Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 182/2023 – Citazione dell’assicuratore nel processo penale

    Con la sentenza n. 182 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate per consentire all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della responsabilità sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, accanto all’imputato, può essere chiamato a rispondere dei danni anche il “responsabile civile”, cioè chi deve risarcire per fatto altrui. L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile, ma la prevede su richiesta della parte civile (la vittima), non dell’imputato. Nel caso di un medico imputato, coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità sanitaria prevista dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), il Tribunale di Avellino ha osservato che l’imputato non poteva citare nel processo penale il proprio assicuratore. Secondo il giudice, ciò creava una disparità e comprimeva il diritto di difesa dell’imputato sanitario, che avrebbe avuto interesse a coinvolgere l’assicuratore. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 83 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria del professionista sanitario (legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli che le hanno impedito di valutare se l’esclusione della citazione dell’assicuratore su richiesta dell’imputato violi la Costituzione. La norma resta quindi invariata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi è il “responsabile civile” nel processo penale?

    È il soggetto tenuto a risarcire i danni per il fatto dell’imputato; l’art. 83 cod. proc. pen. ne disciplina la citazione, prevista su richiesta della parte civile.

    L’imputato medico può citare il suo assicuratore in sede penale?

    La sentenza non ha modificato la norma: l’art. 83 cod. proc. pen. resta com’è, non essendo stata dichiarata illegittima la mancata previsione invocata dal giudice.

    Cosa prevede la legge n. 24 del 2017?

    La legge Gelli-Bianco disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, imponendo agli esercenti la professione sanitaria un’assicurazione obbligatoria.

    La questione può essere riproposta?

    Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto alla posizione della parte civile.
    • Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa dell’imputato, parametro della questione.
    • Art. 83 del codice di procedura penale; legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 183/2023 – Adozione e rapporti con la famiglia d’origine del minore

    Con la sentenza n. 183 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’adozione legittimante, precisando che il giudice può valutare l’interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia d’origine.

    Di cosa si tratta

    L’adozione cosiddetta legittimante recide, in linea di principio, i legami giuridici del minore con la famiglia di origine, inserendolo pienamente nella famiglia adottiva. La legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia) ne disciplina gli effetti. In un giudizio davanti alla Corte di cassazione si è posto il problema se questa rottura debba essere sempre assoluta o se, nell’interesse del minore, possa essere mantenuto un rapporto con alcuni parenti della famiglia d’origine entro il quarto grado. La Cassazione ha dubitato che la norma, escludendo una valutazione in concreto del preminente interesse del minore, fosse troppo rigida e in contrasto con la Costituzione e con le fonti europee a tutela del minore. La Corte costituzionale è stata chiamata a chiarire i limiti entro cui l’adozione può conciliarsi con la conservazione di alcuni legami affettivi, sempre nell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non consentirebbe di valutare in concreto l’interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia d’origine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate le altre questioni (artt. 2, 3, 30 e 117 Cost.), nei sensi precisati in motivazione. La disciplina dell’adozione legittimante resta quindi valida, fermo l’apprezzamento dell’interesse del minore secondo l’interpretazione indicata dalla Corte.

    Il principio

    Gli effetti dell’adozione legittimante non sono di per sé incostituzionali: l’ordinamento già consente, nei limiti e con le modalità stabilite, di tenere conto del preminente interesse del minore, anche rispetto a rapporti significativi con la famiglia d’origine.

    Domande e risposte

    L’adozione cancella sempre i legami con la famiglia d’origine?

    L’adozione legittimante recide in via generale i legami giuridici con la famiglia d’origine; la Corte ha però ricordato che l’interesse del minore va comunque considerato secondo l’interpretazione indicata.

    Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte respinge la censura fornendo un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, da seguire nell’applicazione.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per la parte fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE, la Corte ha ravvisato un ostacolo che le ha impedito l’esame nel merito.

    Chi valuta l’interesse del minore?

    Il giudice, caso per caso, nell’ambito della disciplina dell’adozione, tenendo conto del preminente interesse del minore come precisato dalla Corte.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 184/2023 – Limiti ai mandati negli organi sportivi territoriali

    Con la sentenza n. 184 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che estendeva ai vertici delle strutture territoriali delle federazioni sportive il divieto di rinnovo dei mandati previsto per gli organi nazionali.

    Di cosa si tratta

    Per favorire il ricambio ai vertici dello sport organizzato, una legge del 2018 aveva introdotto limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali. La disposizione censurata estendeva questo divieto anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali (regionali e locali) delle federazioni e delle discipline sportive associate. Alcuni soggetti del mondo sportivo hanno contestato questa estensione: le federazioni sono associazioni di natura privata e applicare un limite così ampio anche ai dirigenti territoriali comprimeva l’autonomia associativa e il diritto di elettorato passivo (cioè di candidarsi ed essere eletti) senza una sufficiente giustificazione, andando oltre quanto necessario per garantire il ricambio. La questione è giunta alla Corte costituzionale, chiamata a valutare l’equilibrio tra l’esigenza di evitare la cristallizzazione delle cariche e l’autonomia delle associazioni sportive private.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le disposizioni del d.lgs. n. 242 del 1999 (riordino del CONI), come modificate dalla legge n. 8 del 2018, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 2, 3, 18 e 51 della Costituzione (autonomia associativa, uguaglianza, libertà di associazione e accesso alle cariche), nella parte in cui estendevano agli organi territoriali delle federazioni il divieto di rinnovo dei mandati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nella parte in cui estendeva ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate il divieto previsto per gli organi nazionali (nel testo vigente prima delle modifiche del d.l. n. 75 del 2023). Cade così il limite riferito ai vertici territoriali.

    Il principio

    Estendere indistintamente ai vertici territoriali delle federazioni sportive private il divieto di rinnovo dei mandati pensato per gli organi nazionali eccede quanto necessario a garantire il ricambio e comprime ingiustificatamente l’autonomia associativa e l’accesso alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Perché il divieto per gli organi nazionali resta?

    La sentenza colpisce solo l’estensione del divieto ai vertici territoriali; la disciplina dei limiti ai mandati degli organi nazionali del CONI e delle federazioni non è stata toccata.

    Le federazioni sportive sono enti pubblici o privati?

    Sono associazioni di natura privata, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico nello sport: la loro autonomia associativa è un valore costituzionalmente rilevante.

    Che cos’è l’elettorato passivo?

    È il diritto di candidarsi ed essere eletti a una carica; il divieto esteso ai territoriali lo comprimeva oltre il necessario, secondo la Corte.

    Chi può ora ricandidarsi negli organi territoriali?

    Venuto meno il divieto esteso, i dirigenti delle strutture territoriali non sono più soggetti, per effetto di quella norma, al limite di rinnovo previsto per gli organi nazionali.

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  • Corte cost. n. 56/2024 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 21 del 2024

    Con l’ordinanza n. 56/2024 la Corte costituzionale ha disposto la correzione di alcuni errori materiali contenuti nell’epigrafe e nel dispositivo della propria sentenza n. 21 del 2024.

    Di cosa si tratta

    Anche i provvedimenti della Corte costituzionale possono contenere errori puramente materiali: refusi, sviste nella formulazione, preposizioni errate che non incidono sul contenuto della decisione ma sulla sua corretta lettura. Quando ciò accade, la Corte può intervenire con un’apposita ordinanza di correzione, che non modifica la sostanza di quanto deciso ma ne rende il testo coerente e privo di sviste. In questo caso la correzione riguarda la precedente sentenza n. 21 del 2024: alcune espressioni nell’epigrafe e nel dispositivo, in particolare l’uso di preposizioni nelle locuzioni relative ad alcune imposte (imposta sui redditi, imposta regionale, IMU, IRAP), andavano rettificate per restituire il senso esatto del testo. Si tratta di un intervento di natura tecnica e formale, che non muta in alcun modo gli effetti della decisione corretta, ma garantisce l’esattezza e la chiarezza del provvedimento pubblicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il provvedimento non decide una nuova questione di legittimità costituzionale, ma riguarda la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 21 del 2024, già pronunciata dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori e delle omissioni materiali della sentenza n. 21 del 2024: nell’epigrafe, l’integrazione del riferimento alla camera di consiglio; nel dispositivo, la rettifica di alcune preposizioni nelle locuzioni relative alle imposte richiamate (imposta sui redditi, imposta regionale, IMU, IRAP). Si tratta di correzioni che non incidono sul contenuto della decisione.

    Il principio

    Gli errori puramente materiali contenuti nei provvedimenti della Corte possono essere corretti con apposita ordinanza, senza alterare la sostanza della decisione, al fine di garantire l’esattezza e la chiarezza del testo.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza cambia la decisione della sentenza n. 21 del 2024?

    No. Si limita a correggere errori materiali nel testo (epigrafe e dispositivo) senza incidere sul contenuto e sugli effetti della decisione.

    Che cos’è la correzione di un errore materiale?

    È l’intervento con cui si rettificano refusi o sviste formali in un provvedimento, senza modificarne la sostanza. Serve a rendere il testo corretto e coerente.

    Perché la Corte adotta un provvedimento solo per i refusi?

    Perché la pubblicazione di un atto giurisdizionale deve essere esatta: anche piccoli errori formali nel dispositivo vanno corretti con un provvedimento apposito, per evitare ambiguità nella lettura.

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  • Corte cost. n. 57/2024 – Compensi degli amministratori di società regionali in Campania

    Con la sentenza n. 57/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una norma della Regione Campania sulle società partecipate, salvando invece un’altra disposizione finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni partecipano spesso a società per la gestione di servizi e attività di interesse pubblico, e con le proprie leggi finanziarie ne disciplinano alcuni profili, inclusi gli aspetti relativi alla gestione e ai compensi. Il Tribunale di Napoli, in due giudizi di identico tenore, ha dubitato della legittimità di disposizioni delle leggi finanziarie regionali campane del 2005 e del 2008 relative a queste società, ritenendole in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza. La questione riguarda il modo in cui una Regione regola l’attività delle proprie società partecipate, in particolare i profili economici della gestione societaria. La Corte ha esaminato le due disposizioni con esiti diversi: una è stata annullata in parte, perché eccedeva i limiti consentiti, mentre l’altra è stata salvata. La pronuncia conferma che anche le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15, e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria». Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una società in uno dei giudizi.

    Il principio

    Le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare il principio di ragionevolezza: la disposizione che estende in modo non giustificato la disciplina a «tutte le attività di gestione societaria» è illegittima, mentre restano valide le previsioni che superano il vaglio di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato della legge campana?

    Una parte dell’art. 17 della legge finanziaria regionale 2005, limitatamente all’estensione a «tutte le attività di gestione societaria», ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza.

    Tutte le norme contestate sono state annullate?

    No. La Corte ha annullato solo in parte la prima disposizione; la seconda (art. 19 della legge regionale del 2008) è stata salvata perché la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

    Perché una società non è stata ammessa nel giudizio?

    La Corte ha dichiarato inammissibile la sua costituzione in uno dei giudizi, in applicazione delle regole sulla partecipazione al processo costituzionale.

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  • Corte cost. n. 58/2024 – Rendiconto del Molise e armonizzazione dei bilanci pubblici

    Con la sentenza n. 58/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise che approvava il rendiconto 2021, per contrasto con la disciplina statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni approvano il rendiconto generale, il documento contabile che dà conto delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario. Per garantire conti pubblici trasparenti e confrontabili su tutto il territorio nazionale, lo Stato fissa regole comuni sull’armonizzazione dei bilanci pubblici, alle quali le Regioni devono attenersi. Il Governo ha impugnato la legge con cui il Molise aveva approvato il rendiconto 2021, ritenendola in contrasto con quelle regole statali, in particolare con la disciplina del decreto legislativo sull’armonizzazione contabile. La questione riguarda la corretta rappresentazione dei conti regionali e il rispetto di principi che assicurano l’attendibilità della contabilità pubblica. Conti non conformi alle regole comuni possono mascherare squilibri e compromettere la verifica dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha quindi ribadito che l’armonizzazione dei bilanci è materia statale vincolante anche per le Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise n. 27 del 2022. Il rendiconto regionale violava la disciplina statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La legge regionale è stata annullata.

    Il principio

    L’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva dello Stato: le leggi regionali di approvazione dei rendiconti devono rispettare le regole contabili statali, e quelle che vi derogano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato?

    La legge regionale con cui il Molise aveva approvato il rendiconto generale 2021, perché non conforme alle regole statali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Perché l’armonizzazione dei bilanci è materia statale?

    Perché serve a garantire conti pubblici trasparenti, attendibili e confrontabili su tutto il territorio nazionale: per questo le regole sono fissate dallo Stato e vincolano le Regioni.

    Che cos’è il rendiconto generale di una Regione?

    È il documento contabile che, a consuntivo, rappresenta le entrate e le spese dell’esercizio finanziario, consentendo di verificare la gestione e l’equilibrio di bilancio.

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  • Corte cost. n. 59/2024 – Società partecipate e responsabilità contabile: bocciata una norma calabrese

    Con la sentenza n. 59/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che incideva sulla responsabilità contabile e sui controlli relativi alle società partecipate dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Le società partecipate dalle Regioni gestiscono spesso risorse e funzioni di rilievo pubblico, e i loro agenti contabili sono soggetti a controlli e a forme di responsabilità davanti alla Corte dei conti. La Regione Calabria aveva introdotto una disposizione che incideva su questo assetto, sottraendo o modificando aspetti riservati alla disciplina statale sulla giurisdizione contabile. La Corte dei conti, investita di alcuni giudizi di conto relativi a società partecipate dalla Regione, ha sollevato la questione, ritenendo che la norma regionale invadesse competenze esclusive dello Stato. La questione tocca un tema importante per la corretta gestione del denaro pubblico: i controlli e la responsabilità di chi maneggia risorse pubbliche, anche attraverso società partecipate, devono rispondere a regole uniformi fissate dallo Stato. Una disciplina regionale che vi deroghi rischia di indebolire le garanzie di controllo sui conti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze relative a giudizi di conto di società partecipate dalla Regione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali, riservate allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale, ritenendolo invasivo della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e responsabilità contabile. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti. La norma calabrese è stata annullata.

    Il principio

    La disciplina della responsabilità contabile e della giurisdizione sui conti, anche con riguardo alle società partecipate, è riservata allo Stato: le Regioni non possono introdurre norme che incidano su tali profili, di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato della legge calabrese?

    La norma che incideva sulla responsabilità contabile e sui controlli relativi alle società partecipate dalla Regione, in contrasto con la competenza esclusiva statale sulla giurisdizione.

    Perché la materia è riservata allo Stato?

    Perché la giurisdizione e la responsabilità per la gestione del denaro pubblico richiedono regole uniformi su tutto il territorio nazionale, fissate dal legislatore statale.

    Che cos’è un giudizio di conto?

    È il procedimento davanti alla Corte dei conti con cui chi gestisce denaro o beni pubblici (l’agente contabile) rende conto del proprio operato. Da questi giudizi sono nate le questioni decise dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 60/2024 – IMU sugli immobili occupati abusivamente: bocciata la norma

    Con la sentenza n. 60/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’IMU nella parte in cui non esonerava dall’imposta i proprietari di immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    L’IMU è l’imposta municipale propria che grava sui possessori di immobili. Il problema affrontato dalla Corte riguarda chi è proprietario di un immobile occupato abusivamente: pur non potendo utilizzare né disporre del bene, era comunque tenuto a pagare l’IMU, perché la legge non prevedeva alcuna esenzione per queste situazioni. La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha ritenuto irragionevole e contrario alla capacità contributiva chiedere il tributo a chi, suo malgrado, è stato spogliato della disponibilità dell’immobile da un’occupazione illecita e si è attivato denunciandola. La questione tocca un problema concreto e diffuso: il proprietario vittima di un’occupazione abusiva si trovava a sopportare un’imposta su un bene che non poteva godere in alcun modo. La decisione restituisce coerenza al sistema, ancorando l’imposta all’effettiva disponibilità del bene.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’IMU, per il periodo in cui sussistono le condizioni, gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

    Il principio

    Il proprietario di un immobile occupato abusivamente, che non può utilizzarlo né disporne e che ha denunciato l’occupazione, non può essere assoggettato all’IMU per il periodo in cui permane tale situazione: l’imposta deve agganciarsi alla effettiva disponibilità del bene e alla capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Chi ha un immobile occupato abusivamente deve pagare l’IMU?

    No, per il periodo in cui l’immobile non è utilizzabile né disponibile, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva o per i reati indicati dalla Corte.

    Da quando opera l’esenzione?

    Per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni indicate, cioè finché l’immobile resta non utilizzabile e non disponibile e la situazione è stata denunciata.

    Perché era irragionevole tassare il proprietario?

    Perché lo si obbligava a pagare un’imposta su un bene di cui era stato privato dall’occupazione abusiva, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con la tutela della proprietà.

    Serve aver denunciato l’occupazione?

    Sì. L’esenzione presuppone che il proprietario si sia attivato presentando denuncia all’autorità giudiziaria o avviando l’azione penale per l’occupazione abusiva.

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  • Corte cost. n. 61/2024 – Legge della Lombardia impugnata dal Governo: cessata la materia del contendere

    Con la sentenza n. 61/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro una norma della Regione Lombardia, modificata prima della decisione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Lombardia in materia di programmazione economico-finanziaria, ritenendola invasiva di competenze statali esclusive. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione è intervenuta sulla norma contestata, modificandola in senso satisfattivo rispetto alle censure dello Stato e in assenza di applicazione medio tempore della disposizione originaria. In casi del genere viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere, senza valutare la legittimità costituzionale della norma impugnata. È un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione corregge la propria disciplina e lo Stato non ha più ragione di coltivare l’impugnazione. Per il cittadino significa che la questione si è risolta a monte, senza un giudizio sul merito della norma originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, relativo a competenze esclusive statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La cessazione consegue, di norma, alla modifica satisfattiva della disposizione impugnata prima della decisione e alla sua mancata applicazione nel frattempo: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo prima della decisione e non ha avuto applicazione nel frattempo, la Corte non valuta il merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    La norma lombarda è stata dichiarata illegittima?

    No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto della modifica della disposizione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione. La Corte chiude il giudizio senza valutare il merito.

    È un esito frequente tra Stato e Regioni?

    Sì. Spesso, dopo l’impugnazione, la Regione corregge la propria norma e lo Stato non ha più interesse a proseguire: il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 62/2024 – Danneggiamento e riforma del processo penale: atti restituiti ai giudici

    Con l’ordinanza n. 62/2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai numerosi giudici che avevano sollevato questioni sul reato di danneggiamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del processo penale.

    Di cosa si tratta

    Numerosi tribunali avevano sollevato, con ordinanze di analogo tenore, questioni di legittimità costituzionale sul reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 del codice penale, nel testo introdotto dalla riforma del processo penale del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022). Nel frattempo, però, il quadro normativo è mutato: quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla disposizione censurata o sulla sua applicazione, la Corte non decide il merito ma restituisce gli atti ai giudici rimettenti, affinché valutino se le questioni siano ancora rilevanti alla luce del nuovo quadro. È un meccanismo tipico (il cosiddetto ius superveniens) che evita alla Corte di pronunciarsi su norme nel frattempo cambiate. Per chi è coinvolto in procedimenti per danneggiamento significa che la questione torna al giudice di merito, che dovrà riconsiderarla sulla base della normativa aggiornata.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di numerose sedi avevano sollevato, con diciassette ordinanze di analogo tenore, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La restituzione consegue al sopravvenire di modifiche normative (ius superveniens) che impongono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la perdurante attualità delle questioni alla luce del nuovo quadro legislativo, senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una modifica legislativa che incide sulla disposizione censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma sul danneggiamento è legittima?

    No. Non ha esaminato il merito: ha restituito gli atti ai giudici che avevano sollevato le questioni, perché le rivalutino alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Che cosa significa “restituzione degli atti”?

    È la decisione con cui la Corte rimanda la questione al giudice di merito, di norma quando il quadro normativo è cambiato dopo la rimessione, così che il giudice verifichi se la questione è ancora attuale e rilevante.

    Che cos’è lo ius superveniens?

    È la sopravvenienza di una nuova legge dopo l’ordinanza di rimessione. Può incidere sulla rilevanza della questione e indurre la Corte a restituire gli atti anziché decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 63/2024 – Fondi statali vincolati e autonomia finanziaria della Liguria

    Con la sentenza n. 63/2024 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Liguria contro alcune norme della legge di bilancio 2023, ritenendo non lesa l’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio dello Stato destina spesso risorse a finalità specifiche, attraverso fondi con vincolo di destinazione. La Regione Liguria ha contestato due disposizioni della legge di bilancio 2023, ritenendo che, nel disciplinare l’impiego di determinate risorse, lo Stato avesse compresso indebitamente la propria autonomia finanziaria e violato il principio di leale collaborazione. Per le Regioni, infatti, la possibilità di gestire le risorse e di concorrere alle scelte di finanza pubblica è una garanzia costituzionale importante. La questione riguarda l’equilibrio tra l’esigenza dello Stato di indirizzare la spesa verso obiettivi nazionali e l’autonomia delle Regioni nel reperire e impiegare le proprie risorse. La Corte, però, ha ritenuto che le norme statali non oltrepassassero i limiti consentiti, escludendo la lesione delle attribuzioni regionali lamentata dalla Liguria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli artt. 5, 114, 119 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative a entrambe le disposizioni. Le norme statali non sono state ritenute lesive dell’autonomia finanziaria regionale né del principio di leale collaborazione, rientrando nelle prerogative dello Stato in materia di finanza pubblica. Il ricorso della Liguria è stato respinto.

    Il principio

    Lo Stato può destinare risorse a finalità specifiche e disciplinarne l’impiego senza per ciò solo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni, quando le scelte rientrano nelle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica e non comprimono in modo illegittimo le prerogative regionali.

    Domande e risposte

    Le norme statali contestate dalla Liguria restano in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto il ricorso regionale: le disposizioni della legge di bilancio 2023 non sono state annullate.

    Lo Stato può vincolare la destinazione delle risorse?

    Sì, entro i limiti delle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica. La Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, l’autonomia finanziaria regionale non fosse stata indebitamente compressa.

    Che cos’è l’autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.)?

    È la garanzia costituzionale per cui le Regioni dispongono di risorse proprie e possono gestire la propria finanza, pur nel rispetto dei vincoli di coordinamento posti dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 64/2024 – Spese di giustizia e contributo unificato: questioni respinte

    Con la sentenza n. 64/2024 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina sulle spese di giustizia contenuta nel testo unico del 2002, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Chi promuove o partecipa a un giudizio è di regola tenuto a versare somme a titolo di spese di giustizia, come il contributo unificato. La disciplina di questi oneri è contenuta nel testo unico sulle spese di giustizia del 2002. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di una di queste disposizioni, ritenendo che imponesse un onere economico in modo non conforme ai principi costituzionali: la riserva di legge per le prestazioni imposte, l’uguaglianza, la capacità contributiva e il giusto processo. La questione riguarda i costi di accesso alla giustizia, un tema sensibile perché incide sulla possibilità concreta dei cittadini di far valere i propri diritti in giudizio. La Corte, tuttavia, non ha riscontrato i vizi denunciati: ha ritenuto la disciplina coerente con i principi costituzionali, lasciandola in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia del 2002 (d.lgs. n. 113 e d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 23 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost. La disciplina sulle spese di giustizia è stata quindi confermata.

    Il principio

    La disciplina delle spese di giustizia rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giusto processo quando gli oneri imposti non risultano irragionevoli né sproporzionati.

    Domande e risposte

    La disciplina sulle spese di giustizia è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure: la disposizione del testo unico del 2002 resta in vigore.

    Che cos’è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?

    È il principio per cui tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La Corte ha escluso che la norma sulle spese di giustizia lo violasse.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile e le altre no?

    Quella riferita all’art. 23 Cost. non poteva essere esaminata nel merito per come era posta; le altre, esaminate, sono state ritenute non fondate. In ogni caso la norma è rimasta in vigore.

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