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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 109/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che prorogava termini in materia di concessioni demaniali marittime, dichiarando cessata la materia del contendere su un’altra disposizione.

Di cosa si tratta

Le concessioni demaniali marittime, come quelle degli stabilimenti balneari, sono al centro di un lungo contenzioso tra Stato, Regioni e diritto europeo: le regole sulla concorrenza impongono procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione, ostacolando le proroghe automatiche delle concessioni in essere. La Regione Siciliana, con la legge di stabilita’ 2023-2025, era intervenuta su questa materia prorogando alcuni termini relativi alle concessioni. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la proroga invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e si ponesse in contrasto con i principi che vietano i rinnovi automatici. In gioco c’era ancora una volta l’equilibrio tra l’autonomia regionale, anche speciale, e i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal riparto di competenze: una Regione non puo’ prolungare unilateralmente le concessioni demaniali eludendo l’obbligo di gare aperte e trasparenti.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (legge di stabilita’ regionale), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, contestando la proroga dei termini in materia di concessioni demaniali marittime.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, relativo alla proroga dei termini sulle concessioni demaniali marittime. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 38, in seguito a sopravvenienze che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Le altre questioni sono state riservate a separate pronunce.

Il principio

Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ prorogare unilateralmente i termini delle concessioni demaniali marittime invadendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e i vincoli che impongono procedure di evidenza pubblica.

Domande e risposte

La Sicilia poteva prorogare le concessioni balneari?

No: la Corte ha dichiarato illegittima la proroga, perche’ incideva su materie riservate allo Stato come la tutela della concorrenza.

Cosa vuol dire cessata la materia del contendere?

Significa che, per fatti sopravvenuti, e’ venuto meno l’interesse alla decisione su quella specifica questione, che viene quindi chiusa senza pronuncia di merito.

Perche’ la concorrenza e’ competenza statale?

Perche’ la Costituzione affida allo Stato la tutela della concorrenza, anche in attuazione dei principi europei sulle gare per le concessioni.

Cosa accade ora alle concessioni interessate?

Cade la proroga regionale illegittima; le concessioni restano soggette alla disciplina statale ed europea, che richiede procedure di selezione aperte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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