Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 152 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge dell’Emilia-Romagna nella misura in cui assoggettava le Partecipanze agrarie a un controllo regionale invasivo della competenza statale.
Di cosa si tratta
Le Partecipanze agrarie sono antichi enti di natura associativa, radicati soprattutto in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti. La loro disciplina tocca profili di diritto privato (la natura dell’ente e dei rapporti tra i partecipanti) e profili pubblicistici (la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei terreni gestiti). La Regione Emilia-Romagna, con una propria legge, aveva previsto che la Giunta regionale esercitasse un controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni di tali enti. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra la Regione e una Partecipanza, ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che incidesse su materie riservate allo Stato, come l'”ordinamento civile” e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. La questione mostra ancora una volta i limiti della potestà legislativa regionale di fronte alle competenze esclusive statali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, in combinato disposto con altre norme regionali. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge regionale, limitatamente alla parte che richiamava l’applicazione di un titolo della precedente legge regionale n. 24 del 1994. La disciplina regionale, in quella parte, invadeva ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Il principio
La Regione non può assoggettare le Partecipanze agrarie a controlli o regole che incidano su materie di competenza esclusiva statale, come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: la disciplina di tali profili spetta al legislatore statale.
Domande e risposte
Che cosa sono le Partecipanze agrarie?
Sono antichi enti associativi, diffusi in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti.
Perché la disciplina regionale è stata in parte annullata?
Perché incideva su materie riservate allo Stato – l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali – eccedendo i limiti della competenza regionale.
Cos’è la materia “tutela dell’ambiente e dei beni culturali”?
È una competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti, senza sostituirsi alle scelte dello Stato.
Cosa resta della legge regionale?
L’annullamento è circoscritto: viene meno solo la parte che richiamava la disciplina invasiva della competenza statale, mentre il resto della normativa regionale non è toccato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento civile e tutela dell’ambiente sono di competenza esclusiva statale.
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali, evocata nella decisione.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, anch’essa invocata.
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Vedi anche
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