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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 107/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva agli affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta anche quando il matrimonio da cui derivava l’affinita’ era stato sciolto per divorzio.

Di cosa si tratta

Per garantire imparzialita’ e prevenire conflitti di interesse, il Testo unico degli enti locali vieta che facciano parte della giunta comunale o provinciale i parenti e gli affini entro un certo grado del sindaco o del presidente della provincia. L’affinita’ e’ il legame che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il problema sollevato e’ che, secondo il codice civile, l’affinita’ non cessa automaticamente con lo scioglimento del matrimonio: cosi’, anche dopo un divorzio, l’ex genero o l’ex cognato del sindaco restava formalmente affine e quindi escluso dalla giunta. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole mantenere l’incompatibilita’ quando il legame coniugale, fonte dell’affinita’, e’ stato definitivamente sciolto con sentenza passata in giudicato. In gioco c’era il diritto di accedere alle cariche elettive e amministrative, che non puo’ essere compresso da un’incompatibilita’ fondata su un vincolo familiare ormai venuto meno nella sostanza.

La questione di legittimita’ costituzionale

La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, investendo l’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), in relazione alla disciplina civilistica dell’affinita’, nella parte in cui mantiene l’incompatibilita’ anche dopo il divorzio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui esclude dalla giunta gli affini entro il terzo grado del sindaco anche quando l’affinita’ deriva da un matrimonio sciolto o cessato negli effetti civili con sentenza passata in giudicato.

Il principio

L’incompatibilita’ a far parte della giunta fondata sull’affinita’ con il sindaco non puo’ persistere quando il matrimonio da cui l’affinita’ deriva e’ stato definitivamente sciolto: mantenerla comprime irragionevolmente il diritto di accedere alle cariche elettive.

Domande e risposte

Chi era escluso dalla giunta prima della sentenza?

Gli affini entro il terzo grado del sindaco, anche se il matrimonio che generava l’affinita’ era stato sciolto con il divorzio.

Cosa cambia ora?

Dopo un divorzio definitivo, l’ex affine non e’ piu’ automaticamente incompatibile e puo’ far parte della giunta.

Perche’ l’affinita’ non cessava con il divorzio?

Perche’ il codice civile prevede che l’affinita’ non si estingue per la morte del coniuge e permane in vari casi, generando l’effetto irragionevole corretto dalla Corte.

Quale diritto tutela l’art. 51 della Costituzione?

Garantisce a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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