Art. 74 TULPS – La concessione della licenza prevista dall’art
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
[Comma abrogato dalla L. 21 aprile 1962, n. 161] L’autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al Ministero