dati personali, e l’ordinamento penale, per la disciplina dell’accesso alle immagini da parte dell’autorità giudiziaria. La finalità di protezione dei soggetti più fragili è del tutto condivisibile, ma la questione riguarda il riparto di competenze: anche un obiettivo meritevole non consente alla Regione di disciplinare profili che la Costituzione affida in via esclusiva al legislatore nazionale, come la protezione dei dati e la materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile (trattamento dei dati personali) e ordinamento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. La disposizione, disciplinando il trattamento dei dati personali e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle videoriprese, invadeva ambiti riservati in via esclusiva allo Stato (ordinamento civile e ordinamento penale). La norma regionale è stata annullata.

    Il principio

    Anche per finalità di protezione di soggetti fragili, le Regioni non possono disciplinare il trattamento dei dati personali né i profili penali e processuali, che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento civile e ordinamento penale).

    Domande e risposte

    La videosorveglianza contro i maltrattamenti è vietata?

    No. La sentenza non vieta la videosorveglianza: dichiara illegittima la disciplina regionale perché interveniva su materie statali. La regolazione di quei profili spetta al legislatore nazionale.

    Perché la Regione non poteva disciplinare quei profili?

    Perché toccavano il trattamento dei dati personali e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle immagini, riservati allo Stato in materia di ordinamento civile e penale.

    La finalità di tutela degli anziani e dei disabili non bastava a salvare la norma?

    No. Per quanto meritevole, l’obiettivo non consente di superare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione: la Regione deve restare nel proprio ambito.

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  • Corte cost. n. 70/2024 – Indennità per occupazione di area pubblica e tutela giurisdizionale

    Con la sentenza n. 70/2024 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Corte di cassazione su una norma della legge finanziaria 2007 in materia di occupazione di aree pubbliche, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da un contenzioso relativo all’occupazione di un’area pubblica e alla realizzazione su di essa di opere prive di titolo, con i conseguenti obblighi di natura economica posti a carico dell’occupante dopo la scadenza della concessione. La norma in esame, contenuta nella legge finanziaria 2007, disciplina questi profili. La Corte di cassazione ha dubitato della sua legittimità sotto vari aspetti, sia processuali, legati alla tutela giurisdizionale e al giusto processo, sia sostanziali, legati al principio di uguaglianza e alla riserva di legge per le prestazioni imposte. La questione interessa chi occupa beni pubblici e si trova a dover corrispondere somme all’amministrazione: il punto era se la disciplina garantisse adeguatamente il diritto di difesa e fosse coerente con i principi costituzionali. La Corte, però, non ha riscontrato i vizi denunciati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché agli artt. 3 e 23 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU) e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 23 Cost. La disciplina della legge finanziaria 2007 è stata quindi confermata.

    Il principio

    La disciplina degli obblighi economici connessi all’occupazione di aree pubbliche rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il principio di uguaglianza né la riserva di legge per le prestazioni imposte, quando le scelte adottate non sono irragionevoli.

    Domande e risposte

    La norma della finanziaria 2007 è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate: la disposizione resta in vigore.

    Che cosa prevede l’art. 23 Cost. richiamato?

    Stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge). La Corte ha escluso che la norma lo violasse.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché, per come erano formulate, non potevano essere esaminate nel merito; le altre, esaminate, sono state ritenute non fondate. In entrambi i casi la norma è rimasta in vigore.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 71/2024 – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero e procedibilità

    Con la sentenza n. 71/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, escludendo che dovesse essere procedibile a querela anziché d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Il reato previsto dall’art. 574-bis del codice penale punisce chi sottrae o trattiene all’estero un minore, sottraendolo alla potestà del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Tribunale di Cuneo riteneva irragionevole che questo reato fosse perseguibile d’ufficio, cioè a prescindere dalla volontà della persona offesa, anziché a querela. Sul piano pratico, la differenza è rilevante: nei reati procedibili a querela il procedimento si avvia solo su impulso della parte offesa, che può anche rimettere la querela; in quelli procedibili d’ufficio l’azione penale prosegue indipendentemente. La questione tocca vicende spesso legate a conflitti familiari transnazionali, in cui un genitore porta o trattiene il figlio in un altro Paese. Si discuteva se la scelta del legislatore di prevedere la procedibilità d’ufficio fosse ragionevole o discriminatoria rispetto ad altre figure di reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore di prevedere la procedibilità d’ufficio per questo reato non è stata ritenuta irragionevole, tenuto conto degli interessi protetti, in particolare quelli del minore. La disciplina è quindi rimasta invariata.

    Il principio

    La scelta del regime di procedibilità di un reato (a querela o d’ufficio) rientra nella discrezionalità del legislatore: prevedere la procedibilità d’ufficio per la sottrazione di minore all’estero non è irragionevole, data la rilevanza degli interessi del minore tutelati dalla norma.

    Domande e risposte

    Il reato di sottrazione di minore all’estero resta procedibile d’ufficio?

    Sì. La Corte ha respinto la questione: il reato continua a essere perseguibile d’ufficio, senza necessità di querela della persona offesa.

    Che differenza c’è tra procedibilità a querela e d’ufficio?

    Nei reati a querela il procedimento parte solo su impulso della persona offesa, che può rimettere la querela; in quelli d’ufficio l’azione penale prosegue comunque, indipendentemente dalla sua volontà.

    Perché conta la tutela del minore in questa scelta?

    Perché il reato protegge in primo luogo l’interesse del minore a non essere sottratto o trattenuto all’estero: la procedibilità d’ufficio assicura che la tutela non dipenda solo dalla volontà di chi sporge querela.

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  • Corte cost. n. 134/2023 – Screening del tumore al colon-retto nella Regione Puglia

    Con la sentenza n. 134 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia sullo screening del tumore al colon-retto e inammissibili altre questioni connesse.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14, sul potenziamento dello screening del tumore al colon-retto e sulla consulenza oncogenetica. Secondo lo Stato alcune previsioni regionali incidevano su materie di competenza statale o riservata, in particolare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e l’organizzazione del servizio. Il tema riguarda la tensione, ricorrente in sanità, tra l’iniziativa delle Regioni nel migliorare i servizi per i propri cittadini e i limiti posti dalla competenza statale a garanzia dell’uniformità dei livelli di assistenza. Per i cittadini pugliesi la posta in gioco riguardava l’effettiva organizzazione di programmi di prevenzione oncologica. La Corte ha annullato una disposizione e ha dichiarato inammissibili le altre questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 (tra cui l’art. 16 e gli artt. 2, 3 e 5), per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’eguaglianza, della tutela della salute e del riparto di competenze. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 e ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli altri articoli impugnati (artt. 2, comma 1, 3, comma 4, e 5, comma 4).

    Il principio

    Le Regioni possono potenziare i servizi sanitari per i propri cittadini, ma non possono debordare nelle materie riservate allo Stato; la singola disposizione che valichi questo confine è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.

    Domande e risposte

    La Regione può istituire programmi di screening propri?

    Sì, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale, ma deve rispettare i livelli essenziali delle prestazioni e le competenze statali: la Corte ha annullato solo la disposizione che eccedeva tali limiti.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e altre accolte?

    Perché la Corte valuta separatamente ogni censura: per l’art. 16 ha riscontrato un effettivo vizio di costituzionalità, mentre per gli altri articoli le censure non erano correttamente impostate.

    Cosa cambia per i pazienti pugliesi?

    Viene meno la singola previsione annullata; il resto della legge, comprese le parti non utilmente impugnate, resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 133/2023 – Natura delle Autorità portuali e buon andamento della PA

    Con la sentenza n. 133 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione sulla disciplina delle Autorità portuali, sollevata in riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, nel testo anteriore alle modifiche del 2016. Il dubbio riguardava la natura giuridica delle Autorità portuali e la disciplina del relativo personale, sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Le Autorità portuali svolgono funzioni di regolazione e gestione di settori economici strategici, e la loro qualificazione (ente pubblico, ente pubblico economico) incide su molti aspetti pratici, dal regime del personale alle regole di organizzazione. La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale e ha ritenuto che la disciplina non violasse i parametri invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 169 del 2016, per asserito contrasto con l’art. 97, quarto comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la disciplina delle Autorità portuali non contrastasse con l’art. 97 della Costituzione.

    Il principio

    La particolare natura delle Autorità portuali e la disciplina del loro personale non violano di per sé il principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, che ammette modelli organizzativi differenziati.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 97 della Costituzione?

    Garantisce il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, al quarto comma, la regola dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Che natura hanno le Autorità portuali?

    La sentenza ricostruisce un quadro in cui la giurisprudenza ne ha discusso la qualificazione tra ente pubblico ed ente pubblico economico: la Corte ha ritenuto compatibile con la Costituzione la disciplina vigente all’epoca.

    Le modifiche del 2016 cambiano qualcosa?

    La questione riguardava il testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 169 del 2016, che ha poi riorganizzato la disciplina delle Autorità di sistema portuale.

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  • Corte cost. n. 72/2024 – Tetto di spesa sui dispositivi medici: inammissibili gli interventi delle imprese

    Con l’ordinanza n. 72/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non ammissibili gli interventi di due imprese nel giudizio sul meccanismo di ripiano della spesa per i dispositivi medici (cosiddetto payback), riservando ad altra sede la decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La questione di fondo riguarda il meccanismo con cui le imprese fornitrici di dispositivi medici sono chiamate a ripianare lo sforamento del tetto di spesa fissato per il Servizio sanitario nazionale (il cosiddetto payback). In quel giudizio, sollevato dal TAR del Lazio, due società del settore hanno tentato di intervenire per far valere le proprie ragioni. La Corte, con questa ordinanza, non decide però il merito della legittimità costituzionale del meccanismo: si limita a stabilire se quelle imprese possano partecipare al giudizio costituzionale come intervenienti. Secondo le regole del processo davanti alla Corte, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammesso solo a chi è titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito. La pronuncia è quindi di carattere processuale e prepara la successiva decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul ripiano della spesa per dispositivi medici, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, due imprese fornitrici hanno spiegato intervento per partecipare al processo costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non ammissibili gli interventi spiegati dalle due società. Secondo la costante giurisprudenza, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammesso solo per i terzi titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso; la circostanza di avere autonomi ricorsi pendenti davanti allo stesso giudice non basta a consentire l’intervento. La decisione nel merito resta riservata.

    Il principio

    Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale possono intervenire solo i terzi titolari di un interesse qualificato, direttamente inciso dall’esito; non è sufficiente avere un autonomo ricorso pendente sulla stessa materia davanti al giudice rimettente.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se il payback sui dispositivi medici è legittimo?

    No. Con questa ordinanza ha deciso solo una questione preliminare, l’ammissibilità degli interventi delle imprese. Il merito della legittimità costituzionale è riservato a una decisione successiva.

    Perché le imprese non sono state ammesse a intervenire?

    Perché non erano parti del giudizio principale e non avevano l’interesse qualificato e direttamente inciso richiesto per intervenire nel processo costituzionale, neppure per il fatto di avere ricorsi propri pendenti.

    Che cos’è il payback sui dispositivi medici?

    È il meccanismo che addossa alle imprese fornitrici una quota del superamento del tetto di spesa sanitaria per i dispositivi medici, chiamandole a ripianare lo sforamento.

    Norme collegate

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