Autore: Andrea Marton

  • Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Art. 424 c.p.c. – Assistenza del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

    Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Art. 423 c.p.c. – Ordinanze per il pagamento di somme

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

    Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

    L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Art. 422 c.p.c. – Registrazione su nastro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

    Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420 [1].

    Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.

    Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «dell’articolo precedente» sono state sostituite dalle parole «dell’articolo 420» dall’art. 53, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

  • Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Art. 420-bis c.p.c. – Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

    Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

    Articolo aggiunto dall’art. 18, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice [1].

    Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

    Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

    Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

    Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

    Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

    L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

    Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.

    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.

    Le udienze di mero rinvio sono vietate.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente modificato dall’art. 77, comma 1b, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 419 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

  • Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Art. 418 c.p.c. – Notificazione della domanda riconvenzionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

    Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

    Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

    Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 417-bis c.p.c. – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti [1].

    Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

    Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

    Articolo aggiunto dall’art. 42, D.L. 31 marzo 1998, n. 80.

    [1] Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 29 ottobre 1998, n. 387.

  • Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Art. 417 c.p.c. – Costituzione e difesa personali delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.

    La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.

    Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice [1] che ne fa redigere processo verbale.

    Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

    Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.