Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 74 TULPS – La concessione della licenza prevista dall’art (abrogato)

    Art. 74 TULPS – La concessione della licenza prevista dall’art

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

    [Comma abrogato dalla L. 21 aprile 1962, n. 161] L’autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

    Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al Ministero

  • Art. 73 TULPS (abrogato)

    Art. 73 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

    Il testo previgente non è riportato. Nella versione originaria questa disposizione conteneva requisiti oggi incostituzionali — appartenenza razziale, sesso, iscrizione al partito unico — introdotti dalla legislazione del 1938-1942 e travolti dalla Costituzione repubblicana. Il testo resta consultabile sulle banche dati ufficiali; qui se ne dà conto senza riprodurlo.

  • Art. 72 TULPS (abrogato)

    Art. 72 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali

  • Art. 71 TULPS – Validità spaziale e temporale di licenze e SCIA per spettacoli

    Art. 71 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività , di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

  • Art. 70 TULPS (abrogato)

    Art. 70 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali

  • Art. 69 TULPS – Licenza per pubblici trattenimenti e spettacoli

    Art. 69 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 , presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo . (44a)

  • Art. 68 TULPS – Licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

    Art. 68 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo .(66)

    Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

    (35) (38) (44a)

  • Art. 67 TULPS – Definitività dei provvedimenti prefettizi in materia di PS locale

    Art. 67 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

  • Art. 66 TULPS (abrogato)

    Art. 66 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili

  • Art. 65 TULPS – Potere prefettizio di annullamento dei provvedimenti comunali

    Art. 65 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

  • Art. 64 TULPS – Manifatture e depositi di materie insalubri o pericolose

    Art. 64 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

    In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

    Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile. 44a

  • Art. 63 TULPS – Sostanze esplosive e infiammabili: regolamento speciale

    Art. 63 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.