Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 106/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 605 del codice penale, in tema di procedibilita’ del reato, sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma.
Di cosa si tratta
La riforma del processo penale (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso la procedibilita’ a querela a numerosi reati: in questi casi, senza la querela della persona offesa, il procedimento penale non puo’ procedere o deve essere definito. Tra le previsioni introdotte, una riguarda la disciplina del sequestro di persona di cui all’art. 605 del codice penale. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dubitato della legittimita’ di queste disposizioni, ritenendo che incidessero in modo irragionevole sulla perseguibilita’ di un reato grave come il sequestro di persona e sull’obbligatorieta’ dell’azione penale. Va ricordato che la procedibilita’ a querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e questo incide sulle regole di applicazione nel tempo. La Corte era chiamata a esaminare la questione, ma anche qui la struttura dell’ordinanza di rimessione e i profili sollevati hanno condizionato l’esito, conducendo a una pronuncia di rito.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il GIP del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), e la relativa norma di delega, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da precludere l’esame nel merito, anche in relazione alla natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilita’ a querela e alle regole sulla sua applicazione nel tempo.
Il principio
Le questioni di legittimita’ costituzionale in materia di procedibilita’ a querela devono essere sollevate con ordinanze adeguatamente motivate: in mancanza, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita’ senza valutare il merito.
Domande e risposte
Il sequestro di persona e’ procedibile solo a querela?
La riforma ha esteso la procedibilita’ a querela a vari reati; la questione riguardava proprio l’applicazione di questo regime, ma la Corte non l’ha decisa nel merito.
Cosa significa procedibilita’ a querela?
Significa che il procedimento penale puo’ avviarsi o proseguire solo se la persona offesa presenta querela; senza, il reato non e’ perseguibile d’ufficio.
Perche’ si richiama l’art. 112 della Costituzione?
Perche’ sancisce l’obbligatorieta’ dell’azione penale: il giudice temeva che il regime a querela la comprimesse, ma la questione e’ stata dichiarata inammissibile.
La questione puo’ essere riproposta?
Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, qualora rilevante nel giudizio in corso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 13 della Costituzione — liberta’ personale.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorieta’ dell’azione penale.
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Vedi anche
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