Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 5/2024 – Adozione del maggiorenne e differenza minima di età di diciotto anni

    Con la sentenza n. 5 del 2024 la Corte costituzionale ha reso flessibile la regola che impone diciotto anni di differenza di età tra chi adotta e l’adottando maggiorenne, consentendo al giudice di ridurla in presenza di motivi meritevoli.

    Di cosa si tratta

    Il codice civile, per l’adozione di una persona maggiorenne, richiede che tra l’adottante e l’adottato vi sia una differenza di età di almeno diciotto anni. La regola serve a riprodurre, anche nell’adozione, un rapporto di tipo genitoriale. Nella prassi, però, capita che la differenza sia di poco inferiore: nel caso esaminato il distacco di età era di 17 anni e 3 mesi, dunque mancavano pochi mesi al limite. Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere su una domanda di adozione, ha ritenuto irragionevole un automatismo che impedisce l’adozione anche quando lo scarto è minimo e sussistono motivi seri e degni di tutela, ad esempio l’esistenza di un legame affettivo già consolidato. Ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, ponendo l’accento sull’interesse delle persone coinvolte e sulla sproporzione di una soglia rigida che non ammette eccezioni neppure in casi limite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, sollevato dal Tribunale di Firenze in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età tra adottante e adottando maggiorenne.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando.

    Il principio

    La soglia di diciotto anni di differenza di età per l’adozione del maggiorenne non può operare come automatismo assoluto: quando lo scarto è di poco inferiore e ricorrono motivi meritevoli, il giudice deve poter valutare il caso concreto e ridurre il limite, in coerenza con la tutela della persona e dei suoi legami affettivi.

    Domande e risposte

    La differenza di diciotto anni è stata abolita?

    No: resta la regola generale, ma il giudice può ridurla nei casi di scarto esiguo e in presenza di motivi meritevoli, valutati caso per caso.

    Chi decide se la riduzione è ammessa?

    Il giudice dell’adozione, che deve verificare sia che la differenza sia di poco inferiore alla soglia, sia che esistano ragioni serie e degne di tutela.

    Perché la regola rigida era incostituzionale?

    Perché impediva l’adozione anche in situazioni meritevoli e con scarto minimo, producendo un risultato irragionevole rispetto alla sua stessa finalità.

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  • Corte cost. n. 136/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 136 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni di una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le questioni residue.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, che modificava precedenti leggi regionali e disponeva variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Le censure riguardavano scelte che, secondo lo Stato, incidevano sull’organizzazione amministrativa, sul coordinamento della finanza pubblica e sui principi del buon andamento. La Sicilia è una Regione a statuto speciale, ma anche per essa valgono i vincoli costituzionali in materia di bilancio e di organizzazione della pubblica amministrazione. La posta in gioco riguardava la corretta gestione delle risorse e dell’apparato amministrativo regionale. La Corte ha esaminato singolarmente i commi impugnati, annullando quelli in contrasto con la Costituzione e rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 43, 71 e 108 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento ai principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e autonomia (tra gli altri, artt. 3, 97, 114, 116 e 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 43 e 71 (e delle altre disposizioni censurate ritenute in contrasto con la Costituzione) dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e coordinamento della finanza pubblica: le variazioni di bilancio che li violino sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    La Corte decide subito alcune questioni e rinvia le altre, sollevate con lo stesso ricorso, a sentenze successive, per ragioni di trattazione.

    La specialità della Regione Siciliana cambia qualcosa?

    Lo statuto speciale attribuisce maggiore autonomia, ma non esonera dal rispetto dei principi costituzionali in materia di bilancio e organizzazione amministrativa.

    Che effetto ha l’annullamento dei commi?

    I commi dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e non possono più essere applicati.

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  • Corte cost. n. 135/2023 – Cognome nell’adozione del maggiorenne

    Con la sentenza n. 135 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299 del codice civile nella parte in cui non consente, nell’adozione di una persona maggiorenne, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato, se entrambi lo chiedono.

    Di cosa si tratta

    Nell’adozione di persone maggiori di età, l’art. 299, primo comma, del codice civile prevedeva che l’adottato assumesse il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio. Un giudice ha dubitato della legittimità di questa regola rigida, che non lasciava all’adottante e all’adottato alcuna scelta sull’ordine dei cognomi, neppure quando entrambi fossero d’accordo. Il tema tocca l’identità personale: il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un elemento centrale dell’identità della persona, costruita e consolidata nel tempo. Per chi viene adottato da adulto, vedersi anteporre obbligatoriamente un nuovo cognome può significare la perdita del segno identitario con cui è conosciuto. La Corte ha valorizzato l’autonomia e l’accordo delle parti, riconoscendo la possibilità di posporre il cognome dell’adottante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, per la rigidità della regola sull’ordine dei cognomi nell’adozione del maggiorenne; era inoltre prospettato un profilo ex art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU, dichiarato però inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, quando entrambi, nel manifestare il consenso, si siano espressi in tal senso. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU.

    Il principio

    Il cognome è parte essenziale dell’identità personale: nell’adozione del maggiorenne deve essere riconosciuta, in presenza del consenso di entrambi, la possibilità di aggiungere il cognome dell’adottante a quello originario, anziché anteporlo automaticamente.

    Domande e risposte

    Chi può chiedere di aggiungere, anziché anteporre, il cognome?

    L’adottante e l’adottato maggiorenne, quando entrambi, nel manifestare il consenso all’adozione, si esprimono a favore di questo effetto.

    Vale per l’adozione dei minori?

    No: la pronuncia riguarda l’art. 299 cod. civ., cioè l’adozione di persone maggiori di età.

    Perché il cognome è tutelato a livello costituzionale?

    Perché rientra nel diritto all’identità personale, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione: identifica la persona nella vita di relazione.

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  • Corte cost. n. 16/2024 – Tutela del riccio di mare in Puglia: la Regione sconfina sul mare territoriale

    Con la sentenza n. 16/2024 la Corte costituzionale ha corretto una legge della Regione Puglia sulla tutela del riccio di mare, perche’ invadeva la competenza statale sul mare territoriale.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare il depauperamento del riccio di mare, una risorsa importante per la pesca e l’ecosistema costiero, la Regione Puglia aveva approvato una legge che prevedeva misure di ripopolamento e un fermo biologico. Il problema sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato la legge, riguarda l’ambito territoriale: la legge regionale faceva riferimento ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, ma il mare territoriale rientra nella sfera di competenza dello Stato, non della Regione. La vicenda tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina della pesca e della tutela dell’ambiente marino: una Regione puo’ adottare misure di salvaguardia, ma deve rispettare i confini delle proprie attribuzioni, senza estendere la propria potesta’ a spazi marittimi riservati allo Stato. La decisione mostra come la Corte intervenga a delimitare con precisione l’estensione territoriale delle competenze regionali.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), in riferimento all’art. 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale delle norme nella parte in cui riferivano le misure ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, anziche’ allo “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”. Le disposizioni vengono cosi’ ricondotte entro i limiti delle competenze regionali.

    Il principio

    La Regione puo’ adottare misure di tutela dell’ambiente marino solo entro i limiti delle proprie competenze territoriali: non puo’ estendere la propria potesta’ al mare territoriale, riservato allo Stato.

    Domande e risposte

    La tutela del riccio di mare in Puglia resta in vigore?

    Si’, ma corretta: le misure restano valide se riferite allo spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, non al mare territoriale riservato allo Stato.

    Perche’ la Regione non poteva disciplinare il mare territoriale?

    Perche’ il mare territoriale rientra nella competenza dello Stato: la Regione, estendendovi le proprie misure, aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

    Cosa significa “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”?

    E’ la fascia di mare antistante la costa regionale entro cui possono operare, nei limiti delle competenze, le misure della Regione, distinta dal piu’ ampio mare territoriale di competenza statale.

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  • Corte cost. n. 17/2024 – Insindacabilita’ parlamentare: inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Salerno

    Con la sentenza n. 17/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione sollevato da un giudice civile di Salerno nei confronti della Camera dei deputati in tema di insindacabilita’ parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: e’ l’insindacabilita’. Quando un parlamentare e’ coinvolto in un giudizio (qui civile, presumibilmente per il risarcimento dei danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie), la Camera di appartenenza puo’ deliberare che le sue dichiarazioni rientrano in tale garanzia. Il Tribunale di Salerno, davanti al quale pendeva la causa, ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, ritenendo che la delibera di insindacabilita’ invadesse la sfera del potere giudiziario. La Corte costituzionale, pero’, non e’ entrata nel merito: ha dichiarato il conflitto inammissibile per ragioni preliminari. La vicenda mostra come anche lo strumento del conflitto tra poteri richieda il rispetto di precisi requisiti di ammissibilita’, in difetto dei quali la Corte non puo’ verificare se la Camera abbia correttamente esercitato la propria prerogativa.

    La questione

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 27 luglio 2022, in tema di insindacabilita’ ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto e’ stato promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Non vi e’ stata quindi una decisione nel merito sulla corretta applicazione dell’insindacabilita’ parlamentare.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione e’ inammissibile quando difettano i presupposti soggettivi o oggettivi richiesti, ovvero quando il ricorso non soddisfa i requisiti che ne consentono l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha stabilito se le dichiarazioni erano insindacabili?

    No. Ha dichiarato il conflitto inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della delibera della Camera.

    Cosa succede alla causa civile a Salerno?

    L’inammissibilita’ del conflitto non rimuove la delibera della Camera; il giudice dovra’ tenerne conto secondo le regole applicabili, fermo restando che non vi e’ stata decisione di merito da parte della Corte.

    Quando un conflitto e’ inammissibile?

    Quando mancano i requisiti soggettivi o oggettivi, ad esempio l’idoneo tono costituzionale del conflitto o la corretta individuazione dell’atto contestato.

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  • Ordinamento penitenziario e benefici: restituzione degli atti al giudice (Corte cost. ord. n. 18/2024)

    Con l’ordinanza n. 18/2024 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, perche’ riesamini la questione sull’accesso ai benefici penitenziari alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso ai benefici (come permessi premio e misure alternative alla detenzione) e’ subordinato a condizioni particolarmente rigorose, in passato fondate soprattutto sulla collaborazione con la giustizia. Questa disciplina e’ stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti modifiche legislative, anche per adeguarla a precedenti pronunce costituzionali. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato una questione di legittimita’ costituzionale sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Nel frattempo, pero’, la normativa e’ cambiata. La Corte costituzionale ha quindi restituito gli atti al giudice, perche’ valuti se, nel nuovo contesto, il dubbio di costituzionalita’ sussista ancora e sia rilevante. La vicenda riguarda il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, in un settore in continua evoluzione normativa.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il giudice dovra’ riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute sull’art. 4-bis.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche’ ne rivaluti la rilevanza e la fondatezza nel nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sui reati ostativi?

    No. Ha restituito gli atti al giudice perche’ riesamini la questione alla luce delle nuove norme: non vi e’ una decisione di merito.

    Cosa deve fare ora il Tribunale di sorveglianza?

    Deve verificare se il dubbio di costituzionalita’ sia ancora attuale e rilevante nel mutato quadro normativo e, se del caso, sollevare nuovamente la questione.

    Perche’ la disciplina dei reati ostativi cambia spesso?

    Perche’ e’ al centro di un continuo adeguamento tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, anche in attuazione di precedenti pronunce costituzionali.

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  • Corte cost. n. 19/2024 – Abusi edilizi in Lombardia: illegittima la sanzione minima dell’ottanta per cento

    Con la sentenza n. 19/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte di una legge urbanistica lombarda che fissava in modo rigido la misura minima della sanzione pecuniaria per gli abusi edilizi.

    Di cosa si tratta

    Quando viene realizzato un abuso edilizio non sanabile con la demolizione, l’ordinamento prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La legge della Regione Lombardia per il governo del territorio stabiliva pero’ che questa sanzione non potesse essere inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, calcolato secondo parametri predeterminati, con una soglia minima rigida. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato la questione, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia, fissando in modo autonomo e rigido la sanzione. La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina edilizia e sanzionatoria: stabilire la misura delle sanzioni per gli abusi edilizi e’ ambito in cui la potesta’ regionale incontra precisi limiti, posti a garanzia di un trattamento uniforme e del rispetto dei principi statali in materia.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (governo del territorio), in riferimento agli artt. 23, 25 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 83 nella parte in cui fissava la sanzione “in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico” delle opere abusive, con la relativa soglia minima. Viene cosi’ rimossa la determinazione rigida operata dalla legge regionale.

    Il principio

    La determinazione della misura delle sanzioni per gli abusi edilizi incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione non puo’ fissare in modo autonomo e rigido soglie sanzionatorie eccedenti le proprie attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi commette un abuso edilizio in Lombardia?

    Viene meno la soglia minima rigida dell’ottanta per cento del costo teorico: la misura della sanzione pecuniaria va determinata secondo i parametri legittimi applicabili, senza quel vincolo regionale.

    Gli abusi edilizi restano sanzionabili?

    Si’. La sentenza non elimina la sanzione, ma cancella la modalita’ rigida con cui la legge regionale ne fissava la misura minima.

    Perche’ la Regione non poteva fissare quella soglia?

    Perche’ la determinazione delle sanzioni in materia edilizia incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

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  • Inclusione sociale e competenze regionali: cessata la materia del contendere (Corte cost. ord. n. 20/2024)

    Con l’ordinanza n. 20/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una questione sollevata dalla Regione Campania in materia di inclusione sociale, dopo la modifica della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione impugna una legge statale ritenendola lesiva delle proprie competenze, puo’ accadere che, nel corso del giudizio, lo Stato modifichi o abroghi la disposizione contestata, facendo venire meno la ragione stessa del contendere. In questo caso la Regione Campania aveva impugnato una disposizione del decreto-legge sulle misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro, lamentando una compressione delle proprie competenze e una violazione del principio di leale collaborazione. Nel corso del giudizio la norma e’ stata modificata, eliminando i profili contestati. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere: non vi e’ piu’ una controversia attuale da decidere. La vicenda mostra come l’evoluzione della legislazione possa rendere superfluo l’intervento della Corte, quando la fonte del conflitto tra Stato e Regione viene rimossa prima della decisione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro), convertito nella legge n. 85 del 2023, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La questione e’ stata sollevata in via principale dalla Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo venuti meno, per effetto della modifica normativa intervenuta, i profili che avevano dato origine alla controversia.

    Il principio

    La materia del contendere cessa quando la norma impugnata e’ modificata o abrogata in modo da eliminare i profili contestati, facendo venire meno l’interesse a una decisione nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato ragione alla Regione Campania?

    Non ha deciso il merito: la modifica della norma ha eliminato i profili contestati, per cui la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Cosa significa cessata materia del contendere?

    Significa che e’ venuta meno la ragione stessa della controversia, di solito perche’ la norma impugnata e’ stata modificata o abrogata: non c’e’ piu’ nulla da decidere.

    Cosa succede se la norma fosse stata applicata nel frattempo?

    La Corte valuta anche se la norma contestata abbia avuto applicazione: in mancanza di effetti pregiudizievoli persistenti, dichiara cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 21/2024 – IMU e abitazione principale dei coniugi con residenze diverse: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 21/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina IMU relativa all’abitazione principale dei coniugi con residenze in immobili diversi.

    Di cosa si tratta

    L’IMU (imposta municipale sugli immobili) non si applica, in linea di principio, all’abitazione principale. Sorge pero’ un problema quando i due coniugi hanno la residenza in immobili diversi: la legge sul federalismo fiscale municipale disciplina, in questi casi, a quali condizioni l’esenzione spetta, per evitare che entrambi gli immobili siano qualificati come abitazione principale e quindi esentati. La Corte di giustizia tributaria, in alcuni contenziosi, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, lamentando una possibile irragionevolezza e una violazione dei principi di eguaglianza e capacita’ contributiva. La Corte costituzionale, tuttavia, non e’ entrata nel merito, dichiarando le questioni inammissibili. La vicenda interessa molte coppie, in particolare quelle che per ragioni di lavoro o familiari risiedono in Comuni o immobili diversi e si interrogano sul corretto trattamento IMU delle proprie abitazioni.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale), come sostituito dalla legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale. La disciplina non e’ stata quindi esaminata nel merito e resta in vigore nei termini vigenti.

    Il principio

    Le questioni sono inammissibili quando non superano il vaglio sui requisiti di ammissibilita’, ad esempio per insufficiente ricostruzione del quadro normativo o per inadeguata motivazione della rilevanza: la Corte non puo’ decidere nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha chiarito il trattamento IMU dei coniugi con residenze diverse?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina, che resta quella vigente.

    Cosa devono fare le coppie con residenze in immobili diversi?

    Devono fare riferimento alla disciplina vigente e agli orientamenti applicativi: la sentenza non ha modificato le regole sull’esenzione dell’abitazione principale.

    Il tema potra’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se un giudice solleva nuovamente la questione in modo conforme ai requisiti di ammissibilita’.

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  • Corte cost. n. 22/2024 – Licenziamento illegittimo: la reintegra non e’ limitata alle violazioni espresse

    Con la sentenza n. 22/2024 la Corte costituzionale ha ampliato le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti illegittimi nel regime delle tutele crescenti, eliminando la parola “espressamente”.

    Di cosa si tratta

    Nel regime del contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act per i nuovi assunti, la legge limita i casi in cui il lavoratore licenziato illegittimamente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anziche’ al solo risarcimento. Una norma prevedeva la reintegra quando il fatto contestato non sussiste, ma usava la formula del fatto “direttamente dimostrato in giudizio” con un riferimento che, attraverso la parola “espressamente”, restringeva le ipotesi tutelate. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole quella limitazione. La vicenda interessa moltissimi lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, perche’ incide sulla concreta possibilita’ di ottenere il rientro in azienda in caso di licenziamento privo di reale fondamento, ampliando la portata della tutela reintegratoria oltre i confini segnati dalla formulazione originaria della norma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alla parola “espressamente”. Viene cosi’ rimossa la restrizione che limitava le ipotesi di reintegrazione, ampliando la tutela del lavoratore.

    Il principio

    La tutela reintegratoria del lavoratore licenziato illegittimamente non puo’ essere arbitrariamente ristretta da una formulazione che eccede i criteri della delega: la rimozione della parola “espressamente” ricostituisce un ambito di tutela coerente.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i lavoratori a tutele crescenti?

    Si ampliano le ipotesi in cui, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore puo’ ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo un risarcimento.

    Perche’ era stata eliminata proprio una parola?

    Perche’ era quella parola, “espressamente”, a restringere l’ambito di applicazione della tutela: la Corte ha agito chirurgicamente sul testo per rimuovere la limitazione illegittima.

    La sentenza riguarda i licenziamenti gia’ avvenuti?

    Le pronunce di illegittimita’ incidono sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del lavoratore puo’ essere riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili al singolo caso.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 23/2024 – Giudice di pace e ricorso per cassazione: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 23/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione sulla disciplina processuale dei procedimenti penali davanti al giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Il processo penale davanti al giudice di pace segue regole semplificate rispetto a quello ordinario, pensate per i reati di minore gravita’. L’art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000 disciplina alcuni aspetti di questo procedimento. Il Giudice di pace di Bari ha sollevato una questione di legittimita’ costituzionale, ritenendo che la disposizione comprimesse il diritto di difesa, il giusto processo e l’eguaglianza tra le parti. La Corte costituzionale, tuttavia, non e’ entrata nel merito del dubbio, ma ha rilevato profili che ne hanno determinato l’inammissibilita’. La vicenda evidenzia come il funzionamento del giudizio costituzionale richieda che le questioni siano formulate in modo completo e corretto: anche un dubbio potenzialmente serio non puo’ essere deciso se il giudice non rispetta i requisiti che consentono alla Corte di esaminarlo nel merito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Giudice di pace di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000. La disposizione non e’ stata quindi esaminata nel merito.

    Il principio

    Le questioni di legittimita’ costituzionale sono inammissibili quando non superano il vaglio preliminare sui requisiti di ammissibilita’, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilita’ della norma con la Costituzione.

    Domande e risposte

    La norma sul processo davanti al giudice di pace e’ stata giudicata legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata sul merito: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi la disposizione resta in vigore senza un giudizio sulla sua compatibilita’ costituzionale.

    Perche’ una questione viene dichiarata inammissibile?

    Per ragioni processuali o di formulazione, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza o una ricostruzione non corretta del quadro normativo.

    Il dubbio puo’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se un giudice lo solleva nuovamente in modo conforme ai requisiti di ammissibilita’.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Mandato d’arresto europeo: manifestamente inammissibile la questione (Corte cost. ord. n. 24/2024)

    Con l’ordinanza n. 24/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sollevata in materia di mandato d’arresto europeo.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) e’ lo strumento con cui gli Stati membri dell’Unione europea si consegnano reciprocamente le persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per sottoporle a procedimento penale. La legge italiana che attua la decisione quadro europea prevede ipotesi in cui la consegna puo’ essere rifiutata, ad esempio per favorire l’esecuzione della pena in Italia. La Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere su un caso di consegna, ha sollevato una questione di legittimita’ costituzionale su una di queste disposizioni. La Corte costituzionale, pero’, non e’ entrata nel merito: ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile. La vicenda mostra il rigore con cui la Corte verifica i presupposti delle questioni che le vengono sottoposte: se il giudice non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva adeguatamente la rilevanza, la questione non puo’ essere esaminata.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale. Non vi e’ stata quindi una decisione nel merito sulla compatibilita’ della norma con la Costituzione.

    Il principio

    La questione di legittimita’ costituzionale e’ manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva in modo adeguato la rilevanza e i termini del dubbio: la Corte non puo’ supplire a tali carenze.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la norma sul MAE e’ incostituzionale?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esaminarne il merito.

    Cosa significa manifesta inammissibilita’?

    Significa che la questione presenta vizi evidenti, ad esempio nella ricostruzione delle norme o nella motivazione della rilevanza, che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Il giudice puo’ riproporre la questione?

    In linea di principio si’, se la riformula correttamente superando le ragioni di inammissibilita’ rilevate dalla Corte.

    Norme collegate

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