Autore: Andrea Marton

  • Articolo 391-bis Codice di Procedura Civile: Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    Articolo 391-bis Codice di Procedura Civile: Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento [1].

    Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma [2].

    Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza [3].

    Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice [4].

    In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    Articolo aggiunto dall’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

    [1] Comma modificato dall’art. 16, comma 1a, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [2] Comma sostituito dall’art. 16, comma 1b, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [3] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40.

    [4] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione [1].

    Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese [2].

    Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione [3].

    La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    [1] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [2] ‘Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [3] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 390 c.p.c. – Rinuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’udienza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter [1].

    La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    [1] Comma modificato dall’art. 75, comma 1c, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1h, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 389 Codice di Procedura Civile: Domande conseguenti alla cassazione

    Articolo 389 Codice di Procedura Civile: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

  • Articolo 388 Codice di Procedura Civile: Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

    Articolo 388 Codice di Procedura Civile: Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

    Art. 388 c.p.c. – Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

    Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 387 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    Articolo 387 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    Art. 387 c.p.c. – Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

  • Articolo 386 Codice di Procedura Civile: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Articolo 386 Codice di Procedura Civile: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c. – Effetti della decisione sulla giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

  • Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

    [abrogato] Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.[1]

    [1] Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall’art. 46, comma 20, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 384 Codice di Procedura Civile: Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Articolo 384 Codice di Procedura Civile: Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

    La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

    Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

    Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto dall’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.

    Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 54, comma 1c, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.