Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 44/2024 – Jobs Act e contratto a tutele crescenti: la delega era legittima

    Con la sentenza n. 44/2024 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sul rispetto della legge delega da parte del decreto del Jobs Act che ha introdotto il contratto a tutele crescenti.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto Jobs Act ha riformato la disciplina dei licenziamenti introducendo, per i nuovi assunti, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con un regime di tutele legato all’anzianita’ di servizio. Questo decreto legislativo del 2015 e’ stato adottato dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, ha dubitato che il Governo avesse rispettato i limiti e i criteri fissati da quella delega: il punto non riguarda il merito della scelta di politica del lavoro, ma il corretto rapporto tra Parlamento e Governo nell’esercizio della funzione legislativa delegata. La decisione interessa milioni di lavoratori assunti con questo regime, perche’ un vizio della delega avrebbe potuto travolgere le regole sui licenziamenti applicabili a chi e’ stato assunto dopo la riforma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014), in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale. Il decreto legislativo e’ stato quindi ritenuto rispettoso della legge delega e la disciplina del contratto a tutele crescenti resta in vigore nei termini esaminati.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, dispone di un margine di discrezionalita’ nell’attuare i criteri fissati dal Parlamento: la delega e’ rispettata se le scelte si collocano coerentemente entro le finalita’ e i principi indicati dalla legge di delegazione.

    Domande e risposte

    Il contratto a tutele crescenti resta valido?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la disciplina introdotta dal Jobs Act non e’ stata travolta e continua ad applicarsi ai rapporti che vi rientrano.

    Cosa significa che la delega e’ stata rispettata?

    Significa che il Governo, nell’emanare il decreto, e’ rimasto entro i criteri e i principi fissati dal Parlamento con la legge delega, come richiesto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    La sentenza dice qualcosa sull’equita’ delle tutele?

    No. La questione esaminata riguardava il corretto rapporto tra delega e decreto, non il merito del livello delle tutele, che resta affidato alle scelte del legislatore.

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  • Corte cost. n. 45/2024 – Giudice di pace: piu’ tempo per le condotte riparatorie che estinguono il reato

    Con la sentenza n. 45/2024 la Corte costituzionale ha ampliato il termine entro cui l’imputato davanti al giudice di pace puo’ realizzare le condotte riparatorie che estinguono il reato, spostandolo all’apertura del dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace e’ prevista una via per chiudere i procedimenti minori: se l’imputato ripara il danno o elimina le conseguenze del reato, questo si estingue. La legge fissava pero’ un termine molto stretto, imponendo che la riparazione avvenisse “prima dell’udienza di comparizione”. Il giudice di pace di Forli’ ha ritenuto questo termine troppo rigido e irragionevole: in molti casi l’imputato non ha materialmente il tempo di organizzare e completare la riparazione cosi’ presto. La questione tocca un meccanismo di giustizia riparativa pensato per deflazionare i processi e favorire soluzioni concrete tra le parti: un termine troppo angusto rischia di vanificarne lo scopo, penalizzando proprio chi sarebbe disposto a riparare il danno ma non riesce a farlo nei tempi imposti dalla norma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Giudice di pace di Forli’.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 35, comma 1, nella parte in cui imponeva di realizzare le condotte riparatorie “prima dell’udienza di comparizione” anziche’ “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”. Il termine utile per riparare il danno viene cosi’ spostato in avanti.

    Il principio

    Un termine eccessivamente ristretto per accedere a una causa di estinzione del reato e’ irragionevole se priva l’imputato di una concreta possibilita’ di riparare il danno: il momento va individuato in modo coerente con lo scopo deflattivo dell’istituto.

    Domande e risposte

    Entro quando si possono ora compiere le condotte riparatorie?

    Entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e non piu’ entro la sola udienza di comparizione: l’imputato ha quindi piu’ tempo per riparare il danno ed estinguere il reato.

    Quali reati riguarda?

    Riguarda i reati di competenza del giudice di pace, cioe’ illeciti penali di minore gravita’ per i quali l’ordinamento favorisce soluzioni riparative.

    La sentenza si applica ai processi gia’ avviati?

    La pronuncia di illegittimita’ incide sui rapporti non ancora definiti: chi ha un procedimento in corso puo’ beneficiare del termine piu’ ampio secondo le regole processuali applicabili.

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  • Corte cost. n. 150/2024 – Incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare: questioni infondate

    Con la sentenza n. 150 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare a partecipare al successivo giudizio, sollevate dal Tribunale di Isernia.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale, all’art. 34, individua i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, a tutela della sua imparzialità e terzietà. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che non prevedesse un caso di incompatibilità che, a suo avviso, avrebbe dovuto invece essere contemplato, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice e per il diritto di difesa. La materia dell’incompatibilità del giudice è oggetto di numerose pronunce della Corte, che nel tempo ha esteso o escluso singole ipotesi a seconda della concreta capacità di un determinato atto di pregiudicare la terzietà di chi deve poi giudicare. In questo caso la Corte ha ritenuto che la questione non avesse fondamento, escludendo che la situazione prospettata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in materia di incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio. La questione era sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa e giusto processo davanti a giudice imparziale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La disciplina dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. non viola i parametri invocati: la situazione prospettata dal giudice rimettente non era tale da imporre, sul piano costituzionale, una nuova ipotesi di incompatibilità. La norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    Non ogni precedente intervento del giudice nella stessa vicenda comporta incompatibilità a partecipare al giudizio: l’incompatibilità si impone solo quando l’atto compiuto è idoneo a pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice, circostanza esclusa nel caso esaminato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifestamente infondata”?

    Significa che la Corte ha valutato la questione nel merito ma l’ha respinta perché priva di fondamento in modo evidente: in questi casi decide con ordinanza o sentenza che lascia in vigore la norma.

    Quando il giudice è incompatibile a giudicare?

    Quando ha già compiuto, sulla stessa vicenda, un atto idoneo a comprometterne la terzietà, ad esempio una valutazione di merito anticipata: non basta un qualsiasi intervento precedente.

    Perché l’imparzialità del giudice è tutelata dalla Costituzione?

    Perché l’art. 111 Cost. impone che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale: è una garanzia essenziale del giusto processo e del diritto di difesa.

    Cambia qualcosa per gli imputati dopo questa sentenza?

    No. La disciplina dell’art. 34 cod. proc. pen. resta invariata: la Corte ha escluso che la situazione esaminata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.

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  • Corte cost. n. 106/2024 – Sequestro di persona e procedibilita’ a querela

    Con l’ordinanza n. 106/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 605 del codice penale, in tema di procedibilita’ del reato, sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo penale (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso la procedibilita’ a querela a numerosi reati: in questi casi, senza la querela della persona offesa, il procedimento penale non puo’ procedere o deve essere definito. Tra le previsioni introdotte, una riguarda la disciplina del sequestro di persona di cui all’art. 605 del codice penale. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dubitato della legittimita’ di queste disposizioni, ritenendo che incidessero in modo irragionevole sulla perseguibilita’ di un reato grave come il sequestro di persona e sull’obbligatorieta’ dell’azione penale. Va ricordato che la procedibilita’ a querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e questo incide sulle regole di applicazione nel tempo. La Corte era chiamata a esaminare la questione, ma anche qui la struttura dell’ordinanza di rimessione e i profili sollevati hanno condizionato l’esito, conducendo a una pronuncia di rito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), e la relativa norma di delega, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da precludere l’esame nel merito, anche in relazione alla natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilita’ a querela e alle regole sulla sua applicazione nel tempo.

    Il principio

    Le questioni di legittimita’ costituzionale in materia di procedibilita’ a querela devono essere sollevate con ordinanze adeguatamente motivate: in mancanza, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita’ senza valutare il merito.

    Domande e risposte

    Il sequestro di persona e’ procedibile solo a querela?

    La riforma ha esteso la procedibilita’ a querela a vari reati; la questione riguardava proprio l’applicazione di questo regime, ma la Corte non l’ha decisa nel merito.

    Cosa significa procedibilita’ a querela?

    Significa che il procedimento penale puo’ avviarsi o proseguire solo se la persona offesa presenta querela; senza, il reato non e’ perseguibile d’ufficio.

    Perche’ si richiama l’art. 112 della Costituzione?

    Perche’ sancisce l’obbligatorieta’ dell’azione penale: il giudice temeva che il regime a querela la comprimesse, ma la questione e’ stata dichiarata inammissibile.

    La questione puo’ essere riproposta?

    Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, qualora rilevante nel giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 151/2024 – Funzioni ambientali alle Province sarde e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 151 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Sardegna che conferivano alle Province funzioni ambientali e modificavano la disciplina edilizia, in contrasto con i principi statali e con il giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 2023, aveva ridistribuito alcune funzioni amministrative, conferendo tra l’altro a Province e Città metropolitane compiti in materia ambientale, e aveva inoltre inciso sulla disciplina urbanistico-edilizia regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che esse invadevano ambiti riservati allo Stato o si ponevano in contrasto con i principi statali in materia di ambiente e governo del territorio. Un profilo particolarmente rilevante riguardava il rispetto del giudicato costituzionale: parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte in precedenti pronunce. La questione, comune al contenzioso Stato-Regioni, riguarda i limiti che incontra il legislatore regionale quando ridisegna funzioni amministrative o riscrive norme edilizie, dovendo rispettare sia il riparto di competenze sia le decisioni già assunte dalla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, in materia di funzioni ambientali conferite alle Province e di disciplina edilizia. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita agli artt. 114, 117, 118 della Costituzione (riparto di competenze e funzioni amministrative) e all’art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge regionale, nella parte in cui conferiva a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale riferite a un procedimento disciplinato dal codice dell’ambiente, e dell’art. 130, comma 1, lettera a), in materia edilizia. Le disposizioni si ponevano in contrasto con il riparto di competenze e, in parte, con il giudicato costituzionale. La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    La Regione non può conferire alle Province funzioni amministrative in materie riservate o disciplinate dallo Stato, né riprodurre norme edilizie già dichiarate incostituzionali: il riparto di competenze e il giudicato costituzionale segnano limiti invalicabili alla potestà regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme sarde annullate?

    Conferivano a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale e modificavano la disciplina edilizia regionale, intervenendo su ambiti regolati dallo Stato.

    Perché si parla di violazione del giudicato costituzionale?

    Perché parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte: reintrodurre una norma analoga a quella annullata viola l’art. 136 Cost.

    La Regione può attribuire funzioni alle Province?

    Sì, ma nel rispetto del riparto di competenze: non può farlo in materie riservate allo Stato o in contrasto con la disciplina statale, come quella del codice dell’ambiente.

    Perché la Corte ha riservato altre questioni a separate pronunce?

    Perché il ricorso impugnava molte disposizioni: la Corte ne ha decise alcune subito, rinviando le altre a successive sentenze.

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  • Corte cost. n. 152/2024 – Controllo regionale sulle Partecipanze agrarie e ordinamento civile

    Con la sentenza n. 152 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge dell’Emilia-Romagna nella misura in cui assoggettava le Partecipanze agrarie a un controllo regionale invasivo della competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Le Partecipanze agrarie sono antichi enti di natura associativa, radicati soprattutto in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti. La loro disciplina tocca profili di diritto privato (la natura dell’ente e dei rapporti tra i partecipanti) e profili pubblicistici (la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei terreni gestiti). La Regione Emilia-Romagna, con una propria legge, aveva previsto che la Giunta regionale esercitasse un controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni di tali enti. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra la Regione e una Partecipanza, ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che incidesse su materie riservate allo Stato, come l’”ordinamento civile” e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. La questione mostra ancora una volta i limiti della potestà legislativa regionale di fronte alle competenze esclusive statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, in combinato disposto con altre norme regionali. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge regionale, limitatamente alla parte che richiamava l’applicazione di un titolo della precedente legge regionale n. 24 del 1994. La disciplina regionale, in quella parte, invadeva ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

    Il principio

    La Regione non può assoggettare le Partecipanze agrarie a controlli o regole che incidano su materie di competenza esclusiva statale, come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: la disciplina di tali profili spetta al legislatore statale.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le Partecipanze agrarie?

    Sono antichi enti associativi, diffusi in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti.

    Perché la disciplina regionale è stata in parte annullata?

    Perché incideva su materie riservate allo Stato – l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali – eccedendo i limiti della competenza regionale.

    Cos’è la materia “tutela dell’ambiente e dei beni culturali”?

    È una competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti, senza sostituirsi alle scelte dello Stato.

    Cosa resta della legge regionale?

    L’annullamento è circoscritto: viene meno solo la parte che richiamava la disciplina invasiva della competenza statale, mentre il resto della normativa regionale non è toccato.

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  • Corte cost. n. 107/2024 – Incompatibilita’ degli affini in giunta dopo il divorzio

    Con la sentenza n. 107/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva agli affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta anche quando il matrimonio da cui derivava l’affinita’ era stato sciolto per divorzio.

    Di cosa si tratta

    Per garantire imparzialita’ e prevenire conflitti di interesse, il Testo unico degli enti locali vieta che facciano parte della giunta comunale o provinciale i parenti e gli affini entro un certo grado del sindaco o del presidente della provincia. L’affinita’ e’ il legame che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il problema sollevato e’ che, secondo il codice civile, l’affinita’ non cessa automaticamente con lo scioglimento del matrimonio: cosi’, anche dopo un divorzio, l’ex genero o l’ex cognato del sindaco restava formalmente affine e quindi escluso dalla giunta. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole mantenere l’incompatibilita’ quando il legame coniugale, fonte dell’affinita’, e’ stato definitivamente sciolto con sentenza passata in giudicato. In gioco c’era il diritto di accedere alle cariche elettive e amministrative, che non puo’ essere compresso da un’incompatibilita’ fondata su un vincolo familiare ormai venuto meno nella sostanza.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, investendo l’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), in relazione alla disciplina civilistica dell’affinita’, nella parte in cui mantiene l’incompatibilita’ anche dopo il divorzio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui esclude dalla giunta gli affini entro il terzo grado del sindaco anche quando l’affinita’ deriva da un matrimonio sciolto o cessato negli effetti civili con sentenza passata in giudicato.

    Il principio

    L’incompatibilita’ a far parte della giunta fondata sull’affinita’ con il sindaco non puo’ persistere quando il matrimonio da cui l’affinita’ deriva e’ stato definitivamente sciolto: mantenerla comprime irragionevolmente il diritto di accedere alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dalla giunta prima della sentenza?

    Gli affini entro il terzo grado del sindaco, anche se il matrimonio che generava l’affinita’ era stato sciolto con il divorzio.

    Cosa cambia ora?

    Dopo un divorzio definitivo, l’ex affine non e’ piu’ automaticamente incompatibile e puo’ far parte della giunta.

    Perche’ l’affinita’ non cessava con il divorzio?

    Perche’ il codice civile prevede che l’affinita’ non si estingue per la morte del coniuge e permane in vari casi, generando l’effetto irragionevole corretto dalla Corte.

    Quale diritto tutela l’art. 51 della Costituzione?

    Garantisce a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 108/2024 – Norme contabili della legge di stabilita’ siciliana e materia cessata

    Con l’ordinanza n. 108/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune norme contabili della legge di stabilita’ della Regione Siciliana, definendo il giudizio senza una pronuncia di merito.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilita’ regionali contengono spesso disposizioni di carattere contabile e finanziario, soggette ai vincoli di armonizzazione dei bilanci e di equilibrio dei conti pubblici. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, aveva impugnato alcune previsioni della legge di stabilita’ 2023-2025 della Regione Siciliana, ritenendole in contrasto con i principi di contabilita’ pubblica e con i limiti posti all’autonomia finanziaria regionale. Nel corso del giudizio, pero’, sono intervenute modifiche o abrogazioni che hanno fatto venir meno l’oggetto della controversia: quando la norma contestata viene rimossa o sostituita e non ha prodotto effetti che giustifichino comunque una decisione, lo Stato non ha piu’ interesse a una pronuncia. La Corte, in questi casi, non valuta la legittimita’ della disposizione ma prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. E’ un esito frequente nel contenzioso Stato-Regioni, in cui spesso il legislatore regionale interviene a correggere le norme impugnate prima della decisione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme statali sull’armonizzazione dei bilanci e alle competenze statutarie della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 26, commi da 78 a 80, in seguito a sopravvenienze normative che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata viene modificata o abrogata e non ha prodotto effetti tali da giustificare comunque una decisione, viene meno l’interesse dello Stato e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    La norma contabile siciliana era legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata: ha dichiarato cessata la materia del contendere, perche’ la questione era venuta meno nel corso del giudizio.

    Cosa fa cessare la materia del contendere?

    Tipicamente la modifica o l’abrogazione della norma impugnata, quando essa non ha avuto applicazione o effetti che richiedano comunque una decisione.

    Perche’ lo Stato impugna le leggi di stabilita’ regionali?

    Per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e di armonizzazione contabile, che valgono anche per le Regioni a statuto speciale.

    E’ una vittoria dello Stato o della Regione?

    Nessuna delle due nel merito: la pronuncia e’ di rito e chiude il giudizio senza stabilire chi avesse ragione sulla legittimita’ della norma.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 195/2023 – Fuga del conducente e pena minima nelle lesioni stradali gravi

    Con la sentenza n. 195 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’aumento di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi, ritenendo legittima la soglia minima di tre anni prevista dall’art. 590-ter del codice penale.

    Di cosa si tratta

    Chi provoca lesioni stradali e poi si dà alla fuga è punito più severamente. L’art. 590-ter del codice penale stabilisce che, se il conducente fugge, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a tre anni di reclusione. Applicata alle lesioni stradali gravi (art. 590-bis, primo comma, cod. pen.), questa soglia produceva un effetto particolare: poiché l’aumento proporzionale sulla pena base avrebbe portato a una cornice inferiore ai tre anni, il limite minimo finiva per imporre quasi sempre una pena fissa di tre anni. I Tribunali di Milano e di Monza hanno ritenuto irragionevole questa rigidità, sostenendo che impedisse al giudice di graduare la pena e contrastasse con la finalità rieducativa, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Milano e di Monza, in composizione monocratica, hanno impugnato l’art. 590-ter cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo per la fuga del conducente una pena comunque non inferiore a tre anni, determinerebbe per le lesioni stradali gravi una pena fissa, senza margini di graduazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione di una soglia minima di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.: la norma resta applicabile.

    Il principio

    La scelta del legislatore di fissare una soglia minima di pena per la fuga del conducente, espressione del particolare disvalore di chi abbandona la vittima di un sinistro, rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole né lesiva della funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Perché la fuga è punita così severamente?

    Perché chi si allontana dopo aver causato lesioni abbandona la persona ferita e ostacola i soccorsi e l’accertamento: il legislatore ha valutato questa condotta come dotata di particolare disvalore.

    Che cosa contestavano i giudici rimettenti?

    Sostenevano che la soglia minima di tre anni, applicata alle lesioni gravi, trasformasse l’aumento in una pena fissa, togliendo al giudice la possibilità di graduarla in base al caso concreto.

    La Corte ha eliminato la soglia dei tre anni?

    No. Avendo dichiarato non fondate le questioni, la soglia minima resta in vigore così come prevista dall’art. 590-ter cod. pen.

    Vale anche per le lesioni stradali lievi?

    La pronuncia riguarda l’applicazione della soglia alle lesioni stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che erano oggetto delle ordinanze di rimessione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro delle censure ritenute non fondate.
    • Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena, primo e terzo comma.
    • Artt. 590-bis e 590-ter del codice penale (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 153/2024 – Libera professione intramuraria dei medici e competenza statale

    Con la sentenza n. 153 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Liguria sull’attività libero-professionale intramuraria dei medici, per invasione della competenza statale.

    Di cosa si tratta

    L’attività libero-professionale intramuraria (la cosiddetta ALPI o “intramoenia”) è la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere, all’interno delle strutture pubbliche, prestazioni a pagamento per il paziente, in regime libero-professionale. La sua disciplina riguarda da vicino sia la tutela della salute sia l’organizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario. La Regione Liguria, con la legge collegata alla stabilità 2024, aveva dettato proprie disposizioni in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri le ha impugnate, sostenendo che alcune di esse invadevano ambiti riservati allo Stato: in particolare la materia dell’”ordinamento civile”, che comprende la disciplina del rapporto di lavoro, è di competenza esclusiva statale, mentre alla Regione spettano scelte nei limiti dei principi statali sulla tutela della salute. La questione mostra come la potestà regionale in sanità debba muoversi entro i confini segnati dal riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 3 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela della salute”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge regionale e, in parte, del comma 2, limitatamente al richiamo alle modalità del comma 1. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 3. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte di rigetto: le disposizioni che incidevano sull’ordinamento civile e sui principi statali in materia sanitaria sono state rimosse.

    Il principio

    La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria deve rispettare il riparto di competenze: la Regione non può intervenire su profili riconducibili all’ordinamento civile, riservato allo Stato, né discostarsi dai principi statali in materia di tutela della salute.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’attività libero-professionale intramuraria?

    È la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere prestazioni a pagamento per il paziente all’interno delle strutture pubbliche, in regime libero-professionale.

    Perché alcune norme liguri erano incostituzionali?

    Perché incidevano su profili dell’”ordinamento civile”, cioè sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata in via esclusiva allo Stato, e si discostavano dai principi statali in materia di salute.

    La Regione ha perso ogni competenza in materia?

    No. La Corte ha annullato solo le parti che invadevano la sfera statale; il comma sopravvissuto e gli ambiti di competenza regionale restano validi.

    Che cos’è la materia “ordinamento civile”?

    È la materia, di competenza esclusiva statale, che comprende la disciplina dei rapporti privatistici, incluso il rapporto di lavoro: le Regioni non possono regolarla autonomamente.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 196/2023 – Edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana

    Con l’ordinanza n. 196 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Siena su una norma toscana in materia di edilizia residenziale pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (ERP) è il sistema con cui le Regioni e gli enti gestori assegnano alloggi a canone agevolato alle famiglie in difficoltà economica. La Regione Toscana, con la legge regionale n. 2 del 2019, ha dettato disposizioni in questa materia. In una controversia civile davanti al Tribunale di Siena, tra alcuni privati e una società per azioni, il giudice ha dubitato che l’art. 30, commi 1 e 2, di quella legge regionale fosse costituzionalmente legittimo, ritenendo che potesse incidere su uguaglianza, libertà economica, proprietà, risparmio e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, perché ha riscontrato carenze tali da rendere la questione manifestamente inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito: la Corte ha rilevato un difetto evidente nella prospettazione della questione, che le ha impedito di decidere se la norma regionale fosse o meno conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale presenta carenze macroscopiche già nella sua impostazione, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile senza esaminare il merito; la norma regionale resta quindi in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire “manifestamente inammissibile”?

    Indica un difetto evidente e immediato della questione (ad esempio nella sua formulazione o nei presupposti) che la Corte rileva senza necessità di un esame approfondito del merito.

    La norma toscana sull’ERP resta valida?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, l’art. 30 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 continua ad applicarsi.

    Perché erano richiamati gli artt. 41, 42 e 47 Cost.?

    Tutelano rispettivamente la libertà di iniziativa economica, la proprietà privata e il risparmio: il giudice riteneva che la disciplina toscana potesse inciderne, ma la Corte non ha esaminato il punto.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Una questione manifestamente inammissibile per vizi di prospettazione può essere riproposta, se i difetti che ne hanno impedito l’esame vengono superati con una corretta formulazione.

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  • Corte cost. n. 109/2024 – Concessioni demaniali marittime e proroghe in Sicilia

    Con la sentenza n. 109/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che prorogava termini in materia di concessioni demaniali marittime, dichiarando cessata la materia del contendere su un’altra disposizione.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime, come quelle degli stabilimenti balneari, sono al centro di un lungo contenzioso tra Stato, Regioni e diritto europeo: le regole sulla concorrenza impongono procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione, ostacolando le proroghe automatiche delle concessioni in essere. La Regione Siciliana, con la legge di stabilita’ 2023-2025, era intervenuta su questa materia prorogando alcuni termini relativi alle concessioni. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la proroga invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e si ponesse in contrasto con i principi che vietano i rinnovi automatici. In gioco c’era ancora una volta l’equilibrio tra l’autonomia regionale, anche speciale, e i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal riparto di competenze: una Regione non puo’ prolungare unilateralmente le concessioni demaniali eludendo l’obbligo di gare aperte e trasparenti.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (legge di stabilita’ regionale), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, contestando la proroga dei termini in materia di concessioni demaniali marittime.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, relativo alla proroga dei termini sulle concessioni demaniali marittime. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 38, in seguito a sopravvenienze che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Le altre questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ prorogare unilateralmente i termini delle concessioni demaniali marittime invadendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e i vincoli che impongono procedure di evidenza pubblica.

    Domande e risposte

    La Sicilia poteva prorogare le concessioni balneari?

    No: la Corte ha dichiarato illegittima la proroga, perche’ incideva su materie riservate allo Stato come la tutela della concorrenza.

    Cosa vuol dire cessata la materia del contendere?

    Significa che, per fatti sopravvenuti, e’ venuto meno l’interesse alla decisione su quella specifica questione, che viene quindi chiusa senza pronuncia di merito.

    Perche’ la concorrenza e’ competenza statale?

    Perche’ la Costituzione affida allo Stato la tutela della concorrenza, anche in attuazione dei principi europei sulle gare per le concessioni.

    Cosa accade ora alle concessioni interessate?

    Cade la proroga regionale illegittima; le concessioni restano soggette alla disciplina statale ed europea, che richiede procedure di selezione aperte.

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