Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 195 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’aumento di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi, ritenendo legittima la soglia minima di tre anni prevista dall’art. 590-ter del codice penale.
Di cosa si tratta
Chi provoca lesioni stradali e poi si dà alla fuga è punito più severamente. L’art. 590-ter del codice penale stabilisce che, se il conducente fugge, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a tre anni di reclusione. Applicata alle lesioni stradali gravi (art. 590-bis, primo comma, cod. pen.), questa soglia produceva un effetto particolare: poiché l’aumento proporzionale sulla pena base avrebbe portato a una cornice inferiore ai tre anni, il limite minimo finiva per imporre quasi sempre una pena fissa di tre anni. I Tribunali di Milano e di Monza hanno ritenuto irragionevole questa rigidità, sostenendo che impedisse al giudice di graduare la pena e contrastasse con la finalità rieducativa, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Milano e di Monza, in composizione monocratica, hanno impugnato l’art. 590-ter cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo per la fuga del conducente una pena comunque non inferiore a tre anni, determinerebbe per le lesioni stradali gravi una pena fissa, senza margini di graduazione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione di una soglia minima di pena per la fuga del conducente nelle lesioni stradali gravi ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.: la norma resta applicabile.
Il principio
La scelta del legislatore di fissare una soglia minima di pena per la fuga del conducente, espressione del particolare disvalore di chi abbandona la vittima di un sinistro, rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole né lesiva della funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Perché la fuga è punita così severamente?
Perché chi si allontana dopo aver causato lesioni abbandona la persona ferita e ostacola i soccorsi e l’accertamento: il legislatore ha valutato questa condotta come dotata di particolare disvalore.
Che cosa contestavano i giudici rimettenti?
Sostenevano che la soglia minima di tre anni, applicata alle lesioni gravi, trasformasse l’aumento in una pena fissa, togliendo al giudice la possibilità di graduarla in base al caso concreto.
La Corte ha eliminato la soglia dei tre anni?
No. Avendo dichiarato non fondate le questioni, la soglia minima resta in vigore così come prevista dall’art. 590-ter cod. pen.
Vale anche per le lesioni stradali lievi?
La pronuncia riguarda l’applicazione della soglia alle lesioni stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che erano oggetto delle ordinanze di rimessione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro delle censure ritenute non fondate.
- Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena, primo e terzo comma.
- Artt. 590-bis e 590-ter del codice penale (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.