Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 160 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo nella parte in cui non faceva salva l’ipoteca del creditore incolpevole iscritta prima dell’accertamento dell’abuso.
Di cosa si tratta
Quando un immobile è realizzato abusivamente e il proprietario non ottempera all’ordine di demolizione, il bene viene acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune. Il problema affrontato dalla Corte riguarda la posizione del creditore che, in tempi precedenti, aveva iscritto un’ipoteca su quell’immobile a garanzia di un proprio credito, senza aver alcuna responsabilità nell’abuso. Con l’acquisizione gratuita al Comune, quel creditore rischiava di perdere la garanzia ipotecaria, vedendosi privato della tutela del proprio credito per un illecito commesso da altri. La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato la questione ritenendo che colpire in questo modo un creditore incolpevole fosse irragionevole e lesivo del diritto di proprietà e di difesa. La vicenda mostra il bilanciamento tra l’interesse pubblico al contrasto dell’abusivismo edilizio e la tutela dei terzi di buona fede che vantano diritti sull’immobile.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sull’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza, diritto di difesa, tutela della proprietà).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori questioni su altra disposizione.
Il principio
L’acquisizione gratuita al Comune dell’immobile abusivo non può travolgere l’ipoteca iscritta in precedenza dal creditore estraneo all’abuso: il contrasto all’abusivismo edilizio non giustifica il sacrificio della garanzia del creditore incolpevole, tutelato dal diritto di proprietà.
Domande e risposte
Cosa succede all’immobile abusivo non demolito?
Se il proprietario non ottempera all’ordine di demolizione, l’immobile e l’area vengono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune.
Perché il creditore con ipoteca andava tutelato?
Perché aveva iscritto la garanzia prima dell’accertamento dell’abuso e non aveva alcuna responsabilità nell’illecito: privarlo dell’ipoteca avrebbe sacrificato un terzo incolpevole.
Cosa cambia dopo la sentenza?
L’ipoteca iscritta dal creditore non responsabile, anteriore alla trascrizione dell’accertamento, resta salva anche dopo l’acquisizione dell’immobile al Comune.
Questo indebolisce la lotta all’abusivismo edilizio?
No. L’acquisizione gratuita resta; la Corte ha solo escluso che essa possa cancellare i diritti dei creditori incolpevoli iscritti in precedenza.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro centrale della decisione.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurato il sacrificio del creditore incolpevole.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato a tutela del creditore.
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Vedi anche
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