Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 153 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Liguria sull’attività libero-professionale intramuraria dei medici, per invasione della competenza statale.
Di cosa si tratta
L’attività libero-professionale intramuraria (la cosiddetta ALPI o “intramoenia”) è la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere, all’interno delle strutture pubbliche, prestazioni a pagamento per il paziente, in regime libero-professionale. La sua disciplina riguarda da vicino sia la tutela della salute sia l’organizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario. La Regione Liguria, con la legge collegata alla stabilità 2024, aveva dettato proprie disposizioni in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri le ha impugnate, sostenendo che alcune di esse invadevano ambiti riservati allo Stato: in particolare la materia dell'”ordinamento civile”, che comprende la disciplina del rapporto di lavoro, è di competenza esclusiva statale, mentre alla Regione spettano scelte nei limiti dei principi statali sulla tutela della salute. La questione mostra come la potestà regionale in sanità debba muoversi entro i confini segnati dal riparto di competenze tra Stato e Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita all’art. 3 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela della salute”.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge regionale e, in parte, del comma 2, limitatamente al richiamo alle modalità del comma 1. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 3. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte di rigetto: le disposizioni che incidevano sull’ordinamento civile e sui principi statali in materia sanitaria sono state rimosse.
Il principio
La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria deve rispettare il riparto di competenze: la Regione non può intervenire su profili riconducibili all’ordinamento civile, riservato allo Stato, né discostarsi dai principi statali in materia di tutela della salute.
Domande e risposte
Che cos’è l’attività libero-professionale intramuraria?
È la possibilità per i medici del Servizio sanitario di svolgere prestazioni a pagamento per il paziente all’interno delle strutture pubbliche, in regime libero-professionale.
Perché alcune norme liguri erano incostituzionali?
Perché incidevano su profili dell'”ordinamento civile”, cioè sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata in via esclusiva allo Stato, e si discostavano dai principi statali in materia di salute.
La Regione ha perso ogni competenza in materia?
No. La Corte ha annullato solo le parti che invadevano la sfera statale; il comma sopravvissuto e gli ambiti di competenza regionale restano validi.
Che cos’è la materia “ordinamento civile”?
È la materia, di competenza esclusiva statale, che comprende la disciplina dei rapporti privatistici, incluso il rapporto di lavoro: le Regioni non possono regolarla autonomamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento civile (esclusiva statale) e tutela della salute (concorrente).
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, sullo sfondo della disciplina dell’intramoenia.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, anch’essa invocata dallo Stato.
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Vedi anche
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