Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 11/2025 – Referendum sulla cittadinanza italiana

    Con la sentenza n. 11/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza necessario alla naturalizzazione.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di cittadinanza. Il quesito incide sulla legge n. 91 del 1992, nella parte che disciplina i tempi e i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. In particolare, l’abrogazione proposta mira a ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale richiesto allo straniero non comunitario per chiedere la cittadinanza. I promotori intendono facilitare l’accesso alla cittadinanza per chi vive stabilmente in Italia. La Corte costituzionale valuta soltanto se il quesito rispetti i limiti costituzionali del referendum abrogativo, senza esprimersi sull’opportunità della riforma. La pronuncia ha avuto ampia eco per la rilevanza sociale e politica del tema della cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo; nel giudizio è richiamato anche l’art. 22, sulla privazione della cittadinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto chiaro, omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    È ammissibile il referendum che propone di ridurre il periodo di residenza necessario per la naturalizzazione, quando il quesito è chiaro e omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum sulla cittadinanza?

    La riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza legale richiesto allo straniero non comunitario per chiedere la cittadinanza per naturalizzazione.

    Il referendum cambia le regole sullo ius soli?

    No: incide sui tempi di residenza per la naturalizzazione, non introduce la cittadinanza per nascita sul territorio.

    L’ammissibilità equivale a una riforma?

    No: significa solo che il quesito può essere votato; l’eventuale modifica dipenderà dall’esito del referendum.

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  • Corte cost. n. 12/2025 – Referendum sul Jobs Act e le tutele crescenti

    Con la sentenza n. 12/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la disciplina dei licenziamenti a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo sul decreto legislativo n. 23 del 2015, il provvedimento attuativo del cosiddetto Jobs Act che ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa disciplina ha modificato le conseguenze del licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 2015, prevedendo in molti casi un’indennità economica al posto della reintegrazione nel posto di lavoro. Il quesito mira ad abrogare l’intero decreto, così come modificato negli anni e dalle sentenze della Corte. I promotori intendono ripristinare un regime di maggiore tutela contro i licenziamenti. La Corte verifica solo l’ammissibilità del quesito, non il merito della proposta. La vicenda fa parte della tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015 (contratto a tutele crescenti), come modificato nel tempo. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, pur avendo a oggetto l’intero decreto sulle tutele crescenti, è stato ritenuto chiaro e omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto agli elettori.

    Il principio

    Anche un quesito che propone l’abrogazione totale di un intero decreto legislativo è ammissibile quando conserva chiarezza e omogeneità e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il contratto a tutele crescenti?

    È il regime introdotto dal Jobs Act nel 2015 per i nuovi assunti, che in molti casi sostituisce la reintegrazione con un’indennità economica in caso di licenziamento illegittimo.

    Cosa propone il referendum?

    L’abrogazione dell’intero decreto legislativo n. 23 del 2015 sulle tutele crescenti, per ripristinare un regime di maggiore tutela.

    Un’abrogazione totale è ammissibile?

    Sì, purché il quesito resti chiaro e omogeneo: la Corte ha ritenuto rispettati questi requisiti.

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  • Corte cost. n. 13/2025 – Referendum sui licenziamenti nelle piccole imprese

    Con la sentenza n. 13/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare i limiti all’indennità di licenziamento nelle imprese di piccole dimensioni.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di licenziamenti nelle piccole imprese. La norma oggetto del quesito stabilisce i tetti dell’indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo da parte di datori di lavoro di minori dimensioni, fissando un minimo e un massimo di mensilità. I promotori chiedono di abrogare questi limiti, così da consentire al giudice di determinare l’indennità senza i tetti previsti, rafforzando la tutela del lavoratore. La Corte costituzionale verifica unicamente se il quesito sia chiaro, omogeneo e ammissibile, senza valutare l’opportunità della proposta. La vicenda rientra nella tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, sui limiti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto chiaro, omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    È ammissibile il referendum che mira ad abrogare i tetti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese, quando il quesito è chiaro e omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione dei limiti minimo e massimo dell’indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente nelle piccole imprese.

    Cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sì?

    Verrebbero meno i tetti all’indennità, lasciando al giudice maggiore margine nel determinarne l’importo.

    La Corte ha approvato il merito della proposta?

    No: ha valutato solo l’ammissibilità del quesito; la decisione spetta agli elettori.

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  • Corte cost. n. 14/2025 – Referendum sui contratti di lavoro a termine

    Con la sentenza n. 14/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare parti della disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo che mira a modificare la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. Il quesito interviene su più disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015, in particolare sulle regole relative alla durata, alle condizioni (le cosiddette causali) e ai rinnovi dei contratti a termine. L’obiettivo dei promotori è rendere più rigorosi i limiti all’utilizzo del lavoro a tempo determinato, rafforzando la tutela dei lavoratori. La Corte costituzionale, anche qui, non valuta il merito politico della proposta, ma solo se il quesito rispetti i requisiti di ammissibilità: chiarezza, omogeneità e appartenenza a materie consentite. La vicenda fa parte della tornata referendaria 2025 sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine (artt. 19 e 21). Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, pur articolato su più disposizioni, è stato ritenuto omogeneo e chiaro e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto agli elettori.

    Il principio

    Un quesito referendario che incide su più disposizioni di una stessa disciplina è ammissibile quando conserva omogeneità e chiarezza e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione di parti della disciplina sui contratti a termine, per rendere più stringenti i limiti alla durata, alle condizioni e ai rinnovi.

    Un quesito su più norme può essere ammissibile?

    Sì, purché resti omogeneo e chiaro: la Corte ha ritenuto rispettati questi requisiti.

    La Corte si pronuncia sul merito della proposta?

    No: valuta solo l’ammissibilità del quesito; la scelta sull’abrogazione spetta agli elettori.

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  • Corte cost. n. 15/2025 – Referendum sulla responsabilità negli appalti per la sicurezza sul lavoro

    Con la sentenza n. 15/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la norma che esclude la responsabilità del committente per i danni da rischi specifici nelle imprese appaltatrici.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. La norma oggetto del quesito esclude la responsabilità solidale del committente per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. I promotori chiedevano di abrogare proprio questa esclusione, così da estendere la tutela dei lavoratori negli appalti. La Corte costituzionale, in questi casi, non valuta se la modifica sia opportuna, ma soltanto se il quesito rispetti i limiti che la Costituzione e la sua giurisprudenza pongono ai referendum abrogativi: chiarezza, omogeneità e materie ammesse. La vicenda si inserisce nella tornata referendaria 2025 in materia di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte che esclude la responsabilità del committente per i rischi specifici delle imprese appaltatrici. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, che disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto conforme ai requisiti di chiarezza e omogeneità e non rientrante tra le materie sottratte al referendum, sicché può essere sottoposto al corpo elettorale.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione; in tali casi la Corte ne dichiara l’ammissibilità, rimettendo la scelta agli elettori.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte nel giudizio di ammissibilità del referendum?

    Verifica solo se il quesito rispetta i limiti costituzionali (chiarezza, omogeneità, materie ammesse), non se l’abrogazione sia opportuna.

    Cosa propone questo referendum?

    L’abrogazione della norma che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici.

    L’ammissibilità significa che la norma è abrogata?

    No: significa solo che il quesito può essere votato; l’abrogazione dipenderà dall’esito del voto popolare.

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  • Corte cost. n. 16/2025 – Compenso dei periti e onorario per le vacazioni

    Con la sentenza n. 16/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva, per i periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le ore di lavoro successive alla prima.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il loro onorario è calcolato anche «a vacazioni», cioè per unità di tempo. La norma contestata prevedeva che, per le vacazioni successive alla prima, l’onorario fosse inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Il Tribunale di Firenze, chiamato a liquidare un compenso, ha sollevato il dubbio di legittimità: ridurre il compenso per le ore successive, a parità di lavoro svolto, appariva irragionevole e in contrasto con la giusta retribuzione del professionista. La pronuncia tocca la dignità del lavoro di chi collabora con la giustizia e la coerenza dei criteri con cui lo Stato remunera questi incarichi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 e l’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sui compensi dei periti. Il Tribunale di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    È irragionevole prevedere, per il compenso dei periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le unità di tempo successive alla prima: a parità di attività svolta, la remunerazione non può essere arbitrariamente decrescente.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «vacazioni» nel compenso dei periti?

    Sono le unità di tempo (di norma due ore) con cui si calcola l’onorario dei periti e consulenti che lavorano su incarico del giudice.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che non si può pagare meno le vacazioni successive alla prima: a parità di lavoro, l’onorario non può decrescere in modo irragionevole.

    Chi beneficia di questa decisione?

    I periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

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  • Corte cost. n. 17/2025 – Impugnazione della legge di bilancio statale da parte della Sicilia: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 17/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Siciliana contro alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2024.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dal ricorso con cui la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio dello Stato per il 2024, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale. Nel corso del giudizio, però, le ragioni del contendere sono venute meno, tipicamente a seguito di un accordo finanziario fra Stato e Regione o della rinuncia al ricorso. La pronuncia rappresenta un esito ricorrente nei rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, dove spesso le controversie sui ricorsi alle leggi di bilancio si risolvono in via negoziale prima della decisione della Corte. In questi casi la Corte non si pronuncia sul merito, ma chiude il giudizio dichiarandolo estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 450 e 451, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria, garantita anche dallo statuto speciale e dall’art. 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Essendo venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio, il processo si è chiuso senza una decisione di merito sulle disposizioni impugnate.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni della controversia, anche a seguito di accordi tra Stato e Regione, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, perché sono venute meno le ragioni della controversia.

    Perché la Sicilia aveva impugnato la legge di bilancio?

    Riteneva che alcune disposizioni ledessero la propria autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale.

    È un esito frequente?

    Sì: nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali molte controversie si risolvono in via negoziale prima della decisione della Corte.

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  • Corte cost. n. 18/2025 – Correzione di un errore materiale in una sentenza

    Con l’ordinanza n. 18/2025 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo di una propria precedente sentenza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un procedimento interno alla stessa Corte costituzionale: la correzione di un errore materiale. Nel dispositivo di una sentenza del 2024 (la n. 175), per un mero errore di trascrizione, era stato omesso un capo della decisione, quello con cui si dichiarava l’inammissibilità di alcune questioni sollevate dalla Regione Campania su un decreto-legge in materia di politiche di coesione e immigrazione. L’errore non riguardava il contenuto della decisione, già assunta, ma la sua materiale riproduzione nel testo. La Corte, come previsto per ogni provvedimento giurisdizionale, ha provveduto a correggere il dispositivo inserendo il capo mancante, così da renderlo conforme a quanto effettivamente deciso. Si tratta di un atto di natura tecnica, ma utile a comprendere come anche le pronunce della Consulta possano essere oggetto di rettifica formale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il procedimento non riguardava una nuova questione di legittimità costituzionale, ma la correzione del dispositivo della sentenza n. 175 del 2024, da cui per errore materiale era stato omesso il capo relativo all’inammissibilità di alcune questioni sollevate dalla Regione Campania (in riferimento, fra l’altro, agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale, inserendo nel dispositivo della sentenza n. 175 del 2024 il capo mancante, con cui si dichiarano inammissibili le questioni indicate. La decisione originaria resta invariata nella sostanza: viene solo allineato il testo a quanto già deciso.

    Il principio

    Anche le pronunce della Corte costituzionale possono essere corrette quando contengono errori materiali, cioè meri errori di trascrizione che non incidono sul contenuto della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È un errore di trascrizione o di redazione che non riguarda il contenuto della decisione, come l’omissione o l’errata indicazione di una parte del testo.

    La decisione originaria cambia?

    No: la correzione allinea il testo a quanto già deciso, senza modificare la sostanza della pronuncia.

    Anche le sentenze della Consulta possono essere corrette?

    Sì, attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, come per ogni provvedimento giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 19/2025 – Rivalutazione delle pensioni e perequazione

    Con la sentenza n. 19/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure sulla disciplina della rivalutazione (perequazione) delle pensioni prevista dalla legge di bilancio 2023.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni, cioè l’adeguamento annuale degli importi all’aumento del costo della vita (la cosiddetta perequazione). La legge di bilancio 2023 aveva ridisegnato il meccanismo, prevedendo per le pensioni più elevate una rivalutazione meno che proporzionale. La Corte dei conti, nelle sezioni giurisdizionali di Toscana e Campania, ha sollevato dubbi di legittimità, ritenendo che il sacrificio imposto ai pensionati potesse violare il principio di adeguatezza della pensione, di proporzionalità della retribuzione e di uguaglianza. Il tema, ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, riguarda l’equilibrio fra la tutela del potere d’acquisto delle pensioni e le esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, che giustificano interventi di contenimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e l’art. 69 della legge n. 388 del 2000 sulla perequazione delle pensioni. La Corte dei conti rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione: uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione e della pensione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina della perequazione rientrasse nella discrezionalità del legislatore, in un quadro di sostenibilità finanziaria del sistema, senza superare i limiti di ragionevolezza e di tutela dell’adeguatezza delle pensioni.

    Il principio

    Il legislatore può modulare la rivalutazione delle pensioni, riducendola per gli importi più elevati, a tutela della sostenibilità del sistema previdenziale, purché non sacrifichi in modo irragionevole l’adeguatezza del trattamento pensionistico.

    Domande e risposte

    Cos’è la perequazione delle pensioni?

    È l’adeguamento automatico degli importi delle pensioni all’aumento del costo della vita, per proteggerne il potere d’acquisto.

    Si può ridurre la rivalutazione delle pensioni alte?

    Sì, entro limiti di ragionevolezza: la Corte ha ritenuto legittima la modulazione prevista dalla legge di bilancio 2023 a tutela della sostenibilità del sistema.

    Le pensioni sono tutelate dalla Costituzione?

    Sì: gli artt. 36 e 38 garantiscono l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento, ma il legislatore conserva margini di intervento per la sostenibilità finanziaria.

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  • Corte cost. n. 6/2024 – Crisi da sovraindebitamento e beni sopravvenuti del debitore

    Con la sentenza n. 6 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sul Codice della crisi d’impresa relative all’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione del debitore sovraindebitato.

    Di cosa si tratta

    Chi non riesce più a far fronte ai propri debiti può accedere alla procedura di liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una questione delicata riguarda i “beni sopravvenuti”, cioè i beni e i redditi che entrano nel patrimonio del debitore dopo l’apertura della procedura: per quanto tempo possono essere appresi a beneficio dei creditori? Il Tribunale di Arezzo, con più ordinanze, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che disciplina questa apprensione, temendo da un lato una durata indeterminata e potenzialmente eccessiva a carico del debitore, dall’altro una disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile alle procedure aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Il tema interessa concretamente le persone sovraindebitate e i loro creditori, perché incide sull’equilibrio tra la tutela del debitore, che ha diritto a un nuovo inizio, e l’interesse al soddisfacimento dei crediti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sollevato dal Tribunale di Arezzo con quattro ordinanze riunite, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, della disparità di trattamento e della tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto possibile un’interpretazione conforme a Costituzione della norma, individuando in via ermeneutica un limite temporale all’apprensione dei beni sopravvenuti, coincidente con la durata strettamente necessaria a coprire le spese e a garantire la ragionevole durata della procedura, così da escludere sia una durata arbitraria sia un pregiudizio indeterminato per il debitore.

    Il principio

    L’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione del sovraindebitato non può avere durata indeterminata: va contenuta entro il tempo strettamente necessario alle finalità della procedura, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata che concilia la tutela del debitore con l’interesse dei creditori.

    Domande e risposte

    Per quanto tempo i beni sopravvenuti restano a disposizione dei creditori?

    Non a tempo indeterminato: la Corte ha indicato che l’apprensione va limitata alla durata strettamente necessaria al funzionamento e alle spese della procedura.

    La norma è stata annullata?

    No: la Corte l’ha salvata con una sentenza interpretativa, leggendola in modo conforme alla Costituzione anziché dichiararla illegittima.

    Cosa cambia per il debitore sovraindebitato?

    Ha la garanzia che la procedura non si protragga oltre il necessario per apprendere indefinitamente i suoi beni e redditi futuri, in coerenza con la finalità di consentire un nuovo inizio.

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  • Corte cost. n. 7/2024 – Licenziamento illegittimo e indennità del Jobs Act

    Con la sentenza n. 7 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul regime di tutele crescenti del Jobs Act per i licenziamenti illegittimi, ritenute in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, ha introdotto per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore il regime delle “tutele crescenti”: in caso di licenziamento illegittimo, salvo i casi più gravi, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica calcolata in base all’anzianità, anziché alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale di questo impianto, sotto vari profili: il rispetto dei criteri della legge delega, la possibile disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 2015, e l’adeguatezza della tutela rispetto agli obblighi internazionali, in particolare l’art. 24 della Carta sociale europea. In gioco c’era la tenuta complessiva del meccanismo indennitario per i nuovi assunti, dopo che in passato la Corte era già intervenuta sul criterio di calcolo dell’indennità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevati dalla Corte d’appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Sono state dichiarate inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione; non fondate quelle relative all’eccesso di delega (artt. 76 e 117, primo comma, in relazione all’art. 24 CSE), alla disparità di trattamento (artt. 3, 4 e 35) e all’inadeguatezza della tutela (artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma).

    Il principio

    Il regime di tutela indennitaria per i licenziamenti illegittimi introdotto dal Jobs Act, nei termini esaminati, non contrasta con la Costituzione: il legislatore può prevedere per i nuovi assunti una protezione di tipo economico anziché reintegratoria, purché adeguata, senza che ciò determini una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto ai lavoratori assunti in precedenza.

    Domande e risposte

    Cambia qualcosa per chi viene licenziato in modo illegittimo?

    No: la decisione conferma il regime delle tutele crescenti, con indennità economica per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti dopo il marzo 2015, salvo i casi che danno diritto alla reintegrazione.

    Perché la Corte non ha equiparato vecchi e nuovi assunti?

    Perché il succedersi nel tempo di regimi diversi non costituisce, di per sé, una disparità di trattamento incostituzionale: il legislatore può modulare le tutele per le assunzioni successive a una riforma.

    La Carta sociale europea non imponeva una tutela diversa?

    La Corte ha ritenuto non fondata la censura fondata sull’art. 24 della Carta sociale europea: il regime indennitario esaminato non è stato giudicato in contrasto con quel parametro.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 8/2024 – Carichi pendenti e accesso all’esame per taxi e NCC

    Con la sentenza n. 8 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese che richiedeva l’assenza di carichi pendenti per accedere all’esame di idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.

    Di cosa si tratta

    Per esercitare l’attività di tassista o di noleggio con conducente occorre superare un esame di idoneità. La legge della Regione Puglia richiedeva, tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione all’esame, una dichiarazione sostitutiva sull’”assenza di carichi pendenti”, cioè sull’assenza di procedimenti penali in corso non ancora conclusi con una condanna definitiva. Il Consiglio di Stato, investito del caso di un aspirante escluso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: il punto critico è che un carico pendente riguarda procedimenti non ancora definiti, in cui vige la presunzione di non colpevolezza. Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, per giunta riferibile a qualsiasi reato, può tradursi in una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica, colpendo chi non è stato condannato. Si crea inoltre una contraddizione: la mera pendenza basterebbe a escludere, mentre, una volta intervenuta una condanna per reati che non comportano l’interdizione dai pubblici uffici, l’ostacolo potrebbe non operare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 1995, sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 41 della Costituzione (ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica), oltre che all’art. 117 sotto il profilo del riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995 nella parte in cui prevedeva che la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda attestasse “l’assenza di carichi pendenti”. Ha invece dichiarato inammissibile la distinta questione sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, riferibile a qualsiasi reato, costituisce una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata, in contrasto con i principi di ragionevolezza e con la presunzione di non colpevolezza.

    Domande e risposte

    Chi ha un procedimento penale in corso può sostenere l’esame per taxi o NCC?

    Sì: dopo questa decisione la mera pendenza di un carico penale non può più essere usata come causa di esclusione dall’ammissione all’esame.

    Una condanna definitiva può ancora rilevare?

    La decisione riguarda i carichi pendenti, non le condanne definitive: queste ultime possono avere effetti ostativi nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

    Perché la norma era sproporzionata?

    Perché escludeva dall’accesso alla professione sulla base di un procedimento non ancora concluso, per qualsiasi reato, colpendo persone non condannate e quindi assistite dalla presunzione di non colpevolezza.

    Norme collegate

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