Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 25/2024 – Giustizia riparativa: legittimo l’accesso al programma nel processo penale

    Con la sentenza n. 25/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure sollevate contro la disciplina dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia.

    Di cosa si tratta

    La giustizia riparativa e’ un percorso, introdotto in modo organico dalla riforma Cartabia del 2022, che mira a coinvolgere autore del reato e vittima in un confronto volto a riparare le conseguenze del fatto, accanto al processo penale tradizionale. La nuova disciplina stabilisce presupposti e condizioni per accedere ai relativi programmi. Il Tribunale di Marsala, in un procedimento penale, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, dubitando che alcune di queste condizioni fossero compatibili con i principi di eguaglianza, di difesa e con la funzione della pena. La vicenda riguarda un istituto nuovo e in espansione del nostro ordinamento, che apre alla persona offesa e all’imputato vie alternative o complementari rispetto al solo accertamento di colpevolezza: la Corte era chiamata a verificare che le regole di accesso a questi percorsi rispettino le garanzie costituzionali delle parti coinvolte.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia, anche in materia di giustizia riparativa), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina sull’accesso ai programmi di giustizia riparativa resta quindi in vigore nei termini esaminati.

    Il principio

    Le condizioni di accesso ai programmi di giustizia riparativa rientrano nella discrezionalita’ del legislatore e non violano, nei termini prospettati, i principi di eguaglianza, di difesa e la funzione della pena.

    Domande e risposte

    La giustizia riparativa resta accessibile come prevista dalla riforma?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la disciplina dell’accesso ai programmi resta valida e applicabile nei termini esaminati.

    Cos’e’ la giustizia riparativa?

    E’ un percorso che coinvolge autore e vittima del reato in un confronto volto a riparare le conseguenze del fatto, accanto o in alternativa al processo penale tradizionale.

    Le garanzie dell’imputato e della vittima sono tutelate?

    Secondo la Corte si’: la disciplina e’ stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa, l’eguaglianza e la funzione della pena.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 136/2024 – Restituzione degli atti al giudice per ius superveniens

    Con l’ordinanza n. 136 del 2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, affinche riesamini la questione alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita costituzionale, puo accadere che, prima della decisione della Corte, la norma censurata o il quadro normativo di riferimento vengano modificati. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, affinche verifichi se, alla luce della nuova disciplina (il cosiddetto ius superveniens), la questione sia ancora rilevante nel suo processo e debba essere riproposta. E quanto avvenuto nel caso esaminato: il Tribunale di Livorno aveva sollevato una questione in un procedimento penale, ma sopravvenute modifiche normative hanno reso necessario un nuovo esame da parte dello stesso giudice. La restituzione degli atti e uno strumento che garantisce che la Corte si pronunci solo su questioni effettivamente attuali, evitando decisioni su norme nel frattempo cambiate.

    La questione di legittimita costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale, in un procedimento penale, con riferimento ai parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione (tra cui l’art. 3 e l’art. 76 della Costituzione). Prima della decisione della Corte e intervenuto un mutamento del quadro normativo rilevante.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno. Si tratta di una pronuncia in rito che non decide nel merito: a fronte delle modifiche normative sopravvenute, spetta al giudice rimettente valutare se la questione sia ancora rilevante e, in caso affermativo, riproporla alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, muta il quadro normativo rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice perche verifichi la perdurante rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens: cosi si assicura che il giudizio costituzionale riguardi norme effettivamente attuali.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    E la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perche la riesamini alla luce di una novita normativa.

    Che cos’e lo ius superveniens?

    E il diritto sopravvenuto: una modifica della norma censurata o del quadro normativo intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione e prima della decisione della Corte.

    Perche la Corte non decide direttamente?

    Perche la questione potrebbe non essere piu rilevante o doversi porre in termini diversi alla luce della nuova disciplina: spetta al giudice del processo verificarlo e, se del caso, riproporla.

    La questione e definitivamente chiusa?

    No. Il giudice puo risollevarla, riformulandola in base al nuovo quadro normativo, se la ritiene ancora rilevante per decidere il processo.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 137/2024 – Concorrenza e attivita economiche: illegittimita rilevata dalla stessa Corte

    Con la sentenza n. 137 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma in materia di esercizio di attivita economiche, dopo aver essa stessa sollevato la questione nel corso di un altro giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel decidere un ricorso, la Corte costituzionale puo accorgersi che la soluzione dipende dalla legittimita di un’altra norma, non direttamente impugnata. In questi casi puo sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalita di quella norma (la cosiddetta autorimessione), per poterla esaminare prima di proseguire. E quanto avvenuto in questa vicenda: la Corte, con una precedente ordinanza, aveva sollevato la questione di legittimita dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, ravvisando un rapporto di necessaria pregiudizialita rispetto alla decisione di un ricorso. La disposizione incideva sull’esercizio di attivita economiche e veniva in rilievo sotto il profilo della liberta di iniziativa economica e della concorrenza, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. La questione mostra un meccanismo peculiare del processo costituzionale, in cui la Corte e al tempo stesso giudice rimettente e giudice della questione.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019. La questione era stata sollevata dalla stessa Corte costituzionale con propria ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea (in particolare la liberta di stabilimento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito. La disposizione, incidendo sull’esercizio di attivita economiche, e stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati, tra cui la liberta di iniziativa economica e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea: viene cosi rimossa dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando la decisione di un giudizio dipende dalla legittimita di una norma non impugnata, la Corte puo sollevare davanti a se stessa la relativa questione; la disciplina che incide ingiustificatamente sull’esercizio delle attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa e con il diritto UE, e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha sollevato la questione “davanti a se stessa”?

    E il meccanismo dell’autorimessione: nel decidere un caso, la Corte rileva che la soluzione dipende da un’altra norma e ne solleva la questione di costituzionalita per esaminarla prima di proseguire.

    Perche la norma e stata dichiarata illegittima?

    Perche incideva in modo ingiustificato sull’esercizio di attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa economica e con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.

    Che cos’e la liberta di stabilimento richiamata dal diritto UE?

    E il principio europeo che garantisce di avviare ed esercitare attivita economiche negli Stati membri senza restrizioni ingiustificate: limita le norme nazionali che ostacolano l’accesso al mercato.

    Cosa comporta l’annullamento della norma?

    La disposizione e rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo, nei limiti propri delle sentenze di illegittimita: non puo piu essere applicata.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 138/2024 – Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 138 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sollevate dal Tribunale di Brescia.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico sugli stupefacenti punisce, all’art. 74, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene severe per chi si associa stabilmente per commettere piu delitti in materia di droga. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di legittimita costituzionale di questa fattispecie, dubitando della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio o di alcuni suoi profili rispetto al principio di eguaglianza e alla finalita rieducativa della pena. La Corte, pero, prima di esaminare nel merito una questione penale, verifica che il giudice rimettente l’abbia formulata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo in corso e la non manifesta infondatezza. Quando questi presupposti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile, senza che la Corte si pronunci sulla conformita della norma alla Costituzione. La vicenda mostra l’importanza del modo in cui i giudici sollevano le questioni di costituzionalita.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), sull’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalita rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la disciplina dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte puo esaminare nel merito una questione penale solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto la questione e inammissibile e la norma resta in vigore, senza un giudizio sulla sua legittimita.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?

    E il reato, previsto dall’art. 74 del testo unico stupefacenti, di chi si associa stabilmente con altri per commettere piu delitti in materia di droga: e punito con pene severe.

    Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per vizi nel modo in cui il giudice le aveva sollevate, ad esempio nella motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza: difetti che impediscono l’esame nel merito.

    La norma sugli stupefacenti e stata dichiarata legittima?

    No, ma neppure illegittima: l’inammissibilita e una decisione procedurale, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.

    La questione puo essere riproposta?

    In linea di principio si: una questione inammissibile per vizi della motivazione puo essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 139/2024 – Fondo per i dispositivi medici e parita tra Regioni

    Con la sentenza n. 139 del 2024 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso della Regione Campania, ha dichiarato illegittima la norma che limitava il riparto di un fondo sui dispositivi medici alle sole Regioni che avevano sforato il tetto di spesa.

    Di cosa si tratta

    Un decreto-legge del 2023 aveva istituito un fondo collegato alla spesa per i dispositivi medici e ne aveva previsto il riparto. La norma contestata, pero, stabiliva che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici (collegata al payback) operasse solo a favore delle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre. La Regione Campania ha impugnato questa previsione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che il beneficio fosse riservato alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuito tra tutte sulla base delle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario. La questione tocca la parita di trattamento tra Regioni nella ripartizione delle risorse sanitarie e i principi di coordinamento della finanza pubblica: criteri di riparto che premiano chi ha speso oltre il tetto, penalizzando chi e rimasto nei limiti, rischiano di rovesciare la logica del contenimento della spesa.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, nella parte relativa al riparto del fondo sui dispositivi medici. La questione era sollevata dalla Regione Campania in via principale, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 32, 117, 118 e 119 della Costituzione (ragionevolezza, tutela della salute, riparto di competenze e autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione della quota a loro carico, riservandola solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa. Viene cosi rimosso il criterio di riparto ritenuto discriminatorio nei confronti delle Regioni rimaste nei limiti.

    Il principio

    Il riparto delle risorse sanitarie tra Regioni deve rispettare la parita di trattamento e la ragionevolezza: un criterio che riserva il beneficio alle sole Regioni che hanno sforato il tetto di spesa, escludendo quelle virtuose, e irragionevole e costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici operasse solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre.

    Perche la Regione Campania l’ha impugnata?

    Perche riteneva discriminatorio riservare il beneficio alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuirlo tra tutte in base alle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario.

    Perche il criterio e stato ritenuto incostituzionale?

    Perche premiava le Regioni che avevano speso oltre il tetto, penalizzando quelle rimaste nei limiti: un trattamento irragionevole e contrario alla parita tra Regioni.

    Che rapporto c’e con la sentenza sul payback (n. 140/2024)?

    Entrambe riguardano i dispositivi medici e i tetti di spesa: la n. 140 ha salvato il meccanismo del payback a carico delle aziende, mentre la n. 139 ha colpito il criterio di riparto del fondo tra Regioni.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 140/2024 – Payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018

    Con la sentenza n. 140 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni sul cosiddetto payback dei dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa sanitaria, la legge fissa un tetto annuale alla spesa per i dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Quando la spesa supera quel tetto, una parte dello sforamento (il cosiddetto payback) viene posta a carico delle aziende che hanno fornito i dispositivi, che devono cioe restituire una quota di quanto incassato. Numerose imprese hanno contestato questo meccanismo davanti al TAR del Lazio, che con sedici ordinanze ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, ritenendo il payback irragionevole, lesivo della liberta di iniziativa economica e di natura sostanzialmente tributaria, oltre che in tensione con la tutela della proprieta garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione tocca un nodo delicato: far gravare sulle imprese fornitrici, a posteriori, parte di uno sforamento di spesa deciso dalle amministrazioni sanitarie e legittimo o impone alle aziende un sacrificio sproporzionato.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, che pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici una quota dello sforamento del tetto di spesa. Le questioni erano sollevate dal TAR per il Lazio con sedici ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla tutela della proprieta prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimita costituzionale. Il meccanismo del payback dei dispositivi medici, per quel periodo, non e irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta: rientra nelle misure di contenimento della spesa sanitaria e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Il payback sui dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria, non e di per se irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica: rientra nelle misure con cui il legislatore puo perseguire il contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’e il payback dei dispositivi medici?

    E il meccanismo per cui, se la spesa per i dispositivi medici supera il tetto annuale fissato dalla legge, le aziende fornitrici devono restituire una parte di quello sforamento.

    Perche le imprese lo contestavano?

    Perche ritenevano irragionevole e sproporzionato dover restituire a posteriori somme gia incassate, sopportando le conseguenze di uno sforamento deciso dalle amministrazioni sanitarie.

    Perche la Corte ha respinto le questioni?

    Perche, per il quadriennio 2015-2018, ha ritenuto il meccanismo coerente con l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria e non lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta.

    Vale per tutti gli anni successivi?

    La pronuncia riguarda espressamente il quadriennio 2015-2018: e a quel periodo che si riferisce il giudizio di non fondatezza espresso dalla Corte.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 141/2024 – Norme finanziarie e ordinamentali della Sardegna: tra inammissibilita e rigetto

    Con la sentenza n. 141 del 2024 la Corte costituzionale ha definito un gruppo di questioni promosse dallo Stato contro disposizioni finanziarie e ordinamentali della Regione Sardegna, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato varie disposizioni delle leggi della Regione Sardegna n. 9 del 2023 e n. 21 del 2023, di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario. Tra le norme contestate vi erano previsioni che incidevano sull’organizzazione del personale e su profili finanziari, ritenute in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, oltre che con i limiti dello statuto speciale. Prima di esaminare il merito, la Corte verifica che le censure siano formulate in modo corretto e rilevante; quando i ricorsi presentano carenze argomentative, le questioni sono dichiarate inammissibili. Per le altre, la Corte valuta se la disciplina regionale rispetti effettivamente i parametri costituzionali e statutari. La decisione mostra la varieta degli esiti possibili in un unico giudizio Stato-Regioni, in cui convivono pronunce in rito e nel merito.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati, tra gli altri, gli artt. 35, comma 2, e 56 della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023 e l’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2023. Le questioni, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, erano riferite agli artt. 3, 81, 97 e 117 della Costituzione e ai parametri dello Statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023 (in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.) e all’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2023, e ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 56 promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. La decisione sulle ulteriori questioni del ricorso e stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale convivono esiti diversi: le censure formulate in modo carente sono inammissibili, mentre quelle esaminate nel merito sono respinte se la disciplina regionale rispetta i principi statali, come quelli di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Perche alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per carenze nelle argomentazioni del ricorso statale: quando le censure non sono adeguatamente motivate o rilevanti, la Corte non puo esaminarle nel merito.

    Cosa significa che altre questioni sono “non fondate”?

    Significa che la Corte le ha esaminate nel merito ma le ha respinte: la disciplina regionale, in quei punti, rispetta i principi statali invocati.

    Perche la Corte ha riunito i giudizi?

    Perche piu ricorsi statali riguardavano disposizioni connesse delle leggi sarde: trattarli insieme evita decisioni contrastanti e razionalizza l’esame.

    Le norme sarde restano in vigore?

    Si, per i profili decisi con questa sentenza: le questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili, senza annullamenti. Altre questioni saranno decise separatamente.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 142/2024 – Recupero del patrimonio edilizio in Sardegna: illegittimita parziali

    Con la sentenza n. 142 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Sardegna sul recupero del patrimonio edilizio, per contrasto con i principi statali del governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 2023, era intervenuta sulla disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente, con norme in materia urbanistico-edilizia che incidevano, tra l’altro, su indici volumetrici, su ipotesi di condono e su categorie di opere come le pergole bioclimatiche. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie di queste disposizioni, sostenendo che eccedessero i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio, materia di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. La questione mostra come l’autonomia delle Regioni in urbanistica ed edilizia debba muoversi entro confini precisi: la Regione puo dettare regole di dettaglio, ma non puo discostarsi dai principi statali ne ampliare in modo non consentito le possibilita di intervento sugli immobili o le ipotesi di sanatoria. La decisione interviene chirurgicamente su singoli incisi delle norme regionali.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnate piu disposizioni della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, contenute nel Capo dedicato al recupero del patrimonio edilizio (tra cui gli artt. 123, 128 e 131). La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 117, terzo comma, e all’art. 120 della Costituzione, in materia di governo del territorio e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di singoli incisi delle norme regionali impugnate: l’inciso “degli indici volumetrici e” nell’art. 123, comma 11; l’inciso “condono o” nell’art. 128, comma 1, lettera a); e la parte dell’art. 131 che introduceva le “pergole bioclimatiche”. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili. La decisione sulle ulteriori questioni del ricorso e stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    In materia di governo del territorio, di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali: non puo ampliare in modo non consentito gli interventi edilizi o le ipotesi di sanatoria, e le disposizioni che lo fanno sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Perche la Corte ha annullato solo alcuni incisi delle norme?

    Perche l’illegittimita era circoscritta a specifiche parole o previsioni che eccedevano la competenza regionale: la Corte interviene in modo mirato, lasciando in vigore il resto della disciplina.

    Cosa c’entra il “governo del territorio”?

    E la materia, di competenza concorrente, che comprende urbanistica ed edilizia: lo Stato ne fissa i principi fondamentali e la Regione li attua senza poterli superare.

    Perche e stata colpita la previsione sul “condono”?

    Perche ampliare in modo autonomo le ipotesi di sanatoria edilizia eccede i limiti della competenza regionale e contrasta con i principi statali in materia.

    Cosa significa che altre questioni sono “riservate a separate pronunce”?

    Che la Corte ha deciso subito solo una parte del ricorso, rinviando le altre questioni a successive sentenze: tecnica usata quando si impugnano molte norme insieme.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 143/2024 – Rettificazione di sesso senza intervento chirurgico necessario

    Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione di attribuzione di sesso.

    Di cosa si tratta

    La rettificazione di attribuzione di sesso consente a una persona di ottenere il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita. La normativa prevede un procedimento davanti al tribunale che, in determinati casi, deve autorizzare il trattamento medico-chirurgico necessario all’adeguamento dei caratteri sessuali. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato la questione rilevando un’incongruenza: la legge imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva che le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. In pratica, si pretendeva un’autorizzazione a un intervento ritenuto non piu necessario, con un possibile sacrificio ingiustificato dell’integrita fisica e dell’autodeterminazione della persona. La questione tocca il diritto all’identita di genere, la salute e la liberta di disporre del proprio corpo.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, nella parte in cui imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti inviolabili, eguaglianza, tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescriveva l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero ritenute sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori questioni sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982. Non e quindi piu necessaria l’autorizzazione a un intervento ritenuto superfluo dal giudice.

    Il principio

    Non puo essere imposta l’autorizzazione a un trattamento medico-chirurgico per la rettificazione di sesso quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni dei caratteri sessuali intervenute: pretendere un intervento non necessario sacrifica ingiustificatamente la salute e l’integrita fisica della persona.

    Domande e risposte

    Che cos’e la rettificazione di attribuzione di sesso?

    E il procedimento con cui una persona ottiene il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita.

    Cosa imponeva la norma dichiarata illegittima?

    Imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva sufficienti le modificazioni gia avvenute: cioe di pretendere un intervento non necessario.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni intervenute, non e piu necessaria un’autorizzazione a un ulteriore intervento chirurgico ai fini della rettificazione.

    La sentenza obbliga a sottoporsi a interventi?

    Al contrario: rimuove l’obbligo di autorizzare un trattamento chirurgico ritenuto superfluo, a tutela della salute e dell’autodeterminazione della persona.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 144/2024 – Visto di conformita sulle dichiarazioni fiscali: questioni infondate

    Con la sentenza n. 144 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformita sulle dichiarazioni dei redditi e IVA.

    Di cosa si tratta

    Il visto di conformita e l’attestazione, apposta su una dichiarazione dei redditi o IVA, con cui si certifica la corrispondenza dei dati ai documenti e alle scritture contabili; e richiesto, ad esempio, per ottenere alcuni rimborsi o compensazioni fiscali. La legge individua i soggetti abilitati a rilasciarlo: in particolare i professionisti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e i responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Davanti al Consiglio di Stato e sorto un contenzioso su questa disciplina, e il giudice ha dubitato della sua legittimita ritenendo che potesse limitare in modo irragionevole l’accesso all’attivita di rilascio del visto e contrastare con la liberta di prestazione dei servizi garantita dal diritto dell’Unione europea. La questione tocca il bilanciamento tra l’esigenza di affidare un’attestazione fiscale a soggetti qualificati e affidabili e la liberta di iniziativa economica e di concorrenza nel mercato dei servizi.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, sui soggetti abilitati al rilascio del visto di conformita. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione settima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alle norme del diritto dell’Unione europea sulla liberta di prestazione dei servizi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale. La disciplina che individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformita non viola la liberta di iniziativa economica ne i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea: la riserva a soggetti qualificati risponde a esigenze ragionevoli legate all’affidabilita dell’attestazione fiscale, e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Riservare il rilascio del visto di conformita fiscale a soggetti qualificati non e irragionevole ne contrario alla liberta di prestazione dei servizi: la scelta risponde all’esigenza di garantire l’affidabilita di un’attestazione che produce effetti rilevanti in materia tributaria.

    Domande e risposte

    Che cos’e il visto di conformita?

    E l’attestazione che certifica la corrispondenza dei dati della dichiarazione fiscale ai documenti e alle scritture contabili; serve, ad esempio, per ottenere certi rimborsi o compensazioni.

    Chi puo rilasciarlo?

    I soggetti indicati dalla legge: in particolare i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e i responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF).

    Perche era stata sollevata la questione?

    Perche si dubitava che la riserva a determinati soggetti limitasse in modo irragionevole l’accesso all’attivita e la liberta di prestazione dei servizi garantita dal diritto UE.

    Perche la Corte ha respinto i dubbi?

    Perche la riserva a soggetti qualificati risponde a esigenze ragionevoli di affidabilita dell’attestazione fiscale e non viola la liberta di iniziativa economica ne i vincoli europei.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 145/2024 – Contributo della Valle d’Aosta alla finanza pubblica: questioni infondate

    Con la sentenza n. 145 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni con cui la Valle d’Aosta contestava una norma statale sul proprio concorso alla finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale, come la Valle d’Aosta, concorrono al risanamento della finanza pubblica con contributi definiti dalla legge statale, spesso a seguito di accordi con lo Stato. Una norma del 2023 era intervenuta sulla disciplina del contributo a carico della Valle d’Aosta, modificando una precedente disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021. La Regione ha impugnato la norma davanti alla Corte, lamentando che essa incidesse in modo unilaterale e ingiustificato sulla propria autonomia finanziaria, prevista dallo statuto speciale, e che fosse irragionevole e contraria ai principi sull’equilibrio di bilancio. La questione tocca un tema centrale dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali: fino a che punto lo Stato puo determinare il concorso delle Regioni speciali alla finanza pubblica anche senza il loro accordo, e quali limiti incontra nel modificare le regole gia stabilite.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito nella legge n. 170 del 2023, che modificava l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, sul contributo della Valle d’Aosta alla finanza pubblica. La questione era sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in via principale, in riferimento agli artt. 3, 81, 117 e 119 della Costituzione, oltre che ai parametri statutari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale. La norma statale sul concorso della Valle d’Aosta alla finanza pubblica non viola l’autonomia finanziaria regionale ne i parametri invocati: rientra nei poteri dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio, e la disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Lo Stato puo determinare il concorso delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica, anche modificando le regole precedenti, nel rispetto dello statuto: tale potere rientra nel coordinamento della finanza pubblica e nella tutela dell’equilibrio di bilancio e non lede di per se l’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Regione concorre alla finanza pubblica?

    Significa che anche le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, contribuiscono al risanamento dei conti pubblici con quote definite dalla legge statale, spesso a seguito di accordi con lo Stato.

    Perche la Valle d’Aosta contestava la norma?

    Riteneva che lo Stato avesse inciso in modo unilaterale e ingiustificato sulla propria autonomia finanziaria, modificando le regole sul contributo gia stabilite.

    Perche la Corte ha respinto le questioni?

    Perche la determinazione del concorso alla finanza pubblica rientra nei poteri statali di coordinamento e di tutela dell’equilibrio di bilancio, esercitabili anche nei confronti delle autonomie speciali nel rispetto dello statuto.

    L’autonomia finanziaria della Regione e illimitata?

    No. L’autonomia prevista dall’art. 119 Cost. e dallo statuto si esercita entro i vincoli di finanza pubblica posti dallo Stato a garanzia degli equilibri complessivi della Repubblica.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 146/2024 – Sovrintendenti delle fondazioni liriche e cessazione a settant’anni

    Con la sentenza n. 146 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la cessazione anticipata dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero compiuto settant’anni.

    Di cosa si tratta

    Le fondazioni lirico-sinfoniche (i grandi teatri d’opera italiani) sono dirette da un sovrintendente, nominato per un periodo determinato. Un decreto-legge del 2023 aveva stabilito che i sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero gia compiuto settant’anni cessassero anticipatamente dalla carica a partire dal 1 giugno 2023, a prescindere dalla scadenza naturale del loro incarico. La Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e il relativo sovrintendente hanno contestato questa previsione, e il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale. Il problema riguardava la ragionevolezza di una norma che interrompeva incarichi in corso, regolarmente conferiti, in base al solo dato anagrafico e con effetto pressoche immediato, incidendo su rapporti gia costituiti. La vicenda tocca i limiti del legislatore quando interviene su incarichi gia attribuiti, e in particolare quando lo fa con un provvedimento d’urgenza.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023, convertito nella legge n. 87 del 2023, che imponeva la cessazione anticipata dei sovrintendenti ultrasettantenni delle fondazioni liriche. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento a piu parametri costituzionali, tra cui l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 77 (presupposti del decreto-legge).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023, come convertito. La norma, che interrompeva incarichi in corso in base al solo compimento dei settant’anni e con effetto immediato, e stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati: viene cosi rimossa la previsione di cessazione anticipata.

    Il principio

    Il legislatore non puo interrompere incarichi dirigenziali gia regolarmente conferiti in base al solo dato anagrafico e con effetto immediato, in assenza di una giustificazione ragionevole: una simile previsione, adottata per di piu con decreto-legge, e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Chi e il sovrintendente di una fondazione lirica?

    E il vertice gestionale del teatro, nominato per un periodo determinato, con responsabilita sull’organizzazione e sull’attivita della fondazione lirico-sinfonica.

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che i sovrintendenti gia ultrasettantenni cessassero dalla carica dal 1 giugno 2023, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del loro incarico.

    Perche la norma e stata ritenuta incostituzionale?

    Perche interrompeva incarichi in corso, regolarmente conferiti, sulla base del solo dato dell’eta e con effetto pressoche immediato, in contrasto con i principi di ragionevolezza e con i presupposti del decreto-legge.

    Cosa accade ai sovrintendenti coinvolti?

    Venuta meno la norma, cade la causa di cessazione anticipata fondata sull’eta: gli incarichi tornano a essere regolati dalla loro scadenza naturale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche