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Con la sentenza n. 13/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare i limiti all’indennità di licenziamento nelle imprese di piccole dimensioni.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda l’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di licenziamenti nelle piccole imprese. La norma oggetto del quesito stabilisce i tetti dell’indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo da parte di datori di lavoro di minori dimensioni, fissando un minimo e un massimo di mensilità. I promotori chiedono di abrogare questi limiti, così da consentire al giudice di determinare l’indennità senza i tetti previsti, rafforzando la tutela del lavoratore. La Corte costituzionale verifica unicamente se il quesito sia chiaro, omogeneo e ammissibile, senza valutare l’opportunità della proposta. La vicenda rientra nella tornata referendaria 2025 sul lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, sui limiti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, sui limiti del referendum abrogativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto chiaro, omogeneo e non rientrante tra le materie escluse dal referendum, e può quindi essere sottoposto al corpo elettorale.
Il principio
È ammissibile il referendum che mira ad abrogare i tetti dell’indennità di licenziamento nelle piccole imprese, quando il quesito è chiaro e omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum dall’art. 75 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa propone questo referendum?
L’abrogazione dei limiti minimo e massimo dell’indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente nelle piccole imprese.
Cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sì?
Verrebbero meno i tetti all’indennità, lasciando al giudice maggiore margine nel determinarne l’importo.
La Corte ha approvato il merito della proposta?
No: ha valutato solo l’ammissibilità del quesito; la decisione spetta agli elettori.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e relativi limiti, parametro del giudizio di ammissibilità
Vedi anche
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.