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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 120/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime una norma di attuazione dello statuto siciliano e una legge regionale che incidevano sull’assetto dei controlli contabili della Corte dei conti nella Regione Siciliana.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti esercita funzioni fondamentali di controllo sulla finanza pubblica, anche in sede di parificazione dei rendiconti regionali, cioe’ la verifica di regolarita’ dei conti. In Sicilia, Regione a statuto speciale, l’assetto di questi controlli e’ definito da norme di attuazione dello statuto. La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, durante il giudizio di parificazione del rendiconto 2021, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune disposizioni che, intervenendo sull’organizzazione e sui poteri di controllo, rischiavano di alterare le garanzie di indipendenza e di effettivita’ della funzione di controllo contabile. In gioco c’era un principio cruciale: i controlli della Corte dei conti devono restare effettivi e indipendenti anche nelle autonomie speciali, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. La Corte era chiamata a verificare se le norme regionali e di attuazione comprimessero indebitamente tali garanzie.

La questione di legittimita’ costituzionale

La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, ha impugnato l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto siciliano), nella versione modificata dal d.lgs. n. 8 del 2021, e l’art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2021, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, 97 e 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale sia dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile, sia dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021. Le disposizioni incidevano in modo non consentito sull’assetto e sull’effettivita’ dei controlli contabili affidati alla Corte dei conti.

Il principio

Le garanzie di effettivita’ e indipendenza dei controlli contabili della Corte dei conti valgono anche nelle Regioni a statuto speciale: ne’ le norme di attuazione ne’ le leggi regionali possono comprimerle in modo da pregiudicare la tutela dell’equilibrio di bilancio.

Domande e risposte

Cos’e’ il giudizio di parificazione?

E’ il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarita’ del rendiconto generale di un’amministrazione, certificando la corrispondenza tra previsioni e risultati di bilancio.

Perche’ i controlli contabili sono cosi’ importanti?

Perche’ presidiano l’equilibrio di bilancio e il buon uso delle risorse pubbliche, tutelando l’art. 81 e l’art. 97 della Costituzione.

La Sicilia perde autonomia con questa sentenza?

No: conserva la sua autonomia speciale, ma non puo’ modulare i controlli in modo da indebolire le garanzie costituzionali della Corte dei conti.

Chi ha sollevato la questione?

La stessa Corte dei conti, in funzione di giudice nel corso del giudizio di parificazione, riconosciuta legittimata a rimettere questioni alla Corte costituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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