Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 196 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Siena su una norma toscana in materia di edilizia residenziale pubblica.
Di cosa si tratta
L’edilizia residenziale pubblica (ERP) è il sistema con cui le Regioni e gli enti gestori assegnano alloggi a canone agevolato alle famiglie in difficoltà economica. La Regione Toscana, con la legge regionale n. 2 del 2019, ha dettato disposizioni in questa materia. In una controversia civile davanti al Tribunale di Siena, tra alcuni privati e una società per azioni, il giudice ha dubitato che l’art. 30, commi 1 e 2, di quella legge regionale fosse costituzionalmente legittimo, ritenendo che potesse incidere su uguaglianza, libertà economica, proprietà, risparmio e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, perché ha riscontrato carenze tali da rendere la questione manifestamente inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito: la Corte ha rilevato un difetto evidente nella prospettazione della questione, che le ha impedito di decidere se la norma regionale fosse o meno conforme alla Costituzione.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale presenta carenze macroscopiche già nella sua impostazione, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile senza esaminare il merito; la norma regionale resta quindi in vigore.
Domande e risposte
Cosa vuol dire “manifestamente inammissibile”?
Indica un difetto evidente e immediato della questione (ad esempio nella sua formulazione o nei presupposti) che la Corte rileva senza necessità di un esame approfondito del merito.
La norma toscana sull’ERP resta valida?
Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, l’art. 30 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 continua ad applicarsi.
Perché erano richiamati gli artt. 41, 42 e 47 Cost.?
Tutelano rispettivamente la libertà di iniziativa economica, la proprietà privata e il risparmio: il giudice riteneva che la disciplina toscana potesse inciderne, ma la Corte non ha esaminato il punto.
Il giudice può riproporre la questione?
Una questione manifestamente inammissibile per vizi di prospettazione può essere riproposta, se i difetti che ne hanno impedito l’esame vengono superati con una corretta formulazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 42 della Costituzione – proprietà privata e sua funzione sociale.
- Art. 47 della Costituzione – tutela del risparmio.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, commi terzo e quarto.
- Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, art. 30 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.