Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 154/2024 – Disposizioni finanziarie della Sardegna e cessazione della materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 154 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune disposizioni finanziarie della Regione Sardegna, impugnate dallo Stato e poi modificate in senso satisfattivo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, recante norme di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario, ritenendole in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato le norme contestate in modo da soddisfare le ragioni dello Stato. In casi del genere, quando la nuova disciplina recepisce le censure dello Stato e le disposizioni originarie non hanno avuto applicazione, viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Si tratta di un esito frequente nel contenzioso tra Stato e Regioni, in cui spesso la controversia si risolve grazie a un intervento correttivo della Regione, senza che la Corte debba accertare l’illegittimità delle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9. La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le disposizioni impugnate erano state modificate dalla Regione in senso satisfattivo rispetto alle censure statali e non avevano avuto applicazione: condizioni che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, conducono a chiudere il giudizio senza una pronuncia sul merito. La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    La materia del contendere cessa quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo delle censure e non ha avuto applicazione nel frattempo: in tal caso la Corte chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che è venuto meno l’oggetto della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata in modo da soddisfare le ragioni di chi l’aveva impugnata: la Corte non decide nel merito.

    Quali condizioni servono per dichiararla?

    Due: la modifica deve essere satisfattiva delle censure e la norma originaria non deve aver avuto applicazione nel periodo in cui era in vigore.

    In cosa differisce dall’estinzione del processo?

    L’estinzione dipende in genere dalla rinuncia al ricorso; la cessazione della materia del contendere dipende dal venir meno dell’oggetto della lite per effetto della modifica satisfattiva della norma.

    La norma sarda è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: la controversia si è chiusa perché la Regione aveva già modificato le disposizioni contestate.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 110/2024 – Patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri extra UE

    Con la sentenza n. 110/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme che disciplinano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per il modo in cui erano state formulate.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la legge richiede che, per i redditi prodotti all’estero, l’istanza sia corredata da una certificazione dell’autorita’ consolare competente, a riprova della veridicita’ di quanto dichiarato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita’ di questa disciplina, ritenendo che l’onere di produrre la certificazione consolare potesse risultare eccessivamente gravoso, fino a precludere di fatto l’accesso alla difesa per chi non e’ in grado di ottenerla. In gioco c’era il bilanciamento tra l’esigenza dello Stato di verificare le condizioni reddituali per concedere il beneficio e il diritto di difesa, garantito anche agli stranieri, che non puo’ essere svuotato da requisiti formali impossibili da soddisfare. La Corte era chiamata a valutare la questione, ma il modo in cui era stata impostata ne ha condizionato l’esito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha impugnato alcune disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, sia quelle principali sia quella proposta in via subordinata. Le censure non erano formulate in modo idoneo a un esame nel merito, presentando difetti nell’individuazione dell’oggetto e nell’impostazione.

    Il principio

    Anche quando in gioco c’e’ il diritto di difesa degli stranieri, le questioni di legittimita’ costituzionale devono essere formulate in modo preciso e adeguatamente motivato: l’impostazione carente conduce all’inammissibilita’, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Gli stranieri extra UE hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?

    Si’, il diritto di difesa e’ garantito anche a loro; la disciplina richiede pero’ una certificazione consolare per i redditi prodotti all’estero.

    La Corte ha eliminato la certificazione consolare?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la disciplina resta in vigore senza una pronuncia sul merito.

    Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Perche’ formulate in modo non idoneo: difetti nell’individuazione delle norme e nell’argomentazione hanno impedito l’esame di fondo.

    Il giudice puo’ riproporre la questione?

    Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, se la questione e’ rilevante nel giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 156/2024 – Patrimonio edilizio pugliese: estinzione del giudizio

    Con la sentenza n. 156 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di una disposizione della legge della Regione Puglia in materia di riuso del patrimonio edilizio.

    Di cosa si tratta

    La decisione fa parte del contenzioso tra Stato e Regione Puglia sulla legge regionale 12 agosto 2022, n. 20, relativa al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione di quella legge, ritenendola in tensione con i principi statali in materia di governo del territorio, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nei giudizi in via principale, però, la controversia tra Stato e Regione può comporsi: se la Regione modifica la norma contestata o lo Stato rinuncia all’impugnazione, viene meno l’interesse a una pronuncia nel merito e la Corte chiude il processo dichiarandolo estinto. È quanto accaduto in questa vicenda, una delle più decisioni con cui la Corte ha definito i diversi profili del ricorso statale contro la legge pugliese, senza esaminare nel merito la legittimità della singola disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata una disposizione della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La pronuncia, di natura processuale, chiude il giudizio senza decidere sul merito, in genere per il venir meno dei presupposti della controversia. La legittimità della disposizione regionale non è stata quindi valutata e la norma resta in vigore.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale l’estinzione del processo consegue al venir meno delle ragioni del contendere: la Corte non esamina il merito e le norme impugnate restano in vigore, senza che ne sia stata accertata la conformità alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sul merito, di norma perché la controversia tra Stato e Regione si è composta, ad esempio per rinuncia al ricorso.

    La norma impugnata è legittima?

    La Corte non lo ha stabilito: l’estinzione è una chiusura procedurale e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.

    Perché tante pronunce sulla stessa legge regionale?

    Perché il ricorso impugnava più disposizioni e la Corte ha definito separatamente i diversi gruppi di questioni, alcune con l’estinzione del processo.

    Lo Stato potrebbe tornare a contestare norme simili?

    Sì. L’estinzione non impedisce future impugnazioni di disposizioni regionali analoghe che pongano nuovamente problemi di legittimità.

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  • Corte cost. n. 157/2024 – Legge pugliese sul riuso edilizio: processo estinto

    Con la sentenza n. 157 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di disposizioni della legge della Regione Puglia in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio.

    Di cosa si tratta

    Anche questa decisione si inserisce nel contenzioso tra Stato e Regione Puglia sulla legge regionale 12 agosto 2022, n. 20, dedicata al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni di quella legge, ritenendole eccedere i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio e incidere su ambiti riservati allo Stato, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Quando, nel corso del giudizio in via principale, le ragioni della controversia vengono meno – per esempio perché la Regione modifica le norme contestate o lo Stato rinuncia al ricorso – la Corte non decide sul merito ma chiude il processo dichiarandolo estinto. La pronuncia mostra come una parte del contenzioso Stato-Regioni si risolva senza un giudizio sulla legittimità delle norme, attraverso la composizione della controversia tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. È una pronuncia in rito che chiude il giudizio senza un esame del merito, in genere per il venir meno dei presupposti della controversia, come la rinuncia al ricorso o la modifica delle norme impugnate. La legittimità delle disposizioni pugliesi non è stata quindi valutata.

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, vengono meno le ragioni del contendere, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito; le norme impugnate restano in vigore, ma senza un avallo della Corte sulla loro legittimità.

    Domande e risposte

    Perché ci sono più decisioni sulla stessa legge pugliese?

    Perché il ricorso statale impugnava diverse disposizioni e la Corte ha definito separatamente i vari gruppi di questioni, alcune delle quali si sono concluse con l’estinzione del processo.

    Cosa significa “estinzione del processo”?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sul merito, dovuta al venir meno dei presupposti della controversia, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Le norme pugliesi sono state confermate?

    No. La Corte non si è pronunciata sul loro contenuto: restano in vigore, ma senza un giudizio sulla loro conformità alla Costituzione.

    Che cos’è il giudizio “in via principale”?

    È il giudizio in cui lo Stato impugna le leggi regionali (o le Regioni quelle statali) direttamente davanti alla Corte, entro termini precisi dalla pubblicazione della legge.

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  • Corte cost. n. 197/2023 – Omicidio aggravato e bilanciamento delle attenuanti nel Codice rosso

    Con la sentenza n. 197 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 577, terzo comma, del codice penale nella parte in cui impediva al giudice di far prevalere, nell’omicidio aggravato da legami familiari o affettivi, le attenuanti della provocazione e quelle generiche.

    Di cosa si tratta

    L’art. 577 del codice penale punisce più severamente l’omicidio commesso contro il coniuge, il partner dell’unione civile o la persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, e contro altri congiunti. La legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”) aveva aggiunto un terzo comma che, in questi casi, vietava al giudice di considerare prevalenti su tali aggravanti alcune attenuanti, tra cui quella della provocazione e quelle generiche. La conseguenza era che, anche quando il fatto presentava elementi attenuanti rilevanti, il giudice non poteva tenerne pienamente conto nel calcolo della pena. Le Corti d’assise di Cagliari e d’appello di Torino hanno ritenuto questo divieto irragionevole e in contrasto con la funzione della pena, perché impediva di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise di Cagliari e la Corte d’assise d’appello di Torino hanno impugnato l’art. 577, terzo comma, cod. pen. (inserito dalla legge n. 69 del 2019), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava di ritenere prevalenti, sulle aggravanti dei rapporti familiari e affettivi, l’attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen. Il giudice può quindi nuovamente valutare se tali attenuanti debbano prevalere sull’aggravante, calibrando la pena sul caso concreto.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere la provocazione e le attenuanti generiche sull’aggravante dei rapporti familiari e affettivi impediva di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena: la valutazione deve restare affidata al giudice.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’attenuante della provocazione?

    È l’attenuante (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuta a chi ha agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui: incide riducendo la pena nel bilanciamento con le aggravanti.

    L’aggravante per l’omicidio del coniuge o del partner è stata abolita?

    No. L’aggravante dell’art. 577 cod. pen. resta. La Corte ha rimosso soltanto il divieto rigido di far prevalere su di essa la provocazione e le attenuanti generiche, restituendo al giudice il bilanciamento.

    Perché il divieto era incostituzionale?

    Perché imponeva un esito sanzionatorio uniforme anche in presenza di attenuanti significative, impedendo di proporzionare la pena al fatto concreto: una rigidità giudicata irragionevole e contraria alla finalità rieducativa.

    Questo riduce la tutela delle vittime di violenza domestica?

    La sentenza non incide sull’aggravante né sull’inquadramento del reato: lascia al giudice la possibilità di valutare in concreto le attenuanti, come per gli altri reati, senza un automatismo che lo vincoli.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal divieto rigido di bilanciamento.
    • Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena.
    • Artt. 62, 62-bis e 577 del codice penale; legge 19 luglio 2019, n. 69 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 198/2023 – Trattamento del personale della Scuola dell’economia e delle finanze soppressa

    Con la sentenza n. 198 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattamento dei docenti e ricercatori della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze sollevate dalla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha soppresso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, ente di formazione, e ha trasferito il suo personale, tra cui docenti ordinari e ricercatori dei “ruoli a esaurimento”, alla Scuola nazionale dell’amministrazione. La norma censurata disciplinava il regime giuridico ed economico di questi docenti e ricercatori dopo il trasferimento. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in una controversia tra un interessato e l’INPS, ha dubitato che quella disciplina fosse costituzionalmente legittima, ritenendo che incidesse in modo irragionevole sui diritti del personale, sulla retribuzione e sulla tutela previdenziale. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di solidarietà, di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della legittimità della norma: la Corte ha rilevato un ostacolo processuale che le impediva di decidere se la disposizione fosse o meno conforme alla Costituzione, lasciando quindi impregiudicata la valutazione di fondatezza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo che la Corte possa esaminarla nel merito: quando difettano i presupposti processuali, la pronuncia si arresta all’inammissibilità, senza decidere se la norma sia costituzionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra “inammissibile” e “non fondata”?

    “Inammissibile” significa che la Corte non esamina il merito per un difetto processuale; “non fondata” significa che lo esamina e conclude che la norma non viola la Costituzione. Sono esiti diversi.

    La norma sul personale della Scuola resta in vigore?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la disposizione continua ad applicarsi: la decisione non incide sulla sua validità.

    La questione può essere riproposta?

    In linea generale una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere riproposta da un giudice in un’altra controversia, se i presupposti vengono correttamente prospettati.

    Quali interessi erano in gioco?

    Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei docenti e ricercatori trasferiti dalla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla Scuola nazionale dell’amministrazione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 111/2024 – Contributo straordinario contro il caro energia: norma illegittima

    Con la sentenza n. 111/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la disciplina del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico introdotto per fronteggiare la crisi seguita alla guerra in Ucraina, nella parte relativa alla base di calcolo.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare gli extra-profitti del settore energetico nella fase di rincaro dei prezzi seguita alla crisi ucraina, il legislatore aveva introdotto nel 2022 un contributo straordinario a carico delle imprese che producono, importano o vendono energia. La misura, di natura solidaristica, mirava a redistribuire una parte dei maggiori guadagni realizzati grazie all’aumento dei prezzi. Il meccanismo di calcolo, pero’, si basava sul saldo tra operazioni attive e passive ai fini IVA in determinati periodi, un criterio che molte imprese hanno contestato perche’ rischiava di colpire grandezze non corrispondenti a un reale incremento di ricchezza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con piu’ ordinanze, ha sollevato la questione, dubitando della ragionevolezza e della coerenza del prelievo con il principio di capacita’ contributiva. In gioco c’era la legittimita’ di un tributo straordinario imposto in via d’urgenza e la corretta individuazione della ricchezza da tassare: un contributo solidaristico deve colpire un effettivo extra-profitto, non un dato contabile distorto.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha impugnato l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, contestando in particolare il criterio di determinazione della base di calcolo del contributo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, nella parte relativa alle modalita’ di calcolo del saldo posto a base del contributo. Il criterio, fondato sul totale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, non assicurava la coerenza del prelievo con un effettivo indice di capacita’ contributiva.

    Il principio

    Un contributo straordinario di solidarieta’ deve colpire una manifestazione effettiva di ricchezza: un criterio di calcolo che assume grandezze non corrispondenti a un reale extra-profitto viola il principio di capacita’ contributiva.

    Domande e risposte

    Il contributo sugli extra-profitti energetici e’ stato annullato del tutto?

    No. E’ stata dichiarata illegittima la parte relativa al criterio di calcolo della base imponibile, ritenuto incoerente con la capacita’ contributiva.

    Cos’e’ la capacita’ contributiva?

    E’ il principio per cui ciascuno concorre alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva ricchezza: un tributo deve colpire un reale indice di capacita’ economica.

    Perche’ il criterio IVA e’ stato contestato?

    Perche’ basava il prelievo sul saldo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, una grandezza che poteva non riflettere un effettivo extra-profitto dell’impresa.

    Cosa accade alle imprese che hanno pagato?

    La pronuncia incide sui rapporti non definitivi e sui giudizi pendenti; le posizioni vanno valutate dai giudici tributari alla luce della declaratoria di illegittimita’.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 199/2023 – Omesso versamento di ritenute previdenziali e restituzione atti

    Con l’ordinanza n. 199 del 2023 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Verbania e Brescia sulle questioni relative alla sanzione per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, perché nel frattempo la disciplina era cambiata.

    Di cosa si tratta

    Il datore di lavoro che trattiene dalla busta paga le ritenute previdenziali del dipendente deve poi versarle all’INPS. L’omesso versamento è punito da una norma del 1983 (poi più volte modificata): oltre un certo importo annuo scatta una sanzione penale, sotto quella soglia una sanzione amministrativa. I Tribunali di Verbania e di Brescia dubitavano che il minimo della sanzione amministrativa fosse troppo elevato e quindi sproporzionato, e avevano sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Mentre i giudizi erano pendenti, però, il quadro normativo che regola quella sanzione è stato modificato: la misura minima è rimasta, ma determinata in modo diverso. Di fronte a un cambiamento della legge applicabile, la Corte non decide direttamente, ma rimanda gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione, perché valutino se e come la nuova disciplina incide sul loro caso.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Verbania e di Brescia avevano impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 (conv. nella legge n. 638 del 1983), nel testo allora vigente, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, lamentando l’eccessiva entità del minimo della sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Brescia. Poiché la disciplina della sanzione è stata modificata dopo le ordinanze di rimessione (pur conservando una misura minima, ora diversamente determinata), spetta ai giudici a quo rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma censurata viene modificata, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata alla luce della nuova disciplina; non si tratta di un rigetto, ma di un rinvio per riesame.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché ne riconsideri i presupposti alla luce di un fatto sopravvenuto, qui la modifica della legge.

    Perché la modifica della legge impone la restituzione?

    Perché la questione era stata costruita sul vecchio testo. Cambiata la norma, occorre verificare se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante per il caso concreto e ancora fondato.

    La sanzione per l’omesso versamento delle ritenute è stata cancellata?

    No. Anche la disciplina sopravvenuta prevede ancora una misura minima della sanzione amministrativa, sia pure determinata diversamente rispetto al testo censurato.

    I giudici dovranno sollevare di nuovo la questione?

    Solo se, riesaminata la nuova disciplina, riterranno ancora rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità; altrimenti decideranno la causa applicando la norma vigente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la sproporzione del minimo sanzionatorio.
    • Art. 38 della Costituzione – tutela previdenziale del lavoratore, parametro delle questioni sulle ritenute previdenziali.
    • Art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge n. 638 del 1983 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 112/2024 – Riscatto della laurea e neutralizzazione ai fini della pensione

    Con la sentenza n. 112/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sul mancato diritto del pensionato a neutralizzare il periodo di riscatto della laurea ai fini del calcolo della pensione.

    Di cosa si tratta

    Chi ha studiato all’universita’ puo’ riscattare gli anni di laurea, cioe’ versare contributi per farli valere ai fini pensionistici. In alcuni casi, pero’, il riscatto puo’ rivelarsi controproducente: il periodo aggiuntivo puo’ incidere sul sistema di calcolo della pensione, facendo applicare regole meno favorevoli e portando a un trattamento piu’ basso di quello che si sarebbe ottenuto senza riscatto. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione chiedendo se il pensionato avesse diritto alla neutralizzazione del periodo di riscatto, cioe’ alla possibilita’ di non conteggiarlo quando risulta penalizzante. In gioco c’era la tutela previdenziale di chi ha investito nel riscatto della laurea confidando in un beneficio e si e’ invece trovato svantaggiato. La Corte era chiamata a stabilire se la Costituzione imponga un meccanismo di neutralizzazione a favore dell’assicurato o se la disciplina vigente rientri nella discrezionalita’ del legislatore.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, ha impugnato il combinato disposto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e di norme successive in materia pensionistica, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla neutralizzazione del periodo di riscatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 38 Cost. e non fondata quella riferita all’art. 3 Cost. La disciplina che non prevede la neutralizzazione del periodo di riscatto rientra nella discrezionalita’ del legislatore e non e’ manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La Costituzione non impone un automatico diritto del pensionato a neutralizzare il periodo di riscatto della laurea quando risulta penalizzante: la conformazione del sistema di calcolo spetta al legislatore, nei limiti della ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Riscattare la laurea conviene sempre?

    Non necessariamente: in alcuni casi il periodo riscattato puo’ incidere sul metodo di calcolo della pensione in modo sfavorevole, come evidenziato nel giudizio.

    Cosa vuol dire neutralizzazione del periodo?

    E’ la possibilita’ di non conteggiare un certo periodo contributivo quando il suo computo risulterebbe penalizzante per l’assicurato.

    La Corte ha riconosciuto questo diritto?

    No. Ha ritenuto che la mancata previsione della neutralizzazione non violi la Costituzione e rientri nelle scelte del legislatore.

    Perche’ si invoca l’art. 38 della Costituzione?

    Perche’ tutela il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; il giudice riteneva leso questo principio, ma la questione e’ stata dichiarata inammissibile.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 159/2024 – Riuso del patrimonio edilizio in Puglia: processo estinto

    Con la sentenza n. 159 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di una legge della Regione Puglia in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, dedicata al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio, ritenendole in contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nei giudizi in via principale, in cui Stato e Regioni si contestano reciprocamente le leggi, può accadere che la Regione modifichi o abroghi le norme contestate, oppure che lo Stato rinunci al ricorso quando le ragioni del contendere vengono meno. In questi casi il processo costituzionale può chiudersi senza una decisione sul merito: la Corte dichiara estinto il giudizio. È quanto avvenuto in questa vicenda, in cui il venir meno dei presupposti della controversia ha condotto alla chiusura del processo senza un esame della legittimità delle norme pugliesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia in rito che chiude il giudizio senza decidere sul merito delle questioni, in genere perché sono venuti meno i presupposti della controversia (ad esempio per rinuncia al ricorso o modifica della normativa impugnata). Le norme regionali non sono state quindi esaminate quanto alla loro legittimità.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale il processo costituzionale può estinguersi quando vengono meno i presupposti della controversia, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte; in tal caso la Corte non si pronuncia sul merito e le norme impugnate restano in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è “estinto”?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, di solito perché sono venute meno le ragioni del contendere, ad esempio per rinuncia al ricorso o per modifica della legge contestata.

    Le norme pugliesi sono state dichiarate legittime?

    No. La Corte non si è pronunciata sul loro contenuto: l’estinzione è una chiusura procedurale, e le disposizioni restano in vigore.

    Perché lo Stato e la Regione possono evitare la decisione?

    Nei giudizi in via principale la controversia può comporsi: se la Regione modifica la norma o lo Stato rinuncia al ricorso, viene meno l’interesse a una pronuncia e il processo si estingue.

    Lo Stato potrebbe impugnare di nuovo norme analoghe?

    Sì. L’estinzione non preclude future impugnazioni di disposizioni regionali che dovessero porre nuovamente gli stessi problemi di legittimità.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 113/2024 – Particolare tenuita’ del fatto e applicazione nel tempo

    Con l’ordinanza n. 113/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131-bis del codice penale relative alla causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, per i difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto: quando un reato e’ di lieve entita’ e l’offesa e’ minima, il giudice puo’ non punire l’autore. La disciplina e’ stata modificata nel tempo, anche con l’introduzione di esclusioni per determinati reati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita’ di una di queste previsioni, in particolare quella che esclude la tenuita’ per certe ipotesi, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, come ricordato anche dalla giurisprudenza di legittimita’, questa causa di non punibilita’ e’ un istituto di diritto penale sostanziale, soggetto alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo e al divieto di retroattivita’ sfavorevole. La Corte era chiamata a valutare la questione, ma la qualita’ dell’ordinanza di rimessione si e’ rivelata decisiva per l’esito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Firenze ha impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, denunciando una disparita’ di trattamento e un contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedire l’esame nel merito, anche alla luce della natura sostanziale dell’istituto e delle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo.

    Il principio

    La causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto e’ un istituto di diritto penale sostanziale, soggetto al divieto di retroattivita’ sfavorevole; le relative questioni di legittimita’ devono essere sollevate con ordinanze adeguatamente motivate, pena la manifesta inammissibilita’.

    Domande e risposte

    Cos’e’ la particolare tenuita’ del fatto?

    E’ una causa di non punibilita’ che consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita’, con offesa minima e comportamento non abituale.

    La Corte ha detto che l’esclusione e’ legittima?

    No: non e’ entrata nel merito. Ha dichiarato inammissibili le questioni per i difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Perche’ conta che sia un istituto sostanziale?

    Perche’ segue le regole sulla successione delle leggi penali nel tempo, tra cui il divieto di applicare retroattivamente norme sfavorevoli all’imputato.

    Il giudice puo’ risollevare la questione?

    Si’, correggendo i difetti dell’ordinanza, se ricorrono i presupposti di rilevanza nel giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 160/2024 – Ipoteca del creditore e demolizione dell’abuso edilizio

    Con la sentenza n. 160 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo nella parte in cui non faceva salva l’ipoteca del creditore incolpevole iscritta prima dell’accertamento dell’abuso.

    Di cosa si tratta

    Quando un immobile è realizzato abusivamente e il proprietario non ottempera all’ordine di demolizione, il bene viene acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune. Il problema affrontato dalla Corte riguarda la posizione del creditore che, in tempi precedenti, aveva iscritto un’ipoteca su quell’immobile a garanzia di un proprio credito, senza aver alcuna responsabilità nell’abuso. Con l’acquisizione gratuita al Comune, quel creditore rischiava di perdere la garanzia ipotecaria, vedendosi privato della tutela del proprio credito per un illecito commesso da altri. La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato la questione ritenendo che colpire in questo modo un creditore incolpevole fosse irragionevole e lesivo del diritto di proprietà e di difesa. La vicenda mostra il bilanciamento tra l’interesse pubblico al contrasto dell’abusivismo edilizio e la tutela dei terzi di buona fede che vantano diritti sull’immobile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sull’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza, diritto di difesa, tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori questioni su altra disposizione.

    Il principio

    L’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo non può travolgere l’ipoteca iscritta in precedenza dal creditore estraneo all’abuso: il contrasto all’abusivismo edilizio non giustifica il sacrificio della garanzia del creditore incolpevole, tutelato dal diritto di proprietà.

    Domande e risposte

    Cosa succede all’immobile abusivo non demolito?

    Se il proprietario non ottempera all’ordine di demolizione, l’immobile e l’area vengono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune.

    Perché il creditore con ipoteca andava tutelato?

    Perché aveva iscritto la garanzia prima dell’accertamento dell’abuso e non aveva alcuna responsabilità nell’illecito: privarlo dell’ipoteca avrebbe sacrificato un terzo incolpevole.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    L’ipoteca iscritta dal creditore non responsabile, anteriore alla trascrizione dell’accertamento, resta salva anche dopo l’acquisizione dell’immobile al Comune.

    Questo indebolisce la lotta all’abusivismo edilizio?

    No. L’acquisizione gratuita resta; la Corte ha solo escluso che essa possa cancellare i diritti dei creditori incolpevoli iscritti in precedenza.

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