Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento [1].
Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma [2].
Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza [3].
Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice [4].
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
Articolo aggiunto dall’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353.
La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.
[1] Comma modificato dall’art. 16, comma 1a, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
[2] Comma sostituito dall’art. 16, comma 1b, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
[3] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40.
[4] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
