Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 7 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul regime di tutele crescenti del Jobs Act per i licenziamenti illegittimi, ritenute in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, ha introdotto per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore il regime delle “tutele crescenti”: in caso di licenziamento illegittimo, salvo i casi più gravi, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica calcolata in base all’anzianità, anziché alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale di questo impianto, sotto vari profili: il rispetto dei criteri della legge delega, la possibile disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 2015, e l’adeguatezza della tutela rispetto agli obblighi internazionali, in particolare l’art. 24 della Carta sociale europea. In gioco c’era la tenuta complessiva del meccanismo indennitario per i nuovi assunti, dopo che in passato la Corte era già intervenuta sul criterio di calcolo dell’indennità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevati dalla Corte d’appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Sono state dichiarate inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione; non fondate quelle relative all’eccesso di delega (artt. 76 e 117, primo comma, in relazione all’art. 24 CSE), alla disparità di trattamento (artt. 3, 4 e 35) e all’inadeguatezza della tutela (artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma).
Il principio
Il regime di tutela indennitaria per i licenziamenti illegittimi introdotto dal Jobs Act, nei termini esaminati, non contrasta con la Costituzione: il legislatore può prevedere per i nuovi assunti una protezione di tipo economico anziché reintegratoria, purché adeguata, senza che ciò determini una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto ai lavoratori assunti in precedenza.
Domande e risposte
Cambia qualcosa per chi viene licenziato in modo illegittimo?
No: la decisione conferma il regime delle tutele crescenti, con indennità economica per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti dopo il marzo 2015, salvo i casi che danno diritto alla reintegrazione.
Perché la Corte non ha equiparato vecchi e nuovi assunti?
Perché il succedersi nel tempo di regimi diversi non costituisce, di per sé, una disparità di trattamento incostituzionale: il legislatore può modulare le tutele per le assunzioni successive a una riforma.
La Carta sociale europea non imponeva una tutela diversa?
La Corte ha ritenuto non fondata la censura fondata sull’art. 24 della Carta sociale europea: il regime indennitario esaminato non è stato giudicato in contrasto con quel parametro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro.
- Art. 35 della Costituzione – tutela del lavoro in tutte le sue forme.
- Art. 76 della Costituzione – limiti della delegazione legislativa.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
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Vedi anche
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