Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 9/2024 – Equilibrio di bilancio e disavanzo della Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 9 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme statali e regionali che disciplinavano in modo derogatorio il rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni che presentano un disavanzo devono rientrare seguendo regole di finanza pubblica uniformi, che garantiscono l’unità economica della Repubblica e la sostenibilità dei conti. Per la Regione Siciliana erano state introdotte norme che prevedevano una disciplina speciale e di maggior favore per il rientro dal disavanzo, discostandosi dal paradigma valido per le altre Regioni. La questione è arrivata alla Corte attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto: la Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana, esaminando il rendiconto generale per l’esercizio 2020, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su queste norme. Secondo i giudici contabili, una disciplina derogatoria che alleggerisce gli obblighi di rientro per una singola Regione contrasta con gli obiettivi di finanza pubblica e con il principio di equilibrio del bilancio, scaricando di fatto sul futuro o sulla collettività i costi del disavanzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia contabile), l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La Corte dei conti li riteneva in contrasto, in particolare, con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte e tre le previsioni: l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 nel testo vigente prima delle modifiche del 2021, l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La disciplina speciale di rientro dal disavanzo, più favorevole alla Regione, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio.

    Il principio

    Le regole sul rientro dal disavanzo e sull’equilibrio di bilancio costituiscono un paradigma uniforme che declina l’unità economica e finanziaria della Repubblica: una Regione, pur a statuto speciale, non può introdurre una disciplina derogatoria di maggior favore che si ponga in contrasto con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Una Regione a statuto speciale può avere regole di bilancio proprie?

    Gode di autonomia, ma non fino al punto di derogare ai principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio, che valgono per tutte le Regioni.

    Come è arrivata la questione alla Corte?

    Attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in cui la Corte dei conti verifica la regolarità dei conti e può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

    Perché conta per i cittadini?

    Perché regole di rientro più morbide per una Regione possono tradursi in maggiore debito e minori risorse future per servizi e investimenti, a danno della collettività.

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  • Corte cost. n. 10/2024 – Affettività in carcere e colloqui intimi con il partner

    Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto delle persone detenute a colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale, aprendo alla cosiddetta affettività in carcere.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevedeva che i colloqui tra la persona detenuta e i familiari si svolgessero sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia. Questo significava, in concreto, l’impossibilità per il detenuto di vivere una dimensione affettiva e sessuale riservata con il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente stabile. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, investito del reclamo di un detenuto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il divieto comprimesse in modo ingiustificato la libertà personale, il diritto all’affettività e alla vita privata e familiare, e che si ponesse in contrasto con il senso di umanità e la funzione rieducativa della pena. La questione tocca un aspetto sensibile e a lungo trascurato della condizione detentiva: la possibilità di mantenere relazioni affettive significative, riconosciuta anche da esperienze di altri ordinamenti europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 e 117 della Costituzione, nella parte in cui imponeva in ogni caso il controllo a vista durante i colloqui.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

    Il principio

    La dignità e l’affettività della persona detenuta meritano tutela costituzionale: salvo specifiche ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o di natura giudiziaria, il detenuto ha diritto a colloqui intimi con il partner stabile sottratti al controllo a vista del personale.

    Domande e risposte

    Tutti i detenuti hanno automaticamente diritto ai colloqui intimi?

    No. Il diritto è riconosciuto salvo che esistano ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o, per gli imputati, ragioni giudiziarie, valutate anche alla luce del comportamento in carcere.

    Con chi possono svolgersi questi colloqui?

    Con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con cui il detenuto sia stabilmente convivente.

    La decisione è immediatamente operativa?

    La pronuncia rende incostituzionale il divieto assoluto di colloqui senza controllo a vista; spetta all’amministrazione penitenziaria organizzare in concreto gli spazi e le modalità, nei limiti indicati dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 11/2024 – Codice antimafia e divieto di avvicinamento: questioni inammissibili

    Con l’ordinanza n. 11 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle leggi antimafia disciplina le misure di prevenzione personali, che possono incidere in modo significativo sulla libertà di movimento, di comunicazione e di manifestazione del pensiero della persona destinataria. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del Codice, ritenendole potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato profili che hanno impedito l’esame della questione, dichiarandola manifestamente inammissibile. Si tratta di un esito frequente quando l’ordinanza con cui il giudice rimette la questione presenta carenze tali da non consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, ad esempio sulla rilevanza nel giudizio in corso o sulla precisa individuazione delle norme censurate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal GIP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non vi è quindi alcuna pronuncia sul merito: le disposizioni del Codice antimafia restano in vigore e la Corte non si è espressa sulla loro conformità alla Costituzione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza alcuna valutazione sulla sostanza: le norme non sono toccate e la questione potrà essere riproposta solo con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Significa che la questione presenta vizi evidenti che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito, di solito di natura processuale.

    Le norme antimafia sono state confermate?

    No: la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto, quindi non le ha né confermate né annullate.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Sì, se la solleva di nuovo con un’ordinanza che superi gli ostacoli che hanno determinato l’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 12/2024 – Misure di prevenzione antimafia e tutela del terzo creditore

    Con la sentenza n. 12 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice dell’esecuzione mobiliare di Palermo in tema di coordinamento tra esecuzione individuale e sequestro di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Quando un bene è colpito da sequestro o confisca di prevenzione antimafia, i creditori che vantano diritti su quel bene si trovano in una posizione delicata: la procedura di prevenzione assorbe la disciplina dei loro crediti e regola tempi e modi del soddisfacimento. Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, in una procedura tra società, ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme del Codice antimafia che disciplinano i rapporti tra l’esecuzione individuale promossa dal creditore e la procedura di prevenzione. Il giudice riteneva che la disciplina comprimesse il diritto di azione del creditore e ponesse problemi sul piano della giurisdizione. La Corte non è però entrata nel merito, perché le questioni presentavano profili che ne hanno impedito l’esame, come spesso accade quando l’ordinanza di rimessione non chiarisce in modo adeguato la rilevanza e i termini della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 55 e 61 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, relativi rispettivamente al diritto di difesa e alla giurisdizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito della disciplina antimafia: la decisione di inammissibilità lascia impregiudicata la norma e non ne afferma né la conformità né il contrasto con la Costituzione.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilità non risolve la questione di costituzionalità: la norma resta in vigore e potrà eventualmente essere riproposta all’attenzione della Corte con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli processuali rilevati.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che le norme antimafia sono legittime?

    No. L’inammissibilità significa che la Corte non ha esaminato il merito: le norme non sono state né salvate né dichiarate incostituzionali.

    Perché una questione viene dichiarata inammissibile?

    Tipicamente per ragioni processuali, ad esempio quando l’ordinanza del giudice non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio in corso o non ne definisce con precisione l’oggetto.

    Il creditore può far valere ancora i suoi diritti?

    La decisione non incide sulle norme: i rapporti tra esecuzione individuale e procedura di prevenzione restano disciplinati dal Codice antimafia, e la questione potrà essere riproposta in futuro.

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  • Corte cost. n. 13/2024 – Equo indennizzo ai militari e durata del procedimento

    Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che subordinava un beneficio economico al riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”, penalizzando chi pagava la lentezza del procedimento amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare riconosce un beneficio economico al militare la cui infermità sia dipendente da causa di servizio. Una disposizione richiedeva però che il riconoscimento dell’infermità avvenisse “in costanza di rapporto di impiego”, cioè mentre il militare era ancora in servizio. Il problema pratico: gli accertamenti sulla natura dell’infermità e sul nesso con il servizio sono spesso lunghi, talvolta più lunghi del tempo necessario al collocamento in congedo. Così un militare poteva perdere il beneficio non perché privo dei requisiti, ma solo perché il procedimento amministrativo si era concluso dopo la cessazione del servizio, per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel caso esaminato, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’eccessiva durata del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1801 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso che richiedeva il riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”. Il TAR Campania lo riteneva in contrasto, in particolare, con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del Codice dell’ordinamento militare limitatamente all’inciso “,in costanza di rapporto di impiego,”. La condizione è stata ritenuta irragionevole perché negava il beneficio a chi aveva maturato i presupposti del diritto, sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – estraneo alle ragioni costitutive del diritto e fuori dal controllo dell’interessato.

    Il principio

    Il principio di ragionevolezza è violato quando vi è contraddizione tra la finalità della norma e il suo effetto concreto: un beneficio che compensa l’infermità da causa di servizio non può essere negato solo perché il procedimento di riconoscimento si è concluso dopo la cessazione del rapporto, per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.

    Domande e risposte

    Chi può beneficiare di questa decisione?

    I militari la cui infermità dipendente da causa di servizio sia stata riconosciuta dopo la cessazione del servizio, ai quali il beneficio era prima precluso dall’inciso ora cancellato.

    Perché la condizione era irragionevole?

    Perché legava il diritto alla velocità del procedimento amministrativo, un elemento che il militare non può controllare e che non attiene ai presupposti sostanziali del beneficio.

    Cosa significa che la Corte ha colpito solo un “inciso”?

    La norma resta in vigore, ma senza la frase che richiedeva il riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”: è una pronuncia chirurgica, che elimina la sola parte incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 14/2024 – Furto in abitazione e sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

    Con l’ordinanza n. 14 del 2024 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondata la questione sul divieto di sospendere l’ordine di esecuzione della pena per chi è condannato per furto in abitazione.

    Di cosa si tratta

    Quando una condanna diventa definitiva e la pena è contenuta, la legge prevede di norma la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di chiedere una misura alternativa al carcere prima di entrarvi. Per alcuni reati, però, questa sospensione è esclusa: tra essi il furto in abitazione. Un condannato a due anni di reclusione per furto in abitazione aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione; il Tribunale di Catania, dovendo rigettare l’istanza in base alla norma, ha dubitato della sua legittimità costituzionale. Secondo il giudice rimettente, escludere proprio il furto in abitazione produrrebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto a reati più gravi e contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena. La questione tocca un tema concreto per molti: se chi è condannato a pene brevi possa accedere subito alle misure alternative oppure debba comunque iniziare a scontare la detenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione per i condannati per furto in abitazione (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.). Il Tribunale di Catania lo riteneva in contrasto con l’art. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Trattandosi di scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore, l’inclusione del furto in abitazione tra i reati per cui non opera la sospensione automatica non risulta irragionevole né lesiva della funzione rieducativa, restando comunque aperta per il condannato la possibilità di chiedere misure alternative.

    Il principio

    La selezione dei reati per i quali non si applica la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la Costituzione se non è manifestamente irragionevole; la finalità rieducativa della pena resta garantita dalla possibilità di accedere successivamente alle misure alternative.

    Domande e risposte

    Chi è condannato per furto in abitazione entra subito in carcere?

    L’ordine di esecuzione non viene sospeso automaticamente, ma il condannato può comunque chiedere al magistrato di sorveglianza l’accesso alle misure alternative alla detenzione.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la scelta dei reati esclusi dalla sospensione automatica appartiene alla discrezionalità del legislatore e, in questo caso, non è apparsa manifestamente irragionevole.

    La pena resta orientata alla rieducazione?

    Sì: la mancata sospensione iniziale non impedisce di ottenere in seguito misure alternative, coerenti con la funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 15/2024 – Documentazione antimafia e tutela del cittadino extra UE per gli alloggi pubblici

    Con la sentenza n. 15 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Friuli-Venezia Giulia che imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità diverse, e più gravose, per dimostrare di non possedere altri alloggi ai fini dei contributi per la prima casa.

    Di cosa si tratta

    Per accedere ai contributi regionali sull’acquisto della prima casa serve dimostrare di non possedere altri alloggi in Italia o all’estero. La legge regionale friulana consentiva a cittadini italiani e dell’Unione europea di attestare questo requisito con una semplice dichiarazione sostitutiva, mentre chiedeva ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo di produrre una specifica documentazione sull’impossidenza di immobili nel Paese di origine e di provenienza. Un cittadino italiano e la moglie albanese, titolare di permesso di lungo periodo, si erano visti negare il contributo proprio per la mancata produzione di quei documenti. Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto l’azione antidiscriminazione e aveva ordinato alla Regione di modificare il regolamento attuativo. La Regione ha allora sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il giudice avesse invaso le sue competenze normative; in parallelo è arrivata alla Corte anche la questione di legittimità della norma di legge regionale. In gioco c’era sia la parità di trattamento tra stranieri lungo-soggiornanti e cittadini UE, sia il confine tra potere del giudice e potestà legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sollevato dal Tribunale di Udine; in più la Regione aveva proposto conflitto di attribuzione contro l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva ordinato di modificare il regolamento regionale, invocando, tra gli altri, gli artt. 97, 101, 113, 117, 120, 134 e 136 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità di prova diverse rispetto a quelle utilizzabili da italiani e cittadini dell’Unione. Sul conflitto, ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine ordinare la rimozione della norma regolamentare senza prima sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla corrispondente norma di legge, e ha annullato per l’effetto i relativi punti dell’ordinanza, compreso l’apparato sanzionatorio collegato.

    Il principio

    Quando il giudice ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione e produrrebbe effetti generali, non può aggirare il controllo della Corte ordinando direttamente la modifica delle fonti normative: deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. Resta fermo che la disparità di trattamento tra lungo-soggiornanti e cittadini UE nelle modalità di prova è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i cittadini stranieri di lungo periodo?

    Possono attestare l’assenza di altri alloggi con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e dell’Unione europea: la norma che imponeva oneri documentali aggiuntivi è stata cancellata.

    Il giudice del lavoro può ordinare a una Regione di cambiare un regolamento?

    No, non in questo modo. Se il vero ostacolo è una norma di legge ritenuta incostituzionale, il giudice deve rivolgersi alla Corte costituzionale anziché imporre direttamente la modifica della fonte.

    Perché la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale?

    Perché, ordinando la rimozione del regolamento e prevedendo sanzioni, il Tribunale aveva prodotto effetti analoghi a un annullamento con efficacia generale, riservato alla Corte costituzionale (artt. 134 e 136 Cost.).

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  • Corte cost. n. 200/2023 – Diritti di rogito dei segretari comunali e qualifica dirigenziale

    Con la sentenza n. 200 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma del d.l. n. 90 del 2014 che riserva una quota dei diritti di rogito ai soli segretari comunali privi di qualifica dirigenziale, ritenendola conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    I segretari comunali, quando rogano atti per conto dell’ente locale (cioè ne curano la stipula come pubblici ufficiali), maturano i cosiddetti “diritti di rogito”. Il decreto-legge n. 90 del 2014, in sede di conversione, ha limitato l’attribuzione di una quota di questi diritti ai soli segretari che non abbiano qualifica dirigenziale, o che operino in enti privi di personale dirigenziale, escludendo gli altri. Una segretaria comunale a cui il Comune aveva negato quei compensi ha agito davanti al giudice del lavoro, e i Tribunali di Lucca e di Siena hanno sospettato che la norma fosse incostituzionale: ne derivava, a loro avviso, una disparità irragionevole tra segretari, un compenso non proporzionato al lavoro di rogito comunque svolto, un uso discutibile della decretazione d’urgenza e una lesione del buon andamento dell’amministrazione. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se questa selezione fosse compatibile con i parametri costituzionali invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Lucca e di Siena, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di riservare la quota dei diritti di rogito ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale (o operanti in enti privi di dirigenti) ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento: la norma resta in vigore.

    Il principio

    Riservare la quota dei diritti di rogito ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole: i dirigenti ricevono già una retribuzione che remunera anche tali attività, sicché la diversa disciplina non lede uguaglianza, retribuzione proporzionata, buon andamento o affidamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non violi la Costituzione: la disposizione resta valida e applicabile.

    Perché erano richiamati gli artt. 36 e 97 Cost.?

    L’art. 36 garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; l’art. 97 il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. I rimettenti ritenevano che escludere i segretari dirigenti dai diritti di rogito li ledesse, ma la Corte ha escluso la violazione.

    Che cosa c’entra l’art. 77 Cost.?

    L’art. 77 disciplina i presupposti del decreto-legge (casi straordinari di necessità e urgenza). Era contestato anche sotto questo profilo, ma la censura è stata respinta.

    La sentenza cambia qualcosa per il futuro?

    No: confermando la legittimità della norma, lascia immutata la disciplina sui criteri retributivi oggetto del giudizio.

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  • Corte cost. n. 201/2023 – Recidiva e attenuante per la collaborazione negli stupefacenti

    Con la sentenza n. 201 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante per la collaborazione nei reati di stupefacenti sulla recidiva reiterata.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice effettua un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e calibrare la pena. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vietava però, per chi è recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, cod. pen.), di far prevalere alcune attenuanti. Tra queste rientrava l’attenuante prevista dall’art. 74, comma 7, del testo unico sugli stupefacenti, riconosciuta a chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si dissocia e collabora concretamente con l’autorità per sottrarre risorse all’associazione. Il GUP del Tribunale di Napoli, giudicando alcuni imputati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha osservato che il divieto produceva un effetto irragionevole: a un collaboratore recidivo poteva essere inflitta una pena uguale o superiore a quella di chi non aveva collaborato affatto, svuotando di senso l’incentivo premiale che la legge riconosce alla collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice può quindi ora far prevalere l’attenuante per la collaborazione anche a favore del recidivo reiterato.

    Il principio

    Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante per la collaborazione svuotava la funzione premiale della norma e poteva condurre a pene irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa: spetta al giudice valutare in concreto il peso della collaborazione nel bilanciamento con la recidiva.

    Domande e risposte

    Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice, in presenza di attenuanti e aggravanti, stabilisce quali prevalgano o se si equivalgano, così determinando l’incidenza sulla pena.

    Che cosa premia l’attenuante dell’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti?

    Premia chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si adopera per evitare conseguenze ulteriori del reato o per assicurare le prove e sottrarre risorse all’associazione: una collaborazione concreta con la giustizia.

    Perché il divieto era irragionevole?

    Perché impedendo all’attenuante di prevalere sulla recidiva poteva portare a punire allo stesso modo, o più severamente, chi aveva collaborato rispetto a chi non lo aveva fatto, annullando l’incentivo alla collaborazione.

    La recidiva sparisce dal calcolo della pena?

    No. La Corte non elimina la recidiva: restituisce al giudice la possibilità di farvi prevalere l’attenuante per la collaborazione, valutando caso per caso, senza un automatico divieto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal trattamento sanzionatorio irragionevole tra collaboranti e non collaboranti.
    • Art. 27 della Costituzione – al terzo comma sancisce la finalità rieducativa della pena, compromessa da un divieto rigido di prevalenza dell’attenuante.
    • Artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale; art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), su Normattiva.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 202/2023 – Reclamo contro il rigetto della consulenza tecnica preventiva

    Con la sentenza n. 202 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli del codice di procedura civile nella parte in cui non consentivano di reclamare il rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

    Di cosa si tratta

    La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile è uno strumento che permette, prima della causa, di far accertare da un consulente tecnico i fatti e le possibili responsabilità, con l’obiettivo di favorire una conciliazione ed evitare il processo. Nel caso esaminato, un giudice aveva rigettato il ricorso con cui una parte chiedeva la nomina del consulente. Il problema: per i provvedimenti cautelari l’art. 669-terdecies cod. proc. civ. prevede il reclamo, cioè un riesame davanti a un altro giudice; ma per il rigetto della consulenza preventiva conciliativa la legge non prevedeva alcun rimedio. Chi si vedeva respingere la richiesta non poteva quindi farla riesaminare, a differenza di quanto accade per gli altri provvedimenti dello stesso tipo. Il Tribunale di Roma ha ritenuto questa disparità irragionevole e lesiva del diritto di difesa, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696-bis cod. proc. civ.). Viene così colmata la lacuna che lasciava senza rimedio chi si vedeva respingere la richiesta.

    Il principio

    Anche il rigetto della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi deve poter essere reclamato come gli altri provvedimenti cautelari: negare il riesame creava una disparità di trattamento ingiustificata e comprimeva il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis?

    È un accertamento tecnico richiesto prima della causa per verificare fatti e responsabilità e tentare una conciliazione; se le parti si accordano, si evita il processo.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Chi si vede rigettare la richiesta di nomina del consulente può ora proporre reclamo, ottenendo il riesame del provvedimento da parte di un altro giudice, come già avviene per i provvedimenti cautelari.

    Perché prima non era possibile reclamare?

    Le norme sul reclamo cautelare non erano ritenute applicabili a questo rigetto, lasciando la parte senza strumenti di impugnazione: una lacuna che la Corte ha giudicato incostituzionale.

    Questo vale anche per l’accoglimento della richiesta?

    La sentenza riguarda specificamente il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente: è quel diniego che ora diventa reclamabile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità di trattamento rispetto agli altri provvedimenti reclamabili.
    • Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio, compresso dalla mancanza di un rimedio contro il rigetto.
    • Art. 111 della Costituzione – giusto processo, parametro della censura sulla mancata previsione del reclamo.
    • Artt. 669-terdecies, 669-quaterdecies, 695 e 696-bis del codice di procedura civile (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 203/2023 – Elezioni regionali e dimissioni del Presidente in Puglia

    Con la sentenza n. 203 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che ritardava le elezioni regionali in caso di dimissioni del Presidente, perché in contrasto con la regola costituzionale del simul stabunt, simul cadent.

    Di cosa si tratta

    Nelle Regioni a elezione diretta del Presidente vige il principio per cui, se il Presidente eletto dal popolo cade (per dimissioni, sfiducia, impedimento permanente), cade con lui anche il Consiglio regionale e si torna a votare. La Regione Puglia, con la legge di stabilità regionale 2023, aveva modificato la propria legge elettorale stabilendo che, in caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni andassero indette entro sei mesi, con un termine che decorreva dalla “presa d’atto” del Consiglio e, in caso di dimissioni del Presidente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte: introducendo passaggi e termini dilatori, la legge regionale finiva per allungare i tempi tra la caduta del Presidente e il nuovo voto, in tensione con la regola costituzionale che vuole un legame immediato e automatico tra sorte del Presidente e sorte del Consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022 in riferimento agli artt. 123 della Costituzione (in relazione allo statuto regionale) e 126, terzo comma, Cost. La censura riguarda i periodi che introducevano la “presa d’atto” e i relativi termini, ritenuti lesivi del principio simul stabunt, simul cadent desumibile dall’art. 126 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduceva il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005. Quelle disposizioni, prevedendo una “presa d’atto” del Consiglio e termini per essa, contrastano con l’automatismo costituzionale che impone, alla caduta del Presidente eletto direttamente, lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni.

    Il principio

    Nelle Regioni con elezione diretta del Presidente, la cessazione di quest’ultimo comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e il ritorno alle urne: la legge regionale non può inserire passaggi o termini che ritardino o condizionino questo effetto, fissato dall’art. 126 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio “simul stabunt, simul cadent”?

    È la regola, prevista dall’art. 126 Cost. per le Regioni a elezione diretta del Presidente, secondo cui Presidente e Consiglio “stanno insieme e cadono insieme”: la caduta dell’uno determina lo scioglimento dell’altro e nuove elezioni.

    Perché la Regione non poteva fissare quei termini?

    Perché introducevano una fase intermedia (la “presa d’atto” con i suoi termini) che spezzava l’automatismo costituzionale, allungando il periodo tra le dimissioni del Presidente e il nuovo voto.

    Le Regioni possono comunque disciplinare le proprie elezioni?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione e dalla legge statale; non possono derogare al meccanismo dell’art. 126 Cost. nelle Regioni a elezione diretta del Presidente.

    Cosa succede ora in Puglia in caso di scioglimento anticipato?

    Caduti i periodi dichiarati illegittimi, resta la disciplina conforme alla Costituzione: lo scioglimento e l’indizione di nuove elezioni seguono l’automatismo dell’art. 126 Cost., senza i passaggi dilatori annullati.

    Norme collegate

    • Art. 126 della Costituzione – disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente, fonte del principio simul stabunt simul cadent.
    • Art. 123 della Costituzione – riserva allo statuto regionale la forma di governo, parametro insieme all’art. 126 Cost.
    • Legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32 (legge di stabilità regionale 2023), art. 96, comma 1 – norma dichiarata illegittima (testo su Normattiva e bollettino regionale).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 204/2023 – Immunità parlamentare e conflitto sulle opinioni del deputato

    Con l’ordinanza n. 204 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare: si apre così il giudizio di merito sui limiti dell’immunità.

    Di cosa si tratta

    Un deputato era stato citato a giudizio per diffamazione aggravata per un video pubblicato sui social. La Camera dei deputati, su richiesta del Tribunale di Milano, aveva deliberato che quelle parole erano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice penale ha contestato questa decisione: secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia) sono coperte da immunità solo se riproducono opinioni già espresse in un atto parlamentare anteriore, mentre nel caso l’atto richiamato (un’interrogazione) era successivo al video. Ritenendo lesa la propria potestà di giudicare, il Tribunale ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi tra giudice e Camera abbia ragione. In questa prima fase la Corte non decide il merito, ma solo se il conflitto sia ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione di legittimità di una legge. Il Tribunale di Milano lamenta che la deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023 abbia leso le proprie prerogative giurisdizionali, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. in assenza dei presupposti. In gioco è il confine tra il potere giudiziario di accertare la rilevanza penale di una condotta e il potere della Camera di qualificare come funzionali le opinioni di un proprio membro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo la legittimazione attiva del Tribunale di Milano (organo giurisdizionale indipendente) e quella passiva della Camera dei deputati (competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost.). Esiste quindi la materia di un conflitto. La pronuncia dispone la notifica del ricorso alla Camera e il prosieguo del giudizio: la decisione sul merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Quando un’autorità giudiziaria ritiene che una delibera di insindacabilità parlamentare abbia indebitamente sottratto al suo giudizio una condotta, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo rende il conflitto ammissibile, fermo restando ogni accertamento di merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che le opinioni del parlamentare sono “insindacabili”?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Se l’opinione è funzionale, il giudice non può procedere; il punto controverso è proprio stabilire quando un’opinione sia “funzionale”.

    Perché conta che l’atto parlamentare sia anteriore o successivo?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dalle sedi istituzionali sono coperte solo se riproducono opinioni già manifestate in un atto tipico precedente. Un atto successivo non può “coprire” a posteriori una dichiarazione anteriore.

    Con questa ordinanza il deputato è stato assolto o condannato?

    Nessuno dei due. L’ordinanza decide solo che il conflitto è ammissibile e va istruito. Né la responsabilità penale né la fondatezza della delibera della Camera sono ancora state decise.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Gli organi che, nell’ambito del proprio potere, sono competenti a dichiararne in via definitiva la volontà: qui un tribunale, in quanto organo giurisdizionale indipendente, e la Camera dei deputati.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione – fonda l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni, al centro del conflitto.
    • Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero, invocata dal giudice come limite del diritto di critica al di fuori della funzione parlamentare.
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