Art. 375 c.p.c. – Pronuncia in camera di consiglio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
dichiarare l’innammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360 [1];
[abrogato] 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata [2];
[abrogato] 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia [2];
pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione [3];
accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. [4]
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio [5].
[1] Numero così sostituito dall’art. 47, comma 1e, numero 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Numeri abrogati dall’art. 1-bis, comma 1a, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, con decorrenza dal 30 ottobre 2016.
[3] Numero così sostituito dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[4] Numero così sostituito dall’art. 47, comma 1e, numero 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[5] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1a, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.