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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 184/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure sulla disciplina del 2017 in materia di esercizio delle professioni, confermando la legittimità delle norme contestate da una Corte d’appello.

Di cosa si tratta

Per decenni, una legge del 1939 vietava di esercitare le professioni intellettuali nella forma delle società commerciali: i professionisti potevano associarsi, ma non costituire vere e proprie società. Quel divieto è stato superato solo con interventi successivi, fino alla legge sulla concorrenza del 2017 (legge n. 124 del 2017), che ai commi 148 e 149 è intervenuta sulla materia. La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo su una controversia tra un condominio e una società di ingegneria cessionaria di un contratto stipulato prima di quelle riforme, ha dubitato della legittimità costituzionale di tali commi, sollevando profili di ragionevolezza, diritto di difesa e libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la fondatezza dei dubbi. Il tema riguarda imprese e professionisti: definire come e quando le attività professionali possano essere svolte in forma societaria incide sulla validità dei contratti stipulati e sull’organizzazione del lavoro intellettuale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila, sezione civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza), 24 e 41 Cost., e inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 sotto il profilo della disparità di trattamento. La disciplina contestata rientra nelle scelte legislative ragionevoli in materia di concorrenza ed esercizio delle professioni.

Il principio

Le scelte del legislatore sull’esercizio delle professioni e sulla loro apertura alle forme societarie rientrano nella discrezionalità in materia di concorrenza e di iniziativa economica, e non sono censurabili se non manifestamente irragionevoli.

Domande e risposte

Oggi si può esercitare una professione in forma di società?

Sì, entro i limiti previsti dalla legge: il divieto assoluto del 1939 è stato superato dalle riforme successive. La sentenza conferma la legittimità della disciplina del 2017 in materia.

Perché la controversia nasceva da un contratto del 2009?

Perché il contratto era stato ceduto a una società di ingegneria prima di alcune riforme: si discuteva se quella cessione fosse valida alla luce del divieto allora vigente di esercizio professionale in forma di società commerciale.

Cosa distingue “non fondata” da “inammissibile” in questa decisione?

Per alcuni profili la Corte è entrata nel merito respingendoli (non fondatezza); per il profilo della disparità di trattamento ha ritenuto la questione mal posta (inammissibilità), senza valutarla nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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